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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF GUAZZONE v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, P1-1
Numero: 39797/98/2002
Stato: Italia
Data: 2002-07-11 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA GUAZZONE C. ITALIA
(Richiesta n. 39797/97)
SENTENZA
(Regolamento amichevole)
STRASBOURG
11 luglio 2002
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Guazzone c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
la Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen la Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, giudici il Sig. L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 27 giugno 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 39797/97) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da tre cittadini italiani, il Sig. G. G., il Sig. S. G. ed la Sig.ra A. G. (?i richiedenti?), il 18 novembre 1997.
2. I richiedenti furono rappresentati dal Sig. A. P. D. L., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del loro appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla di recente composta Prima Sezione.
6. Il 29 maggio 2002 e il 10 giugno 2002 i richiedenti e l’Agente del Governo hanno presentato rispettivamente dichiarazioni formali che proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. I richiedenti sono i proprietari di un appartamento a Firenze che loro avevano affittato ad A.R.
8. In una lettera datata 18 aprile 1991, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1991 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella la data.
9. In un documento notificato all’inquilino il 27 settembre 1991, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
10. Con una decisione del 28 ottobre 1991 che fu resa esecutiva l? 8 novembre 1991 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1992.
11. Il 25 gennaio 1993, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. Il 3 marzo 1993, loro notificarono un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 30 marzo 1993.
13. Il 30 luglio 1993, i richiedenti fecero una dichiarazione legale in cui richiedevano urgentemente i locali come sistemazione per il terzo richiedente.
14. Fra il 30 marzo 1993 e il 23 settembre 1999, l’ufficiale giudiziario fece quattordici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo siccome ai richiedenti non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell?esecuzione del mandato per possesso.
15. Il 28 marzo 1997, il secondo richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio.
16. Il 2 agosto 1999, l’inquilino richiese al Magistrato di Firenze (secondo l?art. 6 L. 431/98) di stabilire una nuova data per l’esecuzione del mandato.
17. Il 16 ottobre 2000, il Magistrato di Firenze fiss? l’esecuzione del mandato al 15 maggio 2002.
LA LEGGE
18. Il 29 maggio 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 18,000 (diciotto mila) Euro al Sig. G. G.,al Sig. S. G. ed alla Sig.ra A. G. (6,000 Euro per ogni richiedente)in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 39797/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
19. Il 10 giugno 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 18,000 (diciotto mila) Euro che copre danno materiale e morale e costi al Sig. G. G., al Sig. S. G. ed alla Sig.ra A. G. (6,000 Euro per ogni richiedente) nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 39797/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
20. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
21. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto l?11 luglio 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF GUAZZONE v. ITALY
(Application no. 39797/97)
JUDGMENT
(Friendly Settlement)
STRASBOURG
11 July 2002
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Guazzone v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
Mr L. Ferrari Bravo, ad hoc judge,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 27 June 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 39797/97) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by three Italian nationals, Mr G. G., Mr S. G. and Mrs A. G. (?the applicants?), on 18 November 1997.
2. The applicants were represented by Mr A. P. D. L., a lawyer practising in Florence. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicants complained about their prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of their apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. The case was transferred to the Court on 1 November 1998 by virtue of Article 5 ? 2 of Protocol No. 11 to the Convention. On 4 October 2001, having obtained the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
5. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
6. On 29 May 2002 and on 10 June 2002 the applicants and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
7. The applicants are the owners of an apartment in Florence, which they had let to A.R.
8. In a registered letter of 18 April 1991, the applicants informed the tenant that they intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1991 and asked her to vacate the premises by that date.
9. In a writ served on the tenant on 27 September 1991, the applicants reiterated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
10. By a decision of 28 October 1991, which was made enforceable on 8 November 1991, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1992.
11. On 25 January 1993, the applicants served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
12. On 3 March 1993, they served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 30 March 1993.
13. On 30 July 1993, the applicants made a statutory declaration that they urgently required the premises as accommodation for the third applicant.
14. Between 30 March 1993 and 23 September 1999, the bailiff made fourteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful as the applicants were never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
15. On 28 March 1997, the second applicant made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for his son.
16. On 2 August 1999, the tenant requested the Florence Magistrate (according to art. 6 L. 431/98) to set a fresh date for the enforcement of the order.
17. On 16 October 2000, the Florence Magistrate set the enforcement of the order for 15 May 2002.
THE LAW
18. On 29 May 2002 the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay a sum totalling 18,000 (eighteen thousand) Euros to Mr G. G., Mr S. G. and Mrs A. G. (6,000 Euros for each applicant) with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 39797/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
19. On 10 June 2002 the Court received the following declaration signed by the applicants:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 18,000 (eighteen thousand) Euros covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr G. G., Mr S. G. and Mrs A. G. (6,000 Euros for each applicant) with a view to securing a friendly settlement of application no. 39797/98 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicants have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.?
20. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
21. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 11 July 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

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