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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF MUSIANI DAGNINI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 33831/96/2001
Stato: Italia
Data: 2001-10-04 00:00:00
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA MUSIANI DAGNINI C. ITALIA
(Richiesta n. 33831/96)
SENTENZA
( Regolamento amichevole)
STRASBOURG
4 ottobre 2001

Nella causa Musiani Dagnini c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc
ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 13 settembre 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 33831/96) contro l’Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra G. M. D. (?il richiedente?), il 22 febbraio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. P. B. P., un avvocato che pratica a Bologna. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 22 marzo 2001.
5. Il 6 luglio 2001, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali che proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Bologna che aveva affittato ad E.M.
7. In un documento notificato all’inquilino il 27 febbraio 1987, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 7 settembre 1987 e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Bologna.
8. Con una decisione dell? 11 marzo 1987 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Bologna sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 7 settembre 1988. In una data non identificata, il richiedente notific? un avviso all’inquilino che gli richiedeva di sgombrare i locali.
9. Il 19 dicembre 1989, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 14 marzo 1990.
10. Fra il14 marzo 1990 e l?11 ottobre 1996 , l’ufficiale giudiziario fece diciotto tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, al richiedente non fu accordata l? assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
11. Nel novembre 1996, il richiedente riacquist? i locali dopo essere giunto ad un accordo con l’inquilino.
LA LEGGE
12. Il 6 luglio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 55,000,000 ITL al Sig.ra G. M. D. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 33831/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
13. Il 6 luglio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 55,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra G. M. D.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. . 33831/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
14. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
15. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non intraprende non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 4 ottobre 2001 facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
SECOND SECTION
CASE OF MUSIANI DAGNINI v. ITALY
(Application no. 33831/96)
JUDGMENT
(Friendly Settlement)
STRASBOURG
4 October 2001

In the case of Musiani Dagnini v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr A.B. Baka,
Mr G. Bonello,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
Mr G. Raimondi, ad hoc judge,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 13 September 2001,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 33831/96) against Italy lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs G. M. D. (?the applicant?), on 22 February 1996.
2. The applicant was represented by Mr P. B. P., a lawyer practising in Bologna. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about her prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of her apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. On 22 March 2001, after obtaining the parties? observations, the Court declared the application admissible.
5. On 6 July 2001, the applicant and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicant is the owner of an apartment in Bologna, which she had let to E.M.
7. In a writ served on the tenant on 27 February 1987, the applicant informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 7 September 1987 and summoned him to appear before the Bologna Magistrate.
8. By a decision of 11 March 1987, which was made enforceable on the same day, the Bologna Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 7 September 1988. On an unidentified date, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
9. On 19 December 1989, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 14 March 1990.
10. Between 14 March 1990 and 11 October 1996, the bailiff made eighteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
11. In November 1996, the applicant repossessed the premises after having reached an agreement with the tenant.
THE LAW
12. On 6 July 2001, the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 55,000,000 ITL to Mrs G. M. D. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 33831/96. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
13. On 6 July 2001, the Court received the following declaration signed by the applicant:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 55,000,000 ITL covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mrs G. M. D. with a view to securing a friendly settlement of application no. 33831/96 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
14. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
15. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties? undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 4 October 2001 pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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