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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF FOLLIERO v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 33376/96/2002
Stato: Italia
Data: 2002-12-19 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA FOLLIERO C. ITALIA
(Richiesta n. 33376/96)
SENTENZA
STRASBOURG
19 dicembre 2002
DEFINITIVO
19/03/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Folliero c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen la Sig.ra N. Vajic, la Sig.ra S. Botoucharova giudici, il Sig. G. RAIMONDI giudice ad hoc, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 5 dicembre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 33376/96) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) dal Sig. R. F. (?il richiedente?), un cittadino italiano, il 22 luglio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. G. R., un avvocato che pratica a Benevento. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, lui si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entr? in vigore il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione (Articolo 5 ? 2 di Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 22 marzo 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1927 e vive a Napoli.
9. Lui ? il proprietario di un appartamento a Napoli che lui aveva affittato a R.T.
10. In un documento notificato all’inquilino il 15 luglio 1988, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Napoli.
11. Con una decisione provvisoria del 20 gennaio 1989, il Magistrato di Napoli sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare, ordin? che i locali fossero sgombrati il 20 gennaio 1990 e declinarono la giurisdizione in virt? del valore della causa.
12. Il 22 febbraio 1989, il richiedente riprese i procedimenti di fronte alla Corte distrettuale di Napoli. Con una sentenza del14 aprile 1994, la corte dichiar?, che il contratto d’affitto era terminato ili 31 dicembre 1987 ed conferm? la data di sgombero indicata dal Magistrato. La sentenza fu resa esecutiva il 2 settembre 1994.
13. Il 1 aprile 1995, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
14. Il 21 aprile 1995, lui notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato di possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 30 maggio 1995.
15. Fra il 30 maggio 1995 e il 21 settembre 1999 , l’ufficiale giudiziario fece dodici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato di possesso.
16. In una data non specificata nel 2000, il richiedente recuper? possesso del suo appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
17. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
18. Il richiedente si lament? di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza di polizia. Lui asser? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
19. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:

?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?

20. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
21. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sono fatti o argomenti del Governo che condurrebbero a una qualsiasi conclusione diversa in questa causa. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra di e nota che in questa causa il richiedente ha dovuto aspettare pi? di quattro anni e sette mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di riacquistare l’appartamento.
22. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.

II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
24. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che lui fiss? a 30,000,000 lire italiane (ITL) [15,493.71 euro (EUR)], somma di ITL 27,000,000 [EUR 13,944.34] come perdita di affitto per il periodo dal 2 settembre 1994 (data in cui la sentenza della Corte distrettuale di Napoli divenne esecutiva) al 2000 (quando il richiedente riacquis? il suo appartamento), la somma di ITL 2,868,128 [EUR 1,481.26] pi? ITL 600,000 [EUR 309.87] per i costi e spese dei procedimenti nazionali ed i costi per eseguire il mandato di possesso.
25. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre alcuna prova di qualsiasi danno materiale.
Riguardo ai costi incorsi nei procedimenti nazionali, il Governo dibatt? che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte e che i costi incorsi durante lo stadio di esecuzione erano dovuti solamente per il periodo che ? stato considerato come un’interferenza sproporzionata col diritto del richiedente di propriet?.
26. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 79). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 1,500 sotto questo capo.
B. danno Morale
27. Il richiedente chiese ITL 120,000,000 [EUR 61,974.83] per il danno morale.
28. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre una prova del danno morale sostenuto e che l’importo chiesto era eccessivo.
29. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000.
C. Costi e spese
30. Il richiedente chiese rimborso per i suoi costi e spese di fronte alla Commissione che lui fiss? ad ITL 21,774,960 [EUR 11,245.83].
31. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 2,000 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.

D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 1,500 EUR (mille cinquecento euro) per danno materiale;
(ii) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(iii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.

Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 19 dicembre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – financial award ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
FIRST SECTION
CASE OF FOLLIERO v. ITALY
(Application no. 33376/96)
JUDGMENT
STRASBOURG
19 December 2002
FINAL
19/03/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Folliero v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova, judges,
Mr G. RAIMONDI, ad hoc judge,
and Mr S. Nielsen, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 5 December 2002,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 33376/96) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by Mr R. F. (?the applicant?), an Italian national, on 22 July 1996.
2. The applicant was represented by Mr G. R., a lawyer practising in Benevento. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-Agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that he had been unable to recover possession of his flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, he further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 ? 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mr G. Raimondi as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
6. On 22 March 2001 the Court declared the application admissible.
7. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicant was born in 1927 and lives in Naples.
9. He is the owner of a flat in Naples, which he had let to R.T.
10. In a writ served on the tenant on 15 July 1988, the applicant communicated his intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Naples Magistrate.
11. By a provisional decision of 20 January 1989, the Naples Magistrate upheld the validity of the notice to quit, ordered that the premises be vacated by 20 January 1990 and declined jurisdiction on account of the value of the case.
12. On 22 February 1989, the applicant resumed the proceedings before the Naples District Court. By a judgment of 14 April 1994, the court declared that the lease was terminated as of 31 December 1987 and confirmed the date of vacation indicated by the Magistrate. The judgment was made enforceable on 2 September 1994.
13. On 1 April 1995, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
14. On 21 April 1995, he served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 30 May 1995.
15. Between 30 May 1995 and 21 September 1999, the bailiff made twelve attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as, under the statutory provisions providing for staggering of evictions, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
16. On an unspecified date in 2000, the applicant recovered possession of his flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
17. The relevant domestic law is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.
THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
18. The applicant complained that he had been unable to recover possession of his flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. He alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
19. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
20. The Court has on several previous occasions decided cases raising similar issues as in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, ?? 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, ?? 33-47).
21. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government, which would lead to any different conclusion in this case. The Court refers to its detailed reasons in the judgments cited above and notes that in this case the applicant has had to wait for more than four years and seven months after the first attempt of the bailiff before repossessing the flat.
22. Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
23. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
24. The applicant sought reparation for the pecuniary damage he had sustained, which he put at 30,000,000 Italian lire (ITL) [15,493.71 euros (EUR)], the sum of ITL 27,000,000 [EUR 13,944.34] being the loss of rent for the period from 2 September 1994 (the date when the judgment of the Naples District Court became enforceable) to 2000 (when the applicant repossessed his flat), the sum of ITL 2,868,128 [EUR 1,481.26] plus more than ITL 600,000 [EUR 309.87] for the costs and expenses of the domestic proceedings and the costs for executing the possession order.
25. The Government stressed that the applicant had failed to adduce evidence of any pecuniary damage.
As regards the costs incurred in the domestic proceedings, the Government argued that the costs of the proceedings on the merits were not related to the alleged violations and that the costs incurred during the enforcement stage were due only for the period that was regarded as being a disproportionate interference with the applicant’s right of property.
26. The Court considers that the applicant must be awarded compensation for the pecuniary damage (see Immobiliare Saffi, cited above, ? 79). Having regard to the means of calculation proposed by the applicant, the Court, in the light of the evidence before it and the period concerned, decides to award on an equitable basis EUR 1,500 under this head.
B. Non-pecuniary damage
27. The applicant claimed ITL 120,000,000 [EUR 61,974.83] for the non-pecuniary damage.
28. The Government stressed that the applicant had failed to adduce evidence of non-pecuniary damage sustained and that the amount claimed was excessive.
29. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage. Therefore, the Court decides, on an equitable basis, to award EUR 3,000.
C. Costs and expenses
30. The applicant sought reimbursement for his costs and expenses before the Commission, which he put at ITL 21,774,960 [EUR 11,245.83].
31. According to the Court’s case-law, an award can be made in respect of costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred by the applicant and are reasonable as to quantum (see, for example, Bottazzi v. Italy [GC], no. 34884/97, ECHR 1999-V, ? 30). In the present case, on the basis of the information in its possession and the above-mentioned criteria, the Court considers that EUR 2,000 is a reasonable sum and awards the applicant that amount.
D. Default interest
32. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 1,500 EUR (one thousand five hundred euros) for pecuniary damage;
(ii) 3,000 EUR (three thousand euros) for non-pecuniary damage;
(iii) 2,000 EUR (two thousand euros) for legal costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 19 December 2002, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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