QUARTA SEZIONE
CAUSA HAPESHIS ED ALTRI C. TURCHIA
(Richiesta n. 38179/97)
SENTENZA
(meriti)
STRASBOURG
22 settembre 2009
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Hapeshis ed Altri c. Turchia,
La Corte europea dei Diritti umani (quarta Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Nicolas Bratza, Presidente, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, Işıl Karakaş, giudici,
e Fatoş Aracı, Cancelliere di Sezione Aggiunto,
Avendo deliberato in privato il 1 settembre 2009,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 38179/97) contro la Repubblica di Turchia depositata presso la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da due ciprioti e due cittadini britannici, il Sig. M. P. H. la Sig.ra M. H. – M., la Sig.ra P. H. – C. e la Sig.ra P. H. – E. (“i richiedenti”), il 10 gennaio 1997.
2. I richiedenti sono stati rappresentati dal Sig. K. C., un avvocato che pratica a Nicosia. Il Governo turco (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. Z.M. Necatigil.
3. I richiedenti addussero che l’occupazione turca della parte settentrionale di Cipro li aveva spogliati delle loro proprietà.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entrò in vigore (Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11).
5. Con una decisione dell’ 8 giugno 1999 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
6. I richiedenti ed il Governo ognuno registrarono osservazioni sui meriti (Articolo 59 § 1). Inoltre, commenti di una terza parte intervenuta furono ricevute dal Governo di Cipro che aveva esercitato il suo diritto ad intervenire (Articolo 36 § 1 della Convenzione e Articolo 44 § 1 (b)).
I FATTI
7. I richiedenti che sono fratelli nacquero rispettivamente nel 1959, 1942 1947 e 1944. Il primo richiedente (che è un cittadino cipriota e britannico) vive a Londra; il secondo, terzo e quarto richiedente tutti risiedono a Larnaca. Il secondo richiedente è un cittadino cipriota, mentre il terzo e il quarto richiedente sono cittadini britannici.
8. Il 13 agosto 1974, siccome stavano avanzando le truppe turche, il padre dei richiedenti lasciò il villaggio di Ayios Avrosios nel Distretto di Kyrenia, dove possedeva i seguenti patrimoni immobiliari:
(a) area di terreno con alberi a Kapsala (area n. 12/7/5/1, foglio mappale 13/15 registrazione n. 14426, area: ettari (h.) 3, decara (d.) 9, metri quadrati (m²) 818);
(b) area di terreni con alberi a Glifhonera (area n. 12/7/3, foglio mappale 13/15 registrazione n. 13911, area: h. 5, d. 6, m² 105);
(c) area di terreno con alberi a Glifhonera (area n. 12/7/4, foglio mappale 13/15 registrazione n. 13912, area: h. 5, d. 5, m² 27);
(d) area di terreno con alberi a Apati (area N. 13/4 e 15/3, foglio mappale 13/31 registrazione n. 10106, area: d. 2, m² 342);
(e) area di terreno con alberi a Spati (area n. 250/3, foglio mappale 13/23 registrazione n. 7182, area: d. 3, m² 345);
(f) area di terreno con alberi a Apati (l’area n. 11/6, foglio mappale 13/31 registrazione n. 10097, area: m² 437);
(il grammo) area di terreno con alberi a Apati (area n. 11, foglio mappale 13/31 registrazione n. 10087, area: d. 4, m² 14);
(h) area di terreno a Trachonas (area n. 579, foglio mappale 13/22 registrazione n. 5927; l’area: d. 1, m² 673).
9. In appoggio alla loro rivendicazione secondo cui loro padre era il proprietario delle aree summenzionate di terreno, i richiedenti presentarono copie degli atti di titolo di proprietà e dei certificati attinenti di proprietà.
10. Il 17 agosto 1974 il padre dei richiedenti tentò di visitare la sua proprietà ma fu arrestato dai l soldati turchi. Lui fu rilasciato lo stesso giorno, poiché era un cittadino britannico.
11. Il 19 maggio 1991 il padre dei richiedenti morì. Secondo le sue volontà, del 18 maggio 1988, l’area descritta sotto il paragrafo 8 (a) sopra sarebbe stata ereditata dal primo richiedente e le altre aree sarebbero state ereditate dai quattro richiedenti in quote uguali. Il 30 luglio 1991, il Sig. T. M. fu nominato come esecutore delle volontà del padre dei richiedenti. I richiedenti registrarono i loro titoli di proprietà presso il Dipartimento dei Terreni e delle Indagini della Repubblica di Cipro il 10 luglio 1995. Il primo richiedente tentò, tramite le autorità consolari britanniche, di far visita alle proprietà in questione ma non ottenne il permesso.
12. In una lettera del 2 settembre 2003, i richiedenti informarono la Corte chela Turchia stava progettando di costruire una strada pubblica sul confine delle loro proprietà e che un’area di m² 6,000 era stata presa a questo fine. I richiedenti non erano stati consultati sulla questione e nessun risarcimento era stato proposto loro.
LA LEGGE
I. LE OBIEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
13. In una lettera del 26 luglio 1999, il Governo richiese, che le sue osservazioni nella richiesta n. 35214/97 (Hapeshis e Hapeshi-Michaelidou c. Turchia) venissero considerate anche le osservazioni del Governo rispondente nella presente causa. Nell’ambito della richiesta n. 35214/97 il Governo sollevò le seguenti difficoltà preliminari.
1. Obiezione d’incompatibilità ratione loci , ratione temporis o ratione materiae
(a) L’obiezione del Governo
14. Il Governo obiettò che Turchia non aveva nessuna giurisdizione o controllo sul territorio della Repubblica turca di Cipro del Nord (la “TRNC”) che era uno Stato indipendente e democratico de facto, e non un’ “amministrazione locale subalterna” della Turchia. I patrimoni immobiliari dei richiedenti erano situati nella “TRNC” ed erano sotto il suo controllo esclusivo. Loro erano stati espropriati tramite atti amministrativi della “TRNC” sotto le leggi e le disposizioni costituzionali applicabili nella “TRNC.” Il Governo impugnò i principi affermati dalla Corte nella causa Loizidou c. Turchia ((i meriti), Relazioni delle Sentenze e Decisioni 1996-VI, 18 dicembre 1996).
15. Il Governo presentò inoltre che, secondo i documenti dell’ “Ufficio dei Terreni turco-cipriota” a Girne/Kyrenia, i richiedenti non erano proprietari di nessuna proprietà nella parte settentrionale di Cipro nel 1974. Né i richiedenti erano, secondo la stessa fonte i proprietari di nessuna proprietà in data dell’ introduzione della richiesta. Le proprietà a cui si fa riferimento nella richiesta erano registrate originalmente a nome del Governo di Cipro come foresta, poi a nome del padre dei richiedenti e, infine, a nome della “TRNC.” Dato che nel 1974 i richiedenti non avevano nessun diritto o interesse in relazione alle proprietà in questione, non c’era nessuna questione di violazione continua che avrebbe potuta essere sostenuta sino al 28 gennaio 1987 quando la Turchia riconobbe il diritto di ricorso individuale. Presumendo che i richiedenti avevano acquisito la proprietà nel 1995, non c’era nessuna questione di coinvolgimento turco nella loro incapacità di avere accesso alle aree di terreno in questione. Inoltre, siccome loro avevano acquisito le proprietà ventuno anni dopo gli eventi del 1974 ed otto anni dopo la dichiarazione della Turchia riguardo al diritto di ricorso individuale, i richiedenti avrebbero dovuto sapere che l’accesso a queste proprietà era praticamente impossibile e che le autorità turco-cipriote le avevano espropriate. Di conseguenza, loro non possono invocare la responsabilità turca. Alla luce di quanto sopra, la richiesta dovrebbe essere considerata incompatibile o ratione materiae o ratione temporis con le disposizioni della Convenzione.
(b) Gli argomenti dei richiedenti
16. Appellandosi alla giurisprudenza sviluppata dalla Corte nella causa Loizidou ((meriti), citata sopra), i richiedenti addussero che i fatti di cui si lamentavano di fossero imputabili alla Turchia ai fini della Convenzione.
17. Loro osservarono inoltre che loro padre era il proprietario legale delle proprietà in oggetto nel 1974 e che loro avevano un’aspettativa di divenire, al tempo dovuto i proprietari legittimi delle proprietà. Gli atti susseguenti della “TRNC” non potevano spogliare loro padre del suo titolo. I richiedenti divennero i proprietari legali in virtù delle volontà di loro padre e questo fu registrato dalle autorità ufficiali della Repubblica di Cipro.
(c) Gli argomenti della terza parte intervenuta
18. Il Governo di Cipro richiamò che nella causa Loizidou (meriti), citato sopra) la Corte aveva trovato che la Turchia aveva la responsabilità di garantire i diritti umani nell’area occupata di Cipro. Loro impugnarono le dichiarazioni del Governo rispondente secondo le quali la “TRNC” era uno Stato o un’entità con autorità effettiva la cui creazione aveva interrotto la catena di qualsiasi responsabilità turca per gli eventi che ebbero luogo nella Cipro settentrionale. Loro reiterarono inoltre che le violazioni del diritto di proprietà che accaddero nel territorio della “TRNC” costituiva una situazione continua e non un atto istantaneo di privazione di proprietà.
19. La terza parte intervenuta osservarono inoltre che il suo Dipartimento de Terreni e delle Indagini aveva fornito certificati d’affermazione alle persone che non avevano atti di titolo di proprietà in loro possesso ma il cui titolo era entrato nei registri degli Uffici del Distretto dei Terreni nell’area occupata dai turchi. Questi certificati erano prova prima facie del loro diritto di proprietà. Le autorità della “TRNC” erano in possesso di tutti i documenti del Dipartimento dei Terreno e delle Indagini relativi al titolo di proprietà. Era perciò il dovere del Governo rispondente di produrli.
(d) Valutazione della Corte
20. La Corte osserva che il Governo non contestò la dichiarazione dei richiedenti secondo la quale loro padre era il proprietario delle aree di terreno descritte nel paragrafo 8 sopra. Comunque, loro dibatterono che le proprietà in questione erano state espropriato successivamente dalle autorità “TRNC” . La Corte richiama che nella causa Loizidou ((meriti), citata sopra, §§ 44 e 46) sostenne che non potesse attribuire la validità legale ai fini della Convenzione alle disposizioni dell’ Articolo 159 della legge fondamentale della “TRNC”, riguardo all’acquisizione da parte della “TRNC” dei patrimoni immobiliari considerati essere stati abbandonati il 13 febbraio 1975. Considerò inoltre che i Greco -Ciprioti , che come la Sig.ra L. avevano lasciato le loro proprietà nella parte settentrionale dell’isola nel 1974 non poteva essere ritenuti di avere perso il titolo della loro proprietà. Ne segue che, sino alla sua morte nel 19 maggio 1991, il padre dei richiedenti era ancora il proprietario legale delle aree di terreno in questione. Lui era perciò in grado di trasmettere la proprietà ai suoi figli, secondo le sue volontà del 18 maggio 1988.
21. La Corte nota inoltre che il 10 luglio 1995 i richiedenti registrarono i loro titoli di proprietà presso il Dipartimento dei Terreni e delle Indagini della Repubblica di Cipro (vedere paragrafo 10 sopra). Nonostante questo, non erano in grado di avvalersi e di avere accesso alle loro proprietà. Al tempo attinente, la Turchia aveva già riconosciuto il diritto di ricorso individuale. Sarà ricordato anche che la Corte aveva esaminato debitamente ed aveva respinto l’obiezione d’inammissibilità in ragione di mancanza di controllo effettivo della Cipro settentrionale sollevata dal Governo turco nella causa Cipro c. Turchia ([GC], n. 25781/94, §§ 69-81 ECHR 2001-IV). Non vede nessuna ragione di abbandonare il suo ragionamento e le sue conclusioni nella presente causa.
22. Ne segue che le obiezioni preliminari del Governo d’incompatibilità ratione loci, ratione temporis o ratione materiae dovrebbero essere respinte.
2. Obiezione d’inammissibilità per motivi di non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali e mancanza di status di vittima
23. Il Governo sollevò anche difficoltà preliminari d’inammissibilità per non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali e mancanza di status di vittima. La Corte osserva che queste obiezioni sono identiche a quelle sollevati nella causa Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, §§ 11-22 20 gennaio 2009), e dovrebbero essere respinte per le stesse ragioni.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
24. I richiedenti si lamentarono che dal luglio 1974, la Turchia aveva impedito ai suoi direttori ed azionisti di esercitare il loro diritto al pacifico godimento delle loro proprietà.
Invocò l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che si legge come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di proprietà in conformità con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
25. Il Governo contestò questa rivendicazione.
26. La Corte richiama che nella causa Loizidou summenzionata ((meriti), citata sopra, §§ 63-64), ragionò come segue:
“63. … come conseguenza del fatto che alla richiedente è stato rifiutato l’accesso al terreno dal 1974, lei ha perso effettivamente ogni controllo sulla sua proprietà, così come tutte le possibilità di usarla e goderne. Il rifiuto continuo di accesso deve essere considerato perciò un’interferenza coi suoi diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale interferenza non può, nelle circostanze eccezionali della presente causa a cui la richiedente ed il Governo cipriota hanno fatto riferimento , essere considerata o una privazione di proprietà o un controllo dell’ uso all’interno del significato dei primo e del secondo paragrafo di Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Chiaramente rientra comunque, all’interno del significato della prima frase di questo provvedimento come un’interferenza col godimento tranquillo della proprietà. A questo riguardo la Corte osserva che l’ostacolo può corrispondere ad una violazione della Convenzione proprio come un impedimento legale.
64. A parte un riferimento passeggero alla dottrina della necessità come giustificazione per gli atti del ‘TRNC’ ed al fatto che diritti di proprietà erano la materia di discorsi intercomunali, il Governo turco non ha cercato di fare osservazioni che giustificavano l’interferenza sopra coi diritti di proprietà della richiedente che sono imputabili alla Turchia.
Comunque, non è stato spiegato come il bisogno di ridare una sistemazione ai rifugiati ed espatriati ciprioti turchi negli anni seguenti l’intervento turco nell’isola nel 1974 potrebbe giustificare la negazione completa dei diritti di proprietà del richiedente nella forma di un rifiuto totale e continuo di accesso ed un’espropriazione stabilita senza risarcimento.
Neanche il fatto che i diritti di proprietà erano la materia dei discorsi di intercomunali che coinvolgono ambo le comunità a Cipro non può offrire una giustificazione per questa situazione sotto la Convenzione. In simili circostanze, la Corte conclude, che c’è stato e continua ad esserci una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.”
27. Nella causa di Cipro c. Turchia ([GC], n. 25781/94, ECHR 2001-IV) la Corte confermò le conclusioni sopra (§§ 187 e 189):
“187. La Corte è persuasa che sia il suo ragionamento sia la sua conclusione nella sentenza Loizidou ( meriti) si applica con la stessa forza a Ciprioti greci espatriati che, come la Sig.ra L., non è in grado di avere accesso alla loro proprietà nella Cipro del nord in ragione delle restrizioni attuate dalle autorità ‘TRNC’ sul loro accesso fisico a quella proprietà. Il rifiuto totale e continuo di accesso alla loro proprietà è un’interferenza chiara col diritto degli espatriati Ciprioti greci al godimento tranquillo della proprietà all’interno del significato della prima frase dl’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
…
189. .. c’è stata una violazione continua dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 in virtù del fatto che ai proprietari greco- ciprioti di proprietà nella Cipro settentrionale viene negato l’ accesso ed il controllo, l’ uso e il godimento della loro proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi loro diritti di proprietà.”
28. La Corte non vede ragione nella causa presente di scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta nelle cause Loizidou e Cipro c. Turchia (op. cit.; vedere anche Demades c. Turchia (meriti), n. 16219/90, § 46 31 luglio 2003).
29. Di conseguenza, conclude che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione in virtù del fatto che dalla data in cui loro acquisirono le proprietà (10 luglio 1995), ai richiedenti fu negato l’accesso ed il controllo, l’uso ed il godimento delle loro proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi loro diritti di proprietà.
III. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE, PRESO IN CONCOMITANZA CON L’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
30. I richiedenti si lamentarono di una violazione sotto L’Articolo 14 della Convenzione A CAUSA di trattamento discriminatorio contro loro nel godimento dei loro diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Loro addussero che questa discriminazione era stata basata sulla loro origine nazionale.
L’Articolo 14 della Convenzione legge siccome segue:
“Il godimento dei diritti e delle libertà stabilite [nella] Convenzione sarà garantito senza discriminazione su alcuna base come il sesso,la razza, il colore, la lingua, la religione, l’opinione politica o altro, la cittadinanza od origine sociale, l’associazione con una minoranza nazionale, la proprietà,la nascita o altro status.”
31. Il Governo contestò questa rivendicazione.
32. La Corte richiama che nella causa Alexandrou (citata sopra, §§ 38-39) ha trovato che non era necessario eseguire un esame separato dell’azione di reclamo sotto l’Articolo 14 della Convenzione. La Corte non vede qualsiasi ragione di abbandonare tale approccio nella presente causa (vedere anche, mutatis mutandis, Eugenia Michaelidou Ltd e Michael Tymvios c. Turchia, n. 16163/90, §§ 37-38 31 luglio 2003).
IV. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Materiale e non-materiale
1. Le osservazioni delle parti
(a) I richiedenti
34. Nelle loro rivendicazioni di soddisfazione equa del 29 settembre 1999, i richiedenti richiesero 4,489,931 lire cipriote (CYP- approssimativamente 7,671,496 euro (EUR)) per danno materiale. Loro si appellarono al rapporto di un esperto che valutava il valore delle loro perdite che includeva la perdita di affitto annuale percepito o che ci si aspettava di percepire dall’affitto delle loro aree di terreno, più interesse dalla data in cui simili affitti erano dovuti sino al giorno del pagamento. Gli affitti chiesti erano per il periodo risalente al gennaio 1987, quando il Governo rispondente accettò il diritto di ricorso individuale, sino al settembre 1999. I richiedenti non chiesero il risarcimento per qualsiasi espropriazione stabilita poiché loro erano ancora proprietari legale delle proprietà. Il rapporto di valutazione conteneva una descrizione di Ayios Amvrosios, delle sue prospettive di sviluppo e delle proprietà dei richiedenti.
35. L’esperto prima osservò che due delle proprietà dei richiedenti erano aree edificabili situate in zone estremamente turistiche. L’affitto annuale ottenibile da queste aree di terreno fu calcolato come una percentuale (6%) del loro valore di mercato nell’ agosto 1974. Un 12 percento di aumento annuale fu applicato sia agli affitti che al valore di mercato delle proprietà. Secondo l’esperto, questi due luoghi di costruzione avevano un valore di mercato del 1974 di CYP 450,000 (circa EUR 768,870), mentre l’affitto annuale ottenibile da loro nel 1987 era CYP 109,200 (circa EUR 186,579). Le proprietà degli altri richiedenti erano terreno agricoli. Nel 1974 il loro valore di affitto annuale e totale era CYP 30.41 (circa EUR 52) a cui fu applicato un 7% di aumento annuale. Fu inoltre applicato l’interesse composto per pagamento ritardato ad un tasso dell’ 8% all’anno.
36. Il 25 gennaio 2008, a seguito di una richiesta dalla Corte per un aggiornamento sugli sviluppi della causa, i richiedenti presentarono rivendicazioni aggiornate per soddisfazione equa con lo scopo di coprire il periodo di perdita dell’uso delle proprietà dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 2007. Loro produssero un rapporto di valutazione riveduto che, sulla base dei criteri adottati nel rapporto precedente, concluse che la somma intera dovuta per la perdita d’uso per i terreno agricoli era CYP 3,140.56 più CYP 2,890.91 per interesse. La somma totale chiesta sotto questo capo era così CYP 6,301 (circa EUR 10,765). Riguardo alle aree edificabili, l’affitto totale dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 2007 era CYP 5,596,692, mentre l’interesse corrispondeva a CYP 4,428,347. La somma totale chiesta per queste due proprietà era così CYP 10,025,039 (circa EUR 17,128,781), mentre l’intero danno materiale subito dai richiedenti era circa EUR 17,139,546.
37. Nelle loro rivendicazioni di soddisfazione equa del 29 settembre 1999, i richiedenti chiesero inoltre danni morali. Loro lasciarono alla Corte la determinazione del loro importo, notando, comunque che considerarono che la somma di CYP 100,000 (circa EUR 170,860) per ognuno di loro non sarebbe stata sufficiente.
(b) Il Governo
38. Il Governo registrò commenti sulle rivendicazioni aggiornate della richiedente per la soddisfazione equa il 30 giugno 2008 e d il 15 ottobre 2008. Indicò che la presente richiesta era parte di un gruppo di cause simili che sollevavano un numero di questioni problematiche e sostenne che le rivendicazioni per la soddisfazione equa non erano pronte per un esame. Il Governo aveva infatti incontrato dei problemi seri nell’identificare le proprietà ed i loro attuali proprietari. Le informazioni fornite dai richiedenti a questo riguardo non erano basate su prove affidabili. Inoltre, a causa del tempo trascorso dal deposito delle richieste, è probabile che siano potute sorgere nuove situazioni: le proprietà avrebbero potuto essere trasferite, avrebbero potuto essere donate o avrebbero potuto essere ereditate all’interno dell’ordinamento giuridico della Cipro meridionale. Questi fatti non sarebbero stati noti al Governo rispondente e avrebbero potuto essere certificati solamente dalle autorità greco -cipriote che, dal 1974, avevano rifatto i registri e i documenti di tutte le proprietà nella Cipro settentrionale. Si potrebbe richiedere ai richiedenti di offrire dei certificati di ricerca emessi dal Settore dei Terreni e Ricerche della Repubblica di Cipro. In casi in cui il richiedente originale se ne fosse andato o la proprietà avesse cambiato mani, è probabile che sorgano delle questioni riguardo a se i nuovi proprietari avevano un interesse legale nella proprietà e se a loro stati concessi danno morali e/o materiali .
39. Il Governo presentò che siccome è stato applicato un aumento annuale del valore della proprietà, sarebbe ingiusto aggiungere un interesse composto per pagamento ritardato, e che la Turchia aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte il 21 gennaio 1990, e non nel gennaio 1987. In qualsiasi caso , il valore di mercato addotto del 1974 della proprietà era esorbitante, estremamente eccessivo e speculativo; non era basato su nessun dato vero con cui fare un paragone e costituiva un’indennità insufficiente per la volatilità del mercato della proprietà e per la sua suscettibilità alle influenze sia nazionali che internazionali. Il rapporto presentato dai richiedenti aveva proceduto invece all’assunzione che il mercato della proprietà avrebbe continuato a fiorire con crescita economica continua durante l’intero periodo sotto considerazione.
40. Il Governo produsse un rapporto di valutazione preparato dalle autorità turco -cipriote che considerò essere basato su una “valutazione realistica dei valori di mercato del 1974, avendo riguardo ai documenti dei terreni attinenti e delle vendite comparative nelle aree in cui la proprietà [era] situata.” Questo rapporto conteneva due proposte, valutando, rispettivamente la somma dovuta per la perdita dell’ uso della proprietà ed il suo valore attuale. La seconda proposta fu fatta per dare alla richiedente la scelta di vendere la proprietà allo Stato, abbandonando con ciò il titolo di proprietà e le rivendicazioni riguardo a questo.
41. Il rapporto preparato dalle autorità turco-cipriote specificava che sarebbe stato possibile prevedere, o immediatamente o dopo la decisione della questione di Cipro, la restituzione delle proprietà descritte nel paragrafo 8 (d), (e), (f) e (g) sopra. L’altro patrimonio immobiliare a cui si fa riferimento nella richiesta era posseduto da rifugiati; non poteva essere oggetto di restituzione ma avrebbe potuto dare diritto a risarcimento finanziario, da calcolare sulla base della perdita di utili (applicando una percentuale del 5% sui valori di mercato del 1974) ed un aumento del valore della proprietà fra il 1974 e la data di pagamento. Se i richiedenti avessero fatto domanda alla Commissione del Patrimonio immobiliare, quest’ultima avrebbe offerto CYP 401,239.52 (circa EUR 685,557) per compensare la perdita d’uso dal luglio 1995 in avanti e CYP 597,356.91 (circa EUR 1,020,644) per il valore delle proprietà. Secondo un esperto nominato dalle autorità della “TRNC”, il valore di aperto-mercato del 1974 delle proprietà dei richiedenti era il seguente:
– aree di terreno descritte sotto il paragrafo 8 (a), (b) e (c) sopra (aree edificabili): CYP 95,593.22 (circa EUR 163,300);
– area di terreno descritta sotto il paragrafo 8 (d) sopra: CYP 76.27 (circa EUR 130);
– area di terreno descritta sotto il paragrafo 8 (e) sopra: CYP 105.93 (circa EUR 180);
– area di terreno descritta sotto il paragrafo 8 (f) sopra: CYP 12,71 (circa EUR 21);
– area di terreno descritta sotto il paragrafo 8 (g) sopra: CYP 17.12 (circa EUR 29);
– area di terreno descritta sotto il paragrafo 8 (h) sopra: CYP 1,694.92 (circa EUR 2,895).
42. Contro l’adempimento di certe condizioni, la Commissione del Patrimonio immobiliare avrebbe potuto offrire anche alla richiedente il cambio della sua proprietà con delle proprietà turco-cipriote localizzate nel sud dell’isola
43. Infine, il Governo non fece commenti sulle osservazioni dei richiedenti sotto il capo di danno morale.
2. La terza parte intervenuta
37. Il Governo di Cipro sostenne pienamente le rivendicazioni aggiornate del richiedente per la soddisfazione equa.
3. La valutazione della Corte
45. La Corte prima nota che l’osservazione del Governo per cui è probabile che sorgano dei dubbi riguardo al titolo di proprietà dei richiedenti sulle proprietà in questione (vedere paragrafo 38 sopra) è, in sostanza, un’obiezione d’ incompatibilità ratione materiae con le disposizioni dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale obiezione è già stata esaminata ed è stata respinta dalla Corte per le ragioni affermate nei paragrafi 20-22 sopra.
46. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione della richiesta dell’ Articolo 41 riguardo al danno materiale e morale non è pronta per una decisione. Osserva, in particolare, che le parti non sono riuscite ad offrire dati affidabili ed obiettivi concernenti i prezzi dei terreni e dei beni immobili a Cipro in data dell’intervento turco. Questo insuccesso rende difficile per la Corte valutare se la stima fornita dal richiedente del valore di mercato del 1974 della sue proprietà sia ragionevole. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente(Articolo 75 § 1 dell’ordinamento di Corte).
B. Costi e spese
47. Nelle loro rivendicazioni di soddisfazione equa del 29 settembre 1999, appellandosi a dei conti dai loro rappresentanti, i richiedenti chiesero CYP 11,265.62 (circa EUR 19,248) per i costi e spese sostenuti di fronte alla Corte. Questa somma includeva CYP 5,400 (circa EUR 9,226) per i costi del rapporto competente che valutava il valore delle loro proprietà. Nelle loro rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 25 gennaio 2008, i richiedenti presentarono note spese supplementari per il nuovo rapporto di valutazione e per le parcelle legali corrispondenti rispettivamente ad EUR 1,955 ed EUR 2,000. La somma totale chiesta per costi e spese era così circa EUR 23,203.
48. Il Governo non fece commenti su questo punto.
49. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 riguardo ai costi ed alle spese non è pronta per una decisione. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE
1. Respinge per sei voti ad uno le obiezioni preliminari del Governo;
2. Sostiene per sei voti ad uno che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
3. Sostiene all’unanimità che non è necessario esaminare se c’è stata una violazione dell’ Articolo 14 della Convenzione;
4. Sostiene all’unanimità che la questione della richiesta dell’ Articolo 41 non è pronta per una decisione;
di conseguenza,
(a) riserva la questione detta in intero;
(a) riserva la detta questione per intero;
(b) invita il Governo ed la richiedente a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’ Articolo 44 § 2 della Convenzione le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere;
(c) riserva l’ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla all’occorrenza.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 22 settembre 2009, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Cancelliere Aggiunto Presidente
In conformità con l’Articolo 45 § 2 della Convenzione e l’articolo 74 § 2 dell’ordinamento, l’opinione separata di Giudice Karakaş è annessa a questa sentenza.
N.B.
F.A.
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE KARAKAŞ
Diversamente dalla maggioranza, considero, che l’obiezione del non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali sollevata dal Governo non avrebbe dovuto essere respinte. Di conseguenza, non posso concordare con la costatazione di una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 della Convenzione, per le stesse ragioni di quelle menzionate nella mia opinione dissidente nella causa di Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, 20 gennaio 2009).