Conclusione Violazione di Art. 6-1; violazione di P1-1; danno Pecuniario – risarcimento finanziario; danno Non-pecuniario – risarcimento finanziario; Costa e risarcimento di spese
SECONDA SEZIONE
CAUSA G.L. c. l’Italia
(Richiesta n. 22671/93)
SENTENZA
STRASBOURG
3 agosto 2000
DEFINITIVO
03/11/2000
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione.
Nella causa G.L. c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il Sig. A.B. Baka, il Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, giudici, ed i Sig. E. Fribergh, Sezione Cancelliere,
Avendo deliberato in privato l?11 luglio 2000,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 22671/93) contro l’Italia deposit? per la Commissione europea di Diritti umani (?la Commissione?) sotto l?Articolo 25 precedente della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. G.L. (?il richiedente?), in 3 maggio 1993.
2. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal loro Agente, il Sig. Umberto Leanza e dal loro Co-agente, il Sig. Vitaliano Esposito.
3. Il richiedente asser? che l’impossibilit? prolungata per recuperare possesso del suo appartamento, dovuta all’attuazione di provvedimenti legislativi di emergenza sui contratti d’affitto di propriet? residenziali, infranse il suo diritto sotto l?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1. Inovcando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, lui si lagn? ulteriormente sulla durata dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu dichiarata ammissibile dalla Commissione il 17 gennaio 1997 e trasmessa alla Corte il 1 novembre 1999 in conformit? all? Articolo 5 ? 3, seconda frase del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione, non avendo completato la Commissione il suo esame della causa per quella la data.
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (l’Articolo 52 ? 1 degli Articoli della Corte). All?interno di quella Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (l’Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
6. Il richiedente era il proprietario di un appartamento a Milano che lui aveva affittato ad un affitto basso facendo seguito ad una legge del 1969 sul controllo di affitto (equo canone). Il suo inquilino possiede un negozio e ? bottegaio insieme con la sua famiglia.
7. Il 18 novembre 1985, il richiedente notific? un avviso per sgomberare all’inquilino su scadenza del contratto d’affitto il 28 dicembre 1988, ma l’inquilino si rifiut? di sgombrare i locali.
8. In un documento notificato all’inquilino il 22 gennaio 1988, il richiedente reiter? l’avviso di sgomberare e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al magistrato di Milano. Da una decisione del 1 febbraio 1988 che fu resa esecutiva il 22 febbraio 1988 il Magistrato sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 1 settembre 1989.
9. Il 25 agosto 1989, il richiedente notific? avviso all’inquilino chiedendole di sgombrare i locali. Il 6 novembre 1989, lui notific? avviso all’inquilino informandola che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 13 novembre 1989.
10. Il 13 novembre 1989, l’ufficiale giudiziario aggiorn? lo sfratto al 19 gennaio 1990, facendo seguito alle istruzioni date dal Prefetto di Milano l? 8 maggio 1989. Ulteriori tentativi di sfrattare l’inquilino il 20 febbraio, il 7 aprile e il 15 novembre 1990, era senza successo.
11. Il 15 settembre 1992, il richiedente notific? all’inquilino un secondo mandato per sgombrare l’appartamento. Il 28 ottobre 1992, lui notific? avviso all’inquilino informandola che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 20 novembre 1992. I tentativi resi dall’ufficiale giudiziario il 20 novembre 1992 e il 25 febbraio 1993 furono senza successo siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, il richiedente non fu abilitato ad assistenza di polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
12. Il 20 settembre 1993, il richiedente fece una dichiarazione legale nella quale lui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio.
13. Fra il 14 ottobre 1993 e il 28 novembre 1996, l’ufficiale giudiziario fece 14 tentativi di recuperare possesso, il 14 ottobre 1993, il 18 gennaio 1994, il 12 aprile 1994, il 28 giugno 1994, il 18 ottobre 1994, il 31 gennaio 1995, il 13 aprile 1995, il 18 luglio 1995, il 26 settembre 1995, il 19 dicembre 1995, il 14 marzo 1996, il 28 maggio 1996, il 26 settembre 1996 e il 28 novembre 1996 .
14. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu accordata mai l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
15. Il 16 febbraio 1997, l’inquilino sgombr? spontaneamente i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
16. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, 28.7.99, ?? 18-35, 1999-V di ECHR, da pubblicare.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
17. Il richiedente si lagn? della sua impossibilit? prolungata di recuperare possesso del suo appartamento, dovuta all’attuazione di provvedimenti legislativi di emergenza su contratti d’affitto di propriet? residenziali. Lui asser? una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo dei suoi possessi. Nessuno sar? privato dei suoi possessi eccetto nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato di eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
A. L’ARTICOLO APPLICABILE
18. Facendo affidamento alla sua causa-legge precedente, la Corte considera che l’interferenza per i diritti di propriet? del richiedente corrispose al controllo dell’uso di propriet? e incorre per essere esaminato sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1 (vedere la sentenza Immobiliare Saffi citata sopra, ? 46).
B. OTTEMPERANZA DELLE CONDIZIONI NEL SECONDO PARAGRAFO
1. SCOPO DELL?’INTERFERENZA
19. La Corte prima ha espresso la prospettiva che la legislazione contestata aveva un scopo legittimo nell’interesse generale, come richiesto dal secondo paragrafo di Articolo 1 (vedere la sentenza Immobiliare Saffi citata sopra, ? 48).
2. LA PROPORZIONALIT? DELL’INTERFERENZA
20. La Corte reitera che un’interferenza sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1, deve prevedere un ?equilibrio giusto? fra le richieste dell’interesse generale e le esigenze della protezione dei diritti essenziali dell’individuo. Ci deve essere una relazione ragionevole della proporzionalit? fra i mezzi assunti e lo scopo perseguito. Nel determinare se questa esigenza ? soddisfatta, la Corte riconosce che lo Stato gode di un margine ampio di valutazione riguardo sia a scegliere i mezzi di imposizione ed ad accertare se le conseguenze di imposizione sono giustificate nell’interesse generale per il fine di realizzare l’oggetto della legge in oggetto. In sfere come l?alloggio che gioca un ruolo centrale nel welfare e politiche economiche delle societ? moderne, la Corte rispetter? la sentenza della legislatura come se fosse nell’interesse generale a meno che quella sentenza sia manifestamente senza fondamento ragionevole (vedere la sentenza Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 49 ed la sentenza Chassagnou ed Altri c. Francia, n. 25088/94, ? 75 ECHR-III).
21. Il richiedente contese che l’interferenza in questione era sproporzionata in prospettiva della sua lunghezza e del carico finanziario che ? il risultato dell’impossibilit? di alzare l’affitto. Lui dibatt? ulteriormente che le autorit? pubbliche non hanno mai preso in esame le condizioni economiche degli inquilini, spesso migliori di quelli di padroni di casa.
22. La Corte considera che, in principio, il sistema italiano di scaglionamento dell’imposizione di ordini della corte non ? aperto in se stesso alla critica, avendo riguardo in particolare al margine di valutazione permesso sotto il secondo paragrafo dell? Articolo 1. Comunque, tale sistema porta per s? il rischio di imporre ai padroni di casa un carico eccessivo in termini della loro capacit? di sbarazzarsi della loro propriet? e deve offrire di conseguenza certe salvaguardie procedurali cos? come assicurare che l’operazione del sistema ed il suo impatto sui diritti di propriet? di un padrone di casa non sia n? arbitraria n? imprevedibile (vedere, mutatis mutandis, la sentenza Immobiliare Saffi ? 54citata sopra).
23. La Corte deve accertare cos? se, nella causa immediata, al richiedente furono riconosciute garanzie sufficienti da essere salvaguardato contro l’incertezza e l’arbitrariet?.
24. La Corte osserva che il richiedente ottenne un mandato per possesso il 1 febbraio 1988 che era esecutivo dal 22 febbraio 1988 (vedere paragrafo 8 sopra). Fra il 13 novembre 1989 e il 25 febbraio 1993, i tentativi dell’ufficiale giudiziario di recuperare possesso si dimostrarono senza successo, a causa inizialmente della legislazione che ha sospeso l?imposizione degli ordini di possesso non-urgenti e successivamente della legislazione che prevedeva lo scaglionamento degli sfratti (vedere in paragrafi 10-11 sopra). Il 20 settembre 1993, il richiedente fece da allora in poi, una dichiarazione legale nella quale lui richiese urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio (vedere paragrafo 12 sopra in fine). Nonostante fosse stato abilitato a priorit? nella concessione di assistenza di polizia, lui ha potuto recuperare possesso del suo appartamento solamente tre anni e cinque mesi pi? tardi e solamente perch? l’inquilino lo sgombr? spontaneamente il 16 febbraio 1997.
25. Per approssimativamente sei anni e tre mesi, il richiedente fu lasciato in un stato d?incertezza riguardo a quando lui sarebbe stato in grado riacquistare il suo appartamento. Sino al 20 settembre 1993, lui non poteva fare domanda n? al giudice che aveva a che fare con i procedimenti di imposizione o la corte amministrativa che non sarebbe stata in grado accantonare la decisione del prefetto di dare priorit? a ogni cause urgenti pendenti, siccome la decisione era completamente legittima (vedere la sentenza Immobiliare Saffi sopra citata sopra, ? 56). Dopo avere fatto la dichiarazione legale che gli diede priorit?, anche se le condizioni legali per imposizione di sfratto furono soddisfatte (vedere la sentenza Scollo c. Italia, 28 settembre 1994 Serie A 315-C, ? 39) lui non aveva nessuna prospettiva di accelerare la concessione di assistenza di polizia che dipese quasi completamente dalla disponibilit? di poliziotti. Ulteriormente, il richiedente non aveva nessuna prospettiva di ottenere la compensazione dalle corti italiane per la sua attesa prolungata.
26. Alla luce di ci? che precede, la Corte considera, che, nelle particolari circostanze di questa causa, un carico eccessivo fu imposto al richiedente e di conseguenza l’equilibrio che deve essere previsto fra la protezione del diritto di propriet? e le esigenze dell’interesse generale fu sconvolto a danno del richiedente.
C’? stata di conseguenza, una violazione di Articolo 1 di Protocollo N.ro 1.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
27. Il richiedente asser? anche una violazione dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la parte attinente del quale prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un… ascolto all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
28. La Corte osserva che il richiedente aveva fatto affidamento originalmente sull? Articolo 6 in connessione per la sua lagnanza riguardo alla lunghezza dei procedimenti per possesso. La Corte considera nondimeno che la causa immediata deve essere esaminata in primo luogo in connessione per il diritto pi? generale ad una corte.
A. SE L?ARTICOLO 6 ? APPLICABILE
29. Il Governo sostenne che le disposizioni per lo scaglionamento dell?assistenza di polizia non sono parte del processo giudiziale per l?imposizione di mandati per possesso, poich? l? intervento di polizia era un problema amministrativo, completamente separato ed indipendente dal processo giudiziale. Il Governo sottoline? che la connessione che non era nella loro capacit? come ufficiali della corte che prefetti furono conferiti di poteri di scaglionare gli sfratti, ma come parte dei loro doveri come autorit? amministrativa responsabile per mantenere l?ordine pubblico. A causa del suo fine speciale, l?assistenza di polizia non poteva essere considerata soltanto un metodo di eseguire sentenze, ed uno che era automaticamente disponibile: piuttosto, la sua funzione doveva proteggere l’interesse generale che ha la priorit?. La fase amministrativa non poteva sotto nessuna circostanza dirsi rientrare all’interno dello scopo dell? Articolo 6.
30. La Corte richiama che ha gi? ritenuto che Articolo 6 della Convenzione ? applicabile ai procedimenti di sfratto di inquilini (vedere la sentenza Immobiliare Saffi citata sopra, ?? 62-63). Siccome il Governo non ha presentato alcun argomento nuovo in appoggio delle sue obbiezioni, la Corte non vede nessuna ragione di abbandonare la sua precedente sentenza. Questa eccezione dovrebbe essere respinta perci?.
B. OTTEMPERANZA DELL? ARTICOLO 6
31. Il richiedente si lagn? che lui aveva dovuto aspettare nove anni per recuperare possesso del suo appartamento dopo il problema del mandato del Magistrato. Inoltre, lui dibatt? che nonostante il fatto che lui aveva fatto una dichiarazione legale nella quale lui richiese urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio, lui aveva dovuto aspettare approssimativamente tre anni e cinque mesi dalla dichiarazione prima di riacquistare il suo appartamento.
32. La Corte nota che un padrone di casa non pu? cercare di eseguire un mandato per possesso contro un inquilino sino alla data che il magistrato, avendo riguardo ad alle necessit? speciali sia del padrone di casa che dell’inquilino e le ragioni dello sfratto, espone il mandato. Il periodo i massimo per una sospensione di esecuzione ? fissato statutariamente a sei, o in cause insolite, dodici mesi dopo i quali al padrone di casa deve essere permesso per eseguire il mandato. Il Magistrato in Milano aveva stabilito che il richiedente sarebbe stato abilitato per eseguire il suo mandato dal 1 settembre 1989.
33. La Corte reitera che il diritto ad una corte come garantito anche dall? Articolo 6 protegge l’attuazione delle decisioni giudiziali definitive e che, in Stati che accettano l’articolo della legge, non pu? rimanere non operante a danno di una parte (vedere, mutatis mutandis, la sentenza Hornsby c. Grecia del 19 marzo 1997, Relazioni di Sentenze e Decisioni 1997-II, p. 510, ? 40). L’esecuzione di una decisione giudiziale di conseguenza non pu? essere differita impropriamente.
34. Il Governo contese su quel punto che anche se prefetti, come ufficiali della corte fossero costretti ad offrire assistenza per l’esecuzione di decisioni di corte esecutive,a loro furono conferiti anche poteri, nella loro capacit? come autorit? amministrativa responsabile per mantenere l?ordine pubblico, di rifiutare richieste per assistenza di polizia se il suo provvedimento minacciasse di provocare un disturbo serio dell? ordine pubblico. Il fatto che loro avevano tale potere non comport? un rifiuto del diritto ad una corte come garantito dall? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, siccome i prefetti furono costretti ad attenersi al criterio generale e le loro decisioni erano soggette a controllo giurisdizionale.
35. La Corte accetta che una sospensione di esecuzione di una decisione giudiziale per simile periodo in quanto sia severamente necessaria per permettere di trovare una soluzione soddisfacente ai problemi di ordine pubblico pu? essere giustificata in circostanze insolite.
36. Comunque, la causa presente non concerne, come il Governo sembra suggerire, un rifiuto isolato dal prefetto per offrire assistenza di polizia, dovuto al rischio di un disturbo serio di ordine pubblico.
37. Nella causa immediata, l?imposizione del mandato fu sospesa dopo gennaio 1990 come un risultato dell’intervento della legislatura che riapr? la decisione del magistrato riguardo alla data dalla quale l’inquilino era costretto a sgombrare i locali. Per un periodo di pi? di tre anni da 1 gennaio 1990 sino al 20 settembre 1993, quando il richiedente fece una dichiarazione legale secondo la quale lui ebbe bisogno dei locali per suo figlio, l?imposizione del mandato per possesso in suo favore fu posticipata in un numero di occasioni (vedere paragrafi 10-11 sopra). La legislatura, presumendo che il rischio che era stato notato nel 1984 di violazioni serie di ordine pubblico rimanesse -siccome un gran numero di sfratti doveva essere eseguito allo stesso tempo-confer? un potere, e possibilmente un dovere, ai prefetti come autorit? responsabili di mantenere l?ordine pubblico, di intervenire sistematicamente nell’imposizione di mandati per possesso, definendo allo stesso tempo lo scopo di quel potere.
38. Anche dopo avere fatto la dichiarazione legale, al richiedente non fu accordata l’assistenza della polizia. L’inquilino non fu sfrattato mai effettivamente, davvero come il richiedente recuper? solamente il suo appartamento dopo che l’inquilino l’aveva sgombrato spontaneamente.
39. La Corte nota, in primo luogo, che la proroga della data dalla quale i locali dovevano essere sgombrati vana reso la decisione del Magistrato di Milano su quel punto nel suo mandato del 1 febbraio 1988. Dovrebbe essere notato in questa connessione che la decisione sul fatto se assistenza di polizia dovrebbe essere offerta ? resa sulla base degli stessi fattori-la situazione del padrone di casa ed inquilino, ed i motivi dello sfratto -come quelli che il magistrato prende in esame sotto la sezione 56 di Legge n. 392/78.
40. Inoltre, la Corte osserva, che la valutazione se era successivamente adatta per sospendere l? imposizione del mandato per possesso e perci? de facto prolungare il contratto d’affitto, non era soggetta a qualsiasi revisione effettiva dalle corti, poich? lo scopo di controllo giurisdizionale della decisione del prefetto fu limitato a verificare se lui si era attenuto al criterio che governa il mandato di priorit?.
41. In conclusione, mentre pu? essere accettato che gli Stati Contraenti possono, in circostanze insolite e, come in questa istanza, giovandosi a del loro margine della valutazione per controllare l’uso di propriet? intervenire in procedimenti per l’imposizione di una decisione giudiziale, la conseguenza di simile intervento non dovrebbe essere che l?esecuzione sia ostacolata, sia invalidata o impropriamente sia differita o, ancora meno, che la sostanza della decisione sia minata.
Al giorno d’oggi la causa, come la Corte spieg? nei paragrafi 24-25 sopra in connessione per la lagnanza sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1, la legislazione contestata rese vana la direttiva del Magistrato di Milano nel suo mandato del 1 febbraio 1988. Dal momento che il prefetto divenne ulteriormente, l’autorit? responsabile per determinare quando il mandato per possesso sarebbe stato eseguito, e nella luce del fatto che non ci potesse essere nessun controllo giurisdizionale effettivo delle sue decisioni, il richiedente fu privato del suo diritto sotto l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione di avere la disputa (la contestazione) per l’inquilino decisa da una corte. Quella situazione ? incompatibile per il principio dell’articolo di legge.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione.
42. In merito alla lagnanza riguardo alla lunghezza dei procedimenti, la Corte considera, che deve essere riguardata come essendo stata assorbita dalla lagnanza precedente.
III. LA RICHIESTA DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
43. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente interessata permette a riparazione solamente parziale di essere resa, la Corte pu?, se necessario, riconosca la soddisfazione equa alla vittima.?
A. DANNO PECUNIARIO
44. Il richiedente chiese riparazione per il danno pecuniario che lui aveva sostenuto corrispondente a 47,600,000 lire italiani (ITL) che risult? dalla perdita di affitto durante il periodo fra l?8 agosto 1992 (la data di entrata in vigore della legislazione che liberalizz? la determinazione dell’importo dell’affitto) e 16 febbraio 1997.
45. Il Governo concedette che al richiedente dovrebbe essere dato il danno nel quale lui incorse per la perdita di affitto che corrisponde a 47,000,000 ITL.
46. Riguardo al danno pecuniario, la Corte considera che al richiedente deve essere dato la compensazione per il danno pecuniario che ? il risultato della perdita di affitto (vedere la sentenza l’Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 79). Perci? la Corte decide, nella luce della concessione del Governo, di accordare l’importo richiesto di 47,600,000 ITL.
B. DANNO NON PECUNIARIO
47. Il richiedente chiese 150,000,000 ITL per il non danno pecuniario.
48. Il Governo present? che una scoperta di una violazione avrebbe costituito in se stessa una soddisfazione equa e sufficiente.
49. La Corte, avendo riguardo alla sua causa-legge (vedere, per esempio, A.O. c. l’Italia, n. 22534/93, 30.05.2000 ? 33), decide di dare 20,000,000 ITL sotto questo capo.
C. SPESE PROCESSUALI
50. Il richiedente chiese rimborso di spese processuali che lui fiss? a 1,135,670 ITL.
51. La Corte decide di dare l’importo chiesto in pieno (vedere sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-C, p. 56, ? 50 e la sentenza Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 79).
D. INTERESSE DI MORA
52. Secondo le informazioni disponibile alla Corte, il tasso degli interessi legale applicabile in Italia alla data dell’adozione della presente sentenza ?2,5%. all’anno
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto debba pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui questa sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione gli importi seguenti:
(i) 47,600,000 (quaranta sette milioni seicento mila) ITL per danno pecuniario;
(l’ii) 20,000,000 (venti milioni) ITL per danno non pecuniario;
(l’iii) 1,135,670 (un milione cento trenta cinque mila seicento settanta) ITL per spese processuali.
(b) che l?interesse semplice ad un tasso annuale di 2.5% sar? pagabile dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo;
4. Respinge il resto delle richieste del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese ed notificato per iscritto il 3 agosto 2000, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente