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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF MICUCCI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 31922/96/2001
Stato: Italia
Data: 2001-10-04 00:00:00
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusione Cancellato del ruolo (il regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA MICUCCI C. ITALIA
(Richiesta n. 31922/96)
SENTENZA
( Regolamento amichevole)
STRASBOURG
4 ottobre 2001

Nella causa Micucci c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc
ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 13 settembre 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 31922/96) contro l’Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra T. M. (?il richiedente?), il 29 aprile 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. P. G., un avvocato che pratica a Torino. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa della mancanza di assistenza della polizia – di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 22 marzo 2001.
5. Il 27 giugno 2001 e il 25 giugno 2001, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali che proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Torino che aveva affittato ad A.M.M.
7. In un documento notificato all’inquilino il 18 settembre 1990, comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Torino.
8. Il 22 novembre 1990, l’inquilino non riusc? ad apparire di fronte alla corte ed il richiedente chiese al Magistrato di continuare i procedimenti secondo l’ordine del giorno. Con una decisione del 31 marzo 1992, il Magistrato di Torino accett? la richiesta del richiedente ed ordin? che i locali fossero sgombrati in 31 gennaio 1993.
9. Il 19 gennaio 1993, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio. Il 15 aprile 1993, il giudizio del Magistrato di Torino fu reso esecutivo.
10. Il 3 giugno 1993, il richiedente notific? un avviso all’inquilino che gli richiedeva di sgombrare i locali.
11. L? 8 giugno 1993 notific? un avviso all’inquilino che lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 13 luglio 1993.
12. Fra il 13 luglio 1993 e l?8 maggio 1998, l’ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
13. Nel 1998, il richiedente recuper? possesso del suo appartamento.
LA LEGGE
14. Il 25 giugno 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 30,000,000 ITL alla Sig.ra T. M. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 31922/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
15. Il 27 giugno 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 30,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra T. M.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 31922/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
16. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 4 ottobre 2001 facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
SECOND SECTION
CASE OF MICUCCI v. ITALY
(Application no. 31922/96)
JUDGMENT
(Friendly Settlement)
STRASBOURG
4 October 2001

In the case of Micucci v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr A.B. Baka,
Mr G. Bonello,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
Mr G. Raimondi, ad hoc judge,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 13 September 2001,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 31922/96) against Italy lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs T. M. (?the applicant?), on 29 April 1996.
2. The applicant was represented by Mr P. G., a lawyer practising in Turin. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about her prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of her apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. On 22 March 2001, after obtaining the parties? observations, the Court declared the application admissible.
5. On 27 June 2001 and on 25 June 2001, the applicant and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicant is the owner of an apartment in Turin, which she had let to A.M.M.
7. In a writ served on the tenant on 18 September 1990, she communicated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Turin Magistrate.
8. On 22 November 1990, the tenant failed to appear before the court and the applicant asked the Magistrate to continue the proceedings in the ordinary way. By a decision of 31 March 1992, the Turin Magistrate allowed the applicant?s claim and ordered that the premises be vacated by 31 January 1993.
9. On 19 January 1993, the applicant made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for her son. On 15 April 1993, the Turin Magistrate judgement was made enforceable.
10. On 3 June 1993, the applicant served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
11. On 8 June 1993 she served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 13 July 1993.
12. Between 13 July 1993 and 8 May 1998, the bailiff made thirteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
13. In 1998, the applicant recovered possession of her apartment.
THE LAW
14. On 25 June 2001, the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 30,000,000 ITL to Mrs T. M. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 31922/96. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
15. On 27 June 2001, the Court received the following declaration signed by the applicant:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 30,000,000 ITL covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mrs T. M.with a view to securing a friendly settlement of application no. 31922/96 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court?s judgment.?
16. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
17. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties? undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 4 October 2001 pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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