A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF FRATESCHI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 68008/01/2005
Stato: Italia
Data: 2005-12-08 00:00:00
Organo: Sezione Terza
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; danno pecuniario – reclamo respinse; danno Non-pecuniario – risarcimento finanziario; Costa e spese risarcimento parziale – procedimenti di Convenzione
TERZA SEZIONE
Causa FRATESCHI c. l’Italia
(Richiesta n. 68008/01)
SENTENZA
STRASBOURG
8 dicembre 2005
DEFINITIVA
08/03/2006
Questo sentenza diverr? definitiva nelle circostanze poste fuori nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa di Frateschi c. l’Italia,
La Corte europea di Diritti umani (terza Sezione), che riunendosi come una Camera, composta da:
Il Sig. B.M. Zupančič, Presidente,
il Sig. L. Caflisch La Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. V. Zagrebelsky il Sig. E. Myjer, il Sig. David Th?r Bj?rgvinsson Sig.ra io. Ziemele, giudici, ed il Sig. M. Villiger, Cancelliere aggiunto di sezione,
Avendo deliberato in privato 17 novembre 2005,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata a quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 68008/01) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione di Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) dalla Sig.ra S. F., una cittadina italiano (?il richiedente?), 28 febbraio 2001.
2. Il richiedente fu rappresentato di fronte alla Corte dal Sig. G. F., un avvocato che pratica in Firenze. Il Governo convenuto fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 18 marzo 2004 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
4. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (l’Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla terza Sezione di recente ricomposta.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
5. Il richiedente nacque nel 1960 e vive in Firenze.
6. A.C., C.G. e G.G. erano i proprietari di un appartamento in Firenze che loro avevano affittato a R.F.
7. In una lettera registrata il 29 giugno 1987, i proprietari informarono l’inquilino che loro intendevano terminare il contratto d’affitto su scadenza del termine del 31 dicembre 1987 e chiesero a lui di sgombrare i locali per quella data.
8. In un documento presentato all’inquilino il 9 settembre 1988, i proprietari reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
9. Da una decisione del 18 ottobre 1988 che fu resa esecutiva il 23 novembre 1988 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 13 ottobre 1989.
10. Il 4 aprile 1989, il richiedente divenne nel frattempo, il proprietario dell’appartamento ed intraprese i procedimenti di esecuzione.
11. Il 14 novembre 1989, il richiedente present? avviso all’inquilino costringendolo a sgombrare i locali.
12. Il 5 dicembre 1989, lei inform? l’inquilino che l’ordine per propriet? sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 26 gennaio 1990.
13. Tra il 1990 e 22 gennaio 1999 di 26 gennaio, l’ufficiale giudiziario fece venti tentativi per recuperare propriet?. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome il richiedente non fu accordata mai l’assistenza della polizia nell’eseguire l’ordine per propriet?.
14. Il 17 maggio 1990, il richiedente fece una dichiarazione legale richiedendo urgentemente i locali come sistemazione per lei.
15. L? 11 ottobre 2000, il richiedente recuper? propriet? dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
16. Il diritto nazionale attinente e la pratica sono descritti nei giudizi della Corte nelle cause Mascolo c. l’Italia, (n. 68792/01, ?? 14-44 16.12.2004) ed LoTufo c. l’Italia, (n. 64663/01, ?? 16-48 21.04.2005).
LA LEGGE
I. L’OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
17 nelle loro osservazioni sui meriti, il Governo dibatte che vie di ricorso nazionali non erano state esaurite per il fatto che il richiedente non era riuscito a chiedere rimborso di danni di fronte ai tribunali nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile.
18. Per il fatto che gli argomenti del Governo dovevano essere considerati come un’obiezione preliminare, la Corte osserva che non fu sollevata, come avrebbe potuto essere, di fronte alla decisione di ammissibilit?. Perci?, la Corte considera che il Governo ? precluso dal sollevare obiezioni all’ammissibilit? a questo stadio della procedura.
19. Questa obiezione dovrebbe essere respinta di conseguenza (vedere, fra le altre autorit?, Nikolova c. la Bulgaria [GC], n. 31195/96, ? 44 ECHR 1999-II).
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
20. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata di recuperare propriet? del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Lei dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantita dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato per eseguire tali leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di propriet? in concordanza per l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
21. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la parte attinente del quale prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato un… ascolto all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
22. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella causa presente e trovato una violazione dell?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 e dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
23. La Corte ha esaminato la causa presente e scopre che non ci sono fatti o argomenti del Governo che condurrebbero a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente doveva aspettare approssimativamente dieci anni ed otto mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella causa presente.
III. LA RICHIESTA DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte scopre che c’? stata una violazione della Convenzione o i Protocolli inoltre, e se la legge interna della Parte Contraente ed Alta interessata permette di essere resa riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere la soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Pecuniario
25. Il richiedente chiese 81 000 euro (EUR) per il danno pecuniario che lei aveva sostenuto. Dal 1990 al 1993, il richiedente presumibilmente ha perduto EUR 12,224 come un risultato della differenza tra l’affitto che lei doveva pagare per un’altra sistemazione e l’affitto ricevuto dal suo inquilino. Dal 1993 al 2000, lei perse presumibilmente EUR 69,000 come un risultato della differenza tra l?affitto del libero mercato e l’affitto pagato dall’inquilino.
26. Il Governo contest? il reclamo. Sostenne che il richiedente non riusc? a chiedere riparazione per i danni da lei sofferti di fronte ai tribunali nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile. Ancora, il Governo considera che il richiedente non riusc? ad addurre qualsiasi ragione per la quale lei non era in grado di avvalersi di tale via di ricorso. Di conseguenza, il suo reclamo deve essere respinto.
27. La Corte osserva che il Governo non ha presentato alcun argomento riguardo alla possibilit? che sembra essere stata sviluppata nella causa-legge della Corte di Cassazione di chiamare in giudizio lo Stato per danni seguenti una mancanza ingiustificata di assistenza di polizia (vedere Mascolo citata sopra di ? 34-44, ed Ecco Tufo cit? sopra di, ?? 37-48).
28. Riguardo al danno chiesto per il periodo di tempo dal 1993 al 2000, la Corte richiama che nel maggio 1990, il richiedente fece una dichiarazione legale nella quale lei richiese urgentemente l’appartamento come sistemazione per lei. In tali circostanze, lei non pu? reclamare un qualsiasi diritto a rimborso della perdita di affitto ma pu? chiedere solamente il rimborso di simili costi e spese incorsi per affittare un altro appartamento che va oltre l’affitto ricevuto dall’inquilino. Perci?, la Corte respinge questa parte del reclamo.
29. Riguardo al danno chiesto per il periodo di tempo dal 1990 al 1993, le distinte di Corte che il richiedente pu? intentare un’azione nelle corti civili sotto Articolo 1591 del Codice civile che chiede la compensazione dal loro primo inquilino per la perdita incorse in come un risultato della propriet? che ? restituita tardi.
30. Il problema nella causa presente ? il danno che sorge dalla condotta illegale dell’inquilino che, irrispettoso della cooperazione dello Stato nell’eseguire lo sfratto ordinato dal tribunale, aveva il dovere di restituire l’appartamento al suo proprietario. La violazione del diritto del richiedente al godimento tranquillo delle sue propriet? ? soprattutto la conseguenza della condotta illegale dell’inquilino. La violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione commessa dallo Stato e trovata dalla Corte ? una di tipo procedurale che accadde dopo tale condotta da parte dell’inquilino.
31. La Corte di conseguenza nota che il diritto nazionale italiano permette a riparazione di essere fatta per le conseguenze materiali della violazione e considera che questa parte del reclamo dovrebbe essere respinta.
B. danno Non-pecuniario
32. Il richiedente chiese EUR 30,000 per il danno non-pecuniario. Lei lasci? anche la questione per fosse stimata dalla Corte in una maniera equa.
33. Il Governo contest? il reclamo.
34. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere del danno non-pecuniario. Stabilendo su una base equa, le d? EUR 10,000 sotto questo capo.
C. Costi di e spese
35. Il richiedente chiese EUR 17,514 per i costi e spese incorsi di fronte alla Corte.
36. Il Governo contest? il reclamo.
37. Sulla base delle informazioni in sua propriet? e la causa-legge della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000 il richiedente per i costi e spese incorsi in di fronte a lei.
D. Interesse di mora
38. La Corte considera adatto che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data alla quale il giudizio diviene definitivo secondo Articolo 44 ? 2 della Convenzione gli importi seguenti:
(i) EUR 10,000 (dieci mila euro) per danno non-pecuniario;
(l’ii) EUR 2,000 (due mila euro) per spese processuali e spese;
(l’iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino a pagamento il semplice interesse sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto del reclamo del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, ed notificato per iscritto l?8 dicembre 2005, facendo seguito all?articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Mark Villiger Bo?tjan M. Zupančič
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – claim dismissed ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
THIRD SECTION
CASE OF FRATESCHI v. ITALY
(Application no. 68008/01)
JUDGMENT
STRASBOURG
8 December 2005
FINAL
08/03/2006
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Frateschi v. Italy,
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr B.M. Zupan?i?, President,
Mr L. Caflisch,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr V. Zagrebelsky,
Mr E. Myjer,
Mr David Th?r Bj?rgvinsson,
Ms I. Ziemele, judges,
and Mr M. Villiger, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 17 November 2005,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 68008/01) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by Ms S. F., an Italian national (?the applicant?), on 28 February 2001.
2. The applicant was represented before the Court by Mr G. F., a lawyer practising in Florence. The respondent Government were represented by their successive Agents, respectively Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. On 18 March 2004 the Court declared the application admissible.
4. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed Third Section.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
5. The applicant was born in 1960 and lives in Florence.
6. A.C., C.G. and G.G. were the owners of a flat in Florence, which they had let to R.F.
7. In a registered letter of 29 June 1987, the owners informed the tenant that they intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked him to vacate the premises by that date.
8. In a writ served on the tenant on 9 September 1988, the owners reiterated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
9. By a decision of 18 October 1988, which was made enforceable on 23 November 1988, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 13 October 1989.
10. In the meanwhile, on 4 April 1989, the applicant became the owner of the flat and pursued the enforcement proceedings.
11. On 14 November 1989, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
12. On 5 December 1989, she informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 26 January 1990.
13. Between 26 January 1990 and 22 January 1999, the bailiff made twenty attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
14. On 17 May 1990, the applicant made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for herself.
15. On 11 October 2000, the applicant recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
16. The relevant domestic law and practice is described in the Court?s judgments in the cases of Mascolo v. Italy, (no. 68792/01, ?? 14-44, 16.12.2004) and Lo Tufo v. Italy, (no. 64663/01, ?? 16-48, 21.04.2005).
THE LAW
I. THE GOVERNMENT?S PRELIMINARY OBJECTION
17 In their observations on the merits, the Government argue that domestic remedies had not been exhausted on the grounds that the applicant had failed to seek reimbursement of damages before the national courts under Article 1591 of the Civil Code.
18. As far as the Government?s arguments have to be considered as a preliminary objection, the Court observes that it was not raised, as it could have been, before the admissibility decision. Therefore, the Court considers that the Government is estopped from raising objections to the admissibility at this stage of the procedure.
19. This objection should accordingly be dismissed (see, among other authorities, Nikolova v. Bulgaria [GC], no. 31195/96, ? 44, ECHR 1999-II).
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
20. The applicant complained of her prolonged inability to recover possession of her flat, owing to the lack of police assistance. She alleged a violation of her right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
21. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
22. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-75; Lunari v. Italy, no. 21463/93, ?? 34-46, 11 January 2001; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, ?? 33-48, 30 November 2000).
23. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicant had to wait approximately ten years and eight months after the first attempt of the bailiff before being able to repossess the flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
24. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
25. The applicant claimed 81 000 euros (EUR) for the pecuniary damage she had sustained. From 1990 to 1993, the applicant allegedly lost EUR 12,224 as a result of the difference between the rent she had to pay for another accommodation and the rent received from her tenant. From 1993 to 2000, she allegedly lost EUR 69,000 as a result of the difference between the free market rent and the rent paid by the tenant.
26. The Government contested the claim. They maintained that the applicant failed to seek reparation for the damages she suffered before the national courts under Article 1591 of the Civil Code. Yet, the Government consider that the applicant failed to adduce any reason that she was unable to make use of such a remedy. Accordingly, her claim must be rejected.
27. The Court observes that the Government have not put forward any argument regarding the possibility that appears to have been developed in the case-law of the Court of Cassation of suing the State for damages following an unjustified lack of police assistance (see Mascolo cited above ? 34-44, and Lo Tufo cited above, ?? 37-48).
28. As regards the damage claimed for the period of time from 1993 to 2000, the Court recalls that in May 1990, the applicant made a statutory declarations that she urgently required the flat as accommodation for herself. In such circumstances, she cannot claim any entitlement to reimbursement of loss of rent but can only claim the reimbursement of such costs and expenses incurred to rent another flat which go beyond the rent received from the tenant. Therefore, the Court rejects this part of the claim.
29. As regards the damage claimed for the period of time from 1990 to 1993, the Court notes that the applicant can bring an action in the civil courts under Article 1591 of the Civil Code claiming compensation from their former tenant for the loss incurred as a result of the property being returned late.
30. The issue in the present case is the damage arising from the unlawful conduct of the tenant, who, irrespective of the State?s cooperation in enforcing the court-ordered eviction, had a duty to return the flat to its owner. The breach of the applicant?s right to peaceful enjoyment of her possessions is above all the consequence of the tenant?s unlawful conduct. The breach of Article 6 ? 1 of the Convention committed by the State and found by the Court is a procedural one that occurred after such conduct on the part of the tenant.
31. The Court accordingly notes that Italian domestic law allows reparation to be made for the material consequences of the breach and considers that this part of the claim should be dismissed.
B. Non-pecuniary damage
32. The applicant claimed EUR 30,000 for the non-pecuniary damage. She also left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
33. The Government contested the claim.
34. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards her EUR 10,000 under this head.
C. Costs and expenses
35. The applicant claimed EUR 17,514 for the costs and expenses incurred before the Court.
36. The Government contested the claim.
37. On the basis of the information in its possession and the Court?s case-law, the Court considers it reasonable to award the applicant the sum of EUR 2,000 for the costs and expenses incurred before it.
D. Default interest
38. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 10,000 (ten thousand euros) for non-pecuniary damage;
(ii) EUR 2,000 (two thousand euros) for legal costs and expenses;
(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant?s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 8 December 2005, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Mark Villiger Bo?tjan M. Zupan?i?
Deputy Registrar President

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 13/12/2024