Conclusione Violazione di P1-1; danno Materiale e morale – assegnazioni finanziarie (globali)
SECONDA SEZIONE PRECEDENTE
CAUSA JUCYS C. LITUANIA
(Richiesta n. 5457/03)
SENTENZA
STRASBOURG
8 gennaio 2008
DEFINITIVO
08/04/2008
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggettao a revisione editoriale.
Nella causa Jucys c. Lituania,
La Corte europea di Diritti umani (Seconda Sezione Precedente), riunendosi che come una Camera, composta da:
Giovanna-Paul Costa, Presidente, Andr?s Baka, Ireneu Cabral Barreto, Riza T?rmen, Mindia Ugrekhelidze, Antonella Mularoni, Danute Jociene, giudici,
e Fran?oise Elens-Passos, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 24 ottobre 2006 e il 4 dicembre 2007
Consegna la sentenza seguente che fu adottata nell?ultima data menzionata:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 5457/03) contro la Repubblica della Lituania depositata con la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino lituano, il Sig. P. J. (?il richiedente?), il 7 febbraio 2003.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. J. J., un avvocato che pratica in Vilnius. Il Governo lituano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, la Sig.ra E. Baltutyte.
3. Il 7 settembre 2005 la Corte decise di comunicare la richiesta al Governo. Appellandosi all?Articolo 29 ? 3 della Convenzione, decise di decretare sull’ammissibilit? e meriti della richiesta allo stesso tempo.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1953 e vive a Bir?tonas.
5. I fatti della causa, come presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.
6.Il 23 dicembre 1995 il richiedente fu arrestato mentre attraversava il confine lituano. Fu sospettato di tentare di contrabbandare pellicce di visone non trattate. Le pellicce furono prese come prova nel contesto della causa penale.
7. Sulla base di una decisione presa dall’accusa, le pellicce furono vendute all’asta il 14 marzo 1996-essendo beni soggetti al deterioramento – per 882,173 litai lituani (LTL, o EUR 255,4951). I soldi ricevuti dalla vendita all’asta furono trasferiti al bilancio Statale.
8. Il 30 gennaio 1997 il richiedente fu assolto dalil Tribunale Regionale di Klaipeda in prospettiva della mancanza di qualsiasi elemento del crimine. La corte non decret? sul problema della prova persa.
9. Il richiedente intent? un ricorso, richiedendo che questo problema fosse risolto. Comunque, il 26 marzo 1997 la Corte d’appello rifiut? di trattarlo, decretando che, poich? le pellicce erano state vendute, la gestione degli incassi dalla vendita non rientrava pi? all’interno della giurisdizione dei tribunali penali.
10. Il richiedente intent? poi una richiesta di fronte alil Tribunale Regionale di Vilnius, richiedendo il risarcimento per le pellicce perse. L?8 ottobre 1997 questa corte decret? che la questione avrebbe dovuto essere determinata nei procedimenti civili.
11. In una data non specificata il richiedente intent? un’azione civile, chiedendo LTL 749,847 (EUR 217,171), cio? il ricavo degli incassi meno le spese di vendita all’asta.
12. In una data non specificata, intent? un’azione civile separata, chiedendo la somma pagata presumibilmente per le pellicce al Centro della Pelliccia di Copenaghen, corrispondente a USD 327,542.57 o, poi al cambio, LTL 1,310,170 (EUR 379,451).
13. Il 7 novembre 1997 la Corte distrettuale Civica di Klaipeda stabil? che le autorit? fiscali erano obbligate a pagare al richiedente LTL 749,847 (EUR 217,171). Il 25 marzo 1998 questa decisione fu annullata per motivi procedurali dalil Tribunale Regionale di Klaipeda. La corte sostenne che il richiedente avrebbe dovuto fare domanda ad un tribunale civile di Vilnius. Questa decisione fu sostenuta dalla Corte d’appello il 28 settembre 1998.
14. Il 25 marzo 1998 il richiedente re-fece domanda, questa volta presentando la sua azione alil Tribunale Regionale di Vilnius e chiedendo gli incassi globali della vendita all’asta – LTL 882,173 (EUR 255,495).
15. Il 28 gennaio 2000 la corte rifiut? di ammettere la richiesta del richiedente perch? avrebbe dovuto fare domanda ai tribunali amministrativi i recente creati (operativi fin dal maggio 1999). Il 2 marzo 2000 la Corte d’appello annull? comunque, la decisione del 28 gennaio 2000, restituendo la causa per un nuovo esame alil Tribunale Regionale di Vilnius tramite procedura civile.
16. Il 21 aprile 2000 il Tribunale Regionale di Klaipeda ha deciso di aggiornare l’esame della richiesta del richiedente in sospeso per l’esame della sua richiesta per gli incassi della vendita all’asta.
17. Il 28 luglio 2000 la Corte Regionale di Vilnius riconobbe richiedente adatto per ottenere gli incassi globali della vendita all’asta, assegnandogli LTL 882,173 (circa EUR 255,495) contro l?Ufficio delle Imposte.
18. Su appello delle autorit? fiscali, il 17 ottobre 2000 la Corte d’appello annull? la decisione del tribunale inferiore sulla base che il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto essere l’imputato nei procedimenti. La causa fu rinviata al tribunale di prima istanza.
19. Il 28 febbraio 2001 la Corte Suprema conferm? la decisione d? appello, affermando che sia l?Ufficio delle Imposte che il Ministero della Giustizia avrebbero dovuto essere gli imputati nei procedimenti. La Corte Suprema not? inoltre che il tribunale di prima istanza dovrebbe considerare se congiungere la causa all’altra richiesta del richiedente per danni nell’importo di LTL 1,310,170 (USD 327,542.57). Not? che in ambo le cause le parti erano le stesse, come lo era la natura della richiesta, cio? una richiesta per il risarcimento riguardo al valore delle pellicce.
20. Il 1 maggio 2004 il richiedente ri-present? la sua richiesta di LTL 882,173 al Tribunale Regionale di Vilnius. Lo Stato, l’Ufficio dell’Accusatore Generale il Ministero delle Finanze ed l?Ufficio delle imposte furono citati come i convenuti.
21. Il 20 giugno 2005 il Tribunale Regionale di Vilnius respinse la richiesta del richiedente siccome lui non aveva provato di aver posseduto le pellicce.
22. Il 2 novembre 2005 la Corte d’appello conferm? questa decisione.
23. Il richiedente deposit? un ricorso in cassazione, reiterando la sua richiesta per LTL 882,173. Il 26 maggio 2006 la Corte Suprema annull? le decisioni inferiori, accettando la richiesta del richiedente. Sostenne che, a seguito dell’assoluzione del richiedente, era stato abilitato al risarcimento per gli incassi della vendita all’asta. A questo riguardo la Corte Suprema not?:
?Una persona che ha acquisito una propriet? senza un base legale la restituir?. L’obbligo nasce quando la base su cui la propriet? fu acquisita cessa di esistere. Simile propriet? possono essere delle merci confiscate in seguito al sospetto di atti penali. Se la persona sospettata viene assolta… lo Stato non ha pi? alcuna base giuridica per trattenere gli articoli sequestrati, o il loro controvalore, quando gli articoli sono stati venduti in quanto deteriorabili. …
L’arricchimento ingiusto si verifica a danno degli interessi di una persona la cui propriet? ? stata sequestrata. …
Quando si restituisce la propriet? acquisita senza una base giuridica o, come nella presente causa, il valore degli oggetti venduti, in quanto rapidamente deteriorabile, il debitore ha diritto a richiedere il risarcimento per le spese incorse nel mantenimento della propriet? (Articolo 513 del Codice civile). Questo ? il diritto di un debitore onesto. Si doveva perci?, stabilire se lo Stato aveva dei motivi per avviare l’indagine e sequestrare i beni per assicurare l’efficacia al riguardo. Il fatto che nessuna prova di crimine sia stata trovata alla fine non ? di per s? sufficiente per presumere la mancanza di onest? da parte dello Stato. … Effettivamente, [il richiedente] aveva compilato erroneamente la dichiarazione doganale… e questo era un fatto sufficiente per avviare l’indagine a suo carico e sequestrare l?importante la prova. Perci?, allo Stato dovrebbe essere concesso di recuperare le spese incorse durante la vendita in conformit? con l?Articolo 513,; queste spese sembrano essere state necessarie per salvaguardare il valore dei beni.?
24. Al richiedente infine fu assegnato LTL 590,056.05 (circa EUR 170,892) per danni materiali, corrispondente al valore delle pellicce vendute all’asta dal quale furono dedotte le spese di vendita all’asta (LTL 132,325.95, o su EUR 38,324) e la tassa sul valore aggiunto (LTL 158,791, o circa EUR 45,989) che il richiedente ad ogni modo avrebbe dovuto pagare per importare le pellicce in Lituania.
25. Sembra che l’esame della richiesta del richiedente per il pieno valore delle pellicce stabilito a LTL 1,310,170 (USD 327,542.57) che era stato sospeso il 21 aprile 2000 non fu ripreso (vedere paragrafi 12, 16, e 19 sopra). (Le parti non hanno fornito alla Corte informazioni aggiornate su questo aspetto della causa.)
26. In una data non specificata il richiedente chiese l?interesse su LTL 882,173 (la somma intera degli incassi dell?asta), calcolato dal momento della sua assoluzione. Il 21 novembre 2006 il Tribunale Regionale di Vilnius gli ha assegnato un interesse nell?importo di LTL 1,616 (circa EUR 468)-la somma corrispondeva all?interesse del 5% calcolato sulla base della somma assegnata per i danni dalla Corte Suprema il 26 maggio 2006 (LTL 590,056), dal momento di quella assegnazione al suo pagamento attuale 20 giorni pi? tardi. La corte respinse la dichiarazione del richiedente che l’interesse avrebbe dovuto essere calcolato sulla base della somma intera degli incassi della vendita all’asta. Rifiut? anche di assegnare interessi per il periodo intero di controversia civile per danni. La corte consider? che lo Stato era responsabile di pagare l?interesse solamente dalla data in cui il fatto dell’arricchimento ingiusto fu riconosciuto cio? quando fu cos? concluso dalla Corte Suprema il 26 maggio 2006. Fino ad allora, lo Stato fu ritenuto un acquisitore onesto, anche dopo l’assoluzione del richiedente. La decisione fu sostenuta dalla Corte d’appello il 30 marzo 2007. Il 12 ottobre 2007 la Corte Suprema conferm? le decisioni dei tribunali inferiori. Afferm? che in conformit? con gli articoli di diritto processuale penale, i beni confiscati dovrebbero essere restituiti alla persona assolta dopo la sua assoluzione. Afferm? inoltre che, come acquisitore onesto degli incassi della vendita all’asta, lo Stato non poteva essere responsabile per il pagamento dell?interesse sino alla fine dei procedimenti penali.
27. Il richiedente ha presentato una fattura emessa dal Centro della Pelliccia di Copenaghen il 15 dicembre 1995, che indicava che le pellicce erano state acquistate per USD 327,542.57 (circa EUR 232,254).
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE E PRATICA
28. Secondo l?Articolo 92 del Codice di Diritto processuale penale (come in vigore in seguito ), un articolo che ? stato sequestrato come prova importante nei procedimenti penali pendenti, e che ? portato al deterioramento, sar? venduto in conformit? con la procedura civile applicabile.
29. L?Articolo 512 del vecchio Codice civile (valido fino al 30 giugno 2001) trattava le situazioni dell’arricchimento ingiusto, prevedendo un obbligo di restituzione delle propriet? acquisite senza una base giuridica o il rimborso del suo valore. L?Articolo 513 stipulava inoltre:
?Una persona che ha acquisito propriet? senza qualsiasi base giuridica restituir? o rimborser? tutte le ricevute che ha ottenuto o avrebbe dovuto ottenere dall?uso di quella propriet? dal momento in cui conosceva o avrebbe dovuto conoscere la mancanza di basi per… un arricchimento.
Questa persona ha diritto a richiedere il risarcimento per tutte le spese necessarie incorse durante lo stesso periodo per il mantenimento della propriet? acquisita senza base giuridica.?
30. L? Articolo 6.272 ? 1 del Codice civile nuovo (che entr? in vigore il 1 luglio 2001) lascia spazio ad una richiesta civile per danno materiale e morale, in prospettiva delle azioni illegali delle autorit? inquirenti o tribunali, nel contesto di una causa penale. La disposizione prevede il risarcimento per una condanna illegale, un arresto o detenzione illegale, la richiesta di misure procedurali illegali di esecuzione o l’imposizione di una sanzione penale amministrativa illegale.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
31. Il richiedente si lament? che lui aveva subito un danno come risultato della lunghezza dei procedimenti penali a suo carico che diede luogo a perdita finanziaria considerevole per lui, che cominci? con la confisca e la vendita da parte dello Stato delle sue pellicce di visone. In particolare, lui addusse che, a causa della valutazione incompetente degli esperti Statali, le pellicce erano state vendute a meno del loro valore di mercato. Lui si lament? anche di non potere usare la sua propriet? durante un periodo prolungato ed aveva subito una perdita di profitti. Inoltre, si lament? della sua incapacit? di ottenere un risarcimento adeguato, almeno per l’importo degli incassi della vendita all’asta, e che, a causa della controversia civile che durava da molto, il valore di quegli incassi era deprezzato. Il richiedente addusse una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 che enuncia quanto segue:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
A. Ammissibilit?
32. La Corte considera che i problemi principali che sorgono nella presente causa sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione siano la difficolt? per il richiedente-che era stato assolto-di recuperare la somma corrispondente al valore dei beni venduti all’asta dallo Stato e la lunghezza dei procedimenti relativi.
33. Le lagnanze del richiedente a questo proposito non sono manifestamente mal-fondate all’interno del significato dell? Articolo 35 ? 3 della Convenzione. N? sono inammissibili per qualsiasi altro fatto. Devono essere dichiarate perci? ammissibili.
B. Meriti
34. La Corte considera che sia la confisca e la vendita delle pellicce, pur comportando una privazione di propriet?, nelle circostanze costituiscano un elemento costituente della procedura col quale le autorit? doganali controllano le importazioni. Le misure comportarono cos? anche una restrizione sul movimento dei beni che rientrano all’interno della sfera del secondo paragrafo dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1, riguardando ?un controllo dell’uso della propriet?? (vedere, AGOSI c. Regno Unito, sentenza del 24 ottobre 1986 Serie a n. 108, ? 51).
35. Non fu contestato dal richiedente che la confisca e la vendita delle sue pellicce erano ?legali,? come richiesto dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
36. La Corte richiama che qualunque confisca o sequestro comporta un danno. Comunque, per essere compatibile con l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione, il danno reale sostenuto non dovrebbe essere pi? esteso di quello che ? inevitabile (vedere Raimondo c. Italia, sentenza del 22 febbraio 1994 Serie A n. 281-a, ? 33). La Corte considera che si deve in principio concedere al proprietario?innocente? dei beni contrabbandati di recuperare gli articoli persi. Questo principio dovrebbe essere applicato ugualmente ai casi in cui tale proprietario viene assolto dall?accusa di contrabbando.
37. La Corte osserva che, a seguito della sua assoluzione, il richiedente era in grado chiedere gli incassi reali della vendita all’asta. Comunque, ci vollero pi? di otto anni e mezzo ai tribunali per chiarire questa questione, anche se non presentava alcuna complessit?. I fatti erano gi? stati determinati nei procedimenti penali precedenti contro il richiedente (vedere paragrafi 6-8 sopra). Molti anni di questi procedimenti civili furono impiegati invece, dagli sforzi dei tribunali nazionali per determinare la questione giurisdizionale (vedere paragrafi 9-10 e 13-15 sopra) o i convenuti appropriati (vedere paragrafi 18-19 sopra). Non c’? niente che indichi una qualsiasi mancanza di diligenza da parte del richiedente.
38. Di conseguenza, dopo avere subito gli abusi di un’azione penale infondata, ed avendo perso il controllo delle sue propriet? che furono vendute all’asta affrettatamente in quanto considerati beni deteriorabili, al richiedente fu precluso poi per molti anni di godere almeno dei frutti delle vendite all’asta di quelle propriet?.
39. Avendo riguardo ai fattori sopra ed in particolare al ritardo nei procedimenti, la Corte conclude che il richiedente ha dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo nelle circostanze della presente causa. Avendo trattato il problema principale sollevato dal richiedente, la Corte considera che non c’? nessun bisogno di esaminare gli altri aspetti della sua lagnanza sotto l?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
C’? stata di conseguenza una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE RIGUARDO ALLA LUNGHEZZA DEI PROCEDIMENTI
40. Il richiedente si lament? che la lunghezza dei procedimenti civili per danni era stata incompatibile col ?termine ragionevole? richiesto dall? Articolo 6 ? 1 della Convenzione che si legge come segue:
1. Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi… ognuno ? abilitato ad un’udienza corretta… all’interno di un termine ragionevole…da[un] tribunale??
A. Ammissibilit?
41. Il Governo present? che il richiedente non era riuscito ad esaurire la via di ricorso nazionale perch? lui avrebbe dovuto registrare una richiesta per danni di fronte ad un tribunale civile sotto l?Articolo 6.272 del Codice civile, in concomitanza con le disposizioni nazionali e generali sul risarcimento per violazioni di diritti personali. Comunque, la Corte respinge l’argomento del Governo per le stesse ragioni di quelle convenute nella sentenza Simonavicius c. Lituania (n. 37415/02, ?? 32-34 27 giugno 2006; vedere anche, pi? recentemente, Ba?kiene c. Lituania, n. 11529/04, ?? 67-74 24 luglio 2007).
42. La Corte considera che questa lagnanza non ? manifestamente mal-fondata all’interno del significato dell? Articolo 35 ? 3 della Convenzione. N? ? inammissibile per qualsiasi altro fatto. Deve essere dichiarata perci? ammissibile. Comunque, in prospettiva della sentenza di una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 a (vedere paragrafi 36-38 sopra), non trova necessario esaminare i meriti essenzialmente dello stesso problema sotto l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione.
III. L?APPLCAZIONE DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
43. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte costata che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconosce una soddisfazione equa alla vittima.?
A. Danno
44. Il richiedente chiese LTL 2,174,253.60 (circa EUR 629,707) per danno materiale. Lui chiese anche LTL 1,000,000 (circa EUR 289,168) per danno morale.
45. Il Governo contest? queste richieste in quanto ingiustificate.
46. La Corte considera che, in prospettiva della violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1, il richiedente ha subito sia un danno materiale che morale. Facendo la sua valutazione su una base equa, come richiesto dall? Articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna la somma globale di EUR 25,000 al richiedente per tutte le forme di danno subite.
B. Costi e spese
47. Il richiedente chiese anche LTL 2,800.00 (EUR 810.94) per spese processuali e spese, questo importo ? basato su un conto emesso per il richiedente dal suo avvocato per la preparazione delle sue note.
48. Il Governo contest? la richiesta.
49. Secondo la giurisprudenza della Corte, a un richiedente ? concesso un rimborso dei suoi costi e spese solamente nella misura in cui viene dimostrato che questi sono stati davvero e necessariamente sostenuti in e sono stati ragionevoli relativamente al quantum. Nella presente causa, considerando le informazioni in suo possesso ed il criterio sopra, la Corte assegna la richiesta in pieno.
C. Interesse moratorio
50. La Corte considera appropriato che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
3. Sostiene che non ? necessario fare un esame separato dei meriti della richiesta sotto l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare al richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformit? con l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione
(i) EUR 25,000 (venti cinque mila euro) sia per danno materiale che morale, e
(ii) EUR 810.94 (ottocento dieci euro e novanta-quattro centesimi) riguardo costi e spese,
(iii) pi? qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile. Questi importi sono da convertire nella valuta nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile nella data dell? accordo;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
5. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notific? per iscritto l?8 gennaio 2008, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Fran?oise Elens-Passos Giovanna-Paul Costa
Cancelliere Aggiunto Presidente
In conformit? con l?Articolo 45 ? 2 della Convenzione e l?Articolo 74 ? 2 degli Articoli di Corte, le seguenti opinioni separate sono annesse a questa sentenza:
(a) opinione concordante del Giudice Cabral Barreto;
(b) opinione in parte concordante di Giudice Jociene.
J. – P.C.
F.E.P.
OPINIONE CONCORDANTE DI GIUDICE CABRAL BARRETO
(La traduzione)
Bench? abbia votato con la maggioranza nel trovare che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 in questa causa, io non sono in grado di seguire il suo ragionamento.
Non riesco ad accettare la maggioranza stia ragionando sui seguenti motivi:
1.Concordo che, una volta assolto, al richiedente fu concesso di riavere la sua propriet?; le autorit? nazionali non hanno mai impugnato questo e nemmeno l?hanno contestato ; il richiedente si sarebbe potuto perci? aspettare di ricevere il risarcimento dallo Stato, corrispondente al valore di mercato delle pellicce.
Il richiedente aveva cos? una rivendicazione nei confronti lo Stato.
Comunque, lo specifico importo del risarcimento non fu definito: in particolare, i costi delle vendite all’asta delle pellicce e le tasse da dedursi dagli incassi di vendita che dovevano saldati .
Le pellicce erano state vendute, per ragioni che non sono state prese in considerazione nel calcolare la somma da assegnare al richiedente.
In breve, il debito verso il richiedente doveva essere ?liquidato? per divenire pagabile; prima della decisione della Corte Suprema del 20 maggio 2006, l’importo che lo Stato doveva pagare al richiedente non era conosciuto, e, in oltre, il debito non poteva essere materia dei procedimenti di esecuzione.
In contrasto alle situazioni esaminate nelle sentenze AGOSI c. Regno Unito (24 ottobre 1986, Serie A n. 108) e Raimondo c. l’Italia (22 febbraio 1994, Serie A n. 281-un), in cui i beni in disputa erano ben definiti, nella causa di fronte a noi il debito verso il richiedente era, prima della fase??liquidazione?, certo e corrente, ma non esecutivo.
La Corte ha reiterato che ?una rivendicazione non pu? essere qualificata come una ?propriet?? all’interno del significato dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 a meno che sia stata riconosciuta e sia stata determinata da una decisione giudiziale che ha effetto definitivo. Questa ? la condizione per determinare se una rivendicazione pu? essere riguardata come definita ed esecutiva e cos? abilitata alla protezione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (vedere Stran Raffinerie greche e Stratis Andreadis c. Grecia, sentenza del 9 dicembre 1994 la Serie A n. 301-B)? (Fernandez-Molina Gonzalez ed Altri c. Spagna ( dec.), n. 64359/01, ECHR 2002-IX, p. 299).
Dopo che la Corte Suprema aveva specificato l’importo da pagare al richiedente, le informazioni esistenti suggeriscono che il richiedente ricevette il risarcimento all’interno di un tempo breve; l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che era indubbiamente applicabile dal momento in cui la sentenza della Corte Suprema divenne definitiva, fu rispettato una volta che in questa causa lo Stato si era attenuto decisamente all’ordine della Corte Suprema.
2. ? vero che la fase della ?liquidazione? del diritto del richiedente dur? dal 30 gennaio 1997, data della sua assoluzione al maggio 2006 (data della sentenza della Corte Suprema): in altre parole, pi? di nove anni.
Questo ? un periodo lungo che ? principalmente attribuibile alla condotta delle autorit? e specialmente ai tribunali nazionali, in procedimenti che non erano di nessuna particolare complessit?.
Io considerai perci? che c’era stata una violazione dell? Articolo 6 della Convenzione.
Comunque, seguendo un’altra linea giurisprudenziale inspirata dalle sentenze Akkus c. Turchia (9 luglio 1997, Relazioni delle Sentenze e Decisioni 1997-IV, pp. 1309-1310, ? 29) ed Almeida Garrett, Mascarenhas Falc?o ed Altri c. Portogallo (N. 29813/96 e 30229/96, pp. 130-131, ? 54 ECHR 2000-I), io concludo anche che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1, ma sulla base di un ragionamento che credo sia pi? solido.
Io considero che il richiedente potesse chiedere di essere abilitato al recupero il suo debito dallo Stato il che renderebbe possibile concludere in principio che l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 fosse applicabile.
Nella mia opinione, la situazione contestata rientra all’interno della prima frase di quel paragrafo che stabilisce il principio di godimento tranquillo della propriet? (vedere Matos e Silva, Lda., ed Altri c. Portogallo, sentenza del 16 settembre 1996, Relazioni 1996-IV, p. 1113, ? 81, che si riferisce alla sentenza Almeida Mascarenhas Falc?o ed Altri, citata sopra, ? 48).
Rimane da decretare in merito all?ottemperanza con la disposizione in oggetto.
Continuando a seguire il ragionamento nella sentenza Almeida, Mascarenhas Falc?o ed Altri, ? necessario accertare se ? stato previsto un giusto equilibrio fra le richieste d’interesse generale della comunit? ed il requisito di protezione dei diritti essenziali dell’individuo.
Io noto che nove anni passarono senza che il richiedente ricevesse la somma corrispondente al valore delle pellicce.
? innegabile che la lunghezza del periodo in questione sia imputabile allo Stato, e che nessuna giustificazione valida ? stata presentata.
In oltre, l’adeguatezza del risarcimento diminuirebbe se fosse stato pagato senza riferimento alle varie circostanze responsabili di ridurre il suo valore, come un ritardo irragionevole (vedere Akkus, citata sopra, pp. 1309-1310, ? 29; e, mutatis mutandis, Stran Raffinerie greche e Stratis Andreadis, citata sopra, p. 90, ? 82).
La differenza fra il valore della richiesta del richiedente al tempo della sua assoluzione ed il suo valore quando effettivamente pagato forz? il richiedente a sostenere una perdita che, inoltre, non fu compensata con un interesse moratorio adeguato.
Ugualmente, posticipando per nove anni il pagamento del risarcimento contestato, le autorit? nazionali lasciarono il richiedente in un stato di incertezza che mi conduce a considerare che lui ha dovuto sopportare un carico individuale eccessivo che ha sconvolto il giusto equilibrio che dovrebbe essere previsto fra i requisiti dell’interesse generale e la protezione del diritto al godimento tranquillo della propriet?.
C’? stata perci? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
OPINIONE IN PARTE CONCORDANTE DEL GIUDICE JOCIENE
1. Concordo con la maggioranza nel trovare una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 della Convenzione in questa causa. Comunque, la mia conclusione ? basata su degli ulteriori argomenti che spiego qui di seguito. Non condivido la conclusione della maggioranza che la costatazione di una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 non renda necessario esaminare separatamente i meriti della richiesta sotto l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (diritto ad un’udienza all’interno di un termine ragionevole). Nella mia opinione, l?Articolo 6 e l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 riflettono due valori separati della Convenzione, entrambi d’importanza fondamentale, vale a dire l’articolo della giusta e legale amministrazione della giustizia da una parte , ed il godimento tranquillo della propriet? dall?altra, e che avrebbero dovuto essere trattati separatamente in questa particolare causa.
2. Si dovrebbe reiterare che spetta agli Stati Contraenti organizzare i loro ordinamenti giuridici in modo tale che i loro tribunali siano in grado garantire ad ognuno il diritto ad una decisione finale all’interno di un termine ragionevole nella determinazione dei diritti civili e degli obblighi di qualcuno (vedere Caillot c. Francia, n. 36932/97, ? 27, 4 giugno 1999 non riportata). Nessuno contesta che i diritti civili del richiedente erano in questione nella presente causa. Inoltre, sotto la giurisprudenza ben stabilita della Corte europea dei Diritti umani, ?la ragionevolezza? della lunghezza dei procedimenti deve essere valutata alla luce delle circostanze della causa e con riferimento al seguente criterio: la complessit? della causa, la condotta del richiedente e delle autorit? attinenti e ci? che era in pericolo per il richiedente nella disputa (vedere, fra le altre autorit?, Comingersoll S.A. c. Portogallo [GC], n. 35382/97, ? 19 ECHR 2000-IV; Frydlender c. Francia, n. 30979/96, ?? 43, 45 27 giugno 2000; Simonavicius c. Lituania, n. 374158/02, ? 39, 27 giugno 2006 ecc.).
3. Nella presente causa, il richiedente fu assolto nella causa penale e stava cercando di recuperare le sue propriet? sequestrate per pi? di otto anni e mezzo (vedere paragrafi 11, 23 e 24 della sentenza). Secondo me, tutti gli argomenti usati dalla Corte nel paragrafo 37 della sentenza riflettono una violazione del diritto sancito nell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, vale a dire il diritto di vedersi determinare i propri diritti civili all’interno di un termine ragionevole. La Corte nel paragrafo 37 bas? la sua analisi su fattori -come il periodo di tempo che pass? dal momento in cui ? stata intentata l’azione civile per chiedere LTL 749,847 e la data della decisione finale nella causa; l’assenza della complessit?; le dispute delle corti nazionali nel determinare la questione giurisdizionale e nello stabilire i convenuti appropriati; e nessuna mancanza di diligenza da parte del richiedente-che, sotto i principi summenzionati come sviluppato dalla Corte, deve essere valutato quando si analizza ?la ragionevolezza? della lunghezza dei procedimenti. Di conseguenza, io non seguo in questa causa la decisione dei miei colleghi di non esaminare separatamente i meriti della richiesta sotto l?Articolo 6 ? 1 riguardo alla ? ragionevolezza? della lunghezza dei procedimenti poich?, secondo me, vi ? stata una violazione separata di questa disposizione.
4. Mentre concordo con la costatazione di una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1, io aggiungerei un? altra serie di considerazioni che mi influenzarono nel votare per una violazione di questa disposizione.
5. Secondo me, la Corte deve mettere un?enfasi maggiore sull?aspetto pi? importante delle richieste del richiedente, vale a dire il fatto che lui non aveva potuto ottenere il risarcimento adeguato, almeno il valore degli incassi della vendita all’asta , per un periodo prolungato di tempo. Secondo me, questo aspetto contiene due elementi diversi. In primo luogo, si dovrebbe ricordare che al richiedente furono assegnati LTL 590,056.05 per danni materiali dalla decisione della Corte Suprema della Lituania del 26 maggio 2006 (vedere paragrafi 23 e 24 della sentenza). La questione da determinare ? se, in queste particolari circostanze, la deduzione dell’importo totale delle spese di vendita all’asta (LTL 132,325.95) dalla somma assegnata al richiedente verr? considerata un carico sproporzionato ed eccessivo, messo solamente sul richiedente anche dopo la sua assoluzione finale. Secondo me, si dovrebbe rispondere a questa questione in modo affermativo, nonostante il fatto che lo Stato nella causa si stava comportando come un acquisitore onesto, ed aveva avuto motivi legittimi per avviare un’indagine ed il diritto di richiedere il risarcimento per le spese incorse nel mantenere della propriet?, in linea col Codice civile della Lituania. Il richiedente comunque alla fine fu assolto , dalle accuse criminali intentate a suo carico. Questo fattore cruciale avrebbe dovuto condurre lo Stato ad una riconsiderazione ed essere d’accordo a pagare almeno alcune delle spese di vendita all’asta in modo da non metterle solamente sulle spalle del richiedente.
6. In secondo luogo, il mio problema principale in questa causa si riferisce all’interesse pagato al richiedente per solamente 20 giorni (vedere paragrafo 26 della sentenza). Io non posso concordare con la valutazione delle corti nazionali riguardo al periodo per il quale lo Stato era responsabile di pagare l?interesse. Io accetto l’argomento che lo Stato sia obbligato a pagare gli interessi solamente dalla data in cui fu riconosciuta la circostanza dell’arricchimento ingiusto. Comunque, io non condivido la conclusione dei tribunali nazionali che questa data era il 26 maggio 2006, quando la Corte Suprema della Lituania adott? una decisione sotto la quale il risarcimento per le pellicce di visone sequestrate sarebbe stato pagato al richiedente. Nella mia opinione, il punto iniziale era il giorno dell? assoluzione finale del richiedente. Si dovrebbe notare che certe contraddizioni possono essere osservate nel ragionamento dei tribunali nazionali. Da una parte, la Corte Suprema della Lituania, nella sua decisione del 12 ottobre 2007 (vedere paragrafo 26 della sentenza) sostenendo le decisioni dei tribunali inferiori, chiaramente afferm? che, in conformit? con gli articoli di diritto processuale penale, i beni confiscati dovrebbero essere restituiti alla persona assolta dopo la sua assoluzione. Aggiunse inoltre che, come acquisitore onesto degli incassi vendita all’asta, lo Stato non poteva essere responsabile di pagare l?interesse ?sino alla fine dei procedimenti penali.? D’altra parte lo Stato fu ritenuto un acquisitore onesto, anche dopo l’assoluzione del richiedente. Di conseguenza, un problema sorge, vale a dire il fatto che il richiedente fu assolto nel gennaio 1997 ma lo Stato fu ritenuto un acquisitore onesto anche dopo quella data, sino a quando la questione del risarcimento per gli incassi della vendita all’asta fu risolta approssimativamente nove anni pi? tardi dai tribunali civili. Secondo me, questo vuole dire, che al richiedente dovrebbe essere pagato l?interesse per l? intero periodo dalla sua assoluzione il 30 gennaio 1997 sino a che il risarcimento per le pellicce di visone sequestrate gli fu effettivamente pagato (20 giorni dopo che la decisione della Corte Suprema della Lituania fu adottata il 26 maggio 2006).
1 al corso del cambio corrente