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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF LORENZA CONTI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 45356/99/2003
Stato: Italia
Data: 2003-07-10 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese (procedimenti di Convenzione) – richiesta respinta
PRIMA SEZIONE
CAUSA LORENZA CONTI C. ITALIA
(Richiesta n. 45356/99)
SENTENZA
STRASBOURG
10 luglio 2003
DEFINITIVO
03/12/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Lorenza Conti c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra F. Tulkens, la Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Sostituto Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 19 giugno 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 45356/99) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra L. C. (?il richiedente?), il 14 ottobre 1998.
2. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 24 gennaio 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1966 e vive a Firenze.
5. E? il proprietario di un appartamento che aveva affittato P.m
6. In una lettera datata il 30 marzo 1987, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
7. In un documento presentato all’inquilino il 3 febbraio 1988, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
8. Con una decisione del 29 febbraio 1988 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 1 marzo 1989.
9. Il 5 aprile 1989, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lei.
10. Il 15 aprile 1989, il richiedente present? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
11. L? 8 maggio 1989 present? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 7 giugno 1989.
12. Tra il 7 giugno 1989 e il 9 giugno 1998 l’ufficiale giudiziario fece diciotto tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
13. Il 30 giugno 1999 il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
14. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
15. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
16. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
17. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
18. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
19. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
20. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
21. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
22. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.

LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
23. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia.
Lei dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
24. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:

?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?

25. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
26. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente dieci anni dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.

II. L?APPLICAZIONE DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

27. L? Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
28. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che lei stabil? a 261,708,930 lire italiane (ITL) [135,161.40 euro (EUR)], somma che rappresenta la perdita dell? affitto per il periodo da marzo 1989 (quando, sulla base del mandato pubblicato dal Magistrato di Firenze, l’inquilino avrebbe dovuto sgombrare i locali) al giugno 1999 (quando il richiedente recuper? possesso dell’appartamento). Il richiedente lasci? anche che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
29. Il Governo contest? la richiesta.
30. La Corte richiama che il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente l’appartamento come sua sistemazione. In simili circostanze, non pu? pretendere alcun diritto al rimborso della perdita di affitto ma pu? pretendere solamente il rimborso dei costi e spese sostenuti per l?affitto di un altro appartamento che vanno oltre l’affitto ricevuto dall’inquilino. Comunque, non ha fatto tale richiesta. Perci?, la Corte respinge la richiesta.
B. danno Morale
31. Il richiedente chiese ITL 1,000,000,000 [EUR 516,456.90] per il danno morale. Lasci? anche che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
32. Il Governo contest? la richiesta.
33. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, d? EUR 10,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
34. Il richiedente chiese rimborso per le sue spese processuali che fiss? ad ITL 26,047,776 [EUR 13,452.55]. In particolare, il richiedente chiese gli importi seguenti:
– ITL 11,047,776 [EUR 5,705.70] per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– ITL 15,000,000 [EUR 7,746.85] per il tempo e le ore di lavoro perse per burocrazia ed autorit?.
Il richiedente lasci? anche che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
35. Riguardo ai costi incorsi nei procedimenti nazionali, il Governo contest? la richiesta. Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, il Governo non rese alcuna sottomissioni.
36. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 1,700 al richiedente per i costi e spese incorsi in nei procedimenti nazionali.
37. Riguardo alla seconda richiesta, la Corte osserva che il richiedente non ? riuscito a presentare dettagli particolareggiati, insieme agli attinenti documenti di supporto, di conseguenza, la respinge.

D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMIT?
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 10,000 EUR (dieci mila euro) per danno morale;
(ii) 1,700 EUR (mille settecento euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 10 luglio 2003, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – claim rejected ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – domestic proceedings ; Costs and expenses (Convention proceedings) – claim rejected
FIRST SECTION
CASE OF LORENZA CONTI v. ITALY
(Application no. 45356/99)
JUDGMENT
STRASBOURG
10 July 2003
FINAL
03/12/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Lorenza Conti v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr P. Lorenzen,
Mrs F. Tulkens,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 19 June 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 45356/99) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs L. C. (?the applicant?), on 14 October 1998.
2. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their successive co-agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. On 24 January 2002 the Court declared the application admissible.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
4. The applicant was born in 1966 and lives in Florence.
5. She is the owner of a flat, which she had let to P.M.
6. In a registered letter of 30 March 1987, the applicant informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked him to vacate the premises by that date.
7. In a writ served on the tenant on 3 February 1988, the applicant reiterated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
8. By a decision of 29 February 1988, which was made enforceable on the same day, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 1 March 1989.
9. On 5 April 1989, the applicant made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for herself.
10. On 15 April 1989, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
11. On 8 May 1989 she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 7 June 1989.
12. Between 7 June 1989 and 9 June 1998 the bailiff made eighteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
13. On 30 June 1999 the applicant recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
14. Since 1947 the public authorities in Italy have frequently intervened in residential tenancy legislation with the aim of controlling rents. This has been achieved by rent freezes (occasionally relaxed when the Government decreed statutory increases), by the statutory extension of all current leases and by the postponement, suspension or staggering of the enforcement of orders for possession. The relevant domestic law concerning the extension of tenancies, the suspension of enforcement and the staggering of evictions is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.
A. The system of control of the rents
15. As regards the control of the rents, the evolution of the Italian legislation may be summarised as follows.
16. The first relevant measure was the Law no. 392 of 27 July 1978 which provided machinery for ?fair rents? (the so-called equo canone) on the basis of a number of criteria such as the surface of the flat and its costs of realisation.
17. The second step of the Italian authorities dated August 1992. It was taken in the view of progressive liberalisation of the market of tenancies. Accordingly, a legislation relaxing on rent levels restrictions (the so-called patti in deroga) entered into force. Owners and tenants were in principle given the opportunity to derogate from the rent imposed by law and to agree on a different price.
18. Lastly, Law no. 431 of 9 December 1998 reformed the tenancies and liberalised the rents.
B. Obligations of the tenant in the case of late restitution
19. The tenant is under a general obligation to refund the owner any damages caused in the case of late restitution of the flat. In this regard, Article 1591 of the Italian Civil Code provides:
?The tenant who fails to vacate the immovable property is under an obligation to pay the owner the agreed amount until the date when he leaves, together with other remaining damages?.
20. However, Law no. 61 of 1989 set out, inter alia, a limit to the compensation claimable by the owner entitling him to a sum equal to the rent paid by the tenant at the time of the expiration of the lease, proportionally increased according to the cost of living (Article 24 of Law n. 392 of 27 July 1978) plus 20%, along the period of inability to dispose of the possession of the flat.
21. In the judgment no. 482 of 2000, the Constitutional Court was called upon to decide whether such a limitation complied with the Constitution. The Constitutional Court held that it was compatible with the Constitution with regard to periods of time during which the suspension of the evictions was determined by law. The Constitutional Court explained that the introduction of that limitation was intended to settle the tenancies of the time of the emergency legislation, when the housing shortage made the suspension of the enforcement necessary. While evictions were suspended ex lege, the law predetermined the quantum of the reimbursement chargeable to the tenant, both measures being temporary and exceptional. Besides, the interests of the owner were counterbalanced by the exemption for him from the burden to prove the damages.
22. The Constitutional Court declared the limitation to the compensation claimable by the owner unconstitutional with regard to cases where the impossibility for the owner to repossess the flat depended on the conduct of the tenant and was not due to a legislative intervention. Accordingly, it opened the way to owners for the institution of civil proceedings in order to obtain full reparation of the damages caused by the tenant.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
23. The applicant complained of her prolonged inability to recover possession of her flat, owing to the lack of police assistance.
She alleged a violation of her right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
24. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
25. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, ?? 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, ?? 33-47).
26. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicant had to wait ten years after the first attempt of the bailiff before being able to repossess the flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
27. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
28. The applicant sought reparation for the pecuniary damage she had sustained, which she put at 261,708,930 Italian lire (ITL) [135,161.40 euros (EUR)], the sum being the loss of rent for the period from March 1989 (when, on the basis of the order issued by the Florence Magistrate, the tenant should have vacated the premises) to June 1999 (when the applicant recovered possession of the flat). The applicant also left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
29. The Government contested the claim.
30. The Court recalls that the applicant made a statutory declaration that she urgently required the flat as accommodation for herself. In such circumstances, she cannot claim any entitlement to reimbursement of loss of rent but she can only claim the reimbursement of such costs and expenses incurred to rent another flat which go beyond the rent received from the tenant. However, she has not made such a claim. Therefore, the Court rejects the claim.
B. Non-pecuniary damage
31. The applicant claimed ITL 1,000,000,000 [EUR 516,456.90] for the non-pecuniary damage. She also left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
32. The Government contested the claim.
33. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards her EUR 10,000 under this head.
C. Costs and expenses
34. The applicant sought reimbursement for her legal costs which she put at ITL 26,047,776 [EUR 13,452.55]. In particular, the applicant claimed the following amounts:
– ITL 11,047,776 [EUR 5,705.70] for the costs of the enforcement proceedings;
– ITL 15,000,000 [EUR 7,746.85] for the time and the hours of work she lost with bureaucracy and authorities.
The applicant also left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
35. As regards the costs incurred in the domestic proceedings, the Government contested the claim. As regards the costs and expenses before the Court, the Government did not make any submissions.
36. On the basis of the information in its possession and the Court’s case-law, the Court considers it reasonable to award the applicant the sum of EUR 1,700 for the costs and expenses incurred in the domestic proceedings.
37. As regards the second claim, the Court observes that the applicant has failed to submit itemised particulars, together with the relevant supporting documents and, accordingly, rejects it.

D. Default interest
38. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 10,000 EUR (ten thousand euros) for non-pecuniary damage;
(ii) 1,700 EUR (one thousand seven hundred euros) for legal costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 10 July 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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