Conclusione Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; danno pecuniario – reclamo respinto; danno Non-pecuniario – risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti nazionali; Costi e spese risarcimento parziale – procedimenti di Convenzione
TERZA SEZIONE
Causa FEDERICI c. l’Italia (N. 2)
(N. richieste. 66327/01 e 66556/01)
SENTENZA
STRASBOURG
8 dicembre 2005
DEFINITIVO
08/03/2006
Questa sentenza diverr? definitivao nelle circostanze poste fuori nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Federici c. l’Italia (n. 2),
La Corte europea di Diritti umani (terza Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. B.M. Zupančič, Presidente,
il Sig. L. Caflisch, il Sig. C. B?rsan, La Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. V. Zagrebelsky, La Sig.ra A. Gyulumyan, il Sig. David Th?r Bj?rgvinsson, giudici, ed i Sig. M. Villiger, Cancelliere di Sezione Aggiunto,
Avendo deliberato in privato il 20 gennaio e il 17 novembre 2005,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata all?ultima data menzionata:
PROCEDURA
1. La causa nacque da due richieste (n. 66327/01 e 66556/01) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) per due cittadini italiani, le Sig.re C. e L. F. (?i richiedenti?) il 21 novembre 2000.
2. I richiedenti sono rappresentati di fronte alla Corte da MM. M. e C. S., due avvocati che praticano a Roma.
Il Governo rispondente fu rappresentato dai loro Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai loro co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il 20 gennaio 2005, la Corte decise di congiungere le richieste e le dichiar? ammissibili.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. I richiedenti nacquero rispettivamente nel 1927 e 1929 e vivono a Roma.
1. Richiesta n. 66327/01
5. In una lettera registrata il 26 febbraio 1990, i richiedenti informarono l’inquilino che loro intendevano terminare il contratto d’affitto su scadenza del termine il 5 ottobre 1992 e chiesero a lui di sgombrare i locali per quella data.
6. In un documento presentato a sull’inquilino il 28 dicembre 1990, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato in Roma.
7. Per una decisione di 17 maggio 1991 che fu resa esecutiva nello stesso giorno il Magistrato in Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare il 5 ottobre 1992 ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 5 ottobre 1993.
8. Secondo la Legge n. 359/92, la scadenza del termine fu estesa sino al 5 ottobre 1994.
9. Questa decisione invalid? il documento precedente. Di conseguenza, i richiedenti dovevano ricominciare i procedimenti di sfratto.
10. Il 5 aprile 1996, loro presentarono all’inquilino un secondo avviso per sgomberare e lo chiamarono in causa per apparire di fronte al Magistrato in Roma.
11. Per una decisione del 20 novembre 1996, il Magistrato sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali siano sgombrati per 20 maggio 1997.
12. Il 18 dicembre 1998, i richiedenti presentarono all’inquilino l’ordine per sgombrare i locali.
13. Il 17 febbraio 1999, loro informarono l’inquilino che l’ordine per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 22 luglio 1999.
14. Il 25 ottobre 1999, i richiedenti presentarono all’inquilino un secondo ordine per sgombrare i locali.
15. Il 4 novembre 1999, loro informarono l’inquilino che l’ordine per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 30 novembre 1999.
16. Tra il 14 aprile 1999 e il 30 novembre 2000, l?ufficiale giudiziario fece quattro tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo.
17. Il 30 giugno 2000, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
2. Richiesta n. 66556/01
18. In una lettera registrata il 19 febbraio 1990, i richiedenti informarono l’inquilino che loro intendevano terminare il contratto d’affitto alla scadenza del termine il 30 giugno 1991 e chiesero a lui di sgombrare i locali per quella data.
19. In un documento presentato all’inquilino il 13 giugno 1990, i richiedenti reiterarono la loro intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiamarono in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato in Roma.
20. Per una decisione del 22 giugno 1992 che fu resa esecutiva nello stesso giorno il Magistrato in Roma sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare il 31 dicembre 1993 ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 30 settembre 1994.
21. Facendo seguito alla Legge n. 359/92, la scadenza del termine fu estesa sino al 31 dicembre 1995.
22. Questa decisione invalid? il documento precedente. Di conseguenza, i richiedenti dovevano ricominciare i procedimenti di sfratto.
23. I richiedenti presentarono un secondo documento all’inquilino per una prospettiva di il contratto d’affitto il 5 aprile 1995.
24. L’inquilino fu chiamato in causa poi per apparire di fronte al Magistrato in Roma che, con una decisione del 20 novembre 1996, sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 20 novembre 1997.
25. Il 18 dicembre 1998, un avviso fu presentato all’inquilino costringendolo a sgombrare i locali.
26. Il 17 febbraio 1999, i richiedenti informarono l’inquilino che l’ordine per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 22 luglio 1999.
27. Tra il 14 aprile 1999 e il 30 novembre 2000, l?ufficiale giudiziario fece 4 tentativi per recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo.
28. Il 29 settembre 2000, i richiedenti recuperarono possesso dell’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
29. Il diritto nazionale attinente e la pratica sono descritti nella sentenza della Corte nella causa Mascolo c. l’Italia, (n. 68792/01, ?? 14-44 16.12.2004) ed Lo Tufo c. l’Italia, (n. 64663/01, ?? 16-48 21.04.2005).
LA LEGGE
I. L’OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO
30. Nelle loro osservazioni sui meriti, il Governo dibatte, che vie di ricorso nazionali non erano state esaurite per il fatto che i richiedenti non erano riusciti a chiedere rimborso di danni di fronte alle corti nazionali sotto Articolo 1591 del Codice civile.
31. Per quanto gli argomenti del Governo dovevano essere considerati come un’obiezione preliminare, la Corte osserva che non fu sollevata, come avrebbe potuto essere, di fronte alla decisione di ammissibilit?. Perci?, la Corte considera che il Governo ? precluso dal sollevare obiezioni all’ammissibilit? a questo stadio della procedura.
32. Questa obiezione dovrebbe essere respinta di conseguenza (vedere, fra le altre autorit?, Nikolova c. la Bulgaria [GC], n. 31195/96, ? 44 ECHR 1999-II).
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
33. I richiedenti si lagnarono della loro incapacit? prolungata per recuperare possesso del loro appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Loro dichiararono una violazione del loro diritto di propriet?, come garantito dall?Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo dei suoi possessi. Nessuno sar? privato dei suoi possessi eccetto nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste per legge e per i principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in alcun modo danneggiare il diritto di un Stato eseguire tali leggi come ritiene necessario per controllare l’uso di propriet? in concordanza dell’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
34. I richiedenti dichiararono anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la parte attinente del quale prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un… ascolto all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
35. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella causa presente e ha tovato una violazione dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 ed dell?Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ? 46-75 il 1999-V di ECHR; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, ?? 33-48 30 novembre 2000).
36. La Corte ha esaminato la causa presente e scoperto che non ci sono fatti o argomenti del Governo che condurrebbero ad nessuna conclusione diversa in questa istanza. Nota che i richiedenti dovevano aspettare, dopo avere ottenuto un ordine per possesso (rispettivamente il 5 ottobre 1993 e il 30 settembre 1994), approssimativamente sei anni e nove mesi prima di essere in grado riacquistare il primo appartamento e sei anni prima di essere in grado riacquistare il secondo appartamento.
37. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella causa presente.
III. LA RICHIESTA DELL?ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
38. Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte scopre che c’? stata una violazione della Convenzione o i Protocolli inoltre, e se la legge interna dell? Alta Parte Contraente riguardata permette di essere fatta riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere alla vittima soddisfazione equa.?
A. danno Pecuniario
39. I richiedenti chiesero rimborso del danno pecuniario come segue:
– 65,578 euro (EUR), la somma che ? la perdita di affitto che avevano sostenuto riguardo ad al primo appartamento. Loro presentarono questa somma come un risultato della differenza tra l?affitto del libero mercato e l’affitto imposto per legge. Allo scopo di stimare l’affitto del libero mercato, i richiedenti spedirono la valutazione di un ingegnere;
– EUR 73,980, la somma che ? la perdita di affitto che avevano sostenuto riguardo al secondo appartamento. Loro presentarono questa somma come un risultato della differenza tra l?affitto del libero mercato e l’affitto imposto per legge. Allo scopo di stimare l’affitto di mercato gratis, i richiedenti spedirono la valutazione di un ingegnere.
40. Il Governo contest? quei reclami. Sostenne che i richiedenti non riuscirono a chiedere riparazione per i danni sofferti di fronte alle corti nazionali sotto l?Articolo 1591 del Codice civile. Ancora, il Governo considera che i richiedenti non riuscirono ad addurre alcuna ragione che loro non erano capaci di avvalersi di tale via di ricorso. Di conseguenza, i loro reclami devono essere respinti.
41. La Corte osserva che il Governo non ha messo in avanti argomento riguardo alla possibilit? che sembra essere stata sviluppata nella causa-legge della Corte di Cassazione di chiamare in giudizio lo Stato per danni seguenti una mancanza ingiustificata di assistenza di polizia (vedere Mascolo citato sopra, ? 34-44, ed Lo Tufo citato sopra, ?? 37-48).
42. La Corte nota che i richiedenti possono intentare un’azione nei tribunali civili sotto Articolo 1591 del Codice civile chiedendo la compensazione dal loro primo inquilino per la perdita incorsa come un risultato della propriet? che ? restituita tardi.
43. Il problema nella causa presente ? il danno che sorge dalla condotta illegale dell’inquilino che, irrispettoso della cooperazione dello Stato nell’eseguire lo sfratto ordinato dal tribunale, aveva un dovere di restituire l’appartamento al suo proprietario. La violazione del diritto dei richiedenti al godimento tranquillo delle sue propriet? ? soprattutto la conseguenza della condotta illegale dell’inquilino. La violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione commessa dallo Stato e trovata dalla Corte ? una procedurale che accadde dopo tale condotta da parte dell’inquilino.
44. La Corte di conseguenza nota che il diritto nazionale italiano permette che venga fatta una riparazione per le conseguenze materiali della violazione e considera che il reclamo per soddisfazione equa per danno pecuniario dovrebbe essere respinto.
B. danno Non-pecuniario
45. I richiedenti lasciarono la valutazione di danno non-pecuniario alla discrezione della Corte.
46. Il Governo contest? il reclamo.
47. La Corte considera che i richiedenti hanno dovuto sostenere del danno non-pecuniario. Stabilendo su una base equa, d? ad ognuno di loro EUR 3,000 per ogni appartamento.
48. La Corte d? una somma totale di EUR 12,000 (EUR 6,000 ad ogni richiedente) sotto questo capo.
C. Costi di e spese
49. I richiedenti chiesti rimborso per spese processuali e spese come seguono:
– EUR 3,000 per i costi e spese incorsi nei procedimenti di esecuzione del primo appartamento;
– EUR 4,000 per i costi e spese incorsi nei procedimenti di esecuzione del secondo appartamento;
– una somma stimata dalla Corte in una maniera equa per i costi e spese incorsidi fronte a lei.
50. Il Governo contest? i reclami.
51. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la causa-legge della Corte, la Corte considera ragionevole dare una somma totale di EUR 3,000 ai richiedenti (EUR 1,500 per ciascun procedimento) per i costi e spese incorsi in nei due procedimenti nazionali ed EUR 2,000 per i procedimenti di fronte alla Corte.
52. La Corte d? una somma totale di EUR 5,000 (EUR 2,500 ad ogni richiedente) per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
53. La Corte lo considera appropriato che l’interesse di mora dovrebbe essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea al quale dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMAMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data alla quale il giudizio diviene definitivo secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione le seguenti somme:
(i) EUR 6,000 (sei mila euro) per danno non-pecuniario;
(l’ii) EUR 2,500 (due mila cinquecento euro) per spese processuali e spese;
(l’iii) qualunque tassa che pu? essere addebitabile sugli importi;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino al pagamento l? interesse semplice sar? pagabile sugli importi ad un tasso uguale al tasso del prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta dei richiedenti per soddisfazione equa.
Fatto in inglese, ed notificato per iscritto l?8 dicembre 2005, ai sensi dell?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Mark Villiger Bo?tjan M. Zupančič
Cancelliere Aggiunto Presidente