Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – richiesta respinta; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA IMMOBILIARE SOLE SRL C. ITALIA
(Richiesta n. 32766/96)
SENTENZA
STRASBOURG
19 dicembre 2002
DEFINITIVO
19/03/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Immobiliare Sole Srl c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. A. Kovler giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 5 dicembre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 32766/96) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da I. S. Srl (?il richiedente?), una societ? italiana, il 7 gennaio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. G. T., un avvocato che pratica a Milano. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entr? in vigore il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 22 giugno 2000 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla di recente composta Prima Sezione.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente ? una societ? italiana che ha la sua sede registrata a Milano.
9. Il Sig.ra C. era il proprietario di un appartamento a Milano che lei aveva affittato a D.S.
10. In una lettera datata 20 gennaio 1987, lei inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
11. In un documento notificato agli eredi dell’inquilino che era morto nel frattempo il 25 febbraio 1988, la Sig.ra C. reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e li chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
12. Con una decisione del 24 marzo 1988 che fu resa esecutiva il 29 marzo 1988 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati entro il 24 marzo 1989.
13. Il 25 luglio 1989, il richiedente divenne il proprietario dell’appartamento.
14. Il 17 luglio 1990, il richiedente notific? un avviso agli eredi, ora inquilini, chiedendo loro di sgombrare i locali.
15. Il 5 ottobre 1990, notific? un avviso agli inquilini informandoli che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 15 ottobre 1990.
16. Fra il15 ottobre 1990 e il 15 ottobre 1996, l’ufficiale giudiziario fece ventuno tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali sullo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu accordata l? assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
17. All’inizio di gennaio 1997, il richiedente riacquistato l’appartamento siccome gli inquilini avevano sgombrato spontaneamente i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
18. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
19. Il richiedente si lament? di non essere stato in grado di recuperare il possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Asser? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
20. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
21. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
22. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra e nota che in questa causa il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente sei anni e due mesi dal primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di riacquistare l’appartamento.
23. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DRLL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
25. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che fiss? a 69,765,123 lire italiane (ITL) [36,030.68 euro (EUR)], la somma di ITL 54,708,000 come perdita di affitto per il periodo dal 24 marzo 1989 (data in cui il Magistrato di Milano ordin? che i locali fossero sgombrati) al gennaio 1997 (quando il richiedente recuper? possesso dell’appartamento), la somma di ITL 15,057,123 [EUR 7,776.36] per i costi di esecuzione del mandato di possesso.
26. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre una qualsiasi prova del danno materiale subito.
27. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 79). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 7,900 sotto questo capo.
Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, la Corte considera che loro devono essere rimborsati in parte (vedere la sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-C, p. 56, ? 50). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, l’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato e deliberando su una base equa, la Corte d? EUR 3,500 sotto questo capo.
B. danno Morale
28. Il richiedente lasci? che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
29. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre la prova del danno morale subito.
30. La Corte richiama che ha affermato nella sua sentenza di Comingersoll che non si pu? escludere la possibilit? che a una societ? commerciale possa essere data la compensazione per danno morale (Comingersoll S.A. c. Portogallo [GC], numeri 35382/97, ECHR 2000-IV ? 35). Nel caso in cui un risarcimento dovesse essere reso questo dipender? dalle circostanze di ogni causa. Nelle circostanze della presente causa, comunque la Corte trova che non ? stato stabilito che la societ? richiedente abbia sofferto alcun danno morale come risultato della durata della procedura di sfratto. Respinge perci? questa richiesta.
C. Costi e spese
31. Il richiedente chiese il rimborso dei suoi costi e spese di fronte alla Commissione che fiss? ad ITL 5,600,000 [EUR 2,892.16].
32. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum. Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 2,000 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 11,400 EUR (undici mila quattrocento euro) per danno materiale;
(ii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 19 dicembre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente