Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA L.M. C. ITALIA
(Richiesta n. 41610/98)
SENTENZA
STRASBOURG
3 aprile 2003
DEFINITIVO
03/07/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa L.M. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
la Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen la Sig.ra N. Vajic, la Sig.ra S. Botoucharova il Sig. A. Kovler, giudici il Sig. L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 13 marzo 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 41610/98) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra L.M. (?il richiedente?), il 12 marzo 1998. Il Presidente della Camera acconsent? alla richiesta del richiedente di non divulgare il suo nome (Articolo 47 ? 3 degli Articoli di Corte).
2. Il richiedente fu rappresentato da MM U. e F. C., avvocati che praticano a Milano. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entr? in vigore il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?intero di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. L. Ferrari Bravo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 13 settembre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1940 e vive a Matera.
9. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Milano che aveva affittato a D.D’A.M.
10. In una lettera datata 3 ottobre 1984, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1985 e gli chiese di sgombrare i locali per quel la data.
11. Il 23 ottobre 1985, notific? un avviso per sgomberare all’inquilino e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
12. Con una decisione del 16 ottobre 1986 che fu resa esecutiva il 19 novembre 1986 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 30 giugno 1988.
13. Il 30 giugno 1988 ed il 2 maggio 1989, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
14. Il 1 giugno 1989, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 27 giugno 1989.
15. Fra il 27 giugno 1989 e il 25 novembre 1997, l’ufficiale giudiziario fece trentun tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano la sospensione e lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu accordata l?assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
16. Il 27 dicembre 1997, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento, perch? l’inquilino sgombr? spontaneamente i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
17. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
18. Il richiedente si lament? di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Asser? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
19. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
20. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
21. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra e nota che in questa causa il richiedente ha dovuto aspettare otto anni e sei mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di riacquistare l’appartamento.
22. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
24. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che fiss? a 51,000,000 lire italiane (ITL), [EUR 26,339.30] come perdita di affitto per il periodo dal 27 giugno 1989 al 27 dicembre 1997 , ed ITL 4,412,550 [EUR 2,278.89] per i costi di esecuzione del mandato di possesso.
25. Il Governo impugn? il criterio che era stato usato per calcolare la perdita di profitti ed contest? anche il periodo calcolato dal richiedente.
Riguardo ai costi incorsi nei procedimenti nazionali, il Governo dibatt? che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte e che i costi incorsero durante lo stadio di esecuzione erano dovuti solamente per il periodo che ? stato considerato come un’interferenza sproporzionata col diritto del richiedente di propriet?.
26. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 79). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa 13,500 euro (EUR) sotto questo capo.
Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, la Corte considera che devono essere rimborsati in parte (vedere la sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-C, p. 56, ? 50). Considera i metodi di calcolo proposti dal richiedente come punto di partenza ragionevole. Comunque, alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, e deliberando su una base equa, d? 2,000 euro (EUR) sotto questo capo
La Corte d? una somma totale di EUR 15,500 per danno materiale.
B. danno Morale
27. Il richiedente chiese ITL 50,000,000 [EUR 25,822.84] per il danno morale.
28. Il Governo present? che una costatazione di violazione avrebbe costituito di per s? soddisfazione equa sufficiente. Present? che in qualsiasi caso l’importo chiesto era eccessivo. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre la prova del danno morale sostenuto come un risultato della violazione addotta.
29. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale che non si pu? compensare adeguatamente con la semplice costatazione di una violazione. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
30. Il richiedente chiese rimborso dei suoi costi e spese di fronte alla Commissione e la Corte che lei fiss? ad ITL 10,446,000 [EUR 5,394.91].
31. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum. Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 2,000 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.
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D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMIT?
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 15,500 EUR (quindici mila cinquecento euro) per danno materiale;
(ii) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(iii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, enotificato per iscritto il3 aprile 2003, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente