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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF MONTI c. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 6, 37, 39, P1-1
Numero: 63833/00/2004
Stato: Italia
Data: 2004-05-27 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)

PRIMA LA SEZIONE
Causa STENO MONTI c. l’Italia
(Richiesta n. 63833/00)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
27 maggio 2004
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale

Nella causa Steno Monti c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima la Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig.ra F. Tulkens, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, il Sig.ra E. Steiner, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 6 maggio 2004,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 63833/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. S. M., il 9 ottobre 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. A. B., un avvocato che pratica in Sansepolcro (Arezzo). Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagn? sotto l?Articolo 1 de Protocollo N.ro 1 della Convenzione, che lui non era stato capace di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, lui si lagn? ulteriormente della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti , la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 10 ottobre 2002.
5. Il 6 aprile 2004, il richiedente ed il Governo, presentarono dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente nacque nel 1922 e vive in Sansepolcro (Arezzo).
7. Lui ? il proprietario di un appartamento in Firenze che lui aveva affittato a L.B.
8. In una lettera registrata il 20 gennaio 1992, il richiedente inform? l’inquilino che lui intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1993 e chiese a lei di sgombrare i locali per quella la data.
9. In un documento notificato all’inquilino il 20 aprile 1993, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
10. Da una decisione del 12 luglio 1993 che fu resa esecutiva il 4 agosto 1993 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1993.
11. Il 10 marzo 1995, il richiedente notific? avviso all’inquilino chiedendole di sgombrare i locali.
12. Il 27 marzo 1995, lui inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 30 maggio 1995.
13. Tra il 30 maggio 1995 e il 7 maggio 1996, l’ufficiale giudiziario fece tre tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il richiedente non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. Il 2 aprile 1997, il richiedente notific? un secondo avviso all’inquilino richiedendole di sgombrare i locali.
15. Il 23 aprile 1997, il richiedente fece una dichiarazione legale richiedendo urgentemente i locali come sistemazione per i suoi figli.
16. L? 8 maggio 1997, lui inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 23 giugno 1997.
17. Tra il 23 giugno 1997 e il 3 settembre 1998 , l’ufficiale giudiziario fece quattro tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata mai l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Facendo seguito alla sezione 6 della Legge n. 431/98, il 31 agosto 1999, l’inquilino chiese una sospensione dei procedimenti di sfratto.
19. Il 15 dicembre 2000, il Magistrato di Firenze decise di posticipare i procedimenti di sfratto sino all? 11 luglio 2002.
20. L?11 luglio 2002, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento tramite l’assistenza della polizia.
LA LEGGE
21. il 6 aprile 2004, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo di Italia offre di pagare 14,853.50 euro (quattordici mila ottocento cinquanta tre euro e cinquanta centesimi) al Sig. S. M. per una prospettiva per assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 63833/00. Questa somma coprir? qualsiasi danno pecuniario e non-pecuniario cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnati dalla Corte facendo seguito ad Articolo 39 della Convenzione europea su Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa. Nel caso mancato pagamento di questa somma entro il detto periodo di tre-mesi, lo Stato s?impegna a pagare, sino ad accordo l?interesse semplice sull’importo ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale.
Questa dichiarazione non comporta qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea su Diritti umani nella causa presente.
Lo Stato s?impegna ulteriormente a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
22. Nello stesso giorno, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? preparato a pagare un importo totale della somma di 14,853.50 euro (quattordici mila ottocento cinquanta tre euro e cinquanta centesimi) coprendo danno pecuniario e non-pecuniario e costi al Sig. S. M. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 63833/00 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativo ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? regolata definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo e richiedente hanno raggiunto.
Io m?impegno a non richiedere ulteriormente la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
23. La Corte prende nota dell’accordo giunto alle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questa connessione la Corte considera che ha gi? specificato la natura ed estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto in cause riguardanti sfratti di inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell’adempimento di quegli obblighi ? attualmente pendente di fronte al Comitato dei Ministri. Perci?, una continuazione dell’esame della presente richiesta non ? richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l’accordo ? basato sul rispetto per diritti umani come definito nella Convenzione o i suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli della Corte).
24. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 27 maggio 2004, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli della Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)

FIRST SECTION
CASE OF STENO MONTI v. ITALY
(Application no. 63833/00)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
27 May 2004
This judgment is final but it may be subject to editorial revision

In the case of Steno Monti v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr P. Lorenzen,
Mr G. Bonello,
Mrs F. Tulkens,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs E. Steiner, judges,
and Mr S. Nielsen, Section Registrar,
Having deliberated in private on 6 May 2004,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 63833/00) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr S. M., on 9 October 2000.
2. The applicant was represented by Mr A. B., a lawyer practising in Sansepolcro (Arezzo). The Italian Government (?the Government?) were represented by their successive Agents, respectively Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, that he had been unable to recover possession of his flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, he further complained about the length of the eviction proceedings.
4. On 10 October 2002, after obtaining the parties? observations, the Court declared the application admissible.
5. On 6 April 2004, both the applicant and the Government submitted formal declarations accepting a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicant was born in 1922 and lives in Sansepolcro (Arezzo).
7. He is the owner of a flat in Florence, which he had let to L.B.
8. In a registered letter of 20 January 1992, the applicant informed the tenant that he intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1993 and asked her to vacate the premises by that date.
9. In a writ served on the tenant on 20 April 1993, the applicant reiterated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
10. By a decision of 12 July 1993, which was made enforceable on 4 August 1993, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1993.
11. On 10 March 1995, the applicant served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
12. On 27 March 1995, he informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 30 May 1995.
13. Between 30 May 1995 and 7 May 1996, the bailiff made three attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
14. On 2 April 1997, the applicant served a second notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
15. On 23 April 1997, the applicant made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for his children.
16. On 8 May 1997, he informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 23 June 1997.
17. Between 23 June 1997 and 3 September 1998, the bailiff made four attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
18. Pursuant to section 6 of Law no. 431/98, on 31 August 1999, the tenant asked for a suspension of the eviction proceedings.
19. On 15 December 2000, the Florence Magistrate decided to postpone the eviction proceedings until 11 July 2002.
20. On 11 July 2002, the applicant recovered possession of the flat with the assistance of the police.
THE LAW
21. On 6 April 2004, the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 14,853.50 euros (fourteen thousand eight hundred fifty three euros and fifty cents) to Mr S. M. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 63833/00. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case. In the event of failure to pay this sum within the said three-months period, the Government undertake to pay, until settlement, simple interest on the amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
22. On the same day, the Court received the following declaration signed by the applicant:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 14,853.50 euros (fourteen thousand eight hundred fifty three euros and fifty cents) covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr S. M. with a view to securing a friendly settlement of the application no. 63833/00 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and applicant has reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court?s judgment.?
23. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). In this connection the Court considers that it has already specified the nature and extent of the obligations which arise for the respondent Government in cases concerning eviction of tenants (see Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ECHR 1999-V), and the question of the performance of those obligations is currently pending before the Committee of Ministers. Therefore, a continuation of the examination of the present application is not required. In these circumstances the Court accepts that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
24. Accordingly, the case should be struck out of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties? undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 27 May 2004, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Registrar President

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