Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA GUAZZONE C. ITALIA
(Richiesta n. 39797/97)
SENTENZA
(Regolamento amichevole)
STRASBOURG
11 luglio 2002
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Guazzone c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
la Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen la Sig.ra N. Vajic, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, giudici il Sig. L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 27 giugno 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 39797/97) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da tre cittadini italiani, il Sig. G. G., il Sig. S. G. ed la Sig.ra A. G. (?i richiedenti?), il 18 novembre 1997.
2. I richiedenti furono rappresentati dal Sig. A. P. D. L., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata ? a causa di mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del loro appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla di recente composta Prima Sezione.
6. Il 29 maggio 2002 e il 10 giugno 2002 i richiedenti e l’Agente del Governo hanno presentato rispettivamente dichiarazioni formali che proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. I richiedenti sono i proprietari di un appartamento a Firenze che loro avevano affittato ad A.R.
8. In una lettera datata 18 aprile 1991, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1991 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella la data.
9. In un documento notificato all’inquilino il 27 settembre 1991, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
10. Con una decisione del 28 ottobre 1991 che fu resa esecutiva l? 8 novembre 1991 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1992.
11. Il 25 gennaio 1993, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. Il 3 marzo 1993, loro notificarono un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 30 marzo 1993.
13. Il 30 luglio 1993, i richiedenti fecero una dichiarazione legale in cui richiedevano urgentemente i locali come sistemazione per il terzo richiedente.
14. Fra il 30 marzo 1993 e il 23 settembre 1999, l’ufficiale giudiziario fece quattordici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo siccome ai richiedenti non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell?esecuzione del mandato per possesso.
15. Il 28 marzo 1997, il secondo richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio.
16. Il 2 agosto 1999, l’inquilino richiese al Magistrato di Firenze (secondo l?art. 6 L. 431/98) di stabilire una nuova data per l’esecuzione del mandato.
17. Il 16 ottobre 2000, il Magistrato di Firenze fiss? l’esecuzione del mandato al 15 maggio 2002.
LA LEGGE
18. Il 29 maggio 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 18,000 (diciotto mila) Euro al Sig. G. G.,al Sig. S. G. ed alla Sig.ra A. G. (6,000 Euro per ogni richiedente)in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 39797/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
19. Il 10 giugno 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 18,000 (diciotto mila) Euro che copre danno materiale e morale e costi al Sig. G. G., al Sig. S. G. ed alla Sig.ra A. G. (6,000 Euro per ogni richiedente) nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 39797/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
20. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
21. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto l?11 luglio 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente