QUARTA SEZIONE
CAUSA HAPESHIS E HAPESHI-MICHAELIDOU C. TURCHIA
(Richiesta n. 35214/97)
SENTENZA
(i meriti)
STRASBOURG
22 settembre 2009
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Hapeshis e Hapeshi-Michaelidou c. Turchia,
La Corte europea dei Diritti umani (quarta Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Nicolas Bratza, Presidente, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, Işıl Karakaş, giudici,
e Fatoş Aracı, Cancelliere di Sezione Aggiunto,
Avendo deliberato in privato il 1 settembre 2009,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 35214/97) contro la Repubblica di Turchia depositata presso la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da due cittadini ciprioti, il Sig. M. P. H. ed la Sig.ra M. H. – M. (“i richiedenti”), il 10 gennaio 1997.
2. I richiedenti sono stati rappresentati dal Sig. M. T., il Sig. K. C. ed il Sig. C. C., tre avvocati che praticano a Nicosia. Il Governo turco (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. Z.M. Necatigil.
3. I richiedenti addussero che l’occupazione turca della parte settentrionale di Cipro li aveva spogliati della loro casa e proprietà.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entrò in vigore (Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11).
5. Con una decisione dell’ 8 febbraio 2000 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
6. I richiedenti ed il Governo entrambi registrarono osservazioni sui meriti (Articolo 59 § 1). Inoltre, commenti di una terza parte intervenuta furono ricevuti dal Governo di Cipro che aveva esercitato il suo diritto ad intervenire (Articolo 36 § 1 della Convenzione e Articolo 44 § 1 (b)).
I FATTI
7. I richiedenti che sono fratello e sorella nacquero rispettivamente nel 1959 e 1942. Il primo richiedente (che è un cittadino cipriota e britannico) vive a Londra, mentre la secondo richiedente (una cittadina cipriota) risiede a Larnaca.
8. I richiedenti addussero che sino all’ agosto 1974 vivevano in una casa posseduta da loro padre a Ayios Amvrosios, nel Distretto di Kyrenia (parte settentrionale di Cipro). Questo alloggio era costruito sull’ area n. 233/9 foglio mappale 13/23. La seconda richiedente che si era recentemente sposato viveva con suo marito e sua figlia nell’ala est dell’alloggio, una residenza separata mentre il primo richiedente viveva con sua madre e suo padre nell’ala ovest. L’area su cui le due residenze semi-indipendenti erano state costruite su un’area di 517 metri quadrati (m²); ogni residenza era di 290 m². Avevano un garage e due piani.
9. I richiedenti lasciarono il loro alloggio il 13 agosto 1974, siccome stavano avanzando le truppe turche. Il 17 agosto 1974 loro padre tentò di far visita alla sua proprietà ma fu arrestato dai soldati turchi. Lui fu rilasciato lo stesso giorno, poiché era un cittadino britannico.
10. Il 19 maggio 1991 il padre dei richiedenti morì. Secondo le sue volontà, il 18 maggio 1988 datato, l’alloggio e sbarca in oggetto era essere diviso ugualmente coi due richiedenti. 30 luglio 1991, il Sig. T. M. fu nominato come esecutore delle sue volontà. Il 10 luglio 1995 i richiedenti registrarono, in quote uguali, i loro titoli presso il Dipartimento dei Terreni e delle Indagini della Repubblica di Cipro. Il primo richiedente ottenne la residenza ovest, mentre la seconda richiedente ottenne quella est. Il primo richiedente tentò, tramite le autorità consolari britanniche, di visitare la sua proprietà ma non ottenne permesso.
11. I richiedenti erano stati informati che il loro alloggio era stato occupato da ufficiali militari turchi d’alto grado.
LA LEGGE
I. LE OBIEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
A. LE obiezioni del Governo
1. Obiezione d’ incompatibilitài ratione temporis o ratione materiae
(a) Obiezione del Governo
12. Il Governo presentò inoltre che, secondo i documenti dell’ “Ufficio dei Terreni turco-cipriota” a Girne/Kyrenia, i richiedenti non erano proprietari di nessuna proprietà nella parte settentrionale di Cipro nel 1974. Né i richiedenti erano, secondo la stessa fonte i proprietari di nessuna proprietà in data dell’ introduzione della richiesta. Le proprietà a cui si fa riferimento nella richiesta erano registrate originalmente a nome del Governo di Cipro come foresta, poi a nome del padre dei richiedenti e, infine, a nome della “TRNC.” Dato che nel 1974 i richiedenti non avevano nessun diritto o interesse in relazione alle proprietà in questione, non c’era nessuna questione di violazione continua che avrebbe potuta essere sostenuta sino al 28 gennaio 1987 quando la Turchia riconobbe il diritto di ricorso individuale. Presumendo che i richiedenti avevano acquisito la proprietà nel 1995, non c’era nessuna questione di coinvolgimento turco nella loro incapacità di avere accesso alle aree di terreno in questione. Inoltre, siccome loro avevano acquisito le proprietà ventuno anni dopo gli eventi del 1974 ed otto anni dopo la dichiarazione della Turchia riguardo al diritto di ricorso individuale, i richiedenti avrebbero dovuto sapere che l’accesso a queste proprietà era praticamente impossibile e che le autorità turco-cipriote le avevano espropriate. Di conseguenza, loro non possono invocare la responsabilità turca. Alla luce di quanto sopra, la richiesta dovrebbe essere considerata incompatibile o ratione materiae o ratione temporis con le disposizioni della Convenzione.
(b) Gli argomenti dei richiedenti
13. Appellandosi alla giurisprudenza sviluppata dalla Corte nella causa Loizidou c. Turchia ((meriti), Relazioni di Sentenze e Decisioni 1996-VI, 18 dicembre 1996), i richiedenti addussero che i fatti di cui si lamentavano fossero imputabili alla Turchia ai fini della Convenzione.
14. Loro osservarono che loro padre era il proprietario legale della proprietà in oggetto nel 1974. Il Governo rispondente avrebbe potuto accertare questo consultando l’ “Ufficio dei Terreni turco-cipriota.” C’era l’aspettativa che i richiedenti potessero, al dovuto tempo divenire i proprietari legittimi della proprietà. Infatti, l’alloggio era costruito come due abitazioni separate una delle quali era stata data dal padre dei richiedenti alla seconda richiedente al suo matrimonio mentre era sempre stata intenzione ferma del defunto che la seconda abitazione divenisse proprietà del primo richiedente a tempo debito . Atti susseguenti della “TRNC” non poteva spogliare il padre dei richiedenti del suo titolo. I richiedenti divennero i proprietari legali in virtù della volontà del loro padre e questo fu registrato dalle autorità ufficiali della Repubblica di Cipro. Questa operazione non poteva essere registrata dall’“Ufficio del Terreno turco-cipriota” perché le autorità della“TRNC” consideravano che la proprietà in oggetto fosse già stata espropriata. Perciò, il Governo non poteva appellarsi a dei documenti dell’ “ Ufficio del Terreno cipriota turco” per contestare il titolo dei richiedenti.
15. Presumere che i richiedenti non avevano diritti di proprietà riservati fino al 10 luglio 1995 vorrebbe dire solamente che non c’era stata nessuna violazione continua dei loro diritti sotto l’Articolo 1 Protocollo N.ro 1 fra il 1974 e quella data. Per stabilire che c’era stata tale violazione dopo il 10 luglio 1995 ai richiedenti fu solo richiesti di mostrare che a loro non era stato concesso di godere della loro proprietà da allora in poi. Il fatto che i richiedenti seppero di non poter godere della loro proprietà quando divennero i proprietari legittimi di questa nel 1995 era irrilevante.
(c) Gli argomenti della terza parte intervenuta
16. Il Governo di Cipro richiamò che nella causa Loizidou (meriti), citato sopra) la Corte aveva trovato che la Turchia aveva la responsabilità di garantire i diritti umani nell’area occupata di Cipro. Loro impugnarono le dichiarazioni del Governo rispondente secondo le quali la “TRNC” era uno Stato o un’entità con autorità effettiva la cui creazione aveva interrotto la catena di qualsiasi responsabilità turca per gli eventi che ebbero luogo nella Cipro settentrionale. Loro reiterarono inoltre che le violazioni del diritto di proprietà che accaddero nel territorio della “TRNC” costituiva una situazione continua e non un atto istantaneo di privazione di proprietà.
(d) La valutazione della Corte
17. Nella sua decisione sull’ammissibilità della richiesta, la Corte considerò, che le obiezioni del Governo secondo cui la richiesta fosse incompatibile ratione materiae e ratione temporis erano collegata da vicino alla sostanza delle azioni di reclamo dei richiedenti e che loro avrebbero dovuto essere esaminate insieme coi meriti della richiesta.
18. Il Governo non contestò la dichiarazione dei richiedenti per cui loro padre era il proprietario dell’alloggio a Ayios Amvrosios. Comunque, dibatté che la proprietà in questione era stata espropriato successivamente dalle autorità della “TRNC” . La Corte richiama che nella causa Loizidou ((meriti), citata sopra, §§ 44 e 46) sostenne che non si potesse attribuire la validità legale ai fini della Convenzione alle disposizioni dell’ Articolo 159 della legge fondamentale della “TRNC”, riguardo all’acquisizione alla “TRNC” dei patrimoni immobiliari considerati abbandonati il 13 febbraio 1975. Considerò inoltre che i Greco -Ciprioti , che come la Sig.ra L. avevano lasciato le loro proprietà nella parte settentrionale dell’isola nel 1974 non poteva essere ritenuti di avere perso il titolo della loro proprietà. Ne segue che, sino alla sua morte nel 19 maggio 1991, il padre dei richiedenti era ancora il proprietario legale delle aree di terreno in questione. Lui era perciò in grado di trasmettere la proprietà ai suoi figli, secondo le sue volontà del 18 maggio 1988.
19. La Corte nota inoltre che il 10 luglio 1995 i richiedenti registrarono i loro titoli di proprietà presso il Dipartimento dei Terreni e delle Indagini della Repubblica di Cipro (vedere paragrafo 10 sopra). Nonostante questo, non erano in grado di avvalersi e di avere accesso alle loro proprietà. Al tempo attinente, la Turchia aveva già riconosciuto il diritto di ricorso individuale. Sarà ricordato anche che la Corte aveva esaminato debitamente ed aveva respinto l’obiezione d’inammissibilità in ragione di mancanza di controllo effettivo della Cipro settentrionale sollevata dal Governo turco nella causa Cipro c. Turchia ([GC], n. 25781/94, §§ 69-81 ECHR 2001-IV). Non vede nessuna ragione di abbandonare il suo ragionamento e le sue conclusioni nella presente causa.
20. Ne segue che le obiezioni preliminari del Governo d’incompatibilità ratione loci, ratione temporis o ratione materiae dovrebbero essere respinte.
2. Obiezione d’inammissibilità per motivi di non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali e mancanza di status di vittima
21. Il Governo sollevò anche difficoltà preliminari d’inammissibilità per non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali e mancanza di status di vittima. La Corte osserva che queste obiezioni sono identiche a quelle sollevati nella causa Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, §§ 11-22 20 gennaio 2009), e dovrebbero essere respinte per le stesse ragioni.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
22. I richiedenti si lamentarono che dal luglio 1974, la Turchia aveva impedito ai suoi direttori ed azionisti di esercitare il loro diritto al pacifico godimento delle loro proprietà.
Invocò l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che si legge come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di proprietà in conformità con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
23. Il Governo contestò questa rivendicazione.
24. La Corte richiama che nella causa Loizidou summenzionata ((meriti), citata sopra, §§ 63-64), ragionò come segue:
“63. … come conseguenza del fatto che alla richiedente è stato rifiutato l’accesso al terreno dal 1974, lei ha perso effettivamente ogni controllo sulla sua proprietà, così come tutte le possibilità di usarla e goderne. Il rifiuto continuo di accesso deve essere considerato perciò un’interferenza coi suoi diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale interferenza non può, nelle circostanze eccezionali della presente causa a cui la richiedente ed il Governo cipriota hanno fatto riferimento , essere considerata o una privazione di proprietà o un controllo dell’ uso all’interno del significato dei primo e del secondo paragrafo di Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Chiaramente rientra comunque, all’interno del significato della prima frase di questo provvedimento come un’interferenza col godimento tranquillo della proprietà. A questo riguardo la Corte osserva che l’ostacolo può corrispondere ad una violazione della Convenzione proprio come un impedimento legale.
64. A parte un riferimento passeggero alla dottrina della necessità come giustificazione per gli atti del ‘TRNC’ ed al fatto che diritti di proprietà erano la materia di discorsi intercomunali, il Governo turco non ha cercato di fare osservazioni che giustificavano l’interferenza sopra coi diritti di proprietà della richiedente che sono imputabili alla Turchia.
Comunque, non è stato spiegato come il bisogno di ridare una sistemazione ai rifugiati ed espatriati ciprioti turchi negli anni seguenti l’intervento turco nell’isola nel 1974 potrebbe giustificare la negazione completa dei diritti di proprietà del richiedente nella forma di un rifiuto totale e continuo di accesso ed un’espropriazione stabilita senza risarcimento.
Neanche il fatto che i diritti di proprietà erano la materia dei discorsi di intercomunali che coinvolgono ambo le comunità a Cipro non può offrire una giustificazione per questa situazione sotto la Convenzione. In simili circostanze, la Corte conclude, che c’è stato e continua ad esserci una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.”
25. Nella causa di Cipro c. Turchia ([GC], n. 25781/94, ECHR 2001-IV) la Corte confermò le conclusioni sopra (§§ 187 e 189):
“187. La Corte è persuasa che sia il suo ragionamento sia la sua conclusione nella sentenza Loizidou ( meriti) si applica con la stessa forza a Ciprioti greci espatriati che, come la Sig.ra L., non è in grado di avere accesso alla loro proprietà nella Cipro del nord in ragione delle restrizioni attuate dalle autorità ‘TRNC’ sul loro accesso fisico a quella proprietà. Il rifiuto totale e continuo di accesso alla loro proprietà è un’interferenza chiara col diritto degli espatriati Ciprioti greci al godimento tranquillo della proprietà all’interno del significato della prima frase dl’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
…
189. .. c’è stata una violazione continua dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 in virtù del fatto che ai proprietari greco- ciprioti di proprietà nella Cipro settentrionale viene negato l’ accesso ed il controllo, l’ uso e il godimento della loro proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi loro diritti di proprietà.”
26. La Corte non vede ragione nella causa presente di scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta nelle cause Loizidou e Cipro c. Turchia (op. cit.; vedere anche Demades c. Turchia (meriti), n. 16219/90, § 46 31 luglio 2003).
27. Di conseguenza, conclude che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione in virtù del fatto che dalla data in cui loro acquisirono le proprietà (10 luglio 1995), ai richiedenti fu negato l’accesso ed il controllo, l’uso ed il godimento delle loro proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi loro diritti di proprietà.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
28. Le richiedenti presentarono che nel 1974 avevano a loro dimora a Kyrenia. Siccome non erano più state in grado di ritornarvi , loro erano vittime di una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione.
Questa disposizione si legge come segue:
“1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, della sua casa e della sua corrispondenza.
2. Non ci sarà interferenza da parte un’autorità pubblica con l’esercizio di questo diritto eccetto nel caso fosse in conformità con la legge e necessaria in una società democratica negli interessi della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o del benessere economico del paese, per la prevenzione del disturbo o del crimine, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
29. Il Governo contestò questa rivendicazione.
30. I richiedenti presentarono che, contrariamente alla richiedente nella causa Loizidou, loro avevano la loro residenza principale a Ayios Amvrosios. Loro dissero che qualsiasi interferenza coi loro diritti dell’ Articolo 8 non era giustificata sotto il secondo paragrafo di questa disposizione.
31. Il Governo di Cipro presentò che dove le proprietà del richiedente costituivano la dimora della persona, c’era una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione.
32. La Corte nota che il Governo andò a vuoto nel produrre qualsiasi prova in grado di gettare dubbi sulla dichiarazione dei richiedenti secondo cui, al tempo dell’invasione turca, loro risiedevano regolarmente a Ayios Amvrosios e che questo alloggio veniva trattato dalla loro e la loro famiglia come dimora.
33. Di conseguenza, la Corte considera che nelle circostanze della presente causa, l’alloggio dei richiedenti qualificò come “dimora” all’interno del significato dell’ Articolo 8 della Convenzione al tempo in cui gli atti di cui ci si lamenta accaddero.
34. La Corte osserva che la presente causa differisce dalla causa Loizidou ((meriti), citata sopra) poiché, diversamente dalla Sig.ra L., i richiedenti davvero avevano dimora fissa a Ayios Amvrosios.
35 La Corte nota che dal 1974 le richiedenti non sono stati in grado di accedere ed usare quella casa. In questo collegamento la Corte richiama che, nella sua sentenza nella causa Cipro c. Turchia (citata sopra, §§ 172-175), concluse che il rifiuto completo del diritto degli espatriati greco -ciprioti al rispetto delle loro case nella Cipro settentrionale dal1974 costituiva una violazione continua dell’articolo 8 della Convenzione. La Corte ragionò come segue:
“172. La Corte osserva che la politica ufficiale delle autorità della’TRNC’ di negare il diritto degli espatriati di ritornare alle loro case viene eseguita con delle restrizioni molto rigide operate dalle stesse autorità sulle visite al nord da parte di ciprioti greci che vivono a sud. Di conseguenza, non solo gli espatriati non sono in grado di richiedere alle autorità di rioccupare le case che si sono lasciati alle spalle, ma a loro viene fisicamente impedito di farvi visita.
173. La Corte nota inoltre che la situazione contestata dal Governo richiedente è stata ottenuta dagli eventi del 1974 nella parte settentrionale di Cipro. Sembrerebbe che non è stata mai riflessa nella ‘ legislazione’ e è stata eseguita come una questione di politica in appoggio di una disposizione bi-zonale configurata, si sostiene, per minimizzare il rischio di conflitto che la mescolanza delle comunità greche e turco-cipriote potrebbe creare nel nord. Questa disposizione bi-zonale viene intrapresa all’interno della struttura dei discorsi inter-comunali patrocinati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite…
174. La Corte farebbe le seguenti osservazioni i in questo collegamento: in primo luogo, il rifiuto completo del diritto degli espatriati al rispetto delle loro case non ha base legale all’interno del significato dell’ Articolo 8 § 2 della Convenzione (vedere paragrafo 173 sopra); in secondo luogo, i discorsi inter-comunali non possono essere invocati per legittimare una violazione della Convenzione; in terzo luogo, la violazione in questione resiste come questione politica dal 1974 e deve essere considerata continua.
175. In prospettiva di queste considerazioni, la Corte conclude, che c’è stata una violazione continua dell’ Articolo 8 della Convenzione in ragione del rifiuto di concedere il ritorno di qualsiasi espatriato greco- cipriota alla sua casa nella parte settentrionale di Cipro.”
36. La Corte non vede alcuna ragione nella presente causa per abbandonare il ragionamento e le costatazioni sopra (vedere anche Demades (meriti), citata sopra, §§ 36-37).
37. Di conseguenza, conclude che c’è stata una violazione continua dell’ Articolo 8 della Convenzione a causa del rifiuto completo del diritto del richiedente al rispetto per la sua casa.
IV. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE, PRESO IN CONCOMITANZA CON L’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
38. I richiedenti si lamentarono di una violazione sotto L’Articolo 14 della Convenzione a causa di trattamento discriminatorio contro loro nel godimento dei loro diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Loro addussero che questa discriminazione era stata basata sulla loro origine nazionale.
L’Articolo 14 della Convenzione legge siccome segue:
“Il godimento dei diritti e delle libertà stabilite [nella] Convenzione sarà garantito senza discriminazione su alcuna base come il sesso,la razza, il colore, la lingua, la religione, l’opinione politica o altro, la cittadinanza od origine sociale, l’associazione con una minoranza nazionale, la proprietà,la nascita o altro status.”
39. Il Governo contestò questa rivendicazione.
40. La Corte richiama che nella causa Alexandrou (citata sopra, §§ 38-39) ha trovato che non era necessario eseguire un esame separato dell’azione di reclamo sotto l’Articolo 14 della Convenzione. La Corte non vede qualsiasi ragione di abbandonare tale approccio nella presente causa (vedere anche, mutatis mutandis, Eugenia Michaelidou Ltd e Michael Tymvios c. Turchia, n. 16163/90, §§ 37-38 31 luglio 2003).
IV. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
41. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. Danno materiale e morale
1. Le osservazioni delle parti
(a) I richiedenti
42. Nelle loro rivendicazioni di soddisfazione equa del 7 aprile 2000, i richiedenti richiesero 91,456 lire cipriote (CYP- approssimativamente 156,261 euro (EUR)) per danno materiale. Loro si appellarono al rapporto di un esperto che valutava il valore delle loro perdite che includeva la perdita di affitto annuale percepito o che ci si aspettava di percepire dall’affitto della loro proprietà a Ayios Amvrosios, più interesse dalla data in cui simili affitti erano dovuti sino al giorno del pagamento. L’affitto chiesto era per il periodo risalente al gennaio 1987, quando il Governo rispondente accettò il diritto di ricorso individuale, sino all’ aprile 2000. I richiedenti non chiesero il risarcimento per nessuna espropriazione stabilita poiché loro erano ancora i proprietari legittimi della proprietà. Il rapporto di valutazione conteneva una descrizione di Ayios Amvrosios, delle sue prospettive di sviluppo e della proprietà dei richiedenti.
43. Il rapporto di valutazione calcolava l’affitto annuale ottenibile dalla proprietà dei richiedenti come una percentuale (4%) del valore di mercato dei due alloggi semi-indipendenti nell’ agosto 1974. Un aumento annuale del 5%fu fatto applicato sia agli affitti che al valore di mercato della proprietà. Secondo l’esperto dei richiedenti, i loro alloggi avevano un valore di mercato del 1974 di CYP 38,000 (circa EUR 64,926), mentre l’affitto ottenibile da loro a quel tempo era CYP 1,520 (circa EUR 2,597) all’anno. Fu inoltre applicato un interesse composto per pagamento ritardato ad un tasso dell’ 8% all’anno.
44. Il 25 gennaio 2008, a seguito di una richiesta dalla Corte per un aggiornamento sugli sviluppi della causa, i richiedenti presentarono rivendicazioni aggiornate per soddisfazione equa con lo scopo di coprire la perdita d’uso della proprietà dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 2007. Loro produssero un rapporto di valutazione riveduto che, sulla base dei criteri adottati nel rapporto precedente, concluse che la somma intera dovuta per la perdita d’uso era CYP 102,379 più CYP 104,206 per interesse. La somma totale chiesta sotto questo capo era così CYP 206,585 (circa EUR 352,971).
45. Nelle loro rivendicazioni di soddisfazione equa del 7 aprile 2000, i richiedenti chiesero inoltre danni morali. Loro lasciarono alla Corte la determinazione del loro importo, notando, comunque che loro considerarono che la somma di CYP 100,000 (circa EUR 170,860) per ognuno di loro non sarebbe stata sufficiente.
(b) Il Governo
46. Il Governo registrò commenti sulle rivendicazioni aggiornate delle richiedenti per la soddisfazione equa il 30 giugno 2008 e d il 15 ottobre 2008. Indicò che la presente richiesta era parte di un gruppo di cause simili che sollevavano un numero di questioni problematiche e sostenne che le rivendicazioni per la soddisfazione equa non erano pronte per un esame. Il Governo aveva infatti incontrato dei problemi seri nell’identificare le proprietà ed i loro attuali proprietari. Le informazioni fornite dai richiedenti a questo riguardo non erano basate su prove affidabili. Inoltre, a causa del tempo trascorso dal deposito delle richieste, è probabile che siano potute sorgere nuove situazioni: le proprietà avrebbero potuto essere trasferite, avrebbero potuto essere donate o avrebbero potuto essere ereditate all’interno dell’ordinamento giuridico della Cipro meridionale. Questi fatti non sarebbero stati conosciuti al Governo rispondente e avrebbero potuto essere certificati solamente dalle autorità greco- cipriote che, dal 1974, avevano ricostruito i registri e i documenti di tutte le proprietà nella Cipro settentrionale. Si potrebbe richiedere alle richiedenti di fornire certificati di ricerca emessi dal Dipartimento dei Terreni e delle Indagini della Repubblica della Cipro. In casi in cui il richiedente originale se ne fosse andato o la proprietà avesse cambiato mani, è probabile che sorgano delle questioni riguardo a se i nuovi proprietari avevano un interesse legale nella proprietà e se a loro stati concessi danno morali e/o materiali .
47. Il Governo presentò che siccome era stato applicato un aumento annuale del valore delle proprietà, sarebbe ingiusto aggiungere un interesse composto per pagamento ritardato, e che la Turchia aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte il 21 gennaio 1990, e non nel gennaio 1987. In qualsiasi caso, il valore di mercato addotto del 1974 delle proprietà era esorbitante, estremamente eccessivo e speculativo; non era basato su nessun dato vero con cui fare un paragone e ha considerato in modo insufficiente la volatilità del mercato delle proprietà e la sua suscettibilità alle influenze sia nazionale che internazionali. Il rapporto presentato dalle richiedenti aveva proceduto invece all’assunzione che il mercato delle proprietà avrebbe continuato a fiorire con crescita economica continua durante l’intero periodo preso in considerazione.
48. Il Governo produsse un rapporto di valutazione preparato dalle autorità turco-cipriote che considerava essere basato su una “valutazione realistica dei valori di mercato del 1974, avendo riguardo ai documenti dei terreni attinenti e alle vendite comparative nelle aree in cui le proprietà [erano] situate.” Questo rapporto conteneva due proposte, valutando, rispettivamente la somma dovuta per la perdita d’uso delle proprietà ed il loro valore attuale. La seconda proposta fu fatta per dare al richiedente la scelta di vendere la proprietà allo Stato, abbandonando con ciò il titolo di proprietà e qualsiasi rivendicazione riguardo a questo.
49. Il rapporto preparato dalle autorità turco-cipriote ha specificato che sarebbe possibile prevedere, o immediatamente o dopo la decisione della questione di Cipro, la restituzione della proprietà descritta nel paragrafo 8 sopra. Questa proprietà potrebbe dare anche diritto al risarcimento finanziario, da calcolare sulla base della perdita di utili (applicando un tasso del 5% sui valori di mercato del 1974) e dell’ aumenta di valore della proprietà fra il 1974 e la data di pagamento. Se i richiedenti avessero fatto domanda alla Commissione del Patrimonio immobiliare, quest’ultima avrebbe offerto CYP 17,416.75 (circa EUR 29,758) per compensare la perdita d’uso dal luglio 1995 in avanti e CYP 25,929.69 (circa EUR 44,303) per il valore delle proprietà. Secondo un esperto nominato dalle autorità della “TRNC” il valore del libero mercato del 1974 delle proprietà dei richiedenti era CYP 4,237 (circa EUR 7,239). Contro l’adempimento di certe condizioni, la Commissione del Patrimonio immobiliare avrebbe potuto offrire anche alla richiedente il cambio della sua proprietà con delle proprietà turco-cipriote localizzate nel sud dell’isola.
50. Infine, il Governo non fece commenti sulle osservazioni del richiedente sotto il capo del danno morale.
2. La terza parte intervenuta
47. Il Governo di Cipro sostenne pienamente le rivendicazioni aggiornate delle richiedenti per la soddisfazione equa.
3. La valutazione della Corte
52. La Corte prima nota che l’osservazione del Governo per cui è probabile che sorgano dei dubbi riguardo al titolo dei richiedenti di proprietà sulle proprietà in questione (vedere paragrafo 46 sopra) è, in sostanza, un’obiezione d’ incompatibilità ratione materiae con le disposizioni dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale obiezione è già stata esaminata ed è stata respinta dalla Corte per le ragioni affermate nei paragrafi 18-20 sopra.
53. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione della richiesta dell’ Articolo 41 riguardo al danno materiale e morale non è pronta per una decisione. Osserva, in particolare, che le parti non sono riuscite ad offrire dati affidabili ed obiettivi concernenti i prezzi dei terreni e dei beni immobili a Cipro in data dell’intervento turco. Questo insuccesso rende difficile per la Corte valutare se la stima fornita dal richiedente del valore di mercato del 1974 della sue proprietà sia ragionevole. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente(Articolo 75 § 1 dell’ordinamento di Corte).
B. Costi e spese
54. Nelle loro rivendicazioni di soddisfazione equa del 7 aprile 2000, appellandosi ai conti dai loro rappresentanti, i richiedenti chiesero CYP 3,750 (circa EUR 6,407) per i costi e le spese sostenuti di fronte alla Corte. Nelle loro rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 25 gennaio 2008, loro presentarono note spese supplementari per il nuovo rapporto di valutazione e per parcelle legali corrispondenti rispettivamente ad EUR 517.5 ed EUR 2,000. La somma totale chiesta per costi e spese era così circa EUR 8,924.
55. Il Governo non fece commenti su questo punto.
56. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 riguardo ai costi ed alle spese non è pronta per una decisione. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e le richiedenti.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE
1. Respinge per sei voti ad uno le obiezioni preliminari del Governo;
2. Sostiene per sei voti ad uno che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
3. Sostiene per sei voti ad uno che c’è stata una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione;
4. Sostiene all’unanimità che non è necessario esaminare se c’è stata una violazione dell’ Articolo 14 della Convenzione;
5. Sostiene all’unanimità che la questione dell’applicazione dell’ Articolo 41 non è pronta per una decisione;
di conseguenza,
a) riserva la questione detta in intero;
(a) riserva la detta questione per intero;
(b) invita il Governo ed la richiedente a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’ Articolo 44 § 2 della Convenzione le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere;
(c) riserva l’ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla all’occorrenza.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 22 settembre 2009, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Cancelliere Aggiunto Presidente
In conformità con l’Articolo 45 § 2 della Convenzione e l’articolo 74 § 2 dell’ordinamento, l’opinione separata di Giudice Karakaş è annessa a questa sentenza.
N.B.
F.A.
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE KARAKAŞ
Diversamente dalla maggioranza, considero, che l’obiezione del non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali sollevata dal Governo non avrebbe dovuto essere respinte. Di conseguenza, non posso concordare con la costatazione di una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell’Articolo 8 della Convenzione, per le stesse ragioni di quelle menzionate nella mia opinione dissidente nella causa di Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, 20 gennaio 2009).