Conclusione Cancellato dal ruolo ( regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA G.G. C. ITALIA
(Richiesta n. 42414/98)
SENTENZA
(regolamento amichevole)
STRASBOURG
20 febbraio 2003
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa G.G. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C. Rozakis, Presidente
il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic il Sig. E. Levits, la Sig.ra S. Botoucharova il Sig. V. Zagrebelsky la Sig.ra E. Steiner, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto Sezione,
Avendo deliberato in privato il30 gennaio 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 42414/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra G.G. (?il richiedente?), il 10 febbraio 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. E. B., un avvocato che pratica a Napoli. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. F. Crisafulli. Il Presidente della Camera acconsent? alla richiesta del richiedente di non divulgare il suo nome (Articolo 47 ? 3 degli Articoli di Corte).
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa della mancanza di assistenza della polizia – di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? del? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione.
5. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile il 7 maggio 2002.
6. Il 4 dicembre 2002 e il 17 dicembre 2002 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Napoli che aveva affittato ad E.F e poi alla sua vedova L.D’A.
8. In un documento del 7 novembre 1981, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 3 maggio 1982. Lei chiese all’inquilino di sgombrare i locali per quella data e lo chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Napoli.
9. Con una decisione del 13 ottobre 1983, il Magistrato di Napoli sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 3 maggio 1984.
10. Il 25 novembre 1983, E.F. si oppose dichiarando la scadenza del contratto d’affitto in un’altra data.
11. Con una decisione del 23 novembre 1984, la Corte distrettuale di Napoli respinse l’appello di E.F. e gli notific? un avviso che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito il 17 maggio 1990.
12. Il 22 febbraio 1990, il richiedente notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 17 maggio 1990.
13. Fra il17 maggio 1990 e il 15 dicembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece ventisei tentativi di recuperare possesso.
14. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell?esecuzione del mandato per possesso.
15. Secondo la legge n. 431/98, il Magistrato di Napoli sospese i procedimenti di sfratto sino al 15 maggio 1999.
16. Il 1 giugno 1999, il richiedente notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 15 giugno 1999.
17. Fra il15 giugno 1999 e il 16 novembre 1999, l’ufficiale giudiziario fece sei tentativi di recuperare possesso.
18. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
19. Inuna data non specificata del 2001, l’inquilino mor?, ed il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
20. Il 17 dicembre 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 5,085 (cinque mila ottantacinque) Euro alla Sig.ra G.G. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 42414/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
21. Il 4 dicembre 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 5,085 (cinque mila ottantacinque) Euro che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra G.G. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 42414/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
22. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
23. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 20 febbraio 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente