Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA PARIS C. ITALIA
(Richiesta n. 33602/96)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
1 marzo 2001
Nella causa Paris c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. B. Conforti, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra V. Str??nick?, il Sig. M. Fischbach, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato l?8 febbraio 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 33602/96) contro l’Italia depositato per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. F. P. (?il richiedente?), il 31 gennaio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. C. M., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? sulla sua incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 25 maggio 2000.
5. Il 19 dicembre 2000 e il 20 dicembre 2000, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali che proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato a C.M. In un documento notificato all’inquilino il 10 febbraio 1987, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto che scadeva il 31 dicembre 1987 e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
7. Con una decisione del 12 marzo 1987 che fu resa esecutiva il 19 giugno 1987 il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovessero essere sgombrati per il 31 dicembre 1988.
8. Il 27 novembre 1989, il richiedente notific? un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
9. Il 22 dicembre 1989, lui notific? un avviso all’inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 23 febbraio 1990.
10. Il 16 febbraio 1991, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per sua figlia.
11. Fra il 23 febbraio 1990 e il 28 gennaio 1991, l’ufficiale giudiziario fece 7 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano la sospensione o lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu accordata l?assistenza della polizia nell?esecuzione del mandato per possesso
12. Fra il1 marzo 1991 e il 1 settembre 1995, l’ufficiale giudiziario fece 22 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
13. In un giorno non specificato del febbraio 1996, l’inquilino sgombr? spontaneamente i locali.
LA LEGGE
14. Il 20 dicembre 2000, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 60,000,000 ITL al Sig. F. P. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 33602/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
15. Il 19 dicembre 2000, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 60,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi al Sig. F. P.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 33602/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
16. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 1 marzo 2001 facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente