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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF FEGATELLI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 39735/98/2003
Stato: Italia
Data: 2003-04-03 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell? Art. 6-1; danno materiale – risarcimento finanziario; danno Morale – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale
PRIMA SEZIONE
CAUSA FEGATELLI C. ITALIA
(Richiesta n. 39735/98)
SENTENZA
STRASBOURG
3 aprile 2003
DEFINITIVO
03/07/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Fegatelli c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente
la Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen la Sig.ra N. Vajic, la Sig.ra S. Botoucharova il Sig. A. Kovler, giudici il Sig. L. FERRARI Bravo, giudice ad hoc, ed il Sig. S. NIELSEN, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 13 marzo 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 39735/98) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, la Sig.ra O. F. (?il richiedente?), il 14 luglio 1997.
2. Il richiedente fu rappresentato dalla Sig.ra G. M. R., un avvocato che pratica a Roma. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, lei si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (Articolo 5 ? 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe consideraro la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? il Sig. L. Ferrari Bravo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente ricomposta.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1945 e vive a Roma.
9. A.G.D. era il proprietario di un appartamento a Roma che aveva affittato a V.P.
10. A.G.D. inform? l’inquilino che intendeva terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1983, e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
11. Con una decisione del 21 ottobre 1986, il Magistrato di Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 30 aprile 1987.
12. Il 13 novembre 1986, il richiedente divenne il proprietario dell’appartamento ed intraprese i procedimenti di esecuzione.
13. L? 8 maggio 1987, notific? un avviso per sgomberare all’inquilino, ma lui si rifiut? di andarsene.
14. Il 20 maggio 1987 notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 7 luglio 1987.
15. Il 3 aprile 1989, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sua sistemazione.
16. Fra il 7 luglio 1987 e il 1 dicembre 1999, l’ufficiale giudiziario fece quaranta nove tentativi di recuperare possesso.
17. Ogni tentativo si dimostr? senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
18. Il 18 dicembre 1999 il richiedente recuper? possesso del suo appartamento dopo essere giunto ad un accordo con l’inquilino.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
19. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.

LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL?ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
20. Il richiedente si lament? di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Addusse una violazione dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
21. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:

?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?

22. La Corte prima ha esaminato un certo numero di cause che sollevano problemi simili a quelli della presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
23. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questo caso. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente dodici anni e cinque mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquisire l’appartamento.
24. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.

II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
26. Il richiedente chiese rimborso dei costi di esecuzione del mandato di possesso che aveva sostenuto che fiss? ad ITL 1,422,035 [EUR 734,42].
27. Il Governo dibatt? che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte e che i costi incorsi in durante lo stadio di esecuzione erano dovuti solo per il periodo che ? stato considerato come un’interferenza sproporzionata col diritto di propriet? del richiedente.
28. Riguardo ai costi dei procedimenti di imposizione, la Corte considera che devono essere rimborsati (vedere la sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, Serie A n. 315-C, p. 56, ? 50). La Corte trova la somma richiesta ragionevole e decide di dare EUR 734.42 per danno materiale.
B. danno Morale
29. Il richiedente chiese una somma fra ITL 15,000,000 [EUR 7,746.85] ed ITL 30,000,000 [EUR 15,493.71] per danno morale.
30. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre prova di danno morale sostenuto come risultato della violazione addotta.
31. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale che non si pu? compensare adeguatamente con la sola costatazione di una violazione. Perci? la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 10,000 sotto questo capo.

C. Costi e spese
32. Il richiedente chiese rimborso delle parcelle giuridiche che fiss? ad ITL 540,000 [EUR 247.90], ed una somma fra ITL 1,980,000 [EUR 1,022.58] ed ITL 22,060,000 [EUR 11,393.04] per le parcelle dell? avvocato di fronte alla Corte.
33. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento pu? essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l’Italia [GC], n. 34884/97, ? 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 2,000 sia una somma ragionevole e concede l?importo al richiedente.
D. Interesse di mora
34. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 734.42 EUR (settecento trentaquattro euro quaranta due centesimi) per danno materiale;
(ii) 10,000 EUR (dieci mila euro) per danno morale;
(iii) 2,000 EUR (due mila euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;

4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 3 aprile 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – financial award ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award
FIRST SECTION
CASE OF FEGATELLI v. ITALY
(Application no. 39735/98)
JUDGMENT
STRASBOURG
3 April 2003
FINAL
03/07/2003
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Fegatelli v. Italy,
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mrs F. Tulkens,
Mr P. Lorenzen,
Mrs N. Vajic,
Mrs S. Botoucharova,
Mr A. Kovler, judges,
Mr L. FERRARI BRAVO, ad hoc judge,
and Mr S. NIELSEN, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 13 March 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 39735/98) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (?the Commission?) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by an Italian national, Mrs O. F. (?the applicant?), on 14 July 1997.
2. The applicant was represented by Mrs G. M. R., a lawyer practising in Rome. The Italian Government (?the Government?) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. The applicant complained under Article 1 of Protocol No. 1 that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time. Invoking Article 6 ? 1 of the Convention, she further complained about the length of the eviction proceedings.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 ? 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Second Section of the Court (Rule 52 ? 1 of the Rules of Court). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 ? 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 ? 1 of the Rules of Court. Mr V. Zagrebelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government appointed Mr L. Ferrari Bravo as ad hoc judge to sit in his place (Article 27 ? 2 of the Convention and Rule 29 ? 2).
6. On 4 October 2001 the Court declared the application admissible.
7. On 1 November 2001 the Court changed the composition of its Sections (Rule 25 ? 1). This case was assigned to the newly composed First Section.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
8. The applicant was born in 1945 and lives in Rome.
9. A.G.D. was the owner of an apartment in Rome, which she had let to V.P.
10. A.G.D. informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1983, and asked him to vacate the premises by that date.
11. By a decision of 21 October 1986, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 30 April 1987.
12. On 13 November 1986, the applicant became the owner of the apartment and pursued the enforcement proceedings.
13. On 8 May 1987, she served a notice to quit on the tenant, but he refused to leave.
14. On 20 May 1987 she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 7 July 1987.
15. On 3 April 1989, the applicant made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for herself.
16. Between 7 July 1987 and 1 December 1999, the bailiff made forty-nine attempts to recover possession.
17. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
18. After reaching an agreement with the tenant, on 18 December 1999 the applicant recovered possession of her apartment.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
19. The relevant domestic law is described in the Court’s judgment in the case of Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ?? 18-35, ECHR 1999-V.

THE LAW
I. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
20. The applicant complained that she had been unable to recover possession of her flat within a reasonable time owing to the lack of police assistance. She alleged a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
21. The applicant also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
22. The Court has on several previous occasions decided cases raising similar issues as in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi, cited above, ?? 46-66; Lunari v. Italy, no. 21463/93, 11 January 2001, ?? 34-46; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, 30 November 2000, ?? 33-47).
23. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government, which would lead to any different conclusion in this case. The Court refers to its detailed reasons in the judgments cited above and notes that in this case the applicants have had to wait for twelve years and five months from the first attempt of the bailiff before recovering the flat.
24. Consequently there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention.

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
25. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
26. The applicant sought reimbursement of the costs of executing the possession order that she had sustained, which she put at ITL 1,422,035 [EUR 734,42].
27. The Government argued that the costs of the proceedings on the merits were not related to the alleged violations and that the costs incurred during the enforcement stage were due only for the period that was regarded as being a disproportionate interference with the applicant’s right of property.
28. As regards the costs of the enforcement proceedings, the Court considers that they must be reimbursed (see the Scollo v. Italy judgment of 28 September 1995, Series A no. 315-C, p. 56, ? 50). The Court finds the sum requested reasonable and decides to award EUR 734.42 for pecuniary damage.
B. Non-pecuniary damage
29. The applicant claimed a sum between ITL 15,000,000 [EUR 7,746.85] and ITL 30,000,000 [EUR 15,493.71] for non-pecuniary damage.
30. The Government stressed that the applicant had failed to adduce evidence of non-pecuniary damage sustained as a result of the alleged violation.
31. The Court considers that the applicant must have sustained some non-pecuniary damage, which the mere finding of a violation cannot adequately compensate. Therefore the Court decides, on an equitable basis, to award EUR 10,000 under this head.

C. Costs and expenses
32. The applicant sought reimbursement of legal fees, which she put at ITL 540,000 [EUR 247.90], and a sum between ITL 1,980,000 [EUR 1,022.58] and ITL 22,060,000 [EUR 11,393.04] for barrister’s fees before the Court.
33. According to the Court’s case-law, an award can be made in respect of costs and expenses only in so far as they have been actually and necessarily incurred by the applicant and are reasonable as to quantum (see, for example, Bottazzi v. Italy [GC], no. 34884/97, ECHR 1999-V, ? 30). In the present case, on the basis of the information in its possession and the above-mentioned criteria, the Court considers that EUR 2,000 is a reasonable sum and awards the applicant that amount.
D. Default interest
34. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) 734.42 EUR (seven hundred thirty-four euros forty-two cents) for pecuniary damage;
(ii) 10,000 EUR (ten thousand euros) for non-pecuniary damage;
(iii) 2,000 EUR (two thousand euros) for legal costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 3 April 2003, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Deputy Registrar President

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