Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA FRANCESCHETTI C. ITALIA
(Richiesta n. 35001/97)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
7 novembre 2002
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Franceschetti c. Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen la Sig.ra N. Vajic, la Sig.ra S. Botoucharova la Sig.ra E. Steiner, giudici, la Sig.ra M. Del Tufo giudice ad hoc ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 17 ottobre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 35001/97) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra I. F. (?il richiedente?), il 22 novembre 1995.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra S. G., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata-a causa della mancanza di assistenza di polizia-di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? del? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione.
5. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile
6. Il 2 agosto 2002 e il 18 settembre 2002 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. Nel 1964 il richiedente eredit? da suo padre la propriet? di un appartamento di Firenze; sua madre L. eredit? partecipazione di maggioranza a vita in questo appartamento, cio? il diritto di usarlo e derivare qualsiasi beneficio da questo L. affitt? l’appartamento a D.D.C. Il contratto d’affitto doveva scadere il 31 dicembre 1987. In un documento notificato all’inquilino il 9 gennaio 1986, L. comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
8. Il 12 febbraio 1986, il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1988. Questa decisione fu resa esecutiva il 21 marzo 1988.
9. Il 5 ottobre 1990, L. notific? un avviso all’inquilino costringendolo a sgombrare i locali. Il 14 novembre 1990, notific? un avviso all’inquilino informa dolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 21 novembre 1990.
10. Fra il 21 novembre 1990 e il 19 novembre 1996, l’ufficiale giudiziario fece undici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome a L. non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
11. Nel frattempo, il 28 febbraio 1991, il richiedente nella sua veste di proprietario dell’appartamento, fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio.
12. Il 1996 28 novembre L. mor? ed il richiedente acquis? l’interesse nell’appartamento. Intraprese i procedimenti a suo proprio nome.
13. Fra il 17 marzo 1997 e il 22 gennaio 1999 , l’ufficiale giudiziario fece cinque ulteriori tentativi di recuperare possesso che furono senza successo a causa della mancanza di assistenza della polizia.
14. Sotto la Legge 431/1998 di recente decretata, l’inquilino propose al richiedente di stipulare un contratto d’affitto nuovo. Il 1 luglio 1999, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva riacquistare l’appartamento.
15. Il 27 luglio 1999, l’inquilino richiese alla Corte distrettuale di Firenze, sotto la Sezione 6 della Legge 431/98 di stabilire una nuova data per lo sfratto.
16. Il 27 dicembre 1999, giungendo ad un accordo amichevole con l’inquilino, il richiedente recuper? possesso del suo appartamento.
LA LEGGE
17. Il 18 settembre 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 9,000 (nove mila) Euro alla Sig.ra I. F. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 35001/97. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
18. Il 2 agosto 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 9,000 (nove mila) Euro che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra I. F.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 35001/97 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte
19. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
20. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 7 novembre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente