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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF GUIDI AND OTHERS v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 32374/96/2002
Stato: Italia
Data: 2002-12-19 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti di Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA GUIDI ED ALTRI C. ITALIA
(Richiesta n. 32374/96)
SENTENZA
STRASBOURG
19 dicembre 2002
DEFINITIVO
19/03/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Guidi ed Altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic la Sig.ra S. Botoucharova, il Sig. A. Kovler giudici, il Sig. G. RAIMONDI giudice ad hoc, ed il Sig. S. NIELSEN, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 5 dicembre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 32374/96) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) dalla Sig.ra I. G. ed la Sig.ra F. G. (?i richiedenti?), cittadini italiani, il 5 febbraio 1994.
2. I richiedenti furono rappresentati dal Sig. N. D’A., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. I richiedenti si lamentarono sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che non erano stati in grado di recuperare possesso del loro appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, loro si lamentarono inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entr? in vigore il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 15 marzo 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla di recente composta Prima Sezione.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. I richiedenti sono i proprietari di un appartamento a S. Agnello che avevano affittato a A.M.
9. In un documento notificato all’inquilino il 30 gennaio 1984, i richiedenti comunicarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Sorrento.
10. Con una decisione del 15 marzo 1984, il Magistrato si rifiut? di sostenere la validit? dell’avviso per sgomberare, declin? la giurisdizione a causa su del valore della causa ed indic? che la Corte distrettuale di Napoli aveva giurisdizione per ascoltarla.
11. Il 26 marzo 1984, i richiedenti ripresero i procedimenti di fronte alla Corte distrettuale di Napoli.
12. In una sentenza del 22 giugno 1988 che fu registrata alla cancelleria il 19 ottobre 1988 la corte accett? la richiesta dei richiedenti ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 15 dicembre 1989.
13. Il 16 dicembre 1988, l’inquilino fece appello alla corte d’appello di Napoli.
14. In una sentenza del 17 ottobre 1991 che fu registrata alla cancelleria il 9 novembre 1991 la corte respinse l’appello.
15. Il 5 febbraio 1992, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino richiedendogli di sgombrare i locali.
16. Il 2 febbraio 1993, loro notificarono un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 15 marzo 1993.
17. Dal 15 marzo 1993 sino al 16 ottobre 1997, l’ufficiale giudiziario fece molti tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, ai richiedenti non fu accordata l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Il 16 ottobre 1997, l’inquilino sgombr? i locali.

II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
19. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
20. I richiedenti si lamentarono di non essere stati in grado di recuperare possesso del loro appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Loro asserirono una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
21. I richiedenti asserirono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
22. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
23. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra e nota che in questa causa i richiedenti hanno dovuto aspettare quattro anni e sette mesi dal primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di recuperare l’appartamento.
23. C’? stata di conseguenza una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione.
II. L?APPLICAZIONE DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
25. I richiedenti chiesero riparazione per il danno materiale che avevano sostenuto e che loro fissarono a 31,943,000 Lire italiani (ITL) [16,497.18 euros(EUR)], come perdita di affitto per il periodo dal 1989 al 1997 ( data in cui i richiedenti recuperarono possesso del loro appartamento).
26. La Corte considera che ai richiedenti deve essere data la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 79). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dai richiedenti, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, e deliberando su una base equa, decide di dare EUR 1,000 (EUR 500 ognuno).
B. danno Morale
27. I richiedenti chiesero ITL 30,000,000 [EUR 15,493.71] per il danno morale.
28. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere un danno morale. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000 ad ogni richiedente sotto questo capo.
C. Costi e spese
29. I richiedenti chiesero il rimborso delle loro spese processuali di fronte alla Corte. Loro lasciarono che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
30. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum. Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 1,500 sia una somma ragionevole e concede l?importo ai richiedenti. (EUR 750 ognuno).
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 500 EUR (cinquecento euro) per danno materiale;
(ii) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(iii) 750 EUR (settecento cinquanta euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 19 dicembre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – financial award ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF GUIDI AND OTHERS v. ITALY
(Application no. 32374/96)
JUDGMENT
STRASBOURG
19 December 2002
FINAL
19/03/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Guidi and Others v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova,
Mr A. Kovler, judges,
Mr G. RAIMONDI, ad hoc judge,
and Mr S. NIELSEN, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 5 December 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 32374/96) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by Mrs I. G. and Mrs F. G. (?the applicants?), Italian nationals, on 5 February 1994.
2. The applicants were represented by Mr N. D’A., a lawyer practising in Naples. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-Agent, Mr V. Esposito.
3. The applicants complained under Article 1 of Protocol No. 1 that they had been unable to recover possession of their flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, they further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 ? 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mr G. Raimondi as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
6. On 15 March 2001 the Court declared the application admissible.
7. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicants are the owners of a flat in S. Agnello, which they had let to A.M.
9. In a writ served on the tenant on 30 January 1984, the applicants communicated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Sorrento Magistrate.
10. By a decision of 15 March 1984, the Magistrate refused to uphold the validity of the notice to quit, declined jurisdiction on account of the value of the case and indicated that the Naples District Court had jurisdiction to hear it.
11. On 26 March 1984, the applicants resumed the proceedings before the Naples District Court.
12. In a judgment of 22 June 1988, which was filed with the registry on 19 October 1988, the court allowed the applicants’ claim and ordered that the premises be vacated by 15 December 1989.
13. On 16 December 1988, the tenant appealed to the Naples Court of appeal.
14. In a judgment of 17 October 1991, which was filed with the registry on 9 November 1991, the court rejected the appeal.
15. On 5 February 1992, the applicants served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
16. On 2 February 1993, they served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 15 March 1993.
17. As from 15 March 1993 until 16 October 1997, the bailiff made several attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as, under the statutory provisions providing for the staggering of evictions, the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
18. On 16 October 1997, the tenant vacated the premises.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW
19. The relevant domestic law is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
20. The applicants complained that they had been unable to recover possession of their flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. They alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
21. The applicants also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
22. The Court has on several previous occasions decided cases raising similar issues as in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, ?? 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, ?? 33-47).
The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government, which would lead to any different conclusion in this case. The Court refers to its detailed reasons in the judgments cited above and notes that in this case the applicants have had to wait for four years and seven months from the first attempt of the bailiff before recovering the flat.
23. Consequently there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention.
II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
24. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
25. The applicants sought reparation for the pecuniary damage they had sustained, which they put at 31,943,000 Italian Lire (ITL) [16,497.18 euros (EUR)], being the loss of rent for the period from 1989 to 1997 (the date the applicants recovered possession of their flat).
26. The Court considers that the applicants must be awarded compensation for the pecuniary damage resulting from the loss of rent (see Immobiliare Saffi, cited above, ? 79). Having regard to the means of calculation proposed by the applicants, the Court, in the light of the evidence before it and the period concerned, and ruling on an equitable basis, decides to award EUR 1,000 (EUR 500 each).
B. Non-pecuniary damage
27. The applicants claimed ITL 30,000,000 [EUR 15,493.71] for the non-pecuniary damage.
28. The Court considers that the applicants must have sustained some non-pecuniary damage. Therefore, the Court decides, on an equitable basis, to award each applicant EUR 3,000 under this head.
C. Costs and expenses
29. The applicants sought reimbursement of their legal costs before the Court. They left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
30. According to the Court’s case-law, an award can be made in respect of costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred by the applicants and are reasonable as to quantum. In the present case, on the basis of the information in its possession and the above-mentioned criteria, the Court considers that EUR 1,500 is a reasonable sum and awards the applicants that amount under this head (EUR 750 each).
D. Default interest
31. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay each of the applicants, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 500 EUR (five hundred euros) for pecuniary damage;
(ii) 3,000 EUR (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(iii) 750 EUR (seven hundred fifty euros) for legal costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 19 December 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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