Conclusione Cancellato del ruolo (il regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA MICUCCI C. ITALIA
(Richiesta n. 31922/96)
SENTENZA
( Regolamento amichevole)
STRASBOURG
4 ottobre 2001
Nella causa Micucci c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc
ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 13 settembre 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 31922/96) contro l’Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra T. M. (?il richiedente?), il 29 aprile 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. P. G., un avvocato che pratica a Torino. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa della mancanza di assistenza della polizia – di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 22 marzo 2001.
5. Il 27 giugno 2001 e il 25 giugno 2001, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali che proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Torino che aveva affittato ad A.M.M.
7. In un documento notificato all’inquilino il 18 settembre 1990, comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Torino.
8. Il 22 novembre 1990, l’inquilino non riusc? ad apparire di fronte alla corte ed il richiedente chiese al Magistrato di continuare i procedimenti secondo l’ordine del giorno. Con una decisione del 31 marzo 1992, il Magistrato di Torino accett? la richiesta del richiedente ed ordin? che i locali fossero sgombrati in 31 gennaio 1993.
9. Il 19 gennaio 1993, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio. Il 15 aprile 1993, il giudizio del Magistrato di Torino fu reso esecutivo.
10. Il 3 giugno 1993, il richiedente notific? un avviso all’inquilino che gli richiedeva di sgombrare i locali.
11. L? 8 giugno 1993 notific? un avviso all’inquilino che lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 13 luglio 1993.
12. Fra il 13 luglio 1993 e l?8 maggio 1998, l’ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
13. Nel 1998, il richiedente recuper? possesso del suo appartamento.
LA LEGGE
14. Il 25 giugno 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 30,000,000 ITL alla Sig.ra T. M. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 31922/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
15. Il 27 giugno 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 30,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra T. M.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 31922/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
16. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 4 ottobre 2001 facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente