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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF OL.B. v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 42444/98/2002
Stato: Italia
Data: 2002-06-13 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA OL.B. c. l’Italia
(Richiesta n. 42444/98)
SENTENZA
(Il regolamento amichevole)
STRASBOURG
13 giugno 2002
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Ol.B. c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente il
Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, il Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. A. Kovler, il Sig.ra E. Steiner, giudici, ed i Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione ,
Avendo deliberato in privato il 28 maggio 2002,
consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? da una richiesta (n. 42444/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea di Diritti umani (?la Commissione?) sotto il primo Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. Ol.B. (?il richiedente?), il 1 dicembre 1997.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. C di M. ed lal Sig.ra A. F M, due avvocati che praticano a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata – attraverso mancanza di assistenza di polizia ? di recuperare la propriet? del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione Prima nuovamente ricomposta.
6. Il 13 maggio 2002 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali di accettazione di un regolamento amichevole della causa.

I FATTI
7. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Roma che lui aveva affittato ad A.R.
8. Il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine o il 14 gennaio 1991 e gli chiese di sgombrare i locali entro quella la data. L’inquilino disse al richiedente che non avrebbe lasciato i locali.
9. In un documento notificato all’inquilino il 3 aprile 1990, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma il 30 aprile 1990.
10. Con una decisione del 19 luglio 1990, il Magistrato in Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati entro il 30 novembre 1991.
11. Il 27 novembre 1991, il richiedente notific? avviso all’inquilino richiedendo di sgombrare i locali.
12. Il 15 gennaio 1992, lui notific? avviso all’inquilino informandolo che il mandato di sfrato sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 21 febbraio 1992.
13. Il 12 novembre 1993, il richiedente fece una dichiarazione legale con la quale richiese urgentemente i locali come sistemazione per lui.
14. Fra il21 febbraio 1992 e l?11 gennaio 2000, l’ufficiale giudiziario fece cinquanta-tre tentativi di recuperare la propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata mai l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato di sfratto.
15. Alla fine di gennaio 2000, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
16. Il 13 maggio 2002 la Corte ricevette la dichiarazione seguente dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare 23,242.28 (ventitr? mila duecento e quaranta-due Euro e ventotto centesimi) al Sig. Ol.B. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 42444/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
17. Il 13 maggio 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione seguente firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto per pagare un importo totale della somma di 23,242.28 (ventitr? mila duecento e quaranta-due Euro e ventotto centesimi) nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 42444/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.
18. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? soddisfatto che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
19. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti di non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto 13 giugno 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF OL.B. v. ITALY
(Application no. 42444/98)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
13 June 2002
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Ol.B. v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr L. Ferrari Bravo,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs S. Botoucharova,
Mr A. Kovler,
Mrs E. Steiner, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 28 May 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 42444/98) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr Ol.B. (?the applicant?), on 1 December 1997.
2. The applicant was represented by Mr M. C and Mrs A. F M, two lawyers practising in Rome. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about his prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of his apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. The case was transferred to the Court on 1 November 1998 by virtue of Article 5 ? 2 of Protocol No. 11 to the Convention. On 4 October 2001, having obtained the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
5. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
6. On 13 May 2002 the applicant and the Government respectively submitted formal declarations accepting a friendly settlement of the case.

THE FACTS
7. The applicant is the owner of an apartment in Rome, which he had let to A.R.
8. The applicant informed the tenant that he intended to terminate the lease on expiry of the term on 14 January 1991 and asked him to vacate the premises by that date. The tenant told the applicant that he would not leave the premises.
9. In a writ served on the tenant on 3 April 1990, the applicant reiterated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Rome Magistrate on 30 April 1990.
10. By a decision of 19 July 1990, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 30 November 1991.
11. On 27 November 1991, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
12. On 15 January 1992, he served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 21 February 1992.
13. On 12 November 1993, the applicant made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for himself.
14. Between 21 February 1992 and 11 January 2000, the bailiff made fifty-three attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
15. At the end of January 2000, the applicant recovered possession of the apartment.
THE LAW
16. On 13 May 2002 the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 23,242 (twenty-three thousand two hundred and forty-two) Euros and 28 (twenty-eight) cents to Mr Ol.B. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 42444/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
17. On 13 May 2002 the Court received the following declaration signed by the applicant:
?We note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 23,242 (twenty-three thousand two hundred and forty-two) Euros and 28 (twenty-eight) cents covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr Ol.B. with a view to securing a friendly settlement of application no. 42444/98 pending before the Court.
We accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. We declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
We further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.?
18. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
19. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 13 June 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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