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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF IMMOBILIARE SOLE SRL v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 32766/96/2002
Stato: Italia
Data: 2002-12-19 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – richiesta respinta; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA IMMOBILIARE SOLE SRL C. ITALIA
(Richiesta n. 32766/96)
SENTENZA
STRASBOURG
19 dicembre 2002
DEFINITIVO
19/03/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Immobiliare Sole Srl c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. A. Kovler giudici, il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 5 dicembre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 32766/96) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da I. S. Srl (?il richiedente?), una societ? italiana, il 7 gennaio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. G. T., un avvocato che pratica a Milano. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entr? in vigore il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 22 giugno 2000 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla di recente composta Prima Sezione.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente ? una societ? italiana che ha la sua sede registrata a Milano.
9. Il Sig.ra C. era il proprietario di un appartamento a Milano che lei aveva affittato a D.S.
10. In una lettera datata 20 gennaio 1987, lei inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
11. In un documento notificato agli eredi dell’inquilino che era morto nel frattempo il 25 febbraio 1988, la Sig.ra C. reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e li chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
12. Con una decisione del 24 marzo 1988 che fu resa esecutiva il 29 marzo 1988 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati entro il 24 marzo 1989.
13. Il 25 luglio 1989, il richiedente divenne il proprietario dell’appartamento.
14. Il 17 luglio 1990, il richiedente notific? un avviso agli eredi, ora inquilini, chiedendo loro di sgombrare i locali.
15. Il 5 ottobre 1990, notific? un avviso agli inquilini informandoli che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 15 ottobre 1990.
16. Fra il15 ottobre 1990 e il 15 ottobre 1996, l’ufficiale giudiziario fece ventuno tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali sullo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu accordata l? assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
17. All’inizio di gennaio 1997, il richiedente riacquistato l’appartamento siccome gli inquilini avevano sgombrato spontaneamente i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
18. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
19. Il richiedente si lament? di non essere stato in grado di recuperare il possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Asser? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
20. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
21. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
22. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra e nota che in questa causa il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente sei anni e due mesi dal primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di riacquistare l’appartamento.
23. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.

II. L?APPLICAZIONE DRLL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
25. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che fiss? a 69,765,123 lire italiane (ITL) [36,030.68 euro (EUR)], la somma di ITL 54,708,000 come perdita di affitto per il periodo dal 24 marzo 1989 (data in cui il Magistrato di Milano ordin? che i locali fossero sgombrati) al gennaio 1997 (quando il richiedente recuper? possesso dell’appartamento), la somma di ITL 15,057,123 [EUR 7,776.36] per i costi di esecuzione del mandato di possesso.
26. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre una qualsiasi prova del danno materiale subito.
27. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 79). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 7,900 sotto questo capo.
Riguardo ai costi dei procedimenti di esecuzione, la Corte considera che loro devono essere rimborsati in parte (vedere la sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-C, p. 56, ? 50). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, l’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato e deliberando su una base equa, la Corte d? EUR 3,500 sotto questo capo.
B. danno Morale
28. Il richiedente lasci? che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
29. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre la prova del danno morale subito.
30. La Corte richiama che ha affermato nella sua sentenza di Comingersoll che non si pu? escludere la possibilit? che a una societ? commerciale possa essere data la compensazione per danno morale (Comingersoll S.A. c. Portogallo [GC], numeri 35382/97, ECHR 2000-IV ? 35). Nel caso in cui un risarcimento dovesse essere reso questo dipender? dalle circostanze di ogni causa. Nelle circostanze della presente causa, comunque la Corte trova che non ? stato stabilito che la societ? richiedente abbia sofferto alcun danno morale come risultato della durata della procedura di sfratto. Respinge perci? questa richiesta.
C. Costi e spese
31. Il richiedente chiese il rimborso dei suoi costi e spese di fronte alla Commissione che fiss? ad ITL 5,600,000 [EUR 2,892.16].
32. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum. Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 2,000 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 11,400 EUR (undici mila quattrocento euro) per danno materiale;
(ii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 19 dicembre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – financial award ; Non-pecuniary damage – claim rejected ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF IMMOBILIARE SOLE SRL v. ITALY
(Application no. 32766/96)
JUDGMENT
STRASBOURG
19 December 2002
FINAL
19/03/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Immobiliare Sole Srl v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova,
Mr A. Kovler, judges,
Mr G. Raimondi, ad hoc judge,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 5 December 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 32766/96) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by I. S. Srl (?the applicant?), an Italian company, on 7 January 1996.
2. The applicant was represented by Mr G. T., a lawyer practising in Milan. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-Agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that it had been unable to recover possession of its flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, it further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 ? 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mr G. Raimondi as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
6. On 22 June 2000 the Court declared the application admissible.
7. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicant is an Italian company having its registered seat in Milan.
9. Mrs C. was the owner of an apartment in Milan, which she had let to D.S.
10. In a registered letter of 20 January 1987, she informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked him to vacate the premises by that date.
11. In a writ served on the heirs of the tenant, who had died in the meantime, on 25 February 1988, Mrs C. reiterated her intention to terminate the lease and summoned them to appear before the Milan Magistrate.
12. By a decision of 24 March 1988, which was made enforceable on 29 March 1988, the Milan Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 24 March 1989.
13. On 25 July 1989, the applicant became the owner of the apartment.
14. On 17 July 1990, the applicant served notice on the heirs, now tenants, requiring them to vacate the premises.
15. On 5 October 1990, it served notice on the tenants informing them that the order for possession would be enforced by a bailiff on 15 October 1990.
16. Between 15 October 1990 and 15 October 1996, the bailiff made twenty-one attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as, under the statutory provisions on the staggering of evictions, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
17. At the beginning of January 1997, the applicant repossessed the apartment as the tenants had spontaneously vacated the premises.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
18. The relevant domestic law is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
19. The applicant complained that it had been unable to recover possession of its flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. It alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
20. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
21. The Court has on several previous occasions decided cases raising similar issues as in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, ?? 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, ?? 33-47).
22. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government, which would lead to any different conclusion in this case. The Court refers to its detailed reasons in the judgments cited above and notes that in this case the applicant has had to wait for approximately six years and two months from the first attempt of the bailiff before repossessing the flat.
23. Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
24. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
25. The applicant sought reparation for the pecuniary damage it had sustained, which it put at 69,765,123 Italian lire (ITL) [36,030.68 euros (EUR)], the sum of ITL 54,708,000 being the loss of rent for the period from 24 March 1989 (the date on which the Milan Magistrate ordered that the premises be vacated) to January 1997 (when the applicant recovered possession of the flat), the sum of ITL 15,057,123 [EUR 7,776.36] for the costs of executing the possession order.
26. The Government stressed that the applicant had failed to adduce evidence of any pecuniary damage sustained.
27. The Court considers that the applicant must be awarded compensation for the pecuniary damage resulting from the loss of rent (see Immobiliare Saffi, cited above, ? 79). Having regard to the means of calculation proposed by the applicant, the Court, in the light of the evidence before it and the period concerned, decides to award on an equitable basis EUR 7,900 under this head.
As regards the costs of the enforcement proceedings, the Court considers that they must be reimbursed in part (see the Scollo v. Italy judgment of 28 September 1995, Series A no. 315-C, p. 56, ? 50). Having regard to the means of calculation proposed by the applicant, the evidence before it and the period concerned, and ruling on an equitable basis, the Court awards EUR 3,500 under this head.
B. Non-pecuniary damage
28. The applicant left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
29. The Government stressed that the applicant had failed to adduce evidence of non-pecuniary damage sustained.
30. The Court recalls that is has stated in its Comingersoll judgment that it cannot exclude the possibility that a commercial company may be awarded compensation for non-pecuniary damage (Comingersoll S.A. v. Portugal [GC], no 35382/97, ECHR 2000-IV, ? 35). Whether an award should be made will depend on the circumstances of each case. In the circumstances of the present case, however, the Court finds that it has not been established that the applicant company has suffered any non-pecuniary damage as a result of the duration of the eviction procedure. It therefore dismisses this claim.
C. Costs and expenses
31. The applicant sought reimbursement of its costs and expenses before the Commission, which it put at ITL 5,600,000 [EUR 2,892.16].
32. According to the Court’s case-law, an award can be made in respect of costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred by the applicant and are reasonable as to quantum. In the present case, on the basis of the information in its possession and the above-mentioned criteria, the Court considers that EUR 2,000 is a reasonable sum and awards the applicant that amount.
D. Default interest
33. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 11,400 EUR (eleven thousand four hundred euros) for pecuniary damage;
(ii) 2,000 EUR (two thousand euros) for legal costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 19 December 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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