A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF GAMBERINI MONGENET v. ITALY (NO. 2)

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, 6, P1-1
Numero: 68707/01/2005
Stato: Italia
Data: 2005-07-28 00:00:00
Organo: Sezione Terza
Testo Originale

Conclusione Obiezione preliminare respinta ( non-esaurimento di vie di ricorso nazionali); Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; danno pecuniario – reclamo respinto; danno Non-pecuniario – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
TERZA SEZIONE
Causa GAMBERINI MONGENET c. l’Italia (N.ro 2)
(Richiesta n. 68707/01)
SENTENZA
STRASBOURG
28 luglio 2005
DEFINITIVO
28/10/2005
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetto a revisione editoriale.

Nella causa di Gamberini Mongenet c. l’Italia (n. 2),
La Corte europea di Diritti umani (terza Sezione), riunendosi in una Camera, compose da:
Il Sig. B.M. Zupančič, Presidente, il
Sig. J. Hedigan, il Sig. L. Caflisch, il Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. V. Zagrebelsky, il Sig.ra A. Gyulumyan, il Sig. David Th?r Bj?rgvinsson, giudici, ed i Sig. V. Berger, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 5 luglio 2005,
Consegna la sentenza seguente che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 68707/01) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da tre cittadini italiani, i Sig. R. G. M., i Sig. R. G. M. ed i Sig. R. M. G. M. (?i richiedenti?), il 22 febbraio 2001.
2. I richiedenti, tre fratelli furono rappresentati dal terzo richiedente, un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 18 marzo 2004 la Corte (Prima la Sezione) dichiar? la richiesta ammissibile.
4. Il 1 novembre 2004 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (l’Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla terza Sezione di recente ricomposta (l’Articolo 52 ? 1).
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1938, 1943 e 1948 e vivono a Roma.
6. Il padre dei richiedenti era il proprietario di un appartamento a Roma che lui aveva affittato a V.D.C.
7. In un documento presentato all’inquilino il 24 gennaio 1984, il padre dei richiedenti inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
8. Da una decisione del 17 aprile 1984, che fu resa esecutiva il 2 maggio 1984, il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 16 aprile 1985.
9. Il 2 maggio 1984, il padre dei richiedenti present? un avviso all’inquilino richiedendogli di sgombrare i locali.
10. Il 3 aprile 1987, lui inform? l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 12 maggio 1987.
11. Tra il 12 maggio 1987 e il 29 marzo 2001 l’ufficiale giudiziario fece quaranta-sei tentativi di recuperare la propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il padre dei richiedenti non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
12. Nel 14 febbraio 1992 il padre dei richiedenti mor? nel frattempo, ed i richiedenti ereditarono l’appartamento.
13. Il 18 luglio 1998, loro divennero parte ai procedimenti di sfratto come eredi.
14. In una data non specificata di aprile 2001, i richiedenti recuperarono propriet? dell’appartamento tramite l’assistenza della polizia.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
15. Il diritto nazionale attinente e la pratica sono descritti nella sentenza della Corte nella causa Mascolo c. l’Italia (n. 68792/01, ?? 14-44).
LA LEGGE
I. L’OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
16. Nelle loro osservazioni sui meriti, il Governo dibatte, che vie di ricorso nazionali non erano state esaurite per il fatto che i richiedenti non erano riusciti a chiedere rimborso di danni di fronte alle corti nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile.
17. Per quanto gli argomenti del Governo dovevano essere considerati come un’obiezione preliminare, la Corte osserva che non fu sollevata, come avrebbe potuto essere, al tempo dell’ammissibilit?. Perci?, la Corte considera che il Governo ? precluso dal sollevare le obiezioni all’ammissibilit? a questo stadio della procedura.
18. Questa obiezione dovrebbe essere respinta di conseguenza (vedere, fra le altre autorit?, Nikolova c. la Bulgaria [GC], n. 31195/96, ? 44 ECHR 1999-II).
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL?ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
19. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata di recuperare propriet? del loro appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Loro dichiararono una violazione del loro diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1, che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato per eseguire simile leggi come ritiene necessario controllare l’uso di propriet? in concordanza con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
20. I richiedenti dichiararono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato un… ascolto all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
21. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (veda Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 46-75 il 1999-V di ECHR; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
22. La Corte ha esaminato la causa presente e trova che non ci sono fatti o argomenti del Governo che condurrebbero a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che i richiedenti dovevano aspettare approssimativamente tredici anni ed undici mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
III. LA RICHIESTA DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o i Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente interessata permette che venga fatta una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere la soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Pecuniario
24. I richiedenti chiesero, in primo luogo, riparazione per il danno pecuniario che loro avevano sostenuto. Loro proposero due mezzi di calcolo:
– o la differenza tra ci? che i richiedenti avrebbero potuto ottenere in obbligazioni statali se loro avessero potuto vendere l’appartamento e l’affitto pagata dall’inquilino che consisteva nella somma di 108,117,000 lire italiani (ITL);
– o la differenza tra il valore di mercato dell?affitto-come valutato da un esperto per l’anno 1992-e l’affitto imposto dalla legge per un periodo di tempo di cento otto mesi che consiste nella somma di ITL 110,592,000.
25. Il Governo contest? questi reclami. Sostenne che i richiedenti non riuscirono a chiedere riparazione per i danni sofferti da loro di fronte alle corti nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile. Ancora, il Governo considera che i richiedenti non riuscirono ad addurre qualsiasi ragione per la qale loro non furono capaci di avvalersi di tale via di ricorso. Di conseguenza, i loro reclami devono essere respinti.
26. La Corte osserva che il Governo non ha avanzato un qualsiasi argomento riguardo alla possibilit? che sembra essere stata sviluppata nella causa-legge della Corte di Cassazione di chiamare in giudizio lo Stato per danni conseguenti a una mancanza ingiustificata di assistenza di polizia (vedere Mascolo citata sopra di, ?? 34-44).
27. Avendo riguardo al primo mezzo di calcolo proposto dai richiedenti, la Corte non trova collegamento causale tra le violazioni che ha trovato ed il danno pecuniario addotto. Perci? la Corte lo respinge.
28. Avendo riguardo al secondo mezzo di calcolo proposto dai richiedenti, la Corte nota che loro possono intentare un’azione presso i tribunali civili sotto l?Articolo 1591 del Codice civile che chiede la compensazione dal loro primo inquilino per la perdita incorse in come un risultato della propriet? che ? restituita tardi.
29. Il problema nella presente causa ? il danno che sorge dalla condotta illegale dell’inquilino che, irrispettoso della cooperazione dello Stato nell’eseguire lo sfratto ordinato dal tribunale, aveva un dovere di restituire l’appartamento al suo proprietario. La violazione del diritto del richiedente al godimento tranquillo delle sue propriet? ? soprattutto la conseguenza della condotta illegale dell’inquilino. La violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione commessa dallo Stato e trovata dalla Corte ? una di tipo procedurale che accadde dopo simile condotta da parte dell’inquilino.
30. La Corte di conseguenza nota che il diritto nazionale italiano permette che venga fatta una per le conseguenze materiali della violazione e considera che questo reclamo dovrebbe essere respinto.
31. La Corte decide di non concedere risarcimento di danno pecuniario.
B. danno Non-pecuniario
32. I richiedenti chiesero EUR 10,000 ciascuno per il danno non-pecuniario.
33. Il Governo contest? il reclamo.
34. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere del danno non-pecuniario. Stabilendo su una base equa, d? ad ognuno di loro EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
35. I richiedenti chiesero anche EUR 3,000 per i costi e spese di fronte alla Corte.
36. Il Governo contest? la richiesta.
37. Sulla base delle informazioni in sua propriet? e la causa-legge della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 600 ia richiedenti (EUR 200 per ogni richiedente) sotto questo capo (vedere, mutatis mutandis, Gamberini Mongenet c. l’Italia, n. 59635/00, 6 novembre 2003).
D. Interesse di mora
38. La Corte considera adatto che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a che dovrebbe essere aggiunto tre punti di percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Respinge l’obiezione preliminare del Governo;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1;
3. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
4. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto debba pagare ognuno dei richiedenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione gli importi seguenti:
(i) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno non-pecuniario;
(l’ii) EUR 200 (duecento euro) per spese processuali e spese;
(l’iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino a pagamento l? interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
5. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, ed notificato per iscritto il 28 luglio 2005, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Vincenzo Berger Bo?tjan M. Zupančič
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Preliminary objection rejected (non-exhaustion of domestic remedies) ; Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – claim dismissed ; Non-pecuniary damage -financial award ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
THIRD SECTION
CASE OF GAMBERINI MONGENET v. ITALY (No. 2)
(Application no. 68707/01)
JUDGMENT
STRASBOURG
28 July 2005
FINAL
28/10/2005
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Gamberini Mongenet v. Italy (no. 2),
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr B.M. Zupančič, President,
Mr J. Hedigan,
Mr L. Caflisch,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs A. Gyulumyan,
Mr David Th?r Bj?rgvinsson, judges,
and Mr V. Berger, Section Registrar,
Having deliberated in private on 5 July 2005,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 68707/01) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by three Italian nationals, Mr R. G. M., Mr R. G. M. and Mr R. M. G. M. (?the applicants?), on 22 February 2001.
2. The applicants, three brothers, were represented by the third applicant, a lawyer practising in Rome. The Italian Government (?the Government?) were represented by their successive Agents, Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. On 18 March 2004 the Court (First Section) declared the application admissible.
4. On 1 November 2004 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed Third Section (Rule 52 ? 1).
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
5. The applicants were respectively born in 1938, 1943 and 1948 and live in Rome.
6. The applicants’ father was the owner of a flat in Rome, which he had let to V.D.C.
7. In a writ served on the tenant on 24 January 1984, the applicants’ father informed the tenant that he intended to terminate the lease on expiry of the term and summoned him to appear before the Rome Magistrate.
8. By a decision of 17 April 1984, which was made enforceable on 2 May 1984, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 16 April 1985.
9. On 2 May 1984, the applicants’ father served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
10. On 3 April 1987, he informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 12 May 1987.
11. Between 12 May 1987 and 29 March 2001, the bailiff made forty-six attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants’ father was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
12. In the meanwhile, on 14 February 1992, the applicants’ father died and the applicants inherited the flat.
13. On 18 July 1998, they became party to the eviction proceedings as heirs.
14. On an unspecified date of April 2001, the applicants recovered possession of the flat with the assistance of the police.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
15. The relevant domestic law and practice is described in the Court’s judgment in the case of Mascolo v. Italy (no. 68792/01, ?? 14-44).
THE LAW
I. THE GOVERNMENT’S PRELIMINARY OBJECTION
16. In their observations on the merits, the Government argue that domestic remedies had not been exhausted on the grounds that the applicants had failed to seek reimbursement of damages before the national courts under Article 1591 of the Civil Code.
17. As far as the Government’s arguments have to be considered as a preliminary objection, the Court observes that it was not raised, as it could have been, at the time of the admissibility. Therefore, the Court considers that the Government is estopped from raising objections to the admissibility at this stage of the procedure.
18. This objection should accordingly be dismissed (see, among other authorities, Nikolova v. Bulgaria [GC], no. 31195/96, ? 44, ECHR 1999-II).
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
19. The applicants complained of their prolonged inability to recover possession of their flat, owing to the lack of police assistance. They alleged a violation of their right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
20. The applicants also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
21. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 46-75, ECHR 1999-V; Lunari v. Italy, no. 21463/93, ?? 34-46, 11 January 2001; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, ?? 33-48, 30 November 2000).
22. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicants had to wait approximately thirteen years and eleven months after the first attempt of the bailiff before being able to repossess the flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
23. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
24. The applicants sought, firstly, reparation for the pecuniary damage they had sustained. They proposed two means of calculations:
– either the difference between what the applicants could have obtained in government bonds if they could have sold the flat and the rent paid by the tenant which consisted in the sum of 108,117,000 Italian lire (ITL);
– or the difference between the market value rent ? as estimated by an expert for the year 1992 ? and the rent imposed by law for a period of time of one hundred eight months which consisted in the sum of ITL 110,592,000.
25. The Government contested those claims. They maintained that the applicants failed to seek reparation for the damages she suffered before the national courts under Article 1591 of the Civil Code. Yet, the Government consider that the applicants failed to adduce any reason that they were unable to make use of such a remedy. Accordingly, their claims must be rejected.
26. The Court observes that the Government have not put forward any argument regarding the possibility that appears to have been developed in the case-law of the Court of Cassation of suing the State for damages following an unjustified lack of police assistance (see Mascolo cited above, ?? 34-44).
27. Having regards to the first means of calculation proposed by the applicants, the Court finds no causal link between the violations it has found and the alleged pecuniary damage. Therefore the Court rejects it.
28. Having regards to the second means of calculation proposed by the applicants, the Court notes that they can bring an action in the civil courts under Article 1591 of the Civil Code claiming compensation from their former tenant for the loss incurred as a result of the property being returned late.
29. The issue in the present case is the damage arising from the unlawful conduct of the tenant, who, irrespective of the State’s cooperation in enforcing the court-ordered eviction, had a duty to return the flat to its owner. The breach of the applicant’s right to peaceful enjoyment of his possessions is above all the consequence of the tenant’s unlawful conduct. The breach of Article 6 ? 1 of the Convention committed by the State and found by the Court is a procedural one that occurred after such conduct on the part of the tenant.
30. The Court accordingly notes that Italian domestic law allows reparation to be made for the material consequences of the breach and considers that this claim should be dismissed.
31. The Court decides to make no award for pecuniary damage.
B. Non-pecuniary damage
32. The applicants claimed EUR 10,000 each for the non-pecuniary damage.
33. The Government contested the claim.
34. The Court considers that the applicants must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards each of them EUR 3,000 under this head.
C. Costs and expenses
35. The applicants also claimed EUR 3,000 for the costs and expenses before the Court.
36. The Government contested the claim.
37. On the basis of the information in its possession and the Court’s case-law, the Court considers it reasonable to award the applicants the sum of EUR 600 (EUR 200 for each applicant) under this head (see, mutatis mutandis, Gamberini Mongenet v. Italy, no. 59635/00, 6 November 2003).
D. Default interest
38. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Dismisses the Government’s preliminary objection;
2. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1;
3. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
4. Holds
(a) that the respondent State is to pay each of the applicants, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 3,000 (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(ii) EUR 200 (two hundred euros) for legal costs and expenses;
(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
5. Dismisses the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 28 July 2005, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Vincent Berger Bo?tjan M. Zupančič
Registrar President

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 18/09/2024