Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento
PRIMA SEZIONE
CAUSA PICONE C. ITALIA
(Richiesta n. 59273/00)
SENTENZA
STRASBOURG
11 marzo 2004
DEFINITIVO
11/06/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Picone c. Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 19 febbraio 2004,
Consegna la seguente sentenza sulla che adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 59273/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. P. P. (?il richiedente?), il 28 giugno 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte dal Sig. T. G., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 27 giugno 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1942 e vive a Roma.
5. E? il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato ad I.M.
6. In una lettera datata 30 aprile 1987, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
7. In un documento presentato all’inquilino il 6 ottobre 1987, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
8. Con una decisione del 10 febbraio 1988 che fu resa esecutiva il 26 febbraio 1988 il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali venissero sgombrati per il 31 dicembre 1988.
9. Il 22 marzo 1991, il richiedente present? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
10. Il 30 aprile 1991, lui inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 14 giugno 1991.
11. Il 14 maggio 1991, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sua sistemazione.
12. Tra il 14 giugno 1991 e il 21 settembre 1999, l’ufficiale giudiziario fece trentasette tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
13. Facendo seguito ala Sezione 6 della Legge n. 431/98, l’inquilino chiese alla Corte distrettuale di Roma di fissare una nuova data per l’esecuzione del mandato per possesso. La data fu fissata per il 19 luglio 2000.
14. Il 10 luglio 2001, l’inquilino lasci? spontaneamente i locali ed il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
15. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR. Ultimamente, per delle cause, fu presentata una sospensione dell’esecuzione dei mandati per possesso fino al 30 giugno 2004 come da Decreto Legislativo n. 147 24 giugno 2003 che divenne Legge n. 200 il 1 agosto 2003.
A. Il sistema di controllo degli affitti
16. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
17. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
18. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
19. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
20. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
21. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
22. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
23. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL?ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
24. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata per recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Dichiar? una violazione del suo diritto alla propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
??Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
25. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
26. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
27. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente dieci anni e un mese dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
28. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
29. Il richiedente chiese 72,000 euro (EUR) per il danno materiale che aveva sostenuto. Present? questo importo come il risultato della differenza tra il valore di mercato dell?affitto e l’affitto imposto dalla legge per un periodo di tempo da agosto 1992 a luglio 2001. Allo scopo di stimare il valore di mercato dell?affitto dell’appartamento, il richiedente present? un’opinione competente che valutava l’affitto di appartamenti simili (superficie ed ubicazione) dall’anno 1994 all’anno 2002.
Il richiedente sottoline? anche l’impossibilit? di vendere l’appartamento e richord? i costi e spese che aveva sostenuto per pagare alberghi a Roma quando vi si recava per ragioni di lavoro.
30. Il Governo contest? quelle richieste.
31. Riguardo alla perdita di affitto e l’impossibilit? di vendere l’appartamento, La Corte richiama che nel maggio 1991 il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente l’appartamento come sistemazione per lui. In simile circostanze, pu? rivendicare, solamente il rimborso di costi e spese incorse per l?affitto di un altro appartamento o per trovare un’altra sistemazione che vanno oltre l’affitto ricevuto dall’inquilino. Perci?, la Corte respinge le richieste.
Riguardo ai costi e spese riferirti alla sua sistemazione quando si trova a Roma, poich? il richiedente non ? riuscito a presentare dettagli particolareggiati della sua richiesta, insieme agli attinenti documenti o ricevute di supporto, come richiesto sotto l?Articolo 60 degli Articoli di Corte, la Corte decide di non fare risarcimento sotto questo capo.
B. danno Morale
32. Il richiedente chiese EUR 20,000 per il danno morale.
33. Il Governo contest? la richiesta.
34. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, gli d? EUR 10,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
35. Il richiedente chiese anche rimborso delle sue spese processuali e spese.
36. Il Governo contest? le richieste.
37. Per quanto riguarda le richieste del richiedente del rimborso di costi e spese dei procedimenti di esecuzione, sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte la Corte considera ragionevole dargli la somma di EUR 1,500 sotto questo capo.
Per quanto riguarda le richieste del richiedente del rimborso di costi e spese incorsi di fronte alla Corte, la Corte considera ragionevole dargli la somma di EUR 2,000 sotto questo capo.
La Corte d? una somma totale di EUR 3,500 per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
38. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMIT?
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 10,000 (dieci mila euro) per danno morale;
(ii) EUR 3,500 (tre mila cinquecento euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto l?11 marzo 2004, facendo seguito Stabilire 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente