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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF GAMBERINI MONGENET v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 59635/00/2003
Stato: Italia
Data: 2003-11-06 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA GAMBERINI MONGENET C. ITALIA
(Richiesta n. 59635/00)
SENTENZA
STRASBOURG
6 novembre 2003
DEFINITIVO
06/02/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Gamberini Mongenet c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. P. Lorenzen, Presidente,
il Sig. G. Bonello, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 16 ottobre 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 59635/00) contro la Repubblica italiana depositata con la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da tre cittadini italiani, il Sig. R. G. M., il Sig. R. G. M. ed il Sig. R. M. G. M. (?i richiedenti?), il24 luglio 2000.
2. I richiedenti, tre fratelli furono rappresentati dal terzo richiedente, un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 30 maggio 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1938, 1943 e 1948 e vivono a Roma.
5. Il padre dei richiedenti era il proprietario di un appartamento a Roma che lui aveva affittato a C.C.
6. In un documento notificato all’inquilino il 24 gennaio 1984, il padre dei richiedenti inform? l’inquilino che lui intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Roma.
7. Con una decisione del 17 aprile 1984 che fu resa esecutiva il 2 maggio 1984 il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 16 aprile 1985.
8. Il 10 marzo 1985, il padre dei richiedenti notific? un avviso all’inquilino che gli richiedeva di sgombrare i locali.
9. Il 3 aprile 1987, il padre dei richiedenti notific? un avviso sull’inquilino che l’informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 12 maggio 1987.
10. Il 14 febbraio 1992 il padre dei richiedenti mor?, e loro ereditarono l’appartamento. Successivamente loro divennero parti ai procedimenti di sfratto.
11. Fra il 12 maggio 1987 e il 15 febbraio 2000, l’ufficiale giudiziario fece cinquantasette tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome n? al padre dei richiedenti n? a loro fu concessa l? assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
12. In una data non specificata del febbraio 2000, giungendo ad un accordo con l’inquilino i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR. Ultimamente, per delle cause, fu presentata una sospensione dell’esecuzione dei mandati per possesso fino al 30 giugno 2004 come da Decreto Legislativo n. 147 24 giugno 2003 che divenne Legge n. 200 il 1 agosto 2003.

A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
18. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL?ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
22. I richiedenti si lamentarono della loro incapacit? prolungata di recuperare possesso del loro appartamento, divuta alla mancanza di assistenza della polizia. Loro asserirono una violazione del loro diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
23. I richiedenti asserirono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
24. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
25. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente dodici anni e nove mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa

II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
26. L? Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
27. I richiedenti chiesero, in primo luogo, riparazione per il danno materiale che avevano subito. Loro proposero due metodi di calcolo:
– o la differenza fra quello che i richiedenti avrebbero potuto ottenere in obbligazioni statali se loro avessero potuto vendere l’appartamento e l’affitto pagato dall’inquilino che consisteva nella somma di 97,440,000 lire italiani (ITL) [50,323.56 euro (EUR)];
– o la differenza fra il valore di mercato dell?affitto -come valutato da un esperto per l’anno 1992-e l’affitto imposto dalla legge per un periodo di tempo di novantasei mesi che consisteva nella somma di ITL 102,240,000 [EUR 52,802.55].
28. Il Governo contest? la richiesta.
29. Avendo riguardo al primo metodo di calcolo proposto dai richiedenti, la Corte non trova collegamento causale fra le violazioni trovate ed il danno materiale addotto. Perci? la Corte lo respinge.
Avendo riguardo al secondo metodo di calcolo proposto dai richiedenti, la Corte considera che a loro deve essere data la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto per il periodo di tempo riferito alla violazione trovata.
Alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare loro EUR 49,500, cio? EUR 16,500 per ogni richiedente, sotto questo capo.
B. danno Morale
30. I richiedenti chiesero EUR 10,000 ognuno per il danno morale.
31. Il Governo contest? la richiesta.
32. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere un danno morale. Deliberando su una base equa d? ad ognuno di loro EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
33. I richiedenti chiesero anche il rimborso delle loro spese processuali e spese come segue:
– EUR 1,714.12 per i costi dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 5,000 per i costi e spese di fronte alla Corte.
34. Il Governo contest? le richieste.
35. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 700 ai richiedenti per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali ed EUR 500 per i procedimenti di fronte alla Corte.
36. La Corte d? una somma totale di EUR 1,200 (EUR 400 per ogni richiedente) sotto questo capo.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 16,500 (sedici mila cinquecento euro) per danno materiale;
(ii) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno morale;
(iii) EUR 400 (quattrocento euro) per spese processuali e spese;
(iv) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 6 novembre 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Pari Lorenzen
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – financial award ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – domestic proceedings ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF GAMBERINI MONGENET v. ITALY
(Application no. 59635/00)
JUDGMENT
STRASBOURG
6 November 2003
FINAL
06/02/2004
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.
In the case of Gamberini Mongenet v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr P. Lorenzen, President,
Mr G. Bonello,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs E. Steiner,
Mr K. Hajiyev, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 16 October 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 59635/00) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by three Italian nationals, Mr R. G. M., Mr R. G. M. and Mr R. M. G. M. (?the applicants?), on 24 July 2000.
2. The applicants, three brothers, were represented by the third applicant, a lawyer practising in Rome. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. On 30 May 2002 the Court declared the application admissible.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
4. The applicants were respectively born in 1938, 1943 and 1948 and live in Rome.
5. The applicants’ father was the owner of a flat in Rome, which he had let to C.C.
6. In a writ served on the tenant on 24 January 1984, the applicants’ father informed the tenant that he intended to terminate the lease on expiry of the term and summoned him to appear before the Rome Magistrate.
7. By a decision of 17 April 1984, which was made enforceable on 2 May 1984, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 16 April 1985.
8. On 10 March 1985, the applicants’ father served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
9. On 3 April 1987, the applicants’ father served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 12 May 1987.
10. On 14 February 1992, the applicants’ father died and they inherited the flat. Subsequently they became parties to the eviction proceedings.
11. Between 12 May 1987 and 15 February 2000, the bailiff made fifty-seven attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as neither the applicants’ father nor themselves were entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
12. On an unspecified date in February 2000, reaching an agreement with the tenant, the applicants recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
13. Since 1947 the public authorities in Italy have frequently intervened in residential tenancy legislation with the aim of controlling rents. This has been achieved by rent freezes (occasionally relaxed when the Government decreed statutory increases), by the statutory extension of all current leases and by the postponement, suspension or staggering of the enforcement of orders for possession. The relevant domestic law concerning the extension of tenancies, the suspension of enforcement and the staggering of evictions is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V. Lastly, a suspension of the enforcement of the orders for possession until 30 June 2004 was introduced by Legislative Decree no. 147 of 24 June 2003, which became Law no. 200 of 1 August 2003.
A. The system of control of the rents
14. As regards the control of the rents, the evolution of the Italian legislation may be summarised as follows.
15. The first relevant measure was the Law no. 392 of 27 July 1978 which provided machinery for ?fair rents? (the so-called equo canone) on the basis of a number of criteria such as the surface of the flat and its costs of realisation.
16. The second step of the Italian authorities dated August 1992. It was taken in the view of progressive liberalisation of the market of tenancies. Accordingly, a legislation relaxing on rent levels restrictions (the so-called patti in deroga) entered into force. Owners and tenants were in principle given the opportunity to derogate from the rent imposed by law and to agree on a different price.
17. Lastly, Law no. 431 of 9 December 1998 reformed the tenancies and liberalised the rents.
B. Obligations of the tenant in the case of late restitution
18. The tenant is under a general obligation to refund the owner any damages caused in the case of late restitution of the flat. In this regard, Article 1591 of the Italian Civil Code provides:
?The tenant who fails to vacate the immovable property is under an obligation to pay the owner the agreed amount until the date when he leaves, together with other remaining damages.?
19. However, Law no. 61 of 1989 set out, inter alia, a limit to the compensation claimable by the owner entitling him to a sum equal to the rent paid by the tenant at the time of the expiration of the lease, proportionally increased according to the cost of living (Article 24 of Law no. 392 of 27 July 1978) plus 20%, along the period of inability to dispose of the possession of the flat.
20. In the judgment no. 482 of 2000, the Constitutional Court was called upon to decide whether such a limitation complied with the Constitution. The Constitutional Court held that it was compatible with the Constitution with regard to periods of time during which the suspension of the evictions was determined by law. The Constitutional Court explained that the introduction of that limitation was intended to settle the tenancies of the time of the emergency legislation, when the housing shortage made the suspension of the enforcement necessary. While evictions were suspended ex lege, the law predetermined the quantum of the reimbursement chargeable to the tenant, both measures being temporary and exceptional. Besides, the interests of the owner were counterbalanced by the exemption for him from the burden to prove the damages.
21. The Constitutional Court declared the limitation to the compensation claimable by the owner unconstitutional with regard to cases where the impossibility for the owner to repossess the flat depended on the conduct of the tenant and was not due to a legislative intervention. Accordingly, it opened the way to owners for the institution of civil proceedings in order to obtain full reparation of the damages caused by the tenant.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
22. The applicants complained of their prolonged inability to recover possession of their flat, owing to the lack of police assistance. They alleged a violation of their right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
23. The applicants also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
24. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-75; Lunari v. Italy, no. 21463/93, ?? 34-46, 11 January 2001; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, ?? 33-48, 30 November 2000).
25. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicants had to wait approximately twelve years and nine months after the first attempt of the bailiff before being able to repossess the flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
26. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
27. The applicants sought, firstly, reparation for the pecuniary damage they had sustained. They proposed two means of calculations:
– either the difference between what the applicants could have obtained in government bonds if they could have sold the flat and the rent paid by the tenant which consisted in the sum of 97,440,000 Italian lire (ITL) [50,323.56 euros (EUR)];
– or the difference between the market value rent ? as estimated by an expert for the year 1992 ? and the rent imposed by law for a period of time of ninety-six months which consisted in the sum of ITL 102,240,000 [EUR 52,802.55].
28. The Government contested the claim.
29. Having regards to the first means of calculation proposed by the applicants, the Court finds no causal link between the violations it has found and the alleged pecuniary damage. Therefore the Court rejects it.
Having regards to the second means of calculation proposed by the applicants, the Court considers that the they must be awarded compensation for the pecuniary damage resulting from the loss of rent for the period of time related to the violation found.
In the light of the evidence before it and the period concerned, it decides to award them EUR 49,500, i.e. EUR 16,500 for each applicant, under this head.
B. Non-pecuniary damage
30. The applicants claimed EUR 10,000 each for the non-pecuniary damage.
31. The Government contested the claim.
32. The Court considers that the applicants must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards each of them EUR 3,000 under this head.
C. Costs and expenses
33. The applicants also claimed reimbursement of their legal costs and expenses as follows:
– EUR 1,714.12 for the costs of the enforcement proceedings;
– EUR 5,000 for the costs and expenses before the Court.
34. The Government contested the claims.
35. On the basis of the information in its possession and the Court’s case-law, the Court considers it reasonable to award the applicants the sum of EUR 700 for the costs and expenses incurred in the domestic proceedings and EUR 500 for the proceedings before the Court.
36. The Court awards a total sum of EUR 1,200 (EUR 400 for each applicant) under this head.
D. Default interest
37. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay each of the applicants, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 16,500 (sixteen thousand five hundred euros) for pecuniary damage;
(ii) EUR 3,000 (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(iii) EUR 400 (four hundred euros) for legal costs and expenses;
(iv) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 6 November 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Peer Lorenzen
Deputy Registrar President

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