Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA MARIO BARONE C. ITALIA
(Richiesta n. 30968/96)
SENTENZA
( Regolamento amichevole)
STRASBOURG
4 ottobre 2001
Nella causa Mario Barone c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc
ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata il 20 settembre 2001:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 30968/96) contro l’Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. M. B. (?il richiedente?), il 21 marzo 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. G. B., un avvocato che pratica a Milano. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 15 febbraio 2001.
5. Il 4 luglio 2001 e l? 11 luglio 2001, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali che proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Milano che aveva affittato a C.S.
7. In un documento notificato all’inquilino il 9 giugno 1984, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
8. Con una decisione del 4 luglio 1984 che fu resa esecutiva il 4 settembre 1984 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 ottobre 1986.
9. Il 4 giugno 1987, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
10. Il 19 giugno 1987, notific? un avviso all’inquilino che lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 17 luglio 1987.
11. Il 6 maggio 1987, il 2 giugno 1989, il 25 gennaio 1990 e l?11 maggio 1994 il richiedente ha fatto dichiarazioni legali in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lui.
12. Fra il 17 luglio 1987 e il 18 aprile 1996, l’ufficiale giudiziario fece quarantuno tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Il 16 maggio 1997, il richiedente riacquist? l’appartamento grazie all’assistenza della polizia.
LA LEGGE
14. Il 12 luglio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 50,000,000 ITL al Sig. M. B. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 30968/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
15. Il 10 luglio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 50,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi al Sig. M. B. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 30968/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
16. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 4 ottobre 2001 facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente