Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA G.G. C. ITALIA
(Richiesta n. 43580/98)
SENTENZA
STRASBOURG
3 aprile 2003
DEFINITIVO
09/07/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa G.G. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
la Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen la Sig.ra N. Vajic, la Sig.ra S. Botoucharova il Sig. A. Kovler, giudici il Sig. L. FERRARI Bravo, giudice ad hoc, e il Sig S. nielsen , Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il13 marzo 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 43580/98) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. G.G. (?il richiedente?), il 14 settembre 1998. Il Presidente della Camera accossent? alla richiesta del richiedente di non divulgare il suo nome (Articolo 47 ? 3 degli Articoli di Corte).
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. C. D., un avvocato che pratica a Parma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato ingrado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, lui si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entr? in vigore il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione (Articolo 5 ? 2 di Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. L. Ferrari Bravo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla di recente composta Prima Sezione.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1940 e vive a La Spezia. Lui ? il proprietario di un appartamento a La Spezia che lui aveva affittato a B.L.
9. In una lettera datata 21 febbraio 1992, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 agosto 1992 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
10. Il 31 agosto 1992, lui notific? un avviso per sgomberare all’inquilino, ma lui si rifiut? di andarsene.
11. In un documento notificato all’inquilino il 22 febbraio 1993, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di La Spezia.
12. Con una decisione del 4 marzo 1993 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di La Spezia sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 31 dicembre 1993.
13. Il 14 gennaio 1994, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
14. Il 16 febbraio 1994, lui notific? un avviso all’inquilino che l’informa va che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario l?8 marzo 1994.
15. Il 30 maggio 1994, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per sua madre.
16. Fra l? 8 marzo 1994 e il 14 maggio 1998, l’ufficiale giudiziario fece tre tentativi di recuperare possesso.
17. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell?esecuzione del mandato per possesso.
18. Il 27 settembre 1996, il richiedente chiese al Magistrato di La Spezia l?assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso. Il Magistrato di La Spezia respinse la richiesta.
19. Il 13 febbraio 1998 ed il 4 maggio 1998, il richiedente notific? due avvisi per sgomberare all’inquilino, che lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito con l’assistenza della polizia.
20. Il 14 maggio 1998, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
21. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
22. Il richiedente si lament? di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza di polizia. Lui asser? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
23. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
24. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
25. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra e nota che in questa causa il richiedente ha aspettato approssimativamente quattro anni e due mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima che lui potesse riacquistare l’appartamento.
26. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella causa presente.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
27. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
28. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva subito che fiss? a 11,730,000 Lire italiani (ITL) [6,058.004 euro (EUR)], per la perdita di affitto per il periodo dal 31 agosto 1992, data della fine del contratto, al 14 maggio 1998 data in cui fu sgombrato l’appartamento, ed ITL 22,992,000 [11,874.38 EUR] per l’impossibilit? addotta di vendere l’appartamento nel 1992.
29. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre prova del danno materiale subito come un risultato della violazione addotta.
30. La Corte considera che al richiedente deve essere datala compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto (vedere Immobiliare Saffi citata sopra, ? 79). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 1,200 per danno materiale che include anche l’impossibilit? di vendere l’appartamento.
B. danno Morale
31. Il richiedente chiese riparazione per il danno morale subito che lui fiss? ad ITL 60,000,000 [30,987.41 EUR].
32. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre prova di danno morale subito come risultato della violazione addotta.
33. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale che non si pu? compensare adeguatamente con la sola costatazione di una violazione. La Corte decide di dare su una base equa EUR 5,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
34. Il richiedente chiese rimborso per i suoi costi e spese di fronte alla Corte che lui fiss? ad ITL 25,684,109 [13,264.74 EUR].
35. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 2,000 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 1,200 EUR (mille duecento euro) per danno materiale;
(ii) 5,000 EUR cinque mila euro) per danno morale;
(iii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 3 aprile 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente