QUINTA SEZIONE
CAUSA GEORGIEVI C BULGARIA
(Richiesta n. 10913/04)
SENTENZA
STRASBOURG
7 gennaio 2010
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Georgievi c. Bulgaria,
La Corte europea dei Diritti umani (quinta Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Pari Lorenzen, Presidente Karel Jungwiert, Rait Maruste il Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska giudici, Pavlina Panova giudice ad hoc,
e Claudia Westerdiek, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 1 dicembre 2009,
Consegna la seguente sentenza sulla che adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 10913/04) contro la Repubblica della Bulgaria depositata presso la Corte sotto l’Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da due cittadini bulgari, Sig. B. D. G. ed la Sig.ra B. P. G. (“i richiedenti”), 12 marzo 2004.
2. Il 6 dicembre 2008 il primo richiedente, il Sig. B. D. G. morì. Con una lettera del 17 gennaio 2009, sua figlia, la Sig.ra E. B. G., e sua moglie, il secondo richiedente, informarono la Corte che desideravano continuare la presente richiesta al suo posto.
3. I richiedenti furono rappresentati dalla Sig.ra S. M.-V., un avvocato che pratica a Sofia. Il Governo bulgaro (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, la Sig.ra S. Atanasova, del Ministero della Giustizia.
4. I richiedenti addussero di essere stati privati della loro proprietà in violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e degli Articoli 13 e 14 della Convenzione.
5. Il 6 maggio 2008 il Presidente della quinta Sezione decise di dare avviso della richiesta al Governo. Fu deciso anche di esaminare i meriti della richiesta allo stesso tempo della sua ammissibilità (Articolo 29 § 3).
6. Il Giudice Kalaydjieva, il giudice eletto a riguardo della Bulgaria, si astenne dal riunirsi nella causa. Il 30 gennaio 2009 il Governo nominò al suo posto la Sig.ra Pavlina Panova come giudice ad hoc (Articolo 27 § 2 della Convenzione e Articolo 29 § 1 dell’Ordinamento della Corte).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
7. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1926 e 1927. Le secondo richiedente vive a Sofia. I due richiedenti erano consorti.
8. Nel 1966 loro comprarono dal municipio di Sofia un appartamento di 81 metri quadrati, localizzato nel centro della città che era divenuta proprietà Statale in virtù della nazionalizzazione eseguita dal regime comunista in Bulgaria nel 1947 e nei seguenti anni.
9. All’inizio del 1993 l’erede dei precedenti proprietari della proprietà pre- nazionalizzazione introdussero procedimenti contro i richiedenti sotto la sezione 7 della Legge sulla Restituzione.
10. Con sentenze del 24 settembre 1996 e del 10 luglio 1998 la Corte distrettuale di Sofia ed la Corte ella Città di Sofia accolsero la rivendicazione. Loro trovarono il titolo dei richiedenti
era privo di valore legale per due motivi: 1) nessuna decisione del sindaco di iniziare la procedura di vendita era stata trovata nell’archivio della causa; né i richiedenti avevano stabilito che tale decisione era esistita ma era stata persa o era stata distrutta; 2) la vendita non era stata approvata dal Ministro delle Finanze, come richiesto dalla legge, ma da uno dei suoi sostituti.
11. I richiedenti non presentarono un ricorso per revisione (cassazione).
12. In una data non specificata nel 1998 sgombrarono l’appartamento. Nel maggio 1999 fu accordato loro l’affitto di un appartamento municipale di 51 metri quadrati.
13. A seguito del giudizio del 10 luglio 1998 i richiedenti richiesero di ricevere il risarcimento obbligazionario che avrebbe potuto essere usato denaro di privatizzazione o venduto a mediatori. Nel dicembre 2000 loro ottennero obbligazioni con un valore nominale totale di 62,400 lev bulgari (BGN), in conformità con una valutazione dell’appartamento preparata da un esperto.
14. Il 9 luglio 2003 il secondo richiedente vendette la sua la metà delle obbligazioni per BGN 7,434.01, l’equivalente di 3,810 euro (EUR).
15. Il 17 febbraio 2004 il primo richiedente vendette la sua la metà delle obbligazioni per BGN 7,387.68, l’equivalente di EUR 3,780.
II. FATTI DI FONDO ATTINENTI, DIRITTO NAZIONALE E PRATICA
16. I fatti di fondo ed attinenti, diritto nazionale e pratica sono stati riassunti nella sentenza della Corte nella causa Velikovi ed Altri c. Bulgaria, N. 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01, e 194/02, 15 marzo 2007.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
17. I richiedenti si lamentarono di essere stati privati arbitrariamente della loro proprietà, non per colpa loro e senza il risarcimento adeguato. Loro si appellarono all’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 ed agli Articoli 13 e 14 della Convenzione.
18. La Corte è della prospettiva che l’azione di reclamo deve essere esaminata sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che recita:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà. Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di proprietà in conformità con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
19. Il Governo dibatté che i richiedenti non erano riusciti ad esaurire le vie di ricorso nazionali, come richiesto dall’Articolo 35 § 1 della Convenzione, perché non avevano presentato un ricorso per revisione ( cassazione) contro la sentenza della Corte della Città del Sofia di 10 luglio 1998 (vedere paragrafo 11 sopra). Inoltre, dibatté che non c’era nessuna violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 nella causa siccome i richiedenti avevano ricevuto il risarcimento tramite obbligazioni ed avevano ricevuto subito dopo avere sgombrato il loro appartamento l’affitto di un appartamento posseduto dal municipio.
20. I richiedenti contestarono questi argomenti.
A. Ammissibilità
1. L’eccezione del Governo sul non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali
21. La Corte nota che sotto l’Articolo 35 § 1 della Convenzione le sole vie di ricorso che si è obbligati ad esaurire sono quelle che sono effettive e capaci di compensare la violazione addotta (vedere Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, § 45 ECHR 2006-II). Nota inoltre che nella maggior parte delle cause un richiedente che rivendica una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 essendo presumibilmente il risultato di decisioni dei tribunali bulgari deve prendere l’opportunità di presentare un ricorso di cassazione (o, riguardo alle cause più vecchie come la presente, un “ricorso per revisione”) alla Corte Suprema di Cassazione (o, riguardo alle cause più vecchie, la Corte Suprema) prima di portare la sua azione di reclamo all’attenzione della Corte europea dei Diritti umani (vedere Raichinov c. Bulgaria (dec.), n. 47579/99, 1 febbraio 2005).
22. Comunque, in una recente causa simile alla presente, la Corte ha trovato, che un ricorso di cassazione non era una via di ricorso effettiva e che i richiedenti non erano obbligati ad avvalersi di questa. In questa causa, il titolo dei richiedenti su un appartamento comprato dallo Stato era stato trovato privo di valore legale sotto la sezione 7 della Legge sulla Restituzione perché un documento attinente riguardo alla vendita era stato firmato dal sostituto all’ufficiale il cui potere attinente era stato assegnato legalmente. Riferendosi alla pratica stabilita della Corte Suprema di Cassazione secondo la quale simili omissioni amministrative hanno dato luogo a titoli di proprietà che sono considerati privi di valore legale, la Corte ha concluso che qualsiasi tentativo da parte dei richiedenti di dibattere di fronte alla Corte Suprema di Cassazione che l’omissione delle autorità nella loro causa non avrebbe dovuto dichiarare il loro titolo privo di valore legale era destinato a fallire (vedere Vladimirova ed Altri c. Bulgaria, n. 42617/02, §§ 10 e 24-27, 26 febbraio 2009).
23. La Corte non vede alcuna ragione di giungere ad una conclusione diversa nella presente causa.
Nota che anche se i richiedenti avessero potuto ottenere una sentenza a loro favore a riguardo della prima base per dichiarare il loro titolo privo di valore legale (vedere paragrafo 10 sopra) dibattendo di fronte alla Corte Suprema di Cassazione che non era stata per colpa loro che la decisione del sindaco di iniziare la procedura di vendita non poteva essere più trovata nell’archivio della causa qualsiasi tentativo da parte loro di dibattere anche che il loro titolo non avrebbe dovuto essere dichiarato privo di valore legale sulla base che la vendita non era stata approvata dal Ministro di Finanza ma da uno dei suoi sostituti (la seconda base per dichiarare il loro titolo privo di valore legale) sarebbe stata, similmente alla causa Vladimirova ed Altri, destinata a fallire.
24. La Corte considera perciò che nelle specifiche circostanze di questa causa un ricorso per revisione (cassazione) non rappresentava una via di ricorso effettiva da esaurire in conformità con l’Articolo 35 § 1 della Convenzione. Di conseguenza, l’insuccesso dei richiedenti nel perseguire quella via di ricorso non può far respingere la loro richiesta per non-esaurimento.
2. LA norma dei sei-mese
25. La Corte nota inoltre che i procedimenti giudiziali nella causa dei richiedenti
Terminarono il 10 luglio 1998, mentre la presente richiesta fu depositata il 12 marzo 2004 (veda paragrafi 1 e 10 sopra). La Corte deve esaminare perciò se nella causa i richiedenti hanno rispettato la norma dei sei mesi sotto l’Articolo 35 § 1 della Convenzione.
26. In numerose cause simile a Velikovi ed Altri, citata sopra, la Corte trovò che gli eventi attinenti avrebbero dovuto essere visti come una situazione continua, siccome loro non solo riguardavano la privazione di proprietà ma anche il diritto che ne consegue al risarcimento che era il soggetto degli sviluppi legislativi e dei cambi di pratica almeno sino al 2007 (vedere Shoilekovi ed Altri c. Bulgaria (dec.), N. 61330/00, 66840/01 e 69155/01 del 18 settembre 2007). Nella causa Vladimirova ed Altri, citata sopra, anche simile a Velikovi ed Altri, la Corte reiterò che gli eventi avrebbero dovuto essere visti come una situazione continua finché i problemi di risarcimento non fossero stati decisi (vedere § 30 della sentenza).
27. Nella presente causa, avendo riguardo alle sue conclusioni nelle cause a cui si è fatto riferimento sopra, la Corte considera anche, che gli eventi attinenti dovrebbero essere visti come una situazione continua dopo la decisione definitiva di corte che spogliava i richiedenti della loro proprietà e riguardo al risarcimento che ne conseguiva. Una questione sorge comunque riguardo alla data di fine di questa situazione continua. La Corte è della prospettiva che è terminata quando il diritto dei richiedenti al risarcimento si fu realizzato con finalità. Accadde questo quando loro vendettero le loro rispettive quote delle obbligazioni ricevute come risarcimento; dopo questo non furono più interessati dagli sviluppi legislativi attinenti e dai cambi di pratica riguardo al risarcimento.
28. La Corte osserva che il primo richiedente vendette la sua la metà delle obbligazioni il 17 febbraio 2004 (vedere paragrafo 15 sopra). Siccome la presente richiesta fu depositata 12 il 2004 marzo meno di sei mesi dopo questo, è stato rispettato il tempo-limite dei sei -mese sotto l’Articolo 35 § 1 .
29. Comunque, il secondo richiedente vendette le sue obbligazioni di risarcimento il 9 luglio 2003 e la sua azione di reclamo sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 fu sollevata il 12 marzo 2004, cioé, più di sei mesi più tardi (vedere paragrafi 1 e 14 sopra). L’azione di reclamo del secondo richiedente è perciò fuori tempo limite e deve essere dichiarata inammissibile.
3. Gli altri motivi di ammissibilità
30. La Corte costata che l’azione di reclamo del primo richiedente sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 non è manifestamente mal-fondato all’interno del significato dell’ Articolo 35 § 3 della Convenzione e non è inammissibile su qualsiasi altra base. Deve essere dichiarata perciò ammissibile.
B. Meriti
31. La Corte nota che la presente azione di reclamo concerne la stessa legislazione e gli stessi problemi di Velikovi ed Altri, citata sopra.
32. Gli eventi di cui ci si lamentava hanno costituito un’interferenza coi diritti di proprietà del primo richiedente.
33. L’interferenza era basata sulla legge attinente e perseguiva un importante scopo nell’interesse pubblico, vale a dire ripristinare la giustizia e rispettare la preminenza del diritto. Come in Velikovi ed Altri, citata sopra, §§ 162-76, la Corte considera che in particolari circostanze la questione se la legge attinente era sufficientemente chiara e prevedibile non può essere separata dal problema della proporzionalità.
34. Applicando i criteri stabiliti in Velikovi ed Altri (citata sopra, §§ 183-192) la Corte nota che il titolo del primo richiedente fu dichiarato privo di valore legale e lui fu privato della sua proprietà, al primo posto perché nessuna decisione del sindaco di iniziare la procedura di vendita era stata trovata nell’archivio riguardo alla vendita dell’appartamento ed i richiedenti non avevano stabilito che tale decisione era esistita ma era stata persa o era stata distrutta (vedere paragrafo 10 sopra). I tribunali nazionali non trovarono espressamente comunque, che nessuna decisione del sindaco di iniziare la procedura di vendita era stata presa al tempo; piuttosto, loro conclusero che il documento non poteva essere trovato nell’archivio di causa riguardo alla vendita dell’appartamento. Siccome l’archivio di causa era tenuto dalle autorità, la Corte è della prospettiva che i richiedenti non avrebbero potuto essere responsabili per la possibile perdita o per la distruzione del documento mancante. Perciò, questa deficienza è attribuibile alle autorità, non al primo richiedente.
35. Al secondo posto, i tribunali nazionali trovarono, che il titolo del primo richiedente era privo di valore legale perché la vendita dell’appartamento non era stata approvata dal Ministro di Finanza, come richiesto dalla legge, ma da uno dei suoi sostituti (vedere paragrafo 10 sopra). In numerose cause simili, la Corte ha sostenuto, che simili deficienze chiaramente erano attribuibili alle autorità, non agli individui riguardati (vedere, in Velikovi ed Altri, citata sopra, le cause Bogdanovi e Nikolovi, §§ 218 e 229 della sentenza, ed anche Peshevi c. Bulgaria, n. 29722/04, § 20 del 2 luglio 2009); non vede alcuna ragione di giungere ad una conclusione diversa nell’attuale causa.
36. La Corte considera perciò che la presente causa è simile a quella di Bogdanovi, Tzilevi e Nikolovi, esaminata in Velikovi ed Altri (vedere §§ 220, 224 e 231 di questa sentenza, citata sopra), dove sostenne che in simile cause l’equilibrio equo richiesto dall’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 non poteva essere realizzato senza il risarcimento adeguato. Nella valutazione se il risarcimento adeguato era disponibile ai richiedenti, la Corte deve avere riguardo alle particolari circostanze di ogni causa, incluso gli importi ricevuti e le perdite sopraggiunte e, come può essere il caso, la disponibilità del risarcimento e le realtà pratiche nella quale i richiedenti si trovavano.
37. La Corte nota che subito dopo avere sgombrato il suo appartamento al primo richiedente fu offerto l’affitto di un’abitazione posseduta dal municipio (vedere paragrafo 12 sopra). Comunque, considera che questo da solo non può assolvere lo Stato dall’obbligo di offrire il risarcimento adeguato.
38. Nasce così la questione se il risarcimento adeguato fu offerto al primo richiedente.
39. Il primo richiedente prese tutti i passi necessari sotto lo schema del risarcimento obbligazionario nel modo in cui operava a quel tempo ma ottenne solamente l’equivalente di EUR 3,780, meno del 23% del valore della sua metà dell’appartamento nel 2000 quando fu valutato da un esperto munito di certificato (vedere paragrafi 13 e 15 sopra). Inoltre, fra il 2000, quando questa valutazione fu resa (vedere paragrafo 13 sopra), e il 2004, quando il primo richiedente ottenne la somma sopra, il prezzo dei beni immobili aumentò notevolmente.
40. Come nella causa Bogdanovi, esaminata in Velikovi ed Altri (vedere § 222 della sentenza, citata sopra), la Corte è della prospettiva che non c’era nessuna circostanza che giustificasse questo risarcimento inadeguato.
41. Ne segue che le autorità andarono a vuoto nel prevedere un equilibrio equo fra i diritti del primo richiedente e l’interesse pubblico e che c’era stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
II. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
42. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c’è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. Danno
43. A riguardo del danno patrimoniale i richiedenti chiesero il valore dell’appartamento che loro avevano perso. Loro presentarono un rapporto di valutazione preparato da un esperto commissionato da loro, che valutava il valore dell’appartamento a EUR 162,000. a riguardo del danno non-patrimoniale subito dal primo richiedente, i suoi eredi chiesero EUR 8,000.
44. Il Governo considerò che queste rivendicazioni fossero eccessive. Indicò che il primo richiedente aveva ricevuto il risarcimento obbligazionario ed era stato accomodato in un appartamento posseduto dal municipio.
45. La Corte nota che all’inizio trovò solamente una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 nella presente causa a riguardo del primo richiedente (vedere paragrafo 41 sopra); può esaminare perciò le rivendicazioni sopra nella misura in cui riguardano il danno subito da quel richiedente.
46. Applicando l’approccio stabilito in cause simili e nella prospettiva della natura della violazione trovata, la Corte trova appropriato fissare un prezzo globale a riguardo del danno patrimoniale e non-patrimoniale con riferimento al valore della proprietà tolta dal primo richiedente e tutte le altre circostanze attinenti (vedere Todorova ed Altri c. Bulgaria (soddisfazione equa), N. 48380/99, 51362/99, 60036/00 e 73465/01 §§ 10 e 47, 24 aprile 2008). La Corte prenderà anche in considerazione il fatto che il primo richiedente ricevette EUR 3,780 dalla vendita del suo risarcimento obbligazionario (vedere paragrafo 15 sopra). Avendo riguardo a ciò che precede, a tutte le circostanze della causa ed alle informazioni a sua disposizione del prezzo dei beni immobili a Sofia, la Corte assegna EUR 37,000 al primo richiedente a riguardo del danno patrimoniale e non-patrimoniale. Questo importo sarà pagato ai suoi eredi, la Sig.ra B. P. G. (il secondo richiedente) e alla Sig.ra E. B. G..
Costi di B. e spese
47. I richiedenti chiesero EUR 4,240 per cinquanta-tre ore di lavoro legale del avvocato, la Sig.ra S. M.-V., ad un tasso orario di EUR 80. In appoggio dia questa rivendicazione loro presentarono un contratto per rappresentanza legale ed un foglio orario. Loro richiesero che qualsiasi somma assegnata sotto questo capo venisse pagata direttamente alla Sig.ra M.-V..
48. Loro chiesero altri BGN 450, l’equivalente di EUR 230 già pagati dai richiedenti per il lavoro legale del Sig.ra M.-V., e BGN 626.3, l’equivalente di EUR 321 per affrancatura e traduzione per i procedimenti di fronte alla Corte e per il costo del rapporto di valutazione presentato da loro. In appoggio a queste rivendicazioni loro presentarono le ricevute attinenti.
49. Il Governo considerò che queste rivendicazioni fossero eccessive.
50. Secondo la giurisprudenza della Corte, ad un richiedente viene concesso il rimborso di costi e spese solamente se viene mostrato che questi davvero e necessariamente sono stati impegnati e sono stati ragionevoli riguardo al quantum.
51. Nella presente causa, la Corte reitera che trovò una violazione del’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 solamente a riguardo del primo richiedente. Inoltre, considera che il numero di ore di lavoro chieste dalla Sig.ra M.-V. sembra eccessivo. Perciò, avendo riguardo a ciò che precede ed al fatto che lei ha già ricevuto BGN 450 dai richiedenti, la Corte considera ragionevole assegnare EUR 1,500 a riguardo delle parcelle legali della Sig.ra M.-V., da trasferire direttamente sul suo conto bancario.
52. Riguardo ai rimanenti costi e spese, per un totale di EUR 551 (vedere paragrafo 48 sopra) la Corte, considerando che trovò solamente una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 a riguardo del primo richiedente e che i due richiedenti hanno dovuto impegnare le spese in questione , assegna la metà dell’importo chiesto cioè EUR 276, da pagare congiuntamente agli eredi del primo richiedente la Sig.ra B. P. G. (il secondo richiedente) ed la Sig.ra E. B. G..
C. Interesse di mora
53. La Corte considera appropriato che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara le azioni di reclamo del primo richiedente ammissibili e le azioni di reclamo del secondo richiedente inammissibili;
2. Sostiene che a riguardo del primo richiedente c’è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato rispondente deve pagare agli eredi del primo richiedente, la Sig.ra B. P. G. e la Sig.ra E. B. G.a, entro tre mesi della data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi da convertire in lev bulgaro al tasso applicabile in data dell’ accordo:
(i) EUR 37,000 (trenta-sette mila euro), più qualsiasi tassa che può essere addebitabile, a riguardo del danno patrimoniale e non-patrimoniale;
(l’ii) EUR 1,776 (mille settecento settanta-sei euro), più qualsiasi tassa che può essere a carico della Sig.ra B. P. G. e della Sig.ra E. B. G., a riguardo di costi e spese EUR 1,500 (mille cinquecento) da trasferire direttamente sul conto bancario del rappresentante legale dei richiedenti , la Sig.ra M.-V.a;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti percentuale;
4. Respinge il resto delle rivendicazioni per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 7 gennaio 2010, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordiamento di Corte.
Claudia Westerdiek Pari Lorenzen
Cancelliere Presidente