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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF G.G. v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 42414/98/2003
Stato: Italia
Data: 2003-02-20 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA G.G. C. ITALIA
(Richiesta n. 42414/98)
SENTENZA
(regolamento amichevole)
STRASBOURG
20 febbraio 2003
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa G.G. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C. Rozakis, Presidente
il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic il Sig. E. Levits, la Sig.ra S. Botoucharova il Sig. V. Zagrebelsky la Sig.ra E. Steiner, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto Sezione,
Avendo deliberato in privato il30 gennaio 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 42414/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra G.G. (?il richiedente?), il 10 febbraio 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. E. B., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. F. Crisafulli. Il Presidente della Camera acconsent? alla richiesta del richiedente di non divulgare il suo nome (Articolo 47 ? 3 degli Articoli di Corte).
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa della mancanza di assistenza della polizia – di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? del? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione.
5. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 7 maggio 2002.
6. Il 4 dicembre 2002 e il 17 dicembre 2002 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.

I FATTI
7. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Napoli che aveva affittato ad E.F e poi alla sua vedova L.D’A.
8. In un documento del 7 novembre 1981, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 3 maggio 1982. Lei chiese all’inquilino di sgombrare i locali per quella data e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Napoli.
9. Con una decisione del 13 ottobre 1983, il Magistrato di Napoli sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 3 maggio 1984.
10. Il 25 novembre 1983, E.F. si oppose dichiarando la scadenza del contratto d’affitto in un’altra data.
11. Con una decisione del 23 novembre 1984, la Corte distrettuale di Napoli respinse l’appello di E.F. e gli notific? un avviso che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito il 17 maggio 1990.
12. Il 22 febbraio 1990, il richiedente notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 17 maggio 1990.
13. Fra il17 maggio 1990 e il 15 dicembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece ventisei tentativi di recuperare possesso.
14. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell?esecuzione del mandato per possesso.
15. Secondo la legge n. 431/98, il Magistrato di Napoli sospese i procedimenti di sfratto sino al 15 maggio 1999.
16. Il 1 giugno 1999, il richiedente notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 15 giugno 1999.
17. Fra il15 giugno 1999 e il 16 novembre 1999, l’ufficiale giudiziario fece sei tentativi di recuperare possesso.
18. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
19. Inuna data non specificata del 2001, l’inquilino mor?, ed il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.

LA LEGGE
20. Il 17 dicembre 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 5,085 (cinque mila ottantacinque) Euro alla Sig.ra G.G. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 42414/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
21. Il 4 dicembre 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 5,085 (cinque mila ottantacinque) Euro che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra G.G. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 42414/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
22. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
23. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 20 febbraio 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF G.G. v. ITALY
(Application no. 42414/98)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
20 February 2003
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of G.G. v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C. Rozakis, President,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mrs S. Botoucharova,
Mr V. Zagrebelsky
Mrs E. Steiner, judges,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 30 January 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 42414/98) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs G.G. (?the applicant?), on 10 February 1998.
2. The applicant was represented by Mr E. B., a lawyer practising in Naples. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr F. Crisafulli. The President of the Chamber acceded to the applicant’s request not to have her name disclosed (Rule 47 ? 3 of the Rules of Court).
3. The applicant complained about her prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of her apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. The case was transferred to the Court on 1 November 1998 by virtue of Article 5 ? 2 of Protocol No. 11 to the Convention.
5. On 7 May 2002, after obtaining the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
6. On 4 December 2002 and on 17 December 2002 the applicant and the Government respectively submitted formal declarations accepting a friendly settlement of the case.

THE FACTS
7. The applicant is the owner of an apartment in Naples, which she had let to E.F and then to his widow L.D’A.
8. In a writ of 7 November 1981, the applicant informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 3 May 1982. She asked the tenant to vacate the premises by that date and summoned him to appear before the Naples Magistrate.
9. By a decision of 13 October 1983, the Naples Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 3 May 1984.
10. On 25 November 1983, E.F. opposed alleging the expiry of the lease on another date.
11. By a decision of 23 November 1984, the Naples District Court rejected the appeal of E.F. and served him notice that the order for possession would be enforced on 17 May 1990.
12. On 22 February 1990, the applicant served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 17 May 1990.
13. Between 17 May 1990 and 15 December 1998, the bailiff made twenty-six attempts to recover possession.
14. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
15. According to law no. 431/98, the Naples Magistrate suspended the eviction proceedings until 15 May 1999.
16. On 1 June 1999, the applicant served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 15 June 1999.
17. Between 15 June 1999 and 16 November 1999, the bailiff made six attempts to recover possession.
18. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
19. On an unspecified date of 2001, the tenant died and the applicant recovered possession of the apartment.

THE LAW
20. On 17 December 2002 the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 5,085 (five thousand eighty-five) Euros to Mrs G.G. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 42414/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
21. On 4 December 2002 the Court received the following declaration signed by the applicant:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 5,085 (five thousand eighty-five) Euros covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mrs G.G. with a view to securing a friendly settlement of application no. 42414/98 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.?
22. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
23. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 20 February 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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