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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF FOSSI AND MIGNOLLI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 48171/99/2004
Stato: Italia
Data: 2004-03-04 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali
PRIMA SEZIONE
CAUSA FOSSI E MIGNOLLI C. ITALIA
(Richiesta n. 48171/99)
SENTENZA
STRASBOURG
4 marzo 2004
DEFINITIVO
04/06/2004
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte fuori nell?Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Fossi e Mignolli c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. P. Lorenzen, Presidente,
il Sig. G. Bonello, la Sig.ra N. Vajic, la Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 12 febbraio 2004,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in qulla data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 48171/99) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da tre cittadini italiani, il Sig. E. F., il Sig. A. F. ed il Sig. L. M. (?i richiedenti?) il 3 marzo 1999.
2. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 31 gennaio 2002 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1949, 1934 1953 e vivono a Altopascio (Lucca), a Lastra a Signa e Firenze.
5. Loro sono i proprietari di quattro appartamenti a Firenze.
6. Il 10 gennaio 2001, la propriet? intera fu trasferita al primo richiedente, il Sig. E. F..
1) procedimenti contro G.I.
7. In una lettera datata 29 aprile 1987, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella la data.
8. In un documento presentato all’inquilino l?11 giugno 1987, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
9. Con una decisione del 14 luglio 1987 che fu resa esecutiva il 4 gennaio 1990 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 30 novembre 1990.
10. Il 19 ottobre 1993, i richiedenti presentarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
11. L?11 novembre 1993, loro informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 9 dicembre 1993.
12. Tra il9 dicembre 1993 e il 16 novembre 1998, l’ufficiale giudiziario fece dodici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
13. Alla fine del 1998, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
2) procedimenti contro G.C.
14. In una lettera datata 29 aprile 1987, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella la data.
15. In un documento presentato all’inquilino l? 11 giugno 1987, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
16. Con una decisione del 14 luglio 1987 che fu resa esecutiva il 31 luglio 1991 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 maggio 1992.
17. Il 19 ottobre 1993, i richiedenti presentarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
18. L?11 novembre 1993, loro informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 9 dicembre 1993.
19. Tra il 9 dicembre 1993 e il 17 marzo 1999 i, l’ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
20. Il 1 agosto 2000, i richiedenti stipularono un contratto d’affitto nuovo per la moglie dell’inquilino.
21. In una data non specificata alla fine del 2001, il Sig. E. F. recuper? possesso dell’appartamento.
3) procedimenti contro T.C.
22. In una lettera datata 29 aprile 1987, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella la data.
23. In un documento presentato all’inquilino l?11 giugno 1987, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
24. Con una decisione del 14 luglio 1987 che fu resa esecutiva il 31 luglio 1991 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 maggio 1992.
25. Il 19 ottobre 1993, i richiedenti presentarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
26. L?11 novembre 1993, loro informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 9 dicembre 1993.
27. Tra il 9 dicembre 1993 e il 17 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l? assistenza della polizia nell?esecuzione del mandato per possesso.
28. Il 13 luglio 2003, il Sig. E. F. recuper? possesso dell’appartamento.
4) procedimenti contro G.S.
29. In una lettera datata 29 aprile 1987, i richiedenti informarono l’inquilino che intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiesero di sgombrare i locali per quella la data.
30. In un documento presentato all’inquilino l?11 giugno 1987, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
31. Con una decisione del 14 luglio 1987 che fu resa esecutiva il 31 luglio 1991 il Magistrato di Firenze sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 31 maggio 1992.
32. Il 19 ottobre 1993, i richiedenti presentarono un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
33. L?11 novembre 1993, loro informarono l’inquilino che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 9 dicembre 1993.
34. Tra il 9 dicembre 1993 e il 17 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario fece tredici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome ai richiedenti non fu concessa l?assistenza della polizia nell?esecuzione del mandato per possesso.
35. In una data non specificata del 1999, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR. Ultimamente, per delle cause, fu presentata una sospensione dell’esecuzione dei mandati per possesso fino al 30 giugno 2004 come da Decreto Legislativo n. 147 24 giugno 2003 che divenne Legge n. 200 il 1 agosto 2003.

A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
18. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.

LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL?ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
45. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata di recuperare possesso dei loro appartamenti, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Loro dichiararono una violazione del loro diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
46. I richiedenti dichiararono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
47. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
48. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che i richiedenti hanno dovuto aspettare dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario approssimativamente cinque anni prima di essere in grado riacquistare il primo ed il quarto appartamento, sei anni ed otto mesi prima di essere in grado riacquistare il secondo appartamento, nove anni e sette mesi prima di essere in grado riacquistare il terzo appartamento.
C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
49. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
50. I richiedenti chiesero riparazione per il danno materiale che avevano sostenuto. Loro lasciarono il calcolo della perdita di affitto alla Corte e presentarono le seguenti cifre:
– primo appartamento: i richiedenti sottolinearono che l’affitto pagato da G.I. era 126 euro (EUR) al mese mentre l’ attuale affitto pagato dall’inquilino ? EUR 570 per mese;
– secondo appartamento: i richiedenti sottolinearono che l’affitto pagato da G.C. e sua moglie era EUR 145 mentre l’ attuale affitto potrebbe essere valutato presumibilmente a circa EUR 500 al mese;
– terzo appartamento: i richiedenti sottolinearono che l’affitto pagato da T.C. ? EUR 180 al mese mentre l’ attuale affitto potrebbe essere valutato presumibilmente circa EUR 500 per mese;
– quarto appartamento: i richiedenti sottolinearono che l’affitto pagato da G.S. era EUR 145 al mese mentre l’affitto pagato dall’ attuale inquilino ? EUR 438,99 al mese.
I richiedenti presentarono due contratti di affitto nuovi di due appartamenti simile a quelli della presente richiesta localizzata nello stesso edificio allo scopo di provare queste cifre. I contratti sono stati stipulati rispettivamente nel 2000 e 2002.
51. Il Governo contest? la richiesta.
52. La Corte considera che ai richiedenti debba essere data la compensazione per il danno materiale che ? il risultato della perdita di affitto per il periodo di tempo riferito alle violazioni trovate.
53. Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dai richiedenti e alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare, su una base equa la somma di EUR 15,000 al Sig. E. F., EUR 5,000 al Sig. A. F. ed EUR 5,000 al Sig. M . L…
B. danno Morale
54. I richiedenti chiesero rimborso del danno morale. Loro lasciarono che la questione fosse stimata dalla Corte in una maniera equa.
55. Il Governo contest? la richiesta.
56. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, d? ad ognuno di loro EUR 3,000.
C. Costi e spese
57. I richiedenti chiesero rimborso dei costi dei procedimenti di esecuzione come segue:
– EUR 2,037.45 per i procedimenti n. 1;
– EUR 1,510.55 per i procedimenti n. 2;
– EUR 1,486.90 per i procedimenti n. 3;
– EUR 2,085.34 per i procedimenti n. 4.
58. Il Governo contest? la richiesta.
59. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare le seguenti somme ai richiedenti:
– EUR 1,500 per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali n. 1;
– EUR 1,000 per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali n. 2;
– EUR 1,000 per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali n. 3;
– EUR 1,600 per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali n. 4.
60. La Corte d? una somma totale di EUR 5,100 (EUR 1,700 per ogni richiedente) per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 15,000 (quindici mila euro) al Sig. E. F.; EUR 5,000 (cinque mila euro) al Sig. A. F.; EUR 5,000 (cinque mila euro) al Sig. L. M. per danno materiale;
(ii) EUR 3,000 (tre mila euro) ad ognuno dei richiedenti per danno morale;
(iii) EUR 1,700 (mille settecento euro) ad ognuno dei richiedenti per spese processuali e spese;
(iv) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;

4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 4 marzo 2004, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Pari Lorenzen
Cancelliere Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – financial award ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – domestic proceedings
FIRST SECTION
CASE OF FOSSI AND MIGNOLLI v. ITALY
(Application no. 48171/99)
JUDGMENT
STRASBOURG
4 March 2004
FINAL
04/06/2004
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Fossi and Mignolli v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr P. Lorenzen, President,
Mr G. Bonello,
Mrs N. Vajic,
Mr A. Kovler,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs E. Steiner,
Mr K. Hajiyev, judges,
and Mr S. Nielsen, Section Registrar,
Having deliberated in private on 12 February 2004,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 48171/99) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by three Italian nationals, Mr E. F., Mr A. F. and Mr L. M.(?the applicants?) on 3 March 1999.
2. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. On 31 January 2002 the Court declared the application admissible.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
4. The applicants were born respectively in 1949, 1934, 1953 and live in Altopascio (Lucca), Lastra a Signa and Florence.
5. They are the owners of four flats in Florence.
6. On 10 January 2001, the whole property was transferred to the first applicant, Mr E. F..
1) Proceedings against G.I.
7. In a registered letter of 29 April 1987, the applicants informed the tenant that they intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked her to vacate the premises by that date.
8. In a writ served on the tenant on 11 June 1987, the applicants reiterated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
9. By a decision of 14 July 1987, which was made enforceable on 4 January 1990, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 30 November 1990.
10. On 19 October 1993, the applicants served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
11. On 11 November 1993, they informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 9 December 1993.
12. Between 9 December 1993 and 16 November 1998, the bailiff made twelve attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
13. At the end of 1998, the applicants recovered possession of the flat.
2) Proceedings against G.C.
14. In a registered letter of 29 April 1987, the applicants informed the tenant that they intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked him to vacate the premises by that date.
15. In a writ served on the tenant on 11 June 1987, the applicants reiterated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
16. By a decision of 14 July 1987, which was made enforceable on 31 July 1991, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 May 1992.
17. On 19 October 1993, the applicants served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
18. On 11 November 1993, they informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 9 December 1993.
19. Between 9 December 1993 and 17 March 1999, the bailiff made thirteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
20. On 1 August 2000, the applicants entered into a new lease with the tenant’s wife.
21. On an unspecified date at the end of 2001, Mr E. F. recovered possession of the flat.
3) Proceedings against T.C.
22. In a registered letter of 29 April 1987, the applicants informed the tenant that they intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked her to vacate the premises by that date.
23. In a writ served on the tenant on 11 June 1987, the applicants reiterated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
24. By a decision of 14 July 1987, which was made enforceable on 31 July 1991, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 May 1992.
25. On 19 October 1993, the applicants served notice on the tenant requiring her to vacate the premises.
26. On 11 November 1993, they informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 9 December 1993.
27. Between 9 December 1993 and 17 March 1999, the bailiff made thirteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
28. On 13 July 2003, Mr E. F. recovered possession of the flat.
4) Proceedings against G.S.
29. In a registered letter of 29 April 1987, the applicants informed the tenant that they intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked him to vacate the premises by that date.
30. In a writ served on the tenant on 11 June 1987, the applicants reiterated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
31. By a decision of 14 July 1987, which was made enforceable on 31 July 1991, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 31 May 1992.
32. On 19 October 1993, the applicants served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
33. On 11 November 1993, they informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 9 December 1993.
34. Between 9 December 1993 and 17 March 1999, the bailiff made thirteen attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicants were not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
35. On an unspecified date of 1999, the applicants recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
36. Since 1947 the public authorities in Italy have frequently intervened in residential tenancy legislation with the aim of controlling rents. This has been achieved by rent freezes (occasionally relaxed when the Government decreed statutory increases), by the statutory extension of all current leases and by the postponement, suspension or staggering of the enforcement of orders for possession. The relevant domestic law concerning the extension of tenancies, the suspension of enforcement and the staggering of evictions is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V. Lastly, for some cases, a suspension of the enforcement of the orders for possession until 30 June 2004 was introduced by Legislative Decree no. 147 of 24 June 2003, which became Law no. 200 of 1 August 2003.
A. The system of control of the rents
37. As regards the control of the rents, the evolution of the Italian legislation may be summarised as follows.
38. The first relevant measure was the Law no. 392 of 27 July 1978 which provided machinery for ?fair rents? (the so-called equo canone) on the basis of a number of criteria such as the surface of the flat and its costs of realisation.
39. The second step of the Italian authorities dated August 1992. It was taken in the view of progressive liberalisation of the market of tenancies. Accordingly, a legislation relaxing on rent levels restrictions (the so-called patti in deroga) entered into force. Owners and tenants were in principle given the opportunity to derogate from the rent imposed by law and to agree on a different price.
40. Lastly, Law no. 431 of 9 December 1998 reformed the tenancies and liberalised the rents.
B. Obligations of the tenant in the case of late restitution
41. The tenant is under a general obligation to refund the owner any damages caused in the case of late restitution of the flat. In this regard, Article 1591 of the Italian Civil Code provides:
?The tenant who fails to vacate the immovable property is under an obligation to pay the owner the agreed amount until the date when he leaves, together with other remaining damages.?
42. However, Law no. 61 of 1989 set out, inter alia, a limit to the compensation claimable by the owner entitling him to a sum equal to the rent paid by the tenant at the time of the expiration of the lease, proportionally increased according to the cost of living (Article 24 of Law no. 392 of 27 July 1978) plus 20%, along the period of inability to dispose of the possession of the flat.
43. In the judgment no. 482 of 2000, the Constitutional Court was called upon to decide whether such a limitation complied with the Constitution. The Constitutional Court held that it was compatible with the Constitution with regard to periods of time during which the suspension of the evictions was determined by law. The Constitutional Court explained that the introduction of that limitation was intended to settle the tenancies of the time of the emergency legislation, when the housing shortage made the suspension of the enforcement necessary. While evictions were suspended ex lege, the law predetermined the quantum of the reimbursement chargeable to the tenant, both measures being temporary and exceptional. Besides, the interests of the owner were counterbalanced by the exemption for him from the burden to prove the damages.
44. The Constitutional Court declared the limitation to the compensation claimable by the owner unconstitutional with regard to cases where the impossibility for the owner to repossess the flat depended on the conduct of the tenant and was not due to a legislative intervention. Accordingly, it opened the way to owners for the institution of civil proceedings in order to obtain full reparation of the damages caused by the tenant.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
45. The applicants complained of their prolonged inability to recover possession of their flats, owing to the lack of police assistance. They alleged a violation of their right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
46. The applicants also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
47. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, ?? 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, ?? 33-47).
48. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicants had to wait after the first attempt of the bailiff approximately five years before being able to repossess the first and the fourth flat, six years and eight months before being able to repossess the second flat, nine years and seven months before being able to repossess the third flat.
Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
49. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
50. The applicants sought reparation for the pecuniary damage they had sustained. They left the calculation of the loss of rent to the Court and submitted the following figures:
– first flat: the applicants stressed that the rent paid by G.I. was 126 euros (EUR) per month while the rent paid by the actual tenant is EUR 570 per month;
– second flat: the applicants stressed that the rent paid by G.C. and his wife was EUR 145 while the actual rent could be presumably estimated around EUR 500 per month;
– third flat: the applicants stressed that the rent paid by T.C. is EUR 180 per month while the actual rent could be presumably estimated around EUR 500 per month;
– fourth flat: the applicants stressed that the rent paid by G.S. was EUR 145 per month while the rent paid by the actual tenant is EUR 438,99 per month.
For the purpose of substantiating these figures, the applicants submitted two new rent contracts of two flats similar to those of the present application located in the same building. The contracts are respectively dated 2000 and 2002.
51. The Government contested the claim.
52. The Court considers that the applicants must be awarded compensation for the pecuniary damage resulting from the loss of rent for the period of time related to the violations found.
53. Having regard to the means of calculation proposed by the applicants and in the light of the evidence before it and the period concerned, it decides to award, on an equitable basis, the sum of EUR 15,000 to Mr E. F.i, EUR 5,000 to Mr A. F. and EUR 5,000 to Mr L. M..
B. Non-pecuniary damage
54. The applicants claimed reimbursement of the non-pecuniary damage. They left the matter to be assessed by the Court in an equitable manner.
55. The Government contested the claim.
56. The Court considers that the applicants must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards each of them EUR 3,000.
C. Costs and expenses
57. The applicants claimed reimbursement of the costs of the enforcement proceedings as follows:
– EUR 2,037.45 for the proceedings no. 1;
– EUR 1,510.55 for the proceedings no. 2;
– EUR 1,486.90 for the proceedings no. 3;
– EUR 2,085.34 for the proceedings no. 4.
58. The Government contested the claim.
59. On the basis of the information in its possession and the Court’s case-law, the Court considers it reasonable to award the applicants the following sums:
– EUR 1,500 for the costs and expenses incurred in the domestic proceedings no. 1;
– EUR 1,000 for the costs and expenses incurred in the domestic proceedings no. 2;
– EUR 1,000 for the costs and expenses incurred in the domestic proceedings no. 3;
– EUR 1,600 for the costs and expenses incurred in the domestic proceedings no. 4.
60. The Court awards a total sum of EUR 5,100 (EUR 1,700 for each applicant) for legal costs and expenses.
D. Default interest
61. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 15,000 (fifteen thousand euros) to Mr E. F.; EUR 5,000 (five thousand euros) to Mr A. F.; EUR 5,000 (five thousand euros) to Mr L. M. for pecuniary damage;
(ii) EUR 3,000 (three thousand euros) to each of the applicants for non-pecuniary damage;
(iii) EUR 1,700 (one thousand seven hundred euros) to each of the applicants for legal costs and expenses;
(iv) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 4 March 2004, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Peer Lorenzen
Registrar President

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