Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA LA PAGLIA C. ITALIA
(Richiesta n. 62020/00)
SENTENZA
STRASBOURG
31 luglio 2003
DEFINITIVO
31/10/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa La Paglia c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, la Sig.ra N. Vajic, la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Sostituto Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato l?8 luglio 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 62020/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. F. L. P. (?il richiedente?), il 7 settembre 2000.
2. Il richiedente ? rappresentato dal Sig. G. C., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 27 giugno 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1949 e vive a Roma.
5. E? il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato a L.E.
6. In una lettera datata 23 giugno 1983, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
7. L’inquilino disse al richiedente che non avrebbe lasciato i locali.
8. In un documento presentato all’inquilino il 5 febbraio 1986, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
9. Con una decisione del 4 aprile 1986 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 agosto 1986.
10. Il 21 luglio 1986, invocando gli articoli 10 e 11 della Legge N.ro 84/82, l’inquilino chiese una proroga dei procedimenti di sfratto e poi il Magistrato di Roma ordin? che i locali fossero sgombrati per il 15 maggio 1987.
11. Il 3 luglio 1987, il richiedente present? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. Il 22 luglio 1987, lui present? un avviso sull’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 18 settembre 1987.
13. Tra il 18 settembre 1987 e il 9 marzo 2000, l’ufficiale giudiziario fece cinquantacinque tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
14. Il 27 febbraio 1991, il richiedente fece nel frattempo, una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lui.
15. Il 9 luglio 1999, facendo seguito all? articolo 6 della Legge N.ro 431/98, l’inquilino chiese al Magistrato di Roma di sospendere i procedimenti di sfratto. Di conseguenza, il Magistrato di Roma sospese i procedimenti sino al 15 gennaio 2000.
16. Il 22 marzo 2000, il richiedente vendette l’appartamento all’inquilino.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
17. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
18. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
19. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
20. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
21. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
22. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
23. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
24. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
25. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
26. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Lui dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
27. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
28. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
29. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente dodici anni e sei mesidopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa
II. L?APPLCAZIONE DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
30. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
31. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che calcol? come segue: 60,000,000 lire italiane (ITL) [30,987.41 euro (EUR)], somma che corrisponde alla perdita di affitto per il periodo dall? agosto 1986 (il termine ordinato dal Magistrato di Roma per l’inquilino per sgombrare i locali) al marzo 2000 (quando il richiedente vendette l’appartamento all’inquilino). Comunque, il richiedente lasci? che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo, dato l’impossibilit? di stimare precisamente la perdita di affitto.
32. Il Governo contest? la richiesta.
33. La Corte richiama che il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente l’appartamento come sistemazione per lui. In simili circostanze, non pu? avere qualsiasi diritto al rimborso della perdita di affitto ma lui pu? richiedere solamente il rimborso di simili costi e spese sostenuti nell? affittare un altro appartamento che vanno oltre l’affitto ricevuto dall’inquilino. Comunque, non ha fatto simile richiesta. Perci?, la Corte respinge la richiesta.
B. danno Morale
34. Il richiedente chiese ITL 18,000,000 [EUR 9,296.22] per il danno morale.
35. Il Governo contest? la richiesta.
36. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, gli d? l’importo chiesto in pieno.
C. Costi e spese
37. Il richiedente ha anche chiesto il rimborso delle sue spese processuali e spese come segue:
– ITL 9,000,000 [EUR 4,468.11] per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 2,300 per i costi e spese di fronte alla Corte.
38. Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, il Governo contest? la richiesta. Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, il Governo non rese alcuna sottomissione.
39. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000 al richiedente per i costi e spese incorse nei procedimenti nazionali ed EUR 2,000 per i costi e spese di fronte alla Corte.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMIT?
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 9,296.22 (nove mila duecento novantasei euro e ventidue centesimi) per danno morale;
(ii) EUR 4,000 (quattro mila euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 31 luglio 2003, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente