Conclusione Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; danno materiale – richiesta respinse; danno Morale – risarcimento finanziario; Costa e spese risarcimento parziale
PRIMA SEZIONE
CAUSA ETTORE CARACCIOLO C. ITALIA
(Richiesta n. 52081/99)
SENTENZA
STRASBOURG
14 ottobre 2004
DEFINITIVO
14/01/2005
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Ettore Caracciolo c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. P. Lorenzen, il Sig. G. Bonello, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, la Sig.ra E. Steiner, il Sig. K. Hajiyev, giudici
ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato il 23 settembre 2004,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 52081/99) contro la Repubblica italiana depositata per la Corte sotto l?Articolo 34 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) da un cittadino italiano, il Sig. E. C. (?il richiedente?), il 1 ottobre 1999.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. R. S., un avvocato che pratica a Milano. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dai suoi Agenti successivi, rispettivamente il Sig. U. Leanza ed il Sig. I.M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. L?8 gennaio 2004, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
4. Il richiedente nacque nel 1933 e vive a Milano.
5. Lui ? il proprietario di un appartamento a Milano che lui aveva affittato a G.R. e R.M.
6. In un documento presentato agli inquilini l?8 febbraio 1983, il richiedente li inform? della sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e li chiam? in causa per apparire di fronte al Magistrato di Milano.
7. Con una decisione dell? 8 marzo 1983 che fu resa esecutiva l? 8 maggio 1983 il Magistrato di Milano sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati il 30 luglio 1984.
8. Il 14 gennaio 1985, il richiedente present? un avviso agli inquilini chiedendo loro di sgombrare i locali.
9. L? 8 febbraio 1986, lui inform? gli inquilini che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 25 febbraio 1986.
10. Tra il25 febbraio 1986 e il 1 luglio 1999, l’ufficiale giudiziario fece cinquanta cinque tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostr? senza successo siccome al richiedente non fu concessa l? assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
11. Il 28 luglio 1999, il richiedente vendette l’appartamento.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
13. Fin dal 1947 le autorit? pubbliche in Italia frequentemente sono intervenute in materia di legislazione di affitto residenziale allo scopo di controllare gli affitti. Questo ? stato realizzato tramite congelamento degli affitti (di quando in quando mitigati quando il Governo decretava aumenti legali), la proroga legale di tutti i contratti d’affitto correnti e la proroga, la sospensione o lo scaglionamento dell’imposizione di mandati di sfratto. Il diritto nazionale attinente riguardo alla proroga di affitti, la sospensione di imposizione e lo scaglionamento di sfratti ? descritta nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. l’Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
A. Il sistema di controllo degli affitti
14. Riguardo al controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana pu? essere riassunta come segue.
15. La prima misura attinente era la Legge n. 392 del27 luglio 1978 che fornisce il sistema per ?gli equocanoni? (il cos? definito equo canone) sulla base di un numero di criteri come la superficie dell’appartamento ed i suoi costi di realizzazione.
16. Il secondo passo delle autorit? italiane ? datato agosto 1992. Fu preso nella prospettiva della liberalizzazione progressiva del mercato degli affitti. Di conseguenza, una legislazione che sbloccava le restrizioni sui livelli degli affitti (il cos? definito patti in deroga) entr? in vigore. Ai proprietari e agli inquilini fu data l’opportunit? di derogare all’affitto imposto dalla legge ed accordarsi su un prezzo diverso.
17. Ultimamente, Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 riform? i contratti d?affitto e liberalizz? gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di tarda restituzione
18. L’inquilino ? sottoposto a un obbligo generale di risarcire il proprietario per qualsiasi danno causato nella causa di tarda restituzione dell’appartamento. A questo riguardo, l?Articolo 1591 del Codice civile italiano prevede:
?L’inquilino che non riesce a sgombrare il patrimonio immobiliare ? sottoposto a un obbligo di pagare al proprietario l’importo convenuto sino alla data in cui se ne va, insieme ad altri danni rimanenti.?
19. Comunque, la Legge n. 61 di 1989 stabilisce, inter alia, un limite alla compensazione rivendicabile dal proprietario assegnandogli una somma uguale all’affitto pagato dall’inquilino al tempo della scadenza del contratto d’affitto, proporzionalmente aumento secondo il costo della vita (Articolo 24 della Legge n. 392 27 luglio 1978) pi? il 20%, per il periodo dell’incapacit? di disporre della propriet? dell’appartamento.
20. Nella sentenza n. 482 di 2000, la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere se tale limitazione si atteneva alla Costituzione. La Corte Costituzionale sostenne che era compatibile con la Costituzione riguardo a certi periodi di tempo durante i quali la sospensione degli sfratti era determinata dalla legge. La Corte Costituzionale spieg? che l’introduzione della limitazione era intesa a stabilire gli affitti al tempo della legislazione di emergenza, quando la penuria di alloggi rendevano la sospensione dell’imposizione necessaria. Mentre gli sfratti erano sospesi ex il lege, la legge predeterminava sia il quantum del rimborso a carico dell’inquilino, sia le misure che sono provvisorie ed eccezionali. Inoltre, gli interessi del proprietario furono controbilanciati dall’esenzione per lui dal carico di provare i danni.
21. La Corte Costituzionale dichiar? la limitazione alla compensazione rivendicabile dal proprietario incostituzionale riguardo a cause in cui l’impossibilit? per il proprietario per riacquistare l’appartamento dipendeva dalla condotta dell’inquilino e non era a causa di un intervento legislativo. Di conseguenza, apr? la strada ai proprietari per l’istituzione di procedimenti civili per ottenere la piena riparazione dei danni causati dall’inquilino.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
21. Il richiedente si lagn? della sua incapacit? prolungata per recuperare possesso del suo appartamento, dovuta alla mancanza di assistenza di polizia. Lui dichiar? una violazione del suo diritto di propriet?, come garantito dall? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
22. Il richiedente dichiar? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
23. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
24. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente tredici anni e cinque mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
25. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
26. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
27. Il richiedente chiese 50,000,000 lire italiane (ITL) [25,822.84 euro (EUR)] per il danno materiale che aveva sostenuto. Lui present? questo importo come il risultato della differenza tra il prezzo del valore di mercato addotto dell’appartamento ed il prezzo a cui doveva venderlo perch? non era libero. Il richiedente lasci? anche la questione alla discrezione della Corte.
28. Il Governo contest? la richiesta.
29. Poich? il richiedente non ? riuscito a presentare dettagli particolareggiati della sua richiesta, insieme a documenti o ricevute attinenti di sostegno, come richiesto sotto l?Articolo 60 degli Articoli di Corte, la Corte decide di non fare risarcimento sotto questo capo.
B. danno Morale
30. Il richiedente chiese ITL 30,000,000 [EUR 15,493.71] per il danno morale.
31. Il Governo contest? la richiesta.
32. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale. Stabilendo su una base equa, gli d? EUR 3,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
33. Il richiedente chiese anche il rimborso delle sue spese processuali e spese come segue:
– ITL 16,378,344 [EUR 8,458.71] per i costi e spese dei procedimenti di esecuzione;
– EUR 20,000 per i costi e spese di fronte alla Corte.
34. Il Governo contest? le richieste.
35. Sulla base delle informazioni in suo possesso e la giurisprudenza della Corte, la Corte considera ragionevole dare la somma di EUR 2,000 al richiedente per i costi e spese incorsi nei procedimenti nazionali ed EUR 2,000 per i procedimenti di fronte alla Corte.
36. La Corte d? una somma totale di EUR 4,000 per spese processuali e spese.
D. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Ritiene che c’? stata una violazione dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Ritiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) EUR 3,000 (tre mila euro) per danno morale;
(ii) EUR 4,000 (quattro mila euro) per spese processuali e spese;
(iii) qualsiasi tassa che pu? essere addebitabile sugli importi sopra;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 14 ottobre 2004, facendo seguito all?Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Presidente