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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF FEDERICI v. ITALY** (No. 2)

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 66327/01 /2005
Stato: Italia
Data: 2005-12-08 00:00:00
Organo: Sezione Terza
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; danno pecuniario – reclamo respinto; danno Non-pecuniario – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti di Convenzione
TERZA SEZIONE
Causa FEDERICI c. l’Italia (N. 2)
(N. richieste. 66327/01 e 66556/01)
SENTENZA
STRASBOURG
8 dicembre 2005
DEFINITIVO
08/03/2006
Questa sentenza diverr? definitivao nelle circostanze poste fuori nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.

Nella causa Federici c. l’Italia (n. 2),
La Corte europea di Diritti umani (terza Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. B.M. Zupančič, Presidente,
il Sig. L. Caflisch, il Sig. C. B?rsan, La Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. V. Zagrebelsky, La Sig.ra A. Gyulumyan, il Sig. David Th?r Bj?rgvinsson, giudici, ed i Sig. M. Villiger, Cancelliere di Sezione Aggiunto,
Avendo deliberato in privato il 20 gennaio e il 17 novembre 2005,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata all?ultima data menzionata:
PROCEDURA
1. La causa nacque da due richieste (n. 66327/01 e 66556/01) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) per due cittadini italiani, le Sig.re C. e L. F. (?i richiedenti?) il 21 novembre 2000.
2. I richiedenti sono rappresentati di fronte alla Corte da MM. M. e C. S., due avvocati che praticano a Roma.
Il Governo rispondente fu rappresentato dai loro Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai loro co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 20 gennaio 2005, la Corte decise di congiungere le richieste e le dichiar? ammissibili.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1927 e 1929 e vivono a Roma.
1. Richiesta n. 66327/01
5. In una lettera registrata il 26 febbraio 1990, i richiedenti informarono l’inquilino che loro intendevano terminare il contratto d’affitto su scadenza del termine il 5 ottobre 1992 e chiesero a lui di sgombrare i locali per quella data.
6. In un documento presentato a sull’inquilino il 28 dicembre 1990, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato in Roma.
7. Per una decisione di 17 maggio 1991 che fu resa esecutiva nello stesso giorno il Magistrato in Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare il 5 ottobre 1992 ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 5 ottobre 1993.
8. Secondo la Legge n. 359/92, la scadenza del termine fu estesa sino al 5 ottobre 1994.
9. Questa decisione invalid? il documento precedente. Di conseguenza, i richiedenti dovevano ricominciare i procedimenti di sfratto.
10. Il 5 aprile 1996, loro presentarono all’inquilino un secondo avviso per sgomberare e lo chiamarono in causa per apparire di fronte al Magistrato in Roma.
11. Per una decisione del 20 novembre 1996, il Magistrato sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali siano sgombrati per 20 maggio 1997.
12. Il 18 dicembre 1998, i richiedenti presentarono all’inquilino l’ordine per sgombrare i locali.
13. Il 17 febbraio 1999, loro informarono l’inquilino che l’ordine per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 22 luglio 1999.
14. Il 25 ottobre 1999, i richiedenti presentarono all’inquilino un secondo ordine per sgombrare i locali.
15. Il 4 novembre 1999, loro informarono l’inquilino che l’ordine per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 30 novembre 1999.
16. Tra il 14 aprile 1999 e il 30 novembre 2000, l?ufficiale giudiziario fece quattro tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo.
17. Il 30 giugno 2000, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
2. Richiesta n. 66556/01
18. In una lettera registrata il 19 febbraio 1990, i richiedenti informarono l’inquilino che loro intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 30 giugno 1991 e chiesero a lui di sgombrare i locali per quella data.
19. In un documento presentato all’inquilino il 13 giugno 1990, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato in Roma.
20. Per una decisione del 22 giugno 1992 che fu resa esecutiva nello stesso giorno il Magistrato in Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare il 31 dicembre 1993 ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 30 settembre 1994.
21. Facendo seguito alla Legge n. 359/92, la scadenza del termine fu estesa sino al 31 dicembre 1995.
22. Questa decisione invalid? il documento precedente. Di conseguenza, i richiedenti dovevano ricominciare i procedimenti di sfratto.
23. I richiedenti presentarono un secondo documento all’inquilino per una prospettiva di il contratto d’affitto il 5 aprile 1995.
24. L’inquilino fu chiamato in causa poi per apparire di fronte al Magistrato in Roma che, con una decisione del 20 novembre 1996, sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 20 novembre 1997.
25. Il 18 dicembre 1998, un avviso fu presentato all’inquilino costringendolo a sgombrare i locali.
26. Il 17 febbraio 1999, i richiedenti informarono l’inquilino che l’ordine per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 22 luglio 1999.
27. Tra il 14 aprile 1999 e il 30 novembre 2000, l?ufficiale giudiziario fece 4 tentativi per recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo.
28. Il 29 settembre 2000, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
29. Il diritto nazionale attinente e la pratica sono descritti nella sentenza della Corte nella causa Mascolo c. l’Italia, (n. 68792/01, ?? 14-44 16.12.2004) ed Lo Tufo c. l’Italia, (n. 64663/01, ?? 16-48 21.04.2005).
LA LEGGE
I. L’OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
30. Nelle loro osservazioni sui meriti, il Governo dibatte, che vie di ricorso nazionali non erano state esaurite per il fatto che i richiedenti non erano riusciti a chiedere rimborso di danni di fronte alle corti nazionali sotto Articolo 1591 del Codice civile.
31. Per quanto gli argomenti del Governo dovevano essere considerati come un’obiezione preliminare, la Corte osserva che non fu sollevata, come avrebbe potuto essere, di fronte alla decisione di ammissibilit?. Perci?, la Corte considera che il Governo ? precluso dal sollevare obiezioni all’ammissibilit? a questo stadio della procedura.
32. Questa obiezione dovrebbe essere respinta di conseguenza (vedere, fra le altre autorit?, Nikolova c. la Bulgaria [GC], n. 31195/96, ? 44 ECHR 1999-II).
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
33. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata per recuperare possesso del loro appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Loro dichiararono una violazione del loro diritto di propriet?, come garantito dall?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo dei suoi possessi. Nessuno sar? privato dei suoi possessi eccetto nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste per legge e per i principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in alcun modo danneggiare il diritto di un Stato eseguire tali leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di propriet? in concordanza dell’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
34. I richiedenti dichiararono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la parte attinente del quale prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un… ascolto all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
35. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella causa presente e ha tovato una violazione dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ? 46-75 il 1999-V di ECHR; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
36. La Corte ha esaminato la causa presente e scoperto che non ci sono fatti o argomenti del Governo che condurrebbero ad nessuna conclusione diversa in questa istanza. Nota che i richiedenti dovevano aspettare, dopo avere ottenuto un ordine per possesso (rispettivamente il 5 ottobre 1993 e il 30 settembre 1994), approssimativamente sei anni e nove mesi prima di essere in grado riacquistare il primo appartamento e sei anni prima di essere in grado riacquistare il secondo appartamento.
37. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella causa presente.
III. LA RICHIESTA DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
38. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte scopre che c’? stata una violazione della Convenzione o i Protocolli inoltre, e se la legge interna dell? Alta Parte Contraente riguardata permette di essere fatta riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere alla vittima soddisfazione equa.?
A. danno Pecuniario
39. I richiedenti chiesero rimborso del danno pecuniario come segue:
– 65,578 euro (EUR), la somma che ? la perdita di affitto che avevano sostenuto riguardo ad al primo appartamento. Loro presentarono questa somma come un risultato della differenza tra l?affitto del libero mercato e l’affitto imposto per legge. Allo scopo di stimare l’affitto del libero mercato, i richiedenti spedirono la valutazione di un ingegnere;
– EUR 73,980, la somma che ? la perdita di affitto che avevano sostenuto riguardo al secondo appartamento. Loro presentarono questa somma come un risultato della differenza tra l?affitto del libero mercato e l’affitto imposto per legge. Allo scopo di stimare l’affitto di mercato gratis, i richiedenti spedirono la valutazione di un ingegnere.
40. Il Governo contest? quei reclami. Sostenne che i richiedenti non riuscirono a chiedere riparazione per i danni sofferti di fronte alle corti nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile. Ancora, il Governo considera che i richiedenti non riuscirono ad addurre alcuna ragione che loro non erano capaci di avvalersi di tale via di ricorso. Di conseguenza, i loro reclami devono essere respinti.
41. La Corte osserva che il Governo non ha messo in avanti argomento riguardo alla possibilit? che sembra essere stata sviluppata nella causa-legge della Corte di Cassazione di chiamare in giudizio lo Stato per danni seguenti una mancanza ingiustificata di assistenza di polizia (vedere Mascolo citato sopra, ? 34-44, ed Lo Tufo citato sopra, ?? 37-48).
42. La Corte nota che i richiedenti possono intentare un’azione nei tribunali civili sotto Articolo 1591 del Codice civile chiedendo la compensazione dal loro primo inquilino per la perdita incorsa come un risultato della propriet? che ? restituita tardi.
43. Il problema nella causa presente ? il danno che sorge dalla condotta illegale dell’inquilino che, irrispettoso della cooperazione dello Stato nell’eseguire lo sfratto ordinato dal tribunale, aveva un dovere di restituire l’appartamento al suo proprietario. La violazione del diritto dei richiedenti al godimento tranquillo delle sue propriet? ? soprattutto la conseguenza della condotta illegale dell’inquilino. La violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione commessa dallo Stato e trovata dalla Corte ? una procedurale che accadde dopo tale condotta da parte dell’inquilino.
44. La Corte di conseguenza nota che il diritto nazionale italiano permette che venga fatta una riparazione per le conseguenze materiali della violazione e considera che il reclamo per soddisfazione equa per danno pecuniario dovrebbe essere respinto.
B. danno Non-pecuniario
45. I richiedenti lasciarono la valutazione di danno non-pecuniario alla discrezione della Corte.
46. Il Governo contest? il reclamo.
47. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere del danno non-pecuniario. Stabilendo su una base equa, d? ad ognuno di loro EUR 3,000 per ogni appartamento.
48. La Corte d? una somma totale di EUR 12,000 (EUR 6,000 ad ogni richiedente) sotto questo capo.
C. Costi di e spese
49. I richiedenti chiesti rimborso per spese processuali e spese come seguono:
– EUR 3,000 per i costi e spese incorsi nei procedimenti di esecuzione del primo appartamento;
– EUR 4,000 per i costi e spese incorsi nei procedimenti di esecuzione del secondo appartamento;
– una somma stimata dalla Corte in una maniera equa per i costi e spese incorsidi fronte a lei.
50. Il Governo contest? i reclami.
51. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la causa-legge della Corte, la Corte considera ragionevole dare una somma totale di EUR 3,000 ai richiedenti (EUR 1,500 per ciascun procedimento) per i costi e spese incorsi in nei due procedimenti nazionali ed EUR 2,000 per i procedimenti di fronte alla Corte.
52. La Corte d? una somma totale di EUR 5,000 (EUR 2,500 ad ogni richiedente) per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
53. La Corte lo considera appropriato che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data alla quale il giudizio diviene definitivo secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione le seguenti somme:
(i) EUR 6,000 (sei mila euro) per danno non-pecuniario;
(l’ii) EUR 2,500 (due mila cinquecento euro) per spese processuali e spese;
(l’iii) qualunque tassa che pu? essere addebitabile sugli importi;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino al pagamento l? interesse semplice sar? pagabile sugli importi ad un tasso uguale al tasso del prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per soddisfazione equa.
Fatto in inglese, ed notificato per iscritto l?8 dicembre 2005, ai sensi dell?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Mark Villiger Bo?tjan M. Zupančič
Cancelliere Aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation of P1-1 ; Violation of Art. 6-1 ; Pecuniary damage – claim dismissed ; Non-pecuniary damage – financial award ; Costs and expenses partial award – domestic proceedings ; Costs and expenses partial award – Convention proceedings
THIRD SECTION
CASE OF FEDERICI v. ITALY (NO. 2)
(Applications nos. 66327/01 and 66556/01)
JUDGMENT
STRASBOURG
8 December 2005
FINAL
08/03/2006
This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 ? 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.  
In the case of Federici v. Italy (no. 2),
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr B.M. Zupančič, President,
Mr L. Caflisch,
Mr C. B?rsan,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr V. Zagrebelsky,
Mrs A. Gyulumyan,
Mr David Th?r Bj?rgvinsson, judges,
and Mr M. Villiger, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 20 January and 17 November 2005,
Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:
PROCEDURE
1. The case originated in two applications (nos. 66327/01 and 66556/01) against the Italian Republic lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (?the Convention?) by two Italian nationals, Mrs C. and L. F. (?the applicants?) on 21 November 2000.
2. The applicants are represented before the Court by MM. M. and C. S., two lawyers practising in Rome.
The respondent Government were represented by their successive Agents, respectively Mr U. Leanza and Mr I.M. Braguglia, and by their successive co-Agents, respectively Mr V. Esposito and Mr F. Crisafulli.
3. On 20 January 2005, the Court decided to join the applications and declared them admissible.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
4. The applicants were respectively born in 1927 and 1929 and live in Rome.
1. Application no. 66327/01
5. In a registered letter of 26 February 1990, the applicants informed the tenant that they intended to terminate the lease on expiry of the term on 5 October 1992 and asked him to vacate the premises by that date.
6. In a writ served on the tenant on 28 December 1990, the applicants reiterated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Rome Magistrate.
7. By a decision of 17 May 1991, which was made enforceable on the same day, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit on 5 October 1992 and ordered that the premises be vacated by 5 October 1993.
8. Pursuant to Law no. 359/92, the expiry of the term was extended until 5 October 1994.
9. This decision invalidated the previous writ. As a result, the applicants had to restart the eviction proceedings.
10. On 5 April 1996, they served on the tenant a second notice to quit and summoned him to appear before the Rome Magistrate.
11. By a decision of 20 November 1996, the Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 20 May 1997.
12. On 18 December 1998, the applicants served on the tenant the order to vacate the premises.
13. On 17 February 1999, they informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 22 July 1999.
14. On 25 October 1999, the applicants served on the tenant a second order to vacate the premises.
15. On 4 November 1999, they informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 30 November 1999.
16. Between 30 November 1999 and 14 April 2000, the bailiff made four attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful.
17. On 30 June 2000, the applicants recovered possession of the flat.
2. Application no. 66556/01
18. In a registered letter of 19 February 1990, the applicants informed the tenant that they intended to terminate the lease on expiry of the term on 30 June 1991 and asked him to vacate the premises by that date.
19. In a writ served on the tenant on 13 June 1990, the applicants reiterated their intention to terminate the lease and summoned the tenant to appear before the Rome Magistrate.
20. By a decision of 22 June 1992, which was made enforceable on the same day, the Rome Magistrate upheld the validity of the notice to quit on 31 December 1993 and ordered that the premises be vacated by 30 September 1994.
21. Pursuant to Law no. 359/92, the expiry of the term was extended until 31 December 1995.
22. This decision invalidated the previous writ. As a result, the applicants had to restart the eviction proceedings.
23. On 5 April 1995, the applicants served a second writ on the tenant with a view to terminating the lease.
24. The tenant was then summoned to appear before the Rome Magistrate who, by a decision of 20 November 1996, upheld the validity of the notice to quit and ordered the premises be vacated by 20 November 1997.
25. On 18 December 1998, a notice was served on the tenant requiring him to vacate the premises.
26. On 17 February 1999, the applicants informed the tenant that the order for possession would be enforced by a bailiff on 22 July 1999.
27. Between 30 November 1999 and 14 April 2000, the bailiff made 4 attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful.
28. On 29 September 2000, the applicants recovered possession of the flat.
II. RELEVANT DOMESTIC LAW
29. The relevant domestic law and practice is described in the Court?s judgment in the case of Mascolo v. Italy, (no. 68792/01, ?? 14-44, 16.12.2004) and Lo Tufo v. Italy, (no. 64663/01, ?? 16-48, 21.04.2005).
THE LAW
I. THE GOVERNMENT?S PRELIMINARY OBJECTION
30. In their observations on the merits, the Government argue that domestic remedies had not been exhausted on the grounds that the applicants had failed to seek reimbursement of damages before the national courts under Article 1591 of the Civil Code.
31. As far as the Government?s arguments have to be considered as a preliminary objection, the Court observes that it was not raised, as it could have been, before the admissibility decision. Therefore, the Court considers that the Government is estopped from raising objections to the admissibility at this stage of the procedure.
32. This objection should accordingly be dismissed (see, among other authorities, Nikolova v. Bulgaria [GC], no. 31195/96, ? 44, ECHR 1999-II).
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1 AND OF ARTICLE 6 ? 1 OF THE CONVENTION
33. The applicants complained of their prolonged inability to recover possession of their flat, owing to the lack of police assistance. They alleged a violation of their right of property, as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, which provides:
?Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.?
34. The applicants also alleged a breach of Article 6 ? 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
?In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a … hearing within a reasonable time by [a] … tribunal…?
35. The Court has previously examined a number of cases raising issues similar to those in the present case and found a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 ? 1 of the Convention (see Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, ? 46-75, ECHR 1999-V; Lunari v. Italy, no. 21463/93, ?? 34-46, 11 January 2001; Palumbo v. Italy, no. 15919/89, ?? 33-48, 30 November 2000).
36. The Court has examined the present case and finds that there are no facts or arguments from the Government which would lead to any different conclusion in this instance. It notes that the applicants had to wait, after having obtained an order for possession (respectively on 5 Octobre 1993 and on 30 September 1994), approximately six years and nine months before being able to repossess the first flat and six years before being able to repossess the second flat.
37. Consequently, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 and of Article 6 ? 1 of the Convention in the present case.
III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
38. Article 41 of the Convention provides:
?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?
A. Pecuniary damage
39. The applicants claimed reimbursement of the pecuniary damage as follows:
– 65,578 euros (EUR), the sum being the loss of rent they had sustained with regard to the first flat. They submitted this sum as a result of the difference between the free market rent and the rent imposed by law. For the purpose of assessing the free market rent, the applicants sent the evaluation of an engineer;
– EUR 73,980, the sum being the loss of rent they had sustained with regard to the second flat. They submitted this sum as a result of the difference between the free market rent and the rent imposed by law. For the purpose of assessing the free market rent, the applicants sent the evaluation of an engineer.
40. The Government contested those claims. They maintained that the applicants failed to seek reparation for the damages she suffered before the national courts under Article 1591 of the Civil Code. Yet, the Government consider that the applicants failed to adduce any reason that they were unable to make use of such a remedy. Accordingly, their claims must be rejected.
41. The Court observes that the Government have not put forward any argument regarding the possibility that appears to have been developed in the case-law of the Court of Cassation of suing the State for damages following an unjustified lack of police assistance (see Mascolo cited above, ? 34-44, and Lo Tufo cited above, ?? 37-48).
42. The Court notes that the applicants can bring an action in the civil courts under Article 1591 of the Civil Code claiming compensation from their former tenant for the loss incurred as a result of the property being returned late.
43. The issue in the present case is the damage arising from the unlawful conduct of the tenant, who, irrespective of the State?s cooperation in enforcing the court-ordered eviction, had a duty to return the flat to its owner. The breach of the applicants? right to peaceful enjoyment of his possessions is above all the consequence of the tenant?s unlawful conduct. The breach of Article 6 ? 1 of the Convention committed by the State and found by the Court is a procedural one that occurred after such conduct on the part of the tenant.
44. The Court accordingly notes that Italian domestic law allows reparation to be made for the material consequences of the breach and considers that the claim for just satisfaction for pecuniary damage should be dismissed.
B. Non-pecuniary damage
45. The applicants left the assessment of non-pecuniary damage to the Court?s discretion.
46. The Government contested the claim.
47. The Court considers that the applicants must have sustained some non-pecuniary damage. Ruling on an equitable basis, it awards each of them EUR 3,000 for each flat.
48. The Court awards a total sum of EUR 12,000 (EUR 6,000 to each applicant) under this head.
C. Costs and expenses
49. The applicants claimed reimbursement for legal costs and expenses as follows:
– EUR 3,000 for the costs and expenses incurred in the enforcement proceedings of the first flat;
– EUR 4,000 for the costs and expenses incurred in the enforcement proceedings of the second flat;
– a sum assessed by the Court in an equitable manner for the costs and expenses incurred before it.
50. The Government contested the claims.
51. On the basis of the information in its possession and the Court?s case-law, the Court considers it reasonable to award the applicants a total sum of EUR 3,000 (EUR 1,500 for each proceedings) for the costs and expenses incurred in the two domestic proceedings and EUR 2,000 for the proceedings before the Court.
52. The Court awards a total sum of EUR 5,000 (EUR 2,500 to each applicant) for legal costs and expenses.
D. Default interest
53. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Holds that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1;
2. Holds that there has been a violation of Article 6 ? 1 of the Convention;
3. Holds
(a) that the respondent State is to pay each applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final according to Article 44 ? 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 6,000 (six thousand euros) for non-pecuniary damage;
(ii) EUR 2,500 (two thousand five hundred euros) for legal costs and expenses;
(iii) any tax that may be chargeable on the above amounts;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;
4. Dismisses the remainder of the applicants? claim for just satisfaction.
Done in English, and notified in writing on 8 December 2005, pursuant to Rule 77 ?? 2 and 3 of the Rules of Court.
Mark Villiger Bo?tjan M. Zupančič
Deputy Registrar President

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
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  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
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Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 15/10/2024