A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF GIROLAMI ZURLA v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 32404/96/2001
Stato: Italia
Data: 2001-10-04 00:00:00
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA GIROLAMI ZURLA C. ITALIA
(Richiesta n. 32404/96)
SENTENZA
( Regolamento amichevole)
STRASBOURG
4 ottobre 2001

Nella causa Girolami Zurla c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi giudici ad hoc ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 13 settembre 2001,
Consegna la seguente sentenza che quale fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 32404/96) contro l’Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra G. G. Z. (?il richiedente?), il 9 luglio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. B. M., un avvocato che pratica a Bologna. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa della mancanza di assistenza della polizia ? di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 5 aprile 2001.
5. Il 19 giugno 2001 e il 12 luglio 2001, il richiedente e l’Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali proponendo un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Bologna che lei aveva affittato ad E.D.O.
7. In un documento notificato all’inquilino l?11 giugno 1991, il richiedente l’inform? che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1991 e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Bologna.
8. Con una decisione del 3 luglio 1991 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Bologna sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati entro il 31 ottobre 1992.
9. Il 3 novembre 1992, il richiedente notific? un avviso all’inquilino che gli richiedeva di sgombrare i locali.
10. Il 20 novembre 1992, notific? un avviso all’inquilino che lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 21 gennaio 1993.
11. Fra il 21 gennaio 1993 e il 14 novembre 1996 , l’ufficiale giudiziario fece sedici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
12. Alla fine di novembre 1996, l’inquilino sgombr? i locali.
LA LEGGE
13. Il 13 luglio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 20,000,000 ITL al Sig.ra G. G. Z. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 32404/96. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
14. Il 29 giugno 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 20,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra G. G. Z. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 32404/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
15. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
16. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 4 ottobre 2001 facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
SECOND SECTION
CASE OF GIROLAMI ZURLA v. ITALY
(Application no. 32404/96)
JUDGMENT
(Friendly Settlement)
STRASBOURG
4 October 2001

In the case of Girolami Zurla v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr A.B. Baka,
Mr G. Bonello,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
Mr G. Raimondi, ad hoc judge,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 13 September 2001,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 32404/96) against Italy lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs G. G. Z. (?the applicant?), on 9 July 1996.
2. The applicant was represented by Mr B. M., a lawyer practising in Bologna. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about her prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of her apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. On 5 April 2001, after obtaining the parties? observations, the Court declared the application admissible.
5. On 19 June 2001 and on 12 July 2001, the applicant and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicant is the owner of an apartment in Bologna, which she had let to E.D.O.
7. In a writ served on the tenant on 11 June 1991, the applicant informed her that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1991 and summoned her to appear before the Bologna Magistrate.
8. By a decision of 3 July 1991, which was made enforceable on the same day, the Bologna Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 October 1992.
9. On 3 November 1992, the applicant served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
10. On 20 November 1992, she served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 21 January 1993.
11. Between 21 January 1993 and 14 November 1996, the bailiff made sixteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as, under the statutory provisions providing for the staggering of evictions, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
12. At the end of November 1996, the tenant vacated the premises.
THE LAW
13. On 13 July 2001, the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 20,000,000 ITL to Mrs G. G. Z. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 32404/96. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
14. On 29 June 2001, the Court received the following declaration signed by the applicant:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 20,000,000 ITL covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mrs G. G. Z. with a view to securing a friendly settlement of application no. 32404/96 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court?s judgment.?
15. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
16. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties? undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 4 October 2001 pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 13/12/2024