Conclusione Violazione dell’ Art. 6-1; violazione dell’ Art. 13
PRIMA SEZIONE
CAUSA LONZA C. CROATIA
(Richiesta n. 14062/07)
SENTENZA
STRASBOURG
1 aprile 2010
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Lonza c. Croatia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Christos Rozakis, Presidente, Nina Vajić, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Giorgio Malinverni, Giorgio Nicolaou, giudici,
e da André Wampach, Cancelliere di Sezione Aggiunto,
Avendo deliberato in privato l’11 marzo 2010,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 14062/07) contro la Repubblica di Croazia depositata presso la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino croato, il Sig. V. L. (“il richiedente”), il 23 febbraio 2007.
2. Il richiedente fu rappresentato col Sig. T. V., un avvocato che pratica a Spalato. Il Governo croato (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, la Sig.ra Š. Stažnik.
3. Il 19 giugno 2008 il Presidente della prima Sezione decise di dare avviso della richiesta al Governo. Fu deciso anche di esaminare i meriti della richiesta allo stesso tempo della sua ammissibilità (Articolo 29 § 3).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente è un cittadino croato che nacque nel 1944 e vive a Dubrovnik.
5. Il 25 luglio 1984 il richiedente introdusse un’azione civile presso la Corte Municipale di Spalato (Općinski sud u Splitu) contro due individui privati, cercando di essere dichiarato il proprietario di un appartamento a Dubrovnik.
6. Nel periodo prima dell’entrata in vigore della Convenzione a riguardo della Croazia (il 5 novembre 1997), la Corte Municipale sostenne quattordici udienze.
7. Nel periodo dopo il 5 novembre 1997 la Corte Municipale sostenne inoltre sedici udienze e il 22 novembre 2001 diede la sua sentenza per il richiedente.
8. Il 6 febbraio 2002 i convenuti depositarono un ricorso presso la Corte di Contea di Spalato (Županijski sud u Splitu). Comunque, poiché fu stabilito che uno dei convenuti era morto nel maggio 2004, la causa fu rimandata alla Corte Municipale che, dopo che i procedimenti di eredità erano stati completati nel febbraio 2006, sospese i procedimenti il 28 giugno 2006.
9. Il 12 gennaio 2005 il richiedente presentò nel frattempo, un reclamo costituzionale sotto la sezione 63 dell’Atto della Corte Costituzionale lamentandosi della lunghezza dei procedimenti sopra.
10. Dopo che la Corte Municipale stabilì che i procedimenti di eredità a riguardo del convenuto che era morto erano stati terminati con una decisione definitiva il 24 febbraio 2006, la corte invitò suo figlio a intraprendere i procedimenti e il 27 novembre 2006 rispedì il file della causa alla corte di Contea di Spalato per decidere sul ricorso da parte dei convenuti.
11. Il 1 marzo 2007 la Corte Costituzionale trovò una violazione del diritto costituzionale del richiedente ad un’udienza all’interno di un termine ragionevole. Gli assegnò 12,500 kuna croati (HRK) per risarcimento ed ordinò alla Corte di Contea di Spalato di rendere una decisione nella causa del richiedente nel tempo più breve possibile ma non più tardi di dieci mesi dopo la pubblicazione della sua decisione sulla Gazzetta Ufficiale. La decisione della Corte Costituzionale fu pubblicata il 13 aprile 2007. La Corte Costituzionale trovò che i ritardi nei procedimenti erano stati causati dall’inefficienza della Corte Municipale.
12. Il 19 dicembre 2008 la Corte di Contea di Spalato respinse il ricorso da parte dei convenuti e sostenne la sentenza di prima -istanza del 22 novembre 2001.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. La parte attinente dell’Atto Costituzionale sulla Corte Costituzionale (Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Gazzetta Ufficiale n. 49/2002 del 3 maggio 2002-“l’Atto della Corte Costituzionale”) si legge come segue:
Sezione 63
“(1) la Corte Costituzionale esaminerà un’azione di reclamo costituzionale se o meno tutte le vie di ricorso legali sono state esaurite se la corte competente è andata a vuoto nel decidere una rivendicazione riguardo ai diritti ed agli obblighi del richiedente o ad un’accusa criminale contro lui all’interno di un termine ragionevole…
(2) se un’azione di reclamo costituzionale… sotto il paragrafo 1 di questa sezione viene sostenuta, la Corte Costituzionale esporrà un tempo-limite entro il quale la corte competente deve decidere la causa sui meriti…
(3) In una decisione sotto il paragrafo 2 di questa sezione, la Corte Costituzionale valuterà il risarcimento appropriato per il richiedente per la violazione dei suoi diritti costituzionali… Il risarcimento sarà pagato con il bilancio Statale entro tre mesi dalla data in cui viene depositata una richiesta per il pagamento.”
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
14. Il richiedente si lamentò che la lunghezza dei procedimenti era stata incompatibile col requisito del “termine ragionevole” stabilito dall’ Articolo 6 § 1 della Convenzione. Il richiedente si lamentò anche che il risarcimento che gli era stato assegnato per la lunghezza dei procedimenti non era adeguato. L’Articolo 6 § 1 recita come segue:
“ Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi… ognuno è abilitato ad un’udienza corretta… all’interno di un termine ragionevole…da[un] tribunale …”
15. Il Governo contestò questi argomenti.
16. La Corte considera che il periodo da prendere in esame cominciò il 6 novembre 1997, il giorno dopo l’entrata in vigore della Convenzione a riguardo della Croazia. Comunque, nel valutare la ragionevolezza del tempo trascorso dopo quella data, deve essere preso in conto lo stato dei procedimenti al tempo della ratifica. In questo collegamento la Corte nota che i procedimenti cominciarono il 25 luglio 1984, quando il richiedente introdusse la sua azione civile. Di conseguenza, loro erano pendenti da più di tredici anni prima della ratifica.
17. La causa era ancora pendente il 1 marzo 2007 quando la Corte Costituzionale rese la sua decisione. In quella data i procedimenti erano durati nove anni e quattro mesi dopo la ratifica, per due livelli di giurisdizione.
18. Il periodo da prendere in esame terminò il 19 dicembre 2008 quando la Corte della Contea di Spalato rese la sua sentenza. In totale, i procedimenti durarono così, venti quattro anni e cinque mesi per due livelli di giurisdizione di cui più di undici anni erano dopo la ratifica della Convenzione da parte della Croazia.
A. Ammissibilità
1. Lo status di vittima del richiedente
19. Il Governo presentò che la Corte Costituzionale aveva accettato la richiesta del richiedente, aveva trovato una violazione del suo diritto ad un’udienza all’interno di termine ragionevole e gli aveva assegnato risarcimento appropriato. La violazione di cui si lamentava, perciò, era stata rimediata di fronte alle autorità nazionali e, di conseguenza, il richiedente aveva perso il suo status di vittima.
20. Il richiedente rispose che lui avrebbe potuto essere ancora considerato una vittima della violazione di cui si lamentava
21. La Corte nota che al tempo in cui la Corte Costituzionale rese la sua decisione, i procedimenti erano pendenti da più di nove anni dopo la ratifica della Convenzione da parte della Croazia, per due livelli di giurisdizione. Assegnò un risarcimento al richiedente per danni non-patrimoniali e stabilì un termine di decadenza per la Corte della Contea di Spalato affinché rendesse una decisione nella causa. La Corte della Contea di Spalato non è riuscita ad attenersi col tempo-limite imposto dalla Corte Costituzionale per adottare una decisione. Nella prospettiva di questi fatti, la Corte considera, che la compensazione era insufficiente (vedere i principi stabiliti sotto la giurisprudenza della Corte in Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, §§ 65-107, ECHR 2006-V, o Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, §§ 178-213 ECHR 2006-V).
22. In queste circostanze, a riguardo del periodo coperto dalla costatazione della Corte Costituzionale, il richiedente può ancora rivendicare di essere “vittima” di una violazione del requisito “del termine ragionevole”.
2. L’esaurimento delle vie di ricorso nazionali
23. Riguardo alla lunghezza di procedimenti in seguito alla decisione della Corte Costituzionale, il Governo dibatté che il richiedente avrebbe dovuto lamentarsi di nuovo presso la Corte Costituzionale o presso una corte più alta. Si appellò alla pratica della Corte Costituzionale, adottata nella sua decisione n. U-IIIA-3763/2005 del 17 ottobre 2007, dove trovò un’ulteriore violazione del diritto del reclamante ad un’udienza all’interno di un termine ragionevole nelle circostanze in cui una corte inferiore era andata a vuoto nell’ attenersi ad un tempo-limite per adottare una decisione, imposto da una precedente decisione della Corte Costituzionale.
24. Il richiedente contestò questo argomento rivendicando che lui aveva esaurito tutte le vie di ricorso disponibili in modo appropriato.
25. La Corte osserva all’inizio che il richiedente si è giovato di una via di ricorso nazionale ed effettiva a riguardo della lunghezza dei procedimenti – un’azione di reclamo costituzionale (vedere Slaviček c. Croatia (dec.), n. 20862/02, ECHR 2002-VII)-e che la Corte Costituzionale trovò una violazione del suo diritto ad un’udienza all’interno di un termine ragionevole e stabilì un tempo-limite per la Corte di Contea di Spalato per adottare una decisione nella causa del richiedente. Comunque, non si attenne a questo tempo-limite. In queste circostanze la Corte costata che il richiedente non era costretto a presentare un ulteriore reclamo costituzionale poiché la decisione della Corte Costituzionale adottata sulla sua prima azione di reclamo non aveva avuto effetto sulla lunghezza dei procedimenti di cui si stava lamentando.
26. Ne segue che l’eccezione del Governo riguardo all’esaurimento delle vie di ricorso nazionali deve essere respinta.
3. Conclusione
27. La Corte considera che questa azione di reclamo non è manifestamente mal-fondata all’interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota anche, avendo riguardo a ciò che precede, che non è inammissibile per qualsiasi altro motivo. Deve essere dichiarata perciò ammissibile.
B. Meriti
28. La Corte reitera che la ragionevolezza della lunghezza dei procedimenti deve essere valutata alla luce delle circostanze della causa e con riferimento ai seguenti criteri: la complessità della causa, la condotta del richiedente e delle autorità attinenti e cosa era in pericolo per il richiedente nella controversia (vedere, fra molte altre autorità, Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43 ECHR 2000-VII).
29. Il Governo accettò che, nella prospettiva delle sentenze della Corte Costituzionale, i procedimenti duravano irragionevolmente da molto tempo. La Corte non vede alcuna ragione di sostenere altrimenti siccome ha frequentemente trovato violazioni dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione in cause che sollevavano dei problemi simili a quelli presenti (vedere, per esempio, Plazonić c. Croazia, n. 26455/04, 6 marzo 2008, e Medić c. Croazia, n. 49916/07, 26 marzo 2009). Perciò, già nel periodo che era soggetta allo scrutinio della Corte Costituzionale, la lunghezza dei procedimenti era eccessiva e non riuscì a rispettare il requisito “del termine ragionevole”. Necessariamente mantenne questi carattere per tutto il periodo susseguente di circa un anno e nove mesi dopo la consegna della decisione della Corte Costituzionale.
30. Alla luce di ciò che precede, la Corte considera, che c’è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
31. Il richiedente si lamentò anche sotto l’Articolo 13 della Convenzione, preso a riguardo in concomitanza con l’Articolo 6 § 1 che la Corte di Contea di Spalato non si era attenuto con l’ordine della Corte Costituzionale di consegnare una decisione all’interno del tempo-limite prescritto. L’Articolo 13 si legge come segue:
“Chiunque i cui diritti e le libertà come riconosciuti [dalla] Convenzione sono violati avrà una via di ricorso effettiva di fronte ad un’autorità nazionale anche se la violazione fosse stata commessa da persone che agiscono in veste ufficiale.”
A. Ammissibilità
32. La Corte costata che questa azione di reclamo non è manifestamente mal-fondata all’interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota anche che non è inammissibile per qualsiasi altro motivo. Deve essere dichiarata perciò ammissibile.
B. Meriti
1. Gli argomenti delle parti
33. Il richiedente chiamò in questione l’efficacia delle vie di ricorso nazionali in collegamento con la lunghezza dei procedimenti poiché la Corte di Contea di Spalato non si era attenuta col tempo-limite fissato dalla Corte Costituzionale.
34. Il Governo dibatté che un’azione di reclamo costituzionale della lunghezza dei procedimenti era una via di ricorso nazionale effettiva che permetteva di velocizzare i procedimenti in questione e di assegnare la soddisfazione equa. La Corte aveva già accettato inoltre, un’azione di reclamo costituzionale della lunghezza di procedimenti come via di ricorso nazionale effettiva a quel riguardo.
2. La valutazione della Corte
35. La Corte nota che l’azione di reclamo sotto l’Articolo 13 concerne principalmente il fatto che la Corte di Contea di Spalato non si attenne col termine di decadenza per adottare la sua decisione, imposto dalla Corte Costituzionale. La Corte reitera che ha esposto i principi attinenti a riguardo dell’azione di reclamo del richiedente sotto l’Articolo 13 nella sentenza Kaić (vedere Kaić ed Altri c. Croatia, n. 22014/04, § 38 in fine).
36. Riguardo alla causa presente la Corte nota che il richiedente non ricevette la soddisfazione sufficiente per la lunghezza smodata dei procedimenti civili nella prospettiva del fatto che la corte competente è andata a vuoto nell’ attenersi col tempo-limite stabilito in relazione a questo e con ciò non è riuscita ad implementare la decisione della Corte Costituzionale. Perciò, non si può sostenere che l’azione di reclamo alla quale il richiedente è ricorso era una via di ricorso adeguata per la lunghezza di quei procedimenti.
37. Comunque, questa conclusione non richiama in questione l’efficacia della via di ricorso come tale o l’obbligo di presentare un reclamo della lunghezza di procedimenti pendenti sotto la sezione 27 dell’Atto delle Corti e successivamente anche un’azione di reclamo costituzionale sotto la sezione 63 dell’Atto della Corte Costituzionale per esaurire le vie di ricorso nazionali riguardo ad azioni di reclamo della lunghezza di procedimenti.
38. C’è stata di conseguenza una violazione dell’ Articolo 13 nella causa presente.
III. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 ALLA CONVENZIONE
39. Infine, il richiedente si lamentò che la lunghezza dei procedimenti di cui si lamentava aveva infranto il suo diritto al godimento tranquillo delle sue proprietà come garantito dall’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 al motivo che mentre i procedimenti in questione erano pendenti, gli era stato impedito di disporre liberamente del suo appartamento.
40. Il Governo contestò questo argomento.
A. Ammissibilità
41. La Corte nota che questa azione di reclamo è collegata all’azione di reclamo della lunghezza esaminata sopra sotto l’Articolo 6 § 1 della Convenzione e deve essere dichiarata perciò similmente ammissibile.
B. Meriti
42. Avendo riguardo alla sua sentenza sotto l’Articolo 6 § 1, la Corte considera che non è necessario esaminare se, in questa causa, c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (vedere Zanghì c. Italia, sentenza del 19 febbraio 1991 Serie A n. 194-C, p. 47, § 23 e Buj c. Croazia, n. 24661/02, 1 giugno 2006 § 38).
IV. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
43. Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. Danno
44. Il richiedente chiese EUR 10,000 a riguardo del danno non-patrimoniale.
45. Il Governo contestò quella rivendicazione.
46. La Corte considera che il richiedente ha dovuto subire un danno non-patrimoniale. Decidendo su una base equa, gli assegna EUR 1,700 a questo riguardo, più qualsiasi tassa che può essere addebitabile su quell’importo.
B. Costi e spese
47. Il richiedente che fu rappresentato da un avvocato richiese anche un importo non specificato per i costi della sua rappresentanza di fronte alle corti nazionali e alla Corte, entrambe a riguardo della sua richiesta per la protezione del diritto ad un’udienza all’interno di un termine ragionevole.
48. Il Governo contestò quella rivendicazione.
49. Secondo la giurisprudenza della Corte, ad un richiedente viene concesso il rimborso dei costi e delle spese solamente se è stato mostrato che questi davvero e necessariamente sono stati incorsi e sono stati ragionevoli in merito al quantum. Siccome l’azione di reclamo costituzionale del richiedente era tesa essenzialmente a rimediare la violazione della Convenzione addotta di fronte alla Corte, i costi incorsi a riguardo di questa via di ricorso possono essere presi in considerazione nel valutare la rivendicazione per costi (vedere Scordino, citata sopra, § 22; e Medić, citata sopra, § 31). Nella presente causa, avuto riguardo alle informazioni in suo possesso ed ai criteri sopra, sebbene il richiedente no abbia specificato i costi della sua rappresentanza legale, la Corte gli assegna una somma di EUR 680 per costi e spese di fronte agli atti Costituzionali ed EUR 1,200 a riguardo dei procedimenti di fronte alla Corte, più qualsiasi tassa che può essere a carico del richiedente su questi importi.
C. Interesse di mora
50. La Corte considera appropriato che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Sostiene che c’è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Sostiene che c’è stata una violazione dell’ Articolo 13 della Convenzione;
4. Sostiene che nessun problema separato deriva sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
5. Sostiene
(a) che lo Stato rispondente deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’ Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi che saranno convertiti in kuna croati al tasso applicabile in data dell’ accordo:
(i) EUR 1,700 (mille settecento euro) a riguardo del danno non-patrimoniale;
(ii) EUR 1,880 (mille ottocento ottanta euro) a riguardo di costi e spese;
(iii) qualsiasi tassa che può essere a carico del richiedente sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’ interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti percentuale;
6. Respinge il resto della rivendicazione del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 1 aprile 2010, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento di Corte.
André Wampach Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente