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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF G.L. v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 22671/93/2000/
Stato: Italia
Data: 2000-08-03 00:00:00
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusione Violazione di Art. 6-1; violazione di P1-1; danno Pecuniario – risarcimento finanziario; danno Non-pecuniario – risarcimento finanziario; Costa e risarcimento di spese
SECONDA SEZIONE
CAUSA G.L. c. l’Italia
(Richiesta n. 22671/93)
SENTENZA
STRASBOURG
3 agosto 2000
DEFINITIVO
03/11/2000
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione.

Nella causa G.L. c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il Sig. A.B. Baka, il Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, giudici, ed i Sig. E. Fribergh, Sezione Cancelliere,
Avendo deliberato in privato l?11 luglio 2000,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 22671/93) contro l’Italia deposit? per la Commissione europea di Diritti umani (?la Commissione?) sotto l?Articolo 25 precedente della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. G.L. (?il richiedente?), in 3 maggio 1993.
2. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal loro Agente, il Sig. Umberto Leanza e dal loro Co-agente, il Sig. Vitaliano Esposito.
3. Il richiedente asser? che l’impossibilit? prolungata per recuperare possesso del suo appartamento, dovuta all’attuazione di provvedimenti legislativi di emergenza sui contratti d’affitto di propriet? residenziali, infranse il suo diritto sotto l?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1. Inovcando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, lui si lagn? ulteriormente sulla durata dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu dichiarata ammissibile dalla Commissione il 17 gennaio 1997 e trasmessa alla Corte il 1 novembre 1999 in conformit? all? Articolo 5 ? 3, seconda frase del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione, non avendo completato la Commissione il suo esame della causa per quella la data.
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (l’Articolo 52 ? 1 degli Articoli della Corte). All?interno di quella Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (l’Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
6. Il richiedente era il proprietario di un appartamento a Milano che lui aveva affittato ad un affitto basso facendo seguito ad una legge del 1969 sul controllo di affitto (equo canone). Il suo inquilino possiede un negozio e ? bottegaio insieme con la sua famiglia.
7. Il 18 novembre 1985, il richiedente notific? un avviso per sgomberare all’inquilino su scadenza del contratto d’affitto il 28 dicembre 1988, ma l’inquilino si rifiut? di sgombrare i locali.
8. In un documento notificato all’inquilino il 22 gennaio 1988, il richiedente reiter? l’avviso di sgomberare e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al magistrato di Milano. Da una decisione del 1 febbraio 1988 che fu resa esecutiva il 22 febbraio 1988 il Magistrato sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 1 settembre 1989.
9. Il 25 agosto 1989, il richiedente notific? avviso all’inquilino chiedendole di sgombrare i locali. Il 6 novembre 1989, lui notific? avviso all’inquilino informandola che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 13 novembre 1989.
10. Il 13 novembre 1989, l’ufficiale giudiziario aggiorn? lo sfratto al 19 gennaio 1990, facendo seguito alle istruzioni date dal Prefetto di Milano l? 8 maggio 1989. Ulteriori tentativi di sfrattare l’inquilino il 20 febbraio, il 7 aprile e il 15 novembre 1990, era senza successo.
11. Il 15 settembre 1992, il richiedente notific? all’inquilino un secondo mandato per sgombrare l’appartamento. Il 28 ottobre 1992, lui notific? avviso all’inquilino informandola che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 20 novembre 1992. I tentativi resi dall’ufficiale giudiziario il 20 novembre 1992 e il 25 febbraio 1993 furono senza successo siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, il richiedente non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
12. Il 20 settembre 1993, il richiedente fece una dichiarazione legale nella quale lui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio.
13. Fra il 14 ottobre 1993 e il 28 novembre 1996, l’ufficiale giudiziario fece 14 tentativi di recuperare possesso, il 14 ottobre 1993, il 18 gennaio 1994, il 12 aprile 1994, il 28 giugno 1994, il 18 ottobre 1994, il 31 gennaio 1995, il 13 aprile 1995, il 18 luglio 1995, il 26 settembre 1995, il 19 dicembre 1995, il 14 marzo 1996, il 28 maggio 1996, il 26 settembre 1996 e il 28 novembre 1996 .
14. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata mai l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
15. Il 16 febbraio 1997, l’inquilino sgombr? spontaneamente i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
16. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, 28.7.99, ?? 18-35, 1999-V di ECHR, da pubblicare.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
17. Il richiedente si lagn? della sua impossibilit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta all’attuazione di provvedimenti legislativi di emergenza su contratti d’affitto di propriet? residenziali. Lui asser? una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo dei suoi possessi. Nessuno sar? privato dei suoi possessi eccetto nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato di eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
A. L’ARTICOLO APPLICABILE
18. Facendo affidamento alla sua causa-legge precedente, la Corte considera che l’interferenza per i diritti di propriet? del richiedente corrispose al controllo dell’uso di propriet? e incorre per essere esaminato sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1 (vedere la sentenza Immobiliare Saffi citata sopra, ? 46).
B. OTTEMPERANZA DELLE CONDIZIONI NEL SECONDO PARAGRAFO
1. SCOPO DELL?’INTERFERENZA
19. La Corte prima ha espresso la prospettiva che la legislazione contestata aveva un scopo legittimo nell’interesse generale, come richiesto dal secondo paragrafo di Articolo 1 (vedere la sentenza Immobiliare Saffi citata sopra, ? 48).
2. LA PROPORZIONALIT? DELL’INTERFERENZA
20. La Corte reitera che un’interferenza sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1, deve prevedere un ?equilibrio giusto? fra le richieste dell’interesse generale e le esigenze della protezione dei diritti essenziali dell’individuo. Ci deve essere una relazione ragionevole della proporzionalit? fra i mezzi assunti e lo scopo perseguito. Nel determinare se questa esigenza ? soddisfatta, la Corte riconosce che lo Stato gode di un margine ampio di valutazione riguardo sia a scegliere i mezzi di imposizione ed ad accertare se le conseguenze di imposizione sono giustificate nell’interesse generale per il fine di realizzare l’oggetto della legge in oggetto. In sfere come l?alloggio che gioca un ruolo centrale nel welfare e politiche economiche delle societ? moderne, la Corte rispetter? la sentenza della legislatura come se fosse nell’interesse generale a meno che quella sentenza sia manifestamente senza fondamento ragionevole (vedere la sentenza Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 49 ed la sentenza Chassagnou ed Altri c. Francia, n. 25088/94, ? 75 ECHR-III).
21. Il richiedente contese che l’interferenza in questione era sproporzionata in prospettiva della sua lunghezza e del carico finanziario che ? il risultato dell’impossibilit? di alzare l’affitto. Lui dibatt? ulteriormente che le autorit? pubbliche non hanno mai preso in esame le condizioni economiche degli inquilini, spesso migliori di quelli di padroni di casa.
22. La Corte considera che, in principio, il sistema italiano di scaglionamento dell’imposizione di ordini della corte non ? aperto in se stesso alla critica, avendo riguardo in particolare al margine di valutazione permesso sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1. Comunque, tale sistema porta per s? il rischio di imporre ai padroni di casa un carico eccessivo in termini della loro capacit? di sbarazzarsi della loro propriet? e deve offrire di conseguenza certe salvaguardie procedurali cos? come assicurare che l’operazione del sistema ed il suo impatto sui diritti di propriet? di un padrone di casa non sia n? arbitraria n? imprevedibile (vedere, mutatis mutandis, la sentenza Immobiliare Saffi ? 54citata sopra).
23. La Corte deve accertare cos? se, nella causa immediata, al richiedente furono riconosciute garanzie sufficienti da essere salvaguardato contro l’incertezza e l’arbitrariet?.
24. La Corte osserva che il richiedente ottenne un mandato per possesso il 1 febbraio 1988 che era esecutivo dal 22 febbraio 1988 (vedere paragrafo 8 sopra). Fra il 13 novembre 1989 e il 25 febbraio 1993, i tentativi dell’ufficiale giudiziario di recuperare possesso si dimostrarono senza successo, a causa inizialmente della legislazione che ha sospeso l?imposizione degli ordini di possesso non-urgenti e successivamente della legislazione che prevedeva lo scaglionamento degli sfratti (vedere in paragrafi 10-11 sopra). Il 20 settembre 1993, il richiedente fece da allora in poi, una dichiarazione legale nella quale lui richiese urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio (vedere paragrafo 12 sopra in fine). Nonostante fosse stato abilitato a priorit? nella concessione di assistenza di polizia, lui ha potuto recuperare possesso del suo appartamento solamente tre anni e cinque mesi pi? tardi e solamente perch? l’inquilino lo sgombr? spontaneamente il 16 febbraio 1997.
25. Per approssimativamente sei anni e tre mesi, il richiedente fu lasciato in un stato d?incertezza riguardo a quando lui sarebbe stato in grado riacquistare il suo appartamento. Sino al 20 settembre 1993, lui non poteva fare domanda n? al giudice che aveva a che fare con i procedimenti di imposizione o la corte amministrativa che non sarebbe stata in grado accantonare la decisione del prefetto di dare priorit? a ogni cause urgenti pendenti, siccome la decisione era completamente legittima (vedere la sentenza Immobiliare Saffi sopra citata sopra, ? 56). Dopo avere fatto la dichiarazione legale che gli diede priorit?, anche se le condizioni legali per imposizione di sfratto furono soddisfatte (vedere la sentenza Scollo c. Italia, 28 settembre 1994 Serie A 315-C, ? 39) lui non aveva nessuna prospettiva di accelerare la concessione di assistenza di polizia che dipese quasi completamente dalla disponibilit? di poliziotti. Ulteriormente, il richiedente non aveva nessuna prospettiva di ottenere la compensazione dalle corti italiane per la sua attesa prolungata.
26. Alla luce di ci? che precede, la Corte considera, che, nelle particolari circostanze di questa causa, un carico eccessivo fu imposto al richiedente e di conseguenza l’equilibrio che deve essere previsto fra la protezione del diritto di propriet? e le esigenze dell’interesse generale fu sconvolto a danno del richiedente.
C’? stata di conseguenza, una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
27. Il richiedente asser? anche una violazione dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la parte attinente del quale prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un… ascolto all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
28. La Corte osserva che il richiedente aveva fatto affidamento originalmente sull? Articolo 6 in connessione per la sua lagnanza riguardo alla lunghezza dei procedimenti per possesso. La Corte considera nondimeno che la causa immediata deve essere esaminata in primo luogo in connessione per il diritto pi? generale ad una corte.
A. SE L?ARTICOLO 6 ? APPLICABILE
29. Il Governo sostenne che le disposizioni per lo scaglionamento dell?assistenza di polizia non sono parte del processo giudiziale per l?imposizione di mandati per possesso, poich? l? intervento di polizia era un problema amministrativo, completamente separato ed indipendente dal processo giudiziale. Il Governo sottoline? che la connessione che non era nella loro capacit? come ufficiali della corte che prefetti furono conferiti di poteri di scaglionare gli sfratti, ma come parte dei loro doveri come autorit? amministrativa responsabile per mantenere l?ordine pubblico. A causa del suo fine speciale, l?assistenza di polizia non poteva essere considerata soltanto un metodo di eseguire sentenze, ed uno che era automaticamente disponibile: piuttosto, la sua funzione doveva proteggere l’interesse generale che ha la priorit?. La fase amministrativa non poteva sotto nessuna circostanza dirsi rientrare all’interno dello scopo dell? Articolo 6.
30. La Corte richiama che ha gi? ritenuto che Articolo 6 della Convenzione ? applicabile ai procedimenti di sfratto di inquilini (vedere la sentenza Immobiliare Saffi citata sopra, ?? 62-63). Siccome il Governo non ha presentato alcun argomento nuovo in appoggio delle sue obbiezioni, la Corte non vede nessuna ragione di abbandonare la sua precedente sentenza. Questa eccezione dovrebbe essere respinta perci?.
B. OTTEMPERANZA DELL? ARTICOLO 6
31. Il richiedente si lagn? che lui aveva dovuto aspettare nove anni per recuperare possesso del suo appartamento dopo il problema del mandato del Magistrato. Inoltre, lui dibatt? che nonostante il fatto che lui aveva fatto una dichiarazione legale nella quale lui richiese urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio, lui aveva dovuto aspettare approssimativamente tre anni e cinque mesi dalla dichiarazione prima di riacquistare il suo appartamento.
32. La Corte nota che un padrone di casa non pu? cercare di eseguire un mandato per possesso contro un inquilino sino alla data che il magistrato, avendo riguardo ad alle necessit? speciali sia del padrone di casa che dell’inquilino e le ragioni dello sfratto, espone il mandato. Il periodo i massimo per una sospensione di esecuzione ? fissato statutariamente a sei, o in cause insolite, dodici mesi dopo i quali al padrone di casa deve essere permesso per eseguire il mandato. Il Magistrato in Milano aveva stabilito che il richiedente sarebbe stato abilitato per eseguire il suo mandato dal 1 settembre 1989.
33. La Corte reitera che il diritto ad una corte come garantito anche dall? Articolo 6 protegge l’attuazione delle decisioni giudiziali definitive e che, in Stati che accettano l’articolo della legge, non pu? rimanere non operante a danno di una parte (vedere, mutatis mutandis, la sentenza Hornsby c. Grecia del 19 marzo 1997, Relazioni di Sentenze e Decisioni 1997-II, p. 510, ? 40). L’esecuzione di una decisione giudiziale di conseguenza non pu? essere differita impropriamente.
34. Il Governo contese su quel punto che anche se prefetti, come ufficiali della corte fossero costretti ad offrire assistenza per l’esecuzione di decisioni di corte esecutive,a loro furono conferiti anche poteri, nella loro capacit? come autorit? amministrativa responsabile per mantenere l?ordine pubblico, di rifiutare richieste per assistenza di polizia se il suo provvedimento minacciasse di provocare un disturbo serio dell? ordine pubblico. Il fatto che loro avevano tale potere non comport? un rifiuto del diritto ad una corte come garantito dall? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, siccome i prefetti furono costretti ad attenersi al criterio generale e le loro decisioni erano soggette a controllo giurisdizionale.
35. La Corte accetta che una sospensione di esecuzione di una decisione giudiziale per simile periodo in quanto sia severamente necessaria per permettere di trovare una soluzione soddisfacente ai problemi di ordine pubblico pu? essere giustificata in circostanze insolite.
36. Comunque, la causa presente non concerne, come il Governo sembra suggerire, un rifiuto isolato dal prefetto per offrire assistenza di polizia, dovuto al rischio di un disturbo serio di ordine pubblico.
37. Nella causa immediata, l?imposizione del mandato fu sospesa dopo gennaio 1990 come un risultato dell’intervento della legislatura che riapr? la decisione del magistrato riguardo alla data dalla quale l’inquilino era costretto a sgombrare i locali. Per un periodo di pi? di tre anni da 1 gennaio 1990 sino al 20 settembre 1993, quando il richiedente fece una dichiarazione legale secondo la quale lui ebbe bisogno dei locali per suo figlio, l?imposizione del mandato per possesso in suo favore fu posticipata in un numero di occasioni (vedere paragrafi 10-11 sopra). La legislatura, presumendo che il rischio che era stato notato nel 1984 di violazioni serie di ordine pubblico rimanesse -siccome un gran numero di sfratti doveva essere eseguito allo stesso tempo-confer? un potere, e possibilmente un dovere, ai prefetti come autorit? responsabili di mantenere l?ordine pubblico, di intervenire sistematicamente nell’imposizione di mandati per possesso, definendo allo stesso tempo lo scopo di quel potere.
38. Anche dopo avere fatto la dichiarazione legale, al richiedente non fu accordata l’assistenza della polizia. L’inquilino non fu sfrattato mai effettivamente, davvero come il richiedente recuper? solamente il suo appartamento dopo che l’inquilino l’aveva sgombrato spontaneamente.
39. La Corte nota, in primo luogo, che la proroga della data dalla quale i locali dovevano essere sgombrati vana reso la decisione del Magistrato di Milano su quel punto nel suo mandato del 1 febbraio 1988. Dovrebbe essere notato in questa connessione che la decisione sul fatto se assistenza di polizia dovrebbe essere offerta ? resa sulla base degli stessi fattori-la situazione del padrone di casa ed inquilino, ed i motivi dello sfratto -come quelli che il magistrato prende in esame sotto la sezione 56 di Legge n. 392/78.
40. Inoltre, la Corte osserva, che la valutazione se era successivamente adatta per sospendere l? imposizione del mandato per possesso e perci? de facto prolungare il contratto d’affitto, non era soggetta a qualsiasi revisione effettiva dalle corti, poich? lo scopo di controllo giurisdizionale della decisione del prefetto fu limitato a verificare se lui si era attenuto al criterio che governa il mandato di priorit?.
41. In conclusione, mentre pu? essere accettato che gli Stati Contraenti possono, in circostanze insolite e, come in questa istanza, giovandosi a del loro margine della valutazione per controllare l’uso di propriet? intervenire in procedimenti per l’imposizione di una decisione giudiziale, la conseguenza di simile intervento non dovrebbe essere che l?esecuzione sia ostacolata, sia invalidata o impropriamente sia differita o, ancora meno, che la sostanza della decisione sia minata.
Al giorno d’oggi la causa, come la Corte spieg? nei paragrafi 24-25 sopra in connessione per la lagnanza sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1, la legislazione contestata rese vana la direttiva del Magistrato di Milano nel suo mandato del 1 febbraio 1988. Dal momento che il prefetto divenne ulteriormente, l’autorit? responsabile per determinare quando il mandato per possesso sarebbe stato eseguito, e nella luce del fatto che non ci potesse essere nessun controllo giurisdizionale effettivo delle sue decisioni, il richiedente fu privato del suo diritto sotto l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione di avere la disputa (la contestazione) per l’inquilino decisa da una corte. Quella situazione ? incompatibile per il principio dell’articolo di legge.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione.
42. In merito alla lagnanza riguardo alla lunghezza dei procedimenti, la Corte considera, che deve essere riguardata come essendo stata assorbita dalla lagnanza precedente.
III. LA RICHIESTA DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
43. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente interessata permette a riparazione solamente parziale di essere resa, la Corte pu?, se necessario, riconosca la soddisfazione equa alla vittima.?
A. DANNO PECUNIARIO
44. Il richiedente chiese riparazione per il danno pecuniario che lui aveva sostenuto corrispondente a 47,600,000 lire italiani (ITL) che risult? dalla perdita di affitto durante il periodo fra l?8 agosto 1992 (la data di entrata in vigore della legislazione che liberalizz? la determinazione dell’importo dell’affitto) e 16 febbraio 1997.
45. Il Governo concedette che al richiedente dovrebbe essere dato il danno nel quale lui incorse per la perdita di affitto che corrisponde a 47,000,000 ITL.
46. Riguardo al danno pecuniario, la Corte considera che al richiedente deve essere dato la compensazione per il danno pecuniario che ? il risultato della perdita di affitto (vedere la sentenza l’Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 79). Perci? la Corte decide, nella luce della concessione del Governo, di accordare l’importo richiesto di 47,600,000 ITL.
B. DANNO NON PECUNIARIO
47. Il richiedente chiese 150,000,000 ITL per il non danno pecuniario.
48. Il Governo present? che una scoperta di una violazione avrebbe costituito in se stessa una soddisfazione equa e sufficiente.
49. La Corte, avendo riguardo alla sua causa-legge (vedere, per esempio, A.O. c. l’Italia, n. 22534/93, 30.05.2000 ? 33), decide di dare 20,000,000 ITL sotto questo capo.
C. SPESE PROCESSUALI
50. Il richiedente chiese rimborso di spese processuali che lui fiss? a 1,135,670 ITL.
51. La Corte decide di dare l’importo chiesto in pieno (vedere sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-C, p. 56, ? 50 e la sentenza Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 79).
D. INTERESSE DI MORA
52. Secondo le informazioni disponibile alla Corte, il tasso degli interessi legale applicabile in Italia alla data dell’adozione della presente sentenza ?2,5%. all’anno
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto debba pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui questa sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione gli importi seguenti:
(i) 47,600,000 (quaranta sette milioni seicento mila) ITL per danno pecuniario;
(l’ii) 20,000,000 (venti milioni) ITL per danno non pecuniario;
(l’iii) 1,135,670 (un milione cento trenta cinque mila seicento settanta) ITL per spese processuali.
(b) che l?interesse semplice ad un tasso annuale di 2.5% sar? pagabile dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo;
4. Respinge il resto delle richieste del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese ed notificato per iscritto il 3 agosto 2000, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of Art. 6-1 ; Violation of P1-1; Pecuniary damage – financial award ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses award
SECOND SECTION
CASE OF G.L. v. ITALY
(Application no. 22671/93)
JUDGMENT
STRASBOURG
3 August 2000
FINAL
03/11/2000
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention.

In the case of G.L. v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr A.B. Baka,
Mr L. Ferrari Bravo,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr E. Levits, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 11 July 2000,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 22671/93) against Italy lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr G.L. (?the applicant?), on 3 May 1993.
2. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr Umberto Leanza, and by their Co-Agent, Mr Vitaliano Esposito.
3. The applicant alleged that the prolonged impossibility to recover possession of his flat, owing to the implementation of emergency legislative provisions on residential property leases, infringed his right under Article 1 of Protocol No. 1. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, he further complained about the duration of the eviction proceedings.
4. The application was declared admissible by the Commission on 17 January 1997 and transmitted to the Court on 1 November 1999 in accordance with Article 5 ? 3, second sentence, of Protocol No. 11 to the Convention, the Commission not having completed its examination of the case by that date.
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
6. The applicant was the owner of an apartment in Milan, which he had let at a low rent pursuant to a 1969 law on rent control (equo canone). His tenant owns a shop and is shopkeeper together with his family.
7. On 18 November 1985, the applicant served a notice to quit on the tenant upon expiry of the lease on 28 December 1988, but the tenant refused to vacate the premises.
8. In a writ served on the tenant on 22 January 1988, the applicant reiterated the notice to quit and summoned the tenant to appear before the Milan magistrate. By a decision of 1 February 1988, which was made enforceable on 22 February 1988, the Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 1 September 1989.
9. On 25 August 1989, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises. On 6 November 1989, he served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 13 November 1989.
10. On 13 November 1989, the bailiff adjourned the eviction to 19 January 1990, pursuant to the instructions given by the Milan Prefect on 8 May 1989. Further attempts to evict the tenant on 20 February, 7 April and 15 November 1990, were unsuccessful.
11. On 15 September 1992, the applicant served on the tenant a second order to vacate the apartment. On 28 October 1992, he served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 20 November 1992. The attempts made by the bailiff on 20 November 1992 and 25 February 1993 were unsuccessful as, under the statutory provisions providing for the staggering of evictions, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
12. On 20 September 1993, the applicant made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for his son.
13. Between 14 October 1993 and 28 November 1996, the bailiff made 14 attempts to recover possession, on 14 October 1993, 18 January 1994, 12 April 1994, 28 June 1994, 18 October 1994, 31 January 1995, 13 April 1995, 18 July 1995, 26 September 1995, 19 December 1995, 14 March 1996, 28 May 1996, 26 September 1996 and 28 November 1996.
14. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
15. On 16 February 1997, the tenant spontaneously vacated the premises.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
16. The relevant domestic law is described in the judgment Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, 28.7.99, ?? 18-35, ECHR 1999-V, to be published.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1
17. The applicant complained about his prolonged impossibility of recovering possession of his apartment, owing to the implementation of emergency legislative provisions on residential property leases. He alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
A. THE APPLICABLE RULE
18. Relying on its previous case-law, the Court considers that the interference with the applicant?s property rights amounted to control of the use of property and falls to be examined under the second paragraph of Article 1 (see the Immobiliare Saffi judgment cited above, ? 46).
B. COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS IN THE SECOND PARAGRAPH
1. AIM OF THE INTERFERENCE
19. The Court has previously expressed the view that the impugned legislation had a legitimate aim in the general interest, as required by the second paragraph of Article 1 (see the Immobiliare Saffi judgment cited above, ? 48).
2. PROPORTIONALITY OF THE INTERFERENCE
20. The Court reiterates that an interference under the second paragraph of Article 1 of Protocol No. 1, must strike a ?fair balance? between the demands of the general interest and the requirements of the protection of the individual’s fundamental rights. There must be a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim pursued. In determining whether this requirement is met, the Court recognises that the State enjoys a wide margin of appreciation with regard both to choosing the means of enforcement and to ascertaining whether the consequences of enforcement are justified in the general interest for the purpose of achieving the object of the law in question. In spheres such as housing, which plays a central role in the welfare and economic policies of modern societies, the Court will respect the legislature’s judgment as to what is in the general interest unless that judgment is manifestly without reasonable foundation (see the Immobiliare Saffi judgment, cited above, ? 49 and the Chassagnou and Others v. France judgment, no. 25088/94, ? 75, ECHR-III).
21. The applicant contended that the interference at issue was disproportionate in view of its length and of the financial burden resulting from the impossibility of raising the rent. He further argued that the public authorities never took into consideration the economic conditions of tenants, often better than those of landlords.
22. The Court considers that, in principle, the Italian system of staggering of the enforcement of court orders is not in itself open to criticism, having regard in particular to the margin of appreciation permitted under the second paragraph of Article 1. However, such a system carries with it the risk of imposing on landlords an excessive burden in terms of their ability to dispose of their property and must accordingly provide certain procedural safeguards so as to ensure that the operation of the system and its impact on a landlord?s property rights are neither arbitrary nor unforeseeable (see, mutatis mutandis, the Immobiliare Saffi judgment cited above, ? 54).
23. The Court must thus ascertain whether, in the instant case, the applicant was afforded sufficient guarantees as to be safeguarded against uncertainty and arbitrariness.
24. The Court observes that the applicant obtained an order for possession on 1 February 1988, which was enforceable as of 22 February 1988 (see paragraph 8 above). Between 13 November 1989 and 25 February 1993, the bailiff?s attempts to recover possession proved unsuccessful, on account initially of the legislation that suspended enforcement of non-urgent possession orders and successively of the legislation providing for the staggering of the evictions (see paragraphs 10-11 above). Thereafter, on 20 September 1993, the applicant made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for his son (see paragraph 12 above in fine). Despite being entitled to priority in the grant of police assistance, he could only recover possession of his apartment three years and five months later and only because the tenant spontaneously vacated it on 16 February 1997.
25. For approximately six years and three months, the applicant was left in a state of uncertainty as to when he would be able to repossess his apartment. Until 20 September 1993, he could not apply to either the judge dealing with the enforcement proceedings or the administrative court, which would not have been able to set aside the prefect?s decision to give priority to any pending urgent cases, as that decision was an entirely legitimate one (see the Immobiliare Saffi judgment cited above, ? 56). After making the statutory declaration which gave him priority, although the statutory conditions for enforcement of eviction were satisfied (see Scollo judgment v. Italy, 28 September 1994, Series A 315-C, ? 39) he had no prospect of accelerating the grant of police assistance, which depended almost entirely on the availability of policemen. Further, the applicant had no prospects of obtaining compensation through the Italian courts for his protracted wait.
26. In the light of the foregoing, the Court considers that, in the particular circumstances of this case, an excessive burden was imposed on the applicant and accordingly the balance that must be struck between the protection of the right of property and the requirements of the general interest was upset to the applicant?s detriment.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1.
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
27. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
28. The Court observes that the applicant had originally relied on Article 6 in connection with his complaint regarding the length of the proceedings for possession. The Court nonetheless considers that the instant case must firstly be examined in connection with the more general right to a court.
A. WHETHER ARTICLE 6 IS APPLICABLE
29. The Government maintained that the arrangements for staggering police assistance were not part of the judicial process for enforcement of orders for possession, since police intervention was an administrative issue, entirely separate from and independent of the judicial process. The Government stressed in that connection that it was not in their capacity as officers of the court that prefects were empowered to stagger evictions, but as part of their duties as an administrative authority responsible for maintaining public order. Owing to its special purpose, police assistance could not be regarded merely as a method of enforcing judgments, and one that was available automatically: rather, its function was to protect the overriding general interest. That administrative phase could under no circumstances be said to come within the scope of Article 6.
30. The Court recalls that it has already held that Article 6 of the Convention is applicable to the tenants eviction proceedings (see the Immobiliare Saffi judgment cited above, ?? 62-63). As the Government have not submitted any new argument in support of their objections, the Court sees no reason to depart from its previous finding. This exception should therefore be rejected.
B. COMPLIANCE WITH ARTICLE 6
31. The applicant complained that he had to wait nine years to recover possession of his apartment after the issue of the Magistrate?s order. Furthermore, he argued that despite the fact that he had made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for his son, he had to wait approximately three years and five months from the declaration before repossessing his apartment.
32. The Court notes that a landlord cannot seek to enforce an order for possession against a tenant until the date which the magistrate, having regard to the special needs of both the landlord and the tenant and the reasons for the eviction, sets in the order. The maximum period for a stay of execution is statutorily fixed at six, or in exceptional cases twelve, months, after which the landlord must be allowed to enforce the order. The Milan Magistrate had ruled that the applicant would be entitled to enforce its order as from 1 September 1989.
33. The Court reiterates that the right to a court as guaranteed by Article 6 also protects the implementation of final, binding judicial decisions, which, in States that accept the rule of law, cannot remain inoperative to the detriment of one party (see, mutatis mutandis, the Hornsby v. Greece judgment of 19 March 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-II, p. 510, ? 40). Accordingly, the execution of a judicial decision cannot be unduly delayed.
34. The Government contended on that point that although prefects, as officers of the court, were required to provide assistance for the execution of enforceable court decisions, they were also empowered, in their capacity as the administrative authority responsible for maintaining public order, to turn down requests for police assistance if its provision threatened to cause a serious disturbance of public order. The fact that they had such a power did not entail a denial of the right to a court as guaranteed by Article 6 ? 1 of the Convention, as the prefects were required to comply with the general criteria and their decisions were subject to judicial review.
35. The Court accepts that a stay of execution of a judicial decision for such period as is strictly necessary to enable a satisfactory solution to be found to public-order problems may be justified in exceptional circumstances.
36. The present case does not, however, concern, as the Government seem to suggest, an isolated refusal by the prefect to provide police assistance, owing to the risk of a serious disturbance of public order.
37. In the instant case, enforcement of the order was stayed after January 1990 as a result of the intervention of the legislature, which reopened the magistrate?s decision regarding the date by which the tenant was required to vacate the premises. For a period of more than three years from 1 January 1990 until 20 September 1993, when the applicant made a statutory declaration that he needed the premises for his son, enforcement of the order for possession in his favour was postponed on a number of occasions (see paragraphs 10-11 above). The legislature, presuming that the risk that had been noted in 1984 of serious breaches of public order remained ? as a large number of evictions had to be enforced at the same time ? conferred a power, and possibly a duty, on prefects, as the authority responsible for maintaining public order, to intervene systematically in the enforcement of orders for possession, while at the same time defining the scope of that power.
38. Even after making the statutory declaration, the applicant was not granted the assistance of the police. Indeed, the tenant was never actually evicted as the applicant recovered his apartment only after the tenant had spontaneously vacated it.
39. The Court notes, firstly, that the postponement of the date by which the premises had to be vacated rendered nugatory the Milan Magistrate?s decision on that point in his order of 1 February 1988. It should be noted in this connection that the decision on whether police assistance should be provided is made on the basis of the same factors ? the situation of the landlord and tenant, and the grounds for eviction ? as those the magistrate takes into consideration under section 56 of Law no. 392/78.
40. In addition, the Court observes that the assessment whether it was appropriate subsequently to stay enforcement of the order for possession and therefore de facto to extend the lease, was not subject to any effective review by the courts, since the scope of judicial review of the prefect?s decision was limited to verifying whether he had complied with the criteria governing the order of priority.
41. In conclusion, while it may be accepted that Contracting States may, in exceptional circumstances and, as in this instance, by availing themselves of their margin of appreciation to control the use of property, intervene in proceedings for the enforcement of a judicial decision, the consequence of such intervention should not be that execution is prevented, invalidated or unduly delayed or, still less, that the substance of the decision is undermined.
In the present case, as the Court explained in paragraphs 24-25 above in connection with the complaint under Article 1 of Protocol No. 1, the impugned legislation rendered nugatory the Milan Magistrate?s ruling in his order of 1 February 1988. Further, from the moment the prefect became the authority responsible for determining when the order for possession would be enforced, and in the light of the fact that there could be no effective judicial review of his decisions, the applicant was deprived of his right under Article 6 ? 1 of the Convention to have the dispute (contestation) with the tenant decided by a court. That situation is incompatible with the principle of the rule of law.
Consequently, there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention.
42. As to the complaint concerning the length of the proceedings, the Court considers that it must be regarded as having been absorbed by the preceding complaint.
III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
43. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. PECUNIARY DAMAGE
44. The applicant sought reparation for the pecuniary damage he had sustained amounting to 47,600,000 Italian lire (ITL), which resulted from the loss of rent during the period between 8 August 1992 (date of enter into force of a legislation liberalising the determination of the amount of the rent) and 16 February 1997.
45. The Government conceded that the applicant should be awarded the damage which he incurred for loss of rent amounting to 47,000,000 ITL.
46. As regards pecuniary damage, the Court considers that the applicant must be awarded compensation for the pecuniary damage resulting from the loss of rent (see the Immobiliare Saffi judgment, cited above, ? 79). Therefore the Court decides, in the light of the Government?s concession, to grant the requested amount of 47,600,000 ITL.
B. NON PECUNIARY DAMAGE
47. The applicant claimed 150,000,000 ITL for the non pecuniary damage.
48. The Government submitted that a finding of a violation would in itself constitute sufficient just satisfaction.
49. The Court, having regard to its case-law (see, for example, A.O. v. Italy, no. 22534/93, 30.05.2000, ? 33), decides to award 20,000,000 ITL under this head.
C. LEGAL COSTS
50. The applicant sought reimbursement of legal costs, which he put at 1,135,670 ITL.
51. The Court decides to award the amount claimed in full (see the Scollo v. Italy judgment of 28 September 1995, Series A no. 315-C, p. 56, ? 50 and the Immobiliare Saffi judgment, cited above, ? 79).
D. DEFAULT INTEREST
52. According to the information available to the Court, the statutory rate of interest applicable in Italy at the date of adoption of the present judgment is 2,5% per annum.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 47,600,000 (forty seven million six hundred thousand) ITL for pecuniary damage;
(ii) 20,000,000 (twenty million) ITL for non pecuniary damage;
(iii) 1,135,670 (one million one hundred thirty five thousand six hundred seventy) ITL for legal costs.
(b) that simple interest at an annual rate of 2.5% shall be payable from the expiry of the above-mentioned three months until settlement;
4. Dismisses the remainder of the applicant?s claims for just satisfaction.
Done in English and notified in writing on 3 August 2000, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

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Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 11/12/2024