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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF GELSOMINI SIGERI SRL v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 63417/00/2004
Stato: Italia
Data: 2003-12-18 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; Costi e spese danno – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA GELSOMINI SIGERI SRL C. ITALIA
(Richiesta n. 63417/00)
SENTENZA
STRASBOURG
18 dicembre 2003
DEFINITIVO
18/03/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Gelsomini Sigeri Srl c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, la Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Sostituto Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 27 novembre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 63417/00) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da una societ? italiana, G. S. S.r.L., il 26 maggio 2000.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. C. C. e la Sig.ra I. B., avvocati che praticano a Milano. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 7 maggio 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Milano che aveva affittato ad E.S.
5. In un documento presentato all’inquilino il 24 aprile 1986, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
6. Con una decisione del 12 maggio 1986 che fu resa esecutiva il 22 maggio 1986 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 29 marzo 1987.
7. Il 5 giugno 1987, il richiedente present? un avviso all’inquilino che gli richiedeva di sgombrare i locali.
8. Il 26 giugno 1987, il richiedente inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 24 luglio 1987.
9. Tra il 24 luglio 1987 e il 9 novembre 1999, l’ufficiale giudiziario fece quaranta tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
10. il 14 gennaio 2000, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR. Ultimamente, per delle cause, fu presentata una sospensione dell’esecuzione dei mandati per possesso fino al 30 giugno 2004 come da Decreto Legislativo n. 147 24 giugno 2003 che divenne Legge n. 200 il 1 agosto 2003.

A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
18. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
20. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza della polizia. Dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
21. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
22. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
23. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente dodici anni e cinque messi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa
II. L?APPLICAZIONE DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
25. Il richiedente chiese 30,000,000 lire italiani (ITL) [15,4983.71 euro (EUR)] per il danno materiale che aveva sostenuto. Il richiedente present? questo importo come il risultato della differenza tra il valore di mercato dell?affitto e l’affitto imposto dalla legge per un periodo di tempo di sette anni (dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1999 ). Per lo scopo di stimare il valore di mercato dell’affitto dell’appartamento, il richiedente present? un contratto di affitto stipulato nel 1993 per un appartamento simile a quello della presente richiesta (localizzato al primo piano – quello del richiedente ? al sesto – dello stesso edificio e per la stessa superficie). Il richiedente present? anche il listino prezzi ufficiale della Camera di Commercio di Milano per il periodo di tempo dal luglio 1999 al gennaio 2000.
26. Il Governo contest? la richiesta.
27. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale. Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente e ala luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 13,285 sotto questo capo.
B. Costi e spese
28. Il richiedente ha anche chiesto rimborso delle sue spese processuali e spese come segue:
– EUR 829.03 per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 4,957.34 per i costi e spese di fronte alla Corte.
29. Il Governo contest? le richieste.
30. La Corte considera ragionevole dare in pieno al richiedente la somma chiesta sotto i costi e spese incorsi in nei procedimenti nazionali sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, (cio? EUR 829.03) ed EUR 2,000 per i procedimenti di fronte alla Corte.
31. La Corte d? una somma totale di EUR 2,829.03 per spese processuali e spese.
C. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 13,285 (tredici mila duecento ottantacinque euro) per danno materiale;
(ii) EUR 2,829.03 (due mila ottocento ventinove euro e tre centesimi) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 18 dicembre 2003, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion
Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses award – domestic proceedings ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF GELSOMINI SIGERI SRL v. ITALY
(Application no. 63417/00)
JUDGMENT
STRASBOURG
18 December 2003
FINAL
18/03/2004
This judgment will become final in the circumstances set out in Article?44???2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.
?

In the case of Gelsomini Sigeri Srl v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr?C.L. Rozakis, President,?
?Mr?P. Lorenzen,?
?Mr?G. Bonello,?
?Mr?A. Kovler,?
?Mr?V. Zagrebelsky,?
?Mrs?E. Steiner,?
?Mr?K. Hajiyev, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 27 November 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1.??The case originated in an application (no. 63417/00) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the?Convention?) by an Italian company, G. S. S.r.L., on 26?May 2000.
2.??The applicant was represented by Mr C. C. and Mrs I. B., lawyers practising in Milan. The Italian Government (?the Government?) were represented by their successive Agents, respectively Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr?V.?Esposito and Mr F. Crisafulli.
3.??On 7 May 2002 the Court declared the application admissible.
THE FACTS
I.??THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
4.??The applicant is the owner of a flat in Milan, which it had let to E.S.
5.??In a writ served on the tenant on 24 April 1986, the applicant informed the tenant that it intended to terminate the lease on expiry of the term and summoned her to appear before the Milan Magistrate.
6.??By a decision of 12 May 1986, which was made enforceable on 22?May 1986, the Milan Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 29 March 1987.
7.??On 5 June 1987, the applicant served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
8.??On 26 June 1987, the applicant informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 24 July 1987.
9.??Between 24 July 1987 and 9 November 1999, the bailiff made forty attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
10.??On 14 January 2000, the applicant recovered possession of the flat.
II.??RELEVANT DOMESTIC LAW
11.??Since 1947 the public authorities in Italy have frequently intervened in residential tenancy legislation with the aim of controlling rents. This has been achieved by rent freezes (occasionally relaxed when the Government decreed statutory increases), by the statutory extension of all current leases and by the postponement, suspension or staggering of the enforcement of orders for possession. The relevant domestic law concerning the extension of tenancies, the suspension of enforcement and the staggering of evictions is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V. Lastly, for some cases, a suspension of the enforcement of the orders for possession until 30 June 2004 was introduced by Legislative Decree no. 147 of 24 June 2003, which became Law no. 200 of 1 August 2003.
A.??The system of control of the rents
12.??As regards the control of the rents, the evolution of the Italian legislation may be summarised as follows.
13.??The first relevant measure was the Law no. 392 of 27 July 1978 which provided machinery for ?fair rents? (the so-called equo canone) on the basis of a number of criteria such as the surface of the flat and its costs of realisation.
14.??The second step of the Italian authorities dated August 1992. It was taken in the view of progressive liberalisation of the market of tenancies. Accordingly, a legislation relaxing on rent levels restrictions (the so-called patti in deroga) entered into force. Owners and tenants were in principle given the opportunity to derogate from the rent imposed by law and to agree on a different price.
15.??Lastly, Law no. 431 of 9 December 1998 reformed the tenancies and liberalised the rents.
B.??Obligations of the tenant in the case of late restitution
16.??The tenant is under a general obligation to refund the owner any damages caused in the case of late restitution of the flat. In this regard, Article 1591 of the Italian Civil Code provides:
?The tenant who fails to vacate the immovable property is under an obligation to pay the owner the agreed amount until the date when he leaves, together with other remaining damages.?
17.??However, Law no. 61 of 1989 set out, inter alia, a limit to the compensation claimable by the owner entitling him to a sum equal to the rent paid by the tenant at the time of the expiration of the lease, proportionally increased according to the cost of living (Article 24 of Law?no.?392 of 27 July 1978) plus 20%, along the period of inability to dispose of the possession of the flat.
18.??In the judgment no. 482 of 2000, the Constitutional Court was called upon to decide whether such a limitation complied with the Constitution. The Constitutional Court held that it was compatible with the Constitution with regard to periods of time during which the suspension of the evictions was determined by law. The Constitutional Court explained that the introduction of that limitation was intended to settle the tenancies of the time of the emergency legislation, when the housing shortage made the suspension of the enforcement necessary. While evictions were suspended ex lege, the law predetermined the quantum of the reimbursement chargeable to the tenant, both measures being temporary and exceptional. Besides, the interests of the owner were counterbalanced by the exemption for him from the burden to prove the damages.
19.??The Constitutional Court declared the limitation to the compensation claimable by the owner unconstitutional with regard to cases where the impossibility for the owner to repossess the flat depended on the conduct of the tenant and was not due to a legislative intervention. Accordingly, it opened the way to owners for the institution of civil proceedings in order to obtain full reparation of the damages caused by the tenant.
THE LAW
I.??ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
20.??The applicant complained of its prolonged inability to recover possession of its flat, owing to the lack of police assistance. It alleged a violation of its right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol?No.?1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
21.??The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
22.??The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article?1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-75; Lunari v. Italy, no. 21463/93, ???34-46, 11?January 2001; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, ?? 33-48, 30 November 2000).
23.??The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicant had to wait approximately twelve years and five months after the first attempt of the bailiff before being able to repossess the flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
II.??APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
24.??Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A.??Pecuniary damage
25.??The applicant claimed 30,000,000 Italian lire (ITL) [15,4983.71?euros (EUR)] for the pecuniary damage it had sustained. The applicant submitted this amount as the result of the difference between the market value rent and the rent imposed by law for a period of time of seven years (from 1st January 1993 to 31 December 1999). For the purpose of assessing the market value rent of the flat, the applicant submitted a rent contract stipulated in 1993 for a flat similar to the one of the present application (located on the first floor – the one of the applicant is on the sixth – of the same building and with the same surface). The applicant also submitted the official price list of the Chamber of Commerce of Milan for the period of time from July 1999 to January?2000.
26.??The Government contested the claim.
27.??The Court considers that the applicant must be awarded compensation for the pecuniary damage. Having regard to the means of calculation proposed by the applicant and in the light of the evidence before it and the period concerned, it decides to award on an equitable basis EUR?13,285 under this head.
B.??Costs and expenses
28.??The applicant also claimed reimbursement of his legal costs and expenses as follows:
– EUR 829.03 for the costs of the enforcement proceedings;
– EUR 4,957.34 for the costs and expenses before the Court.
29.??The Government contested the claims.
30.??On the basis of the information in its possession and the Court’s case-law, the Court considers it reasonable to award the applicant the sum claimed in full under the costs and expenses incurred in the?domestic proceedings (i.e. EUR 829.03) and EUR 2,000 for the proceedings before the Court.
31.??The Court awards a total sum of EUR 2,829.03 for legal costs and expenses.
C.??Default interest
32.??The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1.??Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2.??Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3.??Holds
(a)??that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article?44???2 of the Convention, the following amounts:
(i)???EUR 13,285 (thirteen thousand two hundred eighty-five euros) for pecuniary damage;
(ii)??EUR 2,829.03 (two thousand eight hundred twenty-nine euros and three cents) for legal costs and expenses;
(iii)?any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b)??that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4.??Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 18 December 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen?Christos Rozakis?
?Deputy Registrar?President

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