Conclusione Obiezione preliminare respinta(preclusione); Violazione di P1-1; danno Non-pecuniario – risarcimento finanziario
PRIMA SEZIONE
Causa GHIDOTTI c. l’Italia
(Richiesta n. 28272/95)
SENTENZA
STRASBOURG
21 febbraio 2002
DEFINITIVO
21/05/2002
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Ghidotti c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen il Sig.ra N. Vajić, il Sig. E. Levits il Sig. A. Kovler, giudici, il Sig. G. Raimondi che hoc dell’annuncio giudicano ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 31 gennaio 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 28272/95) contro l’Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto l?Articolo 25 precedente della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, Sig.ra L. G. (?il richiedente?),il 1 giugno 1995.
2. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo Co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 sulla sua incapacit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento per mancanza di assistenza di polizia.
4. Seguendo l’entrata in vigore del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione il 1 novembre 1998 e in conformit? coi provvedimenti dell? Articolo 5 ? 2 a riguardo, la richiesta fu trasferita alla Corte.
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (l’Articolo 52 ? 1 degli Articoli della Corte). All?interno della Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (l’Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte.
6. Il 30 maggio 2000, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a favore dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo ha nominato il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (l’Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Milano che lei aveva affittato a C.F.
9. In una lettera registrata il 13 giugno 1989, il richiedente inform? l’inquilino che lei intendeva terminare il contratto d’affitto che scadeva il 31 dicembre 1989 e chiese a lei di sgombrare i locali per quella la data.
10. In un documento notificato all’inquilino il 23 novembre 1989, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
11. Da una decisione del 28 novembre 1989 che fu resa esecutiva il 1 dicembre 1989 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1990.
12. Il 18 febbraio 1991, il richiedente notific? avviso all’inquilino richiedendole di sgombrare i locali.
13. Il 19 marzo 1991, lei notific? avviso all’inquilino informandola che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 12 aprile 1991.
14. Il 2 maggio 1991, il richiedente fece una dichiarazione legale nella quale lei richiese urgentemente i locali come sistemazione per lei.
15. Fra il 12 aprile 1991 e il 27 aprile 1995 l’ufficiale giudiziario fece venti tentativi di recuperare possesso.
16. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non mai fu accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
17. Il 17 gennaio 1996 al richiedente fu accordata l?assistenza della polizia nello sfrattare il suo inquilino; in quel giorno, comunque il secondo pretese di essere malato e nessun dottore ufficialmente nominato era disponibile per controllare le sue dichiarazioni. L’ufficiale giudiziario si preoccup? di fare la sua visita successiva ai locali il 6 febbraio 1996. Comunque, in quella occasione al richiedente non ? stata accordata l? assistenza della polizia e l’inquilino ha rifiutato di sgombrare i locali, siccome lei stava quasi per avere un appartamento comunale assegnato a lei. Il 23 aprile 1996, l’inquilino produsse un documento dal consiglio comunale che attestava che lei avrebbe avuto l’appartamento dal 30 aprile 1996.
18. Il 17 maggio 1996, l’inquilino sgombr? i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
19. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, 28.7.99, ?? 18-35, 1999-V di ECHR, da pubblicato.
LA LEGGE
I. L’OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
20. Il Governo sostenne che il richiedente non aveva esaurito le vie di ricorso nazionali, in quanto lei non era riuscita ad istruire procedimenti nelle corti amministrative che impugnano il rifiuto di assistenza di polizia.
21. La Corte considera che il Governo ? precluso dal sollevare l?obiezione all’ammissibilit? a questo stadio della procedura. Questa obiezione dovrebbe essere perci? respinta.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
22. Il richiedente si lagn? sulla sua impossibilit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento per mancanza di assistenza di polizia. Lei asser? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo dei suoi possessi. Nessuno sar? privato dei suoi possessi eccetto nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi siccome ritiene necessario per controllare l’uso di propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
A. L’ARTICOLO APPLICABILE
23. Facendo affidamento sulla sua causa-legge precedente, la Corte considera che c’era un’interferenza con il diritto alla propriet? del richiedente che corrispose ad un controllo dell’uso di propriet? ed incorre di essere esaminato sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1 (vedere la sentenza Immobiliare Saffi c. Italia citata sopra di, ? 46).
B. OTTEMPERANZA DELLE CONDIZIONI IN DELSECONDO PARAGRAFO
1. SCOPO DELL’INTERFERENZA
24. La Corte prima ha espresso la prospettiva che la legislazione contestata aveva un scopo legittimo nell’interesse generale, come richiesto dal secondo paragrafo dell? Articolo 1 (vedere la sentenza Immobiliare Saffi c. Italia citata sopra di, ? 48).
2. LA PROPORZIONALIT? DELL’INTERFERENZA
25. La Corte reitera che un’interferenza sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1, deve prevedere un ?equilibrio giusto? fra le richieste dell’interesse generale e le esigenze della protezione dei diritti essenziali dell’individuo. Ci deve essere una relazione ragionevole della proporzionalit? fra i mezzi assunti e lo scopo perseguito. Nel determinare se questa esigenza ? soddisfatta, la Corte riconosce che lo Stato gode di un margine ampio di valutazione riguardo sia a scegliere i mezzi di imposizione sia ad accertare se le conseguenze dell? imposizione sono giustificate nell’interesse generale per il fine di realizzare l’oggetto della legge in oggetto. In sfere come l?alloggio che ha un ruolo centrale nel welfare e nelle politiche economiche delle societ? moderne la Corte rispetter? la sentenza della legislatura come se fosse nell’interesse generale a meno che quella sentenza non sia manifestamente senza fondamento ragionevole (vedere la sentenza Immobiliare Saffi c. Italia, citats sopra, ? 49 ed la sentenza Chassagnou ed Altri c. Francia, n. 25088/94, ? 75 ECHR-III).
26. Il richiedente contese che l’interferenza in questione era sproporzionata in prospettiva della sua lunghezza e del carico finanziario che ? il risultato dell’impossibilit? di alzare l’affitto. Ci? era particolarmente vero nella sua causa, dato che lei aveva fatto una dichiarazione legale nella quale lei richiese urgentemente i locali come sistemazione per lei.
27. Il Governo indic? che l’interferenza col diritto del richiedente al godimento tranquillo della sua propriet? era proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Concluse che, prendendo in esame gli interessi sia del padrone di casa che dell’inquilino, il carico imposto sul richiedente non era stato eccessivo.
28. La Corte considera che, in principio, il sistema italiano di scaglionamento dell’imposizione di ordini della corte non ? in se stessa aperta alla critica, avendo riguardo in particolare al margine della valutazione permesso sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1. Comunque, tale sistema porta con s? il rischio di imporre sui padroni di casa un carico eccessivo in termini della loro capacit? di sbarazzarsi della loro propriet? e deve offrire di conseguenza certe salvaguardie procedurali cos? come assicurare che l’operazione del sistema ed il suo impatto sui diritti di propriet? di un padrone di casa non sia n? arbitraria n? imprevedibile (vedere, mutatis mutandis, la sentenza Immobiliare Saffi c Italia citata sopra, ? 54).
29. La Corte deve accertare cos? se, nella causa immediata, il richiedente fu riconosciuto garanzie sufficienti come essere salvaguardato contro l’incertezza e l’arbitrariet?.
30. La Corte osserva che il richiedente ottenne un mandato per possesso il 28 novembre 1989 che era esecutivo dal 1 dicembre 1989. A causa in parte della legislazione che prevedeva lo scaglionamento degli sfratti ed in parte della mancanza di assistenza di polizia il richiedente recuper?, possesso del suo appartamento solamente il 17 maggio 1996, bench? il 2 maggio 1991 lei avesse dichiarato che lei aveva bisogno urgentemente dell’appartamento. Solamente in un’occasione, il 17 gennaio 1996, al richiedente era stata accordata l?assistenza della polizia nello sfrattare il suo inquilino ma inutilmente, dato che l’inquilino aveva preteso di essere malato e nessun dottore ufficialmente nominato era disponibile per controllare le sue dichiarazioni.
31. Per approssimativamente cinque anni ed un mese, il richiedente fu lasciato in un stato dell’incertezza riguardo a quando lei sarebbe stata in grado di riacquistare il suo appartamento. Le autorit? competenti non sembrano avere preso qualsiasi azione in risposta alla dichiarazione della necessit? resa dal richiedente il 2 maggio 1991. Fino al 2 maggio 1991, il richiedente non poteva fare domanda o al giudice che trattava i procedimenti di imposizione o alla corte amministrativa che non sarebbe stata in grado di accantonare la decisione del prefetto di dare priorit? a qualsiasi causa urgente e pendente, siccome quella decisione era completamente legittima (vedere la sentenza Immobiliare Saffi c. Italia citata sopra, ? 56). Dopo avere fatto la dichiarazione legale che diede la sua priorit?, bench? le condizioni legali per l?imposizione di sfratto furono soddisfatte (vedere la sentenza Scollo c. Italia, 28 settembre 1994 la Serie A 315-C, ? 39) lei non aveva nessuna prospettiva di accelerare la concessione di assistenza di polizia che dipese quasi completamente dalla disponibilit? di poliziotti. Inoltre, la Corte nota che poco prima dello sfratto le autorit? riuscirono ad assegnare all’inquilino un appartamento sovvenzionato: alla Corte non ? stata offerta una qualsiasi informazione riguardo al perch? questo non poteva essere fatto prima, n? riguardo se le autorit? fecero affatto un qualsiasi sforzo per assegnare a lei tale appartamento prima di quella data.
32. Alla luce di ci? che precede, la Corte considera, che, nelle particolari circostanze di questa causa, un carico eccessivo fu imposto al richiedente e di conseguenza l’equilibrio che deve essere previsto fra la protezione del diritto di propriet? e le esigenze dell’interesse generale fu sconvolto a danno del richiedente.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
II. LA RICHIESTA DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
33. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o inoltre dei Protocolli, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente interessata permette di essere resa una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere la soddisfazione equa alla vittima.?
A. DANNO
34. Il richiedente chiese riparazione per i danni che lei aveva sostenuto corrispondenti a 40,000,000 lire italiane.
35. Riguardo al danno pecuniario, il Governo consider? l’importo ingiustificato. Riguardo al danno non-pecuniario, il Governo present? che una sentenza di una violazione avrebbe costituito in se stessa la soddisfazione equa e sufficiente o che l’importo avrebbe dovuto essere solamente simbolico.
36. La Corte considera che il richiedente ha patito indubbiamente la violazione trovata sopra (vedere ?? 29-30). Facendo la sua valutazione su una base equa, la Corte d? 10,000 euro al richiedente.
B. INTERESSE DI MORA
37. Secondo le informazioni disponibili alla Corte, il tasso legale degli interessi applicabile in Italia alla data dell’adozione della presente sentenza ? 3%all’anno.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Respinge l’obiezione preliminare del Governo;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto debba pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione EUR 10,000 (dieci mila euro) per danno;
(b) che l?interesse semplice ad un tasso annuale del 3% sar? pagabile dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo;
4. Respinge il resto delle richieste del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, ed notificato per iscritto il 21 febbraio 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente
In conformit? con l?Articolo 45 ? 2 della Convenzione ed l?Articolo 74 ? 2 degli Articoli di Corte, la seguente opinione concordante del Sig. Raimondi ? annessa a questa sentenza.
C.L.
E.F.
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE RAIMONDI
Io votai in favore del paragrafo 3 della parte operativa della sentenza perch? io trovai adatto concedere alla Sig.ra G., come una conseguenza della violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 sostenuto dalla Corte, la somma di EUR 10,000.
Ciononostante, la mia preferenza sarebbe stata specificare che questa somma ? concessa come una soddisfazione a danno non-pecuniario.
Questa somma, infatti, corrisponde all’importo che ? dato normalmente in cause simili nella pratica della Corte per danni non-pecuniari.
La Corte decise di non menzionare la natura dei danni perch? la lettera del richiedente del 1 agosto 2000 era in un modo ambiguo, affermando da una parte che lei non avrebbe potuto provare la sua richiesta di un prezzo globale di ITL 40,000,000 e dall?altra che non era una richiesta morale.
Infine la Corte decise di dare alla Sig.ra G. la somma alla quale lei fu abilitata sulla base della pratica della Corte per danno non-pecuniario in una causa di violazione dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (espulsione di inquilini) senza chiamarla cos?.
Nella mia prospettiva il richiedente scrisse che la richiesta non era solamente una richiesta morale per rispondere alle osservazioni del Governo sulla soddisfazione equa, chiedendo un risarcimento morale e simbolico, ma nella lettera del 1 agosto 2000 la sua intenzione di chiedere danno morale era perfettamente chiara. Infatti, lei parla di ?danno personale psicofisico e morale? (danno personale, psicologico, fisico e morale).
Non c’era perci? nessuna ragione, nella mia prospettiva di evitare di chiamare il danno dato danno non-pecuniario. Questo, nella mia prospettiva avrebbe fatto la sentenza pi? chiara e pi? trasparente.