A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF FUSCO v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 42609/98/2002
Stato: Italia
Data: 2002-05-07 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA FUSCO C. ITALIA
(Richiesta n. 42609/98)
SENTENZA
(Regolamento amichevole)
STRASBOURG
7 maggio 2002
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Fusco c. Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens il Sig. L. Ferrari Bravo, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed i Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 18 aprile 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 42609/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. F. F. (?il richiedente?), il 9 giugno 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. G. M., un avvocato che pratica a Centurano (Caserta). Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata ? a causa della mancanza di assistenza della polizia – di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
5. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla di recente composta Prima Sezione.
6. Il 14 marzo 2002 e il 19 marzo 2002 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.

I FATTI
7. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Caivano (Napoli) che lui aveva affittato ad A.I.
8. In una lettera datata 11 marzo 1987, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali per quella la data.
9. In un documento notificato all’inquilino il 16 gennaio 1988, il richiedente reiter? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Afragola (Napoli) .
10. Con una decisione del 22 marzo 1989 che fu resa esecutiva il 5 aprile 1990 il Magistrato di Afragola sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 5 luglio 1990.
11. Il 15 marzo 1990, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
12. Il 27 aprile 1993 notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 18 maggio 1993.
13. Il 15 luglio 1993, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per lui.
14. Fra il 15 maggio 1993 e il 1 dicembre 1998 , l’ufficiale giudiziario fece dodici tentativi di recuperare possesso.
15. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
16. Il 7 aprile 2001, il richiedente recuper? possesso dell’appartamento.
LA LEGGE
17. Il 19 marzo 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 6,197.48 Euro (sei mila cento novantasette euro e quarantotto centesimi) (12,000,000 Lira italiane) al Sig. F. F. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 42609/98. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
18. Il 14 marzo 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 6,197.48 Euro (sei mila cento novantasette Euro e quarantotto centesimi) (12,000,000 Lira italiane) che copre danno materiale e morale e costi al Sig. F. F.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 42609/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.?
19. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
20. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 7 maggio 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF FUSCO v. ITALY
(Application no. 42609/98)
JUDGMENT
(Friendly Settlement)
STRASBOURG
7 May 2002
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Fusco v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr L. Ferrari Bravo,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 18 April 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 42609/98) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mr F. F. (?the applicant?), on 9 June 1998.
2. The applicant was represented by Mr G. M., a lawyer practising in Centurano (Caserta). The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about his prolonged inability – through lack of police assistance – to recover possession of his apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. The case was transferred to the Court on 1 November 1998 by virtue of Article 5 ? 2 of Protocol No. 11 to the Convention. On 4 October 2001, having obtained the parties? observations, the Court declared the application admissible.
5. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
6. On 14 March 2002 and on 19 March 2002 the applicant and the Government respectively submitted formal declarations accepting a friendly settlement of the case.

THE FACTS
7. The applicant is the owner of an apartment in Caivano (Naples), which he had let to A.I.
8. In a registered letter of 11 March 1987, the applicant informed the tenant that he intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked her to vacate the premises by that date.
9. In a writ served on the tenant on 16 January 1988, the applicant reiterated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Afragola (Naples) Magistrate.
10. By a decision of 22 March 1989, which was made enforceable on 5 April 1990, the Afragola Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 5 July 1990.
11. On 15 March 1990, the applicant served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
12. On 27 April 1993 she served notice on the tenant informing her that the order for possession would be enforced by a bailiff on 18 May 1993.
13. On 15 July 1993, the applicant made a statutory declaration that he urgently required the premises as accommodation for himself.
14. Between 15 May 1993 and 1 December 1998, the bailiff made twelve attempts to recover possession.
15. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
16. On 7 April 2001, the applicant recovered possession of the apartment.
THE LAW
17. On 19 March 2002 the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 6,197.48 Euros (six thousand one hundred and ninety seven euros and forty-eight cents) (12,000,000 Italian Lira) to Mr F. F. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 42609/98. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
18. On 14 March 2002 the Court received the following declaration signed by the applicant:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 6,197.48 Euros (six thousand one hundred and ninety seven Euros and forty-eight cents) (12,000,000 Italian Lira) covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mr F. F. with a view to securing a friendly settlement of application no. 42609/98 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court?s judgment.?
19. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
20. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties? undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 7 May 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 10/12/2024