Conclusione Violazione di P1-1; danno Pecuniario – richiesta respinta; danno Non -pecuniario – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti di Convenzione
TERZA SEZIONE
Causa MOSCONI c. l’Italia
(Richiesta no. 68011/01)
SENTENZA
STRASBOURG
1 giugno 2006
DEFINITIVA
01/09/2006
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze poste nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Mosconi c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti dell’uomo (terza Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Sig. B.M. Zupančič, Presidente
Sig. L. Caflisch, Sig. C. B?rsan Sig. V. Zagrebelsky, Sig. E. Myjer Sig. David Th?r Bj?rgvinsson, Sig.s io. Ziemele, giudici, e Sig. V. Berger, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato l?11 maggio 2006,
Consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? da una richiesta (no. 68011/01) contro la Repubblica italiana depositata alla Corte sotto Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti dell’uomo e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un italiano nazionale, Sig. G. M. (?il richiedente?), 21 gennaio 2001.
2. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai loro Agenti successivi, rispettivamente Sig. U. Leanza e Sig. I.M. Braguglia, e dai loro co-agenti successivi, rispettivamente Sig. V. Esposito e Sig. F. Crisafulli.
3. Il 13 maggio 2004, la Corte (Prima la Sezione) dichiar? la richiesta parzialmente ammissibile.
4. 1 novembre 2004 la Corte cambi? il composizione delle sue Sezioni ( Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla terza Sezione nuovamente composta.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. Il richiedente nacque nel 1931 e vive a Roma.
6. Il richiedente ? il proprietario di due appartamenti a Roma che lui aveva lasciato rispettivamente a C.C. e G.C.
7. In una lettera registrata di 14 giugno 1991, il richiedente inform? gli inquilini che aveva inteso terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine 31 dicembre 1991 e chiese loro di sgombrare i locali per quella data.
8. In un documento presentato agli inquilini il 16 gennaio 1992, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa gli inquilini per apparire di fronte al Magistrato in Roma.
9. Da una decisione del 16 aprile 1992 che fu resa esecutiva nello stesso giorno il Magistrato in Roma sostenne la validit? dell’avviso di abbandonare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 30 marzo 1993.
10. 11 marzo 1995, il richiedente present? un avviso agli inquilini che li costringeva a sgombrare i locali.
11. 25 marzo 1995, inform? gli inquilini che l?ordine di sfratto sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 5 maggio 1995.
12. Il 5 maggio 1995, l’ufficiale giudiziario fece un tentativo di recuperare la propriet? degli appartamenti che si dimostr? senza successo, siccome il richiedente non fu abilitato all?assistenza della polizia per eseguire l?ordine di sfratto.
13. Secondo la Legge no. 241/90, 2 novembre 1995, il richiedente si rivolse al Comitato della Prefettura perch? gli venisse accordata l’assistenza della polizia per eseguire l?ordine di sfratto.
14. Il Comitato della Prefettura inform? il richiedente che era stata data priorit? i padroni di casa che richiedevano urgentemente i locali come sistemazione per loro, i loro sposi, figli o ascendenti e per cercare trattamento prioritario lui avrebbe dovuto fare una dichiarazione legale.
15. 11 settembre 1999, il Magistrato in Roma mise la data dei procedimenti di sfratto per 10 gennaio 2000.
16. Poi, secondo la Legge no. 388 del 23 dicembre 2000, i procedimenti di esecuzione furono sospesi fino al 29 giugno 2001; la Legge-sentenza n. 247/01 li sospese fino al 31 dicembre 2001 e la Legge-sentenza n. 450/01 li sospesero fino al 30 giugno 2002.
17. 25 novembre 2002, il richiedente recuper? propriet? dell’appartamento che lui aveva lasciato a C.C.
18. Secondo la Legge no. 200 24 agosto 2003, Legge-sentenza n. 147/03 furono sospesi i procedimenti di sanzione fino l 30 giugno 2004.
19. In una data non specificata nel 2003, sembra, che il richiedente abbia recuperato la propriet? dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
20. Il diritto nazionale attinente e la pratica sono descritti nella sentenza della Corte nella causa Mascolo c. l’Italia (no. 68792/01, ?? 14-44) e Lo Tufo c. l’Italia (no. 64663/01, ??16-48 ECHR 2005 -…).
IL DIRITTO
I. L’OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
21. Nelle loro osservazioni sui meriti, il Governo dibatte, che rimedi nazionali non erano stati esauriti per il fatto che il richiedente non era riuscito a cercare il rimborso dei danni di fronte alle corti nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile.
22. Dal momento che gli argomenti del Governo dovevano essere considerati come un’obiezione preliminare, la Corte osserva che non fu sollevata, come avrebbe potuto essere, alla momento dell’ammissibilit?. Perci?, la Corte considera che il Governo ? precluso dal sollevare obiezioni sull’ammissibilit? a questo stadio della procedura.
23. Questa obiezione dovrebbe essere respinta di conseguenza (vedere, fra le altre autorit?, Nikolova c. la Bulgaria [GC], no. 31195/96, ? 44 ECHR 1999-II).
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1
24. Il richiedente si lagn? della sua inabilit? prolungata a recuperare la propriet? del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Lui dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantita dall? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata alla tranquilla fruizione delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in alcun modo danneggiare il diritto di un Stato a far eseguire tali leggi come ritiene necessario per controllare l’utilizzazione di propriet? in concordanza con l’interesse generale o per assicurare il pagamento di tasse o altri contributi o sanzioni.?
25. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevavano problemi simili a quelli nella causa presente e ha trovato una violazione dell?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, no. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, no. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
26. La Corte ha esaminato la causa presente e ha scoperto che non c?? alcun fatto o argomento del Governo che condurrebbe ad alcuna conclusione diversa in questa istanza. Annota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente sette anni e sette mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado di recuperare l’appartamento che lui aveva lasciato a C.C. ed approssimativamente otto anni dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere i grado di recuperare l’appartamento che lui aveva lasciato a C.G.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
III. APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
27. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o inoltre dei Protocolli , e se la legge interna dell?Alta Parte contraente interessata permette che venga fatta una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere alla vittima una giusta soddisfazione.?
A. danno Pecuniario
28. Il richiedente chiese, in primo luogo, riparazione per il danno pecuniario che aveva sostenuto, che calcol? come segue:
-EUR 76,413 la somma che ? la perdita di affitto della quale lui soffr? riguardo all?appartamento affittato a C.C. ;
-EUR 80,840 la somma che ? la perdita di affitto della quale lui soffr? riguardo all?appartamento affittato a C.G.
29. Il Governo contest? queste richieste. Sostenne che il richiedente non riusc? a cercare riparazione per i danni da lui sofferti di fronte alle corti nazionali sotto Articolo 1591 del Codice civile. Ancora, il Governo considera che il richiedente non riusc? ad addurre alcuna ragion per il fatto che lui non era capace di avvalersi di tale rimedio. Di conseguenza, le sue richieste devono essere respinte.
30. La Corte osserva che il Governo non ha messo in avanti alcun argomento riguardo alla possibilit? che sembra essere stata sviluppata nella causa-legge della Corte di Cassazione di citare lo Stato per danni conseguenti da una mancanza ingiustificata di assistenza di polizia (vedere Mascolo citata sopra ? 34-44, ed Lo Tufo citata sopra, ?? 37-48).
31. La Corte nota che il richiedente pu? intentare un’azione nelle corti civili sotto Articolo 1591 del Codice civile chiedendo un indennizzo dai suoi primi inquilini per la perdita incorsa come un risultato della propriet? restituita tardi.
32. Il problema nella causa presente ? il danno che sorge dalla condotta illegale dell’inquilino che, irrispettoso della cooperazione dello Stato nell?eseguire lo sfratto ordinato dalla corte, aveva un dovere di restituire l’appartamento al suo proprietario. L’infrazione del diritto del richiedente alla fruizione tranquilla delle sue propriet? ? soprattutto la conseguenza della condotta illegale dell’inquilino.
33. La Corte di conseguenza nota che diritto nazionale italiano permette che venga fatta una riparazione delle conseguenze materiali dell’infrazione e considera che la richiesta per giusta soddisfazione per danno pecuniario dovrebbe essere respinta.
B. danno Non-pecuniario
34. Il richiedente sottoline? il paradosso e il disturbo della sua incapacit? di far eseguire una decisione della corte. Lui lasci? la questione alla discrezionalit? della Corte.
35. Il Governo contest? la richiesta.
36. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno non-pecuniario. Stabilendo su una base equa, gli d? EUR 6,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
37. Il richiedente chiese rimborso per costi processuali e spese.
38. Il Governo contest? la richiesta.
39. Nella misura in cui il richiedente cerca rimborso di costi e spese incorsi in nei procedimenti nazionali, la Corte, sulla base delle informazioni in sua propriet? e la sua causa-legge considera ragionevole dargli la somma di EUR 500. Nella misura in cui il richiedente cerca rimborso di costi e spese incorsi nei procedimenti di fronte alla Corte, la Corte considera ragionevole dargli EUR 500.
40. La Corte d? una somma totale di EUR 1,000 per costi processuali e spese.
D. Interessi moratori
41. La Corte considera appropriato che l’interesse moratorio dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Stabilisce che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1;
2. Stabilisce
(a) che lo Stato rispondente deve pagare il richiedente, fra tre mesi dalla data nella quale la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione le seguenti somme:
(i) EUR 6,000 (sei mila euro) per danno non-pecuniario;
(l’ii) EUR 1,000 (mille euro) per spese processuali e spese;
(l’iii) ogni tassa che pu? essere addebitabile sulle somme sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati fino alla liquidazione l?interesse semplice sar? pagabile sulle somme sopra ad una percentuale uguale alla percentuale di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo moratorio pi? tre punti percentuale;
3. Respinge il resto della richiesta del richiedente per soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 1 giugno 2006, secondo all?articolo 77 ?? 2 e 3 della Convenzione.
Vincenzo Berger Bo?tjan M. Zupančič
Cancelliere Presidente