Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA GIROLAMI ZURLA C. ITALIA
(Richiesta n. 32404/96)
SENTENZA
( Regolamento amichevole)
STRASBOURG
4 ottobre 2001
Nella causa Girolami Zurla c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi giudici ad hoc ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 13 settembre 2001,
Consegna la seguente sentenza che quale fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 32404/96) contro l’Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra G. G. Z. (?il richiedente?), il 9 luglio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. B. M., un avvocato che pratica a Bologna. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa della mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 5 aprile 2001.
5. Il 19 giugno 2001 e il 12 luglio 2001, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Bologna che lei aveva affittato ad E.D.O.
7. In un documento notificato all’inquilino l?11 giugno 1991, il richiedente l’inform? che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1991 e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Bologna.
8. Con una decisione del 3 luglio 1991 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Bologna sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati entro il 31 ottobre 1992.
9. Il 3 novembre 1992, il richiedente notific? un avviso all’inquilino che gli richiedeva di sgombrare i locali.
10. Il 20 novembre 1992, notific? un avviso all’inquilino che lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 21 gennaio 1993.
11. Fra il 21 gennaio 1993 e il 14 novembre 1996 , l’ufficiale giudiziario fece sedici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
12. Alla fine di novembre 1996, l’inquilino sgombr? i locali.
LA LEGGE
13. Il 13 luglio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 20,000,000 ITL al Sig.ra G. G. Z. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 32404/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
14. Il 29 giugno 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 20,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra G. G. Z. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 32404/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
15. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
16. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 4 ottobre 2001 facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente