Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell?Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA KRASZEWSKI C. ITALIA
(Richiesta n. 64151/00)
SENTENZA
STRASBOURG
31 luglio 2003
DEFINITIVO
31/10/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggeta a revisione editoriale.
Nella causa Kraszewski c. Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra F. Tulkens, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Sostituto Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato l?8 luglio 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 64151/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. G. K. (?il richiedente?), il 9 dicembre 2000.
2. Il richiedente ? rappresentato di fronte alla Corte dalla Sig.ra A. T., un avvocato che pratica a Torino. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 23 maggio 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1955 e vive a Pino Torinese (Torino).
5. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Torino che lui aveva affittato a V.D.F.
6. In una lettera datata 10 febbraio 1992, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 agosto 1992 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
7. In un documento presentato all’inquilino il 27 maggio 1992, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Torino.
8. Con una decisione del 26 giugno 1992 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Torino sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 agosto 1993.
9. Il 29 settembre 1993, il richiedente present? un avviso all’inquilino chiedendogli sgombrare i locali.
10. Il 26 ottobre 1993, lui present? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 7 dicembre 1993.
11. Tra il 7 dicembre 1993 e il 7 ottobre 1998, l’ufficiale giudiziario fece nove tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
12. Facendo seguito alla sezione 6 della Legge n. 431/98, i procedimenti di esecuzione furono sospesi sino al 14 giugno 2000.
13. Il 14 giugno 2000, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
18. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
23. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Lui dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
24. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
25. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
23. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente sei anni e sei mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
27. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
28. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che lui calcol? come segue: 41,000,000 lire italiane (ITL) [21,174.73 euro (EUR)], somma che rappresenta la perdita di affitto per il periodo dal settembre 1993 (quando il richiedente present? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali) al giugno 2000 (quando il richiedente recuper? possesso dell’appartamento).
29. Il Governo contest? la richiesta.
30. La Corte osserva che il richiedente non present? alcuna prova in appoggio alla sua valutazione. Perci? considera che il richiedente non riusc? a presentare dettagli particolareggiati della sua richiesta, insieme agli attinenti documenti o ricevute di supporto, come richiesto sotto l?Articolo 60 degli Articoli di Corte. Di conseguenza, la Corte respinge la richiesta.
B. danno Morale
31. Il richiedente chiese EUR 12,500 per il danno morale.
32. Il Governo contest? la richiesta.
33. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, gli d? EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
34. Il richiedente ha chiesto anche rimborso delle sue spese processuali e spese come segue:
– ITL 2,545,000 [EUR 1,314.38] per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 8,826.23 per i costi e spese di fronte alla Corte.
35. Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, il Governo contest? la richiesta. Riguardo ai costi e spese di fronte alla Corte, il Governo non rese alcuna sottomissione.
36. Sulla base delle informazioni in suo possesso e giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 1,000 al richiedente per i costi dei procedimenti di esecuzione ed EUR 2,000 per i costi e spese di fronte alla Corte.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno morale;
(ii) EUR 3,000 (tre mila euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 31 luglio 2003, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente