SEZIONE DI APERTURA
CASO DI KOUTSOKOSTAS v. GRECIA
(domanda n. 64732/12)
STOP
STRASBURGO
13 giugno 2019
DEFINITIVO
13/09/2019
Questa sentenza ? diventata definitiva ai sensi dell’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetto a modifiche editoriali.
Nel caso di Koutsokostas contro la Grecia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), che si riunisce in una sezione composta da :
Ksenija Turkovi?, Presidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Linos-Alexander Sicilianos,
Armen Harutyunyan,
Padre Pastore Vilanova,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski, giudici,
e Abel Campos, impiegato della sezione,
Dopo la delibera in Camera di Consiglio del 21 maggio 2019,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. La causa ha avuto origine da un ricorso (n. 64732/12) contro la Repubblica ellenica presentato alla Corte l’8 ottobre 2012 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da due cittadini di tale Stato, il sig. Georgios Koutsokostas (“il primo ricorrente”) e il sig. Andreas Koutsokostas (“il secondo ricorrente”) (“i ricorrenti”).
2. I ricorrenti erano rappresentati dal sig. G. Gesoulis e dal sig. I. Makris, avvocati a Salonicco. Il Governo greco (“il Governo”) era rappresentato dalla delegata del suo agente, la signora G. Papadaki, Assessore al Consiglio giuridico dello Stato.
3. Il 12 marzo 2018 ? stata comunicata al Governo la denuncia relativa al rifiuto dei giudici nazionali di esaminare la domanda di recupero dell’indennizzo per l’esproprio in concomitanza con la determinazione dell’importo finale di tale indennizzo (articolo 1 del protocollo n. 1) e la domanda ? stata dichiarata irricevibile per il resto, ai sensi dell’articolo 54 ? 3 del regolamento della Corte.
4. Il Governo si ? opposto all’esame della domanda da parte di un Comitato.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
5. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1945 e nel 1976 e risiedono a Pella.
6. Il primo richiedente ? il proprietario di un terreno di 6 393,48 m? a Pella e il secondo di un terreno di 12 325,53 m? nella stessa citt?. Li hanno acquisiti nel 1999, i primi a costituire una societ? per l’assemblaggio di macchine agricole e costruzioni metalliche. Il 27 ottobre 2004 il Segretario Generale della Regione Macedonia Centrale ha approvato la richiesta del primo richiedente di una sovvenzione di 100.000 euro per la costituzione della societ?.
7. Il 12 novembre 2003, il Segretario Generale della Regione Macedonia Centrale ha deciso di espropriare due parti di 231 m? e 3.977 m? delle propriet? dei ricorrenti in relazione alla costruzione di una strada nazionale.
8. Il 18 aprile 2006, il Tribunale di primo grado di Yannitsa ha fissato l’importo provvisorio del risarcimento per l’esproprio del primo ricorrente a 4 euro/m?.
9. 3.479 sono stati depositati a favore del primo richiedente presso la Caisse des d?p?ts et des pr?ts il 29 giugno 2006. In data 26 giugno 2007 ne sono stati depositati 2.660.
10. Il secondo ricorrente non ha chiesto la fissazione dell’indennit? provvisoria di esproprio per la sua propriet?, ma ha chiesto direttamente alla Corte d’Appello la fissazione dell’indennit? definitiva.
11. Il 13 ottobre 2006 le due ricorrenti hanno presentato un ricorso dinanzi alla Corte d’appello di Salonicco per la determinazione dell’importo finale del risarcimento. Essi hanno chiesto che la Corte d’appello emetta un’unica decisione sui seguenti punti:
a) l’indennizzo da concedere alle parti espropriate dalle loro propriet?;
b) il risarcimento da concedere per le parti non espropriate dei loro beni, compreso il risarcimento dei danni causati dall’annullamento dell’attivit? dell’impresa;
c) il riconoscimento dei ricorrenti come proprietari del terreno contestato;
d) il riconoscimento che il terreno contestato non era soggetto ad autocompensazione;
e) recupero (??????????) del risarcimento fissato al legittimo richiedente.
12. L’udienza dinanzi alla Corte d’Appello si ? svolta il 10 dicembre 2007.
13. Il 31 marzo 2008 la Corte d’Appello ha parzialmente accolto l’azione delle ricorrenti, in particolare sulle lettere a), c) e d). In particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto che il primo ricorrente fosse un proprietario che beneficiava dell’esproprio e non aveva quindi diritto ad un indennizzo per 192 metri quadrati dei 231 metri quadrati espropriati, n? a ricevere un indennizzo speciale per i restanti 6.193 metri quadrati. Ha fissato l’indennizzo a 468 euro (12 euro/m? per 39 m?). Per quanto riguarda il secondo ricorrente, la Corte d’Appello ha ritenuto che fosse un proprietario che beneficiava del 20% dell’esproprio e che avesse diritto ad un risarcimento per l’intera superficie di 3.977 m?, oltre ad alcune altre indennit?. Ha fissato il risarcimento per tale ricorrente in 72.694 euro. Infine, ha riconosciuto loro la somma di 5.474,80 euro per gli onorari degli avvocati.
14. La Corte d’Appello ha invece respinto la richiesta di recupero del risarcimento dei danni presentata dai due ricorrenti.
15. In primo luogo, la Corte d’appello si ? dichiarata incapace di esaminare tale richiesta nel contesto della determinazione dell’indennizzo finale per l’espropriazione e l’ha dichiarata inammissibile. Essa ha sottolineato che una persona a cui era stato riconosciuto il diritto all’indennizzo per l’esproprio fissato in via definitiva poteva chiedere che gli venisse corrisposto mediante un’azione di recupero (????????????? ?????) promossa secondo la procedura ordinaria dinanzi al tribunale competente. Tale azione era ammissibile dopo la pubblicazione della decisione che fissava l’indennizzo ed ? stato in quel momento che ? sorta e divenuta esigibile la pretesa del proprietario dei beni espropriati.
16. In secondo luogo, la Corte d’Appello ha respinto la prima domanda di risarcimento del valore dell’impresa, sottolineando che il concetto di risarcimento integrale non comprendeva il risarcimento del valore dell’impresa che opera sulla propriet?.
17. Ai sensi dell’articolo 7 del Codice di Espropriazione (paragrafo seguente), l’espropriazione si considera avvenuta il 20 maggio 2008, data in cui la somma di 73.162 euro concessa ai due ricorrenti ? stata depositata presso la Caisse des d?p?ts et des pr?ts de Yannitsa. La notifica del deposito ? stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2008.
18. Il 30 marzo 2009 i ricorrenti hanno presentato ricorso alla Corte Suprema di Appello. Essi hanno denunciato, tra l’altro, una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
19. Con sentenza del 27 gennaio 2012 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
20. La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso della Corte d’Appello in relazione alla richiesta di risarcimento danni. Essa ha ribadito che l’avente diritto all’indennit? deve intentare un’azione di recupero per esigere dal debitore il pagamento dell’indennit? pi? gli interessi legali. L’azione di recupero era ammissibile solo dopo che era stata adottata la decisione che fissava l’indennizzo definitivo per l’esproprio e non era una delle questioni decise nell’ambito della “procedura unica”. Il motivo ? che il diritto del beneficiario del risarcimento si ? concretizzato con la decisione finale che lo ha fissato e la questione del recupero non ha potuto quindi essere portata dinanzi alla Corte d’Appello nell’ambito del “procedimento unico”.
21. La Corte di Cassazione ha sottolineato che questo approccio non ? contrario all’articolo 17 della Costituzione, all’articolo 1 del protocollo n. 1 e all’articolo 6 della Convenzione, su cui si basa il principio della “procedura unica”. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo non pu? sostituire la legislazione nazionale nella definizione delle norme procedurali applicabili in questo settore. Inoltre, non ? stato violato neppure il principio di esaminare le conseguenze dell’esproprio entro un periodo di tempo ragionevole, in quanto l’esproprio non ? una sorta di esproprio che sarebbe il risultato del malfunzionamento del procedimento previsto, ma della conseguenza di scelte legislative in materia.
22. Infine, la Corte di Cassazione ha accolto l’eccezione di cassazione delle ricorrenti relativa all’importo dell’indennizzo per i beni espropriati e all’indennizzo speciale concesso per compensare la perdita di valore della parte rimanente dei beni. In particolare, ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse erroneamente ammesso che il fatto che le parti espropriate e le rimanenti parti della propriet? si trovassero in un’area classificata come “archeologica” giustificasse una limitazione del suo valore. Ha rinviato questo aspetto del caso alla Corte d’appello di Salonicco per una nuova decisione. Tuttavia, i ricorrenti non hanno preso alcuna iniziativa per avviare il procedimento dinanzi alla Corte d’appello.
II. IL DIRITTO NAZIONALE PERTINENTE
23. L’articolo 17 della Costituzione prevede
? 1. I beni sono posti sotto la protezione dello Stato. I diritti che ne derivano non possono, tuttavia, essere esercitati a scapito dell’interesse generale.
2. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni, se non nell’interesse pubblico, debitamente provato, nei casi e secondo le modalit? stabilite dalla legge e sempre con il pieno risarcimento anticipato. Tale risarcimento corrisponde al valore dei beni espropriati alla data dell’udienza per la fissazione provvisoria del risarcimento da parte del tribunale. Nel caso di una richiesta di determinazione immediata dell’indennizzo definitivo, viene preso in considerazione il valore dei beni espropriati il giorno dell’udienza in tribunale sulla richiesta.
(…)
4. La legge prevede l’istituzione di una giurisdizione unica, nonostante l’articolo 94, per tutte le controversie e i casi di espropriazione, nonch? il trattamento dei relativi procedimenti dinanzi ai tribunali in via prioritaria. Le modalit? di svolgimento dei procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali sono disciplinate dalla stessa legge.
(…) ?
24. I relativi articoli del Codice in materia di espropriazione di beni immobili (Legge n. 2882/2001) recitano come segue:
Articolo 7
? 1. L’esproprio si considera avvenuto con il pagamento di un indennizzo provvisorio o definitivo all’avente diritto (…) o con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un avviso che certifichi che l’indennizzo, le spese legali (…) e gli onorari degli avvocati sono stati depositati presso la Caisse des d?p?ts et des pr?ts conformemente all’articolo 8. Se ? lo Stato a dover pagare l’indennizzo, l’esproprio si considera avvenuto con l’emissione di un ordine di pagamento a favore della persona avente diritto all’indennizzo (…)”.
Articolo 8
“(1) Colui che ? responsabile del pagamento dell’indennizzo, delle spese legali (…) e degli onorari degli avvocati, che sono stati fissati dai tribunali, deposita presso la Caisse des d?p?ts et des pr?ts, da un lato, l’indennizzo per l’espropriazione a favore del legittimo proprietario e, dall’altro, le spese legali e gli onorari degli avvocati a favore dell’ordine degli avvocati locali (…).
2. La Caisse des D?p?ts et des pr?ts restituisce al beneficiario l’importo depositato dopo che quest’ultimo ha presentato alla Caisse e all’ordine degli avvocati locali una decisione di dichiarazione definitiva, l’importo delle spese legali e degli onorari degli avvocati (…)”.
Articolo 13
? 1. Il risarcimento deve essere completo e corrispondere al valore del terreno espropriato alla data dell’udienza relativa alla fissazione provvisoria del risarcimento da parte del tribunale. Nel caso di una domanda per la fissazione immediata dell’indennizzo definitivo, viene preso in considerazione il valore dei beni espropriati il giorno dell’udienza in tribunale sulla domanda.
(…)
Gli utili derivanti dall’utilizzo dei terreni espropriati nonch? il valore di mercato dei terreni limitrofi e simili, come risulta dal loro valore oggettivo e dai prezzi che compaiono nei contratti di vendita di immobili stipulati al momento dell’annuncio dell’esproprio, sono considerati in particolare come criteri di valutazione del valore dei beni espropriati.
(…)
4. In caso di espropriazione di una parte di un immobile e nel caso in cui la parte rimanente al proprietario subisca un sostanziale deprezzamento del suo valore o diventi inutilizzabile, la sentenza che fissa il risarcimento determina anche il risarcimento speciale per quella parte. Questo speciale risarcimento viene pagato al proprietario insieme al risarcimento per la parte espropriata. ?
Articolo 19 (Determinazione dell’indennit? di fine rapporto)
? 6. La sospensione dell’udienza ? consentita solo una volta e per gravi motivi, anche nel caso in cui una delle parti non sia stata convocata o non sia stata presente all’udienza. Il Tribunale fissa una nuova udienza entro quindici giorni …”.
Articolo 20 (Determinazione dell’indennit? definitiva)
? (…)
3. (…) Il Presidente della Corte d’Appello fissa l’udienza entro un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a quaranta giorni dalla presentazione della domanda (…).
8. La corte d’appello valuta liberamente le prove presentate dalle parti e pronuncia la sua decisione definitiva entro trenta giorni dall’ultima data dell’udienza.
9. Se la sentenza della corte d’appello viene emessa dopo l’esecuzione dell’esproprio e se deve essere pagato un indennizzo supplementare, esso deve essere pagato al legittimo richiedente o deve essere depositato entro sei mesi dalla notifica della sentenza. (…) ?
25. I relativi articoli del Codice di Procedura Civile relativi all’ordine di pagamento prevedono :
Articolo 623
“L’interessato pu? chiedere l’emissione di un ordine di pagamento, secondo la procedura speciale di cui agli articoli 624-634 per i crediti pecuniari (…), quando il credito e la somma dovuta sono stabiliti da un documento pubblico o privato. ?
Articolo 625
“La persona competente ad emettere un ordine di pagamento ? il giudice di pace, se il credito rientra nella giurisdizione di quel giudice, o il giudice unico del tribunale di primo grado per qualsiasi altro credito. Non vi ? alcuna udienza per l’emissione di un ordine di pagamento. ?
Articolo 627
“Il giudice decide al pi? presto sulla domanda [di emissione di un ordine di pagamento], senza convocare il debitore …”.
26. Non esiste una disposizione specifica nella legge greca sull’azione di recupero. La sua base giuridica ? stata dedotta dall’articolo 25 del Codice degli espropri (legge n. 1731/1939), come sostituito dall’articolo 5 della legge n. 162/1967. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 797/1971, essa si basava sugli articoli 7 ? 1, 9 ? 3, 10 ?? 1 e 2, 17 ? 1, 26 e 27 della stessa legge.
IN LEGGE
I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
27. Le ricorrenti lamentano il rifiuto dei giudici nazionali di esaminare la domanda di recupero dell’indennizzo per l’esproprio, che ? stata fissata secondo la stessa procedura che ha fissato l’importo finale di tale indennizzo e l’obbligo cos? imposto loro di presentare un’ulteriore azione di recupero dell’indennizzo dinanzi ai giudici competenti. Essi denunciano una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
28. Avendo esaminato la qualificazione giuridica dei fatti e rilevando che tali denunce sono confuse, la Corte ritiene opportuno esaminare le affermazioni del ricorrente esclusivamente dal punto di vista dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, ? 124, 20 marzo 2018, e ?erife Yi?it c. Turchia [GC], n. 3976/05, ? 52, CEDU 2010, e i riferimenti giurisprudenziali citati). L’articolo recita
“Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto al rispetto della sua propriet?. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e nel rispetto della legge e dei principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni che precedono non pregiudicano il diritto degli Stati di emanare le leggi che ritengono necessarie per regolamentare l’uso dei beni in conformit? all’interesse pubblico o per assicurare il pagamento di tasse o altri contributi o multe. ?
A. Sulla ricevibilit?
29. In primo luogo, il Governo invita la Corte a respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato. Essa sottolinea che il rifiuto delle autorit? di accogliere la richiesta delle ricorrenti di recuperare il risarcimento non ha violato l’articolo 1 del protocollo n. 1, in quanto la richiesta non mirava ad adeguare un risarcimento che era stato svalutato a causa del lasso di tempo intercorso tra la determinazione del risarcimento finale e il pagamento effettivo o a causa del rinvio del caso ad un altro livello di giurisdizione che potrebbe incidere sull’adeguatezza del risarcimento. Il Governo sostiene che, anche supponendo che ci sia stato un ritardo nel deposito del risarcimento, esso non ha superato i 49 giorni e gli interessi di mora ammonterebbero a soli 597 euro.
30. La Corte ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, l’obiezione del Governo sia cos? strettamente legata al merito della denuncia ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 da dover essere riunita nel merito.
31. Ritenendo che il ricorso non sollevi altrimenti alcun altro motivo di irricevibilit?, la Corte lo dichiara ricevibile.
B. Nel merito
1. Argomenti delle parti
32. Le ricorrenti sostengono che la data in cui i loro beni sono stati trasferiti allo Stato, in applicazione della decisione di esproprio del 2003, era il 26 giugno 2007, quando l’amministrazione ha depositato l’importo provvisorio dell’indennizzo per l’esproprio (“3.479) presso la Caisse des d?p?ts et des pr?ts. 3.479 alla Caisse des D?p?ts et des pr?ts. Questo importo ? stato insufficiente perch? l’importo finale del risarcimento ? stato successivamente pari a 73.162. Inoltre, la Corte d’Appello non ha rispettato i termini entro i quali avrebbe dovuto pronunciarsi ai sensi degli articoli 19 e 20 del Codice degli Espropri: poich? la richiesta di determinazione del risarcimento definitivo era stata presentata il 13 ottobre 2006, la Corte d’Appello avrebbe dovuto pronunciarsi entro 85 giorni, ossia il 9 gennaio 2007.
33. I ricorrenti sostengono che l’importo ricevuto il 20 maggio 2008, data in cui l’indennizzo definitivo ? stato depositato presso la Caisse des D?p?ts et des pr?ts, non era significativo. Affinch? il risarcimento sia completo secondo la giurisprudenza della Corte, lo Stato avrebbe dovuto pagare loro degli interessi, o a partire dalla data della dichiarazione di esproprio (12 novembre 2003), nel qual caso l’importo degli interessi, applicando il tasso del 6% annuo applicabile allo Stato, sarebbe stato pari a 19.753,74 euro, oppure a partire dal 9 gennaio 2007, nel qual caso l’importo degli interessi sarebbe stato pari a 5.852,96 euro.
34. Le ricorrenti sostengono che, nell’ordinamento giuridico greco, questa duplicazione delle procedure per il recupero degli interessi sul risarcimento, imposta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, esiste solo in materia di espropriazione. Tuttavia, la questione relativa agli interessi riguarda direttamente l’espropriazione e ha dovuto essere trattata nell’ambito di un unico procedimento, conformemente alla giurisprudenza Azas c. Grecia (n. 50824/99 del 19 settembre 2002).
35. Il governo sostiene che la procedura unica stabilita in Grecia dopo la summenzionata sentenza Azas e la sentenza n. 10-11/2004 della sessione plenaria della Corte di cassazione, pronunciata in esecuzione della sentenza Azas, non si estende ad alcuna questione relativa all’espropriazione, soprattutto quando essa viene sollevata al di fuori dei limiti della determinazione del risarcimento definitivo. Il credito del proprietario dei beni espropriati ? dovuto immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza che fissa l’indennizzo definitivo e l’avente diritto pu? chiedere al debitore di pagarglielo mediante un’azione di recupero o una richiesta di emissione di un ordine di pagamento. Queste due possibilit? di ricorso non creano alcun onere eccessivo per l’avente diritto al risarcimento: l’ordine di pagamento pu? essere emesso a seguito di una procedura molto rapida e “automatizzata” e l’azione di recupero ? un ricorso semplificato per il quale non ? necessario aver prima presentato un’azione di riconoscimento degli aventi diritto al risarcimento.
36. Il Governo afferma che la determinazione del risarcimento ? divenuta definitiva con la sentenza della Corte d’Appello del 31 marzo 2008. ? a tale data che dovrebbe iniziare il periodo per il calcolo degli eventuali interessi dovuti sul risarcimento. La data della dichiarazione di risarcimento non pu? essere presa in considerazione, poich? l’articolo 7 del Codice delle Espropriazioni prevede che l’espropriazione si consideri avvenuta al momento del deposito del risarcimento presso la Caisse des D?p?ts et des Loans. Quanto ai termini previsti dagli articoli 19 e 20 dello stesso Codice e invocati dai ricorrenti, essi non hanno alcuna incidenza sull’ammontare del risarcimento.
37. Il governo ricorda che lo Stato ha depositato l’indennit? di espropriazione concessa ai ricorrenti presso la Caisse des d?p?ts et des pr?ts immediatamente, il 20 maggio 2008, 49 giorni dopo la sua determinazione definitiva. Non si pu? quindi parlare di alcun ritardo da parte del debitore che giustifichi il pagamento di interessi di mora. Gli interessi dovuti per il suddetto periodo di 49 giorni ammontano a 597 euro, somma che non consente di concludere che l’adeguatezza del risarcimento sia stata compromessa.
2. Valutazione della Corte
38. Il Tribunale ritiene opportuno, in primo luogo, ricordare la formulazione precisa della denuncia delle ricorrenti dinanzi ad esso presentata: esse lamentano il rifiuto dei giudici nazionali di esaminare la domanda di recupero del risarcimento per l’esproprio, che ? stata fissata secondo la stessa procedura che ha fissato l’importo finale di tale risarcimento. Come gli stessi ricorrenti riconoscono nelle loro osservazioni alla Corte, il problema nel caso di specie non ? quello del tempo trascorso tra la perdita dei loro beni e la valutazione del risarcimento, ma l’obbligo di introdurre due procedure distinte.
39. Nella fattispecie, la Corte ritiene che la situazione di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, primo comma, prima frase, del protocollo n. 1, che enuncia, in termini generali, il principio del rispetto della propriet?. Deve quindi esaminare se ? stato mantenuto un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e la necessit? di salvaguardare i diritti fondamentali della persona (cfr., tra l’altro, Nastou c. Grecia (n. 2), n. 16163/02, ? 31, 15 luglio 2005).
40. La Corte rileva che, ai sensi del diritto nazionale applicabile, la sentenza che fissa il risarcimento per l’esproprio ? declaratoria e non contiene una clausola di recupero esecutivo. Per ottenere il pagamento dell’indennizzo fissato dal tribunale competente, che potrebbe eventualmente essere maggiorato degli interessi di mora, l’interessato deve intentare un’azione di recupero nei confronti del debitore dell’esproprio. Nel corso del procedimento relativo all’azione di recupero, il giudice competente si pronuncia anche sulla questione del riconoscimento della persona avente diritto al risarcimento, esonerando cos? l’interessato dall’obbligo di avviare la procedura speciale al riguardo.
41. La Corte rileva che il governo conferma questo stato di cose del diritto nazionale pertinente e sottolinea che, per ricevere il risarcimento e gli interessi da loro richiesti, i ricorrenti potevano scegliere tra l’azione di recupero o la richiesta di un’ingiunzione di pagamento.
42. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha respinto la domanda di recupero del risarcimento presentata dai due ricorrenti nella loro azione per la determinazione del risarcimento definitivo.
43. In particolare, la Corte d’Appello si ? dichiarata incompetente ad esaminare tale credito e ha sottolineato che la persona che era stata riconosciuta come avente diritto all’indennizzo definitivo per l’esproprio poteva chiederne il pagamento mediante un’azione di recupero promossa secondo la procedura ordinaria dinanzi al tribunale competente. Tale azione era ammissibile dopo la pubblicazione della decisione che fissava l’indennizzo definitivo ed ? stato in quel momento che ? sorta ed ? divenuta esigibile la pretesa del proprietario dei beni espropriati.
44. La Corte di Cassazione, adita dai ricorrenti, ha confermato il ragionamento della Corte d’Appello su questo punto. Essa ha ritenuto che l’azione di recupero fosse ammissibile solo dopo che fosse stata emessa la decisione che fissava l’indennizzo definitivo per l’esproprio e non era una delle questioni che erano state decise nell’ambito del “procedimento unico”. Ci? si spiegava con il fatto che il diritto dell’avente diritto al risarcimento diventava reale con la decisione finale che lo fissava e la questione del recupero non poteva quindi essere portata dinanzi alla Corte d’Appello nell’ambito del “procedimento unico”.
45. La Corte ricorda che, nella citata sentenza Azas, essa ha affermato che, qualora i beni di un individuo siano oggetto di esproprio, deve esistere un procedimento che garantisca una valutazione complessiva delle conseguenze dell’esproprio, compresa la concessione di un indennizzo in relazione al valore dei beni espropriati, la determinazione dei titolari del diritto all’indennizzo e qualsiasi altra questione relativa all’esproprio, comprese le spese processuali.
46. La Corte ha inoltre sottolineato, nella sentenza Bibi c. Grecia (n. 15643/10, ? 77, 13 novembre 2014), che la procedura necessaria per garantire, ai sensi della sentenza Azas, una valutazione complessiva delle conseguenze dell’esproprio non pu? limitarsi al riconoscimento dei titolari del diritto all’indennizzo, alla determinazione di un indennizzo speciale, alla valutazione dell’esistenza di un vantaggio per il proprietario e alla fissazione delle spese legali. Deve riguardare anche altre questioni, come, ad esempio, quelle relative all’eventuale rivalutazione del risarcimento.
47. La Corte ribadisce che il fatto che la legge di cui all’articolo 17, paragrafo 4, della Costituzione (paragrafo 23) non sia stata ancora adottata dal 2001, anno della riforma costituzionale che ha aggiunto questa disposizione all’articolo 17, non pu? consentire alle autorit? di moltiplicare, con un pretesto procedurale, i rimedi giuridici che contribuiscono in sostanza alla determinazione dello stesso indennizzo di espropriazione, in senso lato. A tale riguardo, la Corte attribuisce grande importanza alla giurisprudenza costante della Corte di cassazione che, dopo le sentenze plenarie n. 10/2004 e n. 11/2004, ha ritenuto che il procedimento di determinazione del risarcimento debba riguardare la questione del risarcimento nella sua interezza, ovvero la concessione di un indennizzo in relazione al valore dei beni espropriati, l’eventuale esistenza di un beneficio per il proprietario legato all’esproprio (e che potrebbe incidere sulle pretese del proprietario), nonch? ogni altra questione connessa all’esproprio e alle spese legali (Bibi, citata, ?? 77-78).
48. Alla luce della summenzionata sentenza Azas e dell’inversione della giurisprudenza provocata dalle sentenze 10/2004 e 11/2004 della seduta plenaria della Corte di cassazione, la Corte ritiene che la questione del recupero dell’indennizzo, eventualmente maggiorato degli interessi legali, sia una questione connessa a quella della determinazione dell’indennizzo e quindi rientri nelle conseguenze globali dell’esproprio e debba essere oggetto di un unico procedimento, ai sensi della giurisprudenza Azas. Sia l’azione di recupero che la richiesta di emissione di un ordine di pagamento danno luogo a nuovi procedimenti che sono soggetti all’esercizio di rimedi, che possono ritardare il completamento della procedura di espropriazione ed esporre le persone i cui beni sono stati espropriati a spese aggiuntive.
49. La Corte ritiene pertanto che il rifiuto di esaminare l’azione di recupero delle ricorrenti presentata dinanzi al giudice che doveva pronunciarsi sull’importo dell’indennizzo definitivo per l’esproprio e la richiesta alle ricorrenti di adire nuovamente i tribunali civili abbia violato i principi di economia e di rapidit? del procedimento e il principio di un procedimento unico sancito dalla citata sentenza Azas, sconvolgendo cos? il giusto equilibrio che deve esistere tra l’interesse generale e l’interesse del singolo.
50. Di conseguenza, la Corte ritiene che l’obiezione preliminare del governo debba essere respinta e constata una violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
51. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se il Tribunale dichiara che vi ? stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente consente solo imperfettamente di eliminare le conseguenze di tale violazione, il Tribunale dar? giusta soddisfazione alla parte lesa, se del caso. ?
A. Danni
52. I ricorrenti sostengono, in primo luogo, di aver subito un danno materiale, per un importo di 19 753,74, a causa del mancato pagamento degli interessi dal 12 novembre 2003 al 20 maggio 2008. Il motivo per cui non hanno chiesto ai giudici nazionali gli interessi per questo periodo ? che nel 2006 non potevano aspettarsi che le garanzie procedurali fossero violate o che i loro beni fossero loro sottratti nel 2007 con un risarcimento simbolico. In subordine, gli interessi dovuti dal 9 gennaio 2007 al 20 maggio 2008 ammontano a 5 852.96 euro. Infine, a partire dal 21 maggio 2008 e fino alla data di presentazione delle richieste di giusta soddisfazione, gli interessi ammontano a 11 852,24 euro e 3 511,77 euro (10 anni al tasso d’interesse legale del 6% annuo).
53. Inoltre, i ricorrenti chiedono in solido EUR 4 000 per danni morali.
54. Per quanto riguarda i danni materiali, il Governo sostiene che le ricorrenti non hanno subito tali danni nel senso di un mancato pagamento del pieno risarcimento. Inoltre, lo Stato non pu? essere criticato per aver ritardato i pagamenti. Infine, le ricorrenti avevano calcolato erroneamente gli importi degli interessi richiesti e i relativi periodi. Per quanto riguarda i danni non pecuniari, le ricorrenti non avevano diritto ad alcun risarcimento per i danni non pecuniari perch? erano state negligenti: da un lato, avevano chiesto interessi per un importo trascurabile rispetto al risarcimento ricevuto e, dall’altro, non avevano chiesto un risarcimento pi? elevato per l’esproprio dopo che la Corte di Cassazione aveva parzialmente accolto il loro ricorso (cfr. paragrafo 22). Se la Corte dovesse constatare una violazione della Convenzione, ci? costituirebbe una soddisfazione sufficiente a tale riguardo.
55. La Corte sottolinea che la violazione riscontrata nella presente causa consiste in una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, nella misura in cui le procedure esistenti rendono pi? che un po’ difficile per i proprietari colpiti da misure di espropriazione richiedere determinate somme relative all’indennizzo di espropriazione. La Corte non pu? speculare sull’ammontare degli interessi che i tribunali nazionali avrebbero riconosciuto alle ricorrenti se si fossero pronunciati su questo aspetto delle loro richieste. Essa respinge pertanto la richiesta di risarcimento per danni materiali.
56. D’altro canto, il Tribunale ritiene che le ricorrenti abbiano subito un danno non pecuniario che una constatazione di violazione da sola non pu? bastare a riparare. Il Tribunale, come previsto dall’art. 41, assegna ai ricorrenti in via solidale 4.000 euro per danno morale.
B. Costi e spese
57. I ricorrenti chiedono inoltre EUR 4 000 per le spese e i costi sostenuti dinanzi al Tribunale, che sarebbero il risultato di 50 ore di lavoro moltiplicate per EUR 80 all’ora. Essi ammettono, tuttavia, di non aver ancora pagato una somma ai loro avvocati, poich? i loro onorari dipendono dall’importo che il Tribunale riconoscerebbe per i danni materiali e non pecuniari.
58. Il Governo sottolinea che i richiedenti non hanno prodotto alcuna fattura e che il Tribunale non ? vincolato da alcun accordo da essi eventualmente concluso con i loro avvocati. La loro affermazione secondo cui quest’ultimo avrebbe impiegato 50 ore per preparare il caso era vaga e la somma richiesta era eccessiva.
59. Il Tribunale non ha dubbi sul fatto che, nel presentare la domanda e nel presentare le proprie osservazioni, i consulenti legali dei richiedenti abbiano fornito loro la necessaria assistenza legale. Essa ritiene pertanto ragionevole concedere loro in comune 850 EUR a tale riguardo (cfr., tra l’altro, Adiele e altri c. Grecia, n. 29769/13, 25 febbraio 2016).
C. Interessi di default
60. La Corte ritiene opportuno basare il tasso di interesse di mora sul tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, IL TRIBUNALE, CON UNA DECISIONE UNANIME,
1. Si unisce al merito dell’obiezione preliminare del Governo basata sul difetto manifesto della domanda e la respinge;
2. Dichiarare il ricorso ammissibile;
3. Dichiara che vi ? stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
4. Dice
(a) che lo Stato convenuto paghi congiuntamente ai ricorrenti, entro tre mesi, le seguenti somme:
i. 4.000 euro (quattromila euro), pi? l’eventuale importo dovuto a titolo di imposta, per danni non patrimoniali;
ii. 850 euro (ottocentocinquanta euro), pi? l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per costi e spese;
b) dalla scadenza di detto periodo fino al pagamento, su tali importi sono dovuti interessi semplici ad un tasso pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali ;
5. Respinge la richiesta per la giusta soddisfazione per il resto.
Fatto in francese, comunicato per iscritto il 13 giugno 2019, ai sensi dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del Regolamento del Tribunale.
Abel Campos Ksenija Turkovi?
Cancelliere Presidente