TERZA SEZIONE
CASO DI GAUCI E ALTRI v. MALTA (Applicazione n. 57752/16)
GIUDICE
STRASBURGO
8 ottobre 2019
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Essa pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nel caso di Gauci e altri contro Malta,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), che si riunisce come Sezione composta da:
Georgios A. Serghides, Presidente,
Vincent A. De Gaetano,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller,
Branko Lubarda,
Mar?a El?segui,
Erik Wennerstr?m, giudici,
e Stephen Phillips, cancelliere di sezione,
Avendo deliberato in privato il 10 settembre 2019,
Emette la seguente sentenza, che ? stata adottata in tale data:
PROCEDURA
1. La causa ha avuto origine in un ricorso (n. 57752/16) contro la Repubblica di Malta presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da ventisei cittadini maltesi (uno dei quali aveva la doppia cittadinanza maltese e americana) e due cittadini britannici, i cui dettagli sono riportati in appendice (“i richiedenti”), il 29 settembre 2016.
2. I ricorrenti erano rappresentati dal Dr. J. Gatt e dal Dr. A Libreri, avvocati che esercitano a La Valletta, Malta. Il Governo Maltese (“il Governo”) era rappresentato dal loro agente, Dr. P. Grech, Procuratore Generale.
3. I ricorrenti hanno lamentato che non vi era stato alcun interesse pubblico dietro la presa dei loro terreni e che il provvedimento non aveva rispettato il principio di proporzionalit? in quanto non avevano ricevuto alcun risarcimento per la presa.
4. Il 28 settembre 2018 il governo ? stato informato della domanda.
5. Il governo del Regno Unito non si ? avvalso del diritto di intervenire nel procedimento (articolo 36 ? 1 della Convenzione).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
A. Contesto del caso
6. I richiedenti sono tutti comproprietari (in quote diverse) di un terreno situato nella Baia di G?adira, limiti di Mellie?a di 3.930 metri quadrati.
7. Nel 1954 una parte della propriet? dei ricorrenti ? stata affittata come terreno per roulotte.
8. Con una dichiarazione del Governatore del 18 febbraio 1957 ? stato dichiarato che la propriet? era necessaria per uno scopo pubblico e quindi doveva essere espropriata (acquisita con titolo di acquisto assoluto).
9. All’epoca, anche altri terreni (appartenenti ad altre persone) erano stati acquisiti con vari titoli, nell’ambito dello “Schema G?adira” un progetto volto ad ampliare la spiaggia sabbiosa per consentire un maggiore accesso al mare a scopo balneare.
10. In seguito alla dichiarazione, il suddetto contratto di locazione ? giunto a termine.
11. Nel corso degli anni, fino al 1973, i richiedenti hanno ripetutamente tentato, senza successo, di recuperare la loro propriet?, spiegando che erano disposti a mettere in atto una concessione per la spiaggia.
12. Nel 1992 una parte dei terreni dei richiedenti ? stata data in concessione alla CS, una societ? privata, in base ad una concessione per la spiaggia che permetteva l’invasione a specifiche condizioni al prezzo di 200 lire maltesi (MTL) all’anno, fino al 2006. Un accordo simile sembra esistere dal 1974 con un titolo di enfiteusi.
13. Alcuni dei ricorrenti hanno avviato un procedimento per chiedere l’ingiunzione di interrompere il trasferimento a terzi, che ? stato rifiutato con sentenza del 24 giugno 1993.
14. A parte questo, i ricorrenti hanno continuato i loro tentativi di recuperare i loro beni anche con proteste giudiziarie del 10 aprile 1989 e del 18 aprile 2008. Quest’ultima protesta comprendeva un elenco dei proprietari del terreno, nonch? la richiesta alle autorit? di pagare un risarcimento per il prelievo, pi? gli interessi dovuti.
15. A seguito di modifiche al Capitolo 88 delle Leggi di Malta, il 13 luglio 2006 ? stata rilasciata una nuova dichiarazione del Presidente di Malta (ai sensi del Capitolo 88), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Governo, che conferma la precedente dichiarazione. Il prezzo per l’assunzione ? stato fissato in 7.000 MTL (circa 16.310 euro (EUR)), ma nessuna offerta ? stata formalmente notificata ai richiedenti.
16. Lo stesso CS ha continuato ad utilizzare l’immobile anche dopo il 2006, in base ad un diverso accordo con le autorit?. L’accordo consisteva in una tassa annuale di invasione di 2,33 euro e in un contributo di gestione di 4,66 euro al metro quadro da versare alle autorit?.
17. Il terreno ? attualmente utilizzato, in parte, da stabilimenti privati e per la maggior parte viene utilizzato per attivit? commerciali legate alla fruizione del mare, come l’affitto di sdraio e ombrelloni e relativi accessori.
B. Procedimento di ricorso costituzionale
18. Il 12 gennaio 2009 i ricorrenti hanno avviato un procedimento di ricorso costituzionale lamentando che la presa e l’uso del terreno (senza che vi fosse stato un trasferimento ufficiale della propriet? della propriet? e il pagamento di un indennizzo) aveva violato i loro diritti di propriet?. Hanno chiesto la restituzione del terreno e il pagamento di un indennizzo per gli anni durante i quali era stato loro negato l’uso della propriet?. Hanno sottolineato che, pur essendo stati privati della loro propriet?, essa era stata concessa a terzi per realizzare profitti commerciali a loro spese, e che quindi non vi era stato alcun interesse pubblico a prenderla.
19. Con sentenza del 14 maggio 2015 il Tribunale Civile (Prima Sala) nella sua competenza costituzionale, per quanto pertinente, ha constatato una violazione dei diritti di propriet? dei ricorrenti ai sensi della Convenzione e ha assegnato loro 20.000 euro di danni non pecuniari. I costi e le spese erano a carico dei convenuti.
20. Il tribunale ha ritenuto, da un lato, che i ricorrenti avessero sufficientemente provato il loro titolo di propriet? del terreno. Dall’altro lato, non era stato dimostrato che, come sostenuto dai ricorrenti, il terreno era stato originariamente preso per costruire una strada, cosa che non ? mai avvenuta. Sembrava piuttosto che il piano fosse volto a migliorare le strutture balneari nel contesto dello “schema G?adira” anche allo scopo di attirare il turismo che favorisce lo sviluppo economico di Malta. Il tribunale ha ritenuto che il fatto che il terreno fosse stato poi dato in uso a terzi non pregiudicava l’interesse pubblico della misura. Analogamente, il fatto che il terreno non fosse stato costruito non significava che non ne fosse stato fatto alcun uso, in quanto il concetto di interesse pubblico comprendeva lo scopo di mantenere l’habitat originale o di mantenere un luogo incontaminato.
21. Per quanto riguarda la proporzionalit?, il giudice ha osservato che le condizioni di compensazione erano rilevanti. Tuttavia, le ricorrenti hanno aspettato fino al 2009 per avviare un adeguato procedimento giudiziario in materia, il che ha indebolito il loro caso. Ciononostante, il fatto che cinquantotto anni dopo che il terreno dei ricorrenti era stato preso un atto di cessione non era ancora stato firmato, n? era stato pagato un risarcimento, ha comportato una violazione dei diritti dei ricorrenti.
22. Tenendo presente che i ricorrenti non avevano tentato di obbligare il Commissario del Land (CoL) ad avviare un procedimento di risarcimento, il tribunale ha concesso 20.000 euro di danni non pecuniari, considerando che non era il foro giusto per determinare il risarcimento pecuniario dovuto per la cessione del terreno. Ha inoltre ritenuto di non dover ordinare la restituzione del terreno ai ricorrenti. Tuttavia, spettava al CoL non bloccare ulteriormente il processo di pagamento del risarcimento per la presa in consegna per consentire la fine dell’esproprio, tanto pi? che nel presente procedimento erano state presentate prove sufficienti della propriet?. Essa ha quindi ordinato al CdL di adottare le misure necessarie entro quattro mesi dalla data in cui la sentenza ? divenuta definitiva.
23. Il 1? giugno 2015 entrambe le parti hanno presentato ricorso in appello.
24. Con sentenza del 19 aprile 2016 la Corte costituzionale ha respinto i ricorsi e ha confermato la sentenza di primo grado. Nella fase di appello, le spese sostenute dalle ricorrenti (EUR 5.716) e quelle sostenute da uno dei convenuti (che non era stato il legittimo convenuto) dovevano essere pagate dalle ricorrenti.
25. Al 5 settembre 2018, il CdL non aveva ancora avviato alcun procedimento di risarcimento.
C. Eventi successivi
26. Nelle loro osservazioni, le parti non hanno contestato i fatti come sopra esposto.
27. Nell’ultima tornata di osservazioni, il Governo ha portato all’attenzione della Corte uno scambio di e-mail del giugno 2016, secondo il quale, a seguito di una conversazione telefonica, un dipendente del Governo ha contattato uno dei rappresentanti legali dei ricorrenti per chiedere informazioni al fine di procedere all’esproprio. Il rappresentante ha risposto di essere a conoscenza del fatto che il termine ultimo per le autorit? era il 19 agosto [2016], e ha dichiarato che i ricorrenti stavano considerando di avviare un procedimento dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
28. Sembra che, alla data delle osservazioni, nel 2019, non fosse stato firmato alcun contratto di esproprio.
II. DIRITTO NAZIONALE PERTINENTE
29. Il diritto nazionale applicabile alla causa ? quello di Frendo Randon e altri contro Malta (n. 2226/10, ?? 26-27, 22 novembre 2011) e Galea e altri contro Malta (n. 68980/13, ? 24, 13 febbraio 2018).
30. L’articolo 2 dell’Ordinanza sull’acquisto di terreni (OPAc), nella misura in cui ? pertinente, recita come segue:
“I “terreni agricoli o rurali” non comprendono l’orto domestico di una casa o di un edificio o qualsiasi altro terreno all’interno dei recinti di una casa o di un edificio, n? un cantiere o un terreno di scarico, ma comprendono le fattorie, i fabbricati destinati principalmente all’allevamento di bestiame da riporto o di altri animali domestici e altre strutture di natura affine;”.
31. Il Government Lands Act, capitolo 573 delle leggi di Malta, ? entrato in vigore il 25 aprile 2017. Il suo articolo 64 recita come segue:
“(1) Quando un terreno ? soggetto a una Dichiarazione che ? stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della presente legge e tale terreno ? in possesso del Governo senza aver emesso alcun avviso di trattamento o senza aver indicato il compenso offerto per la sua acquisizione, chiunque dimostri in modo soddisfacente per il Collegio Arbitrale di essere il proprietario del terreno con titolo di propriet? valido pu? chiedere che l’autorit? competente acquisti il terreno con l’acquisto assoluto.
(2) Tale azione deve essere esercitata mediante domanda presentata alla cancelleria del Collegio Arbitrale che deve essere rivolta contro l’autorit? che ha diritto di replica entro venti giorni dalla notifica della domanda.
(3) Il risarcimento da versare per l’acquisto del terreno ? pari al valore che il terreno ha nel periodo di pubblicazione della Dichiarazione aggiornato nel corso degli anni in base all’indice di inflazione pubblicato nel prospetto dell’ordinanza sull’edilizia abitativa (Decontrol).
(4) Oltre al risarcimento per l’acquisto del terreno come stabilito nel presente articolo, il proprietario pu? anche presentare una richiesta al Collegio Arbitrale per la liquidazione e ordinare all’autorit? di pagarlo per i danni materiali e morali dovuti all’eccessivo ritardo di tale acquisto.
(5) Il termine perentorio di cui all’articolo 63, paragrafo 6, per il deposito di tale azione si applica, mutatis mutandis, all’azione di cui al presente articolo”.
32. L’articolo 63, paragrafo 6, della legge sulle terre del governo recita come segue:
“Ogni individuo perde il diritto di agire in conformit? al presente articolo se non procede entro trenta anni dall’emissione della dichiarazione, a condizione che, se al momento dell’entrata in vigore del presente Atto, un periodo di venticinque anni era gi? trascorso dalla data di emissione della dichiarazione, l’azione sia presentata entro e non oltre cinque anni dall’entrata in vigore del presente Atto. Tali periodi sono perentori e non possono essere rinnovati”.
LA LEGGE
I. ALLEGATO VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
33. I ricorrenti si sono lamentati del fatto che non vi era alcun interesse pubblico dietro la presa dei loro terreni, che secondo loro non erano stati utilizzati, ma che erano stati ceduti a terzi, i quali ne hanno tratto notevoli profitti. Ritengono inoltre che la misura non abbia rispettato il principio di proporzionalit? in quanto, a tutt’oggi, non hanno ricevuto alcun indennizzo per la presa. Esse si sono basate sull’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, che recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al godimento pacifico dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni che precedono non pregiudicano tuttavia in alcun modo il diritto di uno Stato di far rispettare le leggi che ritiene necessarie per controllare l’uso dei beni in conformit? all’interesse generale o per garantire il pagamento di tasse o altri contributi o sanzioni”.
34. Il governo ha contestato tale argomentazione.
A. Ammissibilit?
1. L’obiezione del Governo ratione materiae
35. Nell’ultima tornata di osservazioni, il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non hanno dimostrato la loro propriet? della propriet? quando gli ? stato chiesto di farlo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. Si sono basati su uno scambio di e-mail del giugno 2016 (cfr. paragrafo 27). Secondo il Governo, ci? ha sollevato la questione se i ricorrenti avessero un titolo di propriet? sulla propriet? e quindi un possesso ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
36. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento del Tribunale, qualsiasi eccezione di irricevibilit? deve, nella misura in cui il suo carattere e le circostanze lo consentano, essere sollevata dalla parte contraente convenuta nelle sue osservazioni scritte o orali sulla ricevibilit? della domanda.
37. La Corte rileva che il Governo ha sollevato la questione per la prima volta nelle sue osservazioni del 30 maggio 2019, quando era stato invitato a commentare le richieste di giusta soddisfazione e a presentare ulteriori osservazioni – nella stessa occasione era stata richiamata la loro attenzione sul fatto che la Corte pu? ritenere che, in quella fase, non sia pi? possibile sollevare nuove eccezioni di irricevibilit?.
38. La Corte rileva che le obiezioni del governo sono state sollevate in una fase in cui un richiedente non ha, in linea di principio, alcuna ulteriore possibilit? di rispondere. Un’ulteriore serie di osservazioni per concedere al richiedente il diritto di replica prolungherebbe la procedura a danno del richiedente a causa delle azioni intempestive del governo (cfr. Ramadan c. Malta, n. 76136/12, ? 60, 21 giugno 2016).
39. Tuttavia, la Corte osserva che ci? che ? in gioco nella presente causa ? l’applicabilit? della disposizione invocata, e, quindi, una questione che spetta alla giurisdizione della Corte ratione materiae e che non le ? impedito di esaminare d’ufficio, anche in assenza di un’obiezione da parte del Governo (v. Pasquini c. San Marino, n. 50956/16, ? 86, 2 maggio 2019 e, al contrario, Khlaifia e altri c. Italia [GC], n. 16483/12, ?? 51-54, 15 dicembre 2016 nell’ambito di un’obiezione di non esaurimento tardivo).
40. La Corte rileva che i ricorrenti hanno avviato un procedimento dinanzi alle giurisdizioni costituzionali in primo e secondo grado. Tali tribunali non hanno visto alcun ostacolo alla presentazione delle richieste da parte dei ricorrenti, che sono state inoltre ammesse. In particolare, la giurisdizione costituzionale di primo grado ha ritenuto che i ricorrenti avessero sufficientemente provato la loro titolarit? della propriet? (cfr. paragrafi 20 e 22), e ha permesso che le loro pretese concedessero ai ricorrenti (in qualit? di aventi diritto al terreno) il risarcimento dei danni non pecuniari derivanti dalle violazioni subite. Tale sentenza ? stata confermata dalla Corte costituzionale (cfr. paragrafo 24). Alla luce di ci?, non c’? motivo di dubitare che i ricorrenti avessero la propriet? del terreno in questione e quindi ne avessero il possesso ai fini della relativa disposizione.
2. L’obiezione del Governo ratione temporis
41. Il Governo ha ritenuto che, in relazione alla dichiarazione emessa nel 1957, il reclamo fosse inammissibile in quanto la Convenzione ? diventata applicabile a Malta solo nel 1967.
42. I ricorrenti hanno sostenuto che la loro situazione era stata continua. In particolare, essi non avevano ancora ricevuto il risarcimento per la presa della propriet? fino ad oggi, 2019, e perch? la mancanza di interesse pubblico esisteva al momento dell’emissione della dichiarazione sia nel 1957 che nel 2006.
43. La Corte rileva che la privazione nella presente causa si ? verificata nel 1957; tuttavia, sebbene la privazione della casa o della propriet? di un individuo sia in linea di principio un atto istantaneo e non produca una situazione continuativa di “privazione” rispetto ai diritti in questione (cfr., tra l’altro, Malhous c. Repubblica Ceca (dec.) [GC], n. 33071/96 CEDU 2000-XII, e Ble?i? c. Croazia [GC], n. 59532/00, ? 86, CEDU 2006 III), nella fattispecie la denuncia dei ricorrenti si estende al mancato pagamento di un risarcimento definitivo. Pertanto, la Corte ha il potere di esaminare la questione (cfr. Almeida Garrett, Mascarenhas Falc?o e altri c. Portogallo, n. 29813/96 e 30229/96, ? 43, CEDU 2000 I, Vajagi? c. Croazia, n. 30431/03, ? 23, 20 luglio 2006, e pi? recentemente Galea e altri c. Malta, n. 68980/13, ? 30, 13 febbraio 2018). Inoltre, nel 2006 ? stata rilasciata una nuova dichiarazione che dimostra che la privazione dei beni nel 1957 non ? stata completata. La Corte rileva inoltre che, poich? Malta ha ratificato la Convenzione il 23 gennaio 1967 (compreso il Protocollo n. 1), la Corte ? competente ratione temporis ad esaminare le denunce nella misura in cui si riferiscono a fatti avvenuti dal 23 gennaio 1967 in poi (ibidem; cfr. anche Bezzina Wettinger e altri c. Malta, n. 15091/06, ? 54, 8 aprile 2008, e Azzopardi c. Malta, n. 28177/12, ? 32, 6 novembre 2014).
44. La Corte accoglie pertanto l’obiezione del Governo per il periodo fino al 23 gennaio 1967 e la respinge per il periodo successivo a tale data.
3. L’obiezione del Governo ratione personae
45. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti avevano perso il loro status di vittime a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la violazione e ha concesso 20.000 euro di risarcimento non pecuniario. Essi hanno osservato che l’unica parte delle spese del procedimento doveva essere pagata dai ricorrenti. Inoltre, la Corte Costituzionale aveva ordinato alla CoL di concludere l’esproprio entro quattro mesi, e in assenza di tale azione i ricorrenti potevano lamentarsi davanti ai tribunali nazionali per far eseguire la sentenza.
46. Basandosi sulla giurisprudenza della Corte i ricorrenti hanno sostenuto di essere rimasti vittime della violazione confermata dalla Corte Costituzionale. Essi hanno osservato che la somma di EUR 20.000, in danno non pecuniario, non ha rimediato alla violazione confermata che hanno continuato a subire.
47. La Corte ribadisce che un richiedente ? privato della sua condizione di vittima se le autorit? nazionali hanno riconosciuto, espressamente o in sostanza, e quindi concesso un adeguato e sufficiente risarcimento per una violazione della Convenzione (si veda, ad esempio, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], no. 36813/97, ?? 178-193, CEDU 2006-V; Gera de Petri Testaferrata Bonici Ghaxaq c. Malta, n. 26771/07, ? 50, 5 aprile 2011; e B. Tagliaferro & Sons Limited e Coleiro Brothers Limited c. Malta, n. 75225/13 e 77311/13, ? 55, 11 settembre 2018).
48. Per quanto riguarda la prima condizione, ossia il riconoscimento di una violazione della Convenzione, la Corte ritiene che le conclusioni della Corte costituzionale equivalgano al riconoscimento di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
49. Per quanto riguarda la seconda condizione, vale a dire un risarcimento adeguato e sufficiente, la Corte deve accertare se le misure adottate dalle autorit? nelle particolari circostanze del caso in questione hanno consentito ai ricorrenti di ottenere un risarcimento adeguato in modo tale da privarli dello status di vittima (ibidem ? 57).
50. La Corte rileva che la Corte costituzionale ha concesso ai ricorrenti 20.000 euro per danni non patrimoniali e che essi hanno dovuto pagare una parte delle spese giudiziarie pari a circa 5.000 euro. La Corte ritiene che l’importo rimanente fosse un importo ragionevole di danni non pecuniari per la violazione subita. Tuttavia, dopo cinquant’anni la Corte Costituzionale – avendo stabilito che c’era stata una violazione dei diritti dei ricorrenti – non ha determinato l’importo del risarcimento pecuniario dovuto, optando invece per ordinare alle autorit? di finalizzare l’esproprio entro quattro mesi dalla data della sua sentenza. La Corte rileva inoltre che tale sentenza non ? stata eseguita dalle autorit?.
51. Non ? stata fornita alcuna spiegazione sul perch? l’esproprio non sia stato portato a termine. ? vero che, al termine dello scambio di memorie dinanzi alla Corte, il governo ha dichiarato che i ricorrenti non hanno dimostrato la propriet?. Tuttavia, la Corte osserva che il messaggio di posta elettronica del giugno 2016 (cfr. paragrafo 27 sopra), invocato dal Governo, non fa riferimento alla prova della propriet?, n? indica, o ancor meno prova, il motivo per cui il contratto di esproprio non ? stato finalizzato entro il 19 agosto 2016, come ordinato dalla Corte costituzionale. Inoltre, la propriet? era gi? stata dimostrata davanti ai tribunali di competenza costituzionale. Ne consegue che le autorit? non hanno ottemperato all’ordinanza della Corte Costituzionale e, in tale contesto, non ci si poteva aspettare che le ricorrenti intraprendessero nuovi procedimenti per dare esecuzione a tale decisione definitiva.
52. Dato che nel caso di specie la violazione ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, confermato dalla Corte Costituzionale, ? persistita per pi? di cinquant’anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione e del relativo Protocollo per quanto riguarda Malta, e che durante quel periodo i ricorrenti non hanno ricevuto alcun risarcimento per la presa dei loro beni, la Corte ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale, che non ? stata eseguita dalle autorit?, non ha offerto sufficiente sollievo ai ricorrenti.
53. Di conseguenza, l’obiezione del Governo a questo proposito ? respinta.
4. Conclusione
54. La Corte rileva che la domanda, nella misura in cui si riferisce al periodo successivo al 23 gennaio 1967, non ? manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione. Essa rileva inoltre che non ? inammissibile per altri motivi. Essa deve pertanto essere dichiarata ammissibile.
B. Meriti
1. Osservazioni delle parti
a) I richiedenti
55. I ricorrenti hanno lamentato l’assenza di interesse pubblico per la presa dei loro terreni, che peraltro sono rimasti inutilizzati per diversi anni e per i quali non hanno ricevuto alcun indennizzo.
56. I ricorrenti hanno sostenuto che, mentre il governo sosteneva che la propriet? era stata presa ai fini del “G?adira Scheme”, tale scopo non era stato menzionato in nessuna delle due dichiarazioni. Essi ritengono che durante il procedimento interno non sia stata dimostrata l’attuazione del regime in quanto non ? stato possibile rintracciare la documentazione relativa ad esso. In realt?, l’uso che ne ? stato fatto era una concessione concessa dallo Stato a terzi per scopi commerciali privati. In effetti, tale terzo aveva generato notevoli profitti di cui i richiedenti erano stati privati.
57. Inoltre, alle ricorrenti non era stato concesso un risarcimento per la presa, nonostante un ritardo di oltre cinquant’anni, risarcimento che avrebbe dovuto inoltre tenere conto del fatto che la propriet? era stata assegnata ad un terzo per interessi commerciali privati. Essi si sono basati su Arsovski c. l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (n. 30206/06, ?? 60-61, 15 gennaio 2013) e Almeida Garrett, Mascarenhas Falc?o e altri, (citata, ? 52-55).
58. Infine, in risposta alle osservazioni del Governo, i ricorrenti hanno osservato che il capitolo 573 delle Leggi di Malta promulgate nel 2017 non ? applicabile al loro caso. Esse hanno anche ritenuto che l’applicabilit? del Capitolo 88 delle Leggi di Malta al loro caso fosse anch’essa dubbia. A tale riguardo, essi hanno osservato che la loro propriet? era stata considerata terreno agricolo ai sensi del Capitolo 88, tuttavia, in considerazione della sua definizione di terreno agricolo (cfr. paragrafo 30 di cui sopra), i ricorrenti hanno ritenuto che non potesse includere una zona di spiaggia sabbiosa lungo la costa.
b) Il governo
59. Il Governo ha sostenuto che la dichiarazione del 6 febbraio 1957 ? stata emessa ai sensi dell’articolo 3 dell’allora Capitolo 136 delle Leggi di Malta, mentre quella del 2006 ? stata emessa ai sensi dell’articolo 3 del Capitolo 88 delle Leggi di Malta e quindi la privazione dei beni era legale. Essa perseguiva inoltre un obiettivo legittimo nella misura in cui la propriet? era stata presa ai fini dello “Schema G?adira”, che mirava ad estendere la spiaggia di sabbia per garantire una migliore accessibilit? e strutture alla spiaggia per il pubblico in generale, come parte dell’iniziativa del Governo per abbellire Malta e attirare pi? turismo. Secondo il Governo, il fatto che su un appezzamento di terreno di invasione (una concessione concessa dal CoL su base di tolleranza, che non ? considerata un vero e proprio titolo di legge) sia stato permesso da terzi di erigere ombrelloni e posizionare sedie a sdraio non ha sminuito tale interesse pubblico, in quanto tali strutture andavano a beneficio del pubblico e le concessioni erano proprio uno strumento per la gestione della spiaggia.
60. Per quanto riguarda la proporzionalit?, il Governo ha sostenuto che la Corte Costituzionale aveva gi? dichiarato che i ricorrenti avevano subito una violazione dal 1967 al 2006 a causa del ritardo nel pagamento del risarcimento. Dopo il 2006 ai ricorrenti sono stati offerti 16.310 euro per quelli che erano considerati terreni agricoli – un importo che i ricorrenti avrebbero potuto ritirare o contestare davanti al Collegio Arbitrale del Land, e quindi il Governo non era responsabile di alcun ritardo dopo tale data. Inoltre, il Governo ha osservato che a partire dal 2017 i richiedenti hanno avuto un nuovo rimedio da perseguire ai sensi dell’articolo 64 del Government Lands Act (vedi paragrafo 31 sopra), che ha anche stabilito che il valore della propriet? doveva essere quello del terreno alla data della pubblicazione della dichiarazione, aggiornato nel corso degli anni secondo l’indice di inflazione. La disposizione consentiva inoltre ai richiedenti di richiedere danni materiali e morali a causa dell’eccessivo ritardo nella conclusione dell’acquisizione.
2. La valutazione del Tribunale
61. La Corte fa riferimento ai principi generali di cui alle sentenze Tagliaferro & Sons Limited e Coleiro Brothers Limited (sopra citate, ? 67-69).
62. La Corte ritiene che, date le conclusioni dei tribunali nazionali in merito alla violazione della disposizione invocata, non ? necessario esaminare le questioni se vi sia stata una privazione della propriet? e se essa sia conforme alla legge.
63. Tuttavia, la Corte ritiene pertinente esprimersi in particolare sul requisito dell’interesse pubblico contestato dai ricorrenti, soprattutto in considerazione del fatto che la constatazione relativa all’interesse pubblico ha un impatto sul risarcimento dovuto (ibidem ? 74).
64. La Corte ribadisce che, mentre la privazione di propriet? effettuata per nessun altro motivo se non quello di conferire un vantaggio privato ad un privato non pu? essere “nell’interesse pubblico”, il trasferimento obbligatorio di propriet? da un individuo ad un altro pu?, a seconda delle circostanze, costituire un mezzo legittimo per promuovere l’interesse pubblico (cfr. James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, ? 40, Serie A n. 98). Inoltre, la presa di propriet? effettuata in applicazione di legittime politiche sociali, economiche o di altro tipo pu? essere “nell’interesse pubblico”, anche se la comunit? in generale non ha un uso o un godimento diretto dei beni presi (ibidem, ? 45).
65. La Corte ritiene che, come accettato dai tribunali nazionali in due casi, la presa della propriet? ai fini dello “Schema G?adira” per abbellire la zona e garantire le strutture pertinenti per migliorare il turismo, era una misura di interesse pubblico. Secondo la Corte, tale misura, nel contesto della riforma economica, non pu? essere considerata irragionevole, soprattutto in considerazione dell’ampio margine di valutazione nell’attuazione delle politiche economiche. Il fatto che una parte di quel terreno (circa un decimo secondo la relazione dell’architetto presentata dai ricorrenti) sia stata data in concessione a terzi non toglie tale interesse. Tale interesse pubblico ? rimasto in vigore dal 1967 (data della ratifica) ad oggi.
66. Per quanto riguarda la proporzionalit?, la Corte rileva che, nella fattispecie, le ricorrenti non hanno mai ricevuto alcun risarcimento per la presa in consegna dell’immobile nel 1957, nonostante una presunta offerta nel 2006 e un’ordinanza della Corte Costituzionale nel 2016. A questo proposito, si osserva che il Governo non ha contestato i fatti sopra esposti, i quali affermavano che le ricorrenti non erano state formalmente informate di tale offerta (cfr. paragrafi 15 e 26). Non ? quindi chiaro in che modo i ricorrenti avrebbero potuto ritirare o contestare tali somme, dopo il 2006, tanto pi? che il Governo contestava finora il loro titolo di propriet?. E’ anche indiscusso che nessun pagamento ? mai stato effettuato dopo l’ordinanza della Corte Costituzionale. Pertanto, la Corte ritiene che il Governo non abbia fornito alcuna giustificazione per il mancato pagamento di tali risarcimenti ai ricorrenti da parte delle autorit? nel corso del tempo.
67. La Corte ? del parere che (a prescindere dall’adeguatezza del risarcimento) il suddetto ritardo nel pagamento del risarcimento, in conseguenza del quale i richiedenti sono ancora senza alcun risarcimento pi? di cinque decenni dopo l’entrata in vigore della Convenzione e del relativo Protocollo per Malta, non soddisfa i requisiti dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
68. Di conseguenza, si ? verificata una violazione di tale disposizione.
II. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
69. L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se il Tribunale constata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata consente un risarcimento solo parziale, il Tribunale, se necessario, d? giusta soddisfazione alla parte lesa”.
A. Danni
1. Osservazioni delle parti
70. I ricorrenti hanno sostenuto che, poich? non ? stato fatto alcun uso effettivo della propriet?, lo Stato dovrebbe essere obbligato a restituire tale propriet? secondo il principio della restitutio in integrum.
71. In mancanza di ci?, esse hanno sostenuto un valore commisurato alle legittime aspettative commerciali in relazione al terreno. Pertanto, hanno ritenuto legittimo che la Corte riconosca il valore del terreno pi? la perdita di opportunit?. Alla luce di ci?, essi hanno chiesto 1.391.551 euro (EUR) a titolo di danno patrimoniale, secondo una perizia che ha coperto la loro perdita di reddito per oltre sessantadue anni, nonch? il mancato pagamento del risarcimento pecuniario per il prelievo. Secondo la perizia, l’area poteva occupare 270 posti letto al giorno, con un reddito giornaliero di 2.700 euro, per 168 giorni all’anno (periodo estivo) con un’occupazione dell’80%, il che significa che aveva un reddito potenziale annuo di 362.880 euro, da cui si doveva detrarre la concessione della spiaggia (18.313,80 euro) e il costo del lavoro (30.000 euro), con un conseguente reddito netto da locazione di 314.567 euro all’anno. Su tale base (capitalizzando i ricavi netti da locazione del 7,5%) il valore del terreno ? stato stimato in 4.194.226 euro, che retrodatato ha dato un valore di 35.512 euro nel 1957.
72. Hanno inoltre rivendicato danni non pecuniari.
73. Il Governo ha sostenuto che l’esproprio era stato legale e quindi non c’era motivo di restituire la propriet?. Per quanto riguarda la perdita di reddito asserita dai ricorrenti, essi hanno ritenuto che la propriet? non poteva essere considerata come un’azienda in attivit?, in quanto al momento dell’espropriazione, nel 1957, il terreno era di natura agricola e i ricorrenti non avevano dimostrato il contrario. Non ? stato quindi possibile calcolare il reddito atteso per lo stato del terreno prima che avvenisse lo sviluppo. Il Governo ha presentato una valutazione che mostrava che il valore del terreno nel 2019 era di 139.000 EUR o 185.000 EUR a seconda del tasso di interesse applicato, mentre il valore nel 2006, esclusi gli interessi, ammontava a 61.740 EUR. Tenuto conto dell’interesse pubblico del provvedimento, il Governo ha ritenuto che il risarcimento dei danni pecuniari non dovesse superare i 70.000 euro in via solidale (oltre al danno riconosciuto dalla Corte Costituzionale). Hanno inoltre ritenuto che, in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale, non dovrebbero essere concessi ulteriori danni non pecuniari e che in ogni caso un ulteriore risarcimento non dovrebbe superare i 2.000 euro in solido.
2. La valutazione della Corte
74. Come la Corte ha pi? volte affermato, una sentenza in cui la Corte constata una violazione impone allo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di riparare le sue conseguenze in modo da ripristinare, per quanto possibile, la situazione esistente prima della violazione (cfr. Iatridis c. Grecia (solo soddisfazione) [GC], no. 31107/96 ? 32, CEDU 2000-XI, e Guiso-Gallisay c. Italia (solo soddisfazione) [GC], n. 58858/00, ? 90, 22 dicembre 2009). Gli Stati contraenti che sono parti in causa sono, in linea di principio, liberi di scegliere i mezzi con cui conformarsi a una sentenza in cui la Corte ha constatato una violazione. Questa discrezionalit? in merito alle modalit? di esecuzione di una sentenza rispecchia la libert? di scelta connessa all’obbligo primario degli Stati contraenti ai sensi della Convenzione di garantire i diritti e le libert? garantiti (articolo 1). Se la natura della violazione consente la restitutio in integrum ? dovere dello Stato ritenuto responsabile della sua esecuzione, la Corte non ha n? il potere n? la possibilit? pratica di farlo essa stessa. Se, tuttavia, il diritto nazionale non consente – o consente solo parzialmente – il risarcimento delle conseguenze della violazione, l’articolo 41 conferisce alla Corte il potere di concedere alla parte lesa la soddisfazione che le sembra opportuna (ibidem). La Corte rileva che, sebbene la restituzione della propriet? non appaia impossibile, dato che non se ne ? fatto alcun uso, il Governo non si ? offerto di restituirla, n? ha indicato di essere interessato a farlo, sostenendo unicamente che tale azione non era richiesta (v. supra, paragrafo 73).
75. In assenza di tale azione, spetta quindi alla Corte di concedere un risarcimento, osservando che non vi ? alcun rischio che i ricorrenti ricevano un doppio risarcimento pecuniario, in quanto le autorit? nazionali prenderanno inevitabilmente atto dell’aggiudicazione di questa Corte al momento di finalizzare il contratto di espropriazione (cfr., mutatis mutandis, Frendo Randon e altri, citato sopra, ?77).
76. Come la Corte ha gi? rilevato, la presa in considerazione del caso del ricorrente non mancava di interesse pubblico. A questo proposito la Corte ribadisce che obiettivi legittimi di “interesse pubblico”, come quelli perseguiti con misure di riforma economica o misure volte a conseguire una maggiore giustizia sociale, possono giustificare il rimborso di un valore inferiore all’intero valore di mercato (cfr. Urb?rska Obec Tren?ianske Biskupice c. Slovacchia, n. 74258/01, ? 115, CEDU 2007-XIII).
77. La fonte della violazione ? stata il ritardo nell’avviare il relativo procedimento e il fatto che ad oggi – pi? di sessant’anni dopo la presa in consegna del terreno (e pi? di cinquanta da quando la relativa disposizione ? diventata applicabile a Malta) – i ricorrenti non hanno ancora ottenuto alcun risarcimento per le loro propriet?.
78. La Corte osserva che in casi simili (si veda, ad esempio, Frendo Randon e altri c. Malta, (solo soddisfazione), n. 2226/10, ? 20, 9 luglio 2013 e Azzopardi c. Malta, n. 28177/12, ? 66, 6 novembre 2014) la somma da assegnare ai richiedenti ? stata calcolata sulla base del valore del terreno al momento della presa, convertito al valore corrente per compensare gli effetti dell’inflazione, pi? il semplice interesse legale applicato al capitale progressivamente adeguato. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale non perde di vista il fatto che nel 2006 era stata emessa una nuova dichiarazione, in assenza di una conclusione della dichiarazione emessa nel 1957. La Corte terr? inoltre conto, nella misura necessaria, dell’ubicazione dell’immobile e delle possibilit? che esso avrebbe potuto avere nel corso degli anni a causa di tale ubicazione, tenendo tuttavia presente che al momento della sua presa era utilizzato esclusivamente come sito per roulotte.
79. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene ragionevole concedere alle ricorrenti la somma di 150.000 euro, in solido, oltre alle imposte eventualmente dovute su tale importo, a titolo di risarcimento per l’esproprio.
80. Tenuto conto della concessione di EUR 20.000 concessa dai tribunali nazionali, che rimane dovuta, la Corte non ritiene necessario effettuare un risarcimento per danni non patrimoniali.
B. Costi e spese
81. Le ricorrenti hanno anche chiesto le spese e i costi sostenuti dinanzi alle giurisdizioni costituzionali come da fattura di spese tassata (che mostrava EUR 5.716 sostenuti dall’attore e EUR 4.147 sostenuti dalla convenuta), e EUR 99,26 per le spese di corriere relative al procedimento dinanzi a questo Tribunale.
82. Il Governo ha sostenuto che le ricorrenti non hanno quantificato la loro richiesta, ma si sono semplicemente basate su una fattura di spese tassata. Inoltre, hanno osservato che le ricorrenti non hanno fornito la prova che tali spese fossero state pagate. Secondo il governo, i costi dell’intero procedimento non dovrebbero in ogni caso superare i 1.500 EUR.
83. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e della sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole concedere la somma di 5.815 EUR a copertura di tutte le spese.
C. Interessi di mora
84. La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di mora sia basato sul tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, al quale vanno aggiunti tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. 2) Il ricorso ? dichiarato ricevibile nella misura in cui si riferisce al periodo successivo al 23 gennaio 1967 e per il resto irricevibile;
2. 2. Dichiara che vi ? stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
3. 3. Dichiara che il ricorso ? ricevibile in quanto si riferisce al periodo successivo al 23 gennaio 1967 e il resto ? irricevibile; 2. Dichiara che vi ? stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione; 3. Dichiara che il ricorso ? ricevibile nella misura in cui si riferisce al periodo successivo al 23 gennaio 1967 e il resto ? irricevibile; 4. Dichiara che il ricorso ? ricevibile nella misura in cui si riferisce al periodo successivo al 23 gennaio 1967 e il resto ? irricevibile; 5. Dichiara che il ricorso ? ricevibile nella misura in cui si riferisce al periodo successivo al 23 gennaio 1967 e il resto ? irricevibile; 6. Dichiara che il ricorso ? ricevibile nella misura in cui si riferisce al periodo successivo al 23 gennaio 1967 e il resto ? irricevibile; 7. Dichiara che il ricorso ? ricevibile nella misura in cui si riferisce al periodo successivo al 23 gennaio 1967 e il resto ? irricevibile; 8. Dichiara che il ricorso ? ricevibile nella misura in cui si riferisce al periodo successivo al 23 gennaio 1967.
(a) che lo Stato convenuto paghi ai ricorrenti, in solido, entro tre mesi, i seguenti importi:
(i) 150.000 euro (centocinquantamila euro), oltre alle imposte eventualmente dovute, a titolo di danno patrimoniale;
(ii) Euro 5.815 (cinquemilaottocentoquindici euro), oltre alle imposte eventualmente dovute ai ricorrenti, a titolo di costi e spese;
(b) che a partire dalla scadenza dei tre mesi sopra indicati e fino al regolamento saranno dovuti interessi semplici sugli importi di cui sopra ad un tasso pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo di inadempienza, maggiorato di tre punti percentuali;
4) Il resto della domanda delle ricorrenti ? respinto per giusta soddisfazione.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto l’8 ottobre 2019, ai sensi dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Stephen Phillips Georgios A. Serghides
Cancelliere Presidente
?
APPENDICE
1. Bernard GAUCI ? un cittadino maltese e americano nato nel 1950 e vive a San ?iljan, Malta.
2. Emanuela BONNICI ? una cittadina maltese nata nel 1948 e vive nel Kent, in Inghilterra.
3. Norah CORCORAN ? una cittadina maltese nata nel 1930 e vive nel Somerset, in Inghilterra.
4. Sharon Marie CUTAJAR ? una cittadina maltese nata nel 1970 e vive a Mellie?a, Malta.
5. Susan ELLUL SULLIVAN ? una cittadina maltese nata nel 1957 e vive a Swieqi, Malta.
6. Mary Rose FARRUGIA ? una cittadina maltese nata nel 1966 e vive a Mellie?a, Malta.
7. Doris FENECH ? una cittadina maltese nata nel 1952 e vive a Mellie?a, Malta.
8. Il Gothard GAUCI ? un cittadino maltese nato nel 1962 e vive a Plymouth, in Inghilterra.
9. Maria Sylvia GAUCI ? una cittadina maltese nata nel 1954 e vive a Mellie?a, Malta.
10. Anthony GRIMA ? un cittadino maltese nato nel 1964 e vive a Mellie?a, Malta.
11. John GRIMA ? un cittadino maltese nato nel 1955 e vive a Mellie?a, Malta.
12. Joseph GRIMA ? un cittadino maltese nato nel 1944 e vive a Mellie?a, Malta.
13. Joseph GRIMA ? un cittadino maltese nato nel 1970 e vive a Cork, in Inghilterra.
14. Marianne GRIMA ? una cittadina maltese nata nel 1976 e vive a Mellie?a, Malta.
15. Sarah GRIMA ? una cittadina maltese nata nel 1979 e vive a Mellie?a, Malta.
16. Therese GRIMA ? una cittadina maltese nata nel 1943 e vive a Mellie?a, Malta.
17. Elizabeth MORRIS ? una cittadina britannica nata nel 1944 e vive a Ba?ar i?-?ag?aq, Malta.
18. Mary MUSCAT ? una cittadina maltese nata nel 1941 e vive a Paola, Malta.
19. Mary PARKER ? una cittadina maltese nata nel 1929 e vive a Sliema, Malta.
20. Sonia STEWART ? una cittadina maltese nata nel 1972 e vive a Mellie?a, Malta.
21. Victoria Stella STURCKE ? una cittadina maltese nata nel 1944 e vive a Middlesex, Inghilterra.
22. Anne TABONE ? una cittadina britannica nata nel 1932 e vive a Sliema, Malta.
23. Edmond TABONE ? un cittadino maltese nato nel 1975 e vive a Ba?ar i?-?ag?aq, Malta.
24. Jane TABONE ? una cittadina maltese nata nel 1966 e vive a Swieqi, Malta.
25. John TABONE ? un cittadino maltese nato nel 1935 e vive a Sliema, Malta.
26. Joseph TABONE ? un cittadino maltese nato nel 1936 e vive a Sliema, Malta.
27. Rebecca TABONE ? una cittadina maltese nata nel 1974 e vive a San ?iljan, Malta.
28. Josephine XUEREB ? una cittadina maltese nata nel 1947 e vive a Sliema, Malta.