Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA M.C. C. ITALIA
(Richiesta n. 32391/96)
SENTENZA
STRASBOURG
19 dicembre 2002
DEFINITIVO
19/03/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa M.C. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
la Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen la Sig.ra N. Vajic, la Sig.ra S. Botoucharova giudici, il Sig. G. RAIMONDI giudice ad hoc, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 5 dicembre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 32391/96) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) dalla Sig.ra M.C. (?il richiedente?), un cittadino italiano, il 24 maggio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra L. F., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 17 maggio 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1913 e vive a Firenze. E? il proprietario di tre appartamenti a Firenze che aveva affittato a P.U., C.G. e G.G.
1) i procedimenti contro P.U.
9. In un documento notificato all’inquilino il 20 marzo 1990, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
10. Con una decisione dell? 11 aprile 1990 che fu resa esecutiva il 29 maggio 1990 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovessero essere sgombrati entro il 31 dicembre 1992.
11. Il 3 dicembre 1992, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. Il 12 gennaio 1993, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 19 febbraio 1993.
13. Fra il 19 febbraio 1993 e il 23 febbraio 1996 , l’ufficiale giudiziario fece cinque tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
14. In una data non specificata nel 1996, il richiedente vendette l’appartamento.
2) i procedimenti contro C.G.
15. In un documento notificato all’inquilino il 17 febbraio 1990, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
16. Con una decisione del 7 marzo 1990 che fu resa esecutiva il 23 marzo 1990 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovessero essere sgombrati per il 31 ottobre 1991.
17. Il 12 ottobre 1991, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
18. Il 21 novembre 1991, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 15 gennaio 1992.
19. Fra il 15 gennaio 1992 e il 28 maggio 1996, l’ufficiale giudiziario fece sette tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
20. In una data non specificata nel 1996, il richiedente vendette l’appartamento.
3) i procedimenti contro G.G.
21. In un documento notificato all’inquilino il 17 febbraio 1990, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e la chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
22. Con una decisione dell? 8 marzo 1990 che fu resa esecutiva il 27 aprile 1990 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali dovessero essere sgombrati per il 31 gennaio 1993.
23. Il 3 dicembre 1992, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
24. Il 12 gennaio 1993, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 19 febbraio 1993.
25. Fra il 19 febbraio 1993 e il 16 gennaio 1996 , l’ufficiale giudiziario fece quattro tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
26. In una data non specificata nel 1996, il richiedente vendette l’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
27. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
28. Il richiedente si lament? di non essere stato in grado di recuperare possesso dei suoi appartamenti all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Lei asser? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
29. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
30. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
31. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra e nota che in questa causa il richiedente ha dovuto aspettare pi? di tre anni nel primo procedimento, pi? di quattro anni e quattro mesi nel secondo e due anni ed almeno undici mesi nel terzo dai primi tentativi dell’ufficiale giudiziario prima di vendere i suoi appartamenti.
32. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione nel secondo procedimento, ma non nel primo e nel terzo procedimento.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
33. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
34. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto incluso i costi di esecuzione del mandato di possesso. Lei lasci? che la questione venisse stimata dalla Corte in un modo equo.
35. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre una prova qualsiasi del danno materiale subito.
Riguardo ai costi incorsi nei procedimenti nazionali, il Governo dibatt? che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte e che il richiedente non era riuscito ad addurre la prova necessaria.
36. La Corte considera che il richiedente non ? riuscito ad addurre prova di un qualsiasi danno materiale subito e respinge la richiesta sotto questo capo.
B. danno Morale
37. Il richiedente lasci? che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
38. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
39. Il richiedente chiese rimborso dei costi e spese di fronte alla Corte.
40. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 1,500 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.
D. Interesse di mora
41. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMIT?
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione riguardo il secondo procedimento;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione riguardo al secondo procedimento;
3. Sostiene che non c’? stata nessuna violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione riguardo al primo e terzo procedimento;
4. Sostiene che non c’? stata nessuna violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione riguardo al primo e terzo procedimento;
5. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(iii) 1,500 EUR (mille cinquecento euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
6. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 19 dicembre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente