Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti di Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA GUIDI ED ALTRI C. ITALIA
(Richiesta n. 32374/96)
SENTENZA
STRASBOURG
19 dicembre 2002
DEFINITIVO
19/03/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Guidi ed Altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. A. Kovler giudici, il Sig. G. RAIMONDI giudice ad hoc, ed il Sig. S. NIELSEN, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 5 dicembre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 32374/96) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) dalla Sig.ra I. G. ed la Sig.ra F. G. (?i richiedenti?), cittadini italiani, il 5 febbraio 1994.
2. I richiedenti furono rappresentati dal Sig. N. D’A., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. I richiedenti si lamentarono sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che non erano stati in grado di recuperare possesso del loro appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, loro si lamentarono inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entr? in vigore il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 15 marzo 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla di recente composta Prima Sezione.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. I richiedenti sono i proprietari di un appartamento a S. Agnello che avevano affittato a A.M.
9. In un documento notificato all’inquilino il 30 gennaio 1984, i richiedenti comunicarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Sorrento.
10. Con una decisione del 15 marzo 1984, il Magistrato si rifiut? di sostenere la validit? dell’avviso per sgomberare, declin? la giurisdizione a causa su del valore della causa ed indic? che la Corte distrettuale di Napoli aveva giurisdizione per ascoltarla.
11. Il 26 marzo 1984, i richiedenti ripresero i procedimenti di fronte alla Corte distrettuale di Napoli.
12. In una sentenza del 22 giugno 1988 che fu registrata alla cancelleria il 19 ottobre 1988 la corte accett? la richiesta dei richiedenti ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 15 dicembre 1989.
13. Il 16 dicembre 1988, l’inquilino fece appello alla corte d’appello di Napoli.
14. In una sentenza del 17 ottobre 1991 che fu registrata alla cancelleria il 9 novembre 1991 la corte respinse l’appello.
15. Il 5 febbraio 1992, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino richiedendogli di sgombrare i locali.
16. Il 2 febbraio 1993, loro notificarono un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 15 marzo 1993.
17. Dal 15 marzo 1993 sino al 16 ottobre 1997, l’ufficiale giudiziario fece molti tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, ai richiedenti non fu accordata l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Il 16 ottobre 1997, l’inquilino sgombr? i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
19. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
20. I richiedenti si lamentarono di non essere stati in grado di recuperare possesso del loro appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Loro asserirono una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
21. I richiedenti asserirono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
22. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
23. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra e nota che in questa causa i richiedenti hanno dovuto aspettare quattro anni e sette mesi dal primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di recuperare l’appartamento.
23. C’? stata di conseguenza una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione.
II. L?APPLICAZIONE DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
25. I richiedenti chiesero riparazione per il danno materiale che avevano sostenuto e che loro fissarono a 31,943,000 Lire italiani (ITL) [16,497.18 euros(EUR)], come perdita di affitto per il periodo dal 1989 al 1997 ( data in cui i richiedenti recuperarono possesso del loro appartamento).
26. La Corte considera che ai richiedenti deve essere data la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 79). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dai richiedenti, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, e deliberando su una base equa, decide di dare EUR 1,000 (EUR 500 ognuno).
B. danno Morale
27. I richiedenti chiesero ITL 30,000,000 [EUR 15,493.71] per il danno morale.
28. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere un danno morale. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 ad ogni richiedente sotto questo capo.
C. Costi e spese
29. I richiedenti chiesero il rimborso delle loro spese processuali di fronte alla Corte. Loro lasciarono che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
30. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum. Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 1,500 sia una somma ragionevole e concede l?importo ai richiedenti. (EUR 750 ognuno).
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 500 EUR (cinquecento euro) per danno materiale;
(ii) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(iii) 750 EUR (settecento cinquanta euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 19 dicembre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente