QUARTA SEZIONE
CAUSA HADJIPROCOPIOU ED ALTRI C. TURCHIA
(Richiesta n. 37395/97)
SENTENZA
(meriti)
STRASBOURG
22 settembre 2009
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Hadjiprocopiou ed Altri c. Turchia,
La Corte europea dei Diritti umani (quarta Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Nicolas Bratza, Presidente, Lech Garlicki, Ljiljana Mijoviæ, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, Işıl Karakaş, giudici,
e Fatoş Aracı, Cancelliere di Sezione Aggiunto,
Avendo deliberato in privato il 1 settembre 2009,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 37395/97) contro la Repubblica di Turchia depositata presso la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto l’Articolo 25 precedente della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da tre cittadini ciprioti, il Sig. C. H., la Sig.ra E. H. e la Sig.ra M. H. – I. (“i richiedenti”), il 22 luglio 1997.
2. I richiedenti sono stati rappresentati dal Sig. A. D. e dalla Sig.ra V. L., due avvocati che praticano a Nicosia. Il Governo turco (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. Z.M. Necatigil.
3. I richiedenti addussero che l’occupazione turca della parte settentrionale di Cipro li aveva spogliati della loro casa e proprietà.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entrò in vigore (Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11).
5. Con una decisione dell’ 8 giugno 1999 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
6. I richiedenti ed il Governo entrambi registrarono delle osservazioni sui meriti (Articolo 59 § 1). Inoltre, furono ricevuti dei commenti di una terza parte intervenuta dal Governo di Cipro che aveva esercitato il suo diritto ad intervenire (Articolo 36 § 1 della Convenzione e Articolo 44 § 1 (b)).
I FATTI
7. Il primo e la seconda richiedente, una coppia sposata nacquero rispettivamente nel 1916 e nel 1928 e vivono a Ayia Napa. La terza richiedente, loro figlia nacque nel 1959 e vive a Limassol.
8. I richiedenti erano i proprietari di un’area di terreno e di un edificio ubicati a Famagusta, nella strada centrale di Franklin Roosevelt. L’edificio comprendeva uno spazio sottoterra di parcheggio, otto negozi, una caffetteria e sei appartamenti. I negozi erano a pianterreno, mentre gli appartamenti erano al primo, all’ammezzato e al secondo piano. Sino all’ 14 agosto 1974 uno di questi appartamenti era usato dai tre richiedenti come loro dimora ed un altro dal primo richiedente come suo studio medico. Il 14 agosto 1974, siccome stava avanzando l’esercito turco, i richiedenti erano stati costretti a lasciare Famagusta. Da allora in poi, loro non erano stati in grado ritornarvi o di godere delle loro proprietà.
9. In appoggio alla loro rivendicazione di proprietà, i richiedenti produssero certificati di affermazione di proprietà di patrimoni immobiliari occupati dai turchi emessi dal Dipartimento del Terreno e delle Indagini della Repubblica di Cipro. Questi certificati affermavano che erano i proprietari legittimi di un’area di terreno con un edificio di una superficie di 811 m² a Famagusta, Quartiere Ayios Nicolaos registrati sotto l’ area n. 1222, foglio mappale 33/12.6.II , Blocco E.
10. Il 9 luglio 2002 il rappresentante dei richiedenti informò la Corte che la seconda richiedente, la Sig.ra E. H. era deceduta il 19 ottobre 2000. Di conseguenza, la sua proprietà era soggetta ad un’amministrazione. Sotto la detta amministrazione, ¼ dell’area descritta sotto il paragrafo 9 sopra fu trasferita alla terza richiedente, la Sig.ra M. H.-I.. Il 30 marzo 2001 il primo richiedente, il Sig. C. H., donò ¼ donato della stessa area alla terza richiedente. Quest’ultima divenne così la proprietaria di ½ dell’area in questione.
LA LEGGE
I. QUESTIONE PREGIUDIZIALE
11. La Corte nota all’inizio che la seconda richiedente è morta il 19 ottobre 2000, dopo l’introduzione della sua richiesta mentre la causa era pendente di fronte alla Corte. I due altri richiedenti ereditarono la sua parte delle proprietà a cui si fa riferimento nella presente richiesta (vedere paragrafo 10 sopra). Benché gli eredi di un richiedente deceduto non possano chiedere un diritto generale perché l’esame della richiesta portata da quest’ultimo venga continuato dalla Corte (vedere Scherer c. Svizzera, 25 marzo 1994 Serie A n. 287), la Corte ha accettato in numerose occasioni che ai parenti prossimi di un richiedente deceduto venga concesso di prendere il suo posto (vedere Deweer c. Belgio, 27 febbraio 1980, § 37 Serie A n. 35, e Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994, § 2 Serie A n. 281-a).
12. Ai fini della presente causa, la Corte è pronta ad accettare che il primo e la terza richiedente possano proseguire la richiesta inizialmente introdotta dalla Sig.ra E. H. (vedere, mutatis mutandis, Kirilova ed Altri c. Bulgaria, N. 42908/98, 44038/98, 44816/98 e 7319/02, § 85, 9 giugno 2005, e Nerva ed Altri c. Regno Unito, n. 42295/98, § 33 ECHR 2002-VIII).
II. LE OBIEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
13. Il Governo sollevò delle obiezioni preliminari di inammissibilità ratione loci e ratione temporis, di non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali e di mancanza di status di vittima. La Corte osserva che queste obiezioni erano identiche a quelle sollevati nella causa Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, §§ 11-22 20 gennaio 2009), e dovrebbero essere respinte per le stesse ragioni.
III. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
14. I richiedenti si lamentarono che dall’ agosto 1974, la Turchia aveva impedito loro di esercitare il loro diritto al godimento tranquillo delle loro proprietà.
Loro invocarono l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che si legge come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di proprietà in conformità con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
15. Il Governo contestò questa rivendicazione.
A. Gli argomenti delle parti
1. Il Governo
16. Il Governo presentò che i richiedenti non sono riusciti a produrre prova affidabile che mostri che al tempo dell’intervento turco loro erano i proprietari delle proprietà in questione. La loro rivendicazione sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 era perciò non comprovata.
17. In qualsiasi caso, l’interferenza addotta coi diritti di proprietà dei richiedenti non poteva essere vista isolatamente dalla situazione politica generale a Cipro e avrebbe potuto essere in qualsiasi caso giustificata nell’interesse generale.
2. I richiedenti
18. I richiedenti notarono che loro avevano prodotto prove documentarie emesse dal Governo di Cipro che certificavano che loro erano i proprietari delle proprietà descritte nei paragrafi 8 e 9 sopra. Gli atti di titolo originali furono lasciati a Famagusta nel 1974 ed erano da quella data sotto il controllo del Governo rispondente. Appellandosi ai principi posti dalla Corte nella causa Loizidou c. Turchia ((meriti), 18 dicembre 1996, Relazioni di Sentenze e Decisioni 1996-VI), i richiedenti addussero che l’interferenza coi loro diritti di proprietà mancava di qualsiasi la giustificazione legale.
3. La terza parte intervenuta
19. Il Governo di Cipro osservò che il suo Dipartimento dei Terreni e delle Indagini aveva fornito certificati d’affermazione alle persone che non avevano atti di titolo di proprietà in loro possesso ma il cui titolo era stato registrato nei registri dell’Ufficio del Distretto dei Terreni nell’area occupata dai turchi . Questi certificati erano prova prima facie del loro diritto di proprietà. Le autorità della “TRNC” erano in possesso di tutti i documenti del Dipartimento dei Terreni e delle Indagini relativi al titolo a proprietà. Era perciò dovere del Governo rispondente di produrli
20. Il Governo della Cipro notò inoltre che la presente causa era simile a quella di Loizidou c. Turchia ((i meriti), citata sopra), in cui la Corte aveva trovato che la perdita di controllo di proprietà da parte degli espatriati sorse come una conseguenza dell’occupazione della parte settentrionale di Cipro da parte delle truppe turche e la costituzione della “TRNC”, e che il rifiuto di accesso alla proprietà nella Cipro settentrionale occupata costituiva una violazione e continua dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
B. La valutazione della Corte
21. La Corte da prima nota che i documenti presentati dalle richiedenti (vedere paragrafo 9 sopra) fornivano prova prima facie che loro avevano un titolo di proprietà sulla proprietà in questione. Siccome il Governo rispondente andò a vuoto nel produrre prova convincente per confutazione, la Corte considera che le richiedenti avevano una “ proprietà” all’interno del significato dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
22. La Corte richiama che nella causa Loizidou summenzionata ((meriti), citata sopra, §§ 63-64), ragionò come segue:
“63. … come conseguenza del fatto che alla richiedente è stato rifiutato l’accesso al terreno dal 1974, lei ha perso effettivamente ogni controllo sulla sua proprietà, così come tutte le possibilità di usarla e goderne. Il rifiuto continuo di accesso deve essere considerato perciò un’interferenza coi suoi diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale interferenza non può, nelle circostanze eccezionali della presente causa a cui la richiedente ed il Governo cipriota hanno fatto riferimento , essere considerata o una privazione di proprietà o un controllo dell’ uso all’interno del significato dei primo e del secondo paragrafo di Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Chiaramente rientra comunque, all’interno del significato della prima frase di questo provvedimento come un’interferenza col godimento tranquillo della proprietà. A questo riguardo la Corte osserva che l’ostacolo può corrispondere ad una violazione della Convenzione proprio come un impedimento legale.
64. A parte un riferimento passeggero alla dottrina della necessità come giustificazione per gli atti del ‘TRNC’ ed al fatto che diritti di proprietà erano la materia di discorsi intercomunali, il Governo turco non ha cercato di fare osservazioni che giustificavano l’interferenza sopra coi diritti di proprietà della richiedente che sono imputabili alla Turchia.
Comunque, non è stato spiegato come il bisogno di ridare una sistemazione ai rifugiati ed espatriati ciprioti turchi negli anni seguenti l’intervento turco nell’isola nel 1974 potrebbe giustificare la negazione completa dei diritti di proprietà del richiedente nella forma di un rifiuto totale e continuo di accesso ed un’espropriazione stabilita senza risarcimento.
Neanche il fatto che i diritti di proprietà erano la materia dei discorsi di intercomunali che coinvolgono ambo le comunità a Cipro non può offrire una giustificazione per questa situazione sotto la Convenzione. In simili circostanze, la Corte conclude, che c’è stato e continua ad esserci una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.”
23. Nella causa di Cipro c. Turchia ([GC], n. 25781/94, ECHR 2001-IV) la Corte confermò le conclusioni sopra (§§ 187 e 189):
“187. La Corte è persuasa che sia il suo ragionamento sia la sua conclusione nella sentenza Loizidou ( meriti) si applica con la stessa forza a Ciprioti greci espatriati che, come la Sig.ra L., non è in grado di avere accesso alla loro proprietà nella Cipro del nord in ragione delle restrizioni attuate dalle autorità ‘TRNC’ sul loro accesso fisico a quella proprietà. Il rifiuto totale e continuo di accesso alla loro proprietà è un’interferenza chiara col diritto degli espatriati Ciprioti greci al godimento tranquillo della proprietà all’interno del significato della prima frase dl’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
…
189. .. c’è stata una violazione continua dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 in virtù del fatto che ai proprietari greco- ciprioti di proprietà nella Cipro settentrionale viene negato l’ accesso ed il controllo, l’ uso e il godimento della loro proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi loro diritti di proprietà.”
24. La Corte non vede ragione nella causa presente di scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta nelle cause Loizidou e Cipro c. Turchia (op. cit.; vedere anche Demades c. Turchia (meriti), n. 16219/90, § 46 31 luglio 2003).
25. Di conseguenza, conclude che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione in virtù del fatto che alla richiedente fu negato l’accesso ed il controllo, l’uso e il godimento della sua proprietà così come qualsiasi risarcimento per l’interferenza coi suoi diritti di proprietà.
IV. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
26. I richiedenti presentarono che nel 1974 avevano avuto la loro casa a Kyrenia. Siccome non erano più state in grado di ritornarvi , loro erano vittime di una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione.
Questa disposizione si legge come segue:
“1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, della sua casa e della sua corrispondenza.
2. Non ci sarà interferenza da parte un’autorità pubblica con l’esercizio di questo diritto eccetto nel caso fosse in conformità con la legge e necessaria in una società democratica negli interessi della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o del benessere economico del paese, per la prevenzione del disturbo o del crimine, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
27. Il Governo contestò questa rivendicazione.
28. I richiedenti presentarono che loro erano proprietari, inter alia, di un appartamento a Famagusta e che sino al 1974 stavano usando questi locali come loro dimora. Loro dissero che qualsiasi interferenza coi loro diritti dell’ Articolo 8 non era stata giustificata sotto il secondo paragrafo di questa disposizione.
29. Il Governo di Cipro presentò che dove le proprietà del richiedente costituivano la dimora della persona, c’era una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione.
30. La Corte nota che il Governo andò a vuoto nel produrre qualsiasi prova in grado di gettare dubbio sulla dichiarazione dei richiedenti che, al tempo dell’invasione turca, loro risiedevano regolarmente a Famagusta e che questo appartamento era trattato dai richiedenti come una dimora.
31. Di conseguenza, la Corte considera che nelle circostanze della presente causa, l’appartamento dei richiedenti era qualificato come “dimora” all’interno del significato dell’ Articolo 8 della Convenzione al tempo in cui gli atti di cui ci si lamenta ebbero luogo.
32. La Corte osserva che la presente causa differisce dalla causa Loizidou ((meriti), citata sopra) poiché, diversamente dalla Sig.ra L., i richiedenti davvero avevano una dimora a Famagusta.
33. La Corte nota che dal 1974 i richiedenti non sono stati in grado di ottenere l’accesso e l’utilizzo di quella casa. In questo collegamento la Corte richiama che, nella sua sentenza nella causa Cipro c. Turchia (citata sopra, §§ 172-175), concluse che il rifiuto completo del diritto degli espatriati greco -ciprioti del rispetto delle loro case nella Cipro settentrionale dal 1974 costituiva una violazione continua dell’ Articolo 8 della Convenzione. La Corte ragionò come segue:
“172. La Corte osserva che la politica ufficiale delle autorità della’TRNC’ di negare il diritto degli espatriati di ritornare alle loro case viene eseguita con delle restrizioni molto rigide operate dalle stesse autorità sulle visite al nord da parte di ciprioti greci che vivono a sud. Di conseguenza, non solo gli espatriati non sono in grado di richiedere alle autorità di rioccupare le case che si sono lasciati alle spalle, ma a loro viene fisicamente impedito di farvi visita.
173. La Corte nota inoltre che la situazione contestata dal Governo richiedente è stata ottenuta dagli eventi del 1974 nella parte settentrionale di Cipro. Sembrerebbe che non è stata mai riflessa nella ‘ legislazione’ e è stata eseguita come una questione di politica in appoggio di una disposizione bi-zonale configurata, si sostiene, per minimizzare il rischio di conflitto che la mescolanza delle comunità greche e turco-cipriote potrebbe creare nel nord. Questa disposizione bi-zonale viene intrapresa all’interno della struttura dei discorsi inter-comunali patrocinati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite…
174. La Corte farebbe le seguenti osservazioni i in questo collegamento: in primo luogo, il rifiuto completo del diritto degli espatriati al rispetto delle loro case non ha base legale all’interno del significato dell’ Articolo 8 § 2 della Convenzione (vedere paragrafo 173 sopra); in secondo luogo, i discorsi inter-comunali non possono essere invocati per legittimare una violazione della Convenzione; in terzo luogo, la violazione in questione resiste come questione politica dal 1974 e deve essere considerata continua.
175. In prospettiva di queste considerazioni, la Corte conclude, che c’è stata una violazione continua dell’ Articolo 8 della Convenzione in ragione del rifiuto di concedere il ritorno di qualsiasi espatriato greco- cipriota alla sua casa nella parte settentrionale di Cipro.”
34. La Corte non vede alcuna ragione nella presente causa per abbandonare il ragionamento e le costatazioni sopra (vedere anche Demades (meriti), citata sopra, §§ 36-37).
35. Di conseguenza, conclude che c’è stata una violazione continua dell’ Articolo 8 della Convenzione a causa del rifiuto completo del diritto del richiedente al rispetto per la sua casa.
V. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE, PRESO IN CONCOMITANZA CON L’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE E L’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
36. I richiedenti si lamentarono di una violazione sotto l’Articolo 14 della Convenzione a causa di un trattamento discriminatorio contro loro nel godimento dei loro diritti sotto l’Articolo 8 della Convenzione e dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Loro addussero che questa discriminazione era stata basata sulla loro origine nazionale e sule loro credenze religiose.
L’Articolo 14 della Convenzione si legge come segue:
“Il godimento dei diritti e delle libertà stabilite [nella] Convenzione sarà garantito senza discriminazione su alcuna base come il sesso,la razza, il colore, la lingua, la religione, l’opinione politica o altro, la cittadinanza od origine sociale, l’associazione con una minoranza nazionale, la proprietà,la nascita o altro status.”
37. La Corte che nella causa Alexandrou (citata sopra, §§ 38-39) ha trovato che non era necessario eseguire un esame separato dell’azione di reclamo sotto l’Articolo 14 della Convenzione. La Corte non vede alcuna ragione di abbandonare questo approccio nella presente causa (vedere anche, mutatis mutandis, Eugenia Michaelidou Ltd e Michael Tymvios c. Turchia, n. 16163/90, §§ 37-38 del 31 luglio 2003).
VI. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
38. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. Danno materiale e morale
1. Le osservazioni delle parti
(a) I richiedenti
39. Nelle loro rivendicazioni di soddisfazione equa del 19 settembre 1999, i richiedenti richiesero 569,879 lire cipriote (CYP -approssimativamente 973,695 euro (EUR)) per danno materiale. Loro si appellarono al rapporto di un esperto che valutava il valore delle loro perdite che includevano la perdita di affitto annuale percepito o che ci si aspettava di percepire dall’affitto del loro edificio a Famagusta, più interesse dalla data in cui simili affitti erano dovuti sino al giorno del pagamento. L’affitto chiesto era per il periodo risalente al gennaio 1987, quando il Governo rispondente accettò il diritto di ricorso individuale, sino al gennaio 2000. I richiedenti non chiesero il risarcimento per qualsiasi espropriazione stabilita poiché loro erano ancora i proprietari legali delle proprietà. Il rapporto di valutazione conteneva una descrizione di Famagusta, delle sue prospettive di sviluppo e delle proprietà dei richiedenti.
40. Il rapporto di valutazione calcolò l’affitto annuale ottenibile dall’edificio dei richiedenti sulla base di un affidavit del 4 giugno 1997 nel quale il primo richiedente aveva affermato che il totale di tutti gli affitti senza la residenza di famiglia e l’ufficio medico era, nell’ agosto 1974, di CYP 510 al mese. Con la residenza e l’ufficio gli affitti sarebbero arrivati a CYP 720 al mese, per un affitto totale annuale di CYP 8,712 (circa EUR 14,885). L’esperto considerò che questi importi fossero ragionevoli; prese inoltre in considerazione il trend di aumento dell’ affitto sulla base di: (a) la natura dell’area della proprietà; (b) il trend per il periodo 1970-1974; (c) il trend nelle aree non occupate di Cipro dal 1974 in avanti. Quest’ultimo trend era basato sull’Indice dei prezzi al consumo per gli affitti e gli alloggi emesso dal Dipartimento di Statistica e Ricerca del Governo di Cipro, aumentato da una percentuale del 25%. Fu inoltre applicato l’interesse composto per pagamento ritardato ad un tasso dell’ 8% all’anno.
41. Il 24 gennaio 2008, in seguito ad una richiesta dalla Corte per un aggiornamento sugli sviluppi della causa, i richiedenti presentarono rivendicazioni aggiornate per soddisfazione equa allo scopo di coprire il periodo di perdita dell’uso delle proprietà dal1 gennaio 1987 al 31 dicembre 2007 . Loro produssero un rapporto di valutazione riveduto che, sulla base dei criteri adottati nel rapporto precedente, concluse che la somma intera dovuta per la perdita d’uso era CYP 730,858 più CYP 738,957 per interesse. La somma totale chiesta sotto questo capo era così CYP 1,469,815 (circa EUR 2,511,326).
42. Nelle loro rivendicazioni di soddisfazione equa del settembre 1999, i richiedenti chiesero inoltre CYP 180,000 (circa EUR 307,548) per ognuno di loro a riguardo del danno morale. In particolare, ogni richiedente chiese in primo luogo CYP 30,000 per l’angoscia e la frustrazione subite a causa della violazione continua dei loro diritti di proprietà. Loro affermarono che questa somma era stata calcolata sulla base della somma assegnata dalla Corte nella causa Loizidou ((soddisfazione equa), Relazioni 1998-IV, 28 luglio 1998), prendendo in considerazione, comunque che il periodo di tempo per il quale il danno è stato rivendicato nella presente causa era più lungo. I richiedenti chiesero anche CYP 90,000 ognuno per l’angoscia e lo stress a cui erano stati sottoposti a causa del rifiuto del loro diritto al rispetto rispettare della loro casa e CYP 60,000 ognuno per la violazione dei loro diritti sotto l’Articolo 14 della Convenzione.
43. Nelle loro rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 24 gennaio 2008, i richiedenti infine richiesero, la somma supplementare di EUR 50,000 ognuno per danno morale.
(b) Il Governo
44. Il Governo registrò commenti sulle rivendicazioni aggiornate delle richiedenti per la soddisfazione equa il 30 giugno 2008 e d il 15 ottobre 2008. Indicò che la presente richiesta era parte di un gruppo di cause simili che sollevavano un numero di questioni problematiche e sostenne che le rivendicazioni per la soddisfazione equa non erano pronte per un esame. Il Governo aveva infatti incontrato dei problemi seri nell’identificare le proprietà ed i loro attuali proprietari. Le informazioni fornite dai richiedenti a questo riguardo non erano basate su prove affidabili. Inoltre, a causa del tempo trascorso dal deposito delle richieste, è probabile che siano potute sorgere nuove situazioni: le proprietà avrebbero potuto essere trasferite, avrebbero potuto essere donate o avrebbero potuto essere ereditate all’interno dell’ordinamento giuridico della Cipro meridionale. Questi fatti non sarebbero stati conosciuti al Governo rispondente e avrebbero potuto essere certificati solamente dalle autorità greco- cipriote che, dal 1974, avevano ricostruito i registri e i documenti di tutte le proprietà nella Cipro settentrionale. Si potrebbe richiedere alle richiedenti di fornire certificati di ricerca emessi dal Dipartimento dei Terreni e delle Indagini della Repubblica della Cipro. In casi in cui il richiedente originale se ne fosse andato o la proprietà avesse cambiato mani, è probabile che sorgano delle questioni riguardo a se i nuovi proprietari avevano un interesse legale nella proprietà e se a loro stati concessi danno morali e/o materiali .
45. Riguardo specificamente alla a presente richiesta, il Governo notò che la decisione sull’ammissibilità non identificò le proprietà dei richiedenti, ma si confinò a dare l’indirizzo di un edificio a Famagusta.
46. Il Governo presentò che siccome era stato applicato un aumento annuale del valore delle proprietà, sarebbe ingiusto aggiungere un interesse composto per pagamento ritardato, e che la Turchia aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte il 21 gennaio 1990, e non nel gennaio 1987. In qualsiasi caso, il valore di mercato addotto del 1974 delle proprietà era esorbitante, estremamente eccessivo e speculativo; non era basato su nessun dato vero con cui fare un paragone e ha considerato in modo insufficiente la volatilità del mercato delle proprietà e la sua suscettibilità alle influenze sia nazionale che internazionali. Il rapporto presentato dalle richiedenti aveva proceduto invece all’assunzione che il mercato delle proprietà avrebbe continuato a fiorire con crescita economica continua durante l’intero periodo preso in considerazione.
47. Il Governo produsse un rapporto di valutazione preparato dalle autorità turco-cipriote che considerava essere basato su una “valutazione realistica dei valori di mercato del 1974, avendo riguardo ai documenti dei terreni attinenti e alle vendite comparative nelle aree in cui le proprietà [erano] situate.” Questo rapporto conteneva due proposte, valutando, rispettivamente la somma dovuta per la perdita d’uso delle proprietà ed il loro valore attuale. La seconda proposta fu fatta per dare al richiedente la scelta di vendere la proprietà allo Stato, abbandonando con ciò il titolo di proprietà e qualsiasi rivendicazione riguardo a questo.
48. Il rapporto preparato dalle autorità turco-cipriote specificava che sarebbe stato possibile prevedere, o immediatamente o dopo la decisione della questione di Cipro, la restituzione delle proprietà descritte nei paragrafi 8 e 9 sopra. Se le condizioni per la restituzione in causa non venissero adempiute, i richiedenti potrebbero chiedere il risarcimento finanziario, da calcolare sulla base della perdita di utili (applicando un tasso del 5% sui valori di mercato del 1974) e dell’ aumento di valore della proprietà fra il 1974 e la data di pagamento. Se i richiedenti avessero fatto domanda alla Commissione del Patrimonio immobiliare, quest’ultima avrebbe offerto CYP 574,558.06 (circa EUR 981,689) per compensare la perdita d’uso e CYP 611,982.25 (circa EUR 1,045,632) per il valore delle proprietà. Secondo un esperto nominato dalle autorità della “TRNC”, il valore del libero mercato del 1974 delle proprietà dei richiedenti era CYP 100,000 (circa EUR 170,860). Contro l’adempimento di certe condizioni, la Commissione del Patrimonio immobiliare avrebbe potuto offrire anche alla richiedente il cambio della sua proprietà con delle proprietà turco-cipriote localizzate nel sud dell’isola.
49. Contro l’adempimento di certe condizioni, la Commissione del Patrimonio immobiliare avrebbe potuto offrire anche alla richiedente il cambio della sua proprietà con delle proprietà turco-cipriote localizzate nel sud dell’isola2 La terza parte intervenuta
50. Il Governo di Cipro sostenne pienamente le rivendicazioni aggiornate delle richiedenti per la soddisfazione equa.
3. La valutazione della Corte
51. La Corte da prima nota che l’osservazione del Governo per cui è probabile che sorgano dei dubbi a riguardi del titolo di proprietà del richiedente sulle proprietà in questione (vedere paragrafo 36 sopra) è, in sostanza, un’obiezione d’ incompatibilità ratione materiae con le disposizioni dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale obiezione avrebeb dovuto essere sollevata prima che la richiesta fosse dichiarata ammissibile o, al più tardi, nel contesto delle osservazioni delle parti sui meriti. In qualsiasi caso, la Corte non può che confermare la sua costatazione per cui i richiedenti avevano una “proprietà” sull’ area di terreno e sull’edificio a Famagusta all’interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (vedere paragrafo 21 sopra).
52. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione della richiesta dell’ Articolo 41 riguardo al danno materiale e morale non è pronta per una decisione. Osserva, in particolare, che le parti non sono riuscite ad offrire dati affidabili ed obiettivi concernenti i prezzi dei terreni e dei beni immobili a Cipro in data dell’intervento turco. Questo insuccesso rende difficile per la Corte valutare se la stima fornita dal richiedente del valore di mercato del 1974 della sue proprietà sia ragionevole. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente(Articolo 75 § 1 dell’ordinamento di Corte).
B. Costi e spese
53. Nelle loro rivendicazioni di soddisfazione equa del settembre 1999, appellandosi a dei conti dai loro rappresentanti, i richiedenti chiesero CYP 2,026.42 (circa EUR 3,462) per i costi e le spese sostenuti di fronte alla Corte. Questa somma includeva CYP 800 (circa EUR 1,366) per i costi del rapporto competente che valutava il valore delle loro proprietà. Nelle loro osservazioni scritte del 15 gennaio 2004, i richiedenti chiesero parcelle legali supplementari per CYP 2,645 (circa EUR 4,519). Nelle loro rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 24 gennaio 2008, loro presentarono note spese supplementari per il nuovo rapporto di valutazione e per le parcelle legali corrispondenti rispettivamente ad EUR 392.15 ed EUR 2,955.5. La somma totale chiesta per costi e spese era così circa EUR 11,328.
54. Il Governo non fece commenti su questo punto.
55. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 riguardo ai costi ed alle spese non è pronta per una decisione. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e le richiedenti.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE
1. Sostiene all’unanimità che il primo e la terza richiedente hanno diritto a continuare i presenti procedimenti anche al posto del secondo richiedente;
2. Respinge per sei voti ad uno le obiezioni preliminari del Governo;
3. Sostiene per sei voti ad uno che c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
4. Sostiene per sei voti ad uno che c’è stata una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione;
5. Sostiene all’unanimità che non è necessario esaminare se c’è stata una violazione dell’ Articolo 14 della Convenzione;
6. Sostiene all’unanimità che la questione dell’applicazione dell’ Articolo 41 non è pronta per una decisione;
di conseguenza,
a) riserva la questione detta in intero;
(a) riserva la detta questione per intero;
(b) invita il Governo ed la richiedente a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’ Articolo 44 § 2 della Convenzione le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere;
(c) riserva l’ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla all’occorrenza.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 22 settembre 2009, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Cancelliere Aggiunto Presidente
In conformità con l’Articolo 45 § 2 della Convenzione e l’articolo 74 § 2 dell’ordinamento, l’opinione separata di Giudice Karakaş è annessa a questa sentenza.
N.B.
F.A.
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE KARAKAŞ
Diversamente dalla maggioranza, considero, che l’obiezione del non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali sollevata dal Governo non avrebbe dovuto essere respinte. Di conseguenza, non posso concordare con la costatazione di una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell’Articolo 8 della Convenzione, per le stesse ragioni di quelle menzionate nella mia opinione dissidente nella causa di Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, 20 gennaio 2009).