Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA GUGLIELMI C. ITALIA
(Richiesta No.32659/96)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
8 marzo 2001
Nella causa Guglielmi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 15 febbraio 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 32659/96) contro l’Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra G di A… (?il richiedente?), il 4 giugno 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. R. A., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? sulla sua incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia – di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 22 giugno 2000.
5. Il 3 gennaio 2001 e il 21 dicembre 2000, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato a M.S.A. In una lettera datata 2 febbraio 1983, il richiedente inform? l’inquilino che lei intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
7. In un documento notificato all’inquilino il 22 novembre 1983, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
8. Con una decisione del 13 febbraio 1984 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 13 febbraio 1985.
9. Di conseguenza, il richiedente notific? un avviso all’inquilino che chiedendogli di sgombrare i locali. Lei notific? anche un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 18 aprile 1986.
10. Fra il 18 aprile 1986 e il 2 dicembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece 68 tentativi di recuperare possesso.
11. Il 7 febbraio 1996, il richiedente fece nel frattempo, una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lei.
12. Ogni tentativo di recuperare possesso dell’appartamento si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
13. All’inizio del 2000, l’inquilino mor?, e il 4 febbraio 2000 il richiedente riacquis? l’appartamento.
LA LEGGE
14. Il 21 dicembre 2000, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 73,000,000 ITL al Sig.ra A. G. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 32659/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
15. Il 3 gennaio 2001 la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 73,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra A. G. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 32659/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
16. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto l?8 marzo 2001 facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente