Conclusione Violazione di P1-1
PRIMA SEZIONE
CAUSA PANASENKO C. RUSSIA
(Richiesta n. 9549/05)
SENTENZA
STRASBOURG
1 aprile 2010
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Panasenko c. Russia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Christos Rozakis, Presidente, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Giorgio Malinverni, Giorgio Nicolaou, giudici,
ed André Wampach, Cancelliere di Sezione Aggiunto,
Avendo deliberato in privato l’11 marzo 2010,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 9549/05) contro la Federazione russa depositata presso la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino russo, il Sig. G. F. P. (“il richiedente”), il 7 febbraio 2005.
2. Il Governo russo (“il Governo”) fu rappresentato dal Sig. G. Matyushkin, il Rappresentante della Federazione russa alla Corte europea dei Diritti umani.
3. Il 15 maggio 2008 il Presidente della prima Sezione decise di dare avviso della richiesta al Governo. Fu deciso anche di esaminare i meriti della richiesta allo stesso tempo della sua ammissibilità (Articolo 29 § 3).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1949 e vive a Shakhty, Regione di Rostov.
5. Negli anni novanta il richiedente sottoscrisse uno schema di risparmio Statale che gli avrebbe dato un titolo a ricevere una macchina passeggeri nel 1993. Lui pagò il pieno valore della macchina ma non ricevette mai la macchina.
6. Il 17 luglio 2002 il richiedente ricevette 31,375.48 rubli russi (RUB) del risarcimento in conformità col Programma Statale per il rimborso del debito interno Statale (vedere paragrafi 20-22 sotto). Questo equivaleva all’importo del 33.41% del valore della macchina.
7. Il richiedente introdusse l’azione di corte contro le autorità, chiedendo il pieno valore valutario del vaglia cambiario per acquistare una macchina.
8. Il 1 aprile 2003 la Corte distrettuale di Ust-Yanskiy della Repubblica di Sakha (Yakutiya) accolse l’azione del richiedente, dopo aver trovato che lo Stato era andato a vuoto nel suo obbligo di accordare al richiedente una macchina ed aveva offerto invece solamente un risarcimento parziale. La corte sostenne inoltre che un cambio unilaterale delle condizioni del rimborso dei bond di merce da parte dello Stato in conformità con la Legge Federale e3l 2 giugno 2000 ed il rispettivo Programma Statale (vedere sotto) non “si attenevano coi principi costituzionali ed i principi del diritto civile”, perché un pagamento a rate del valore di una macchina non costituiva una via di ricorso sufficiente del danno causato agli obbligazionisti. La corte assegnò il richiedente RUB 66,693.35, che è il prezzo pieno della macchina meno l’importo già ha pagato a lui nel luglio 2002, che dovevano essere pagate con la Tesoreria Federale.
9. Il 30 aprile 2003 la Corte Suprema della Repubblica di Sakha (Yakutiya) sostenne la sentenza e divenne definitiva. L’assegnazione rimase no eseguita.
10. Nel giugno 2004 l’autorità rispondente depositò una richiesta per una revisione direttiva della causa da parte del Presidium della Corte Suprema della Repubblica di Sakha (Yakutiya) .
11. Il 14 ottobre 2004 il Presidium revisionò le sentenze delle corti inferiori tramite dei procedimenti di revisione direttiva e stabilì in particolare, che le corti inferiori erano andate a vuoto nel prendere in considerazione le disposizioni dell’Atto corretto delle Obbligazioni Statali di Merce e la Decisione del Governo n. 1006. Il Presidium decise come segue:
“Avendo riguardo alla violazione effettiva della legge attinente, le decisioni giudiziali prese nella causa sotto considerazione non possono essere ritenute per legali e fondate e possono essere annullate […].”
12. Il Presidium annullò la sentenza del 1 aprile 2003 e la decisione di ricorso del 30 aprile 2003 e consegnò una nuova sentenza nella quale respinse la rivendicazione del richiedente in pieno.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
A. Revisione dell’ottemperanza delle leggi federali con la Costituzione
13. Secondo l’Articolo 15 § 1 della Costituzione della Federazione russa, la Costituzione ha forza giuridica suprema, azione diretta e verrà usato sull’ intero territorio della Federazione russa. Le leggi e gli altri atti legali adottati nella Federazione russa non contraddiranno la Costituzione.
14. In conformità con l’Articolo 125 § 4 della Costituzione, la Corte Costituzionale della Federazione russa fa una revisione della costituzionalità della legge applicata o che deve essere applicata ad un caso specifico in conformità con procedure stabilite con legge federale, su richiesta delle corti.
15. Con la Direttiva n. 19-Ï del 17 giugno 1998 la Corte Costituzionale della Federazione russa sostenne che aveva la competenza esclusiva per decidere se le leggi federali o regionali violavano la Costituzione della Federazione russa. Alle Corti ordinarie non era concesso decidere sulla costituzionalità delle leggi federali. In caso di dubbio riguardo a se una legge si atteneva con la Costituzione, avrebbero dovuto condurre un’indagine presso la Corte Costituzionale.
B. Rimborso delle obbligazioni di merce Statali
16. L’Atto delle Obbligazioni Statali della Merce (legge federale n. 86-FZ del 1 giugno 1995) prevedeva che i bond di merce Statale, inclusi gli ordini di accordi con fine speciale , sarebbero stati riconosciuti come debito interno Statale (sezione 1). Loro sarebbero stati eseguiti in conformità coi principi generali del Codice civile (sezione 2). Le parti attinenti della sezione 3 recitano come segue:
“Il Governo della Federazione russa redigerà il Programma Statale per il rimborso del debito interno Statale… Il Programma prevedrà i termini di rimborso delle obbligazioni di merce Statali che saranno convenienti per cittadini, incluso, secondo la loro scelta: approvvigionamenti dei beni indicati… ordini in relazione a scopi speciali per l’acquisto di macchine passeggeri…; rimborso di obbligazioni di merce Statali a prezzi al consumo che prevalgono al momento del rimborso…”
17. Il 2 giugno 2000, la sezione 3 dell’Atto fu corretta in modo da recitare, nelle parti attinenti come segue:
“Il rimborso del debito interno Statale della Federazione russa sotto i bond Statali di merce… verrà eseguito nel 2001-2004 in conformità col Programma Statale…
Per stabilire, nel Programma summenzionato, la seguente sequenza e i termini di rimborso delle obbligazioni di merce Statali:
– […] a riguardo dei portatori di ordini di accordo confine speciale che hanno dato il diritto ad acquistare macchine passeggeri nel 1993-1995-pagamento del risarcimento valutario uguale ad una parte del valore della macchina descritta nell’ordine, come determinato sull’acconto della percentuale della parte del pieno valore della macchina pagata dal proprietario il 1 gennaio 1992 (in conformità con la scala dei prezzi in vigore fino al 1 gennaio 1992), così come il prezzo delle macchine determinato in collaborazione con i fabbricanti di macchine al momento del rimborso”
18. Il 27 dicembre 2000 il Governo approvò, con Decisione n. 1006, il Programma Statale per il rimborso del debito interno Statale della Federazione russa generato dalle obbligazioni di merce Statali del periodo 2001-2004. Il paragrafo 2 del Programma espone che le obbligazioni di merce Statali sarebbero state riscattate tramite pagamento del risarcimento patrimoniale.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 ALLA CONVENZIONE
19. Il richiedente si lamentò sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione dell’annullamento delle sentenze del 1 e del 30 aprile 2003 a suo favore su revisione direttiva. Questo Articolo, nella parte attinente, recita come segue:
Articolo 1 di Protocollo N.ro 1
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.”
20. Il Governo dibatté che la revisione direttiva non aveva violato la Convenzione. Era stata iniziata da una parte ai procedimenti all’interno di meno di un anno dall’entrata in vigore delle sentenze. La revisione direttiva era tesa a rimediare un difetto fondamentale dei procedimenti di prima istanza e di ricorso. Le corti inferiori non erano competenti per decidere sull’ ottemperanza delle disposizioni della Legge Federale del 2 giugno 2000 con la Costituzione della Federazione russa. Invece, avrebbero dovuto introdurre una richiesta per revisione della costituzionalità della Legge Federale in oggetto presso la Corte Costituzionale ed avrebbero dovuto sospendere i procedimenti essendo pendente il risultato della direttiva attinente. Comunque, loro non riuscirono a fare simile richiesta, e nessuna sospensione dei procedimenti ebbe luogo. Perciò, l’esame delle cause dei richiedenti di fronte alle corti inferiori fu contaminato da un difetto fondamentale, vale a dire l’abuso di potere da parte delle corti e da un errore giurisdizionale. In queste circostanze, l’annullamento era il solo modo disponibile per rettificare il difetto fondamentale e ripristinare la certezza legale nelle presenti cause. Il Governo reiterò inoltre che nel luglio 2002 il richiedente ricevette il risarcimento dal Ministero delle Finanze nell’importo stabilito dal diritto nazionale. Nella sua prospettiva, la sua susseguente rivendicazione a riguardo del pieno valore valutario della macchina era stata infondata e perciò non aveva avuto una “proprietà” all’interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
21. Il richiedente mantenne la sua rivendicazione dibattendo che gli era stato concesso di ottenere il pieno valore valutario della macchina, ma non aveva ricevuto mai quella somma.
A. Ammissibilità
22. La Corte nota che l’azione di reclamo non è manifestamente mal-fondata all’interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota inoltre che non è inammissibile per qualsiasi altro motivo. Deve essere dichiarata perciò ammissibile.
B. Meriti
23. La Corte reitera che l’esistenza di un debito confermato da una sentenza esecutiva vincolante costituisce “la proprietà” del beneficiario all’interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. L’annullamento di tale sentenza corrispose ad un’interferenza con il suo diritto al godimento tranquillo di proprietà (vedere, fra le altre autorità, Brumărescu c. Romania [GC], n. 28342/95, § 74, ECHR 1999-VII, ed Androsov c. Russia, n. 63973/00, § 69 del 6 ottobre 2005).
24. All’inizio la Corte nota che nella prospettiva del Governo l’annullamento delle sentenze su revisione direttiva fu richiesto dal bisogno di rettificare un difetto fondamentale nei procedimenti nazionali iniziali. La Corte reitera il suo approccio continuo che un errore giurisdizionale, una violazione seria di procedura di corte o gli abusi di potere possono, in principio, essere considerati un difetto fondamentale e perciò possono giustificare l’annullamento (vedere, mutatis mutandis, Luchkina c. Russia, n. 3548/04, § 21 del 10 aprile 2008). Comunque, nulla nel testo della decisione del Presidium del 14 ottobre 2004 permette alla Corte di concludere che i giudizi delle corti inferiori furono annullati davvero perché queste corti avevano deciso sulla costituzionalità della legge federale al di fuori della loro giurisdizione. Né l’errore giurisdizionale addotto né l’abuso della competenza furono citati dal Presidium come base per l’annullamento delle sentenze del 1 e del 30 aprile 2003. Al contrario, chiaramente segue dall’enunciazione della norma dell’istanza direttiva che la sola base per l’annullamento era il malinteso e l’applicazione incorretta delle disposizioni dell’Atto delle Obbligazioni Statali della Merce da parte delle corti. Inoltre, non fu sostenuto di fronte all’istanza di revisione direttiva dall’autorità rispondente che i procedimenti precedenti erano stati inficiati da un difetto fondamentale, come, in particolare, un errore giurisdizionale, violazioni serie di procedura di corte o abusi di potere (vedere Luchkina, citata sopra). Simile argomento fu avanzato solamente nelle osservazioni del Governo. In assenza di qualsiasi riferimento alla base per l’annullamento citata dal Governo nei testi della norma dell’istanza direttiva del 14 ottobre 2004, la Corte è incapace di concludere che l’annullamento è stato causato, ed anche meno giustificato dall’errore giurisdizionale ed effettivo da parte delle corti inferiori. Respinge perciò l’argomento del Governo.
25. La Corte osserva inoltre che il richiedente ottenne una sentenza esecutiva vincolante a suo favore, ai termini della quale lo Stato doveva pagargli un importo sostanziale di denaro a spesa della Tesoreria Federale. La Corte reitera inoltre che l’esistenza di un debito confermato da una sentenza esecutiva vincolante costituisce “la proprietà” del beneficiario all’interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (vedere, fra le altre autorità, Androsov, citata sopra, § 69). Gli fu impedito comunque, di ricevere l’assegnazione per nessuna sua propria colpa. L’annullamento della sentenza esecutiva frustrarono la fiducia del richiedente su una decisione giudiziale vincolante e lo spogliarono di un’opportunità di ricevere i soldi che lui legittimamente si era aspettato di ricevere. In queste circostanze, presumendo anche che l’interferenza fosse stata legale ed avesse perseguito uno scopo legittimo, la Corte considera che l’annullamento della sentenza esecutiva a favore del richiedente tramite revisione direttiva mise un carico eccessivo sul richiedente ed era incompatibile con l’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
26. C’è stata perciò una violazione di quell’Articolo.
II. ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE DELLA CONVENZIONE
27. Il richiedente si lamentò sotto l’Articolo 13 della Convenzione di non aver una via di ricorso effettiva contro l’annullamento della sua sentenza definitiva su revisione direttiva e sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 dell’inosservanza dello Stato col suo obbligo di fornirgli una macchina.
28. La Corte ha esaminato queste azioni di reclamo come presentate dal richiedente. Comunque, avendo riguardo a tutto il materiale in suo possesso, trova, che queste azioni di reclamo non rivelano qualsiasi comparizione di violazione dei diritti e delle libertà esposte nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Ne segue che questa parte della richiesta deve essere respinta come manifestamente mal-fondata, facendo seguito all’ Articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. Danno
30. Il richiedente chiese 100,000 dollari degli Stati Uniti (USD) a riguardo del danno non-patrimoniale.
31. Il Governo impugnò la rivendicazione come non comprovata e manifestamente eccessiva.
32. Avendo riguardo alla natura della violazione in questa causa, facendo la sua valutazione su una base equa, la Corte assegna 3,000 euro al richiedente (EUR) a riguardo del danno non-patrimoniale, più qualsiasi tassa che può essere addebitabile, e respinge il resto delle sue rivendicazioni per la soddisfazione equa.
B. Costi e spese
33. Il richiedente non chiese costi o spese e non c’è di conseguenza nessuna necessità di fare un’assegnazione sotto questo capo.
C. Interesse di mora
34. La Corte considera appropriato che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara l’azione di reclamo sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 riguardo all’annullamento della sentenza definitiva a favore del richiedente ammissibile ed il resto della richiesta inammissibile;
2. Sostiene che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato rispondente deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’Articolo 44 § 2 della Convenzione EUR 3,000 (tre mila euro), più qualsiasi tassa che può essere addebitabile, a riguardo del danno non-patrimoniale da convertire in rubli russi al tasso applicabile in data dell’ accordo;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sull’importo sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della rivendicazione del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 1 aprile 2010, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento di Corte.
André Wampach Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente