Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA FOLLIERO C. ITALIA
(Richiesta n. 33376/96)
SENTENZA
STRASBOURG
19 dicembre 2002
DEFINITIVO
19/03/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Folliero c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen la Sig.ra N. Vajic, la Sig.ra S. Botoucharova giudici, il Sig. G. RAIMONDI giudice ad hoc, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 5 dicembre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 33376/96) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) dal Sig. R. F. (?il richiedente?), un cittadino italiano, il 22 luglio 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. G. R., un avvocato che pratica a Benevento. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, lui si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando entr? in vigore il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione (Articolo 5 ? 2 di Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 22 marzo 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
I FATTI
IO. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1927 e vive a Napoli.
9. Lui ? il proprietario di un appartamento a Napoli che lui aveva affittato a R.T.
10. In un documento notificato all’inquilino il 15 luglio 1988, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Napoli.
11. Con una decisione provvisoria del 20 gennaio 1989, il Magistrato di Napoli sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare, ordin? che i locali fossero sgombrati il 20 gennaio 1990 e declinarono la giurisdizione in virt? del valore della causa.
12. Il 22 febbraio 1989, il richiedente riprese i procedimenti di fronte alla Corte distrettuale di Napoli. Con una sentenza del14 aprile 1994, la corte dichiar?, che il contratto d’affitto era terminato ili 31 dicembre 1987 ed conferm? la data di sgombero indicata dal Magistrato. La sentenza fu resa esecutiva il 2 settembre 1994.
13. Il 1 aprile 1995, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
14. Il 21 aprile 1995, lui notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato di possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 30 maggio 1995.
15. Fra il 30 maggio 1995 e il 21 settembre 1999 , l’ufficiale giudiziario fece dodici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato di possesso.
16. In una data non specificata nel 2000, il richiedente recuper? possesso del suo appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
17. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
18. Il richiedente si lament? di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza di polizia. Lui asser? una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
19. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
20. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
21. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sono fatti o argomenti del Governo che condurrebbero a una qualsiasi conclusione diversa in questa causa. La Corte si riferisce in particolare alle sue ragioni nelle sentenze citate sopra di e nota che in questa causa il richiedente ha dovuto aspettare pi? di quattro anni e sette mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di riacquistare l’appartamento.
22. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
23. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
24. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che lui fiss? a 30,000,000 lire italiane (ITL) [15,493.71 euro (EUR)], somma di ITL 27,000,000 [EUR 13,944.34] come perdita di affitto per il periodo dal 2 settembre 1994 (data in cui la sentenza della Corte distrettuale di Napoli divenne esecutiva) al 2000 (quando il richiedente riacquis? il suo appartamento), la somma di ITL 2,868,128 [EUR 1,481.26] pi? ITL 600,000 [EUR 309.87] per i costi e spese dei procedimenti nazionali ed i costi per eseguire il mandato di possesso.
25. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre alcuna prova di qualsiasi danno materiale.
Riguardo ai costi incorsi nei procedimenti nazionali, il Governo dibatt? che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte e che i costi incorsi durante lo stadio di esecuzione erano dovuti solamente per il periodo che ? stato considerato come un’interferenza sproporzionata col diritto del richiedente di propriet?.
26. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ? 79). Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell’evidenza di fronte a s? ed il periodo riguardato, decide di dare su una base equa EUR 1,500 sotto questo capo.
B. danno Morale
27. Il richiedente chiese ITL 120,000,000 [EUR 61,974.83] per il danno morale.
28. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre una prova del danno morale sostenuto e che l’importo chiesto era eccessivo.
29. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 3,000.
C. Costi e spese
30. Il richiedente chiese rimborso per i suoi costi e spese di fronte alla Commissione che lui fiss? ad ITL 21,774,960 [EUR 11,245.83].
31. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 2,000 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 1,500 EUR (mille cinquecento euro) per danno materiale;
(ii) 3,000 EUR (tre mila euro) per danno morale;
(iii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 19 dicembre 2002, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente