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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF MARIO BARONE v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 30968/96/2001
Stato: Italia
Data: 2001-10-04 00:00:00
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA MARIO BARONE C. ITALIA
(Richiesta n. 30968/96)
SENTENZA
( Regolamento amichevole)
STRASBOURG
4 ottobre 2001

Nella causa Mario Barone c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc
ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata il 20 settembre 2001:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 30968/96) contro l’Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. M. B. (?il richiedente?), il 21 marzo 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. G. B., un avvocato che pratica a Milano. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 15 febbraio 2001.
5. Il 4 luglio 2001 e l? 11 luglio 2001, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali che proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Milano che aveva affittato a C.S.
7. In un documento notificato all’inquilino il 9 giugno 1984, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
8. Con una decisione del 4 luglio 1984 che fu resa esecutiva il 4 settembre 1984 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 ottobre 1986.
9. Il 4 giugno 1987, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
10. Il 19 giugno 1987, notific? un avviso all’inquilino che lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 17 luglio 1987.
11. Il 6 maggio 1987, il 2 giugno 1989, il 25 gennaio 1990 e l?11 maggio 1994 il richiedente ha fatto dichiarazioni legali in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lui.
12. Fra il 17 luglio 1987 e il 18 aprile 1996, l’ufficiale giudiziario fece quarantuno tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Il 16 maggio 1997, il richiedente riacquist? l’appartamento grazie all’assistenza della polizia.
LA LEGGE
14. Il 12 luglio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 50,000,000 ITL al Sig. M. B. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 30968/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
15. Il 10 luglio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 50,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi al Sig. M. B. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 30968/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
16. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 4 ottobre 2001 facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
SECOND SECTION
CASE OF MARIO BARONE v. ITALY
(Application no. 30968/96)
JUDGMENT
(Friendly Settlement)
STRASBOURG
4 October 2001

In the case of Mario Barone v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr A.B. Baka,
Mr G. Bonello,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
Mr G. Raimondi, ad hoc judge,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private,
Delivers the following judgment, which was adopted on 20 September 2001:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 30968/96) against Italy lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr M. B. (?the applicant?), on 21 March 1996.
2. The applicant was represented by Mr G. B., a lawyer practising in Milan. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about his prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of his apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. On 15 February 2001, after obtaining the parties? observations, the Court declared the application admissible.
5. On 4 July 2001 and on 11 July 2001, the applicant and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicant is the owner of an apartment in Milan, which he had let to C.S.
7. In a writ served on the tenant on 9 June 1984, the applicant communicated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Milan Magistrate.
8. By a decision of 4 July 1984, which was made enforceable on 4 September 1984, the Milan Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 October 1986.
9. On 4 June 1987, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
10. On 19 June 1987, he served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 17 July 1987.
11. On 6 May 1987, 2 June 1989, 25 January 1990 and 11 May 1994, the applicant made statutory declarations that he urgently required the premises as accommodation for himself.
12. Between 17 July 1987 and 18 April 1996, the bailiff made forty-one attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
13. On 16 May 1997, the applicant repossessed the apartment with the assistance of the police.
THE LAW
14. On 12 July 2001, the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 50,000,000 ITL to Mr M. B. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 30968/96. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
15. On 10 July 2001, the Court received the following declaration signed by the applicant:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 50,000,000 ITL covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr M. B. with a view to securing a friendly settlement of application no. 30968/96 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court?s judgment.?
16. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
17. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties? undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 4 October 2001 pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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