Conclusione Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; danno pecuniario – reclamo respinse; danno Non-pecuniario – risarcimento finanziario; Costa e spese risarcimento parziale – procedimenti di Convenzione
TERZA SEZIONE
Causa FRATESCHI c. l’Italia
(Richiesta n. 68008/01)
SENTENZA
STRASBOURG
8 dicembre 2005
DEFINITIVA
08/03/2006
Questo sentenza diverr? definitiva nelle circostanze poste fuori nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa di Frateschi c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (terza Sezione), che riunendosi come una Camera, composta da:
Il Sig. B.M. Zupančič, Presidente,
il Sig. L. Caflisch La Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. V. Zagrebelsky il Sig. E. Myjer, il Sig. David Th?r Bj?rgvinsson Sig.ra io. Ziemele, giudici, ed il Sig. M. Villiger, Cancelliere aggiunto di sezione,
Avendo deliberato in privato 17 novembre 2005,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata a quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 68008/01) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) dalla Sig.ra S. F., una cittadina italiano (?il richiedente?), 28 febbraio 2001.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte dal Sig. G. F., un avvocato che pratica in Firenze. Il Governo convenuto fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 18 marzo 2004 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
4. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (l’Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla terza Sezione di recente ricomposta.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. Il richiedente nacque nel 1960 e vive in Firenze.
6. A.C., C.G. e G.G. erano i proprietari di un appartamento in Firenze che loro avevano affittato a R.F.
7. In una lettera registrata il 29 giugno 1987, i proprietari informarono l’inquilino che loro intendevano terminare il contratto d’affitto su scadenza del termine del 31 dicembre 1987 e chiesero a lui di sgombrare i locali per quella data.
8. In un documento presentato all’inquilino il 9 settembre 1988, i proprietari reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
9. Da una decisione del 18 ottobre 1988 che fu resa esecutiva il 23 novembre 1988 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 13 ottobre 1989.
10. Il 4 aprile 1989, il richiedente divenne nel frattempo, il proprietario dell’appartamento ed intraprese i procedimenti di esecuzione.
11. Il 14 novembre 1989, il richiedente present? avviso all’inquilino costringendolo a sgombrare i locali.
12. Il 5 dicembre 1989, lei inform? l’inquilino che l’ordine per propriet? sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 26 gennaio 1990.
13. Tra il 1990 e 22 gennaio 1999 di 26 gennaio, l’ufficiale giudiziario fece venti tentativi per recuperare propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il richiedente non fu accordata mai l’assistenza della polizia nell’eseguire l’ordine per propriet?.
14. Il 17 maggio 1990, il richiedente fece una dichiarazione legale richiedendo urgentemente i locali come sistemazione per lei.
15. L? 11 ottobre 2000, il richiedente recuper? propriet? dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
16. Il diritto nazionale attinente e la pratica sono descritti nei giudizi della Corte nelle cause Mascolo c. l’Italia, (n. 68792/01, ?? 14-44 16.12.2004) ed LoTufo c. l’Italia, (n. 64663/01, ?? 16-48 21.04.2005).
LA LEGGE
I. L’OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
17 nelle loro osservazioni sui meriti, il Governo dibatte che vie di ricorso nazionali non erano state esaurite per il fatto che il richiedente non era riuscito a chiedere rimborso di danni di fronte ai tribunali nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile.
18. Per il fatto che gli argomenti del Governo dovevano essere considerati come un’obiezione preliminare, la Corte osserva che non fu sollevata, come avrebbe potuto essere, di fronte alla decisione di ammissibilit?. Perci?, la Corte considera che il Governo ? precluso dal sollevare obiezioni all’ammissibilit? a questo stadio della procedura.
19. Questa obiezione dovrebbe essere respinta di conseguenza (vedere, fra le altre autorit?, Nikolova c. la Bulgaria [GC], n. 31195/96, ? 44 ECHR 1999-II).
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
20. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare propriet? del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Lei dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantita dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato per eseguire tali leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di propriet? in concordanza per l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
21. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la parte attinente del quale prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato un… ascolto all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
22. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella causa presente e trovato una violazione dell?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
23. La Corte ha esaminato la causa presente e scopre che non ci sono fatti o argomenti del Governo che condurrebbero a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente doveva aspettare approssimativamente dieci anni ed otto mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella causa presente.
III. LA RICHIESTA DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte scopre che c’? stata una violazione della Convenzione o i Protocolli inoltre, e se la legge interna della Parte Contraente ed Alta interessata permette di essere resa riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere la soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Pecuniario
25. Il richiedente chiese 81 000 euro (EUR) per il danno pecuniario che lei aveva sostenuto. Dal 1990 al 1993, il richiedente presumibilmente ha perduto EUR 12,224 come un risultato della differenza tra l’affitto che lei doveva pagare per un’altra sistemazione e l’affitto ricevuto dal suo inquilino. Dal 1993 al 2000, lei perse presumibilmente EUR 69,000 come un risultato della differenza tra l?affitto del libero mercato e l’affitto pagato dall’inquilino.
26. Il Governo contest? il reclamo. Sostenne che il richiedente non riusc? a chiedere riparazione per i danni da lei sofferti di fronte ai tribunali nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile. Ancora, il Governo considera che il richiedente non riusc? ad addurre qualsiasi ragione per la quale lei non era in grado di avvalersi di tale via di ricorso. Di conseguenza, il suo reclamo deve essere respinto.
27. La Corte osserva che il Governo non ha presentato alcun argomento riguardo alla possibilit? che sembra essere stata sviluppata nella causa-legge della Corte di Cassazione di chiamare in giudizio lo Stato per danni seguenti una mancanza ingiustificata di assistenza di polizia (vedere Mascolo citata sopra di ? 34-44, ed Ecco Tufo cit? sopra di, ?? 37-48).
28. Riguardo al danno chiesto per il periodo di tempo dal 1993 al 2000, la Corte richiama che nel maggio 1990, il richiedente fece una dichiarazione legale nella quale lei richiese urgentemente l’appartamento come sistemazione per lei. In tali circostanze, lei non pu? reclamare un qualsiasi diritto a rimborso della perdita di affitto ma pu? chiedere solamente il rimborso di simili costi e spese incorsi per affittare un altro appartamento che va oltre l’affitto ricevuto dall’inquilino. Perci?, la Corte respinge questa parte del reclamo.
29. Riguardo al danno chiesto per il periodo di tempo dal 1990 al 1993, le distinte di Corte che il richiedente pu? intentare un’azione nelle corti civili sotto Articolo 1591 del Codice civile che chiede la compensazione dal loro primo inquilino per la perdita incorse in come un risultato della propriet? che ? restituita tardi.
30. Il problema nella causa presente ? il danno che sorge dalla condotta illegale dell’inquilino che, irrispettoso della cooperazione dello Stato nell’eseguire lo sfratto ordinato dal tribunale, aveva il dovere di restituire l’appartamento al suo proprietario. La violazione del diritto del richiedente al godimento tranquillo delle sue propriet? ? soprattutto la conseguenza della condotta illegale dell’inquilino. La violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione commessa dallo Stato e trovata dalla Corte ? una di tipo procedurale che accadde dopo tale condotta da parte dell’inquilino.
31. La Corte di conseguenza nota che il diritto nazionale italiano permette a riparazione di essere fatta per le conseguenze materiali della violazione e considera che questa parte del reclamo dovrebbe essere respinta.
B. danno Non-pecuniario
32. Il richiedente chiese EUR 30,000 per il danno non-pecuniario. Lei lasci? anche la questione per fosse stimata dalla Corte in una maniera equa.
33. Il Governo contest? il reclamo.
34. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere del danno non-pecuniario. Stabilendo su una base equa, le d? EUR 10,000 sotto questo capo.
C. Costi di e spese
35. Il richiedente chiese EUR 17,514 per i costi e spese incorsi di fronte alla Corte.
36. Il Governo contest? il reclamo.
37. Sulla base delle informazioni in sua propriet? e la causa-legge della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000 il richiedente per i costi e spese incorsi in di fronte a lei.
D. Interesse di mora
38. La Corte considera adatto che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data alla quale il giudizio diviene definitivo secondo Articolo 44 ? 2 della Convenzione gli importi seguenti:
(i) EUR 10,000 (dieci mila euro) per danno non-pecuniario;
(l’ii) EUR 2,000 (due mila euro) per spese processuali e spese;
(l’iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino a pagamento il semplice interesse sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto del reclamo del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, ed notificato per iscritto l?8 dicembre 2005, facendo seguito all?articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Mark Villiger Bo?tjan M. Zupančič
Cancelliere Aggiunto Presidente