Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA OL.B. c. l’Italia
(Richiesta n. 42444/98)
SENTENZA
(Il regolamento amichevole)
STRASBOURG
13 giugno 2002
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Ol.B. c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente il
Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, il Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. A. Kovler, il Sig.ra E. Steiner, giudici, ed i Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione ,
Avendo deliberato in privato il 28 maggio 2002,
consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? da una richiesta (n. 42444/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea di Diritti umani (?la Commissione?) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. Ol.B. (?il richiedente?), il 1 dicembre 1997.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. C di M. ed lal Sig.ra A. F M, due avvocati che praticano a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata – attraverso mancanza di assistenza di polizia ? di recuperare la propriet? del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione Prima nuovamente ricomposta.
6. Il 13 maggio 2002 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali di accettazione di un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Roma che lui aveva affittato ad A.R.
8. Il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine o il 14 gennaio 1991 e gli chiese di sgombrare i locali entro quella la data. L’inquilino disse al richiedente che non avrebbe lasciato i locali.
9. In un documento notificato all’inquilino il 3 aprile 1990, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma il 30 aprile 1990.
10. Con una decisione del 19 luglio 1990, il Magistrato in Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati entro il 30 novembre 1991.
11. Il 27 novembre 1991, il richiedente notific? avviso all’inquilino richiedendo di sgombrare i locali.
12. Il 15 gennaio 1992, lui notific? avviso all’inquilino informandolo che il mandato di sfrato sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 21 febbraio 1992.
13. Il 12 novembre 1993, il richiedente fece una dichiarazione legale con la quale richiese urgentemente i locali come sistemazione per lui.
14. Fra il21 febbraio 1992 e l?11 gennaio 2000, l’ufficiale giudiziario fece cinquanta-tre tentativi di recuperare la propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata mai l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato di sfratto.
15. Alla fine di gennaio 2000, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
16. Il 13 maggio 2002 la Corte ricevette la dichiarazione seguente dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 23,242.28 (ventitr? mila duecento e quaranta-due Euro e ventotto centesimi) al Sig. Ol.B. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 42444/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
17. Il 13 maggio 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione seguente firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto per pagare un importo totale della somma di 23,242.28 (ventitr? mila duecento e quaranta-due Euro e ventotto centesimi) nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 42444/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.
18. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? soddisfatto che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
19. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti di non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto 13 giugno 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente