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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF GUGLIELMI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 32659/96/2001
Stato: Italia
Data: 2001-03-08 00:00:00
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA GUGLIELMI C. ITALIA
(Richiesta No.32659/96)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
8 marzo 2001

Nella causa Guglielmi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 15 febbraio 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 32659/96) contro l’Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra G di A… (?il richiedente?), il 4 giugno 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. R. A., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? sulla sua incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia – di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 22 giugno 2000.
5. Il 3 gennaio 2001 e il 21 dicembre 2000, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato a M.S.A. In una lettera datata 2 febbraio 1983, il richiedente inform? l’inquilino che lei intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
7. In un documento notificato all’inquilino il 22 novembre 1983, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
8. Con una decisione del 13 febbraio 1984 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 13 febbraio 1985.
9. Di conseguenza, il richiedente notific? un avviso all’inquilino che chiedendogli di sgombrare i locali. Lei notific? anche un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 18 aprile 1986.
10. Fra il 18 aprile 1986 e il 2 dicembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece 68 tentativi di recuperare possesso.
11. Il 7 febbraio 1996, il richiedente fece nel frattempo, una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lei.
12. Ogni tentativo di recuperare possesso dell’appartamento si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
13. All’inizio del 2000, l’inquilino mor?, e il 4 febbraio 2000 il richiedente riacquis? l’appartamento.
LA LEGGE
14. Il 21 dicembre 2000, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 73,000,000 ITL al Sig.ra A. G. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 32659/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
15. Il 3 gennaio 2001 la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 73,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra A. G. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 32659/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
16. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto l?8 marzo 2001 facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
SECOND SECTION
CASE OF GUGLIELMI v. ITALY
(Application no.32659/96)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
8 March 2001

In the case of Guglielmi v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr A.B. Baka,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 15 February 2001,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 32659/96) against Italy lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs A. G.. (?the applicant?), on 4 June 1996.
2. The applicant was represented by Mr R. A., a lawyer practising in Rome. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about her prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of her apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. On 22 June 2000, after obtaining the parties? observations, the Court declared the application admissible.
5. On 3 January 2001 and on 21 December 2000, the applicant and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicant is the owner of an apartment in Rome, which she had let to M.S.A. In a registered letter of 2 February 1983, the applicant informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1983 and asked her to vacate the premises by that date.
7. In a writ served on the tenant on 22 November 1983, the applicant reiterated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Rome Magistrate.
8. By a decision of 13 February 1984, which was made enforceable on the same day, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 13 February 1985.
9. Subsequently, the applicant served notice on the tenant requiring her to vacate the premises. She also served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 18 April 1986.
10. Between 18 April 1986 and 2 December 1998, the bailiff made 68 attempts to recover possession.
11. In the meantime, on 7 February 1996, the applicant made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for herself.
12. Each attempt to recover possession of the apartment proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
13. At the beginning of 2000, the tenant died and on 4 February 2000 the applicant repossessed the apartment.
THE LAW
14. On 21 December 2000, the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 73,000,000 ITL to Mrs A. G. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 32659/96. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable immediately after the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to the Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
15. On 3 January 2001, the Court received the following declaration signed by the applicant:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 73,000,000 ITL covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mrs A. G. with a view to securing a friendly settlement of application no. 32659/96 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court?s judgment.?
16. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
17. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties? undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 8 March 2001 pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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