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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF FRANCESCHETTI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 35001/97/2002
Stato: Italia
Data: 2002-11-07 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA FRANCESCHETTI C. ITALIA
(Richiesta n. 35001/97)
SENTENZA
( regolamento amichevole)
STRASBOURG
7 novembre 2002
Questa sentenza ? definitiva ma pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Franceschetti c. Italia,
La Corte europea di Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen la Sig.ra N. Vajic, la Sig.ra S. Botoucharova la Sig.ra E. Steiner, giudici, la Sig.ra M. Del Tufo giudice ad hoc ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 17 ottobre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 35001/97) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra I. F. (?il richiedente?), il 22 novembre 1995.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra S. G., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata-a causa della mancanza di assistenza di polizia-di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? del? Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione.
5. Il 4 ottobre 2001, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile
6. Il 2 agosto 2002 e il 18 settembre 2002 il richiedente ed il Governo presentarono rispettivamente dichiarazioni formali accettando un regolamento amichevole della causa.

I FATTI
7. Nel 1964 il richiedente eredit? da suo padre la propriet? di un appartamento di Firenze; sua madre L. eredit? partecipazione di maggioranza a vita in questo appartamento, cio? il diritto di usarlo e derivare qualsiasi beneficio da questo L. affitt? l’appartamento a D.D.C. Il contratto d’affitto doveva scadere il 31 dicembre 1987. In un documento notificato all’inquilino il 9 gennaio 1986, L. comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
8. Il 12 febbraio 1986, il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 dicembre 1988. Questa decisione fu resa esecutiva il 21 marzo 1988.
9. Il 5 ottobre 1990, L. notific? un avviso all’inquilino costringendolo a sgombrare i locali. Il 14 novembre 1990, notific? un avviso all’inquilino informa dolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 21 novembre 1990.
10. Fra il 21 novembre 1990 e il 19 novembre 1996, l’ufficiale giudiziario fece undici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome a L. non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’esecuzione del mandato per possesso.
11. Nel frattempo, il 28 febbraio 1991, il richiedente nella sua veste di proprietario dell’appartamento, fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per suo figlio.
12. Il 1996 28 novembre L. mor? ed il richiedente acquis? l’interesse nell’appartamento. Intraprese i procedimenti a suo proprio nome.
13. Fra il 17 marzo 1997 e il 22 gennaio 1999 , l’ufficiale giudiziario fece cinque ulteriori tentativi di recuperare possesso che furono senza successo a causa della mancanza di assistenza della polizia.
14. Sotto la Legge 431/1998 di recente decretata, l’inquilino propose al richiedente di stipulare un contratto d’affitto nuovo. Il 1 luglio 1999, il richiedente inform? l’inquilino che intendeva riacquistare l’appartamento.
15. Il 27 luglio 1999, l’inquilino richiese alla Corte distrettuale di Firenze, sotto la Sezione 6 della Legge 431/98 di stabilire una nuova data per lo sfratto.
16. Il 27 dicembre 1999, giungendo ad un accordo amichevole con l’inquilino, il richiedente recuper? possesso del suo appartamento.

LA LEGGE
17. Il 18 settembre 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
?Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 9,000 (nove mila) Euro alla Sig.ra I. F. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 35001/97. Questa somma coprir? qualsiasi danno materiale e morale cos? come i costi, e sar? pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all? Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituir? la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione.?
18. Il 2 agosto 2002, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
?Io noto che il Governo dell’Italia ? pronto a pagare un importo totale di 9,000 (nove mila) Euro che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra I. F.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 35001/97 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell’Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa ? stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione ? resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m?impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l?Articolo 43 ? 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte
19. La Corte prende nota dell’accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). ? sicuro che l’accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l’Articolo 37 ? 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 ? 3 degli Articoli di Corte).
20. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell?impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 7 novembre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
FIRST SECTION
CASE OF FRANCESCHETTI v. ITALY
(Application no. 35001/97)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
7 November 2002
This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Franceschetti v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova,
Mrs E. Steiner, judges,
Mrs M. Del Tufo, ah hoc judge,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 17 October 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 35001/97) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs I. F.(?the applicant?), on 22 November 1995.
2. The applicant was represented by Mrs S. G., a lawyer practising in Florence. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about her prolonged inability ? through lack of police assistance ? to recover possession of her apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. The case was transferred to the Court on 1 November 1998 by virtue of Article 5 ? 2 of Protocol No. 11 to the Convention.
5. On 4 October 2001, having obtained the parties? observations, the Court declared the application admissible
6. On 2 August 2002 and on 18 September 2002 the applicant and the Government respectively submitted formal declarations accepting a friendly settlement of the case.

THE FACTS
7. In 1964 the applicant inherited from her father the title over an apartment in Florence; her mother L. inherited a life and controlling interest in that apartment, i.e. the right to use it and derive any benefits therefrom. L. let the apartment to D.D.C. The lease was due to expire on 31 December 1987. In a writ served on the tenant on 9 January 1986, L. communicated her intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
8. On 12 February 1986, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 December 1988. That decision was made enforceable on 21 March 1988.
9. On 5 October 1990, L. served notice on the tenant requiring him to vacate the premises. On 14 November 1990, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 21 November 1990.
10. Between 21 November 1990 and 19 November 1996, the bailiff made eleven attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as L. was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
11. In the meantime, on 28 February 1991, the applicant in her capacity as the owner of the apartment, made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for her son.
12. On 28 November 1996 L. died and the applicant acquired the interest in the apartment. She pursued the proceedings in her own name.
13. Between 17 March 1997 and 22 January 1999, the bailiff made five further attempts to recover possession, which attempts were unsuccessful due to the lack of police assistance.
14. Under the newly enacted Law 431/1998, the tenant proposed to the applicant that they enter into a new lease. On 1 July 1999, the applicant informed the tenant that she intended to repossess the apartment.
15. On 27 July 1999, the tenant requested the Florence District Court, under Section 6 of Law 431/98, to set a new date for the eviction.
16. On 27 December 1999, reaching a friendly agreement with the tenant, the applicant recovered possession of her apartment.

THE LAW
17. On 18 September 2002 the Court received the following declaration from the Government:
?I declare that the Government of Italy offer to pay 9,000 (nine thousand) Euros to Mrs I. F. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 35001/97. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable within three months starting from the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention.?
18. On 2 August 2002 the Court received the following declaration signed by the applicant:
?I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 9,000 (nine thousand) Euros covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mrs I. F. with a view to securing a friendly settlement of application no. 35001/97 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the referral of the case to the Grand Chamber under Article 43 ? 1 of the Convention after the delivery of the Court?s judgment.?
19. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 ? 1 in fine of the Convention and Rule 62 ? 3 of the Rules of Court).
20. Accordingly, the case should be struck out of the list.

FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case out of the list;
2. Takes note of the parties? undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 7 November 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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