TERZA SEZIONE
CASO KHAKIMOVA E ALTRI v. RUSSIA
(Applicazioni n. 36875/11 e altre 4 ? vedi elenco allegato)
Giudizio
Strasburgo
gioved? 8 ottobre 2019
Questa sentenza ? definitiva, ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nel caso di Khakimova e altri contro la Russia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza sezione), in qualit? di comitato composto da:
Georgios A. Serghides, Presidente,
Branko Lubarda,
Erik Wennerstrom, giudici,
e StephenPhillips, Section Registrar,
Dopo aver deliberato in privato il 17 settembre 2019,
Pronuncia la seguente sentenza, che ? stata adottata in tale data:
Procedura
1. Il caso ha avuto origine in cinque domande contro la Russia presentate alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date indicate nella tabella allegata.
2. Il governo russo (“il governo”) ? stato informato delle domande.
3. Il governo non si ? opposto all’esame delle domande da parte di una commissione.
I FATTI
I. Le CIRCOSTANZE DEL CASO
4. I ricorrenti sono cittadini russi che, all’epoca materiale, vivevano nella Repubblica Cecena. I loro dati personali sono riportati nella tabella allegata. Sono parenti stretti di individui scomparsi dopo essere stati detenuti illegalmente dai militari durante le operazioni speciali. Gli eventi in questione si sono svolti in zone sotto il pieno controllo delle forze federali russe. I ricorrenti non hanno visto i loro parenti scomparsi dopo i presunti arresti. La loro posizione rimane sconosciuta.
5. Le ricorrenti hanno segnalato i rapimenti alle autorit? preposte all’applicazione della legge e sono state aperte indagini ufficiali. Il procedimento ? stato avviato per diversi anni senza che si ottenessero risultati tangibili. Le ricorrenti hanno presentato richieste di informazioni e assistenza nella ricerca dei loro parenti con le autorit? inquirenti e vari organi di contrasto. Le loro richieste hanno ricevuto solo risposte formali o nessuna. Gli autori non sono stati identificati dalle autorit? inquirenti. Sembra che tutte le indagini siano ancora in corso.
6. I riepiloghi dei fatti relativi a ciascuna domanda sono riportati di seguito. Ogni conto si basa su dichiarazioni fornite dai ricorrenti e dai loro parenti e/o vicini sia alla Corte che alle autorit? nazionali inquirenti. Il governo non ha messo in discussione i fatti principali dei casi presentati dalle ricorrenti, ma ha messo in discussione il coinvolgimento dei militari nei casi.
A. Khakimova e altri v. Russia (n. 36875/11)
7. Il primo richiedente ? la moglie del signor Saitaksi Umarov, nato nel 1953. Il secondo richiedente ? suo figlio. Il terzo richiedente era sua figlia, morta il 22 gennaio 2016.
1. Informazioni di base
8. Saitaksi Umarov viveva nel villaggio di Duba-Yurt. Durante la prima guerra cecena nel 1994-1996 ? stato membro dell’unit? di autodifesa Duba-Yurt. Dopo la guerra continu? a vivere nel villaggio, che fu regolarmente sottoposto a operazioni “sweeping-up” da parte delle forze federali tra il 2001 e il 2005 (vedi Kukurkhoyeva and Others v. Russia [Comitato], nos. 50556/08 e altre 9 applicazioni, USD 100-12, 22/01/2019; Sagayeva e altri v. Russia, n. 22698/09 e 31189/11, : 32, 8 dicembre 2015; e Bitiyeva e altri v. Russia,n. 36156/04, n. 7-24, 23 aprile 2009) ed ? stato circondato da numerosi punti di controllo (Sagayeva e altri, citato sopra.
9. Il 27 marzo 2004 otto membri dell’unit? di autodifesa Duba-Yurt sono stati presi in custodia da agenti statali. Circa due settimane dopo si scopr? che essi subirono una morte violenta (la responsabilit? dello Stato per la loro apprensione e la loro morte fu stabilita dalla Corte di Bitiyeva e altri, citati sopra, 80-102).
10. Il 3 dicembre 2004 gli agenti statali hanno arrestato un altro residente del villaggio, Rasul Mukayev, che non ? mai tornato a casa e si presume morto in seguito alla sua detenzione in custodia (vedi Sagayeva e altri, citati sopra,74-76 e 81-83).
2. Rapimento di Saitaksi Umarov e eventi successivi
11. Secondo i ricorrenti, nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2005, uomini armati di due minivan o portaerei blindati (APC) sono arrivati in una fabbrica di mattoni alla periferia del villaggio di Duba-Yurt, dove il signor Saitaksi Umarov ha lavorato come guardia notturna. Lo portarono con la forza in una destinazione sconosciuta, passando inosservato attraverso i posti di blocco militari nonostante ci fosse un coprifuoco in atto.
12. Le ricorrenti hanno presentato le registrazioni di tre residenti del villaggio, la sig.ra L.A., la sig.ra Kh.E. e la sig.ra A.A. elaborata dall’ONG Materi Chechni il 27 aprile 2011. Nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2005 avevano visto due veicoli dell’UA alla periferia del villaggio in direzione della fabbrica di mattoni e poi di nuovo.
13. La mattina del 16 febbraio 2005 i parenti del signor Saitaksi Umarov sono arrivati alla fabbrica di mattoni e hanno trovato il passaporto sdraiato sul tavolo. I suoi vestiti erano sparsi. I candidati hanno notato tracce di pneumatici nelle vicinanze, presumibilmente appartenenti ai veicoli dell’UA. Secondo le ricorrenti, tale giorno essi hanno informato le autorit? del rapimento.
3. Indagine ufficiale sul rapimento
14. Il 18 febbraio 2005 il capo dell’amministrazione del villaggio di Duba-Yurt ha chiesto alla procura distrettuale di Shali di aprire un procedimento penale sulla scomparsa di Saitaksi Umarov.
15. L’11 marzo 2005 gli agenti di polizia del dipartimento distrettuale dell’interno di Shali (ROVD) hanno esaminato la scena del crimine. Non sono state raccolte prove.
16. Il 14 marzo 2005 la prima ricorrente ha contattato il presidente ceceno chiedendo la sua assistenza nella ricerca del marito. Afferm? che era stato rapito da uomini armati negli APC. La sua richiesta ? stata inoltrata al procuratore ceceno e registrata come rapporto di reato.
17. Il 23 marzo 2005 gli agenti di polizia hanno stabilito che durante la prima guerra cecena nel 1994-1996 Saitaksi Umarov era stato membro dell’unit? di autodifesa Duba-Yurt. Altri otto membri dell’unit? erano stati rapiti il 27 marzo 2004 e trovati morti due settimane dopo (le circostanze della loro morte e dell’indagine che ne sono svolte sono state esaminate dalla Corte di Bitiyeva e da altri, citata sopra, 80-102).
18. Il 4 ottobre 2005 la prima ricorrente ha chiesto al governo ceceno di assistersi nella ricerca del marito. La sua richiesta ? stata inoltrata alla procura distrettuale di Shali il 28 ottobre 2010.
19. Il 9 novembre 2005 la procura distrettuale di Shali ha aperto la causa penale n. 46151 ai sensi dell’articolo 105 del codice penale russo (“CC”) (omicidio).
20. Il 14 novembre 2005 gli inquirenti hanno inviato richieste a varie autorit? di verificare se Saitaksi Umarov sia stato arrestato. Le risposte ricevute indicavano che le autorit? non disponevano n? del presunto arresto del parente dei ricorrenti n? della sua successiva detenzione.
21. Nella stessa data al primo richiedente ? stato concesso lo status di vittima nel procedimento penale e interrogato.
22. Il 9 febbraio 2006 l’indagine ? stata sospesa per mancata identificazione degli autori. Successivamente, ? stato ripreso l’8 settembre 2006, il 2 marzo 2010, il 14 ottobre e il 29 novembre 2011 e poi sospeso rispettivamente l’11 ottobre 2006, il 1o aprile 2010 e il 19 ottobre 2011.
23. Il 3 ottobre 2006 gli inquirenti hanno esaminato la scena del crimine. Non sono state raccolte prove.
24. Il 4 ottobre 2006 gli inquirenti hanno interrogato il sig.
25. Il 9 ottobre 2006 gli inquirenti hanno interrogato il primo richiedente, che ha descritto ci? che suo marito aveva indossato il giorno del suo rapimento.
26. Il 14 maggio 2009 il primo richiedente ha richiesto l’accesso al fascicolo penale. Quattro giorni dopo, il 18 maggio 2009, la richiesta ? stata accolta.
27. Il 19 marzo 2010 gli investigatori hanno intervistato il direttore della fabbrica di mattoni. Egli ha sostenuto di aver appreso della scomparsa di Saitaksi Umarov il 16 febbraio 2005 e che il disordine sul posto di lavoro ha suggerito che era stato rapito.
28. Il 24 marzo 2010 al secondo richiedente ? stato concesso lo status di vittima.
29. Il 29 marzo 2010 gli investigatori hanno raccolto campioni di sangue dalla sig.ra K.U., figlia del signor Umarov, per l’inclusione nella banca dati contenente campioni di DNA di parenti di persone scomparse.
30. Il 15 ottobre 2011 gli inquirenti si sono rifiutati di dichiarare il primo richiedente un richiedente civile nel procedimento penale.
31. Il 23 novembre 2011 tale decisione ? stata annullata da un’autorit? di vigilanza in quanto malfondata.
32. Il 29 novembre 2011 il primo richiedente ? stato dichiarato un richiedente civile nel procedimento penale.
4. Procedimento contro gli inquirenti
33. Il 17 febbraio 2010, data imprecisata e il 21 ottobre 2010 il primo ricorrente ha presentato una denuncia al tribunale di Shali Town in merito alle decisioni degli inquirenti di sospensione dell’indagine, sostenendo di non aver adottato misure investigative di base. Il tribunale ha respinto le sue denunce rispettivamente il 3 marzo 2010, il 1o novembre 2010 e il 17 febbraio 2011.
B. Dedishev v. Russia (n. 46624/11)
34. Il ricorrente ? il fratello del signor Pasha Dedishev, nato nel 1948.
1. Rapimento di Pasha Dedishev
35. Nel gennaio 2000 le forze federali russe hanno condotto un’estesa operazione militare contro i membri di gruppi armati illegali. La citt? ? stata sottoposta a operazioni di bombardamento e di spazzamento. Entro la fine di gennaio 2000 le parti centrali della citt? erano sotto il controllo delle forze russe (vedi Umayeva v. Russia,n. 1200/03, 79, 4 dicembre 2008, e Khashiyev e Akayeva v. Russia,n. 57942/00 e 57945/00, n. 16 e 41, 24 febbraio 2005).
36. Il 17 gennaio 2000 un gruppo di militari di servizio armati di aspetto slavo, con uniformi mimetiche e dotato di radio portatili, ? arrivato in citt? in un camion urali e ha arrestato diversi residenti tra cui Pasha Dedishev, Vasilkov, Ch. e G. Le circostanze del loro arresto sono descritte in Vasilkova v. Russia (vedi Isayeva e altri v. Russia [Comitato], n. 53075/08 e altre 9 persone, 55, 28 maggio 2019).
2. Indagine ufficiale sul rapimento
37. Come presentato dal ricorrente e non contestato dal governo, in una data non specificata nel giugno 2000 ha denunciato il rapimento del fratello alle autorit? preposte all’applicazione della legge, ma gli inquirenti non hanno accettato la sua denuncia. Il giorno seguente i militari russi non identificati tentarono di arrestarlo.
38. Il 30 giugno 2000 la madre del sig.
39. Il 7 luglio 2000 gli inquirenti si sono rifiutati di aprire un procedimento penale.
40. Il 17 novembre 2000 tale decisione ? stata annullata dalla procura di Grozny, che ha aperto il caso penale n. 12284 ai sensi dell’articolo 126 del CC (sequestro) nell’incidente.
41. Il 17 gennaio 2001 gli inquirenti hanno sospeso il procedimento per non aver identificato i responsabili.
42. Il 15 aprile 2001 la procura di Grozny ha aperto una causa penale separata n. 13064 ai sensi dell’articolo 126 del CC in seguito al rapimento di Sergey Vasilkov e G.
43. L’11 luglio 2001 la procura di Grozny ha aperto un nuovo caso penale n. 13103 nel rapimento di Sergey Vasilkov.
44. Nel frattempo, secondo la ricorrente, tra il 2000 e il 2003, sua sorella e sua madre hanno presentato denunce di rapimento a varie autorit?, tra cui la sede del comandante militare del Caucaso settentrionale, il Comitato internazionale della Croce Rossa e il presidente ceceno. Sembra che a seguito di tali denunce, Pasha Dedishev sia stato incluso nell’elenco delle persone rapite nel caso penale n. 12284.
45. Il 6 novembre 2003 l’indagine ? stata ripresa e i casi 13064 e 13103 sono stati uniti al caso n. 12284.
46. I successivi sviluppi del procedimento tra il 6 novembre 2003 e il 5 febbraio 2013 sono descritti in Isayeva e altri v. Russia, citati in precedenza: 67-76. In particolare, il procedimento ? stato sospeso il 27 febbraio 2005 e poi ripreso il 1o dicembre 2009.
47. Successivamente, gli inquirenti hanno ripreso il procedimento il 16 giugno 2016 e li hanno nuovamente sospesi il 6 luglio 2016.
3. Procedimento giudiziario
48. Secondo la ricorrente, il 9 ottobre 2007 ha presentato una domanda d’accordo al tribunale distrettuale di Grozny chiedendo un risarcimento per danni pecuniari e non pecuniari, tra cui quello causato dal presunto rapimento del fratello da parte di militari federali. Successivamente, la sua richiesta ? stata trasferita alla Corte Distrettuale di Leninskiy di Grozny perch? il tribunale iniziale ha rifiutato la giurisdizione.
49. Il 6 aprile 2009 il Tribunale distrettuale di Leninskiy di Grozny ha respinto la denuncia come infondata. Tale decisione ? stata confermata in appello dalla Corte suprema della Cecenia il 17 novembre 2009.
. . . . Dzhankhotova e Dzhankhotov v. Russia (n. 65054/11)
50. Il primo richiedente ? la moglie del signor Uvays Shaipov, nato nel 1967, e la sorella del sig. Il secondo richiedente ? il fratello di quest’ultimo.
1. Rapimento di Uvays Shaipov e eventi successivi
51. Il 23 maggio 2001 il signor Uvays Shaipov ? stato fermato da uomini armati in un posto di blocco vicino all’insediamento Kirov-Yurt in Cecenia. I militari lo minacciarono di armi da fuoco, lo costrinsero ad un APC con il numero di registrazione K-149 e se ne andarono verso una destinazione sconosciuta.
52. L’evento si ? svolto alla presenza di diversi testimoni, tra cui la sig.ra E.Kh, la madre del sig. Subito dopo segu? l’APC e lo vide entrare nella base di un’unit? militare di stanza nel villaggio di Khatuni, in Cecenia.
53. Pi? tardi quel giorno un ufficiale militare che si present? come Igor Strelkov inform? i ricorrenti che Uvays Shaipov era stato portato al quartier generale delle forze federali a Khankala, in Cecenia.
54. Nel giugno 2001 Il signor Uvays Shaipov ? stato trasmesso dalla televisione come complice di gruppi armati illegali in Cecenia arrestati dalle forze federali. Non ? chiaro se le ricorrenti abbiano fornito tali informazioni agli inquirenti.
2. Indagine ufficiale sul rapimento
55. In una data imprecisata, i ricorrenti hanno informato le autorit? del rapimento di Uvays Shaipov.
56. Il 18 luglio 2001 la procura distrettuale di Vedeno ha aperto la causa penale n. 73059 ai sensi dell’articolo 126 del CC (sequestro).
57. In una data non specificata nel settembre 2002 (il giorno esatto ? illeggibile) la sig.ra E.Kh, madre del signor Uvays Shaipov, ha ottenuto lo status di vittima nel caso. ? stata interrogata dagli inquirenti e ha confermato le circostanze del rapimento come descritto sopra.
58. In una data non specificata a settembre (il giorno preciso ? anche illeggibile) gli inquirenti hanno interrogato uno dei testimoni, la sig.ra M.M., che ha confermato le circostanze della detenzione di Uvays Shaipov da parte dei militari al posto di blocco accanto a Kirov-Yurt.
59. Il 18 settembre 2002 l’indagine nel caso ? stata sospesa per mancata identificazione degli autori.
60. Il 17 dicembre 2002 il fascicolo penale ? stato distrutto da un incendio nell’ufficio del procuratore.
61. Il 27 ottobre 2004 il procuratore distrettuale di Vedeno ha ordinato che il materiale del caso penale fosse ripristinato e che l’indagine fosse ripresa.
62. Il 27 novembre 2004 l’indagine nel caso ? stata sospesa.
63. Il governo non ha fornito alla Corte il materiale relativo al periodo successivo. Dai materiali presentati dalle ricorrenti risulta che l’indagine ? progredita come segue.
64. Il 26 aprile 2005 l’indagine ? stata ripresa. Successivamente, ? stato sospeso il 26 maggio 2005, ripreso in una data non specificata tra il 2009 e il 2011 e di nuovo sospeso il 7 maggio 2011. Sembra che le ricorrenti non siano state informate dell’ordine di sospensione del 26 maggio 2005.
65. Il 15 aprile 2009 la sig.ra E.Kh ha chiesto al capo della commissione parlamentare cecena sulla ricerca di persone scomparse di assisterla nella ricerca di suo figlio. La richiesta ? stata inoltrata agli inquirenti, che l’hanno informata il 20 maggio 2009 che il procedimento della causa era stato sospeso e che erano in corso attivit? di perquisizione operativa per stabilire dove si trova il signor Uvays Shaipov.
66. Il 28 aprile 2011 il primo richiedente ha presentato domanda di status di vittima. Gli inquirenti hanno accolto la sua richiesta il 5 maggio 2011.
67. Il 24 maggio 2011 gli inquirenti hanno accolto la richiesta del primo richiedente di consultare il fascicolo del caso.
3. Rapimento di Alvi Dzhankhotov
68. Intorno alle 4.30 del 31 marzo 2002 uomini armati in uniformi di mimetizzazione militare e passamontagna sono arrivati al blocco di appartamenti dei richiedenti nel villaggio di Chiri-Yurt in un camion URAL e un grigio UAz-452 con il numero di registrazione 835 XA/RUS 95. Un gruppo di circa cinque uomini ha fatto irruzione nell’appartamento di famiglia dove il signor Alvi Dzhankhotov viveva con la madre, la sig.ra R.Dzh., e la zia, la sig.ra L.A. Gli uomini lo costrinsero fuori e poi lo portarono via in una destinazione sconosciuta.
69. La stessa mattina altri due residenti di Chiri-Yurt, Ibragim Asabayev e Alkhazur Asabayev, sono stati rapiti in circostanze analoghe (vedi Israilovy and Others v. Russia, n. 34909/12 e altre 4 [CTE], 73, 24 settembre 2019).
70. Tre giorni dopo il rapimento, il 3 aprile 2002, i militari hanno riportato Alvi Dzhankhotov a Chiri-Yurt in un minivan dell’UA. Lo portarono nel suo appartamento e lo perquisirono. La signora L.A. era a casa e ha assistito alla perquisizione. In seguito, lo costrinsero a tornare nel veicolo e se ne andarono.
71. Il rapimento ? avvenuto alla presenza di numerosi testimoni, tra cui i parenti e i vicini di Alvi Dzhankhotov.
4. Indagine ufficiale sul rapimento
72. Il 24 aprile 2002 un parente del sig.
73. Il 31 luglio 2002 la procura distrettuale di Shali ha aperto la causa penale n. 59174 ai sensi dell’articolo 126 del CC (sequestro).
74. Dai documenti presentati risulta che il 31 luglio 2002 (la data era anche indicata come 30 luglio 2002, il giorno prima dell’apertura del caso) al primo richiedente ? stato concesso lo status di vittima.
75. Nella stessa data gli inquirenti hanno interrogato la sig.ra L.A., la zia del sig.
76. Il 31 luglio 2002 gli inquirenti hanno informato un parente del sig.
77. Il 27 agosto 2003 gli inquirenti hanno chiesto al comandante militare del distretto di Shali in Cecenia se i funzionari federali avessero arrestato il signor Alvi Dzhankhotov o avevano un veicolo UA-452 con numero di immatricolazione 835 XA/RUS 95. Il comandante rispose che l’unit? militare subordinata non era stata coinvolta nell’arresto, e che il quartier generale militare aveva diversi veicoli UAz-452.
78. Il 31 settembre 2002 l’indagine nel caso ? stata sospesa per mancata identificazione dei responsabili. Le ricorrenti non erano informate di tale decisione.
79. In vari anni tra il 2003 e il 2007 la madre di Alvi Dzhankhotov ha chiesto a diverse autorit?, tra cui il procuratore generale russo, l’ufficio generale del procuratore generale nel circuito federale meridionale, il procuratore ceceno e il governo ceceno di assisterla nella ricerca di suo figlio. Le sue richieste sono state inoltrate agli inquirenti, che hanno risposto il 17 maggio 2003, il 14 luglio 2003, l’8 febbraio 2006 e il 24 marzo 2007, che le attivit? di ricerca operativa per stabilire dove si trovava in suo figlio erano in corso.
80. Il 24 maggio 2011 gli inquirenti hanno accolto la richiesta del primo richiedente di avere accesso al fascicolo penale.
81. Il 19 dicembre 2011 hanno respinto la sua richiesta di essere fornita da un documento specifico del fascicolo del caso.
82. Il 25 giugno 2012 il primo richiedente ha chiesto informazioni sugli sviluppi del caso. Il giorno successivo ? stata informata della sospensione del procedimento il 31 settembre 2002 per non aver identificato i responsabili.
83. Il 10 settembre 2012 gli inquirenti hanno chiesto all’ROVD di Shali intensificare la ricerca di Alvi Dzhankhotov, in particolare per identificare il testimone del rapimento e degli autori.
D. Chapanovy v. Russia (n. 76566/11)
84. Il primo e il secondo richiedente erano i genitori di Lema Chapanov, nato nel 1974, e Aslan Chapanov, nato nel 1979. Sono morti dopo che la domanda era stata presentata alla Corte. Dopo la morte del secondo richiedente, suo figlio Ramzan Chapanov (fratello di Lema Chapanov e Aslan Chapanov) ha espresso il desiderio di perseguire la domanda al suo posto.
85. Il terzo e il quarto richiedente sono i fratelli di Lema Chapanov e Aslan Chapanov.
1. Rapimento dei fratelli Chapanov
86. Intorno alle 5 del 12 settembre 2000 (nei documenti presentati la data era anche indicata il 15 settembre 2000) la famiglia Chapanov era a casa nel villaggio di Alkhazurovo, in Cecenia, quando un gruppo di una ventina di uomini armati in uniformi mimetiche e passamontagna arrivato in due APC e un veicolo bianco VA 2106. Dopo aver perquisito la casa e controllato i documenti di identit? della famiglia, gli uomini hanno informato i ricorrenti che avrebbero tratte i fratelli Chapanov (in particolare, il signor Lema Chapanov, Aslan Chapanov, nonch? il terzo e il quarto richiedente) e li hanno alla citt? di Urusmartan per ulteriori controlli di identit?.
87. Gli uomini hanno ordinato ai ricorrenti di mostrare loro i documenti di propriet? per l’auto di famiglia, una Niva con il numero di immatricolazione 8405 MT parcheggiato nel cortile della loro casa. Dopo aver preso i documenti, gli uomini ordinarono ai fratelli di seguire gli APC nell’auto di famiglia.
88. Sulla strada principale tra il villaggio di Goyskoye e Urus-Martan il convoglio si ferm?. I militari ordinarono ai fratelli di scendere dalla loro auto e di mettere le magliette sopra la testa. Poi li hanno messi in uno degli APC e li hanno spinti in una destinazione sconosciuta a circa tre ore di distanza.
89. Al loro arrivo ai fratelli fu ordinato di uscire dall’APC e togliersi le magliette dalla testa. I fratelli videro una vasta area con un gran numero di veicoli militari e uomini armati che parlavano russo senza accento.
90. I militari hanno poi bendato i fratelli, legato le mani dietro la schiena e li hanno messi nelle celle. Quando uno dei fratelli chiese dove si trovavano, un compagno di cella rispose che si trovavano a Khankala, dove si trovava il quartier generale delle forze federali russe.
91. Il giorno dopo gli uomini hanno messo il quarto richiedente in un APC con un numero di registrazione contenente le cifre 823 e lo hanno riportato ad Alkhazurovo. Dopo aver perquisito la casa di famiglia dei richiedenti, i militari hanno lasciato il quarto richiedente alla periferia del villaggio.
92. Il terzo ricorrente ? stato rilasciato una settimana dopo e torn? a casa. Secondo le sue dichiarazioni, durante la sua detenzione a Khankala ? stato detenuto nella stessa cella di uno dei suoi fratelli, Aslan Chapanov.
93. Da allora Lema Chapanov e Aslan Chapanov non sono pi? stati visti.
94. Il rapimento ? avvenuto alla presenza di diversi testimoni, tra cui i ricorrenti, i loro parenti e i loro vicini. Le ricorrenti hanno presentato dichiarazioni scritte dei sig.
2. Indagine ufficiale sul rapimento di Lema Chapanov e Aslan Chapanov
95. L’8 dicembre 2000 la prima ricorrente ha informato le autorit? del rapimento dei suoi figli e del furto della loro auto Niva da parte dei rapitori. Ha chiesto assistenza nella ricerca dei suoi parenti scomparsi e protezione per aver presentato la denuncia di rapimento.
96. Il 15 febbraio 2001 la procura distrettuale Urus-Martan ha aperto la causa penale n. 25025 ai sensi dell’articolo 126 del CC (sequestro).
97. Un raffronto dei documenti presentati dalle parti ha dimostrato che il governo non ha fornito alla Corte il fascicolo penale nella sua interezza, nonostante la sua richiesta in tal senso. Per quanto si possa vedere dai documenti in possesso della Corte, il procedimento pu? essere riassunto come segue.
98. Il 15 aprile 2001 l’indagine nel caso ? stata sospesa per mancata identificazione degli autori. ? stato successivamente ripreso l’11 agosto 2001, il 18 marzo 2002 e il 19 maggio 2006 a seguito delle critiche dei procuratori di alto livello, per poi essere sospeso rispettivamente l’11 settembre 2001, il 25 aprile 2003 e il 19 giugno 2006.
99. Nel frattempo, il 2 e l’8 agosto 2001, al partner di Lema Chapanov e al quarto richiedente ? stato concesso lo status di vittima nel procedimento penale e interrogato. La dichiarazione del partner del signor Lema Chapanov era simile alle osservazioni dei ricorrenti alla Corte. La copia della quarta dichiarazione presentata alla Corte era illeggibile.
100. Nell’aprile 2003 gli inquirenti hanno inviato una serie di richieste a varie autorit? di contrasto per verificare se i fratelli Chapanov fossero stati detenuti durante un’operazione speciale. Le risposte ricevute indicavano che tali autorit? non disponevano di informazioni in merito.
101. Il 2 ottobre 2003 il primo richiedente ha chiesto a diversi funzionari del distretto di Urus-Martan, tra cui il comandante militare distrettuale, il procuratore militare, il procuratore e il capo del ROVD, di assisterla nella definizione di dove si trovano i suoi figli. . Non ? chiaro se abbia ricevuto una risposta.
102. Il 17 maggio 2006 la prima ricorrente ha chiesto al procuratore Urus-Martan di concedere la sua vittima nel procedimento penale, di aggiornarla sullo stato di avanzamento dell’indagine e di fornirle una copia della decisione di aprire un procedimento penale datato 15 febbraio 2001.
103. Il 22 maggio 2006 al primo richiedente ? stato concesso lo status di vittima e interrogato. Ha confermato le circostanze del rapimento dei suoi figli e ha detto che non aveva informazioni sulla loro posizione o sull’auto Niva.
104. Il 5 giugno 2006 gli investigatori hanno chiesto al capo deldipartimento degli interni urus Martan di identificare la targa di immatricolazione e per i dettagli dell’auto Niva appartenente ai fratelli Chapanov. L’esito della richiesta ? sconosciuto.
105. Il 9 giugno 2006 l’investigatore ha interrogato il quarto ricorrente, che ha descritto in dettaglio le circostanze del rapimento dei fratelli.
106. Il 15 giugno 2006, su richiesta del primo richiedente, il tribunale urusMartan Town ha dichiarato morti Lema Chapanov e Aslan Chapanov.
107. In una data imprecisata nell’agosto 2006, la prima ricorrente ha chiesto all’ONG Memorial di assistersi nella ricerca dei suoi figli. Il 31 agosto 2006 l’ONG ha trasmesso la sua richiesta agli inquirenti, che il 16 ottobre 2006 ha risposto che il procedimento era stato sospeso, ma che le attivit? di ricerca operativa nel caso erano in corso.
108. Il 7 luglio 2010 e il 4 aprile 2011 la prima ricorrente ha chiesto agli inquirenti di riprendere il procedimento nel caso penale e di concedere il suo pieno accesso al fascicolo del caso. Il 12 luglio 2010 e il 6 aprile 2011 sono state respinte.
109. Il 28 luglio 2011 il primo richiedente ha chiesto il corso del procedimento. Non ? chiaro se abbia ricevuto una risposta.
3. Procedimento contro gli inquirenti
110. Il 6 giugno 2011 la prima ricorrente ha denunciato al tribunale della citt? di Urus-Martan di averle negato l’accesso al fascicolo penale. L’esito del procedimento ? sconosciuto.
E. Gerimovy v. Russia (n. 8435/12)
111. I ricorrenti sono parenti stretti del sig. Il primo richiedente ? la moglie, mentre il secondo e il terzo richiedente sono i suoi figli.
1. Rapimento di Akhyad Gerimov
112. Verso le 15 del 2 giugno 2000 Akhyad Gerimov era in viaggio per lavorare presso lo stabilimento Lenina di Grozny su un’auto VA 2106 con il numero di immatricolazione A-05-VA-347. Sulla strada in cui ha preso un conoscente, signora R.I.
113. Nel distretto di Grozny, in un posto di blocco gestito da militari russi, diversi uomini armati in uniformi mimetiche con bandane che coprivano la testa (tipicamente indossate dai militari di Stato) hanno fermato l’auto, puntando le armi contro Akhyad Gerimov e la sig.ra R.I. e ordin? loro di uscire. Poi costrinsero a Akhyad Gerimov un APC che aspetta nelle vicinanze e port? via lui e la sua auto.
114. La sig.ra R.I. ? stata portata dietro il posto di blocco e vi ? rimasta fino alle 22. Fu poi bendata, legata per le mani e portata via in un altro APC. Al suo arrivo ? stata messa in una tenda. Ha visto carri armati ed elicotteri nelle vicinanze. Pochi minuti dopo ha sentito il signor Akhyad Gerimov in una tenda vicina urlare e chiedere aiuto. La signora R.I. ? stata poi portata in tenda, interrogata e picchiata.
115. Alle 9 del mattino del giorno successivo la sig.ra R.I. ? stata presa bendata e con le mani legate in un APC al centro di Grozny e rilasciata. Gli uomini presero tutti i suoi gioielli e le dissero di non parlare con nessuno dell’incidente.
2. Indagine ufficiale sul rapimento
116. Il 23 giugno 2000 la procura di Grozny ha aperto la causa penale n. 12073 ai sensi dell’articolo 126 del CC (sequestro). Il governo non ha presentato tutti i documenti del fascicolo penale, nonostante la richiesta della Corte in tal senso. Di conseguenza, non ? chiaro in quale data l’inchiesta sia stata sospesa o ripresa e se le ricorrenti siano state o meno informate delle decisioni pertinenti. Dalle osservazioni delle parti risulta che il procedimento ? progredito come segue.
117. Nell’agosto 2000 gli inquirenti hanno preso le dichiarazioni del primo richiedente e della sig.ra R.I. La prima dichiarazione della ricorrente era simile alle osservazioni delle ricorrenti alla Corte. Tra gli altri dettagli ha dato la modella e il numero di registrazione dell’auto del marito.
118. In una data non specificata nell’agosto 2000 (la data del documento ? illeggibile), in risposta a una richiesta di informazioni, il Ministero dell’Interno ha informato gli inquirenti che il posto di blocco era stato gestito da un’unit? delle forze speciali della polizia di Irkutsk.
119. Nel 2001 il primo richiedente ha inoltrato diverse richieste alla procura di Grozny e alla Procura generale russa chiedendo assistenza per stabilire dove si trova Akhyad Gerimov.
120. Il 21 agosto 2001 la Procura russa ha informato la ricorrente che la sua richiesta era stata trasmessa alla Procura cecena.
121. Il 13 febbraio 2002 gli inquirenti hanno interrogato il primo ricorrente in merito al rapimento. Ha confermato la sua precedente dichiarazione.
122. In una data non specificata nel marzo 2003 al primo richiedente ? stato concesso lo status di vittima nel procedimento penale. Il 27 marzo 2003 e il 20 maggio 2004 ? stata nuovamente interrogata. Ha ripetuto le sue precedenti dichiarazioni.
123. Il 7 agosto 2006, in risposta a una richiesta di informazioni sull’avanzamento dell’indagine sul rapimento di Akhyad Gerimov, i ricorrenti sono stati informati dall’ufficio del procuratore distrettuale di Avodskoy che non stava attualmente indagando sull’incidente.
124. Il 6 ottobre 2008 l’investigatore del comitato investigativo della Cecenia ha interrogato la sig.ra R.I. in merito al rapimento.
125. Il 23 aprile 2010 il dipartimento distrettuale di Leninskiy del Comitato Investigativo ha informato i ricorrenti che la procura distrettuale di Avodskoy non aveva trasmesso loro il caso penale relativo al rapimento del parente per indagine.
126. Il 4 maggio 2010 il Comitato investigativo della Cecenia ha separato diversi documenti relativi al rapimento di Akhyad Gerimov dal fascicolo del caso penale n. 12073 e ha avviato una nuova indagine pre-inchiesta sul reato indicato dall’articolo 162 del CC ( rapina).
127. Il 7 giugno 2010 il Comitato investigativo della Cecenia ha aperto una nuova indagine penale, questa volta sotto il numero 21027, sul rapimento di Akhyad Gerimov (articolo 126 del CC (sequestro)) e sul furto della sua auto da parte dei rapitori (articolo 162 del CC ( rapina)).
128. Il 29 giugno 2010 al primo richiedente ? stato concesso lo status di vittima nel caso penale n. 21027.
129. Il 7 agosto 2010 il procedimento penale ? stato sospeso per mancata identificazione degli autori. Successivamente, ? stato ripreso il 21 novembre 2011 e il 6 aprile 2015 e poi sospeso il 20 dicembre 2011 e il 16 aprile 2015 rispettivamente.
130. Il 15 settembre 2011 la prima ricorrente ha chiesto agli inquirenti di consentirle di accedere al fascicolo d’inchiesta. La sua richiesta ? stata accolta dopo che si ? lamentata dinanzi ai tribunali (cfr. paragrafo 132 sotto).
131. Il 6 aprile 2015 al secondo richiedente ? stato concesso lo status di vittima nel procedimento penale e interrogato come testimone. La sua dichiarazione era coerente con le precedenti osservazioni delle ricorrenti.
3. Procedimento contro gli inquirenti
132. Il 15 novembre 2011 la prima ricorrente ha presentato una denuncia al Tribunale distrettuale di Staropromyslovskiy di Grozny in merito alla mancata risposta degli inquirenti alla sua richiesta relativa all’accesso al fascicolo penale e alla decisione di sospendere l’indagine.
133. Il 25 novembre 2011 il giudice ha dichiarato che alla ricorrente sarebbe stato consentito l’accesso al fascicolo del caso. Per quanto riguarda la denuncia contro la decisione di sospendere l’inchiesta, essa ? stata respinta in quanto quattro giorni prima, il 21 novembre 2011, gli inquirenti avevano ripreso il procedimento.
II. LEGGE RILEVANTE E MATERIALE INTERNAZIONALE
134. Per una sintesi del diritto interno pertinente e delle relazioni internazionali e nazionali sulle sparizioni in Cecenia e Inuscezia, vedere Aslakhanova e altri contro la Russia (n. 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08 e 42509/10, 43-59 usd e 69-84, 18 dicembre 2012).
la legge
I. APPLICAZIONI CONFORMI
135. Conformemente all’articolo 42 , 1 del Regolamento, la Corte decide di aderire alle domande, data la loro analoga situazione di fatto e di diritto.
II. LOCUS STANDI
136. La Corte rileva che i primi due ricorrenti di Chapanovy (n. 76566/11) sono decaduti dopo che la domanda era stata presentata alla Corte e che il figlio del secondo ricorrente, ramzan Chapanov, ha espresso la volont? di proseguire la domanda al suo posto (cfr. paragrafo 84 sopra). Il governo si ? opposto, affermando che Ramzan Chapanov non aveva assistito al rapimento n? partecipato al procedimento penale. Secondo il governo, egli non poteva quindi pretendere di essere vittima delle presunte violazioni.
137. La Corte autorizza normalmente i parenti di decorrere da una domanda, a condizione che abbiano un legittimo interesse, in cui il richiedente originale sia destato la morte dopo aver ritirato la domanda alla Corte (cfr. Murray v. i Paesi Bassi [GC], no.10511/10, 79, 26 aprile 2016, e Maylenskiy v. Russia,n. 12646/15, : 27, 4 ottobre 2016; per i casi riguardanti rapimenti in Cecenia vedere Sultygov e Altri v. Russia,nos. Per quanto riguarda l’oggetto della domanda e tutte le informazioni in suo possesso, la Corte ritiene che il figlio del secondo richiedente, e il fratello degli uomini rapiti, Ramzan Chapanov, abbiano un legittimo interesse a perseguire la domanda e che pertanto abbia il locus di cui all’articolo 34 della Convenzione il luogo necessario.
III. CONFORMIT? ALLA REGOLA DEI SEI MESI
A. Le candidature delle parti
1. Il governo
138. Nelle loro osservazioni, il governo ha sostenuto che le ricorrenti avevano presentato alla Corte diverse anni dopo il rapimento dei loro parenti e pi? di sei mesi dopo la data in cui avrebbero dovuto essere a conoscenza della inefficacia delle indagini successive, o pi? di sei mesi dopo l’ultima decisione degli inquirenti. Il governo ha inoltre sottolineato che le ricorrenti erano rimaste passive e non avevano mantenuto i contatti con le autorit? inquirenti per un notevole periodo di tempo. Secondo il governo, tutte le domande dovrebbero essere dichiarate inammissibili come portate “fuori tempo”.
2. Le ricorrenti
139. Le ricorrenti hanno sostenuto di aver rispettato la regola dei sei mesi. Avevano preso tutte le misure possibili entro un termine ragionevole per avviare le ricerche dei loro parenti scomparsi e assistere le autorit? nel procedimento. A Dedishev (n. 46624/11) la ricorrente ha riconosciuto un ritardo nell’insorgere una denuncia formale di rapimento presso le autorit?, ma ha dichiarato che era dovuto alle ostilit? nella regione, al rifiuto delle autorit? di registrare la denuncia di rapimento e al successivo tentativo di arrestarlo (cfr. paragrafo 37 sopra). Egli ha inoltre spiegato che tra il 2007 e il 2009 aveva avuto seri problemi di salute e aveva subito un trattamento ospedaliero, che aveva influenzato la sua capacit? di mantenere un contatto regolare con gli inquirenti.
140. Le ricorrenti hanno inoltre sostenuto che non vi erano stati ritardi eccessivi o inspiegabili nell’invio delle loro domande alla Corte, che erano state presentate non appena avevano ritenuto inefficaci le indagini nazionali. Secondo loro, il conflitto armato in corso in Cecenia in epoca prima di tutto li aveva portati a credere che i ritardi investigativi fossero inevitabili. Solo con il passare del tempo e con la mancanza di informazioni da parte delle autorit? inquirenti che avevano cominciato a dubitare dell’efficacia delle indagini e avevano iniziato a cercare assistenza legale gratuita per valutare l’efficacia del procedimento e poi, successivamente, di presentare le loro domande alla Corte senza indebito ritardo.
B. Valutazione della Corte
1. Principi generali
141. Una sintesi dei principi relativi al rispetto della regola dei sei mesi nei casi di scomparsa pu? essere trovata in Sultygov e in altri, citati in precedenza, 36974, 9 ottobre 2014.
2. Applicazione dei principi ai casi in es.
142. Per quanto riguarda le circostanze delle cause attuali, la Corte osserva che a Khakimova e in altri (n. 36875/11) i ricorrenti hanno presentato la loro domanda alla Corte entro meno di sette anni dall’incidente e all’avvio dell’indagine correlata (vedi Varnava e altri contro la Turchia [GC], n. 16064/90 e 8 altri, 1666, ECH 200).
143. Nel resto delle domande in corso tale periodo variava tra i dieci anni e i cinque mesi e undici anni e sette mesi (era di circa undici anni e sei mesi a Dedishev (n. 46624/11); dieci anni e cinque mesi e dieci anni e nove mesi a Dzhankhotova e Dzhankhotov (n. 65054/11); undici anni e due mesi a Chapanovy (n. 76566/11); e undici anni e sette mesi a Gerimovy (n. 8435/12)).
144. La Corte osserva inoltre che in Khakimova e in altri (n. 36875/11), Dzhankhotova e Dzhankhotov (n. 36875/11), Dzhankhotova e Dzhankhotov (n. 65054/11), Chapanovy (n. 76566/11) e Gerimovy (n. 8435/12) le autorit? sono rese a conoscenza dei rapimenti entro diverse settimane dai rispettivi incidenti, che possono essere considerati come alloggiare le denunce ufficiali senza indebito ritardo data la situazione al momento materiale.
145. A Dedishev (n. 46624/11) il governo non ha contestato la proposta del ricorrente di aver informato le autorit? del rapimento del fratello nel giugno 2000, ma le autorit? si erano rifiutate di accettare la sua richiesta e il giorno successivo aveva tentato di arrestarlo. Tenendo conto di ci?, della situazione di conflitto armato nella regione e del presunto coinvolgimento delle autorit? nel reato perpetrato, la Corte accetta la spiegazione della ricorrente che circostanze eccezionali giustificavano il ritardo. Non sembra che abbia privato l’indagine su prospettive di successo.
146. La Corte osserva inoltre che in ciascuna delle domande le autorit? hanno avviato un’indagine penale sulle denunce di rapimento delle ricorrenti che sono state ripetutamente sospese e poi riprese a seguito delle critiche degli inquirenti di alto livello. In ogni caso, l’indagine era ancora in corso al momento della domanda presentata alla Corte (cfr. paragrafo 5 sopra).
147. La Corte rileva inoltre alcune pause nel procedimento penale (cfr. in Khakimova e in altri (n. 36875/11) paragrafo 22 di cui sopra; nel paragrafo 46 di Dedishev (n. 46624/11) di cui sopra; in Dzhankhotova e Dzhankhotov (n. 65054/11) paragrafi 64 e 786464; in Chapanovy (n. 76566/11) paragrafo 98; e in Gerimovy (n. 8435/12) paragrafi 122 e 124 sopra), mentre le indagini sono state sospese. Il pi? significativo di loro, che sembra aver superato i cinque anni (le date esatte di sospensione e ripresa non erano sempre chiare), ha avuto luogo a Dzhankhotova e Dzhankhotov (n. 65054/11) e Chapanovy (n. 76566/11).
148. Tuttavia, dai documenti presentati risulta che in ciascuno di tali casi i ricorrenti e gli altri parenti di coloro che sono stati rapiti non sono rimasti passivi. Nel primo caso, hanno contattato la commissione parlamentare cechena per la ricerca delle persone scomparse, il procuratore generale russo, l’ufficio del procuratore generale nel circuito federale meridionale, il procuratore ceceno e il governo ceceno, chiedendo loro assistenza nella ricerca dei loro parenti. Le loro richieste sono state successivamente inoltrate agli inquirenti, che li hanno poi rassicurati sul fatto che le misure di ricerca operativa erano in corso (cfr. paragrafi 79-82 sopra). Nel secondo caso, in diverse occasioni le ricorrenti hanno presentato domanda agli inquirenti sia direttamente che con l’assistenza dell’ONG Memorial. Proprio come nel primo caso, gli inquirenti hanno risposto affermando che la ricerca del loro parente era in corso. Le ricorrenti hanno inoltre presentato una denuncia ai giudici di essere stato loro negato il pieno accesso al fascicolo (cfr. paragrafi 107-110 di cui sopra).
149. Nel complesso, i documenti presentati dimostrano che le ricorrenti, in ogni caso, dimostravano chiaramente il loro interesse per la ricerca dei loro parenti scomparsi e adoperavano misure per mantenere i contatti con le autorit?.
150. Nel valutare le circostanze dei casi, la Corte tiene conto del fatto che tutte le domande sono state presentate entro dodici anni dall’altro degli incidenti (contrasto Dzhabrailova e altri v. Russia, 3752/13 e altre 9, il 7 maggio 2019, in cui la Corte ha dichiarato domande inammissibili presentate pi? di dodici anni dopo il rapimento dei parenti dei ricorrenti) e che le autorit? sono venute a conoscenza dei rapimenti senza ritardi. Essa rileva inoltre gli sforzi delle ricorrenti per la ripresa del procedimento dometrato e la loro posizione attiva nel procedimento. Essa conclude pertanto che le ricorrenti hanno agito diligentemente e hanno mantenuto i contatti con gli inquirenti.
151. Dato che le indagini erano complesse e riguardavano accuse molto gravi, la Corte conclude che era ragionevole che i ricorrenti attendessero sviluppi che avrebbero potuto risolvere questioni cruciali o giuridiche (cfr. El-Masri contro l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia [GC], n. 39630/09, n. 142, ECHR 2012). I ritardi nell’apertura dei procedimenti penali, o le pause nel procedimento, non possono pertanto essere interpretati come il mancato rispetto del requisito semestrale da parte delle ricorrenti (cfr. Abdulkhadzhiyeva e Abdulkhadzhiyev v. Russia,n. 40001/08, 9, 15 e 67 USD, 4 ottobre 2016, in cui il ritardo nell’alloggio di una denuncia formale ammontava a otto mesi, e contrastano Doshuyeva e Yusupov v. Russia (dec.), 58055/10, 41-47, 31 usd 2016, dove i ricorrenti non hanno contattato le indagini autorit? per circa otto anni e tre mesi, mentre l’indagine era apparentemente danneggiata).
152. Alla luce di quanto sopra, e tenendo conto delle argomentazioni presentate dalle parti, la Corte conclude che le indagini sui casi in corso, seppur sporadiche, sono state condotte durante i periodi in questione, e che essa ? soddisfatta delle spiegazioni presentate dai ricorrenti (vedi Varnava e altri, citati in precedenza, 166). Di conseguenza, hanno rispettato la regola dei sei mesi.
IV. LE REGOLE CONFORMI
Le candidature delle parti
1. Il governo
153. Il governo ha sostenuto che le ricorrenti non avevano esaurito i rimedi interni per quanto riguarda le loro denunce relative al rapimento dei loro parenti in quanto non avevano presentato un reclamo ai tribunali circa le azioni o le omissioni dell’indagine Autorit?.
2. Le ricorrenti
154. Le ricorrenti hanno dichiarato che presentare denunce contro gli inquirenti non avrebbe rimediato alle carenze del procedimento e che le indagini penali si erano rivelate inefficaci.
B. Valutazione della Corte
155. La Corte ha gi? concluso che l’indagine inefficace sulle sparizioni avvenute in Cecenia tra il 2000 e il 2006 costituisce un problema sistemico, e che le indagini penali non sono un rimedio efficace al riguardo (cfr. Aslakhanova e altri),citati in precedenza, 217).
156. In tali circostanze, e notando l’assenza di progressi tangibili in nessuna delle indagini penali sulla rapimento dei parenti dei ricorrenti, la Corte conclude che tale obiezione deve essere respinta, poich? il rimedio proposto dal governo non sarebbe stato efficace nelle circostanze (per un ragionamento simile, vedi Ortsuyeva e altri contro la Russia, nos. 3340/08 e 24689/10, 79, 22 novembre 201).
V. VALUTAZIONE DELLE PROVE E INDIVIDUAZIONE DEI FATTI
A. Le candidature delle parti
1. Il governo
157. Il governo non ha contestato i fatti essenziali alla base di ciascuna domanda, ma ha sostenuto che le accuse delle ricorrenti si basavano su ipotesi, in quanto non vi erano prove che dimostrassero oltre ogni ragionevole dubbio che gli agenti statali fossero stati coinvolti nella presunti rapimenti, o che i parenti dei ricorrenti erano morti.
2. Le ricorrenti
158. Le ricorrenti hanno sostenuto che era stato accertato “al di l? di ragionevoli dubbi” che gli uomini che avevano preso i loro parenti erano stati agenti statali. A sostegno di tale affermazione, essi hanno fatto riferimento alle prove contenute nelle loro osservazioni e documenti dei fascicoli di indagine penale divulgati dal governo. Essi hanno inoltre sostenuto che ciascuno di essi aveva fatto un caso primario che i loro parenti erano stati rapiti da agenti statali, ma i fatti essenziali alla base delle loro denunce non erano stati contestati dal governo. Data la mancanza di notizie attendibili sui loro parenti per lungo tempo e la natura potenzialmente letale della detenzione non riconosciuta in Cecenia al momento opportuno, hanno chiesto alla Corte di considerare i loro parenti morti.
B. Valutazione della Corte
1. Principi generali
159. Una sintesi dei principi relativi alla valutazione delle prove e all’istituzione di fatti nei casi di scomparsa, e la natura potenzialmente letale di tali incidenti, pu? essere trovata in Sultygov e in altri, citati in precedenza, 39396.
2. Applicazione dei suddetti principi ai casi attuali
160. Per quanto riguarda le circostanze delle cause attualmente d’esalto e, tenuto conto di tutto il materiale, comprese le copie dei documenti dei relativi fascicoli penali presentati dalle parti, la Corte rileva che le ricorrenti hanno presentato casi di prima facie. che i loro parenti sono stati rapiti da agenti statali nelle circostanze sopra stabilite. La Corte rileva che ciascuno dei rapimenti ha avuto luogo in zone sotto il controllo dello Stato.
161. A Khakimova e in altri (n. 36875/11) il villaggio della ricorrente ? stato spesso “spazzato” dalle forze federali. Prima del rapimento di Saitaksi Umarov, otto membri della sua unit? di autodifesa erano stati arrestati da agenti statali e poi trovati morti (vedi Bitiyeva e altri, citati sopra, n. 7-24). Gli autori del rapimento di Saitaksi Umarov hanno utilizzato veicoli militari e sono passati attraverso posti di blocco inosservati nonostante vi sia un coprifuoco (cfr. paragrafi 8-13 sopra).
162. A Dedishev (n. 46624/11) il parente del ricorrente ? stato rapito da un gruppo di militari armati di aspetto slavo, con uniformi mimetiche e dotato di radio portatili. Sembra che, nella stessa data, lo stesso gruppo di uomini sia stato coinvolto nell’arresto di un altro residente locale, Sergey Vasilkov (cfr. paragrafi 35 e 36 sopra).
163. A Dzhankhotova e Dzhankhotov (n. 65054/11) Uvays Shaipov ? stato rapito a un posto di blocco militare da uomini armati con un APC. Poco dopo un uomo che si presentava come ufficiale militare inform? i parenti di Uvays Shaipov che quest’ultimo era stato portato al quartier generale militare di Khankala (cfr. paragrafi 51-53 sopra). Alvi Dzhankhotov ? stato rapito da uomini in uniforme militare di camuffamento e passamontagna quella mattina con altri due residenti dello stesso villaggio, Ibragim Asabayev e Alkhazur Asabayev. In Israilovy and Others (citato sopra) la Corte ha stabilito che quest’ultimo era stato arrestato e preso in custodia da agenti statali (vedi Israilovy e altri, citati sopra, 141). Inoltre, tre giorni dopo i rapitori lo portarono nel suo appartamento per cercarlo, e dopo averlo fatto, lo port? via di nuovo (vedi paragrafi 68-71 sopra).
164. In Chapanovy (n. 76566/11) gli autori, indossando uniformi mimetiche e passamontagna, sono arrivati a casa dei richiedenti in due APC e con un veicolo VA. Le loro azioni corrispondevano a quelle utilizzate dalle forze federali durante le operazioni speciali, che sono state esaminate dalla Corte in molti casi analoghi (cfr. paragrafi 86-94 sopra; vedi anche Kukurkhoyeva e altri, citati sopra, n. 27, 31, 64, 69 e 182; e Tazuyeva e altri v. Russia [Comitato], nos. 36962/09 e altri 9, 71, 72, 85, 86, 105, 106 e 171, 22 gennaio 2019).
165. A Gerimovy (n. 8435/12) il parente del ricorrente ? stato rapito da uomini armati in un APC a un posto di blocco militare, simile al signor Uvays Shaipov. La sig.ra R.I., detenuta con il parente della ricorrente, ha visto elicotteri e carri armati nel luogo della loro successiva detenzione (cfr. paragrafi 112-115 sopra).
166. La Corte rileva inoltre che, nei casi in esulti, le autorit? inquirenti hanno accettato di fatto le principali versioni degli eventi presentati dalle ricorrenti e ha adottato misure per verificare se gli agenti statali fossero stati effettivamente coinvolti nei rapimenti inviando richieste di informazioni alle autorit? competenti.
167. Nelle loro osservazioni alla Corte, il governo non ha fornito una spiegazione soddisfacente e convincente per gli eventi in questione o una versione alternativa degli eventi. Non hanno quindi scaricato il loro onere della prova.
168. Tenendo conto dei principi generali sopra citati, delle circostanze e delle conclusioni della Corte in Bitiyeva e in altri, Isayeva e altri e altri (tutti citati sopra), la Corte rileva che i parenti dei ricorrenti sono stati presi in custodia da agenti statali durante operazioni speciali. Data la mancanza di notizie attendibili su Saitaksi Umarov, Pasha Dedishev, Uvays Shaipov, Alvi Dzhankhotov, Lema Chapanhoov, Aslan Chapanov e Akhyad Gerimov dopo la loro detenzione, e la natura potenzialmente tale minaccia di vita di tale detenzione, essi possono essere presunti morti dopo la loro detenzione non riconosciuta.
VI. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA CONVENZIONE
169. Le ricorrenti denunciavano, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, che i loro parenti erano scomparsi dopo essere stati arrestati da agenti statali e che le autorit? nazionali non avevano effettuato indagini efficaci sulla questione. L’articolo 2 recita come segue:
“1. Il diritto di tutti alla vita ? tutelato dalla legge. Nessuno pu? essere privato della sua vita, salvo intenzionalmente nell’esecuzione di una sentenza di un tribunale in seguito alla sua condanna di un reato per il quale questa pena ? prevista dalla legge…”
A. Le candidature delle parti
170. In Khakimova e in altri (n. 36875/11), Dedishev (n. 46624/11) e Dzhankhotova e Dzhankhotov (n. 65054/11) il governo ha sostenuto che le denunce delle ricorrenti dovrebbero essere respinte come infondate. A Chapanovy (n. 76566/11) essi hanno affermato che l’articolo 2 della Convenzione era inapplicabile alla denuncia dei ricorrenti in materia di rapimenti e che doveva essere esaminata ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione, in quanto non vi erano prove della morte dei parenti dei ricorrenti. A questo proposito, essi hanno fatto riferimento al caso di Kurt v. Turchia (25 maggio 1998, N. 10109, Relazioni di Giudizi e Decisioni 1998III). A Chapanovy (n. 76566/11) il governo ha inoltre sostenuto che il semplice fatto che l’indagine non avesse prodotto alcun risultato specifico, o ne avesse forniti solo di tipo limitato, non significava che fosse stata inefficace. Essi hanno sostenuto che erano state adottate tutte le misure necessarie per adempiere all’obbligo positivo ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione.
171. Le ricorrenti hanno mantenuto le loro denunce, sostenendo che i loro parenti erano stati rapiti e intenzionalmente privati della loro vita in circostanze che comportavano una violazione dell’articolo 2 della Convenzione. Essi hanno inoltre sostenuto che le indagini sugli incidenti non erano all’altezza delle norme stabilite dalla Convenzione.
B. Valutazione della Corte
1. Ammissibilit?
172. Alla luce delle osservazioni delle parti, la Corte ritiene che le denunce sollevino gravi questioni di fatto e di diritto ai sensi della Convenzione, la cui determinazione richiede un esame del merito. Le denunce ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione devono pertanto essere dichiarate ammissibili.
2. Meriti
a) Presunta violazione del diritto all’eta’ dei parenti dei richiedenti
173. La Corte osserva che ? indiscusso dalle parti che il luogo in cui i parenti dei ricorrenti rimanevano inspiegati dal momento del loro rapimento all’alloggio delle domande presso la Corte. Si pone la questione se, contrariamente a quanto del governo, l’articolo 2 della Convenzione sia applicabile alle situazioni dei ricorrenti.
174. La Corte ha gi? esaminato l’obiezione del governo in casi analoghi riguardanti presunti rapimenti da parte di agenti statali e l’ha respinta (si veda, ad esempio, Sultygov e altri, citati sopra, 441-42; e Dzhabrailov e Altri contro la Russia,nos. 8620/09 e altre 8 persone,n. 317-18, 27 febbraio 2014), di conseguenza, la Corte rileva che si applica l’articolo 2 della Convenzione e che l’obiezione del governo al riguardo dovrebbe essere respinta.
175. Sulla base di quanto sopra, e tenendo presente che ? gi? stato constatato che in tutte le domande d’esame i parenti dei ricorrenti possono essere presunti morti in seguito alla loro detenzione non riconosciuta da parte di agenti statali (cfr. paragrafo 168 sopra), in assenza di qualsiasi giustificazione avanzata dal governo, la Corte rileva che la morte dei parenti dei ricorrenti pu? essere attribuita allo Stato e che vi ? stata una violazione dell’aspetto sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione nei confronti di Saitaksi Umarov. , Pasha Dedishev, Uvays Shaipov, Alvi Dzhankhotov, Lema Chapanov, Aslan Chapanov e Akhyad Gerimov.
b) Presunta inadeguatezza delle indagini sui rapimenti
176. La Corte ha gi? constatato che un’indagine penale non costituisce un rimedio efficace per quanto riguarda le sparizioni, in particolare quelle avvenute in Cecenia tra il 1999 e il 2006, e che tale situazione costituisce un problema sistemico ai sensi della Convenzione (cfr. paragrafo 155 sopra). Nel caso in esame, come in molti casi analoghi precedentemente esaminati dalla Corte, le indagini sono in corso da molti anni senza apportare sviluppi significativi per quanto riguarda l’identit? dei responsabili o il destino dei parenti scomparsi dei ricorrenti.
177. La Corte osserva che ogni serie di procedimenti penali ? stata afflitta da una combinazione di difetti simili a quelli elencati nella sentenza Aslakhanova e altri (citati in precedenza, n. 12325). Ciascuno di essi ? stato sottoposto a diverse decisioni di sospensione dell’indagine, seguite da periodi di inattivit?, che hanno ulteriormente diminuito le prospettive di risoluzione dei crimini. Non sono state adottate misure tempestive e approfondite per identificare e interrogare i militari che avrebbero potuto partecipare ai rapimenti.
178. Alla luce della necessit?, la Corte rileva che le autorit? non hanno svolto indagini penali efficaci sulle circostanze delle sparizioni e dei decessi di Saitaksi Umarov, Pasha Dedishev, Uvays Shaipov, Alvi Dzhankhotov, Lema Chapanov, Aslan Chapanov e Akhyad Gerimov. Di conseguenza, vi ? stata una violazione dell’aspetto procedurale dell’articolo 2 della Convenzione.
VII. PRESUNTE VIOLATIONS DI ARTICLES 3, 5 E 13 DELLA CONVENTION
179 del 179. Le ricorrenti in Khakimova e in altri (n. 36875/11), Chapanovy (n. 76566/11), Gerimovy (n. 8435/12) e Dzhankhotova e Dzhanktov (n. 65054/11) hanno denunciato una violazione dell’articolo 3 della Convenzione a causa delle sofferenze mentali causate dalla scomparsa dei loro parenti. In quest’ultimo caso il governo ? stato incaricato della denuncia relativa al rapimento di Alvi Dzhankhotov presentato nel modulo di domanda il 3 ottobre 2011, ma non ? stato notificato della denuncia relativa al rapimento del sig.
180. Le ricorrenti in tutti i casi, ad eccezione di Dedishev (n. 46624/11) hanno inoltre denunciato una violazione dell’articolo 5 della Convenzione a causa dell’illegittimit? della detenzione dei loro parenti e hanno sostenuto che, contrariamente all’articolo 13 della Convenzione, non avevano avuto rimedi interni efficaci contro la presunta violazione dell’articolo 2 della Convenzione. Anche le ricorrenti di Khakimova e altri (n. 36875/11) e Chapanovy (n. 76566/11) hanno affermato anche una mancanza di rimedi efficaci per quanto riguarda le loro denunce ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione.
181. Le parti pertinenti delle disposizioni invocate dalle ricorrenti recitano:
Articolo 3
“Nessuno sar? sottoposto a torture o a trattamenti o punizioni inumani o degradanti.”
Articolo 5
“1. Ognuno ha diritto alla libert? e alla sicurezza della persona. Nessuno deve essere privato della sua libert?, salvo nei seguenti casi e secondo una procedura prescritta dalla legge:
…
c) l’arresto legale o la detenzione di una persona effettuata al fine di portarlo dinanzi all’autorit? giudiziaria competente con ragionevole sospetto di aver commesso un reato o quando ? ragionevolmente ritenuto necessario per impedirgli di commettere un reato o in fuga dopo averlo fatto;
…
2. Tutti coloro che vengono arrestati sono tempestivamente informati, in una lingua che comprende, delle ragioni del suo arresto e di qualsiasi accusa contro di lui.
3. Tutti gli arrestati o detenuti conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 (c) del presente articolo sono tempestivamente portati dinanzi a un giudice o a un altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario e hanno il diritto di essere processati entro un termine ragionevole o di rilascio in attesa di prova. Il rilascio pu? essere condizionato da garanzie di comparire per il processo.
4. Tutti coloro che sono privati della sua libert? con l’arresto o la detenzione hanno il diritto di intraprendere un procedimento in base al quale la legittimit? della sua detenzione sia decisa rapidamente da un tribunale e che la sua liberazione sia ordinata se la detenzione non ? legittima.
5. Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione in violazione delle disposizioni del presente articolo ha diritto esecutivo al risarcimento.”
Articolo 13, cui all’articolo,
“Tutti coloro i cui diritti e libert?, come indicato nella [la] Convenzione, devono avere un rimedio efficace dinanzi a un’autorit? nazionale, nonostante la violazione sia stata commessa da persone che agiscono in veste ufficiale”.
A. Le candidature delle parti
182. Il governo ha contestato le rivendicazioni delle ricorrenti. Essi hanno dichiarato, in particolare, che le sofferenze mentali delle ricorrenti non avevano raggiunto il livello minimo di gravit? per rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione. Il governo ha inoltre scongiurato che la legislazione nazionale, compresi gli articoli 124 e 125 del codice russo di procedura penale, aveva fornito alle ricorrenti rimedi efficaci per le loro denunce.
183. Le ricorrenti hanno mantenuto le loro denunce.
B. Valutazione della Corte
1. Ammissibilit?
184. La Corte rileva che tali denunce non sono manifestamente malate ai sensi dell’articolo 35 , 3 (a) della Convenzione. Essa rileva inoltre che non sono inammissibili per altri motivi. Essi devono pertanto essere dichiarati ammissibili.
2. Meriti
185. In molte occasioni la Corte ha constatato che una situazione di scomparsa forzata provoca una violazione dell’articolo 3 della Convenzione nei confronti dei parenti stretti di una vittima, indipendentemente dalla loro et? (vedi Aslakhanova e altri), 133, e Dzhabrailov e altri,n. 326-27, entrambi citati sopra).
186. Tenuto conto delle suddette conclusioni sulla responsabilit? dello Stato per i rapimenti dei parenti dei ricorrenti e per il mancato esecuzione di indagini significative sugli incidenti (cfr. paragrafi 178 sopra), la Corte rileva che le ricorrenti di Khakimova e altri (n. . 36875/11), Chapanovy (n. 76566/11), Gerimovy (n. 8435/12) e Dzhankhotova e Dzhankhotov (n. 65054/11), per quanto riguarda la denuncia di quest’ultima relativa al Il rapimento di Alvi Dzhankhotov deve essere considerato vittima di una violazione dell’articolo 3 della Convenzione a causa dell’angoscia e dell’angoscia che hanno subito, e continuano a soffrire, a causa della loro incapacit? di accertare la sorte dei loro familiari scomparsi sia il modo in cui le loro denunce sono state trattate.
187. Per quanto riguarda la presentazione denunciata della rivendicazione in merito alle sofferenze mentali causate dal rapimento di Uvays Shaipov ai suoi parenti a Dzhankhotova e Dzhankhotov (n. 65054/11), la Corte non lo esaminer? nell’ambito del presente procedimento (cfr. per un ragionamento simile, Elita Magomadova v. Russia,n. 77546/14, n. 77546/14, n. 77546/14, n. 37546/14, n. 377-38, 10 aprile 2018; e Chernenko and Others v. Russia , n. 4246/14 e altre 5 applicazioni, 37, 5 7aprile 2018; e Chernenko and Others v. Russia,n. 4246/14 e altre 5 applicazioni, 37, 5 febbraio 2019).
188. La Corte ha constatato in diverse occasioni che la detenzione non riconosciuta ? una totale negazione delle garanzie contenute nell’articolo 5 della Convenzione e rivela una violazione particolarmente grave delle sue disposizioni (cfr. Turchia, n. 25704/94, 164, 27 febbraio 2001; e Luluyev e altri v. Russia,n. 69480/01, : 122, ECHR 2006-XIII (estratti)). La Corte conferma inoltre che, da quando ? stato accertato che i parenti dei ricorrenti sono stati detenuti da agenti statali, apparentemente in assenza di motivi giuridici o di riconoscimento di tale detenzione, ci? costituisce una violazione particolarmente grave del diritto alla libert? e alla sicurezza delle persone sancite dall’articolo 5 della Convenzione per quanto riguarda i parenti dei ricorrenti in Khakimova e in altri (n. 36875/11), Dzhankhotova e Dzhankhotov (n. 65054/11), Chapanovy (n. 76566/11) e Gerimovy (n. 8435/12).
189. La Corte ribadisce le sue conclusioni in merito all’inefficacia generale delle indagini penali in casi come quelli in esame. In assenza dei risultati di un’indagine penale, qualsiasi altro rimedio diventa inaccessibile nella pratica.
190. Alla luce di quanto sopra, e tenendo conto della portata delle denunce delle ricorrenti, la Corte rileva che le ricorrenti di Khakimova e di altri (n. 36875/11), Dzhankhotova e Dzhankhotov (n. 65054/11), Chapanovy (n. 76566/11) e Gerimovy (n. 8435/12) non avevano a disposizione un rimedio interno efficace per le loro rimostranze ai sensi dell’articolo 2, in violazione dell’articolo 13 della Convenzione.
191. Inoltre, le ricorrenti di Khakimova e di altri (n. 36875/11) e Chapanovy (n. 76566/11) non avevano a disposizione un rimedio interno efficace per le loro rimostranze ai sensi dell’articolo 3, in violazione dell’articolo 13 della Convenzione.
192. Per quanto riguarda la presunta violazione dell’articolo 13, letta di conto dell’articolo 5 della Convenzione, come presentato dalle ricorrenti nei due casi sopra menzionati, la Corte ha gi? affermato in casi analoghi che non si pone alcuna questione separata rispetto all’articolo 13, letto in concomitanza con l’articolo 5 della Convenzione (cfr. esagiva e altri v. Russia, n. 40166/07, n. 84, 26 marzo 2015; e Aliyev e Gadzhiyeva v. Russia,n. 11059/12,110, 12 luglio 2016).
VIII. PRESUNTA VIOLAZIONE DI ARTICLE 1 DI PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
193. Le ricorrenti di Chapanovy (n. 76566/11