Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA M.P. ED ALTRI C. ITALIA
(Richiesta n. 32664/96)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
19 aprile 2001
Nella causa M.P. ed Altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 5 aprile 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 32664/96) contro l’Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da cittadini italiani, il Sig. M.P., la Sig.ra M.P. ed il Sig. M.P. (?i richiedenti?), il 24 luglio 1996.
2. I richiedenti agirono in persona. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del loro appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 7 settembre 2000.
5. Il 10 marzo 2001 e il 5 marzo 2001, i richiedenti e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali che proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. La Sig.ra C.B.P. era la proprietaria di un appartamento a Firenze che aveva affittato a M.R. In una lettera datata 6 giugno 1983, la Sig.ra C.B.P inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data. In un documento notificato all’inquilino il 30 novembre 1983, reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
7. Con una decisione del 20 dicembre 1983 che fu resa esecutiva il 28 febbraio 1984 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1984. Il 13 marzo 1986, la Sig.ra C.B.P notific? un avviso all’inquilino che gli richiedeva di sgombrare i locali.
8. Il 9 maggio 1986, i richiedenti, eredi della Sig.ra C.B.P che era morta nel frattempo avevano notificato un avviso all’inquilino che lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 12 giugno 1986.
9. Fra il 12 giugno 1986 e il 15 settembre 1994, l’ufficiale giudiziario fece 17 tentativi di recuperare possesso. Questi tentativi si dimostrarono senza successi, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano la sospensione o lo scaglionamento degli sfratti, ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
10. Il 29 aprile 1995, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino che gli richiedeva di nuovo di sgombrare i locali.
11. Il 24 maggio 1995, loro notificarono un avviso all’inquilino che lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 23 giugno 1995.
12. Fra il 23 giugno 1995 e il 24 maggio 1999, l’ufficiale giudiziario fece 9 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
13. I procedimenti sono ancora pendenti. I richiedenti non hanno recuperato possesso del loro appartamento
.
LA LEGGE
14. Il 5 marzo 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 65,000,000 ITL da distribuire fra il Sig. M.P., la Sig.ra M.P. ed il Sig. M.P. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 32664/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
15. Il 10 marzo 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dai richiedenti:
?Noi notiamo che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 65,000,000 ITL da distribuire fra noi che copre danno materiale e morale e costi nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 32664/96 pendente di fronte alla Corte.
Noi accettiamo la proposta e rinunciamo a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Noi dichiariamo che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Noi inoltre c?impegniamo a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
16. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 19 aprile 2001 facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente