Conclusione Obiezione preliminare respinta ( non-esaurimento di vie di ricorso nazionali); Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; danno pecuniario – reclamo respinto; danno Non-pecuniario – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
TERZA SEZIONE
Causa GAMBERINI MONGENET c. l’Italia (N.ro 2)
(Richiesta n. 68707/01)
SENTENZA
STRASBOURG
28 luglio 2005
DEFINITIVO
28/10/2005
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetto a revisione editoriale.
Nella causa di Gamberini Mongenet c. l’Italia (n. 2),
La Corte europea di Diritti umani (terza Sezione), riunendosi in una Camera, compose da:
Il Sig. B.M. Zupančič, Presidente, il
Sig. J. Hedigan, il Sig. L. Caflisch, il Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. V. Zagrebelsky, il Sig.ra A. Gyulumyan, il Sig. David Th?r Bj?rgvinsson, giudici, ed i Sig. V. Berger, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 5 luglio 2005,
Consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 68707/01) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da tre cittadini italiani, i Sig. R. G. M., i Sig. R. G. M. ed i Sig. R. M. G. M. (?i richiedenti?), il 22 febbraio 2001.
2. I richiedenti, tre fratelli furono rappresentati dal terzo richiedente, un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 18 marzo 2004 la Corte (Prima la Sezione) dichiar? la richiesta ammissibile.
4. Il 1 novembre 2004 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (l’Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla terza Sezione di recente ricomposta (l’Articolo 52 ? 1).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1938, 1943 e 1948 e vivono a Roma.
6. Il padre dei richiedenti era il proprietario di un appartamento a Roma che lui aveva affittato a V.D.C.
7. In un documento presentato all’inquilino il 24 gennaio 1984, il padre dei richiedenti inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
8. Da una decisione del 17 aprile 1984, che fu resa esecutiva il 2 maggio 1984, il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 16 aprile 1985.
9. Il 2 maggio 1984, il padre dei richiedenti present? un avviso all’inquilino richiedendogli di sgombrare i locali.
10. Il 3 aprile 1987, lui inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 12 maggio 1987.
11. Tra il 12 maggio 1987 e il 29 marzo 2001 l’ufficiale giudiziario fece quaranta-sei tentativi di recuperare la propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il padre dei richiedenti non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
12. Nel 14 febbraio 1992 il padre dei richiedenti mor? nel frattempo, ed i richiedenti ereditarono l’appartamento.
13. Il 18 luglio 1998, loro divennero parte ai procedimenti di sfratto come eredi.
14. In una data non specificata di aprile 2001, i richiedenti recuperarono propriet? dell’appartamento tramite l’assistenza della polizia.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
15. Il diritto nazionale attinente e la pratica sono descritti nella sentenza della Corte nella causa Mascolo c. l’Italia (n. 68792/01, ?? 14-44).
LA LEGGE
I. L’OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
16. Nelle loro osservazioni sui meriti, il Governo dibatte, che vie di ricorso nazionali non erano state esaurite per il fatto che i richiedenti non erano riusciti a chiedere rimborso di danni di fronte alle corti nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile.
17. Per quanto gli argomenti del Governo dovevano essere considerati come un’obiezione preliminare, la Corte osserva che non fu sollevata, come avrebbe potuto essere, al tempo dell’ammissibilit?. Perci?, la Corte considera che il Governo ? precluso dal sollevare le obiezioni all’ammissibilit? a questo stadio della procedura.
18. Questa obiezione dovrebbe essere respinta di conseguenza (vedere, fra le altre autorit?, Nikolova c. la Bulgaria [GC], n. 31195/96, ? 44 ECHR 1999-II).
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL?ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
19. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata di recuperare propriet? del loro appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Loro dichiararono una violazione del loro diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1, che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato per eseguire simile leggi come ritiene necessario controllare l’uso di propriet? in concordanza con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
20. I richiedenti dichiararono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato un… ascolto all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
21. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (veda Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 46-75 il 1999-V di ECHR; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
22. La Corte ha esaminato la causa presente e trova che non ci sono fatti o argomenti del Governo che condurrebbero a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che i richiedenti dovevano aspettare approssimativamente tredici anni ed undici mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
III. LA RICHIESTA DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o i Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente interessata permette che venga fatta una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere la soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Pecuniario
24. I richiedenti chiesero, in primo luogo, riparazione per il danno pecuniario che loro avevano sostenuto. Loro proposero due mezzi di calcolo:
– o la differenza tra ci? che i richiedenti avrebbero potuto ottenere in obbligazioni statali se loro avessero potuto vendere l’appartamento e l’affitto pagata dall’inquilino che consisteva nella somma di 108,117,000 lire italiani (ITL);
– o la differenza tra il valore di mercato dell?affitto-come valutato da un esperto per l’anno 1992-e l’affitto imposto dalla legge per un periodo di tempo di cento otto mesi che consiste nella somma di ITL 110,592,000.
25. Il Governo contest? questi reclami. Sostenne che i richiedenti non riuscirono a chiedere riparazione per i danni sofferti da loro di fronte alle corti nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile. Ancora, il Governo considera che i richiedenti non riuscirono ad addurre qualsiasi ragione per la qale loro non furono capaci di avvalersi di tale via di ricorso. Di conseguenza, i loro reclami devono essere respinti.
26. La Corte osserva che il Governo non ha avanzato un qualsiasi argomento riguardo alla possibilit? che sembra essere stata sviluppata nella causa-legge della Corte di Cassazione di chiamare in giudizio lo Stato per danni conseguenti a una mancanza ingiustificata di assistenza di polizia (vedere Mascolo citata sopra di, ?? 34-44).
27. Avendo riguardo al primo mezzo di calcolo proposto dai richiedenti, la Corte non trova collegamento causale tra le violazioni che ha trovato ed il danno pecuniario addotto. Perci? la Corte lo respinge.
28. Avendo riguardo al secondo mezzo di calcolo proposto dai richiedenti, la Corte nota che loro possono intentare un’azione presso i tribunali civili sotto l?Articolo 1591 del Codice civile che chiede la compensazione dal loro primo inquilino per la perdita incorse in come un risultato della propriet? che ? restituita tardi.
29. Il problema nella presente causa ? il danno che sorge dalla condotta illegale dell’inquilino che, irrispettoso della cooperazione dello Stato nell’eseguire lo sfratto ordinato dal tribunale, aveva un dovere di restituire l’appartamento al suo proprietario. La violazione del diritto del richiedente al godimento tranquillo delle sue propriet? ? soprattutto la conseguenza della condotta illegale dell’inquilino. La violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione commessa dallo Stato e trovata dalla Corte ? una di tipo procedurale che accadde dopo simile condotta da parte dell’inquilino.
30. La Corte di conseguenza nota che il diritto nazionale italiano permette che venga fatta una per le conseguenze materiali della violazione e considera che questo reclamo dovrebbe essere respinto.
31. La Corte decide di non concedere risarcimento di danno pecuniario.
B. danno Non-pecuniario
32. I richiedenti chiesero EUR 10,000 ciascuno per il danno non-pecuniario.
33. Il Governo contest? il reclamo.
34. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere del danno non-pecuniario. Stabilendo su una base equa, d? ad ognuno di loro EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
35. I richiedenti chiesero anche EUR 3,000 per i costi e spese di fronte alla Corte.
36. Il Governo contest? la richiesta.
37. Sulla base delle informazioni in sua propriet? e la causa-legge della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 600 ia richiedenti (EUR 200 per ogni richiedente) sotto questo capo (vedere, mutatis mutandis, Gamberini Mongenet c. l’Italia, n. 59635/00, 6 novembre 2003).
D. Interesse di mora
38. La Corte considera adatto che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a che dovrebbe essere aggiunto tre punti di percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Respinge l’obiezione preliminare del Governo;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1;
3. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto debba pagare ognuno dei richiedenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione gli importi seguenti:
(i) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno non-pecuniario;
(l’ii) EUR 200 (duecento euro) per spese processuali e spese;
(l’iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino a pagamento l? interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
5. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, ed notificato per iscritto il 28 luglio 2005, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Vincenzo Berger Bo?tjan M. Zupančič
Cancelliere Presidente