Conclusioni: Eccezione preliminare unita al merito e respinta, Articolo 34 – Vittima,
Eccezione preliminare unita al merito e respinta, Articolo 35-1 – Esaurimento delle vie di ricorso interni, Parzialmente inammissibile,
Violazione dell’articolo 6 – Diritto ad un processo equo, Articolo 6-Procedimento civile Articolo 6-1 – Processo equo,
Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 – Protezione della proprietà, articolo 1 al. 1 del Protocollo n° 1 – Rispetto dei beni,
Violazione dell’articolo 14+P12-1 – Interdizione della discriminazione, Articolo 14 – Discriminazione, (articolo 1 del Protocollo n° 12 – Interdizione generale della discriminazione,
Stato convenuto tenuto di prendere delle misure generali, Articolo 46-Sentenza pilota Problema strutturale Misuri prove generale, Soddisfazione equa riservata,
SECONDA SEZIONE
CAUSA M.C. ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 5376/11)
SENTENZA
(Merito)
STRASBURGO
3 settembre 2013
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nel causa M.C. ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Danutė Jočienė, presidentessa,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto di Albuquerque, giudici e
da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 10 luglio 2013,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e di cui cento sessantadue cittadini di questo Stato, (“i ricorrenti”), hanno investito la Corte il 29 novembre 2010 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). I dettagli concernente questi ricorrenti sono indicati nell’elenco qui accluso. La vicepresidentessa della sezione ha aderito alla domanda di no-divulgazione della loro identità formulata dai ricorrenti, articolo 47 § 3 dell’ordinamento. Così, i nomi dei ricorrenti non figurano nella versione pubblica dell’elenco qui accluso.
2. I ricorrenti sono stati rappresentati da OMISSIS, avvocati a Mestre (Venezia) ed a Milano rispettivamente. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora, così come dal suo coagente, la Sig.ra P. Accardo.
3. Contaminati in seguito a trasfusioni o dell’amministrazione di prodotti derivati del sangue con differenti virus, i ricorrenti si lamentavano che una parte dell’indennità che percepiscono in ragione della loro contaminazione non fosse oggetto di una rivalutazione annua in funzione del tasso di inflazione. Invocavano gli articoli 6 § 1, 13 e 14 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 e 1 del Protocollo no 12 alla Convenzione.
4. Il 24 maggio 2011, la richiesta è stata comunicata al Governo. Siccome lo permette l’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si pronuncierebbe sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo. Alla stessa data, la camera ha deciso che la richiesta sarebbe trattata da precedenza (articolo 41 dell’Ordinamento).
5. Il 10 giugno 2011, la camera ha informato le parti che stimava opportuna di applicare il procedimento di “la sentenza pilota”, in applicazione dell’articolo 46 § 1 della Convenzione e 61 dell’Ordinamento della Corte.
6. Tanto il Governo che i ricorrenti hanno depositato delle osservazioni scritte sull’opportunità di applicare il procedimento in questione.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
A. Quadro legislativo e giurisprudenziale della causa
7. Le date di nascita ed i luoghi di residenza dei ricorrenti figurano nell’elenco annesso alla presente sentenza.
8. I ricorrenti o loro de cujus sono stati contaminati tutti col virus dell’immunodeficienza umano (“VIH”), dell’epatite B o dell’epatite C in seguito a trasfusioni o dell’amministrazione di prodotti derivati del sangue.
9. Quaranta persone tra i ricorrenti o loro ei cujus soffrono, o soffrivano, di emofilia, una patologia che necessita del frequenti trasfusioni di sangue. Gli altri ricorrenti sono stati contaminati nella cornice di trasfusioni effettuate all’epoca di ospedalizzazioni per diversi motivi.
1. La legge no 210 del 25 febbraio 1992 (“legge no 210/1992”)
10. In virtù di questa legge, i ricorrenti o loro di cujus percepiscono, o percepivano, del ministero della Salute un’indennità per i danni a carattere permanente che avevano subito in seguito alla loro contaminazione.
11. L’articolo 2 di questa legge indica che l’importo globale dell’indennità comprende due risvolti: un’indennità fissa ed un’indennità complementare, indennità integrativa speciale, qui di seguito, l ‘ “IIS”-paragrafo 42 sotto.
2. La legge no 229 del 29 ottobre 2005 (“legge no 229/2005”)
12. Secondo questa legge, un’indennità supplementare (“indennizzo ulteriore”) che si aggiunge a quella previsto dalla legge no 210/1992, è accordata alle persone avendo subito un danno in seguito a vaccinazioni obbligatorie.
13. Il capoverso 4 del primo articolo di questa legge dispone che questa indennità supplementare è sottoposta ad una rivalutazione annua basata sul tasso di inflazione.
3. La legge no 244 del 24 dicembre 2007 (“legge no 244/2007”) ed il decreto no 163 preso col ministero del Lavoro il 2 ottobre 2009 (“decreto no 163/2009,
14. Ai termini dell’articolo 2 capoverso 363 della legge no 244/2007, pubblicato alla Gazzetta ufficiale il 28 dicembre 2007, l’indennizzo previsto dalla legge no 229/2005 è riconosciuto anche alle persone lese dalla “sindrome del talidomine.”
15. Secondo il decreto del ministero del Lavoro no 163/2009, queste persone beneficiano di un’indennità supplementare che viene ad aggiungersi a quella previsto dalla legge no 210/1992. Questa indennità supplementare è sottoposta ad una rivalutazione annua basata sul tasso di inflazione.
4. La prima interpretazione giurisprudenziale della legge no 210/1992
16. Con una sentenza depositata il 28 luglio 2005 (no 15894/2005), la Corte di cassazione dichiarò che bisognava interpretare l’articolo 2 della legge no 210/1992 come significante che i due risvolti dell’indennità in questione, cioè l’importo fisso e l’IIS, erano sottoposti a rivalutazione sulla base del tasso annuo di inflazione.
17. I ricorrenti hanno prodotto un elenco di circa cento trenta decisioni, giudizi di tribunali di prima istanza e sentenze di corso di appello, reso tra 2005 e 2009 con che il ministero della Salute è stato condannato al pagamento integrale dell’indennità prevista dalla legge no 210/1992, ivi compreso dunque della parte che corrisponde alla rivalutazione dell’IIS.
5. Il cambiamento improvviso di giurisprudenza
18. Con un cambiamento improvviso di giurisprudenza ulteriore, la Corte di cassazione, sentenza no 2170/2009, depositato alla cancelleria il 13 ottobre 2009, spettò sulla sua interpretazione precedente, in particolare per tre ragioni.
19. Innanzitutto, stimò che il testo stesso della legge non contemplava la rivalutazione annua che per l’indennità di base, e non per l’IIS (articolo 2) capoverso 1 in fine della legge no 210/1992, paragrafo 42 sotto. Aggiunse che l’IIS mirava a prevenire o ridurre gli effetti della svalutazione monetaria: il legislatore non avrebbe dunque, a buon diritto, previsto la sua rivalutazione. Infine, del parere della Corte di cassazione, l’articolo 32 della Costituzione garantiva la protezione del diritto alla salute in questo senso che l’indennità doveva essere equa e ragionevole; non imponeva per tanto al legislatore un’opzione data in quanto all’importo ad accordare.
20. I ricorrenti hanno prodotto un elenco di trentasette decisioni (giudizi di tribunali di prima istanza e sentenze di corso di appello) prese tra gennaio e maggio 2010 in che è la prima interpretazione della Corte di cassazione della legge no 210/1992, sentenza no 15894/2005 che è considerato.
6. Il decreto-legge no 78 del 31 maggio 2010 (“decreto-legge no 78/2010”)
21. Con una decreto-legge di emergenza no 78/2010, entrato in vigore il 31 maggio 2010, il Governo intervenne sulla questione della rivalutazione dell’IIS. Indicò che l’articolo 2 della legge no 210/1992 doveva essere interpretato nel senso di un’impossibilità di rivalutare l’importo corrispondente all’IIS sulla base del tasso di inflazione (articolo 11, capoverso 13, del decreto,).
22. Di più, precisò che le misure prese in virtù di un titolo esecutivo risultato alla rivalutazione dell’importo mirato al capoverso 13 smettevano di avere effetto a contare in vigore della data dell’entrata di suddetto decreto (articolo 11, capoverso 14, del decreto,).
7. La sentenza della Corte costituzionale no 293, pubblicato alla Gazzetta ufficiale il 9 novembre 2011, sentenza no 293/2011,
23. Informato dell’anno 2010, parecchi tribunali investirono la Corte costituzionale di una questione di costituzionalità concernente l’articolo 11, capoversi 13 e 14, della decreto-legge no 78/2010.
24. Con la sentenza no 293/2011, la Corte costituzionale stimò che le disposizioni in causa erano contrarie al principio di uguaglianza stabilita dall’articolo 3 della Costituzione, conto tenuto in particolare di ciò che contemplavano un trattamento discriminatorio tra due categorie di persone che beneficiano dell’indennità prevista da una parte dalla legge no 210/1992, a sapere, le persone lese dalla “sindrome del talidomide” e, dell’altra parte, queste assegnate con gli epatiti post-trasfusionali.
25. L’alta giurisdizione precisò che l’IIS era rivalutato difatti annualmente sulla base del tasso di inflazione per la prima categoria, in applicazione della legge no 244/2007 e del decreto no 163/2009, paragrafi 14 e 15 sopra, ma no per la seconda.
26. La Corte costituzionale rilevò anche che nessuna disparità di trattamento non poteva essere scoperta tra le persone lese dagli epatiti post-trasfusionali e queste avendo subito un danno permanente in seguito a vaccinazioni obbligatorie, questa ultima categoria che beneficia anche della rivalutazione dell’IIS in applicazione della legge no 229/2005 – paragrafi 12 e 13 sopra, poiché si trattava di due situazioni che non erano comparabili.
27. In questo contesto, l’alta giurisdizione si riferì alla sua sentenza no 423/2000, depositato alla cancelleria il 16 ottobre 2000 in che aveva stimato che la vaccinazione obbligatoria che derivava dell’esistenza di un interesse pubblico alla salute collettiva, implicava che la collettività partecipasse alle difficoltà in che un individuo avendo cooperato al perseguimento di un tale interesse poteva trovarsi. Del parere della Corte costituzionale, non ne andava parimenti per le persone infettate in seguito a trasfusioni per che un obbligo generale di solidarietà della società non poteva essere imposto.
8. La giurisprudenza interna posteriore alla sentenza della Corte costituzionale no 293/2011
28. Il Governo ha prodotto parecchie decisioni in che le giurisdizioni interne hanno tenuto conto della sentenza no 293/2011 della Corte costituzionale e ha riconosciuto ai ricorrenti l’utile della rivalutazione dell’IIS.
9. L’ordinanza della Corte di cassazione no 10769 del 21 giugno 2012
29. Con questa ordinanza, pronunciata nella cornice di un procedimento che prevede l’ottenimento della rivalutazione dell’IIS, la Corte di cassazione ha chiarificato la questione dell’effetto retroattivo della sentenza della Corte costituzionale no 293/2011. Ha respinto così l’interpretazione del ministero della Salute secondo la quale suddetto sentenza non aveva un effetto retroattivo che a partire dal 28 dicembre 2007, data dell’entrata in vigore della legge no 244/2007 che garantisce l’utile dell’indennità prevista dalla legge no 210/1992 alle persone lese dalla “sindrome del talidomide.” Così, secondo la Corte di cassazione, la sentenza della Corte costituzionale doveva essere interpretata come avendo anche effetto retroattivo per il periodo anteriore a questa data.
B. La ripartizione dei ricorrenti in differenti categorie
30. In funzione della situazione propria a ciascuno dei cento sessantadue richiesti, questi ultimi possono essere divisi in cinque gruppi:
1, i ricorrenti che hanno ottenuto la rivalutazione in questione in applicazione di una decisione interna definitiva. Tra questi, due sottogruppi sono a distinguere:
ha. I ricorrenti che, in seguito all’entrata in vigore della decreto-legge no 78/2010, hanno perso l’utile della rivalutazione a contare in vigore della data dell’entrata di suddetto decreto, richiesti nostro 1 a 91 nell’elenco annesso.
b. I ricorrenti nostri 92 a 102, a proposito dai quali era indicato nel formulario di richiesta che non avevano perso in vigore questo vantaggio in seguito all’entrata del decreto-legge contenzioso, ma per che è stato precisato ulteriormente nelle osservazioni della parte richiesta che dopo il deposito della loro richiesta dinnanzi alla Corte, a partire dal mese di gennaio 2011, avevano perso l’utile della rivalutazione controversa, o l’avevano conservato partire ne solamente, per gli importi differenti al caso con caso ed a contare di date differenti. I ricorrenti hanno prodotto la copia di documenti a sostegno delle loro affermazioni, in particolare per i ricorrenti nostri 93, 94, 96 a 100 e 102 nell’elenco.
2, i ricorrenti avendo ottenuto una decisione interna definitiva che riconosce il loro diritto alla rivalutazione controversa ma che non è stata eseguita. Questi ricorrenti hanno introdotto dei procedimenti di esecuzione, richiesti nostri 103 a 112. A questo gruppo di ricorrenti si aggiunge il richiesto no 132 che ha ottenuto una decisione interno riconoscendogli il diritto alla rivalutazione dell’IIS dopo la comunicazione della richiesta al governo convenuto.
3, i ricorrenti per che il procedimento iniziato in vista di ottenere la rivalutazione è pendente a questo giorno, richiesti nostri 113 a 145 nell’elenco, eccetto i ricorrenti nostri 117, 124, 127, 128, 131, e 141 di cui il ricorso introduce per ottenere la rivalutazione dell’IIS sono stati respinti dopo la comunicazione della richiesta al governo convenuto. Questi ricorrenti fanno dunque sotto parte del gruppo 4.
4, i ricorrenti che hanno introdotto un ricorso per ottenere l’indennità controversa ivi compreso la rivalutazione dell’IIS e che sono stati destinatari di una decisione interna definitiva che riconosce loro l’indennità, ma senza la rivalutazione, conclusione prima dell’entrata in vigore della decreto-legge no 78/2010, (nostri 146 a 148 nell’elenco. Secondo le informazione fornite dai rappresentanti dei ricorrenti, queste ultime non hanno interposto appello contro queste decisioni perché, il decreto-legge contenzioso essendo entrato in vigore nel frattempo, hanno stimato che un eventuale ricorso non avrebbe avuto nessuna fortuna di successo. I ricorrenti i nostri 146 e 148 non hanno ottenuto ancora l’esecuzione dei giudizi definitivi resi nel loro favore e hanno avuto pertanto introduce un procedimento di esecuzione delle decisioni essi concernente.
Di questo gruppo fanno anche parte i ricorrenti nostri 117, 124, 127, 128, 131 e 141 di cui il ricorso introduce per ottenere la rivalutazione dell’IIS è stato respinto in vigore dopo la comunicazione della richiesta al governo convenuto ed ad una data posteriore a quella dell’entrata della decreto-legge no 78/2010.
5, i ricorrenti che non hanno ottenuto mai la rivalutazione controversa e che non hanno introdotto di ricorso che mira all’ottenimento di questa, richiesti nostri 149 a 162.
C. Gli sviluppi ulteriori alla comunicazione della richiesta al Governo
1. La situazione dei ricorrenti o dei loro de cujus
31. Sei ricorrenti sono deceduti dopo la comunicazione della presente richiesta al governo convenuto. I loro eredi si sono costituiti nel procedimento dinnanzi alla Corte.
32. Secondo le informazione fornite dai ricorrenti, parecchi di essi hanno conosciuto una grave degradazione del loro stato di salute, i virus che li hanno contaminati avendo provocato a casa certi delle cirrosi del fegato, dei cancri del fegato, o un insieme di parecchie patologie, a casa certi, l’AIDS e l’epatite, corredate in certi casi di emofilia. Un richiedente soffre di un esaurimento nervoso e ha tentato parecchie volte di suicidarsi.
33. I ricorrenti hanno prodotto la copia dei certificati medici pertinenti. Hanno trasmesso inoltre una perizia medica che fa stato della speranza di vita ridotta delle persone contaminate dal virus dell’epatite e col VIH ed indicando che il pronostico che riguarda le loro probabilità di sopravvivenza e di ristabilimento è legato rigorosamente a favore delle indennità.
2. La rivalutazione dell’IIS dopo la sentenza della Corte costituzionale
a) La versione dei fatti dei ricorrenti
34. I ricorrenti rilevano che dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 11, capoversi 13 e 14, della decreto-legge no 78/2010, non hanno per beneficiato tanto della rivalutazione dell’IIS. All’appoggio delle loro affermazioni, cento trentanove ricorrenti hanno prodotto la copia di ricevute di virata bancari che attestano che gli importi delle loro indennità sono restati immutati alle date posteriori all’adozione della sentenza della Corte costituzionale.
35. Il 29 marzo 2012, Io Massimo Dragone, consiglio dei ricorrenti, constatò che all’inseguendo degli anni 2011 e 2012 l’ULSS-l’unità locale socio-sanitaria-di Padova aveva omesso integralmente di versare l’indennità prevista dalla legge no 210/1992 ad un gruppo di quarantadue richiesti senza fornire nessuna informazione a questi a questo motivo. Invitò parecchie autorità dunque tra che, il Presidente della regione del Veneto, il presidente della Repubblica ed il ministro della Salute, a pagare senza termine le indennità alle quali questi ricorrenti avevano diritto.
36. Con una corrispondenza del 28 giugno 2012, le autorità regionali indicarono che l’indennità era stata pagata integralmente per l’anno 2011 e che, per 2012, i versamenti per i mesi di gennaio e febbraio erano stati effettuati in ritardo ma che i pagamenti ulteriori erano stati operati nei termini.
37. Il 15 dicembre 2012, Io Massimo Dragone, consiglio dei ricorrenti, mandò al nome di tutti i suoi clienti un’ingiunzione a parecchie amministrazioni (ministero della Salute) ministero dell’economia e delle Finanze, ULSS) per ottenere, entra altri, la rivalutazione dell’IIS, conto tenuto in particolare della sentenza che la Corte costituzionale aveva adottato nel frattempo. Questa ingiunzione restò senza risposta.
38. Secondo i ricorrenti, l’IIS rappresenta tra 90% e 95% dell’importo globale dell’indennità prevista dalla legge no 210/1992. I ricorrenti indicano che l’importo dell’indennità inizialmente prevista dalla legge no 210/1992 ammonta a 6 171,96 euro (EUR) con anno, questo che, tenuto conto degli effetti dell’inflazione corrisponderebbe in fatto ad un importo di 3 867,37 EUR nel 2010.
b) La versione dei fatti del governo convenuto
39. Il Governo spiega che in applicazione delle leggi concernente la ripartizione delle funzioni tra Stato e regioni in materia di salute, il pagamento della rivalutazione dell’IIS del ricorrenti cambio, per la maggior parte di di essi, della competenza della regione del Veneto e, per una minoranza, di quella del ministero della Salute.
40. In quanto al pagamento della rivalutazione per l’anno 2012, il Governo indica che, “contrariamente alle persone tra i ricorrenti di cui la situazione rileva della competenza di suddetto ministero che ha beneficiato della rivalutazione dell’IIS, i ricorrenti per che la rivalutazione in questione era della competenza della regione del Veneto non hanno ottenuto soddisfazione.”
41. Il Governo ha indicato che le informazione supplementari sui versamenti controversi erano state chieste alla regione del Veneto; questi dati non sarebbero giunti tuttavia al Governo nei termini fissati dalla Corte per la presentazione delle osservazioni.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
A. La legge no 210/1992, come modificata dalla legge no 238 del 25 luglio 1997,
42. Questa legge dispone così nelle sue parti pertinenti:
Articolo 1
1. Chiunque ha subito delle lesioni o infermità in seguito a vaccinazioni obbligatorie avendo provocato un danno permanente dell’integrità psicologica e fisica ha diritto ad un indennizzo da parte dello stato.
2. Le persone essendo state contaminate dal VIH in seguito all’amministrazione di prodotti derivati del sangue hanno anche dritto all’indennizzo mirato al capoverso 1.
3. Le persone avendo subito dei danni irreversibili dovuti agli epatiti post-trasfusionali hanno anche dritto all’indennità in causa
Articolo 2
1. Questa indennità consiste in un sussidio trasferibile, assegno reversibile, durante una durata di quindici anni, fissata secondo i criteri stabiliti nel quadro B annessi no 177 alla legge del 29 aprile 1976 [che regola la rivalutazione delle pensioni di pensione], come modificata dalla legge no 111 del 2 maggio 1984 sulla maggiorazione di suddette pensioni] […], cumulabile con tutta altra indennità percepita a differenti titoli e rivalutata annualmente secondo il tasso di inflazione programmata, tasso di inflazione programmato.
2. L’indennità mirata al capoverso 1 è completata da una somma che corrisponde all’importo di [l’IIS] contemplata dalla legge no 324 del 27 maggio 1959, come modificata ulteriormente.
3. In caso di decesso della persona in ragione della vaccinazione o dei seguiti delle patologie mirate alla presente legge, le persone che erano al carico di questa possono percepire o l’indennità mirata al capoverso 1, o un sussidio di 150 000 000 lire italiane.
4. Quando la persona deceduta è minorenne, i genitori o le persone esercitando l’autorità parentale ha diritto all’indennità. (…).
Articolo 3
1. Le persone che desiderano ottenere l’indennità descritta all’articolo 1, capoverso 1 introduce la loro domanda dinnanzi all’unità sanitaria locale competente entro tre anni per i casi di contaminazioni in seguito a vaccinazioni obbligatorie e gli epatiti post-trasfusionali e di dieci anni in caso di contaminazione col VIH. I termini decorrono a partire da dal momento in cui avendolo diritto ad avuto cognizione del danno. Nei novanta giorni a partire dalla presentazione della domanda, l’unità sanitaria locale procede all’istruzione delle domande e la colletta delle valutazioni descritte all’articolo 4.
Articolo 4
1. La valutazione del legame di causalità tra, da una parte, la vaccinazione, la trasfusione o l’amministrazione di prodotti sanguigni e, altro parte, l’attentato all’integrità psicologica e fisica o la morte dell’interessato è condotto da una commissione medica.
IN DIRITTO
I. SULLE ECCEZIONI SOLLEVATE DAL GOVERNO CONVENUTO
43. Il Governo spiega innanzitutto che il decreto-legge no 78/2010 è stato adottato nella cornice di una situazione complessa, delle migliaia di persone avendo introdotto dei ricorsi interni per ottenere la rivalutazione dell’IIS, e da’ un’interpretazione autentica della legge no 210/1992, dal momento che la Corte di cassazione si era espressa già nello stesso senso.
44. Ad ogni modo, il Governo stima che le questioni poste dalla Corte al momento della comunicazione della richiesta non sono più di attualità in seguito alla sentenza della Corte costituzionale no 293/2011. Per questa ragione, indica intendere non presentare di osservazioni sull’ammissibilità e la fondatezza della causa.
45. Difatti, del parere del Governo, suddetto sentenza ha cancellato la decreto-legge no 78/2010 del sistema morale nazionale, la sua portata che non si limita al caso di specifico ma avendo un effetto erga omnes. Di più, questo decreto avrebbe un effetto retroattivo che provoca che la legge incriminata non sarebbe più applicabile a partire dall’indomani della sua pubblicazione. Il Governo spiega inoltre che, dopo la sentenza della Corte costituzionale, le giurisdizioni interne hanno seguito l’interpretazione della dichiarazione di incostituzionalità del decreto no 78/2010 riconoscente ai ricorrenti la rivalutazione del loro IIS, paragrafo 28 sopra.
46. I ricorrenti non sarebbero più vittime dei motivi di appello che sollevano dinnanzi alla Corte dunque e questa richiesta dovrebbe essere dichiarata inammissibile per incompatibilità ratione personae coi diritti garantiti dalla Convenzione. La Corte potrebbe decidere anche di cancellare la richiesta del ruolo in virtù dell’articolo 37 § 1 della Convenzione perché la controversia sarebbe decisa oramai e la continuazione dell’esame della richiesta non sarebbe più giustificata.
47. Pure constatando che il procedimento dinnanzi alla Corte costituzionale non costituisce una via di ricorso ad esaurire al senso della giurisprudenza della Corte, il Governo fa valere anche che il sequestro di questa istanza ha provocato la coesistenza di due procedimenti paralleli, un appendi dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e, l’altro, dinnanzi alla Corte costituzionale, così generando l’incomprensione del principio di sussidiarietà.
48. La Corte stima che le questioni menzionate dal Governo sono legate strettamente alla sostanza dei motivi di appello sollevati dai ricorrenti. Stima dunque che c’è luogo di unire queste questioni all’esame del merito della causa.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 § 1 E 13 DELLA CONVENZIONE
49. Invocando gli articoli 6 § 1 della Convenzione (diritto ad un processo equo) e 13 della Convenzione, i ricorrenti si lamentano che il Governo sia intervenuto dall’emissione della decreto-legge no 78/2010 in una tenuta che è oggetto di un dibattito giurisprudenziale e che ha dato luogo a numerose cause appendiamo alle quali il Governo sé è partire convenuta. Del parere dei ricorrenti, questa decreto-legge ha avuto i seguenti effetti:
a) i ricorsi già introdotti in vista dell’ottenimento della rivalutazione dell’IIS sono non effettivi, perché certi dei ricorrenti ne sono privati in vigore dalla data dell’entrata della decreto-legge, questo motivo di appello riguarda in particolare i ricorrenti del gruppo no 1, paragrafo 30 sopra,;
b) le decisioni interne definitive che riconoscono le domande di rivalutazione dell’IIS che non hanno ricevuto ancora esecuzione e per che dei procedimenti di esecuzione sono in corso, si rivelano anche non effettive, gruppo no 2, ed i ricorsi eventuali contro le decisioni di rigetto delle domande che tendono ad ottenere la rivalutazione sono in vigore nel frattempo privi della loro efficacia in ragione dell’entrata del decreto-legge contenzioso, richiesti nostri 146 a 148 del gruppo no 4,;
c) giudica a priori la conclusione dei procedimenti pendenti, in particolare in ciò che riguarda i ricorrenti del gruppo no 3 ed i ricorrenti nostri 117, 124, 127, 128, 131 e 141 del gruppo no 4,;
d) i nuovi ricorsi introdotti sono in materia non effettivi, ciò riguarda i ricorrenti del gruppo no 5.
50. Infine, i ricorrenti numeri 146 a 148 del gruppo no 4 si lamentano per la prima volta nelle loro osservazioni per il fatto che le decisioni che accolgono le loro domande di indennità ma respingendo la rivalutazione dell’IIS è anche non effettive perché non avrebbero trovato esecuzione. I ricorrenti i nostri 146 e 148 indicano a questo proposito avere introdotto dei procedimenti in esecuzione. Denunciano la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
51. Le disposizioni pertinenti della Convenzione sono formulate così:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 13
“Ogni persona i cui i diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa da persone agendo nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. “
A. Sull’ammissibilità
52. In quanto al richiesto componente il gruppo 5, la Corte nota che questi non hanno introdotto di ricorso interno alle fini di ottenere la rivalutazione controversa. Quindi, non sono fondati a lamentarsi di un’ingerenza del potere legislativo che mira ad influire sulla conclusione di cause in corso. Pertanto, l’articolo 6 § 1 non sono applicabili nello specifico, e questa parte della richiesta deve essere respinta per incompatibilità ratione materiae con la Convenzione al senso dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
53. Per ciò che è dei ricorrenti che fanno parte del gruppo 3, la Corte rileva che il procedimento che avevano introdotto in vista dell’ottenimento della rivalutazione controversa è a questo giorno appendi. Questa parte della richiesta è prematura dunque e deve essere respinta per difetto manifesto di fondamento al senso dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
54. In ciò che riguarda il motivo di appello sollevato dai richiesti no 146 a 148 concernente l’inadempienza delle decisioni avendo riconosciuto loro l’indennità ma avendo respinto la loro domanda di rivalutazione, paragrafo 50 sopra, la Corte constata che questo motivo di appello, introdotto dopo la comunicazione della richiesta al governo convenuto, non costituisce un aspetto dei motivi di appello su che le parti hanno scambiato le loro osservazioni (vedere Piryanik c). Ucraina, no 75788/01, §§ 19-20, 19 aprile 2005, Nuray Şen c,. Turchia (no 2), no 25354/94, §§ 199-200, 30 marzo 2004 e Gallucci c. Italia, no 10756/02, §§ 55-57, 12 giugno 2007. Tenuto conto di queste considerazioni, a questo stadio del procedimento, la Corte stima che non c’è luogo di esaminarlo nella cornice di questa sentenza.
55. In quanto agli altri motivi di appello, la Corte constata che non sono manifestamente male fondati al senso dell’articolo 35 § 3, ha, della Convenzione, e che non cozzano contro nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararli ammissibili dunque.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
56. I ricorrenti osservano che quelli di essi che rilevano dei gruppi 1 e 2, richiesti nostro 1 a 112, hanno ottenuto dei giudizi definitivi che riconoscono il loro diritto alla rivalutazione dell’IIS che, tuttavia, sono restati totalmente o parzialmente ineseguiti.
57. Di più, i ricorrenti nostri 146 a 148 sottolineano non avere interposto appello contro le decisioni che rifiutano loro la rivalutazione dell’IIS perché, secondo esse, un eventuale ricorso non avrebbe avuto nessuna fortuna di successo.
58. Il Governo non ha presentato di osservazioni sul merito di questo motivo di appello.
2. Valutazione della Corte
59. In quanto al motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1, la Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale se, in principio, il potere legislativo non è impedito di regolamentare in materia civile, con le notizie disposizioni a portata retroattiva, dei diritti che derivano in vigore di leggi, il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo consacrato dall’articolo 6 § 1 oppone, salvo per gli imperiosi motivi di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia nello scopo di influire sulla conclusione giudiziale della controversia, Raffinerie greci Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 49, serie Ha no 301-B; Papageorgiou c. Grecia, 22 ottobre 1997, § 37, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VI; Nazionale & Provinciale Edificio Society, Leeds Permanente Edificio Society e Yorkshire Edificio Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997, § 112, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VII, Zielinski e Pradal e Gonzalez ed altri c. Francia [GC], i nostri 24846/94 e 34165/96 a 34173/96, § 57, CEDH 1999-VII, Agrati ed altri c. Italia, nostri 43549/08, 6107/09 e 5087/09, § 58, 7 giugno 2011 e Maggio ed altri c. Italia, nostri 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, § 43, 31 maggio 2011,.
60. Di più, la Corte ricorda che il diritto ad un processo equo dinnanzi ad un tribunale, garantito con l’articolo 6 § 1 della Convenzione, deve interpretare si alla luce del preambolo della Convenzione che enuncia la preminenza del diritto come elemento del patrimonio comune degli Stati contraenti. Uno degli elementi fondamentali della preminenza del diritto è il principio della sicurezza dei rapporti giuridici che vuole, entra altri, che la soluzione dato in modo definitiva ad ogni controversia coi tribunali non sia rimessa più in causa, Brumărescu c. Romania [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII.
61. Nello specifico, la Corte nota che la questione di sapere se l’IIS era sottoposto ad una rivalutazione annua in funzione del tasso di inflazione era al centro di un dibattito giurisprudenziale complesso in che lo stato era partire preso.
62. L’adozione della decreto-legge no 78/2010 ha fissato in modo definitiva i termini del dibattito sottomesso alle giurisdizioni fornendo un’interpretazione autentica della legge no 210/1992 in un senso favorevole allo stato, poiché questo testo precisava in particolare che l’IIS in causa non poteva essere rivalutato.
63. La Corte constata che questa decreto-legge ha provocato il seguente situazioni:
– I ricorrenti che avevano ottenuto una decisione interna definitiva che riconosce loro un diritto alla rivalutazione in causa si sono visti rifiutare in vigore questa a partire dalla data di entrata della decreto-legge no 78/2010 o a partire dall’anno 2011, richiesti facendo parte del gruppo 1,;
– Per altri ricorrenti, la decisione che riconosce loro un diritto alla rivalutazione dell’IIS non è stata eseguita mai, richiesti rilevando del gruppo 2,;
– Dei ricorrenti di cui i procedimenti in vista di ottenere la rivalutazione dell’IIS erano in vigore pendenti alla data dell’entrata della decreto-legge no 78/2010 hanno visto le loro domande respinte, richiesti nostri 117, 124, 127, 128, 131 e 141 del gruppo no 4, ed i ricorrenti avendo ottenuto una decisione che respinge in vigore la loro domanda di rivalutazione dell’IIS prima dell’entrata della decreto-legge in questione hanno stimato non attaccare in vigore queste decisioni in ragione dell’entrata di suddetto decreto, richiesti nostri 146 a 148 che appartengono al gruppo 4.
64. Anche a considerare che la legge di interpretazione autentica in questione sia intervenuta in una materia che è oggetto di un contenzioso a grande scala, forza è di constatare che questa legge stabiliva dei criteri che determinavano la conclusione dei procedimenti pendenti, richiesti nostri 117, 124, 127, 128, 131 e 141 del gruppo no 4, privavano di effetto delle decisioni favorevoli ai ricorrenti, gruppo no 1, provocavano l’interruzione dell’esecuzione delle decisioni che loro erano favorevoli, gruppo no 2, (vedere, mutatis mutandis, Brumărescu c. Romania, precitato, §§ 56-62, e dénuaient di efficacia i ricorsi eventuali contro le decisioni che respingono le domande di rivalutazione dell’IIS, richiesti nostri 146 a 148 del gruppo 4. Ora, gli elementi della pratica, ivi compreso la sentenza della Corte costituzionale no 293/2011, non permettono di fare apparire che lo stato, prendendo che questa decreto-legge, inseguiva un scopo altro che la preservazione dei suoi interessi finanziari. Questo scopo non saprebbe corrispondere ad un “imperioso motivo di interesse generale” che del resto il governo convenuto non invoca.
65. La Corte nota per di più che, in questa sentenza, la Corte costituzionale ha giudicato che questi stessi criteri erano contrari all’articolo 3 della Costituzione in ciò che provocavano una disparità di trattamento tra due categorie di persone che beneficiano dell’indennità prevista dalla legge no 210/1992, paragrafi 24 e segue sopra.
66. In questo contesto, la Corte non può aderire alla tesi del Governo secondo la quale l’adozione di suddetto sentenza che aveva un effetto retroattivo ed una portata erga omnes, ha messo definitivamente fine alla violazione addotta dai ricorrenti.
67. A titolo preliminare, c’è luogo di notare che questa sentenza, concludente all’incostituzionalità del decreto-legge no 78/2010 nella misura in cui questo contemplava un trattamento discriminatorio tra due categorie di persone, porta solamente su una sola delle differenti questioni sollevate dai ricorrenti nello specifico, a sapere, uno dei risvolti del motivo di appello derivato dell’articolo 14 della Convenzione, paragrafi 92 e segue sotto.
68. Di più, in quanto agli effetti di questa sentenza sulla situazione dei ricorrenti, la Corte può constatare solamente che i principi stabiliti dalla decreto-legge no 78/2010 hanno persistito nel loro caso, poiché non hanno ottenuto la rivalutazione dell’IIS stesso dopo la data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. I ricorrenti hanno prodotto dei documenti a sostegno delle loro affermazioni, paragrafo 34 sopra.
69. Così, le informazione fornite dal Governo sul pagamento dell’importo corrispondente alla rivalutazione dell’IIS per una parte dei ricorrenti a partire dall’anno 2012, paragrafo 40 sopra, non togliere niente a questa constatazione. Queste informazione non sono supportate da nessuno documento difatti e, in ogni caso, riguardano solamente un periodo dato. Chi è più, le informazione supplementari chieste dal Governo alla regione del Veneto in vista di chiarificare questo aspetto dei fatti della causa non sono state mandate alla Corte.
70. Tenuto conto di queste considerazioni, la Corte stima che l’adozione della decreto-legge no 78/2010 ha recato offesa al principio della preminenza del diritto ed al diritto dei ricorrenti ad un processo equo consacrato dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, Maggio ed altri c. Italia, precitato, §§ 43-50. Segue che le eccezioni preliminari sollevate dal Governo, paragrafi 43-47 sopra, non saprebbero essere accolte e che c’è stata violazione di questa disposizione.
71. Tenuto conto della constatazione di violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte stima che non si imporsi di deliberare sul motivo di appello derivato dell’articolo 13, Papageorgiou c. Grecia, precitato, §§ 50-51 e Zielinski e Pradal e Gonzalez ed altri c. Francia, precitato, § 74.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALA CONVENZIONE
72. I ricorrenti adducono inoltre la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, arguendo che nella mancanza di rivalutazione l’importo dell’IIS è destinato a perdere progressivamente del suo valore in ragione della svalutazione monetaria. Peraltro, l’IIS rappresenterebbe tra 90% e 95% dell’importo globale dell’indennità.
L’articolo 1 del Protocollo no 1 si legge così:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
73. La Corte rileva che questa parte della richiesta non è manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 § 3 ha, della Convenzione e che non incontra nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
74. Appellandosi su una perizia contabile, i ricorrenti indicano che quelli di essi che hanno ottenuto un giudizio definitivo che riconosce il loro diritto alla rivalutazione dell’IIS, o i ricorrenti che rilevano dei gruppi 1 e 2, sono privati ogni mese di circa 200 euro (EUR).
75. Di più, i ricorrenti che fanno parte dei gruppi 3, 4 e 5 percepiscono l’indennità senza rivalutazione, o non dispongono in ogni caso del nessuno ricorso giudiziale interno effettivo che permetterebbe loro di ottenere gli importi in causa.
76. Il Governo non ha presentato a questo riguardo osservazioni.
1. Sull’esistenza di un “bene” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione
77. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, un richiedente non può addurre una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 che nella misura in cui le decisioni che incrimina si riferiscono ai suoi “beni” al senso di questa disposizione. La nozione di “beni” può ricoprire tanta i “beni reali” che i valori patrimoniali, ivi compreso, in certe situazioni buone definite, dei crediti. Affinché un credito possa essere considerato come un “valore patrimoniale” che cade sotto l’influenza dell’articolo 1 del Protocollo no 1, occorre che il titolare del credito dimostri che questa ha una base sufficiente in dritta interno, per esempio che è confermata da una giurisprudenza buona invalsa dei tribunali. Dal momento che ciò è acquisito, può entrare in gioco il nozione d ‘ “speranza legittima”, Maurice c. Francia [GC], no11810/03, § 63, CEDH 2005-IX; Kopecký c. Slovacchia [GC], no 44912/98, §§ 42-52, CEDH 2004-IX ed Agrati ed altri c. Italia, precitato, §§ 73-74,
78. Tenuto conto delle considerazioni esposte sopra al paragrafo 63, la Corte considera che non fa di dubbio che i ricorrenti che fanno parte dei gruppi 1 e 2 beneficiavano, prima dell’intervento della decreto-legge no 78/2010, di un interesse patrimoniale che costituiva, se no un credito al riguardo della parte avversa, del meno una “speranza legittimo” di potere ottenere il pagamento delle somme controverse, e che aveva così il carattere di un “bene” al senso della prima frase dell’articolo 1 del Protocollo nº 1 (vedere, in particolare, Lecarpentier ed altro c. Francia, no 67847/01, § 38, 14 febbraio 2006, e S.p.A. Dangeville c. Francia, nº 36677/97, § 48, CEDH 2002-III. La Corte stima inoltre che i ricorrenti che fanno parte dei gruppi 3, 4 e 5 che hanno diritto all’indennità prevista dalla legge no 210/1992, sono anche titolari di un tale interesse da, al più tardi, la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale no 293/2011.
79. La Corte nota del resto che, il 15 dicembre 2012, Io Massimo Dragone, consiglio dei ricorrenti, ha mandato al nome dell’insieme di questi un’ingiunzione alle amministrazioni competenti (ministero della Salute) ministero dell’economia e delle Finanze, ULSS) per ottenere, entra altri, il versamento dell’importo corrispondente alla rivalutazione dell’IIS, conto tenuto in particolare della sentenza che la Corte costituzionale aveva adottato nel frattempo, e che questa ingiunzione è restata senza risposta.
80. L’articolo 1 del Protocollo nº 1 è applicabile al caso di specifico dunque.
2. Sull’esistenza di un’ingerenza
81. La Corte constata che il decreto-legge contenzioso, regolando il merito della questione in modo definitiva e generando l’interruzione dell’esecuzione delle decisioni favorevoli ai ricorrenti, ha provocato un’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni. Gli occorre ricercare dunque se l’ingerenza denunciata si giustifica sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo nº 1.
3. Sulla giustificazione dell’ingerenza
82. A supporre anche che la decreto-legge in causa sia stata adottata per un causa d ‘ “utilità pubblica”, al senso del secondo fraseggio del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte ricorda che un’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve predisporre un giusto equilibro tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (vedere, tra altri, Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 69, serie Ha no 2, e che un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto da ogni misura che priva una persona della sua proprietà deve esistere, Pressos Compania Naviera S.p.A. ed altri c. Belgio, 20 novembre 1995, § 38, serie Ha no 332.
83. Nello specifico, in seguito all’adozione della decreto-legge no 78/2010, i ricorrenti che avevano ottenuto anteriormente una decisione definitiva che riconosce loro un diritto alla rivalutazione controversa sono stati privati del loro diritto o non hanno ottenuto mai l’esecuzione della decisione resa nel loro favore, richiesti appartenendo ai gruppi 1 e 2. Altri ricorrenti si sono visti rifiutare la domanda che avevano introdotto in vista di ottenere in vigore questa rivalutazione prima dell’entrata del decreto controverso o non hanno attaccato le decisioni che respingono in vigore le loro domande tenuto conto dell’entrata di suddetto decreto nel frattempo (gruppo 4). Comunque sia, l’insieme dei ricorrenti non ha beneficiato della rivalutazione dell’IIS, e questo stesso dopo la pubblicazione della sentenza di Corte costituzionale.
84. In questo contesto, la Corte deve prendere in conto le patologie di cui i ricorrenti sono o deve ledere, sei di essi essendo deceduti durante questo procedimento, paragrafo 31 sopra. Accorda peraltro un’importanza particolare al fatto che, secondo le informazione fornite dai ricorrenti-che non sono state smentite dal governo convenuto-, l’IIS rappresenta più del 90% dell’importo globale dell’indennità versata agli interessati. Di più, questa ultima prevede, o prevedeva, a coprire i costi dei trattamenti sanitari dei ricorrenti o di loro di cujus e, così come egli risulta della perizia medica inviata coi ricorrenti, il pronostico concernente le probabilità di sopravvivenza e di ristabilimento di questi è, o era, legato rigorosamente a favore delle indennità, paragrafo 33 sopra.
85. Del parere della Corte, l’adozione della decreto-legge no 78/2010 ha fatto pesare un “carico anormale ed esorbitante” sui ricorrenti dunque e l’attentato portato ai loro beni ha rivestito un carattere sproporzionato, rompendo appena che il, equilibra tra le esigenze dell’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui (vedere, mutatis mutandis, Lecarpentier ed altri, precitato, §§ 48 a 53, Agrati ed altri, precitato, §§ 77-85.
86. Segue che le eccezioni preliminari sollevate dal Governo, paragrafi 43-48 sopra, non saprebbero essere accolte e che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
IV. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE
87. Invocando l’articolo 2 della Convenzione, i ricorrenti adducono che, nella mancanza di rivalutazione dell’IIS, l’importo percepito da loro stessi o con loro de cujus è o era molto debole rispetto ai bisogni delle persone contaminate, ogni attentato di malattie gravi in termini di cure, visite mediche specializzate ed assistenza sanitaria. Sotto l’angolo di questo articolo, denunciano anche la violazione del loro diritto alla vita ed alla salute. L’articolo 2 è formulato così:
“1. Il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge. La morte non può essere inflitta a nessuno intenzionalmente, salvo in esecuzione di una sentenza capitale pronunziata da un tribunale nel caso in cui il reato fosse punito con questa pena con la legge.
2. La morte non è considerata come inflitta in violazione di questo articolo nei casi in cui risultasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:
a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
b) per effettuare un arresto regolare o per impedire regolarmente l’evasione di una persona detenuta;
c) per reprimere, conformemente alla legge, una sommossa o un’insurrezione. “
88. I ricorrenti reiterano il loro motivo di appello e fanno valere che sei tra i ricorrenti originari sono deceduti informati del procedimento dinnanzi alla Corte.
89. Il Governo non ha presentato di osservazioni.
90. La Corte nota che, come è formulato dai ricorrenti, questo motivo di appello suscita un’analisi sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, essendo sentito che, padrona della qualifica giuridica dei fatti della causa, non è legata da quella che assegnano loro i ricorrenti o i governi, Guerra ed altri c. Italia, 19 febbraio 1998, § 44, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-I.
91. Tenuto conto dei conclusioni alle quali è giunta sopra al paragrafo 86, la Corte stima che non c’è luogo di deliberare nello specifico.
V. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 14 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO NO 12 ALLA CONVENZIONE
92. I ricorrenti si lamentano della violazione dell’articolo 14 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 12 alla Convenzione, combinata con l’articolo 2 della Convenzione, sotto due risvolti.
ha, fanno valere che alla differenza di loro stessi, le persone avendo subito un danno in seguito a vaccinazioni obbligatorie e queste assegnate con la “sindrome del talidomide” beneficiano, secondo la legge no 229/2005 ed il decreto del ministero del Lavoro no 163/2009, della rivalutazione dell’IIS previsto dalla legge no 210/1992.
b, I ricorrenti denunciano poi una discriminazione:
-entro quelli di essi che non hanno beneficiato mai della rivalutazione controversa e le persone che ne hanno beneficiato fino al 31 maggio 2010;
-entro quelli di essi per che la causa era in vigore ancora pendente alla data dell’entrata della decreto-legge no 78/2010 e le persone che hanno ottenuto una decisione interna definitiva avendo riconosciuto il loro diritto alla rivalutazione controversa prima di questa data;
-entro quelli di essi che sono privati in vigore della rivalutazione dalla data dell’entrata della decreto-legge no 78/2010 e le persone che non hanno perso questo vantaggio.
Gli articoli in causa si leggono così:
Articolo 14 della Convenzione
“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere garantito, senza distinzione nessuna, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche od ogni altra opinione, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la fortuna, la nascita od ogni altra situazione. “
Articolo 1 del Protocollo no 12 alla Convenzione
“1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere garantito, senza discriminazione nessuna, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, gli opinioni politici od ogni altra opinione, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la fortuna, la nascita o ogni altra situazione.
2. Nessuno può essere oggetto di una discriminazione da parte di un’autorità pubblica qualunque sia fondata in particolare sui motivi menzionati al paragrafo 1. “
A. Sull’ammissibilità
93. In ciò che riguarda il motivo di appello derivato dell’articolo 1 del Protocollo no 12 alla Convenzione, la Corte rileva al primo colpo che questo Protocollo, firmato dal governo convenuto il 4 novembre 2000, non ha tuttavia ancora stato ratificato dall’Italia. Questa parte della richiesta deve essere respinta per incompatibilità ratione personae con le disposizioni della Convenzione dunque, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
94. Per ciò che è del motivo di appello derivato dell’articolo 14 della Convenzione, la Corte rileva che i ricorrenti invocano questo motivo di appello combinato con l’articolo 2 della Convenzione. Tenuto conto della sua conclusione secondo la quale questo ultimo motivo di appello suscita essere esaminato sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte stima che la lamentela dei ricorrenti derivati dell’articolo 14 della Convenzione deve essere esaminata congiuntamente a questo ultimo articolo.
95. In quanto ai differenti aspetti di questo motivo di appello, la Corte rileva innanzitutto che la Corte costituzionale, nella sua sentenza no 293/2011, ha concluso che nessuna disparità poteva essere scoperta nello specifico tra i ricorrenti e le persone avendo subito un danno in seguito a vaccinazioni obbligatorie.
96. In questo contesto, l’alta giurisdizione ha rinviato alla sua sentenza no 423/2000 in che aveva stimato che la vaccinazione obbligatoria che derivava dell’esistenza di un interesse pubblico alla salute collettiva, implicava che la collettività partecipasse alle difficoltà in che potevano trovarsi un individuo avendo cooperato al perseguimento di un tale interesse. Del parere della Corte costituzionale, non ne andava parimenti per le persone infettate in seguito a trasfusioni per che un obbligo generale di solidarietà della società non poteva essere imposto.
97. La Corte non vede di ragione valida per concludere differentemente nello specifico. Divide il parere delle giurisdizioni interne secondo che le due categorie di persone in questione non sono in una situazione comparabile dunque. Perciò, respinge questa parte della richiesta per difetto manifesto di fondamento al senso dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
98. Per il surplus, la Corte rileva che questo motivo di appello non è manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 § 3, ha, della Convenzione e che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul merito
99. I ricorrenti fanno di valere prima che, se la sentenza della Corte costituzionale no 293/2011 ha eliminato la discriminazione che esiste tra i ricorrenti e le persone lese dalla “sindrome del talidomide”, non ne va parimenti per la discriminazione tra i ricorrenti e le persone avendo subito un danno in seguito a vaccinazioni obbligatorie, queste ultime che beneficiano della rivalutazione dell’IIS previsto dalla legge no 210/1992 difatti.
100. Il Governo non ha formulato di osservazioni su questo punto.
101. La Corte osserva di prima che, per ciò che è della discriminazione addotta esistente tra i ricorrenti e le persone lese dalla “sindrome del talidomide”, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale questo aspetto della decreto-legge no 78/2010 nella sua sentenza no 293/2011. Non ne rimane meno che, nello stato reale delle cose, questa sentenza è restata senza effetto nei confronti i ricorrenti.
102. Infine, per ciò che è del secondo risvolto del motivo di appello sollevato dai ricorrenti, paragrafo 92, punto b, sopra), la Corte può aderire solamente alla tesi dei ricorrenti secondo la quale l’entrata in vigore no 78/2010 ha provocato una disparità in quanto all’utile della rivalutazione dell’IIS tra persone della decreto-legge che, titolari dell’indennità prevista dalla legge no 210/1992, si trovano in una situazione comparabile.
103. Avuto anche sopra riguardo alle considerazioni esposte, in particolare alla sua constatazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, la Corte stima che l’articolo 14 è stato ignorato in quanto a questa parte del motivo di appello. Segue che le eccezioni preliminari sollevate dal Governo, paragrafi 43-48 sopra, non saprebbero essere accolte e che c’è stata violazione di questa disposizione.
VI. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 17 DELLA CONVENZIONE
104. I ricorrenti sostengono che la situazione che denunciano infranta anche il principio di interdizione dell’abuso di diritto, come garantito con l’articolo 17 della Convenzione. Questo articolo è formulato così:
“Nessuna delle disposizioni della Convenzione non può essere interpretata come implicante per uno Stato, un gruppo o un individuo, un diritto qualsiasi di concedersi ad un’attività o di compiere un atto teso alla distruzione dei diritti o libertà riconosciuti nella Convenzione o a limitazioni più ampie di questi diritti e libertà di quelle contemplato [nella] Convenzione. “
105. La Corte constata che i ricorrenti non hanno supportato sufficientemente questo motivo di appello, e stima che questo deve essere dichiarato inammissibile per difetto manifesto di fondamento al senso dell’articolo dunque 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
VII. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
106. Ai termini dell’articolo 46 della Convenzione:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
A. Argomenti delle parti
107. Il Governo sostiene che tanto l’applicazione del procedimento di l ‘ “sentenza pilota” che il trattamento prioritario accordato a questa causa non costituisce delle misure adeguate nello specifico. Secondo lui, sarebbe stato preferibile che la Corte invitasse i ricorrenti a fornire delle informazioni sull’esistenza di un procedimento interno suscettibile di evitare o di risanare le violazioni addotte della Convenzione e, all’occorrenza, che sospendesse l’esame della richiesta.
108. I ricorrenti non oppongono all’applicazione del procedimento “pilota”, salvo si questa doveva implicare la sospensione dell’esame della presente causa.
B. Valutazione della Corte
1. Principi generali pertinenti
109. Per facilitare un collocamento in opera effettivo delle sue sentenze, la Corte può adottare un procedimento di “sentenza pilota” permettendole di mettere chiaramente in luce, nella sua sentenza, l’esistenza di problemi strutturali all’origine delle violazioni e di indicare le misure o prendevamo atto particolari che lo stato convenuto dovrà prendere per ovviare, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, §§ 189-194 ed il suo dispositivo, CEDH 2004-V e Hutten-Czapska c. Polonia [GC], no 35014/97, §§ 231-239 ed il suo dispositivo, CEDH 2006-VIII.
110. Il procedimento d ‘ “sentenza pilota” prevede così ad incitare lo stato convenuto a trovare, al livello nazionale, una soluzione alle numerose cause individuali nato dello stesso problema strutturale, dando così effetto al principio di sussidiarietà che è alla base del sistema della Convenzione in modo che la Corte non abbia a reiterare la sua constatazione di violazione in una lunga serie di cause comparabili, Bourdov c. Russia (no 2), no 33509/04, § 127, CEDH-2009 e Broniowski, precitato, § 193.
111. Questo procedimento ha per oggetto di facilitare la risoluzione il più veloce e più effettiva di una disfunzione sistemica che lede la protezione del diritto convenzionale in causa nell’ordine morale interno, Wolkenberg ed altri c. Polonia, déc.), no 50003/99, § 34, CEDH-2007 (brani)). Se deve tendere principalmente all’ordinamento di queste disfunzioni, l’azione dello stato convenuto può comprendere anche l’adozione di soluzioni ad hoc come degli ordinamenti amichevoli coi ricorrenti o delle offerte unilaterali di indennizzo, in conformità con le esigenze della Convenzione, Bourdov (no 2), precitato, § 127.
2. Applicazione di questi principi nello specifico
a) Sull’esistenza di una situazione che richiede l’applicazione del procedimento della “sentenza pilota” nello specifico
112. La Cour relève que, comme le Gouvernement le reconnaît, des milliers de personnes ont introduit des recours internes visant à l’obtention de la réévaluation de l’IIS (paragraphe 43 ci-dessus). Di più, constata essere stata investita di numerose richieste che hanno lo stesso oggetto che la presente causa. La questione in esame riguarda del resto potenzialmente ogni persona infettata in seguito a trasfusioni di sangue che beneficia dell’indennità prevista dalla legge no 210/1992.
113. Non fa di dubbio che le violazioni dei diritti dei ricorrenti che la Corte ha constatato nello specifico non riguardano degli incidenti isolati dunque ma sono il risultato di un problema sistemico che deriva in particolare del mancato riconoscimento con le autorità competenti della rivalutazione dell’IIS, anche in seguito alla sentenza della Corte costituzionale no 293/2011 (vedere, mutatis mutandis, Hutten-Czapska c. Polonia, precitato, § 237.
114. Questa situazione che tocca o è suscettibile di toccare ancora all’avvenire di numerose persone, costituisci una pratica incompatibile con la Convenzione.
115. Conformemente ai criteri stabiliti nella sua giurisprudenza, la Corte decide di applicare il procedimento di l ‘ “sentenza pilota” nello specifico, avuto riguardo al numero di persone potenzialmente riguardate in Italia ed alle sentenze di violazione ai quali le richieste menzionate potrebbero dare luogo, Maria Atanasiu ed altri c. Romania, i nostri 30767/05 e 33800/06, §§ 217-218, 12 ottobre 2010 e Torreggiani ed altri c. Italia, nostri 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, §§ 90, 8 gennaio 2013,. Rileva anche il bisogno urgente di offrire alle persone riguardate una correzione adeguata al grado nazionale, Bourdov (no 2), precitato, §§ 129-130.
b) Misure a carattere generale
116. La Corte ricorda che le sue sentenze hanno un carattere essenzialmente declaratorio e che appartiene in principio allo stato convenuto di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, i mezzi di liberarsi dal suo obbligo morale allo sguardo dell’articolo 46 della Convenzione, Scozzari e Giunta c. Italia [GC], i nostri 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII.
117. Rileva anche che una volta il mancamento strutturale identificato, appartiene alle autorità nazionali di prendere, in modo retroattivo se l’occorre, le misure di correzione necessarie (Broniowski, precitato, § 193.
118. Nello specifico, nota che ad ogni modo il Governo ha riconosciuto erga omnes l’effetto retroattivo e la portata della sentenza della Corte costituzionale no 293/2011, paragrafo 45 sopra.
119. Peraltro, con la sua ordinanza no 10769 del 21 giugno 2012 la Corte di cassazione, paragrafo 29 sopra, ha chiarificato che la sentenza della Corte costituzionale no 293/2011 doveva essere interpretato come avendo anche effetto retroattivo per il periodo anteriore al 28 dicembre 2007, data dell’entrata in vigore della legge che garantisce l’utile dell’indennità prevista dalla legge no 210/1992 alle persone lese dalla “sindrome del talidomide.”
120. Alla luce di questi elementi, la Corte invita lo stato convenuto a fissare, nei sei mesi a partire dal giorno dove la presente sentenza diventerà definitiva in virtù dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, in cooperazione col Comitato dei Ministri, un termine imperativo in che si imbarca a garantire, con le misure legali ed amministrative adeguate, la realizzazione effettiva e veloce dei diritti in questione (vedere, mutatis mutandis, Ananyev ed altri c. Russia, i nostri 42525/07 e 60800/08, § 234, 10 gennaio 2012. Il Governo italiano è chiamato in particolare a pagare, nel termine così invalso, un importo corrispondente alla rivalutazione dell’IIS ad ogni persona che beneficia dell’indennità prevista dalla legge no 210/1992, a partire da dal momento in cui questa ultima gli è stata riconosciuta, che l’interessato abbia o non abbia introdotto un procedimento che prevede l’ottenimento di questa.
c, Procedimento a seguire nelle cause simili
121. La Corte ricorda che può pronunciarsi nella sentenza pilota sul procedimento a seguire nell’esame di tutte le cause simili (vedere Xenides-Arestis c). Turchia, no 46347/99, § 50, 22 dicembre 2005.
122. A questo riguardo, decide che in attesa che le autorità interne adottano le misure necessarie sul piano nazionale nel termine che sarà fissato a questo effetto secondo le modalità indicate sopra al paragrafo 120, l’esame delle richieste non comunicato avendo lo stesso oggetto che la presente causa sarà rinviata durante un periodo di un anno a contare della data alla quale la presente sentenza sarà diventata definitiva. Riserva è fatta della facoltà per la Corte, ogni momento, di dichiarare inammissibile una causa di questo tipo o di cancellarla del suo ruolo in seguito ad un accordo amichevole tra le parti o di un ordinamento della controversia con altri mezzi, conformemente agli articoli 37 e 39 della Convenzione.
VIII. SU L’APPLICAZIONE DI L’ARTICOLO 41 DI LA CONVENZIONE
123. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
124. I ricorrenti richiedono 1 144 555,63 EUR al totale a titolo del danno patrimoniale cos?