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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF L.B. v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 32542/96/2002
Stato: Italia
Data: 2002-11-15 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA L.B. C. ITALIA
(Richiesta n. 32542/96)
SENTENZA
STRASBOURG
15 novembre 2002
DEFINITIVO
15/02/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa L.B. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic la Sig.ra S. Botoucharova, la Sig.ra E. Steiner giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 24 ottobre 2002,
Consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 32542/96) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra L.B. (?il richiedente?), il 6 maggio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra N. G., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entr? in vigore il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla prima Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli della Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 30 maggio 2000 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione recentemente composta.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1948 e vive a Firenze.
9. Il Sig. ed la Sig.ra B. sono i proprietari di un appartamento a Firenze che avevano affittato a M.C.B.
10. In una lettera datata 21 febbraio 1987, informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella data.
11. In un documento notificato all’inquilino il 24 aprile 1987, reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
12. Con una decisione dell? 11 giugno 1987 che fu resa esecutiva il 23 giugno 1987 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1988.
13. Il 6 agosto 1987, il richiedente divenne il proprietario dell’appartamento.
14. L? 11 gennaio 1989, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
15. Il 9 maggio 1989, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lei.
16. Il 18 maggio 1989, notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario l?11 luglio 1989.
17. Fra l?11 luglio 1989 e il 21 maggio 1998, l’ufficiale giudiziario fece venti tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
18. Il 3 luglio 1998 l’inquilino sgombr? i locali ed il richiedente recuper? il possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
19. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.

LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 ALLA CONVENZIONE
20. Il richiedente si lament? di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza di polizia. Asser? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo della sua propriet?. Nessuno sar? privato della sua propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
A. L’articolo applicabile
21. In conformit? con la sua giurisprudenza, la Corte considera, che l’interferenza col diritto del richiedente al tranquillo godimento della sua propriet? corrispondeva al controllo dell’uso della propriet? ed deve essere esaminata sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1 (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 46).
B. Ottemperanza con le condizioni nel secondo paragrafo
1. Scopo dell’interferenza
22. La Corte prima ha espresso la prospettiva che la legislazione contestata aveva un scopo legittimo nell’interesse generale, come richiesto dal secondo paragrafo dell? Articolo 1 (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 48).
2. La proporzionalit? dell’interferenza
23. La Corte reitera che ai fini del secondo paragrafo dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 un’interferenza deve prevedere un ?giusto equilibrio? fra le richieste dell’interesse generale e le esigenze della protezione dei diritti essenziali dell’individuo. Ci deve essere una relazione ragionevole della proporzionalit? fra i mezzi assunti e lo scopo perseguito. Nel determinare se questa esigenza ? soddisfatta, la Corte riconosce che lo Stato gode di un margine ampio di valutazione riguardo sia alla scelta dei mezzi d?imposizione e sia alla verifica se le conseguenze dell?imposizione sono giustificate nell’interesse generale al fine di realizzare lo scopo della legge in oggetto. Nelle sfere come l? alloggio che hanno un ruolo centrale nel welfare e nelle politiche economiche delle societ? moderne la Corte rispetter? il giudizio della legislatura come se fosse nell’interesse generale a meno che quel giudizio non sia manifestamente senza fondamento e irragionevole (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 49).
24. Il richiedente contest? che l’interferenza era sproporzionata in prospettiva della sua lunghezza e del carico finanziario che ? stato il risultato dell?impossibilit? di aumentare l’affitto. L’interferenza aveva provocato un particolare peso sulla sua causa, siccome aveva fatto una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali per suo proprio uso.
25. Il Governo indic? che l’interferenza col diritto del richiedente al tranquillo godimento della sua propriet? era proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Concluse che, prendendo in esame gli interessi sia il padrone di casa e sia dell’inquilino, il carico imposto sul richiedente non era stato eccessivo. Il Governo indic? che le misure legali erano state prese nell’interesse generale per proteggere gli inquilini, tenendo presente la crisi degli alloggi in citt? e la difficolt? nell’offrire un alloggio adeguato per gli inquilini a basso reddito che sono stati sfrattati.
26. La Corte considera che, in principio, il sistema italiano di scaglionamento dell’imposizione degli ordini del tribunale non ? di per s? aperto alla critica, tenendo presente in particolare il margine della valutazione permesso sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1. Comunque, tale sistema porta con s? il rischio di imporre sui padroni di casa un carico eccessivo in termini della loro capacit? di recuperare la loro propriet? e deve offrire di conseguenza certe salvaguardie procedurali cos? come assicurare che l’operazione del sistema ed il suo impatto sui diritti di propriet? di un padrone di casa non sia n? arbitraria n? imprevedibile (vedere, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi citata sopra, ? 54). La Corte deve accertare cos? se, nella presente causa , al richiedente furono riconosciute garanzie sufficienti per salvaguardarlo contro l’incertezza e l’arbitrariet?.
27. La Corte osserva che i proprietari ottennero un mandato per possesso che divenne esecutivo il 23 giugno 1987 che indicava che l’inquilino avrebbe dovuto sgomberare l’appartamento per il 31 dicembre 1988. Il richiedente divenne il proprietario dell’appartamento il 6 agosto 1987. Il primo tentativo tramite un ufficiale giudiziario di eseguire il mandato per possesso ebbe luogo l?11 luglio 1989. A causa in parte della legislazione che prevedeva lo scaglionamento degli sfratti ed in parte della mancanza di assistenza della polizia il richiedente recuper? possesso del suo appartamento solamente il 3 luglio 1998, anche se aveva fatto una dichiarazione legale il 9 maggio 1989 in cui confermava che aveva bisogno urgentemente dell’appartamento per suo proprio uso.
28. Per approssimativamente nove anni dal primo tentativo dell’ufficiale giudiziario di eseguire il mandato per possesso, il richiedente fu lasciato cos? in un stato d’incertezza riguardo a quando sarebbe stato in grado di riacquisire il suo appartamento. Bench? il mandato per possesso fosse esecutivo ed il richiedente avesse fatto una dichiarazione legale che gli dava un titolo di priorit? nella concessione di assistenza della polizia, non aveva nessun mezzo per accelerare il processo che ? dipeso quasi completamente dalla disponibilit? degli agenti di polizia. Le autorit? attinenti non sembra abbiano preso un?azione qualsiasi in risposta alla dichiarazione legale del richiedente del 9 maggio 1989 di aver bisogno dei locali per suo proprio uso.
29. Per approssimativamente nove anni dopo il primo accesso dell’ufficiale giudiziario, il richiedente fu lasciato cos? in un stato d’incertezza riguardo a quando sarebbe stato in grado riacquisire il suo appartamento.
30. Alla luce di ci? che precede, la Corte considera, che, nelle particolari circostanze di questa causa, un carico eccessivo fu imposto sul richiedente; di conseguenza l’equilibrio che deve essere previsto fra la protezione del diritto di propriet? e le esigenze dell’interesse generale fu sconvolto a danno del richiedente.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
31. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la parte cui attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
32. Il richiedente si lament? di aver dovuto aspettare nove anni e sei mesi per recuperare possesso del suo appartamento dopo che il mandato del magistrato fu emesso. Inoltre, dibatt? che nonostante il fatto di aver fatto una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per suo proprio uso, aveva dovuto aspettare approssimativamente nove anni e due mesi dalla data in cui fu resa la dichiarazione prima di recuperare possesso.
33. Il Governo contest? questo punto. Riguardo alla lunghezza dei procedimenti di esecuzione, il Governo sostiene, che il ritardo nell’offrire l’assistenza della polizia ? giustificato dalla protezione dell’interesse pubblico.
34. La Corte osserva che il richiedente si era appellato originalmente all?Articolo 6 in connessione con la lagnanza riguardo alla lunghezza dei procedimenti per possesso. La Corte considera nondimeno che la presente causa deve essere esaminata in connessione col diritto pi? generale ad un tribunale.
35. La Corte reitera che il diritto ad un tribunale come garantito anche dall? Articolo 6 protegge l’attuazione di decisioni giudiziali definitive e vincolanti che, in Stati che accettano l’articolo di legge, non pu? rimanere non operativa a danno di una parte (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 66). L’esecuzione di una decisione giudiziale non pu? definitivo, legando essere differita impropriamente di conseguenza.
36. I proprietari precedenti nella presente causa ottennero un mandato per possesso l?11 giugno 1987 che divenne esecutivo il 23 giugno 1987.
37. Anche dopo che aver fatto la dichiarazione legale, al richiedente non fu accordata l’assistenza di polizia. Effettivamente, il richiedente recuper? il suo appartamento solamente nove anni dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario.
38. La Corte considera che un ritardo di simile lunghezza nell’esecuzione di una decisione definitiva del tribunale spoglia l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione di qualsiasi effetto pratico.
39. In queste circostanze, la Corte sostiene, che c’? stata una violazione del diritto ad un tribunale, come garantito dall? Articolo 6 ? 1 della Convenzione.
III. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
40. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
41. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che fiss? a 27,360,000 lire italiani (ITL) [14,130.26 euro (EUR)], come perdita di affitto per il periodo dall?11 gennaio 1989 al 3 luglio 1998, ITL 30,000,000 [EUR 15,493.71] per lavori di ristrutturazione nell’appartamento dopo che fu recuperato il possesso, ITL 3,001,727 [EUR 1,550.26] per i costi di esecuzione del mandato di possesso ed ITL 3,934,074 [EUR 2,031.78] per i costi che aveva sostenuto quando fu sfrattato dall’appartamento che affitt?.
42. Il Governo concesse che al richiedente si sarebbe dovuto dare il danno in cui era incorso per la perdita di affitto per la lunghezza eccessiva dei procedimenti ma aveva contestato il periodo calcolato dal richiedente.
Riguardo ai costi per i lavori di rinnovo nell’appartamento dopo che fu recuperato il possesso, la Corte concorda col Governo che non c’? collegamento diretto con la violazione che ? stata trovata e ? stata respinta questa richiesta.
Riguardo ai costi incorsero nei procedimenti nazionali, il Governo dibatt? che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte e che i costi incorsero durante lo stadio di esecuzione erano dovuti solamente per il periodo che ? stato considerato come un’interferenza sproporzionata col diritto del richiedente di propriet?.
43. Riguardo ai costi di procedimenti, la Corte decide di dare la somma di EUR 1,500 al richiedente.
Riguardo ai costi di procedimenti in cui il richiedente era incorso quando fu sfrattato dell’appartamento che affitt?, la Corte concorda col Governo che non c’? collegamento causale diretto con le violazioni che sono state trovate e respinge quella richiesta.
La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale sulla base del rimborso degli affitti che il richiedente doveva pagare per l’appartamento in cui fu costretta a vivere . Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 9,000 sotto questo capo.
La Corte d? una somma totale di EUR 10,500 per danno materiale.
B. danno Morale
44. Il richiedente chiese ITL 20,000,000 [EUR 10,329.14] per danno morale.
45. Il Governo non respinge questa richiesta.
46. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale che non si pu? compensare adeguatamente con la semplice costatazione di una violazione. Perci?, la Corte decide di dare al richiedente, su una base equa EUR 8,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
47. Il richiedente chiese il rimborso delle sue spese processuali che fiss? ad ITL 11,938,699 [EUR 6,165.82] per i suoi costi e spese di fronte alla Corte.
48. Il Governo dibatt? che i costi dei procedimenti non erano riferiti alle violazioni addotte e perci? non erano rimborsabili.
49. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 1,500 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.

D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 10,500 EUR (dieci mila cinquecento euro) per danno materiale;
(ii) 8,000 EUR (otto mila euro) per danno morale;
(iii) 1,500 EUR (mille cinquecento euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 15 novembre 2002, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – financial award ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF L.B. v. ITALY
(Application no. 32542/96)
JUDGMENT
STRASBOURG
15 November 2002
FINAL
15/02/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of L.B. v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova,
Mrs E. Steiner, judges,
Mr G. Raimondi, ad hoc judge,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 24 October 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 32542/96) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs L.B. (?the applicant?), on 6 May 1996.
2. The applicant was represented by Mrs N. G., a lawyer practising in Florence. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-Agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, she further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 ? 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the First Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mr G. Raimondi as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
6. On 30 May 2000 the Court declared the application admissible.
7. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicant was born in 1948 and lives in Florence.
9. Mr and Mrs B. were the owners of an apartment in Florence, which they had let to M.C.B.
10. In a registered letter of 21 February 1987, they informed the tenant that they intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked her to vacate the premises by that date.
11. In a writ served on the tenant on 24 April 1987, they reiterated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
12. By a decision of 11 June 1987, which was made enforceable on 23 June 1987, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1988.
13. On 6 August 1987, the applicant became the owner of the apartment.
14. On 11 January 1989, the applicant served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
15. On 9 May 1989, the applicant made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for herself.
16. On 18 May 1989, she served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 11 July 1989.
17. Between 11 July 1989 and 21 May 1998, the bailiff made twenty attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
18. On 3 July 1998, the tenant vacated the premises and the applicant recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
19. The relevant domestic law is described in the Court?s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.

THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 TO THE CONVENTION
20. The applicant complained that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. She alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
A. The applicable rule
21. In accordance with its case-law, the Court considers that the interference with the applicant?s right to peaceful enjoyment of her possessions amounted to control of the use of property and falls to be examined under the second paragraph of Article 1 (see Immobiliare Saffi, cited above, ? 46).
B. Compliance with the conditions in the second paragraph
1. Aim of the interference
22. The Court has previously expressed the view that the impugned legislation had a legitimate aim in the general interest, as required by the second paragraph of Article 1 (see Immobiliare Saffi, cited above, ? 48).
2. Proportionality of the interference
23. The Court reiterates that for the purposes of the second paragraph of Article 1 of Protocol No. 1 an interference must strike a ?fair balance? between the demands of the general interest and the requirements of the protection of the individual?s fundamental rights. There must be a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim pursued. In determining whether this requirement is met, the Court recognises that the State enjoys a wide margin of appreciation with regard both to choosing the means of enforcement and to ascertaining whether the consequences of enforcement are justified in the general interest for the purpose of achieving the object of the law in question. In spheres such as housing, which plays a central role in the welfare and economic policies of modern societies, the Court will respect the legislature?s judgement as to what is in the general interest unless that judgement is manifestly without reasonable foundation (see Immobiliare Saffi, cited above, ? 49).
24. The applicant contended that the interference was disproportionate in view of its length and of the financial burden that resulted from not being able to increase the rent. The interference had caused particular hardship in her case, as she had made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for her own use.
25. The Government pointed out that the interference with the applicant?s right to the peaceful enjoyment of her property was proportionate to the legitimate aim pursued. They concluded that, taking into consideration the interests of both the landlord and the tenant, the burden imposed on the applicant had not been excessive. The Government pointed out that the statutory measures had been taken in the general interest to protect tenants, regard being had to the inner-city housing crisis and the difficulty in providing adequate housing for low-income tenants who have been evicted.
26. The Court considers that, in principle, the Italian system of staggering the enforcement of court orders is not in itself open to criticism, having regard in particular to the margin of appreciation permitted under the second paragraph of Article 1. However, such a system carries with it the risk of imposing on landlords an excessive burden in terms of their ability to dispose of their property and must accordingly provide certain procedural safeguards so as to ensure that the operation of the system and its impact on a landlord?s property rights are neither arbitrary nor unforeseeable (see, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi, cited above, ? 54). The Court must thus ascertain whether, in the instant case, the applicant was afforded sufficient guarantees as to be safeguarded against uncertainty and arbitrariness.
27. The Court observes that the owners obtained an order for possession, which became enforceable on 23 June 1987, indicating that the tenant should quit the flat on 31 December 1988. The applicant became the owner of the flat on 6 August 1987. The first attempt by a bailiff to enforce the order for possession took place on 11 July 1989. On account partly of the legislation providing for the staggering of evictions and partly of the lack of police assistance, the applicant only recovered possession of her flat on 3 July 1998, even though she had made a statutory declaration on 9 May 1989 confirming that she urgently needed the flat for her own use.
28. For approximately nine years from the first attempt of the bailiff to enforce the order for possession, the applicant was thus left in a state of uncertainty as to when she would be able to repossess her flat. Although the order for possession was enforceable and the applicant had made a statutory declaration entitling her to priority in the grant of police assistance, she had no means of expediting the process, which depended almost entirely on the availability of police officers. The relevant authorities do not seem to have taken any action whatsoever in response to the statutory declaration by the applicant on 9 May 1989 that she needed the premises for her own use.
29. For approximately nine years after the first access of the bailiff, the applicant was thus left in a state of uncertainty as to when she would be able to repossess her flat.
30. In the light of the foregoing, the Court considers that, in the particular circumstances of this case, an excessive burden was imposed on the applicant; accordingly the balance that must be struck between the protection of the right of property and the requirements of the general interest was upset to the applicant?s detriment.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1.
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
31. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
32. The applicant complained that she had had to wait nine years and six months to recover possession of her flat after the magistrate?s order was issued. Furthermore, she argued that despite the fact that she had made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for her own use, she had had to wait approximately nine years and two months from the date the declaration was made before recovering possession.
33. The Government contested this point. As to the length of the enforcement proceedings, the Government maintain that the delay in providing the assistance of the police is justified by the protection of the public interest.
34. The Court observes that the applicant had originally relied on Article 6 in connection with the complaint regarding the length of the proceedings for possession. The Court nonetheless considers that the instant case must be examined in connection with the more general right to a court.
35. The Court reiterates that the right to a court as guaranteed by Article 6 also protects the implementation of final, binding judicial decisions, which, in States that accept the rule of law, cannot remain inoperative to the detriment of one party (see Immobiliare Saffi, cited above, ? 66). Accordingly, the execution of a judicial decision cannot be unduly delayed.
36. In the instant case, the former owners obtained an order for possession on 11 June 1987, which became enforceable on 23 June 1987.
37. Even after she had made the statutory declaration, the applicant was not granted the police assistance. Indeed, the applicant recovered her flat only nine years after the first attempt of the bailiff.
38. The Court considers that a delay of that length in the execution of a final court decision deprives Article 6 ? 1 of the Convention of any practical effect.
39. In these circumstances, the Court holds that there has been a violation of the right to a court, as guaranteed by Article 6 ? 1 of the Convention.
III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
40. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
41. The applicant sought reparation for the pecuniary damage she had sustained, which she put at 27,360,000 Italian lire (ITL) [14,130.26 euros (EUR)], being the loss of rent for the period from 11 January 1989 to 3 July 1998, ITL 30,000,000 [EUR 15,493.71] for renovation works in the flat after possession was recovered, ITL 3,001,727 [EUR 1,550.26] for the costs of executing the possession order and ITL 3,934,074 [EUR 2,031.78] for the costs she had incurred when she was evicted of the flat she rented.
42. The Government conceded that the applicant should be awarded the damage, which she had incurred for loss of rent for the excessive length of the proceedings but contested the period calculated by the applicant.
As regards the costs for renovation works in the flat after possession was recovered, the Court agrees with the Government that there is no direct link with the violation that have been found and dismisses that claim.
As regards the costs incurred in the domestic proceedings, the Government argued that the costs of the proceedings on the merits were not related to the alleged violations and that the costs incurred during the enforcement stage were due only for the period that was regarded as being a disproportionate interference with the applicant?s right of property.
43. As regards the costs of proceedings, the Court decides to award the applicant the sum of EUR 1,500.
As to the costs of proceedings the applicant had incurred when she was evicted of the flat she rent, the Court agrees with the Government that there is no direct causal link with the violations that have been found and dismisses that claim.
The Court considers that the applicant must be awarded compensation for the pecuniary damage on the basis of the reimbursement of the rents the applicant had to pay for the flat where she was forced to live in. Having regard to the means of calculation proposed by the applicant, the Court, in the light of the evidence before it and the period concerned, decides to award her on an equitable basis EUR 9,000 under this head.
The Court awards a total sum of EUR 10,500 for pecuniary damage.
B. Non-pecuniary damage
44. The applicant claimed ITL 20,000,000 [EUR 10,329.14] for non-pecuniary damage.
45. The Government do not reject that claim.
46. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage, which the mere finding of a violation cannot adequately compensate. Therefore, the Court decides to award the applicant, on an equitable basis, EUR 8,000 under this head.
C. Costs and expenses
47. The applicant sought reimbursement of her legal costs, which she put at ITL 11,938,699 [EUR 6,165.82] for her costs and expenses before the Court.
48. The Government argued that the costs of the proceedings were not related to the alleged violations and therefore not reimbursable.
49. According to the Court?s case law, an award can be made in respect of costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred by the applicant and are reasonable as to quantum (see the case Bottazzi v. Italy [GC], no. 34884/97, ? 30, ECHR 1999-V). In the present case, on the basis of the information in its possession and the above-mentioned criteria, the Court considers that EUR 1,500 is a reasonable sum and awards the applicant that amount.

D. Default interest
50. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 10,500 EUR (ten thousand five hundred euros) for pecuniary damage;
(ii) 8,000 EUR (eight thousand euros) for non-pecuniary damage;
(iii) 1,500 EUR (one thousand five hundred euros) for legal costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant?s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 15 November 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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