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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF M.C. v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 32391/96/2002
Stato: Italia
Data: 2002-12-19 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA M.C. C. ITALIA
(Richiesta n. 32391/96)
SENTENZA
STRASBOURG
19 dicembre 2002
DEFINITIVO
19/03/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa M.C. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
la Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen la Sig.ra N. Vajic, la Sig.ra S. Botoucharova giudici, il Sig. G. RAIMONDI giudice ad hoc, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 5 dicembre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 32391/96) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) dalla Sig.ra M.C. (?il richiedente?), un cittadino italiano, il 24 maggio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra L. F., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 17 maggio 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1913 e vive a Firenze. E? il proprietario di tre appartamenti a Firenze che aveva affittato a P.U., C.G. e G.G.
1) i procedimenti contro P.U.
9. In un documento notificato all’inquilino il 20 marzo 1990, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
10. Con una decisione dell? 11 aprile 1990 che fu resa esecutiva il 29 maggio 1990 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovessero essere sgombrati entro il 31 dicembre 1992.
11. Il 3 dicembre 1992, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. Il 12 gennaio 1993, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 19 febbraio 1993.
13. Fra il 19 febbraio 1993 e il 23 febbraio 1996 , l’ufficiale giudiziario fece cinque tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. In una data non specificata nel 1996, il richiedente vendette l’appartamento.
2) i procedimenti contro C.G.
15. In un documento notificato all’inquilino il 17 febbraio 1990, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
16. Con una decisione del 7 marzo 1990 che fu resa esecutiva il 23 marzo 1990 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovessero essere sgombrati per il 31 ottobre 1991.
17. Il 12 ottobre 1991, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
18. Il 21 novembre 1991, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 15 gennaio 1992.
19. Fra il 15 gennaio 1992 e il 28 maggio 1996, l’ufficiale giudiziario fece sette tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
20. In una data non specificata nel 1996, il richiedente vendette l’appartamento.
3) i procedimenti contro G.G.
21. In un documento notificato all’inquilino il 17 febbraio 1990, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e la chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
22. Con una decisione dell? 8 marzo 1990 che fu resa esecutiva il 27 aprile 1990 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovessero essere sgombrati per il 31 gennaio 1993.
23. Il 3 dicembre 1992, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
24. Il 12 gennaio 1993, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 19 febbraio 1993.
25. Fra il 19 febbraio 1993 e il 16 gennaio 1996 , l’ufficiale giudiziario fece quattro tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
26. In una data non specificata nel 1996, il richiedente vendette l’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
27. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
28. Il richiedente si lament? di non essere stato in grado di recuperare possesso dei suoi appartamenti all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Lei asser? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
29. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
30. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
31. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra e nota che in questa causa il richiedente ha dovuto aspettare pi? di tre anni nel primo procedimento, pi? di quattro anni e quattro mesi nel secondo e due anni ed almeno undici mesi nel terzo dai primi tentativi dell’ufficiale giudiziario prima di vendere i suoi appartamenti.
32. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione nel secondo procedimento, ma non nel primo e nel terzo procedimento.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
33. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?

A. danno Materiale
34. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto incluso i costi di esecuzione del mandato di possesso. Lei lasci? che la questione venisse stimata dalla Corte in un modo equo.
35. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre una prova qualsiasi del danno materiale subito.
Riguardo ai costi incorsi nei procedimenti nazionali, il Governo dibatt? che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte e che il richiedente non era riuscito ad addurre la prova necessaria.
36. La Corte considera che il richiedente non ? riuscito ad addurre prova di un qualsiasi danno materiale subito e respinge la richiesta sotto questo capo.
B. danno Morale
37. Il richiedente lasci? che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
38. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
39. Il richiedente chiese rimborso dei costi e spese di fronte alla Corte.
40. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 1,500 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.

D. Interesse di mora
41. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMIT?
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione riguardo il secondo procedimento;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione riguardo al secondo procedimento;
3. Sostiene che non c’? stata nessuna violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione riguardo al primo e terzo procedimento;
4. Sostiene che non c’? stata nessuna violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione riguardo al primo e terzo procedimento;
5. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(iii) 1,500 EUR (mille cinquecento euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;

6. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 19 dicembre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – claim rejected ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF M.C. v. ITALY
(Application no. 32391/96)
JUDGMENT
STRASBOURG
19 December 2002
FINAL
19/03/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of M.C. v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova, judges,
Mr G. RAIMONDI, ad hoc judge,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 5 December 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 32391/96) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by Mrs M.C. (?the applicant?), an Italian national, on 24 May 1996.
2. The applicant was represented by Mrs L. F., a lawyer practising in Florence. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-Agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, she further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 ? 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mr G. Raimondi as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
6. On 17 May 2001 the Court declared the application admissible.
7. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicant was born in 1913 and lives in Florence. She is the owner of three apartments in Florence, which she had let to P.U., C.G. and G.G.
1) The proceedings against P.U.
9. In a writ served on the tenant on 20 March 1990, the applicant informed the tenant of her intention to terminate the lease and summoned her to appear before the Florence Magistrate.
10. By a decision of 11 April 1990, which was made enforceable on 29 May 1990, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises must be vacated by 31 December 1992.
11. On 3 December 1992, the applicant served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
12. On 12 January 1993, she served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 19 February 1993.
13. Between 19 February 1993 and 23 February 1996, the bailiff made five attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
14. On an unspecified date in 1996, the applicant sold the apartment.
2) The proceedings against C.G.
15. In a writ served on the tenant on 17 February 1990, the applicant informed the tenant of her intention to terminate the lease and summoned her to appear before the Florence Magistrate.
16. By a decision of 7 March 1990, which was made enforceable on 23 March 1990, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises must be vacated by 31 October 1991.
17. On 12 October 1991, the applicant served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
18. On 21 November 1991, she served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 15 January 1992.
19. Between 15 January 1992 and 28 May 1996, the bailiff made seven attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
20. On an unspecified date in 1996, the applicant sold the apartment.
3) The proceedings against G.G.
21. In a writ served on the tenant on 17 February 1990, the applicant informed the tenant of her intention to terminate the lease and summoned her to appear before the Florence Magistrate.
22. By a decision of 8 March 1990, which was made enforceable on 27 April 1990, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises must be vacated by 31 January 1993.
23. On 3 December 1992, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
24. On 12 January 1993, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 19 February 1993.
25. Between 19 February 1993 and 16 January 1996, the bailiff made four attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
26. On an unspecified date in 1996, the applicant sold the apartment.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
27. The relevant domestic law is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
28. The applicant complained that she has been unable to recover possession of her flats within a reasonable time owing to the lack of police assistance. She alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
29. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
30. The Court has on several previous occasions decided cases raising similar issues as in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, ?? 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, ?? 33-47).
31. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government, which would lead to any different conclusion in this case. The Court refers to its detailed reasons in the judgments cited above and notes that in this case the applicant had to wait for more than three years in the first proceedings, more than four years and four months in the second one and two years and at least eleven months in the third one from the first attempts of the bailiff before she sold her flats.
32. Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the second proceedings, but not in the first and third sets of proceedings.
II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
33. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
34. The applicant sought reparation for the pecuniary damage she had sustained including the costs of executing the possession order. She left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
35. The Government stressed that the applicant had failed to adduce evidence of any pecuniary damage sustained.
As regards the costs incurred in the domestic proceedings, the Government argued that the costs of the proceedings on the merits were not related to the alleged violations and that the applicant had failed to adduce the necessary evidence.
36. The Court considers that the applicant has failed to adduce evidence of any pecuniary damage sustained and rejects the claim under this head.
B. Non-pecuniary damage
37. The applicant left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
38. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage. Therefore, the Court decides, on an equitable basis, to award EUR 3,000 under this head.
C. Costs and expenses
39. The applicant sought reimbursement of her costs and expenses before the Court.
40. According to the Court’s case-law, an award can be made in respect of costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred by the applicant and are reasonable as to quantum (see, for example, Bottazzi v. Italy [GC], no. 34884/97, ECHR 1999-V, ? 30). In the present case, on the basis of the information in its possession and the above-mentioned criteria, the Court considers that EUR 1,500 is a reasonable sum and awards the applicant that amount.
D. Default interest
41. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention as regards the second proceedings;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention as regards the second proceedings;
3. Holds that there has been no violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention as regards the first and third sets of proceedings;
4. Holds that there has been no violation of Article 6 ? 1 of the Convention as regards the first and third sets of proceedings;
5. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 3,000 EUR (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(iii) 1,500 EUR (one thousand five hundred euros) for legal costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
6. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 19 December 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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