Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali
PRIMA SEZIONE
CAUSA FOSSI E MIGNOLLI C. ITALIA
(Richiesta n. 48171/99)
SENTENZA
STRASBOURG
4 marzo 2004
DEFINITIVO
04/06/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte fuori nell?Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Fossi e Mignolli c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. P. Lorenzen, Presidente,
il Sig. G. Bonello, la Sig.ra N. Vajic, la Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 12 febbraio 2004,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in qulla data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 48171/99) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da tre cittadini italiani, il Sig. E. F., il Sig. A. F. ed il Sig. L. M. (?i richiedenti?) il 3 marzo 1999.
2. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 31 gennaio 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1949, 1934 1953 e vivono a Altopascio (Lucca), a Lastra a Signa e Firenze.
5. Loro sono i proprietari di quattro appartamenti a Firenze.
6. Il 10 gennaio 2001, la propriet? intera fu trasferita al primo richiedente, il Sig. E. F..
1) procedimenti contro G.I.
7. In una lettera datata 29 aprile 1987, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella la data.
8. In un documento presentato all’inquilino l?11 giugno 1987, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
9. Con una decisione del 14 luglio 1987 che fu resa esecutiva il 4 gennaio 1990 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 30 novembre 1990.
10. Il 19 ottobre 1993, i richiedenti presentarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
11. L?11 novembre 1993, loro informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 9 dicembre 1993.
12. Tra il9 dicembre 1993 e il 16 novembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece dodici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Alla fine del 1998, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
2) procedimenti contro G.C.
14. In una lettera datata 29 aprile 1987, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella la data.
15. In un documento presentato all’inquilino l? 11 giugno 1987, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
16. Con una decisione del 14 luglio 1987 che fu resa esecutiva il 31 luglio 1991 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 maggio 1992.
17. Il 19 ottobre 1993, i richiedenti presentarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
18. L?11 novembre 1993, loro informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 9 dicembre 1993.
19. Tra il 9 dicembre 1993 e il 17 marzo 1999 i, l’ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
20. Il 1 agosto 2000, i richiedenti stipularono un contratto d’affitto nuovo per la moglie dell’inquilino.
21. In una data non specificata alla fine del 2001, il Sig. E. F. recuper? possesso dell’appartamento.
3) procedimenti contro T.C.
22. In una lettera datata 29 aprile 1987, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella la data.
23. In un documento presentato all’inquilino l?11 giugno 1987, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
24. Con una decisione del 14 luglio 1987 che fu resa esecutiva il 31 luglio 1991 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 maggio 1992.
25. Il 19 ottobre 1993, i richiedenti presentarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
26. L?11 novembre 1993, loro informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 9 dicembre 1993.
27. Tra il 9 dicembre 1993 e il 17 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell?esecuzione del mandato per possesso.
28. Il 13 luglio 2003, il Sig. E. F. recuper? possesso dell’appartamento.
4) procedimenti contro G.S.
29. In una lettera datata 29 aprile 1987, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella la data.
30. In un documento presentato all’inquilino l?11 giugno 1987, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
31. Con una decisione del 14 luglio 1987 che fu resa esecutiva il 31 luglio 1991 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 maggio 1992.
32. Il 19 ottobre 1993, i richiedenti presentarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
33. L?11 novembre 1993, loro informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 9 dicembre 1993.
34. Tra il 9 dicembre 1993 e il 17 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l?assistenza della polizia nell?esecuzione del mandato per possesso.
35. In una data non specificata del 1999, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR. Ultimamente, per delle cause, fu presentata una sospensione dell’esecuzione dei mandati per possesso fino al 30 giugno 2004 come da Decreto Legislativo n. 147 24 giugno 2003 che divenne Legge n. 200 il 1 agosto 2003.
A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
18. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL?ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
45. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata di recuperare possesso dei loro appartamenti, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Loro dichiararono una violazione del loro diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
46. I richiedenti dichiararono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
47. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
48. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che i richiedenti hanno dovuto aspettare dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario approssimativamente cinque anni prima di essere in grado riacquistare il primo ed il quarto appartamento, sei anni ed otto mesi prima di essere in grado riacquistare il secondo appartamento, nove anni e sette mesi prima di essere in grado riacquistare il terzo appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
49. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
50. I richiedenti chiesero riparazione per il danno materiale che avevano sostenuto. Loro lasciarono il calcolo della perdita di affitto alla Corte e presentarono le seguenti cifre:
– primo appartamento: i richiedenti sottolinearono che l’affitto pagato da G.I. era 126 euro (EUR) al mese mentre l’ attuale affitto pagato dall’inquilino ? EUR 570 per mese;
– secondo appartamento: i richiedenti sottolinearono che l’affitto pagato da G.C. e sua moglie era EUR 145 mentre l’ attuale affitto potrebbe essere valutato presumibilmente a circa EUR 500 al mese;
– terzo appartamento: i richiedenti sottolinearono che l’affitto pagato da T.C. ? EUR 180 al mese mentre l’ attuale affitto potrebbe essere valutato presumibilmente circa EUR 500 per mese;
– quarto appartamento: i richiedenti sottolinearono che l’affitto pagato da G.S. era EUR 145 al mese mentre l’affitto pagato dall’ attuale inquilino ? EUR 438,99 al mese.
I richiedenti presentarono due contratti di affitto nuovi di due appartamenti simile a quelli della presente richiesta localizzata nello stesso edificio allo scopo di provare queste cifre. I contratti sono stati stipulati rispettivamente nel 2000 e 2002.
51. Il Governo contest? la richiesta.
52. La Corte considera che ai richiedenti debba essere data la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto per il periodo di tempo riferito alle violazioni trovate.
53. Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dai richiedenti e alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare, su una base equa la somma di EUR 15,000 al Sig. E. F., EUR 5,000 al Sig. A. F. ed EUR 5,000 al Sig. M . L…
B. danno Morale
54. I richiedenti chiesero rimborso del danno morale. Loro lasciarono che la questione fosse stimata dalla Corte in una maniera equa.
55. Il Governo contest? la richiesta.
56. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, d? ad ognuno di loro EUR 3,000.
C. Costi e spese
57. I richiedenti chiesero rimborso dei costi dei procedimenti di esecuzione come segue:
– EUR 2,037.45 per i procedimenti n. 1;
– EUR 1,510.55 per i procedimenti n. 2;
– EUR 1,486.90 per i procedimenti n. 3;
– EUR 2,085.34 per i procedimenti n. 4.
58. Il Governo contest? la richiesta.
59. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare le seguenti somme ai richiedenti:
– EUR 1,500 per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali n. 1;
– EUR 1,000 per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali n. 2;
– EUR 1,000 per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali n. 3;
– EUR 1,600 per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali n. 4.
60. La Corte d? una somma totale di EUR 5,100 (EUR 1,700 per ogni richiedente) per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 15,000 (quindici mila euro) al Sig. E. F.; EUR 5,000 (cinque mila euro) al Sig. A. F.; EUR 5,000 (cinque mila euro) al Sig. L. M. per danno materiale;
(ii) EUR 3,000 (tre mila euro) ad ognuno dei richiedenti per danno morale;
(iii) EUR 1,700 (mille settecento euro) ad ognuno dei richiedenti per spese processuali e spese;
(iv) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 4 marzo 2004, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Pari Lorenzen
Cancelliere Presidente