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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF GIANTURCO v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 40672/98/2004
Stato: Italia
Data: 2004-01-22 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSE GIANTURCO C. ITALIA
(Richiesta n. 40672/98
Richiesta n. 40680/98
Richiesta n. 40681/98
Richiesta n. 40884/98)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
22 gennaio 2004
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Gianturco c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 16 dicembre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in quattro richieste (n. 40672/98; n. 40680/98; n. 40681/98; n. 40884/98) contro la Repubblica italiana depositate con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da due cittadini italiani, il Sig. F. G. ed il Sig. G. G. (?i richiedenti?), rispettivamente il 6, l?11, il 18 e il 23 marzo 1998.
2. I richiedenti sono rappresentati dal Sig. E. B., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti si lagnarono sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stati in grado di recuperare possesso dei loro appartamenti all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, loro si lagnarono inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? le richieste ammissibile il 5 settembre 2002.
5. Il Sig. F. G. mor? il 7 maggio 2003. Il 18 giugno 2003, gli eredi del richiedente, vale a dire la Sig.ra M. Z. ed il Sig. E. G. espressero il desiderio di continuare i procedimenti di fronte alla Corte.
6. L?8 settembre 2003 e il 28 ottobre 2003 il Governo ed i richiedenti presentarono rispettivamente dichiarazioni formali in cui accettavano un regolamento amichevole delle cause.
I FATTI
7. Il primo richiedente nacque nel 1927 e visse a Napoli. Il secondo richiedente nacque nel 1928 e vive a Napoli.
8. Erano i proprietari di quattro appartamenti a Arzano (Napoli) che avevano affittato rispettivamente a L.U., L.C., C.S., G.R. e G.F.
1) la richiesta n. 40672/98
9. In un documento notificato all’inquilino il 24 novembre 1986, i richiedenti informarono l’inquilino della loro intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e lo chiamarono in causa per apparire di fronte al Magistrato di Casoria (Napoli) .
10. Con una decisione del 20 febbraio 1987 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Casoria sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali venissero sgombrati per il 31 dicembre 1989.
11. Il 28 gennaio 1994, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
Il 23 aprile 1994, informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 28 aprile 1994.
12. Fra il 28 aprile 1994 e l?8 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario fece dodici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Il 3 giugno 2001, l’inquilino lasci? spontaneamente i locali ed i richiedenti recuperarono possesso del loro appartamento.
2) la richiesta n. 40680/98
14. In un documento notificato all’inquilino il 24 novembre 1986, i richiedenti informarono l’inquilino della loro intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e lo chiamarono in causa per apparire di fronte al Magistrato di Casoria (Napoli).
15. Con una decisione del 13 febbraio 1987 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Casoria sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali venissero sgombrati per il 31 dicembre 1989.
16. Il 28 gennaio 1994, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino in cu gli richiedeva di sgombrare i locali.
17. Il 23 aprile 1994, informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 28 aprile 1994.
18. Fra il 28 aprile 1994 e l? 8 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
19. Il 4 settembre 1999, l’inquilino firm? un nuovo contratto d’affitto.

3) la richiesta n. 40681/98
20. In un documento notificato all’inquilino il 24 novembre 1986, i richiedenti informarono l’inquilino della loro intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e lo chiamarono in causa per apparire di fronte al Magistrato di Casoria (Napoli) .
21. Con una decisione del 13 febbraio 1987 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Casoria sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali venissero sgombrati per il 31 dicembre 1989.
22. Il 28 gennaio 1994, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva sgombrare i locali.
23. Il 23 aprile 1994, informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 28 aprile 1994.
24. Fra il 28 aprile 1994 e l?8 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
25. In una data non specificata di maggio 2000, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
4) la richiesta n. 40884/98
26. In un documento notificato all’inquilino il 24 novembre 1986, i richiedenti informarono l’inquilino della loro intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e lo chiamarono in causa per apparire di fronte al Magistrato di Casoria (Napoli) .
27. Con una decisione del 6 febbraio 1987 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Casoria sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1988.
28. Il 31 gennaio 1994, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino in cui gli richiedevano sgombrare i locali.
29. Il 23 aprile 1994, loro informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 28 aprile 1994.
30. Fra il28 aprile 1994 e l? 8 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
31. In una data non specificata di febbraio 2001, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.

LA LEGGE
32. L?8 settembre 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo italiano si offre di pagare per ogni richiesta citata sopra la somma di 4,085 euro (quattro mila ottantacinque euro) nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole.
Il Sig. G. G. ricever? la somma di 8,170 euro (otto mila cento e settanta euro)-cio? 2,042.50 euro (due mila quaranta-due euro e cinquanta centesimi) per ciascuna richiesta.
La Sig.ra M. Z. ed il Sig. E. G. che sono gli eredi del Sig. F. G., riceveranno ognuno la somma di 4,085 euro(quattro mila ed ottantacinque euro)-cio? 1,021.25 euro (mille ventuno euro e venticinque centesimi) per ciascuna richiesta.
Queste somme copriranno qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e saranno pagabili entro tre mesi a partire dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all?Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale delle cause.
Questa dichiarazione non comporta nessun riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nelle presenti cause.
Lo Stato si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione delle cause alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
33. Il 28 ottobre 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal Sig. G. G., la Sig.ra E. Z. ed il Sig. E. G.:
?Noi notiamo che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare per ogni richiesta citata sopra una somma di 4,085 euro (quattro mila ottanta-cinque euro) nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole.
Il Sig. G. G. ricever? la somma di 8,170 euro (otto mila cento e settanta euro)-cio? 2,042.50 euro (due mila quarantadue euro e cinquanta centesimi) per ciascuna richiesta.
La Sig.ra M. Z. ed il Sig. E. G. che sono gli eredi del Sig. F. G., riceveranno ognuno la somma di 4,085 euro (quattro mila ed ottantacinque euro)-cio? 1,021.25 euro (mille ventuno euro e cinquantacinque centesimi).
Queste somme copriranno sia il danno materiale che morale e i costi.
Noi accettiamo la proposta e rinunciamo a qualsiasi ulteriori richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti delle richieste. Noi dichiariamo che le cause sono stabilite definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo e richiedenti hanno raggiunto.
Noi inoltre ci impegniamo a richiedere la raccomandazione delle cause alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
34. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha gi? specificato la natura e l?estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell’adempimento di quegli obblighi ? attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perci?, una continuazione dell’esame della presente richiesta non ? richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l’accordo ? basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
35. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare le cause dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame delle cause di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 22 gennaio 2004, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASES OF GIANTURCO v. ITALY
(Application no. 40672/98
Application no. 40680/98
Application no. 40681/98
Application no. 40884/98)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
22 January 2004
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Gianturco v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr P. Lorenzen,
Mr G. Bonello,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs E. Steiner,
Mr K. Hajiyev, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 16 December 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in four applications (no. 40672/98; no. 40680/98; no. 40681/98; no. 40884/98) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by two Italian nationals, Mr F. G. and Mr G. G. (?the applicants?), respectively on 6, 11, 18 and 23 March 1998.
2. The applicants are represented by Mr E. B., a lawyer practising in Naples. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicants complained under Article 1 of Protocol No. 1 that they had been unable to recover possession of their flats within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, they further complained about the length of the eviction proceedings.
4. On 5 September 2002, after obtaining the parties’ observations, the Court declared the applications admissible.
5. Mr F. G. died on 7 May 2003. On 18 June 2003, the applicant’s heirs, namely Mrs M. Z. and Mr E. G. expressed the wish to continue the proceedings before the Court.
6. On 8 September 2003 and on 28 October 2003 the Government and the applicants respectively submitted formal declarations accepting a friendly settlement of the cases.
THE FACTS
7. The first applicant was born in 1927 and lived in Naples. The second applicant was born in 1928 and lives in Naples.
8. They were the owners of four flats in Arzano (Naples), which they had let respectively to L.U., L.C., C.S., G.R. and G.F.
1) Application no. 40672/98
9. In a writ served on the tenant on 24 November 1986, the applicants informed the tenant of their intention to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and summoned him to appear before the Casoria (Naples) Magistrate.
10. By a decision of 20 February 1987, which was made enforceable on the same day, the Casoria Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1989.
11. On 28 January 1994, the applicants served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
On 23 April 1994, they informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 28 April 1994.
12. Between 28 April 1994 and 8 March 1999, the bailiff made twelve attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
13. On 3 June 2001, the tenant spontaneously left the premises and the applicants recovered possession of their flat.
2) Application no. 40680/98
14. In a writ served on the tenant on 24 November 1986, the applicants informed the tenant of their intention to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and summoned him to appear before the Casoria (Naples) Magistrate.
15. By a decision of 13 February 1987, which was made enforceable on the same day, the Casoria Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1989.
16. On 28 January 1994, the applicants served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
17. On 23 April 1994, they informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 28 April 1994.
18. Between 28 April 1994 and 8 March 1999, the bailiff made thirteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
19. On 4 September 1999, the tenant entered into a new lease.

3) Application no. 40681/98
20. In a writ served on the tenant on 24 November 1986, the applicants informed the tenant of their intention to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and summoned him to appear before the Casoria (Naples) Magistrate.
21. By a decision of 13 February 1987, which was made enforceable on the same day, the Casoria Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1989.
22. On 28 January 1994, the applicants served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
23. On 23 April 1994, they informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 28 April 1994.
24. Between 28 April 1994 and 8 March 1999, the bailiff made thirteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
25. On an unspecified date of May 2000, the applicants recovered possession of the flat.
4) Application no. 40884/98
26. In a writ served on the tenant on 24 November 1986, the applicants informed the tenant of their intention to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and summoned her to appear before the Casoria (Naples) Magistrate.
27. By a decision of 6 February 1987, which was made enforceable on the same day, the Casoria Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1988.
28. On 31 January 1994, the applicants served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
29. On 23 April 1994, they informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 28 April 1994.
30. Between 28 April 1994 and 8 March 1999, the bailiff made thirteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
31. On an unspecified date of February 2001, the applicants recovered possession of the flat.

THE LAW
32. On 8 September 2003, the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay for each application cited above the sum of 4,085 euros (four thousand eighty-five euros) with a view to securing a friendly settlement.
Mr G. G. will receive the sum of 8,170 euros (eight thousand one hundred and seventy euros) ? i.e. 2,042.50 euros (two thousand forty-two euros and fifty cents) for each application.
Mrs M. Z. and Mr E. G., who are Mr F. G.’s heirs, will each receive the sum of 4,085 euros (four thousand and eighty-five euros) ? i.e. 1,021.25 euros (one thousand twenty-one euros and twenty-five cents) for each application.
These sums shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and shall be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the cases.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present cases.
The Government further undertake not to request the referral of the cases to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
33. On 28 October 2003, the Court received the following declaration signed by Mr G. G., Mrs E. Z. and Mr E. G. :
?We note that the Government of Italy are prepared to pay for each application cited above the sum of 4,085 euros (four thousand eighty-five euros) with a view to securing a friendly settlement.
Mr G. G. will receive the sum of 8,170 euros (eight thousand one hundred and seventy euros) ? i.e. 2,042.50 euros (two thousand forty-two euros and fifty cents) for each application.
Mrs M. Z. and Mr E. G., who are Mr F. G.’s heirs, will each receive the sum of 4,085 euros (four thousand and eighty-five euros) ? i.e. 1,021.25 euros (one thousand twenty-one euros and fifty-five cents).
These sums will cover both pecuniary and non-pecuniary damage and costs.
We accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of the applications. We declare that the cases are definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and applicants have reached.
We further undertake not to request the referral of the cases to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.?
34. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). In this connection the Court considers that it has already specified the nature and extent of the obligations which arise for the respondent Government in cases concerning eviction of tenants (see Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ECHR 1999-V), and the question of the performance of those obligations is currently pending before the Committee of Ministers. Therefore, a continuation of the examination of the present applications is not required. In these circumstances the Court accepts that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
35. Accordingly, the cases should be struck out of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the cases out of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the cases before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 22 January 2004, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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