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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF G.G. v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 43580/98/2003
Stato: Italia
Data: 2003-04-03 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA G.G. C. ITALIA
(Richiesta n. 43580/98)
SENTENZA
STRASBOURG
3 aprile 2003
DEFINITIVO
09/07/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa G.G. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
la Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen la Sig.ra N. Vajic, la Sig.ra S. Botoucharova il Sig. A. Kovler, giudici il Sig. L. FERRARI Bravo, giudice ad hoc, e il Sig S. nielsen , Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il13 marzo 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 43580/98) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. G.G. (?il richiedente?), il 14 settembre 1998. Il Presidente della Camera accossent? alla richiesta del richiedente di non divulgare il suo nome (Articolo 47 ? 3 degli Articoli di Corte).
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. C. D., un avvocato che pratica a Parma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato ingrado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, lui si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entr? in vigore il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione (Articolo 5 ? 2 di Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. L. Ferrari Bravo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla di recente composta Prima Sezione.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1940 e vive a La Spezia. Lui ? il proprietario di un appartamento a La Spezia che lui aveva affittato a B.L.
9. In una lettera datata 21 febbraio 1992, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 agosto 1992 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
10. Il 31 agosto 1992, lui notific? un avviso per sgomberare all’inquilino, ma lui si rifiut? di andarsene.
11. In un documento notificato all’inquilino il 22 febbraio 1993, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di La Spezia.
12. Con una decisione del 4 marzo 1993 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di La Spezia sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1993.
13. Il 14 gennaio 1994, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
14. Il 16 febbraio 1994, lui notific? un avviso all’inquilino che l’informa va che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario l?8 marzo 1994.
15. Il 30 maggio 1994, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per sua madre.
16. Fra l? 8 marzo 1994 e il 14 maggio 1998, l’ufficiale giudiziario fece tre tentativi di recuperare possesso.
17. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell?esecuzione del mandato per possesso.
18. Il 27 settembre 1996, il richiedente chiese al Magistrato di La Spezia l?assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso. Il Magistrato di La Spezia respinse la richiesta.
19. Il 13 febbraio 1998 ed il 4 maggio 1998, il richiedente notific? due avvisi per sgomberare all’inquilino, che lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito con l’assistenza della polizia.
20. Il 14 maggio 1998, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
21. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
22. Il richiedente si lament? di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza di polizia. Lui asser? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
23. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:

?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?

24. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
25. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra e nota che in questa causa il richiedente ha aspettato approssimativamente quattro anni e due mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima che lui potesse riacquistare l’appartamento.
26. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella causa presente.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
27. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
28. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva subito che fiss? a 11,730,000 Lire italiani (ITL) [6,058.004 euro (EUR)], per la perdita di affitto per il periodo dal 31 agosto 1992, data della fine del contratto, al 14 maggio 1998 data in cui fu sgombrato l’appartamento, ed ITL 22,992,000 [11,874.38 EUR] per l’impossibilit? addotta di vendere l’appartamento nel 1992.
29. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre prova del danno materiale subito come un risultato della violazione addotta.
30. La Corte considera che al richiedente deve essere datala compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto (vedere Immobiliare Saffi citata sopra, ? 79). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 1,200 per danno materiale che include anche l’impossibilit? di vendere l’appartamento.
B. danno Morale
31. Il richiedente chiese riparazione per il danno morale subito che lui fiss? ad ITL 60,000,000 [30,987.41 EUR].
32. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre prova di danno morale subito come risultato della violazione addotta.
33. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale che non si pu? compensare adeguatamente con la sola costatazione di una violazione. La Corte decide di dare su una base equa EUR 5,000 sotto questo capo.

C. Costi e spese
34. Il richiedente chiese rimborso per i suoi costi e spese di fronte alla Corte che lui fiss? ad ITL 25,684,109 [13,264.74 EUR].
35. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 2,000 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.

D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 1,200 EUR (mille duecento euro) per danno materiale;
(ii) 5,000 EUR cinque mila euro) per danno morale;
(iii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 3 aprile 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – financial award ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF G.G. v. ITALY
(Application no. 43580/98)
JUDGMENT
STRASBOURG
3 April 2003
FINAL
09/07/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of G.G. v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova,
Mr A. Kovler, judges,
Mr L. FERRARI BRAVO, ad hoc judge,
and Mr S. nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 13 March 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 43580/98) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr G.G. (?the applicant?), on 14 September 1998. The President of the Chamber acceded to the applicant’s request not to disclose his name (Rule 47 ? 3 of the Rules of Court).
2. The applicant was represented by Mr C. D., a lawyer practising in Parma. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their successive co-agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that he had been unable to recover possession of his flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, he further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 ? 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mr L. Ferrari Bravo as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
6. On 4 October 2001 the Court declared the application admissible.
7. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicant was born in 1940 and lives in La Spezia. He is the owner of an apartment in La Spezia, which he had let to B.L.
9. In a registered letter of 21 February 1992, the applicant informed the tenant that he intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 August 1992 and asked him to vacate the premises by that date.
10. On 31 August 1992, he served a notice to quit on the tenant, but he refused to leave.
11. In a writ served on the tenant on 22 February 1993, the applicant informed the tenant of his intention to terminate the lease and summoned him to appear before the La Spezia Magistrate.
12. By a decision of 4 March 1993, which was made enforceable on the same day, the La Spezia Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1993.
13. On 14 January 1994, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
14. On 16 February 1994, he served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 8 March 1994.
15. On 30 May 1994, the applicant made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for his mother.
16. Between 8 March 1994 and 14 May 1998, the bailiff made three attempts to recover possession.
17. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
18. On 27 September 1996, the applicant asked the La Spezia Magistrate for police assistance in enforcing the order for possession. The La Spezia Magistrate rejected the request.
19. On 13 February 1998 and on 4 May 1998, the applicant served two notices to quit on the tenant, informing him that the order for possession would be enforced with the assistance of the police.
20. On 14 May 1998, the applicant recovered possession of the apartment.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
21. The relevant domestic law is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
22. The applicant complained that he had been unable to recover possession of his flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. He alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
23. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
24. The Court has on several previous occasions decided cases raising similar issues as in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, ?? 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, ?? 33-47).
25. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government, which would lead to any different conclusion in this case. The Court refers to its detailed reasons in the judgments cited above and notes that in this case the applicant has been waiting for approximately four years and two months after the first attempt of the bailiff before he could repossess the flat.
26. Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
27. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
28. The applicant sought reparation for the pecuniary damage he had sustained, which he put at 11,730,000 Italian Lire (ITL) [6,058.004 euros (EUR)], for the loss of rent for the period from 31 August 1992, date of the end of the contract, to 14 May 1998, date on which the flat was vacated, and ITL 22,992,000 [11,874.38 EUR] for the alleged impossibility of selling the flat in 1992.
29. The Government stressed that the applicant had failed to adduce evidence of the pecuniary damage sustained as a result of the alleged violation.
30. The Court considers that the applicant must be awarded compensation for the pecuniary damage resulting from the loss of rent (see Immobiliare Saffi cited above, ? 79). Having regard to the means of calculation proposed by the applicant, the Court, in the light of the evidence before it and the period concerned, decides to award on an equitable basis EUR 1,200 for pecuniary damage, which also includes the impossibility of selling the flat.
B. Non-pecuniary damage
31. The applicant sought reparation for the non-pecuniary sustained, which he put at ITL 60,000,000 [30,987.41 EUR].
32. The Government stressed that the applicant had failed to adduce evidence of non-pecuniary damage sustained as a result of the alleged violation.
33. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage, which the mere finding of a violation cannot adequately compensate. The Court decides to award on an equitable basis EUR 5,000 under this head.

C. Costs and expenses
34. The applicant sought reimbursement for his costs and expenses before the Court, which he put at ITL 25,684,109 [13,264.74 EUR].
35. According to the Court’s case-law, an award can be made in respect of costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred by the applicant and are reasonable as to quantum (Bottazzi v. Italy, no. 34884/97, Reports of Judgments and Decisions 1999-V, ? 30). In the present case, on the basis of the information in its possession and the above-mentioned criteria, the Court considers that EUR 2,000 is a reasonable sum and awards the applicant that amount.
D. Default interest
36. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 1,200 EUR (one thousand two hundred euros) for pecuniary damage;
(ii) 5,000 EUR five thousand euros) for non-pecuniary damage;
(iii) 2,000 EUR (two thousand euros) for legal costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 3 April 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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