TERZA SEZIONE
CASO DI MIFSUD E ALTRI v. MALTA
(Applicazione n. 38770/17)
GIUDICE
(Meriti)
Art. 1 P1 – Godimento pacifico dei beni – Espropriazione di fatto – Nessun risarcimento ricevuto in oltre quarant’anni – Onere sproporzionato
Art. 1 P1 – Privazione della propriet? – Assenza di un fondamento ragionevole per l’accertamento giudiziale nazionale che l’espropriazione nell’interesse pubblico – Principio di buon governo nell’ambito dei diritti di propriet? – Importi di indennizzo manifestamente irragionevoli – Onere eccessivo
STRASBURGO
13 ottobre 2020
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Essa pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nel caso di Mifsud e altri contro Malta,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), che si riunisce come Sezione composta da:
Paul Lemmens, Presidente,
Alena Pol??kov?,
Mar?a El?segui,
Gilberto Felici,
Erik Wennerstr?m,
Lorraine Schembri Orland,
Ana Maria Guerra Martins, giudici,
e Olga Chernishova, vice cancelliere della sezione,
Considerando:
il ricorso (n. 38770/17) contro la Repubblica di Malta presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da ventuno cittadini maltesi, tre cittadini britannici e cinque australiani (vedi allegato per i dettagli) (“i richiedenti”), il 23 maggio 2017;
la decisione di notificare al Governo maltese (“il Governo”) le denunce relative all’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
la scelta del Governo del Regno Unito di non avvalersi del loro diritto di intervenire nel procedimento (articolo 36 ? 1 della Convenzione).
le osservazioni delle parti;
dopo aver deliberato in privato il 22 settembre 2020,
Emette la seguente sentenza, che ? stata adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. Il caso riguarda la presa e, in relazione ad alcune parti del terreno, l’eventuale esproprio del terreno dei ricorrenti, originariamente utilizzato per un impianto di raccolta del gas che ? stato successivamente smantellato, e per il quale sono sorti problemi in relazione all’interesse pubblico e al risarcimento. Essa solleva vari reclami ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
I FATTI
2. I dati dei richiedenti sono riportati nell’allegato. I ricorrenti erano rappresentati dal Dr. T. Abela, dal Dr. I. Refalo, dal Dr. S. Grech e dal Dr. M. Refalo, avvocati che esercitano a La Valletta.
3. Il Governo era rappresentato dal loro agente, Dr. P. Grech, Procuratore Generale.
4. I fatti del caso, cos? come presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.
CONTESTO DEL CASO
5. I richiedenti sono i proprietari di terreni a Qajjenza, Birzebbu?ia, Malta.
6. Con una dichiarazione presidenziale del 16 agosto 1978, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Governo il 25 agosto 1978, il Governo ha espropriato un appezzamento di terreno di 5.349 mq. di propriet? dei richiedenti (o dei loro predecessori) (di seguito “Terreno A”). Tale esproprio era destinato a servire come estensione dell’impianto di riempimento di GPL o di imbottigliamento del gas (di seguito “l’impianto”) gestito da Enemalta Corporation – un ente di propriet? del governo che ha il monopolio del servizio di fornitura di energia a Malta – il cui successore ? ora Enemalta plc.
7. Con un’altra dichiarazione presidenziale del 16 maggio 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Governo del 25 maggio 1984, il Governo ha espropriato un altro appezzamento di terreno, di propriet? dei richiedenti (o dei loro predecessori), di 3.985 mq (di seguito “Terreno B”) adiacente al Terreno A. Tale terreno era destinato a fornire una zona cuscinetto per l’impianto.
8. 8. Il Governo ha offerto 713,75 lire maltesi (MTL) per il Land A e 610 MTL per il Land B, a titolo di compensazione. I ricorrenti non hanno accettato tale importo e pertanto ? stato avviato un procedimento dinanzi al Collegio Arbitrale del Land (LAB) per la determinazione del risarcimento dovuto.
9. Con due sentenze del 22 gennaio 1990, la LAB ha stabilito l’indennizzo per il Land A a 952 MTL (circa 2.218 euro (EUR)) e per il Land B a 800 MTL (circa 1.863 euro), entrambi considerati come terreni agricoli. La LAB ha ordinato la stipula degli atti finali di cessione.
10. Tuttavia, sebbene tali sentenze siano diventate definitive, nessun atto di questo tipo ? mai stato concluso e il governo non ha mai acquistato il terreno n? ha mai pagato il prezzo stabilito dalla LAB, nonostante le autorit? abbiano iniziato ad utilizzare il terreno dal momento della sua presa di fatto. Secondo la legge maltese, all’epoca, fino a quando il prezzo stabilito non ? stato effettivamente pagato e l’atto di trasferimento non ? stato formalmente pubblicato, l’esproprio non ? considerato definitivo.
11.Alla fine, il governo ha annunciato che l’impianto di Qajjenza sarebbe stato gradualmente eliminato e che un altro impianto sarebbe stato installato in una zona completamente diversa. Dato che i terreni dei ricorrenti non erano stati formalmente trasferiti al Governo e che l’esproprio non era stato concluso, e alla luce dell’intenzione del Governo di smantellare lo stabilimento di Qajjenza, i ricorrenti hanno ritenuto che non vi fosse pi? alcuno scopo pubblico da raggiungere con gli espropri del 1978 e del 1984.
12. Di conseguenza, il 1? dicembre 2006 i ricorrenti hanno scritto al Commissario del Land, tramite il loro avvocato, chiedendo la restituzione del terreno. Poich? tale lettera ? rimasta senza risposta, il 27 novembre 2008 i ricorrenti hanno presentato una lettera giudiziale in cui chiedevano un risarcimento per l’occupazione della loro propriet? durante tutti quegli anni, nonch? la restituzione della propriet?.
13. Non essendo stata intrapresa alcuna azione al riguardo, il 28 luglio 2009 ? stata inviata un’altra lettera in cui si ripetevano le stesse richieste. Non ? stata data alcuna risposta e non ? stato versato alcun indennizzo.
14. A seguito di una notifica ai richiedenti in tal senso, ricevuta il 18 aprile 2012, con una dichiarazione presidenziale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Governo del 6 giugno 2012, il Governo ha espropriato due piccoli appezzamenti di terreno dei richiedenti a Qajjenza, ossia un appezzamento di 509 mq, e un appezzamento di 139 mq, entrambi facenti parte del tratto di terreno pi? ampio (B) oggetto delle espropriazioni originarie. L’espropriazione ? stata effettuata ai sensi della Sezione 22 (8) dell’Ordinanza sull’acquisizione di terreni (Public Purposes), Capitolo 88 delle Leggi di Malta, a seguito delle modifiche del 2002 (vedi Legge nazionale pertinente), alla luce della quale la propriet? dei terreni ? stata trasferita allo Stato il giorno della dichiarazione. Secondo i fatti esposti nelle sentenze nazionali, il pi? piccolo di questi appezzamenti era ancora utilizzato come sottostazione che serviva gli edifici residenziali e commerciali della zona, e nella parte di 509 mq c’era una sorta di installazione dell’impianto (kien hemm xi installazzjoni tal-impjant tal-Enemalta).
15. In occasione della “ri-esportazione” di questi due appezzamenti di terreno nel 2012, il Governo ha offerto 205 euro per l’appezzamento di 509 mq, e 58,50 euro per l’appezzamento di 139 mq. Questi valori si sono basati sulle cifre fornite nel 1990 dal LAB che a sua volta si era basato sul valore del terreno al momento degli espropri del 1978 e del 1984 rispettivamente. Secondo il governo sono entrate in gioco anche altre considerazioni.
16. I ricorrenti non hanno accettato tali importi a titolo di risarcimento. In particolare, hanno ritenuto che i due piccoli appezzamenti presi nel 2012 avessero notevolmente ridotto il valore del terreno rimanente, dato che tali appezzamenti tagliavano proprio attraverso il terreno dei ricorrenti in modo che un cuneo fosse stato tolto dal suo centro, lasciando appezzamenti pi? piccoli, irregolari, su entrambi i lati degli appezzamenti espropriati. Cos?, l’unico grande e continuo appezzamento di terreno di propriet? dei richiedenti ? stato perturbato. Pertanto, secondo i ricorrenti, era come se l’intera area fosse stata di fatto espropriata.
17. Secondo le perizie dell’architetto (C.C.) commissionate dalle ricorrenti nel 2009, il Land A ? stato valutato a EUR 4.400.000 (questo terreno ? stato valutato come rientrante nel piano di sviluppo e utilizzato per scopi industriali), mentre il Land B ? stato valutato a EUR 970.000 (questo terreno ? stato valutato come parzialmente – una piccola parte – all’interno della zona di sviluppo); la perdita del canone di locazione che copre il periodo dalla data di presa fino ad agosto 2009 ? stata calcolata come pari a EUR 2.140.000 per il Land A e a EUR 437.000 per il Land B.
18. L’impianto ha cessato l’attivit? nel luglio 2012 ed ? stato ufficialmente disattivato nel 2013 e smantellato nel settembre 2013.
PROCEDURA DI RICORSO COSTITUZIONALE
Prima istanza
19. Il 20 marzo 2013 le ricorrenti hanno presentato un ricorso costituzionale chiedendo al tribunale di dichiarare che il loro diritto al pacifico godimento della loro propriet? era stato violato in quanto la presa di tutti i loro terreni non era di pubblico interesse e il risarcimento loro offerto era sproporzionato, dato il danno subito, in quanto non rifletteva il valore di mercato della propriet?. I ricorrenti hanno chiesto al tribunale di concedere tutti i rimedi ritenuti necessari ed efficaci per rimediare alla violazione, e tra questi i ricorrenti hanno chiesto specificamente al tribunale di annullare le sentenze emesse dal LAB il 22 gennaio 1990; di liquidare il giusto risarcimento dovuto ai ricorrenti; o di ordinare la restituzione della propriet? ai ricorrenti.
20. Nel corso del presente procedimento, M.F., un rappresentante del Commissario dei Terreni (di seguito CoL) ha testimoniato, in data 27 giugno 2014, che i periti tecnici hanno indicato “loro” a quali aree si riferivano, ma che Enemalta non ha informato “loro” di alcun motivo specifico in merito alla necessit? del terreno oggetto della dichiarazione del 2012. Ha inoltre confermato che quando il CdL aveva presentato le cause dinanzi al LAB (nel 1984), a suo parere, gli imputati in quelle cause erano, secondo il CdL, i proprietari del terreno o il loro successore di diritto. Il 18 ottobre 2013 il D.A. un rappresentante di Enemalta plc (l’utilizzatore del terreno) ha testimoniato di non essere a conoscenza dell’uso che doveva essere fatto del terreno di 509 mq. che ? stato nuovamente espropriato nel 2012; ha testimoniato che gli era stato detto solo che Enemalta avrebbe proceduto all’acquisto del terreno, e ogni volta che ne ha fatto richiesta gli ? stato detto che non era stata presa una decisione definitiva. J.C., ex dipendente di Enemalta plc (prima di essere sostituito dal D.A.), ha testimoniato il 22 novembre 2013 che fino al 2010, anno in cui ha lasciato il suo posto di lavoro, non era ancora stata presa alcuna decisione su quello che sarebbe stato il futuro del sito, e non sapeva se a quel punto (2013) era stata presa una decisione sul suo utilizzo.
21. In attesa del presente procedimento, il Governo ha inoltre presentato una valutazione degli immobili in questione, datata giugno 2014, che ha preso in considerazione la localit?, le dimensioni, lo stato e il potenziale in linea con i piani locali, nonch? altri fattori suscettibili di influire sul suo valore. Secondo tale perizia, secondo l’architetto del Governo (M.S.), l’appezzamento di 509 mq (valutato 205 euro nel bando 2012) valeva 14.000 euro se valutato come terreno agricolo; l’appezzamento di 139 mq (valutato 58,50 euro nel bando 2012) valeva 4.000 euro se valutato come terreno agricolo; il rimanente appezzamento di 3.337 mq. (cio? il terreno B, meno i due appezzamenti di 139 e 509 mq) valeva 97.000 euro se valutato come terreno agricolo; un appezzamento di 5.213 mq ? stato valutato 140.000 euro come terreno utilizzato per un impianto di riempimento GPL; e un appezzamento di 137 mq ? stato valutato 4.000 euro se valutato come terreno arido. Questi ultimi due ultimi appezzamenti costituivano il Terreno A, oggetto della dichiarazione del 1978. Nella relazione si affermava inoltre che tutti i terreni erano considerati agricoli dal punto di vista giuridico, sia alla data in cui sono stati prelevati che alla data della relazione (2014). Si specificava inoltre che nella parte di 509 mq. e nella parte di 5.213 mq. (la maggior parte del Terreno A) c’era una parte del complesso che in precedenza era stato utilizzato per l’impianto a gas (hemm parti mill-kumpless li kien jintuza b?ala impjant tal-gass).
22. Secondo la perizia di un architetto (J.S.) redatta il 21 luglio 2009 per Enemalta plc il valore totale del terreno di 6.873 mq, dove si trovava parte dello stabilimento di Qajjenza (la cui misurazione esclude la zona tampone), varrebbe 900.000 euro se tutte le attrezzature dello stabilimento fossero state rimosse dal sito.
23. Secondo una perizia di un architetto (M.S.) redatta nell’ottobre 2008, e secondo la testimonianza dello stesso architetto, il valore totale del terreno (di 21.828 mq) originariamente occupato dallo stabilimento (esclusa la zona tampone) ammontava a 16.830.500 euro. La stima si ? basata sulla potenziale destinazione d’uso del sito e su un analogo valore del terreno, cos? come venduto all’epoca. Secondo la sua relazione, l’area contrassegnata come zona bianca rientrava nel perimetro di sviluppo (schema edilizio) con due politiche che la attuavano direttamente, la prima riguardante il trasferimento dello stabilimento e la seconda l’uso del terreno successivamente, che doveva essere prevalentemente residenziale.
24. Con sentenza del 29 aprile 2016 il Tribunale Civile (Prima Sala), nella sua competenza costituzionale, ha ritenuto che i ricorrenti avevano dimostrato di essere i proprietari del terreno, e che lo stabilimento era stato smantellato e Enemalta, che operava da altre parti, non sapeva cosa fare del suo sito a Qajjenza. Ha ritenuto di dover esaminare separatamente gli espropri del 1973 e del 1984 da un lato e quelli del 2012 dall’altro, poich? erano stati presi in base a leggi diverse.
25. Essa ha ritenuto che gli incassi del 1978 e del 1984 (esclusi i due piccoli appezzamenti oggetto delle espropriazioni del 2012) fossero in violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, in quanto, una volta smantellato l’impianto, non sussisteva alcun fine pubblico e le autorit? non avevano mai effettivamente espropriato il terreno (non avendo pagato i ricorrenti, n? firmato il relativo atto di espropriazione). Pertanto, le decisioni del LAB erano state sostituite dal fatto che tale propriet? non era pi? necessaria. Pertanto, ha dichiarato gli espropri del 1978 e del 1984 (tranne nella misura in cui riguardavano quei terreni riappropriati nel 2012) senza effetto (ma non nulli) e ha ordinato la restituzione del terreno ai ricorrenti.
26. La posizione non era la stessa per i due appezzamenti di terreno espropriati nel 2012 ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 8, dell’ordinanza, che erano utilizzati da Enemalta “per i suoi scopi” (g?all-iskopijiet tag?ha) e che quindi dovevano essere trasferiti al Governo. Il tribunale ha osservato che l’interesse pubblico dietro questo esproprio non era stato contestato entro il limite di 21 giorni previsto dalla legge (sezione 6 (2) dell’ordinanza). Inoltre, il pi? piccolo di tali appezzamenti era ancora utilizzato come sottostazione che serviva gli edifici residenziali e commerciali della zona, pertanto questi due appezzamenti di terreno dovevano essere trasferiti al governo, fatti salvi i diritti dei ricorrenti di contestare l’indennizzo offerto. 27. Essa ha respinto l’obiezione del governo di non aver esaurito i mezzi di ricorso ordinari che aveva fatto riferimento ad una domanda di nuovo processo e ad una domanda di fissazione di un termine per l’esecuzione di un obbligo che non erano rilevanti nel caso di specie.
28. Il tribunale ha inoltre ritenuto che il ritardo nella finalizzazione degli espropri del 1978 e del 1984 aveva comportato una violazione dei diritti dei ricorrenti ai sensi dell’art. 6 della Convenzione.
29. Ha condannato il Governo a pagare 15.000 euro ai ricorrenti a titolo di risarcimento per la violazione dei loro diritti. Nessuna spesa doveva essere pagata dai ricorrenti.
Appello
30. Sia il Governo che i ricorrenti hanno presentato ricorso. In particolare i ricorrenti hanno lamentato il basso livello di risarcimento in considerazione della quantit? di anni durante i quali la privazione persisteva; e che l’espropriazione del pi? piccolo appezzamento di terreno nel 2012, di 509 mq, non aveva perseguito alcun interesse pubblico, e quindi avrebbe dovuto anche essere rilasciato insieme al resto della propriet?, in quanto la sua presa serviva solo a diminuire il valore della loro intera propriet?. Inoltre, non era stato corretto constatare che non potevano reclamare quest’ultimo perch? non lo avevano fatto ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’ordinanza, in quanto quest’ultima non prevedeva che il termine decorreva dalla data della notifica.
31. Con sentenza del 25 novembre 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato che non era possibile per il primo tribunale constatare una violazione dell’articolo 6, in quanto le ricorrenti non avevano presentato reclamo in merito e ha quindi revocato quella parte della sentenza di primo grado. Ha confermato il resto.
32. In relazione alla confermata violazione relativa alla pi? ampia area di terreno, per quanto rilevante, nel respingere l’appello del Commissario del Land secondo cui il primo tribunale aveva sbagliato a dichiarare che non esisteva alcun interesse pubblico una volta che l’impianto era stato smantellato (in relazione ai terreni A e B), la Corte Costituzionale ha ribadito la sua giurisprudenza secondo cui l’interesse pubblico doveva persistere fino al completamento della procedura di espropriazione. Una volta accertato che il terreno era stato sottratto ai fini dell’impianto di gas, che non esisteva pi?, spettava al commissario del Land dimostrare che esisteva ancora qualche altro interesse pubblico. Non era stata presentata alcuna prova in tal senso.
33. In relazione allo stesso appezzamento di terreno, la Commissione ha anche rilevato, tra l’altro, che l’istituzione di una compensazione da parte della LAB non soddisfaceva necessariamente il requisito della proporzionalit?. Inoltre, l’ordine della LAB di procedere al trasferimento della propriet? non ? stato seguito e l’atto non ? mai stato firmato, con la conseguenza che i ricorrenti erano ancora privi di compensazione trentaquattro anni dopo l’acquisizione. Questi fatti, insieme all’incertezza entro la quale i ricorrenti si sono trovati, hanno portato ad una violazione dei loro diritti di propriet?.
34. Per quanto riguarda la concessione di un risarcimento di 15.000 euro, che considerava come un danno non pecuniario, e che ha confermato, la Corte Costituzionale ha osservato che si doveva prendere in considerazione l’incertezza in cui i ricorrenti erano stati lasciati per un periodo di tempo prolungato, le dimensioni del terreno e gli anni durante i quali erano stati privati di esso; e anche, il fatto che gli incassi del 1978 e del 1984 erano stati originariamente nell’interesse pubblico, che il terreno era stato agricolo, cos? come il fatto che ora era stato restituito a loro. Ha inoltre rilevato che nella loro domanda iniziale i ricorrenti avevano chiesto un risarcimento per il ritiro o la restituzione dei terreni. Ne consegue che, da quando la terra ? stata restituita, non ? dovuto alcun danno pecuniario.
35. Per quanto riguarda le due porzioni di terreno minori, solo una delle quali era stata oggetto del ricorso delle ricorrenti, la Corte Costituzionale ha ritenuto che alla data di riferimento, nel 2012 (essendo questi terreni espropriati secondo una legge diversa), essi erano ancora occupati da Enemalta, in particolare sul terreno di 509 mq, vi era “parte del complesso precedentemente utilizzato come impianto a gas” (sulla base della relazione di un architetto M.S. vedi paragrafo 21) e le ricorrenti non avevano dimostrato alcun abuso da parte delle autorit?. La decisione del primo tribunale era stata quindi corretta. Il tribunale di primo grado ha inoltre ritenuto corretto che le ricorrenti non si siano avvalse della procedura di cui all’articolo 6, comma 2, dell’ordinanza, nonostante la notifica due mesi prima della dichiarazione presidenziale del 2012, come ammesso nella testimonianza di T.G. Le ricorrenti non hanno quindi fatto ricorso a un rimedio legittimo per sostenere che non vi era stato alcun interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’ordinanza, scelta di loro competenza.
36. La Corte Costituzionale ha ripartito i costi come segue: i costi di prima istanza dovevano rimanere come erano stati decisi; 4/5 dei costi del ricorso del CdL dovevano essere sostenuti da quest’ultimo e 1/5 dalle ricorrenti; i costi del ricorso delle ricorrenti dovevano essere interamente a loro carico; e 3/4 dei costi del ricorso incidentale di Enemalta plc dovevano essere sostenuti da quest’ultima e 1/4 dalle ricorrenti.
INFORMAZIONI RELATIVE A ENEMALTA
37. Il 6 maggio 1987 Enemalta Corporation (il predecessore di Enemalta plc) ha acquistato da Laylay Company Limited un terreno di 46.201 mq. per la somma di 105.878 MTL (circa 246.629 EUR), il cui prezzo ? stato fissato a 2.576,12 MTL ogni 1.124 mq.
LA SITUAZIONE DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
38. Il terreno di propriet? dei richiedenti era completamente abbandonato e in stato di abbandono; tuttavia tutte le tracce dei serbatoi di gas erano state rimosse. Anche un altro appezzamento di terreno di propriet? esclusiva di Enemalta plc, adiacente al terreno dei richiedenti, ? stato abbandonato; sono rimaste solo poche strutture fatiscenti e l’area non ? stata utilizzata in alcun modo. Non sono rimaste attrezzature appartenenti all’impianto originario.
39. L’impianto nella nuova sede era in funzione dal luglio 2013 ed era gestito da una societ? privata (Liquigas) – non Enemalta plc.
40. Secondo le ricorrenti, fino al momento della presentazione del ricorso, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale, le ricorrenti non avevano ottenuto il riappropriazione del loro terreno in quanto non avevano ottenuto l’accesso al terreno ancora sigillato.
41. Una perizia di un architetto (P.B.), effettuata per conto dei ricorrenti, ha valutato il valore del terreno dei ricorrenti nel 2017, che rifletteva la perdita per i ricorrenti derivante dalle ri-esportazioni del 2012 (secondo la quale l’espropriazione della parcella triangolare di terreno di 509 mq nel 2012 ha influito negativamente sul resto del terreno dei ricorrenti) per un importo di EUR 1.153.500, basato in particolare su una proiezione per lo sviluppo di lotti edificati sul terreno A che si trovava all’interno di una zona di sviluppo (secondo i piani locali del 1995). Secondo la stessa valutazione, il rendimento locativo cumulato dal 1978 al 2017 per i terreni oggetto dell’esproprio del 1978 ? stato di EUR 3.476.942, con un tasso di interesse conservativo del 2,5%, pari ad una perdita complessiva di EUR 4.248.223.
42. Secondo il Governo il 6 luglio 2018 una parte dei terreni A e B (escluse le propriet? di 509 mq e 139 mq) ? stata restituita ai richiedenti. A questo proposito, essi hanno presentato al presidente dell’Autorit? fondiaria una copia di una lettera del Consiglio dei governatori dell’Autorit? fondiaria che confermava che il 6 luglio 2018 il primo aveva deciso di liberare la propriet?, nonch? una dichiarazione, da parte dell’Autorit? fondiaria, del 7 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del governo, relativa alla liberazione del terreno.
QUADRO GIURIDICO PERTINENTE
L’ORDINANZA SULL’ACQUISTO DI TERRENI (SCOPI PUBBLICI)
43.A seguito delle modifiche apportate nel 2002, le sezioni 6 e 22 (8) dell’ordinanza sull’acquisizione di terreni (scopi pubblici), capitolo 88 delle leggi di Malta, nella misura in cui sono rilevanti, si leggono come segue:
Sezione 2
“i “terreni agricoli o rurali” non comprendono l’orto domestico di una casa o di un edificio o qualsiasi altro terreno all’interno dei recinti di una casa o di un edificio, n? un cantiere o un terreno adibito a rifiuti, ma comprendono le fattorie, i fabbricati destinati principalmente all’allevamento di bestiame da riporto o di altri animali domestici e altre strutture di natura affine;”.
Sezione 6
“(2) Chiunque abbia un interesse fondiario, in relazione al quale sia resa una dichiarazione del Presidente di cui al comma (1), pu? contestare l’oggetto pubblico di detta dichiarazione dinanzi al Collegio Arbitrale Fondiario mediante istanza da depositare presso la cancelleria di detto Collegio entro ventuno giorni dalla pubblicazione della suddetta dichiarazione e delle disposizioni del Codice di Organizzazione e di Procedura Civile applicabili all’udienza delle cause dinanzi al Tribunale Civile, Per la determinazione di tale domanda si applica, mutatis mutandis, la First Hall, comprese le disposizioni relative ai ricorsi derivanti da tali decisioni:
A condizione che il deposito di una domanda ai sensi del presente articolo non ostacoli la prosecuzione del procedimento di espropriazione o l’esecuzione di qualsiasi azione che possa essere intrapresa nei confronti del terreno come previsto dalla presente ordinanza durante il periodo in cui la domanda non ? ancora stata determinata, fatto salvo il diritto del richiedente di chiedere un risarcimento nel caso in cui la dichiarazione del Presidente si riveli priva di oggetto pubblico”.
Sezione 17
“Ogni terreno che non sia un terreno edificabile ? valutato ai fini della determinazione dell’indennizzo da corrispondere in caso di acquisto obbligatorio come terreno rurale o come terreno incolto, a seconda dei casi:
A condizione che, nel determinare tale compensazione, si tenga conto del valore delle strutture esistenti e se tali strutture sono coperte da un permesso ai sensi di legge”.
Sezione 18
“(1) Un terreno, diverso da un edificio storico, ? considerato un cantiere se rientra nei limiti di un piano di costruzione o come indicato e approvato per lo sviluppo in un Piano di Struttura o in un piano sussidiario che ? stato adottato per il momento in vigore ai sensi di qualsiasi legge relativa alla pianificazione.
(2) Nel determinare il compenso dovuto per un cantiere, si terr? conto dell’uso o dello sviluppo che pu? essere fatto o che pu? essere fatto in conformit? con le disposizioni del sottoarticolo (1)”.
Sezione 18A
“Nonostante le disposizioni di questa o di qualsiasi altra legge, il valore di qualsiasi terreno –
(a) ancora in corso di acquisizione al 1? gennaio 2005;
(b) per la quale ? stata rilasciata una dichiarazione ai sensi dell’articolo 3 prima del 5 marzo 2003, e
c) per i quali non ? stato emesso un avviso di trattamento prima del 1? gennaio 2005 secondo le disposizioni della presente ordinanza in vigore prima della data indicata nel presente paragrafo,
Il valore degli interessi dovuti fino al momento del pagamento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, sar? pari al valore del 1? gennaio 2005″.
Sezione 22
“(8) Con la dichiarazione del Presidente in conformit? alla presente ordinanza, secondo la quale ogni terreno deve essere acquistato con l’acquisto assoluto, la propriet? assoluta del terreno a cui si riferisce la dichiarazione ? considerata un’area di registrazione ai fini della legge sul registro fondiario e la propriet? assoluta dello stesso ? trasferita all’autorit? competente, senza ulteriori garanzie o formalit?, gratuitamente e senza alcun onere per l’autorit? competente e da essa acquistata, L’autorit? competente far? s? che tali terreni siano iscritti nel registro fondiario a suo nome in conformit? con la legge sul registro fondiario entro tre mesi dall’emissione della dichiarazione del presidente. ?
Sezione 27
“(1) Fatte salve eventuali disposizioni speciali contenute nella presente ordinanza, nella valutazione dei compensi il Consiglio di amministrazione agisce secondo le seguenti regole:
(a) non ? prevista alcuna indennit? in quanto l’acquisizione ? obbligatoria;
(b) il valore del terreno, fatto salvo quanto qui di seguito previsto, ? considerato l’importo che il terreno, se venduto sul mercato aperto da un venditore disposto, potrebbe presumibilmente realizzare:
A condizione che –
(i) il valore del terreno corrisponde al valore al momento della notifica della Dichiarazione del Presidente, senza tener conto di eventuali miglioramenti o lavori effettuati o costruiti successivamente su detto terreno e nel caso in cui il terreno fosse in possesso dell’autorit? competente immediatamente prima della notifica della Dichiarazione del Presidente non si terr? conto, nella valutazione del valore del terreno, di eventuali miglioramenti o lavori effettuati o costruiti dall’autorit? competente mentre era in possesso del terreno;
ii) nel caso in cui una parte del terreno appartenente a qualsiasi persona sia stata presa in possesso ai sensi della presente ordinanza, qualsiasi aumento del valore del residuo del terreno a causa della vicinanza di eventuali miglioramenti o lavori effettuati o costruiti dall’autorit? competente entro l’ottavo giorno lavorativo successivo alla notifica della dichiarazione del presidente, non si tiene conto di eventuali miglioramenti o lavori effettuati o costruiti dall’autorit? competente immediatamente prima della notifica della Dichiarazione del Presidente non si terr? conto, nella valutazione del valore del terreno, di eventuali miglioramenti o opere realizzate o costruite dall’autorit? competente durante il possesso del terreno;
ii) nel caso in cui una parte del terreno appartenente ad una qualsiasi persona venga sottratta in virt? della presente ordinanza, si terr? conto di qualsiasi aumento del valore del residuo del terreno in ragione della vicinanza di eventuali miglioramenti o lavori realizzati o costruiti dall’autorit? competente nei diciotto mesi precedenti la pubblicazione della Dichiarazione del Presidente, o che saranno realizzati o costruiti dall’autorit? competente nei diciotto mesi successivi alla pubblicazione della Dichiarazione del Presidente;
(iii) si terr? conto degli eventuali danni subiti dal proprietario a causa della separazione del terreno da altri terreni appartenenti a tale proprietario o di altri effetti pregiudizievoli per tali altri terreni a causa dell’esercizio dei poteri conferiti dalla presente ordinanza;
(iv) qualora il danno sia stato subito a causa di lavori effettuati sul o nel terreno, si terr? conto dell’eventuale aumento di valore del terreno a causa di un miglioramento del drenaggio e di qualsiasi altro vantaggio derivante da tali lavori; …”.
LA LEGGE SUI TERRENI DEL GOVERNO
44. La sezione 43 del Government Lands Act, capitolo 573 delle leggi di Malta, del 25 aprile 2017, recita come segue:
“Il Presidente del Consiglio dei Governatori dell’Autorit? del Territorio pu? revocare in qualsiasi momento qualsiasi dichiarazione emessa ai sensi del presente atto o prima mediante un avviso nella Gazzetta e almeno una volta in due giornali locali giornali quotidiani o domenicali, a condizione che qualsiasi revoca sia registrata presso il Catasto e il Registro Pubblico”.
LA LEGGE
ALLEGATO VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
45. I ricorrenti hanno lamentato che una parte della loro propriet? (di 509 mq) era stata espropriata senza che vi fosse un interesse pubblico e non erano stati adeguatamente indennizzati per l’esproprio del 2012. I ricorrenti hanno anche lamentato che non era stato ricevuto alcun risarcimento per l’occupazione degli altri terreni che erano stati loro restituiti. Hanno quindi ritenuto di essere rimasti vittime della violazione nonostante la sentenza della Corte Costituzionale a loro favore. Si sono basati sull’articolo 1 del Protocollo n. 1 che recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni che precedono non pregiudicano tuttavia in alcun modo il diritto di uno Stato di far rispettare le leggi che ritiene necessarie per controllare l’uso dei beni in conformit? all’interesse generale o per garantire il pagamento di tasse o altri contributi o sanzioni”.
Il prelievo, rispettivamente dal 1978 e dal 1984, fino al 2012, dei terreni A e della maggior parte dei terreni B (esclusi gli immobili di 509 mq. e 139 mq.)
Le dichiarazioni delle parti
46. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non erano pi? vittime della violazione in quanto i tribunali nazionali avevano confermato la violazione e ordinato la restituzione della propriet?, che ? stata successivamente rilasciata il 6 luglio 2018. Essi hanno osservato che, ai sensi dell’articolo 43 del Government Lands Act (cfr. la legge nazionale pertinente di cui sopra), non vi era alcun obbligo di notifica ai proprietari se non attraverso la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del governo e nei giornali. Il Governo ha inoltre sottolineato che i ricorrenti avevano chiesto ai tribunali nazionali un risarcimento o, in alternativa, la restituzione della propriet?, e i tribunali nazionali, avendo stabilito che non vi era pi? alcun interesse pubblico per la presa di quel terreno, avevano concesso quest’ultima forma di risarcimento, insieme a un premio di 15.000 euro di danni non pecuniari.
47. I ricorrenti hanno lamentato di non essere stati risarciti per l’utilizzo, rispettivamente dal 1978 e dal 1984, fino al 2012, della maggior parte dei terreni A e B (esclusi gli immobili di 509 mq. e 139 mq.) Inoltre, tale propriet? non era stata effettivamente liberata (fino alla data di presentazione del ricorso alla Corte) nonostante l’ordinanza in tal senso della Corte Costituzionale che ha confermato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Nelle loro osservazioni, essi hanno inoltre contestato l’affermazione del Governo secondo cui i beni sarebbero stati restituiti nel 2018, cio? due anni dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che di per s? non ? stata una reazione tempestiva. Essi hanno osservato di non essere stati informati di alcuna decisione di rilascio della propriet? o di alcun annuncio nella Gazzetta Ufficiale del Governo, e che alla data delle richieste (6 novembre 2019) il terreno era ancora sigillato e i muri di confine eretti dalle autorit? non erano stati smantellati, quindi i ricorrenti non avevano ancora accesso ad esso. Di conseguenza, i ricorrenti hanno ritenuto di essere tenuti al risarcimento per questo ulteriore periodo successivo al 2013, durante il quale il terreno ? stato trattenuto nonostante non se ne sia fatto alcun uso.
48. In particolare, le ricorrenti hanno ritenuto che le loro richieste al tribunale nazionale non escludevano la possibilit? di ottenere sia la restituzione del bene che il risarcimento per il suo utilizzo fino a quel momento, in quanto riguardavano due diversi scenari, a seconda che il tribunale nazionale ritenesse che vi fosse o meno un interesse pubblico. Inoltre, avevano chiesto al giudice di fornire qualsiasi rimedio efficace e appropriato. Pertanto, secondo le ricorrenti, il fatto che non abbiano fatto specifico riferimento al risarcimento per la perdita dell’uso non significa che non ne avessero diritto.
La valutazione del Tribunale
49. La Corte ribadisce che un richiedente ? privato della sua condizione di vittima se le autorit? nazionali hanno riconosciuto, espressamente o in sostanza, e quindi concesso un adeguato e sufficiente risarcimento per una violazione della Convenzione (si veda, ad esempio, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], no. 36813/97, ?? 178-93, CEDU 2006-V; e B. Tagliaferro & Sons Limited e Coleiro Brothers Limited c. Malta, n. 75225/13 e 77311/13, ? 55, 11 settembre 2018).
50. Per quanto riguarda la prima condizione, ossia il riconoscimento di una violazione della Convenzione, la Corte ritiene che le conclusioni della Corte costituzionale (cfr. paragrafi 31-33) equivalgano al riconoscimento di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
51. Per quanto riguarda la seconda condizione, vale a dire un risarcimento adeguato e sufficiente, la Corte deve accertare se le misure adottate dalle autorit? nelle particolari circostanze del caso in questione hanno consentito ai ricorrenti di ottenere un risarcimento adeguato in modo tale da privarli dello status di vittima (ibidem ? 57). La Corte osserva che la Corte costituzionale ha concesso ai ricorrenti EUR 15.000 per danni non patrimoniali (dai quali hanno dovuto pagare parte delle spese giudiziarie che nel caso di specie erano ragionevolmente giustificate). Inoltre, la Corte Costituzionale ha ordinato la liberazione della propriet?, vale a dire il terreno A e la maggior parte del terreno B (escluse le propriet? di 509 mq e 139 mq), come richiesto dai ricorrenti. Nelle circostanze attuali e alla luce dei documenti in possesso della Corte, la Corte condivide l’interpretazione delle giurisdizioni costituzionali secondo cui la richiesta dei ricorrenti di liberare la propriet? era la loro richiesta principale e solo in alternativa sarebbe stato necessario un risarcimento per l’uso di tali terreni. In effetti, non era stata posta alcuna condizione in relazione a quest’ultima alternativa. Ne consegue che, sulla base della loro richiesta, la Corte Costituzionale ha concesso un adeguato risarcimento per la violazione accertata e la sentenza della Corte Costituzionale ha offerto un sufficiente sollievo ai ricorrenti.
52. Nella misura in cui i ricorrenti hanno sostenuto che la propriet? non era stata rilasciata, la Corte osserva che il governo ha dimostrato la loro affermazione che la propriet? ? stata effettivamente rilasciata, anche se con un ritardo significativo di oltre diciotto mesi. Mentre ai ricorrenti non era stata notificata una notifica di rilascio, purtroppo la legge in vigore al momento del rilascio non richiedeva tale notifica, n? ? stato dimostrato che ci? fosse un requisito della legge applicabile al momento in cui il rilascio ? stato ordinato dalla Corte costituzionale. Infine, nella misura in cui i ricorrenti sostengono che l’accesso ? ancora sigillato in quanto le mura di cinta sono ancora in posizione, la Corte osserva che, come rilevato dai ricorrenti, si tratta solo di mura di cinta e non rimangono altri impianti. Inoltre, dalle fotografie aeree presentate dalle ricorrenti le mura di cinta sono presenti solo in alcune parti limitate della propriet? oggetto dell’ordine di restituzione. Infine, essendo i richiedenti i proprietari in diritto, non sembra esserci alcun ostacolo a che essi adottino le misure necessarie per accedere al terreno, compreso il ricorso ad eventuali rimedi ordinari a tale riguardo.
53. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che anche il secondo criterio sia stato soddisfatto e che i ricorrenti non continuino a subire le conseguenze della violazione sostenuta dai tribunali nazionali e quindi abbiano perso lo status di vittima in questa parte del ricorso.
54. Questa parte della domanda ? quindi incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 ? 3 (a) e deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 35 ? 4 della Convenzione.
La presa di durata dal 1978 e 1984, rispettivamente, fino al 2012, delle propriet? dei richiedenti di 509 mq e 139 mq.
Le dichiarazioni delle parti
55. I ricorrenti hanno lamentato, in particolare, che non ? mai stato concesso alcun risarcimento per l’utilizzo di questa porzione di terreno fino al 2012, n? ? stata ordinata la sua restituzione. Hanno inoltre ritenuto che, poich? l’uso del terreno era destinato a scopi industriali, esso non dovesse essere valutato come terreno agricolo ai fini del risarcimento. In risposta alle accuse del Governo, essi hanno sostenuto che tutti i procedimenti nazionali avevano dimostrato di essere titolari della propriet? e che non erano stati pagati nel corso degli anni per altri motivi.
56. Il Governo ha fatto riferimento, nel complesso, ai principi generali relativi alla disposizione invocata e ha presentato osservazioni relative all’acquisizione dei terreni A e B, ma non ha presentato osservazioni specifiche relative a questi due appezzamenti di terreno, ad eccezione del fatto che essi erano coperti dalle espropriazioni del 1978 e del 1984 e dalle rispettive decisioni del LAB emesse nel 1990, che non erano state eseguite perch?, secondo il Governo, i ricorrenti si erano opposti a fornire la prova del titolo di propriet?.
La valutazione della Corte
57. La Corte osserva che i tribunali nazionali non si sono occupati di questo aspetto della denuncia, nonostante il fatto che i ricorrenti abbiano presentato la loro denuncia relativa a tutti i beni (cfr. paragrafo 19), pertanto i ricorrenti rimangono vittime a tale riguardo. La Corte osserva inoltre che il Governo non ha fatto alcuna osservazione rilevante in merito a questa parte della denuncia. La Corte ritiene che questa denuncia non sia n? manifestamente infondata n? inammissibile per qualsiasi altro motivo elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Essa deve pertanto essere dichiarata ammissibile.
58. La Corte osserva che lo scopo delle dichiarazioni presidenziali del 1978 e del 1984 era chiaramente quello di privare i ricorrenti dei loro beni. In pratica, mentre il Governo si ? impossessato dei beni, non ha perfezionato gli atti di trasferimento nonostante un ordine in tal senso emanato dal LAB nel 1990. Solo nel 2012, a seguito di una nuova dichiarazione in base a diverse disposizioni legislative, il trasferimento ha avuto luogo. Alla luce di ci?, si pu? ritenere che l’interferenza nel periodo 1990-2012 sia andata oltre il controllo statale sull’uso dei beni, sfiorando quello che potrebbe essere equiparato a un esproprio di fatto.
59. Non ? necessario che la Corte decida se l’ingerenza ricada nell’articolo 1 del Protocollo n. 1, primo comma, secondo periodo (privazione di beni), o nell’articolo 1 del Protocollo n. 1, secondo comma (controllo dell’uso dei beni). In effetti, i principi applicabili sono simili per entrambi i tipi di interferenze: oltre ad essere legittima, una privazione di beni o un’interferenza come il controllo dell’uso della propriet? deve anche soddisfare il requisito della proporzionalit? (si veda, per quanto riguarda una privazione di beni, Scordino, citato sopra, ?? 81 e 93; Kozac?o?lu v. Turchia [GC], n. 2334/03, ?? 51, 52 e 63, 19 febbraio 2009; Visti?? e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, ? 94, 25 ottobre 2012; e, per quanto riguarda il controllo dell’uso della propriet? Hutten-Czapska c. Polonia [GC], n. 35014/97, ?? 163, 164 e 167, CEDU 2006-VIII, e G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia [GC], nn. 1828/06 e altri 2, ?? 292-93, 28 giugno 2018). Come la Corte ha ripetutamente affermato, occorre trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, essendo la ricerca di tale giusto equilibrio insita in tutta la Convenzione. L’equilibrio richiesto non sar? raggiunto quando la persona interessata sopporta un onere individuale ed eccessivo (cfr. Brum?rescu c. Romania [GC], n. 28342/95, ? 78, CEDU 1999-VII; Depalle c. Francia [GC], n. 34044/02, ? 83, CEDU 2010; G.I.E.M. S.R.L. e altri, citata, ?? 293 e 300; e Saliba e altri c. Malta, n. 20287/10, ?? 54-55, 22 novembre 2011).
60. Non ? contestato che la presa di questi appezzamenti di terreno rispettivamente nel 1978 e nel 1984 sia stata legittima; la Corte non si pronuncer? pertanto sulla questione. Inoltre, la Corte pu? accettare che la presa di questa parte di propriet? era nell’interesse pubblico che persisteva fino alla realizzazione dell’impianto. Resta da determinare se sia stato raggiunto il giusto equilibrio richiesto e, in particolare, se le ricorrenti abbiano subito un onere eccessivo.
61. La Corte rileva che non sembra sussistere alcun dubbio sul fatto che le ricorrenti non hanno ricevuto alcun tipo di compensazione per l’utilizzo di questo terreno da parte del Governo dal 1978/1984 fino alla data del trasferimento della propriet? al Governo nel 2012. Il semplice fatto che questi due appezzamenti fossero stati considerati come parte del Land B nella determinazione del risarcimento nelle decisioni della LAB emesse nel 1990 non ? rilevante. La Corte rileva infatti che – come affermato dalla Corte costituzionale – tali decisioni dei LAB sono state sostituite e non sono mai state eseguite. Ne consegue che i ricorrenti non hanno ricevuto alcun indennizzo fino ad oggi, in oltre quarant’anni, e quindi sono stati costretti a sostenere un onere sproporzionato.
62. Di conseguenza, vi ? stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 a questo proposito.
La privazione, nel 2012, delle propriet? dei ricorrenti di 509 mq. e 139 mq. rispettivamente
La portata del reclamo
63. La Corte rileva che, nonostante alcune dichiarazioni nelle loro osservazioni dopo la comunicazione dell’istanza al governo convenuto, risulta chiaramente dall’istanza presentata alla Corte, nonch? dal procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, che la denuncia dei ricorrenti relativa alla mancanza di interesse pubblico si riferisce esclusivamente alla parcella di terreno di 509 mq.
Osservazioni delle parti
a) I richiedenti
64. I ricorrenti hanno lamentato che non vi era stato alcun interesse pubblico dietro la presa della propriet? di 509 mq che non era stata utilizzata dal 2012, e che l’importo del risarcimento concesso per l’esproprio di entrambi i terreni era stato inadeguato. Essi sono stati quindi sottoposti a un onere sproporzionato. Hanno rilevato che la Corte Costituzionale aveva ritenuto che la finalit? pubblica dietro l’esproprio del 2012 consistesse nell’ospitare l’impianto del gas di Enemalta, ma aveva ignorato il fatto che Enemalta aveva abbandonato il sito pi? o meno nello stesso periodo. I ricorrenti hanno ritenuto, in particolare, che una volta che l’impianto era stato trasferito nel 2013 non c’era pi? alcun motivo valido per continuare a tenere il terreno. Essi hanno ritenuto che il Governo lo avesse mantenuto solo per ridurre il valore della propriet? adiacente e per ridurre il risarcimento dovuto ai ricorrenti.
65. Per quanto riguarda il rimedio di cui all’articolo 6, paragrafo 2, dell’ordinanza, i ricorrenti hanno sostenuto che, secondo una sentenza di primo grado della giurisdizione costituzionale nel caso di Mark Refalo per conto dei fratelli Cane contro il direttore del terreno e il procuratore generale, tale rimedio era in violazione della Convenzione, in quanto il relativo termine iniziava a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Governo e non dalla notifica dei proprietari. In quella causa, in appello, la Corte Costituzionale del 30 settembre 2016 non ha deciso la questione ritenendola prematura e, infine, con sentenza del 28 giugno 2019, la Corte d’Appello (Civile) ha stabilito che il termine di ventuno giorni per la presentazione di tale ricorso decorreva dal giorno in cui erano soddisfatti vari criteri, ossia la pubblicazione dell’avviso di esproprio sulla Gazzetta Ufficiale del Governo, nonch? su due giornali e sulla bacheca del consiglio comunale competente per la localit? in cui si trova il terreno; e la registrazione di tutti i dettagli presso il LAB e la notifica a tutte le persone che hanno un interesse nel terreno. I richiedenti hanno sostenuto che, poich? l’impianto ? stato trasferito solo nel 2013, non avrebbero potuto sollevare la questione entro ventuno giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Governo.
66. Per quanto riguarda l’affermazione del Governo secondo cui i ricorrenti potrebbero ancora contestare il risarcimento offerto prima della LAB, i ricorrenti hanno osservato che la Corte aveva precedentemente concesso un risarcimento nei casi in cui i ricorrenti erano in attesa di un risarcimento per un lungo numero di anni.
67. Per quanto riguarda il risarcimento, essi hanno sostenuto in primo luogo che le offerte fatte si basavano su valori ancora pi? bassi di quelli stabiliti dall’architetto del Governo (si veda il precedente paragrafo 21). Ancora pi? importante, i ricorrenti hanno osservato che l’annuncio nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012 aveva indicato specificamente le somme di 58,50 e 205 euro “valutate con decisione del LAB del 22 gennaio 1990” e di fatto tali somme riflettevano il prezzo offerto nel 1990 adeguato alle dimensioni del terreno. Tuttavia, il valore del terreno alla data dell’esproprio era molto pi? elevato.
68. I ricorrenti hanno sostenuto che il terreno di 139 mq. occupava una sottostazione gi? prima del 2012, quindi non poteva certamente essere considerato come terreno agricolo – la perizia del loro architetto aveva anche stabilito che si trattava di un terreno edificabile, poich? si trovava all’interno di un confine edificabile e a pochi metri di distanza da una zona che rientrava in uno schema. Per quanto riguarda la porzione di terreno di 509 mq, i ricorrenti hanno osservato che la restituzione della propriet? sarebbe stata il rimedio appropriato, poich? non se ne faceva alcun uso, ma in caso contrario, il risarcimento doveva tener conto del fatto che questo terreno triangolare si estendeva lungo tutta la facciata del terreno rimanente dei ricorrenti (che doveva essere restituito), che a partire dal 1995 si trovava in una zona edificabile, ostacolandone lo sviluppo e causando una svalutazione dell’intero sito. Il risarcimento doveva quindi tenere conto di tale perdita, che secondo una perizia degli architetti ammontava a 1.508.000 euro.
b) Il governo
69. Il Governo ha sostenuto che l’esproprio era legale e che, secondo la legge nazionale, non era richiesta alcuna prova di uno scopo pubblico. Hanno ritenuto che una dichiarazione del Presidente di Malta fosse di per s? una prova adeguata di un interesse pubblico. In ogni caso, l’interesse pubblico dietro un esproprio poteva essere contestato presentando un procedimento dinanzi al LAB entro ventuno giorni dalla dichiarazione del Presidente – un rimedio che i tribunali nazionali hanno considerato efficace e di cui le ricorrenti non si sono avvalse senza dimostrare le ragioni di tale inadempienza. In ogni caso, il Governo ha osservato che la Corte Costituzionale aveva ritenuto che tale interesse pubblico esistesse. A parere del Governo, gli espropri del 2012 sono stati fondati sugli espropri delle Terre A e B molti anni prima per assistere l’Enemalta. Mentre una parte di quei terreni non era pi? necessaria, non ? stato cos? per i terreni in questione, che sono stati quindi espropriati nel 2012 e sono stati utilizzati, come rilevato dal tribunale di primo grado (cfr. paragrafo 26). Pertanto, il requisito dell’interesse pubblico ? stato soddisfatto nel 2012 e sicuramente continuer? ad esserlo fino alla cessazione dell’attivit? dell’impianto, alla decontaminazione dell’area e allo smantellamento delle infrastrutture.
70. Il Governo ha sostenuto che anche il risarcimento offerto era stato adeguato, e a loro avviso non si era basato solo sul valore del terreno nel 1990, poich? l’architetto aveva anche tenuto conto “della localit?, delle dimensioni, dei contorni, dello stato e del potenziale, in termini di piani e dei confini della zona di sviluppo, come ufficialmente pubblicato dall’autorit? maltese per l’ambiente e la pianificazione, nonch? del valore di altre propriet? simili nelle vicinanze, cos? come di altre questioni che possono influenzare il valore della propriet?”. Il Governo ha anche considerato che le valutazioni su cui si sono basati i richiedenti erano errate e si basavano sul presupposto che il terreno fosse edificabile. Tuttavia, i ricorrenti non avevano diritto ad un pieno risarcimento, dato l’interesse pubblico in questione, e il risarcimento doveva essere calcolato sulla base del valore della propriet? alla data in cui la propriet? ? stata persa, cio? nel 2012, quando ? stata considerata come terreno agricolo. Il Governo ha inoltre fatto riferimento alle valutazioni effettuate dal suo architetto (cfr. paragrafo 21) e ha ritenuto che il risarcimento per questi due appezzamenti non dovesse superare i 18.000 euro. Essi hanno inoltre ritenuto che i richiedenti avessero avuto a disposizione garanzie procedurali in quanto potevano ancora contestare l’importo del risarcimento offerto prima del LAB, e si erano anche avvalsi di procedimenti di ricorso costituzionale. Inoltre, i richiedenti non erano vulnerabili, non erano anziani e non erano disabili da diversi anni. Pertanto, secondo il Governo, non hanno subito un onere eccessivo.
Ammissibilit?
71. La Corte rileva che il governo non ha sollevato un’obiezione specifica in merito all’inammissibilit? della denuncia per non esaurimento dei rimedi interni. Tuttavia, la Corte ritiene che il riferimento, nelle loro osservazioni di merito, al fatto che le ricorrenti non hanno intrapreso il rimedio di cui all’articolo 6, paragrafo 2, dell’ordinanza in relazione al requisito dell’interesse pubblico e che dinanzi al LAB in relazione all’importo del risarcimento, equivale in sostanza a una tale obiezione.
a) Principi generali
72. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’articolo 35 ? 1 della Convenzione, essa pu? trattare una questione solo dopo aver esaurito tutti i rimedi interni. Lo scopo di questa norma ? quello di dare agli Stati contraenti la possibilit? di prevenire o porre rimedio alle violazioni contestate prima che tali accuse siano presentate alla Corte (si veda, tra le altre autorit?, Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, ? 74, CEDU 1999-V). L’articolo 35 ? 1 si basa sul presupposto, riflesso nell’articolo 13 (con il quale ha una stretta affinit?), che vi sia un effettivo rimedio interno disponibile per quanto riguarda la presunta violazione dei diritti di una persona (cfr. Kud?a c. Polonia [GC], n. 30210/96, ? 152, CEDU 2000 XI).
73. Pertanto, la denuncia presentata alla Corte deve essere stata presentata prima ai giudici nazionali competenti, almeno nel merito, conformemente ai requisiti formali del diritto interno ed entro i termini prescritti. Tuttavia, l’obbligo di esaurire i rimedi nazionali richiede solo che il richiedente faccia un uso normale di rimedi che siano efficaci, sufficienti e accessibili per quanto riguarda le sue rimostranze ai sensi della Convenzione (cfr. Balogh c. Ungheria, n. 47940/99, ? 30, 20 luglio 2004). L’esistenza di tali rimedi deve essere sufficientemente certa non solo in teoria, ma anche nella pratica, altrimenti essi non avranno la necessaria accessibilit? ed efficacia (cfr. Mifsud c. Francia (dic.), [GC], n. 57220/00, ECHR 2002 VIII).
74. 74. La Corte sottolinea che l’applicazione della regola dell’esaurimento deve tenere in debito conto il fatto che essa viene applicata nell’ambito di un meccanismo di tutela dei diritti dell’uomo che le parti contraenti hanno convenuto di istituire. Di conseguenza, essa ha riconosciuto che l’articolo 35 deve essere applicato con una certa flessibilit? e senza eccessivo formalismo. Ha inoltre riconosciuto che questa norma non ? n? assoluta n? applicabile in modo automatico; nel verificare se ? stata osservata, ? essenziale tenere conto delle disposizioni dell’art. 35. deve essere applicato con una certa flessibilit? e senza eccessivo formalismo. Ha inoltre riconosciuto che questa regola non ? n? assoluta n? applicabile in modo automatico; nel verificare se ? stata osservata ? essenziale tenere conto delle circostanze particolari di ogni singolo caso (cfr. Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, ? 69, Reports of Judgments and Decisions 1996 IV, e Sammut and Visa Investments Ltd c. Malta (dic.), n. 27023/03, 28 giugno 2005).
75. Per quanto riguarda l’onere della prova, spetta al Governo che si appella alla non esaustivit? dimostrare alla Corte che il rimedio era efficace, disponibile in teoria e in pratica nel momento in questione. Una volta soddisfatto tale onere, spetta al richiedente stabilire che il rimedio proposto dal Governo era in realt? esaurito, o era per qualche ragione inadeguato e inefficace nelle particolari circostanze del caso, o che esistevano circostanze particolari che lo esoneravano da tale requisito (v. Vu?kovi? e altri c. Serbia (obiezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e 29 altri, ? 77, 25 marzo 2014, e McFarlane c. Irlanda [GC], no. 31333/06, ? 107, 10 settembre 2010).
b) Applicazione al caso di specie
i) Per quanto riguarda il requisito dell’interesse pubblico
76. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non hanno intrapreso il rimedio di cui all’articolo 6, paragrafo 2, dell’ordinanza per contestare l’interesse pubblico dietro l’esproprio del 2012.
77. Nel caso di specie entrano in gioco varie considerazioni. Fatta salva l’interpretazione evolutiva del termine applicabile di cui all’articolo 6, paragrafo 2, dell’ordinanza – che ? stato oggetto di contestazioni nell’ambito del sistema giudiziario nazionale che ha emesso decisioni diversi anni dopo il 2012 (data rilevante per il presente caso) – la Corte rileva che il testo di legge del 2012 si riferiva al termine che decorreva dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del governo. Nel caso di specie tale pubblicazione ? avvenuta il 6 giugno 2012 e le ricorrenti sono state informate dell’esproprio anche prima di tale data, in particolare il 18 aprile 2012, come confermato anche dalla Corte Costituzionale. All’epoca le ricorrenti non hanno avviato il relativo procedimento entro tale termine e non ? stata fornita alcuna giustificazione rilevante per tale omissione.
78. Tuttavia, la Corte rileva anche che, a parte la loro affermazione che non vi era alcun interesse pubblico nel 2012, le ricorrenti hanno anche sostenuto che vi era ancora meno interesse pubblico dietro l’esproprio poco dopo il 2012, cio? una volta che l’impianto ? stato disattivato e smantellato.
79. In particolare, il Tribunale rileva che la dichiarazione presidenziale ? stata pubblicata nell’aprile 2012 e che l’impianto ha smesso di essere operativo solo due mesi dopo, nel luglio 2012. ? stato ufficialmente disattivato e poi smantellato nel settembre 2013, a quel punto i richiedenti hanno ritenuto che non vi fosse assolutamente alcuna finalit? pubblica dietro la presa. In tali circostanze, il Tribunale non vede come, a quel punto, il rimedio di cui all’articolo 6, comma 2, dell’ordinanza, il cui termine ? scaduto prima che tali eventi si verificassero, possa essere considerato efficace nelle circostanze specifiche del caso di specie. In particolare, mentre un rimedio per contestare l’interesse pubblico non dovrebbe essere disponibile all’infinito, in circostanze come quelle del presente caso, in cui l’uso, o la mancanza di esso, dei beni espropriati ? stato soggetto a cambiamenti in un tempo molto breve dopo la dichiarazione di esproprio, l’unico rimedio a disposizione dei ricorrenti nel sistema nazionale maltese era l’istituzione di un procedimento di ricorso costituzionale.
80. Infatti, i ricorrenti hanno sollevato la questione della mancanza di interesse pubblico dietro l’esproprio del lotto di 509 mq sia davanti al Tribunale Civile (Prima Sala) nella sua competenza costituzionale e davanti alla Corte Costituzionale, in appello. Entrambi i tribunali hanno osservato che i ricorrenti non si sono avvalsi del rimedio di cui alla sezione 6 (2), tuttavia non hanno respinto la denuncia per motivi procedurali o si sono rifiutati di fare accertamenti per quanto riguarda l’interesse pubblico, al contrario, i tribunali nazionali si sono pronunciati in merito (come ammesso dal governo, si veda il paragrafo 69 di cui sopra) e quindi si pu? dire che in pratica hanno esaminato la fondatezza della denuncia dei ricorrenti (si veda, mutatis mutandis, Micallef v. Malta [GC], n. 17056/06, ? 57, CEDU 2009, e Saliba e altri, citata, ? 29).
81. Da tutto quanto sopra consegue che la non esaurimento del rimedio ordinario invocato dal Governo non pu? essere ritenuto contro i ricorrenti. Nelle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che, nel sollevare il loro ricorso dinanzi ai giudici nazionali competenti in materia costituzionale, le ricorrenti hanno fatto un uso normale dei rimedi che erano loro accessibili e che si riferivano, in sostanza, ai fatti contestati a livello europeo (ibidem).
82. Ne consegue che questa parte della domanda non pu? essere respinta per non esaurimento dei rimedi nazionali e l’obiezione del Governo deve essere respinta.
ii) Per quanto riguarda il risarcimento
83. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non hanno intrapreso un procedimento dinanzi al LAB per contestare l’importo del risarcimento offerto per gli espropri del 2012. Hanno tuttavia ammesso che i ricorrenti si sono avvalsi di un procedimento di ricorso costituzionale a tale riguardo (cfr. paragrafo 70).
84. La Corte osserva che, a differenza di quanto avvenuto in altri casi (cfr. ad esempio, Azzopardi c. Malta, n. 28177/12, ? 57, 6 novembre 2014, e Frendo Randon e altri c. Malta, n. 2226/10, ? 73, 22 novembre 2011), al momento del presente caso, il diritto nazionale consentiva ai ricorrenti di adire il LAB per contestare l’importo del risarcimento concesso. Ne consegue che tale rimedio era accessibile ai ricorrenti.
85. Tuttavia, il governo non ha indicato alcun miglioramento della situazione relativa ai procedimenti dinanzi al LAB, con cui la Corte ha preso in considerazione diverse volte. In particolare, la Corte ha ripetutamente riscontrato un problema relativo alla durata di tali procedimenti (cfr., ad esempio, Bezzina Wettinger e altri c. Malta, n. 15091/06, ? 93, 8 aprile 2008, e Gera de Petri Testaferrata Bonici Ghaxaq c. Malta, n. 26771/07, ? 43, 5 aprile 2011). Inoltre, nei pi? recenti B. Tagliaferro & Sons Limited e Coleiro Brothers Limited (citati sopra, ?? 106-07) la Corte ha anche preso atto delle constatazioni nazionali in relazione alla composizione del LAB che non soddisfacevano i requisiti di indipendenza e imparzialit?, quando ha ritenuto che i rimedi proposti dal Governo in materia di risarcimento in relazione alle espropriazioni non costituivano rimedi efficaci a disposizione dei ricorrenti in teoria e in pratica al momento in questione. Alla luce di ci?, la Corte ritiene che il Governo non abbia soddisfatto l’onere della prova e ha convinto la Corte che il rimedio offerto dal LAB fosse efficace, in teoria e in pratica, al momento rilevante.
86. La Corte rileva inoltre che, nella loro domanda dinanzi alla giurisdizione costituzionale di primo grado, i ricorrenti avevano chiaramente lamentato il risarcimento per l’intero terreno. Tuttavia, tale tribunale, avendo scelto di dividere l’esame del caso tra le espropriazioni anticipate e quelle del 2012, non ha esaminato la denuncia relativa all’adeguatezza del risarcimento degli espropri del 2012 “fatti salvi i diritti dei ricorrenti a contestare il risarcimento offerto” (si veda il precedente paragrafo 26). Non ? chiaro se i ricorrenti abbiano contestato tale affermazione, ma in ogni caso il Governo non ha sollevato un’obiezione non esaustiva al riguardo, al contrario (si veda il precedente paragrafo 70).
87. A questo proposito, la Corte osserva che la prassi normale degli organi della Convenzione, quando un caso ? stato comunicato al Governo convenuto, ? stata quella di non dichiarare la domanda inammissibile per il mancato esaurimento dei rimedi nazionali, a meno che tale questione non sia stata sollevata dal Governo nelle loro osservazioni (si veda, ad esempio, Dobrev c. Bulgaria, no. 55389/00, ? 113, 10 agosto 2006, e Y c. Lettonia, n. 61183/08, ? 40, 21 ottobre 2014, e la giurisprudenza ivi citata). Inoltre, ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento della Corte, qualsiasi eccezione di irricevibilit? deve essere stata sollevata dalla parte contraente convenuta – nella misura in cui la natura dell’obiezione e le circostanze lo consentano – nelle sue osservazioni scritte o orali sulla ricevibilit? del ricorso (cfr. N.C. c. Italia [GC], n. 24952/94, ? 44, CEDU 2002-X, e Skudayeva c. Russia, n. 24014/07, ? 27, 5 marzo 2019). Tale norma si riferisce ad una specifica eccezione, ad esempio, di non esaurimento, inclusa la motivazione. Non ? pertanto sufficiente che il Governo abbia invocato la non esaustivit? per motivi diversi entro il termine prescritto (cfr. Mooren c. Germania [GC], n. 11364/03, ? 58, 9 luglio 2009). La Corte non pu? discernere alcuna circostanza eccezionale che avrebbe potuto esonerare il Governo dall’obbligo di sollevare tale motivo nelle sue osservazioni (cfr., mutatis mutandis, Khlaifia e altri c. Italia [GC], n. 16483/12, ? 53, 15 dicembre 2016).
88. Questa parte del ricorso non pu? pertanto essere respinta dalla Corte per il fatto che i rimedi interni non sono stati esauriti e l’