Conclusione Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; Costi e spese danno – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA GELSOMINI SIGERI SRL C. ITALIA
(Richiesta n. 63417/00)
SENTENZA
STRASBOURG
18 dicembre 2003
DEFINITIVO
18/03/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Gelsomini Sigeri Srl c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, la Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Sostituto Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 27 novembre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 63417/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da una societ? italiana, G. S. S.r.L., il 26 maggio 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. C. C. e la Sig.ra I. B., avvocati che praticano a Milano. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 7 maggio 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Milano che aveva affittato ad E.S.
5. In un documento presentato all’inquilino il 24 aprile 1986, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
6. Con una decisione del 12 maggio 1986 che fu resa esecutiva il 22 maggio 1986 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 29 marzo 1987.
7. Il 5 giugno 1987, il richiedente present? un avviso all’inquilino che gli richiedeva di sgombrare i locali.
8. Il 26 giugno 1987, il richiedente inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 24 luglio 1987.
9. Tra il 24 luglio 1987 e il 9 novembre 1999, l’ufficiale giudiziario fece quaranta tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
10. il 14 gennaio 2000, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR. Ultimamente, per delle cause, fu presentata una sospensione dell’esecuzione dei mandati per possesso fino al 30 giugno 2004 come da Decreto Legislativo n. 147 24 giugno 2003 che divenne Legge n. 200 il 1 agosto 2003.
A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
18. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
20. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
21. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
22. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
23. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente dodici anni e cinque messi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa
II. L?APPLICAZIONE DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
25. Il richiedente chiese 30,000,000 lire italiani (ITL) [15,4983.71 euro (EUR)] per il danno materiale che aveva sostenuto. Il richiedente present? questo importo come il risultato della differenza tra il valore di mercato dell?affitto e l’affitto imposto dalla legge per un periodo di tempo di sette anni (dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1999 ). Per lo scopo di stimare il valore di mercato dell’affitto dell’appartamento, il richiedente present? un contratto di affitto stipulato nel 1993 per un appartamento simile a quello della presente richiesta (localizzato al primo piano – quello del richiedente ? al sesto – dello stesso edificio e per la stessa superficie). Il richiedente present? anche il listino prezzi ufficiale della Camera di Commercio di Milano per il periodo di tempo dal luglio 1999 al gennaio 2000.
26. Il Governo contest? la richiesta.
27. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale. Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente e ala luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 13,285 sotto questo capo.
B. Costi e spese
28. Il richiedente ha anche chiesto rimborso delle sue spese processuali e spese come segue:
– EUR 829.03 per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 4,957.34 per i costi e spese di fronte alla Corte.
29. Il Governo contest? le richieste.
30. La Corte considera ragionevole dare in pieno al richiedente la somma chiesta sotto i costi e spese incorsi in nei procedimenti nazionali sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, (cio? EUR 829.03) ed EUR 2,000 per i procedimenti di fronte alla Corte.
31. La Corte d? una somma totale di EUR 2,829.03 per spese processuali e spese.
C. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 13,285 (tredici mila duecento ottantacinque euro) per danno materiale;
(ii) EUR 2,829.03 (due mila ottocento ventinove euro e tre centesimi) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 18 dicembre 2003, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente