Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSE GIANTURCO C. ITALIA
(Richiesta n. 40672/98
Richiesta n. 40680/98
Richiesta n. 40681/98
Richiesta n. 40884/98)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
22 gennaio 2004
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Gianturco c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 16 dicembre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in quattro richieste (n. 40672/98; n. 40680/98; n. 40681/98; n. 40884/98) contro la Repubblica italiana depositate con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da due cittadini italiani, il Sig. F. G. ed il Sig. G. G. (?i richiedenti?), rispettivamente il 6, l?11, il 18 e il 23 marzo 1998.
2. I richiedenti sono rappresentati dal Sig. E. B., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. I richiedenti si lagnarono sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stati in grado di recuperare possesso dei loro appartamenti all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, loro si lagnarono inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? le richieste ammissibile il 5 settembre 2002.
5. Il Sig. F. G. mor? il 7 maggio 2003. Il 18 giugno 2003, gli eredi del richiedente, vale a dire la Sig.ra M. Z. ed il Sig. E. G. espressero il desiderio di continuare i procedimenti di fronte alla Corte.
6. L?8 settembre 2003 e il 28 ottobre 2003 il Governo ed i richiedenti presentarono rispettivamente dichiarazioni formali in cui accettavano un regolamento amichevole delle cause.
I FATTI
7. Il primo richiedente nacque nel 1927 e visse a Napoli. Il secondo richiedente nacque nel 1928 e vive a Napoli.
8. Erano i proprietari di quattro appartamenti a Arzano (Napoli) che avevano affittato rispettivamente a L.U., L.C., C.S., G.R. e G.F.
1) la richiesta n. 40672/98
9. In un documento notificato all’inquilino il 24 novembre 1986, i richiedenti informarono l’inquilino della loro intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e lo chiamarono in causa per apparire di fronte al Magistrato di Casoria (Napoli) .
10. Con una decisione del 20 febbraio 1987 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Casoria sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali venissero sgombrati per il 31 dicembre 1989.
11. Il 28 gennaio 1994, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
Il 23 aprile 1994, informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 28 aprile 1994.
12. Fra il 28 aprile 1994 e l?8 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario fece dodici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Il 3 giugno 2001, l’inquilino lasci? spontaneamente i locali ed i richiedenti recuperarono possesso del loro appartamento.
2) la richiesta n. 40680/98
14. In un documento notificato all’inquilino il 24 novembre 1986, i richiedenti informarono l’inquilino della loro intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e lo chiamarono in causa per apparire di fronte al Magistrato di Casoria (Napoli).
15. Con una decisione del 13 febbraio 1987 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Casoria sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali venissero sgombrati per il 31 dicembre 1989.
16. Il 28 gennaio 1994, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino in cu gli richiedeva di sgombrare i locali.
17. Il 23 aprile 1994, informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 28 aprile 1994.
18. Fra il 28 aprile 1994 e l? 8 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
19. Il 4 settembre 1999, l’inquilino firm? un nuovo contratto d’affitto.
3) la richiesta n. 40681/98
20. In un documento notificato all’inquilino il 24 novembre 1986, i richiedenti informarono l’inquilino della loro intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e lo chiamarono in causa per apparire di fronte al Magistrato di Casoria (Napoli) .
21. Con una decisione del 13 febbraio 1987 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Casoria sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali venissero sgombrati per il 31 dicembre 1989.
22. Il 28 gennaio 1994, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino in cui gli richiedeva sgombrare i locali.
23. Il 23 aprile 1994, informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 28 aprile 1994.
24. Fra il 28 aprile 1994 e l?8 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
25. In una data non specificata di maggio 2000, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
4) la richiesta n. 40884/98
26. In un documento notificato all’inquilino il 24 novembre 1986, i richiedenti informarono l’inquilino della loro intenzione di terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e lo chiamarono in causa per apparire di fronte al Magistrato di Casoria (Napoli) .
27. Con una decisione del 6 febbraio 1987 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Casoria sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1988.
28. Il 31 gennaio 1994, i richiedenti notificarono un avviso all’inquilino in cui gli richiedevano sgombrare i locali.
29. Il 23 aprile 1994, loro informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 28 aprile 1994.
30. Fra il28 aprile 1994 e l? 8 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
31. In una data non specificata di febbraio 2001, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
32. L?8 settembre 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo italiano si offre di pagare per ogni richiesta citata sopra la somma di 4,085 euro (quattro mila ottantacinque euro) nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole.
Il Sig. G. G. ricever? la somma di 8,170 euro (otto mila cento e settanta euro)-cio? 2,042.50 euro (due mila quaranta-due euro e cinquanta centesimi) per ciascuna richiesta.
La Sig.ra M. Z. ed il Sig. E. G. che sono gli eredi del Sig. F. G., riceveranno ognuno la somma di 4,085 euro(quattro mila ed ottantacinque euro)-cio? 1,021.25 euro (mille ventuno euro e venticinque centesimi) per ciascuna richiesta.
Queste somme copriranno qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e saranno pagabili entro tre mesi a partire dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all?Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale delle cause.
Questa dichiarazione non comporta nessun riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nelle presenti cause.
Lo Stato si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione delle cause alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
33. Il 28 ottobre 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal Sig. G. G., la Sig.ra E. Z. ed il Sig. E. G.:
?Noi notiamo che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare per ogni richiesta citata sopra una somma di 4,085 euro (quattro mila ottanta-cinque euro) nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole.
Il Sig. G. G. ricever? la somma di 8,170 euro (otto mila cento e settanta euro)-cio? 2,042.50 euro (due mila quarantadue euro e cinquanta centesimi) per ciascuna richiesta.
La Sig.ra M. Z. ed il Sig. E. G. che sono gli eredi del Sig. F. G., riceveranno ognuno la somma di 4,085 euro (quattro mila ed ottantacinque euro)-cio? 1,021.25 euro (mille ventuno euro e cinquantacinque centesimi).
Queste somme copriranno sia il danno materiale che morale e i costi.
Noi accettiamo la proposta e rinunciamo a qualsiasi ulteriori richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti delle richieste. Noi dichiariamo che le cause sono stabilite definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo e richiedenti hanno raggiunto.
Noi inoltre ci impegniamo a richiedere la raccomandazione delle cause alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
34. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha gi? specificato la natura e l?estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell’adempimento di quegli obblighi ? attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perci?, una continuazione dell’esame della presente richiesta non ? richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l’accordo ? basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
35. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL?UNANIMITA?
1. Decide di cancellare le cause dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame delle cause di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 22 gennaio 2004, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente