Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA LA SEZIONE
Causa STENO MONTI c. l’Italia
(Richiesta n. 63833/00)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
27 maggio 2004
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale
Nella causa Steno Monti c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima la Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig.ra F. Tulkens, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, il Sig.ra E. Steiner, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 6 maggio 2004,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 63833/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. S. M., il 9 ottobre 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. A. B., un avvocato che pratica in Sansepolcro (Arezzo). Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagn? sotto l?Articolo 1 de Protocollo N.ro 1 della Convenzione, che lui non era stato capace di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, lui si lagn? ulteriormente della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti , la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 10 ottobre 2002.
5. Il 6 aprile 2004, il richiedente ed il Governo, presentarono dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente nacque nel 1922 e vive in Sansepolcro (Arezzo).
7. Lui ? il proprietario di un appartamento in Firenze che lui aveva affittato a L.B.
8. In una lettera registrata il 20 gennaio 1992, il richiedente inform? l’inquilino che lui intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1993 e chiese a lei di sgombrare i locali per quella la data.
9. In un documento notificato all’inquilino il 20 aprile 1993, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
10. Da una decisione del 12 luglio 1993 che fu resa esecutiva il 4 agosto 1993 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1993.
11. Il 10 marzo 1995, il richiedente notific? avviso all’inquilino chiedendole di sgombrare i locali.
12. Il 27 marzo 1995, lui inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 30 maggio 1995.
13. Tra il 30 maggio 1995 e il 7 maggio 1996, l’ufficiale giudiziario fece tre tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il richiedente non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. Il 2 aprile 1997, il richiedente notific? un secondo avviso all’inquilino richiedendole di sgombrare i locali.
15. Il 23 aprile 1997, il richiedente fece una dichiarazione legale richiedendo urgentemente i locali come sistemazione per i suoi figli.
16. L? 8 maggio 1997, lui inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 23 giugno 1997.
17. Tra il 23 giugno 1997 e il 3 settembre 1998 , l’ufficiale giudiziario fece quattro tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata mai l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Facendo seguito alla sezione 6 della Legge n. 431/98, il 31 agosto 1999, l’inquilino chiese una sospensione dei procedimenti di sfratto.
19. Il 15 dicembre 2000, il Magistrato di Firenze decise di posticipare i procedimenti di sfratto sino all? 11 luglio 2002.
20. L?11 luglio 2002, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento tramite l’assistenza della polizia.
LA LEGGE
21. il 6 aprile 2004, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo di Italia offre di pagare 14,853.50 euro (quattordici mila ottocento cinquanta tre euro e cinquanta centesimi) al Sig. S. M. per una prospettiva per assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 63833/00. Questa somma coprir? qualsiasi danno pecuniario e non-pecuniario cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnati dalla Corte facendo seguito ad Articolo 39 della Convenzione europea su Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa. Nel caso mancato pagamento di questa somma entro il detto periodo di tre-mesi, lo Stato s?impegna a pagare, sino ad accordo l?interesse semplice sull’importo ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale.
Questa dichiarazione non comporta qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea su Diritti umani nella causa presente.
Lo Stato s?impegna ulteriormente a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
22. Nello stesso giorno, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? preparato a pagare un importo totale della somma di 14,853.50 euro (quattordici mila ottocento cinquanta tre euro e cinquanta centesimi) coprendo danno pecuniario e non-pecuniario e costi al Sig. S. M. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 63833/00 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativo ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? regolata definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo e richiedente hanno raggiunto.
Io m?impegno a non richiedere ulteriormente la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
23. La Corte prende nota dell’accordo giunto alle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questa connessione la Corte considera che ha gi? specificato la natura ed estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto in cause riguardanti sfratti di inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell’adempimento di quegli obblighi ? attualmente pendente di fronte al Comitato dei Ministri. Perci?, una continuazione dell’esame della presente richiesta non ? richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l’accordo ? basato sul rispetto per diritti umani come definito nella Convenzione o i suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli della Corte).
24. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 27 maggio 2004, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli della Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente