SECONDA SEZIONE
CASO DI ?EIKO v. LITUANIA
(Applicazione n. 82968/17)
GIUDICE
Art. 1 P1 – Godimento pacifico dei beni – Recupero dei danni derivanti da reati commessi dalla ricorrente deducendo mensilmente il venti per cento della sua pensione di vecchiaia – Legittima finalit? di tutela degli interessi delle vittime di reati – La ricorrente non ? rimasta priva di ogni mezzo di sussistenza
STRASBURGO
11 febbraio 2020
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze previste dall’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Essa pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa ?eiko contro la Lituania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), che si riunisce come Sezione composta da:
Robert Spano, Presidente,
Marko Bo?njak,
Egidijus K?ris,
Ivana Jeli?,
Arnfinn B?rdsen,
Saadet Y?ksel,
Peeter Roosma, giudici,
e Stanley Naismith, responsabile del registro di sezione,
Considerando:
il ricorso contro la Repubblica di Lituania presentato alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”) da una cittadina lituana, la sig.ra Galina ?eiko (“la ricorrente”), il 5 dicembre 2017;
la decisione di notificare la domanda al governo lituano (“il governo”);
le osservazioni delle parti;
avendo deliberato in privato il 21 gennaio 2020,
Emette la seguente sentenza, che ? stata adottata in tale data:
INTRODUZIONE
La causa riguarda il recupero del risarcimento dei danni dalla pensione di vecchiaia della ricorrente, che essa considera illegittima e che le ha causato un danno insormontabile.
I FATTI
1. Il richiedente ? nato nel 1950 e vive a Kretinga. Ha ottenuto l’assistenza legale ed ? stata rappresentata dalla sig.ra L. Gudait?, avvocato con sede a Vilnius.
2. Il governo era rappresentato dal suo agente, la sig.ra L. Urbait?.
3. I fatti della causa, cos? come presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.
4. Con sentenza del 31 dicembre 2014, il Tribunale distrettuale della regione di Kretinga ha condannato il richiedente, che era un pensionato di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 138 ?? 2 (5) e 5 e dell’articolo 145 ? 2 del codice penale, per lesioni psicologiche minori e per aver terrorizzato (?mogaus terorizavimas) una famiglia vicina che viveva nell’appartamento di cui sopra. ? stato accertato che, nell’arco di un anno e un mese, in decine di occasioni la ricorrente aveva informato erroneamente la polizia e le autorit? municipali e di assistenza all’infanzia sulla famiglia dei suoi vicini, il che aveva fatto s? che uno di questi vicini soffrisse di paura e di disturbi post-traumatici da stress, che si erano poi trasformati in una depressione di media gravit? e poi in una grave depressione. Anche un altro membro di quella famiglia vicina – un minorenne – soffriva di disturbo post-traumatico da stress come conseguenza delle azioni della ricorrente. Il ricorrente ? stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione, con la sospensione dell’esecuzione della pena per due anni. Le ? stato inoltre ordinato di non avvicinarsi alle vittime. Il tribunale ha anche parzialmente accolto una domanda civile presentata da una delle vittime nel procedimento penale per il risarcimento dei danni pecuniari e non pecuniari, concedendo un importo di 5.908 euro (EUR). I ricorsi presentati contro tale decisione dal ricorrente sono stati respinti dalla corte d’appello nel 2015 e dalla corte di cassazione nel 2016.
5. Successivamente, il 24 novembre 2016, il Tribunale distrettuale della regione di Kretinga ha emesso un mandato di esecuzione. Il ricorrente ? stato incoraggiato dall’ufficiale giudiziario a pagare l’importo dovuto a titolo di risarcimento. Poich? il risarcimento non ? stato pagato entro i termini previsti, l’ufficiale giudiziario ha sequestrato la propriet? del ricorrente, ossia un terreno di 0,06 ettari.
6. Il 22 dicembre 2016 l’ufficiale giudiziario ha inoltre inviato una lettera relativa al recupero del debito alla divisione Kretinga della SODRA (State Social Care Insurance), cercando di recuperare le somme dovute dalla ricorrente mediante il pignoramento del venti per cento della sua pensione di vecchiaia mensile.
7. Come confermato dalla ricorrente, tra il 20 gennaio 2017 e il 13 marzo 2019, le ? stato recuperato un totale di EUR 2.019. Di tale importo, durante tale periodo, le somme mensili dedotte dalla pensione di vecchiaia della ricorrente variavano da EUR 20,24 a EUR 24,64.
8. Come rilevato dal governo nelle sue osservazioni dell’11 aprile 2019, e confermato dalla ricorrente nelle sue osservazioni in risposta del 24 maggio 2019, al momento di tali osservazioni, la ricorrente riceveva una pensione di vecchiaia mensile di 123,21 EUR.
Inoltre, a partire dal 2019 la ricorrente riceveva anche un’indennit? mensile di 60,47 euro, dalla quale non ? stato recuperato il debito.
9. La ricorrente ha inoltre confermato che, a partire dal 1993, le ? stato fornito un alloggio comunale dalle autorit? municipali della regione di Kretinga. A partire dal dicembre 2016 la ricorrente doveva pagare ogni mese EUR 11,02 per tale alloggio.
10. Le parti hanno inoltre convenuto che, oltre alla pensione di vecchiaia, la ricorrente riceveva anche altri redditi monetari provenienti dall’assistenza sociale: un assegno sociale mensile (socialin? pa?alpa) di EUR 5, che ? stato versato tra gennaio 2018 e marzo 2019, e una pensione sociale mensile (?alpos pensija) di EUR 2,59, che ? stata versata nel dicembre 2016 e tra gennaio 2018 e marzo 2019. Inoltre, nel gennaio 2018 ha ricevuto una somma forfettaria una tantum di 76 euro, e nel gennaio 2019 ha ricevuto un’altra somma forfettaria una tantum di 114 euro.
Nel 2017 la differenza tra l’importo del reddito effettivo della ricorrente e il livello di reddito sostenuto dallo Stato non era sufficientemente significativa, per cui le prestazioni sociali di cui sopra non sono state pagate.
QUADRO GIURIDICO E PRASSI PERTINENTE
A. Il codice di procedura civile
11. Per quanto riguarda l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, il Codice di Procedura Civile, per quanto rilevante, recita come segue:
Articolo 663. Restrizioni per il recupero di un credito dalla propriet? di una persona fisica
“1. Una somma di denaro non pu? essere recuperata mediante pignoramento dei beni del debitore se il debitore pu? fornire all’ufficiale giudiziario la prova che il debito pu? essere liquidato entro sei mesi effettuando detrazioni in linea con le percentuali previste dall’articolo 736 del Codice, dallo stipendio, dalla pensione, dalla borsa di studio o da altri redditi del debitore. In tali circostanze, l’ufficiale giudiziario pu? sequestrare i beni del debitore … [solo] se risulta che le trattenute sul salario, sulla pensione, sulla borsa di studio o su altri redditi del debitore non sarebbero sufficienti per l’esecuzione della decisione giudiziaria.
2. 2. I pagamenti periodici (periodin?s i?mokos) possono anche essere recuperati direttamente dallo stipendio, dalla pensione, dalla borsa di studio o da altri redditi del debitore, se possono essere recuperati effettuando le detrazioni di cui all’articolo 736 del presente codice. …?
Articolo 643. Diritti del debitore
“Il debitore ha diritto:
1) ad essere personalmente coinvolto, o coinvolto attraverso i suoi rappresentanti, nelle azioni intraprese per l’esecuzione;
…
4) a contestare la propriet? dei beni o la loro valutazione;
5) di ricorrere in appello contro le azioni di un ufficiale giudiziario;
6) a presentare richieste … ;
7) di concludere accordi stragiudiziali; …”.
Articolo 668. Beni che non possono essere sequestrati per il recupero di crediti
“1. Quando si recupera un credito da una persona fisica, non si pu? procedere al recupero di … beni indispensabili al sostentamento del debitore o della sua famiglia … Inoltre, non si pu? procedere al recupero di una somma di denaro che non superi il salario minimo mensile …”.
Articolo 736. Entit? delle trattenute da effettuare sul salario del debitore o su altri redditi
“1. Le detrazioni di una parte dello stipendio di un debitore, o di pagamenti e indennit? analoghe, che non superano lo stipendio mensile minimo fissato dal governo, sono effettuate in base al mandato di esecuzione fino al recupero integrale degli importi recuperabili:
1) in relazione al recupero degli assegni alimentari periodici, il risarcimento dei danni alla salute … nonch? il risarcimento dei danni causati da atti criminali – fino al cinquanta per cento, salvo diversa indicazione nel mandato di esecuzione o stabilito dalla legge o da un tribunale;
2) in relazione a tutti gli altri recuperi – fino al venti per cento, salvo diversa indicazione nel mandato di esecuzione o stabilito dalla legge o da un tribunale.
…
2. 2. Il settanta per cento pu? essere detratto dalla parte di stipendio, o da prestazioni analoghe, che supera il salario minimo mensile stabilito dal Governo, salvo diversa disposizione di legge o di un tribunale. …?
Articolo 736. Entit? delle trattenute sul salario del debitore o su altri redditi (in vigore dal 1? dicembre 2018)
“1. Le detrazioni di una parte dello stipendio di un debitore, o di pagamenti e indennit? analoghe, che non superano lo stipendio mensile minimo fissato dal governo, sono effettuate in base al mandato di esecuzione fino al recupero integrale degli importi recuperabili:
1) in relazione al recupero degli assegni alimentari periodici, il risarcimento dei danni alla salute … fino al trenta per cento, salvo diversa indicazione nel mandato di esecuzione o stabilito dalla legge o dal tribunale;
2) in relazione a tutti gli altri recuperi – fino al venti per cento, salvo diversa indicazione nel mandato di esecuzione o stabilito dalla legge o dal tribunale. …?
Articolo 737. Recupero degli altri redditi del debitore, analogo a un salario
“Le regole relative al recupero di un salario si applicano anche quando il recupero viene effettuato presso il debitore:
…
7) pensioni”.
Articolo 739. Somme di denaro che non sono soggette a recupero
“Non ? consentito recuperare un credito dalle somme versate al debitore in quanto:
…
6) ai sensi della legge sulle indennit? sociali statali e altre indennit? e risarcimenti versati dai bilanci statali o comunali per l’assistenza sociale delle persone indigenti”.
B. La giurisprudenza della Corte Suprema
12. Il 19 dicembre 2017 la camera allargata della Corte Suprema nella causa n. 3K-7-315-421/2017 ha esaminato la situazione relativa al recupero di denaro dal conto di un detenuto, che era stato originariamente trasferito su quel conto da altre persone (come i familiari del detenuto, anche se la Corte Suprema non lo ha specificato). La Corte di Cassazione ha innanzitutto rilevato che la restrizione di cui all’articolo 668 ? 1 del Codice di Procedura Civile mirava a salvaguardare gli interessi del debitore affinch?, all’avvio del processo di recupero, il debitore avesse a disposizione una somma sufficiente a soddisfare le sue esigenze di base e l’importo minimo necessario per il sostentamento. Tale restrizione mirava anche a bilanciare gli interessi del creditore e del debitore, al fine di garantire che i diritti del debitore non fossero violati.
Stando cos? le cose, tale restrizione che richiedeva il recupero di somme che superavano il valore di un salario minimo mensile era una “restrizione una tantum” (vienkartinis apribojimas). La Corte Suprema ha inoltre dichiarato che la legge non prevedeva alcuna eccezione che comportasse che il recupero dai conti delle persone che scontavano una pena detentiva venisse effettuato in modo diverso da quello delle persone che non si trovavano in carcere. Il fatto che il debitore in quel caso – un detenuto – avesse ricevuto vestiti e cibo in carcere, era irrilevante.
13. Il 28 febbraio 2018 la Corte Suprema, nel caso n. 3K-3-74-313/2018, ha nuovamente esaminato la situazione relativa al recupero di denaro dal conto di un detenuto. La Corte di Cassazione ha sottolineato che il diritto del detenuto di ottenere trasferimenti di denaro e di farsi portare denaro contante nell’istituto penitenziario ? stato stabilito dall’articolo 98 del Codice per l’esecuzione delle pene. Tale denaro sarebbe stato poi depositato sul conto del detenuto presso l’istituto penitenziario e sarebbe stato di sua propriet?, che il detenuto avrebbe potuto utilizzare per soddisfare i suoi bisogni primari. N? il Codice di esecuzione delle pene, n? il Codice di procedura civile o altre leggi proibiscono il recupero dei crediti da tale denaro.
14. La Corte Suprema ha poi ribadito che, ai sensi dell’articolo 668 ? 1 del Codice di Procedura Civile, i debiti non possono essere recuperati da una somma di denaro che non superi un salario minimo mensile. Tuttavia, si trattava di una “restrizione una tantum”. Se, dopo l’avvio del processo di recupero, l’ufficiale giudiziario avesse stabilito che il debito da recuperare era superiore alle somme recuperate al primo tentativo, l’ufficiale giudiziario poteva allora adottare misure di recupero a fronte dello stipendio del debitore o di qualsiasi altro reddito che il debitore avrebbe ricevuto in futuro. In relazione a tale reddito futuro, il denaro trasferito da altre persone sul conto di un detenuto rientrava nella categoria degli “altri redditi” ai sensi dell’articolo 736 del Codice di procedura civile, che poteva quindi essere oggetto di recupero secondo le norme previste da tale articolo (la Corte suprema ha fatto riferimento alla sua precedente sentenza del 19 dicembre 2017, citata).
LA LEGGE
ALLEGATO VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE
15. La ricorrente lamentava, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, che il recupero dei danni dalla sua pensione di vecchiaia, detraendone un quinto, era illegittimo e le aveva causato un danno insormontabile.
16. Il Tribunale decide di esaminare la denuncia della ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione, che recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al pacifico godimento dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato dei suoi beni se non nell’interesse pubblico e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni che precedono non pregiudicano tuttavia in alcun modo il diritto di uno Stato di far rispettare le leggi che ritiene necessarie per controllare l’uso dei beni in conformit? all’interesse generale o per garantire il pagamento di tasse o altri contributi o sanzioni”.
A. Le osservazioni delle parti
1.Il richiedente
17. La ricorrente ha sostenuto in primo luogo che, tenuto conto della finalit? della restrizione del reddito della ricorrente, la sua denuncia doveva essere valutata dal punto di vista della terza regola dell’art. 1 del Protocollo n. 1 – il controllo dell’uso dei beni (ha fatto riferimento a Phillips contro il Regno Unito, n. 1). 41087/98, ? 51, ECHR 2001-VII). La ricorrente ha inoltre ammesso che in tale ambito lo Stato godeva di un ampio margine di discrezionalit?, soprattutto in assenza di un consenso tra gli Stati membri per quanto riguarda il reddito o il livello di reddito da cui non si pu? ottenere il risarcimento dei danni. Ci? premesso, essa ha anche sostenuto che, anche in assenza di tale consenso, il recupero di un credito non poteva essere prelevato dai fondi minimi necessari per la sopravvivenza della ricorrente, che in questo caso particolare erano pari al salario mensile minimo, come stabilito dall’articolo 668 ? 1 del Codice di Procedura Civile (cfr. paragrafo 11). La ricorrente considerava il salario mensile minimo come un importo indispensabile per l’acquisto di generi alimentari e articoli di base e, in quanto tale, sosteneva che non poteva essere oggetto di recupero.
18.La ricorrente ha sostenuto che il recupero mediante pignoramento della sua pensione di vecchiaia era contrario alla legge. Essa ha fatto riferimento all’art. 668 ? 1 del codice di procedura civile, che vieta il recupero presso una persona fisica qualora l’importo posseduto dal debitore non superi il salario mensile minimo, che all’epoca era pari a EUR 380, mentre la sua pensione di vecchiaia era pari a EUR 123 e quindi pi? di tre volte inferiore. A tale riguardo, la ricorrente non concordava con l’interpretazione data dal Governo a tale disposizione di legge (v. infra, punto 23). In particolare, la ricorrente ha insistito sul fatto che la suddetta disposizione di legge imponeva una restrizione permanente all’eventuale recupero in qualsiasi momento di un saldo di denaro, sia in contanti che in fondi depositati su conti bancari, che non superasse lo stipendio minimo mensile. Ci? significava che ogni volta, cio? ogni mese, prima di iniziare la procedura di esecuzione, l’ufficiale giudiziario doveva stimare l’importo di tutti i beni posseduti dal debitore in quel particolare momento di recupero, e prendere provvedimenti per il recupero solo nei confronti dei fondi che superavano il salario mensile minimo in quel particolare momento.
19. La ricorrente ha ammesso che lo scopo del sequestro dei suoi redditi era connesso all’esecuzione di una sentenza giudiziaria in base alla quale era stata ritenuta responsabile per aver causato danni pecuniari e non pecuniari. Tuttavia, a tale riguardo, la ricorrente riteneva che lo Stato l’avesse sottoposta alla fame e all’umiliazione privandola dei mezzi minimi necessari per sopravvivere, il che non poteva essere giustificato dall’intenzione dello Stato di dissuadere le persone dal compiere attivit? illegali. La dissuasione poteva essere ottenuta ricorrendo a metodi umanitari. Pertanto, le misure adottate per garantire l’attuazione di un’ordinanza del tribunale che richiede il pagamento di un risarcimento per i danni non potrebbero essere considerate come finalizzate a proteggere gli interessi individuali della vittima, o gli interessi generali pi? ampi della societ?.
20. Infine, la ricorrente ha ritenuto che l’onere che le ? stato imposto fosse sproporzionato. La ricorrente ha ammesso, all’inizio, che, oltre alla pensione di vecchiaia, nel periodo di tempo in questione aveva anche ricevuto regolarmente “un’assistenza sociale simbolica in denaro” sotto forma di un’indennit? sociale, sussidi per le spese di riscaldamento e per l’acqua, e le occasionali indennit? una tantum. Tuttavia, essa riteneva che il recupero non potesse essere effettuato con beni o fondi al di sotto del livello minimo, come la sua pensione di vecchiaia che, su base mensile, non superava lo stipendio minimo mensile, in quanto tali fondi erano ancora vitali per la sopravvivenza della ricorrente sulla stessa base mensile. Inoltre, la possibilit? di recuperare il debito da un reddito inferiore al salario mensile minimo non poteva essere giustificata dal fatto che lo Stato forniva altre forme di assistenza sociale alle persone bisognose in varie forme – come l’alloggio, varie indennit?, prestazioni sociali e mantenimento. Il ricorrente ha ritenuto che tutta l’assistenza sociale di questo tipo fosse diretta a garantire la sopravvivenza di base del beneficiario e non potesse essere considerata come concessa a una persona per coprire eventuali oneri aggiuntivi imposti dal recupero del credito. Ci? si applicherebbe anche ad altre prestazioni, come le spese di trasporto o il risarcimento dei costi dei medicinali, garantite sotto forma di sconti o esenzioni di cui potrebbero beneficiare le persone che hanno raggiunto l’et? pensionabile. In altre parole, lo scopo dell’intero pacchetto di prestazioni sociali concesso al richiedente nelle circostanze date era di assicurare la sopravvivenza della persona e non poteva essere impiegato come fonte per il recupero dei crediti.
21. Infine, a prescindere dal fatto che la responsabilit? della ricorrente per il debito provenga o meno dai suoi atti criminali, ci? non poteva essere una valida giustificazione per sottoporla alla fame e a trattamenti inumani. Una riduzione del venti o cinquanta per cento del reddito mensile della pensione di vecchiaia era per lei un onere insopportabile. Inoltre, sebbene l’ufficiale giudiziario non avesse ancora annunciato un’asta pubblica per l’appezzamento di terreno sequestrato, la ricorrente riteneva che, sottoponendola alla fame, lo Stato la costringesse a vendere l’appezzamento a un prezzo simbolico.
2. Il Governo
22. Il Governo ha convenuto che il reclamo del ricorrente rientrava nell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, ma non ha ritenuto necessario stabilire quale regola specifica di tale articolo – se il controllo dell’uso della propriet? o la privazione della propriet? – debba essere applicata in questo caso (hanno anche fatto riferimento a Phillips, citato sopra).
23.Il Governo non ha contestato che il sequestro di parte del reddito del ricorrente al fine di garantire l’esecuzione dell’ordinanza del tribunale equivalesse ad un’interferenza con i beni del ricorrente. Tuttavia, tale interferenza era stata legittima: la responsabilit? della ricorrente per il debito aveva avuto origine dalla sua condanna, in base alla quale era stata obbligata a pagare il risarcimento dei danni da lei inflitti. Una parte – ossia il venti per cento – della pensione di vecchiaia della ricorrente era stata effettivamente sequestrata dall’ufficiale giudiziario in conformit? alle disposizioni del codice di procedura civile. In tale contesto, il Governo ha voluto spiegare alla Corte che la limitazione dell’importo da recuperare, come indicato dalla ricorrente, era solo una limitazione una tantum. Ci? era stato confermato dalla prassi della Corte Suprema. Di conseguenza, il recupero della pensione di vecchiaia del ricorrente era legittimo ed entro i limiti consentiti.
24. Inoltre, lo scopo del sequestro di parte del reddito del richiedente era legato all’esecuzione della sentenza del tribunale in base alla quale il richiedente era stato giudicato colpevole di aver commesso un reato e di aver inflitto danni pecuniari e non pecuniari. Pertanto, il sequestro mirava a garantire la protezione e il risarcimento alle vittime di un reato, che rientrava nell’interesse generale pi? ampio della societ?.
25. Il Governo ha sostenuto che il sistema giuridico nazionale aveva adeguatamente bilanciato gli interessi sia dei creditori che dei debitori. Valeva la pena sottolineare che, sebbene all’epoca la legge avesse previsto che fino al cinquanta per cento di una pensione potesse essere utilizzato per il recupero del debito, nel caso della ricorrente era stata dedotta dalla sua pensione solo la percentuale minima del venti per cento ai fini del recupero. Inoltre, la possibilit? di recuperare i crediti da un reddito inferiore al salario minimo poteva essere sostenuta dal fatto che lo Stato forniva assistenza sociale alle persone bisognose in varie forme – come la concessione di alloggi sociali o di varie indennit? e prestazioni sociali. Questa era stata proprio la situazione del richiedente. Inoltre, l’ufficiale giudiziario non aveva annunciato un’asta pubblica per quanto riguarda il terreno che era stato sequestrato alla ricorrente, ed essa aveva cos? avuto la possibilit? di organizzare la vendita di quel terreno alle sue condizioni. Nelle osservazioni dell’11 aprile 2019 il governo ha osservato che il terreno in questione non era ancora stato venduto all’asta pubblica (var?ytin?s). Infine, il governo ha indicato che la ricorrente aveva avuto la possibilit? di concordare un piano di pagamento accettabile con i suoi creditori.
26. Di conseguenza, l’onere imposto dalle misure adottate per il recupero del debito non era stato eccessivo.
B. La valutazione della Corte
1.Ammissibilit?
27.La Corte rileva che questa denuncia non ? manifestamente infondata n? inammissibile per altri motivi elencati nell’articolo 35 della Convenzione. Essa deve pertanto essere dichiarata ammissibile.
2.Meriti
28. La Corte osserva che il “possesso” oggetto della presente denuncia ? la somma di denaro, ossia tra i 20,24 e i 24,64 euro, che ? stata dedotta mensilmente dalla pensione di vecchiaia del ricorrente (cfr. il precedente paragrafo 7). Essa ritiene che la detrazione equivalga ad un’interferenza con il diritto della ricorrente al godimento pacifico dei suoi beni e che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 sia quindi applicabile (cfr. Phillips, citato, ? 50). In effetti, le parti non hanno sostenuto il contrario.
29. La Corte esaminer? il caso alla luce del principio generale stabilito dalla prima regola dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (cfr. Leki? c. Slovenia [GC], n. 36480/07, ? 93, 11 dicembre 2018). Ribadisce che il primo e pi? importante requisito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 ? che ogni ingerenza di un’autorit? pubblica nel pacifico godimento dei beni sia lecita: la seconda frase del primo paragrafo autorizza una privazione dei beni solo “alle condizioni previste dalla legge” e il secondo paragrafo riconosce che gli Stati hanno il diritto di controllare l’uso dei beni facendo rispettare “le leggi”. Inoltre, lo Stato di diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? insito in tutti gli articoli della Convenzione (ibidem, ? 94). Inoltre, qualsiasi ingerenza da parte di un’autorit? pubblica nel pacifico godimento dei beni pu? essere giustificata solo se serve un legittimo interesse generale (ibidem, ? 105). Infine, deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (cfr. G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia [GC], nn. 1828/06 e 2 altri, ? 293, 28 giugno 2018). Il giusto equilibrio richiesto non sar? raggiunto quando l’interessato sopporta un onere individuale ed eccessivo (cfr. F?bi?n c. Ungheria [GC], n. 78117/13, ? 29, 5 settembre 2017, con ulteriori riferimenti).
30. Sebbene la ricorrente abbia insistito sul fatto che la detrazione dalla sua pensione di vecchiaia era contraria alla legge, il Tribunale non pu? sottoscrivere questa opinione. Essa fa riferimento alla prassi costante della Corte Suprema, su cui si ? basato anche il Governo, secondo la quale, mentre l’articolo 668 ? 1 del Codice di Procedura Civile limita il recupero del debito da una parte del reddito di una persona che scende al di sotto del salario mensile minimo, si tratta di una restrizione una tantum (cfr. paragrafi 12 e 14). Per quanto riguarda i fatti di questo caso, la Corte osserva che, mentre il mandato di esecuzione ? stato emesso dal tribunale il 24 novembre 2016 e l’ufficiale giudiziario lo ha presentato alla SODRA e notificato al ricorrente il 22 dicembre 2016, la prima detrazione dalla pensione di vecchiaia del ricorrente, secondo le informazioni fornite alla Corte dalle parti, ? stata effettuata solo il 20 gennaio 2017 (cfr. paragrafi 5 e 6). Inoltre, questa e le successive detrazioni sono state effettuate anche in conformit? all’art. 736 del Codice di Procedura Civile, che prevedeva che, in caso di risarcimento del danno alla salute, come nel caso del ricorrente, si potesse detrarre una percentuale compresa tra il venti e il cinquanta per cento della pensione (cfr. precedente paragrafo 11). Ci? premesso, la Corte ritiene che l’ingerenza nei diritti del richiedente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione sia conforme alla legge.
31. In secondo luogo, la Corte non vede alcuna ragione per non essere d’accordo con il suggerimento del Governo secondo cui l’interferenza aveva uno scopo legittimo di proteggere gli interessi delle vittime del reato. In effetti, una dichiarazione analoga ? stata fatta dalla Corte Suprema in un altro caso, che, in qualche modo simile ai fatti del caso in questione, riguardava il recupero di denaro, anche se proveniente dal conto di un detenuto (cfr. il precedente paragrafo 12).
32. La Corte si sofferma infine sulla proporzionalit? dell’ingerenza. All’inizio, e a titolo di osservazione generale, la Corte fa riferimento alla sua precedente giurisprudenza secondo la quale, in linea di principio, non pu? sostituirsi alle autorit? nazionali nel valutare o rivedere il livello delle prestazioni finanziarie disponibili nell’ambito di un regime di assistenza sociale (cfr. Larioshina c. Russia ((dec.), n. 56869/00, 23 aprile 2002). Sebbene la situazione della ricorrente differisca da quella esaminata in quel caso, come nel caso di specie la ricorrente ha lamentato che il suo disagio era stato aggravato dal fatto che il venti per cento della sua gi? bassa pensione era stato detratto dallo Stato, la Corte non trascura il fatto che, a differenza del caso di Larioshina, l’attuale ricorrente si ? fatta carico di questa situazione “terrorizzando” i suoi vicini e causando loro un danno psicologico (cfr. paragrafo 4). Inoltre, il caso in questione non riguarda n? la perdita permanente e completa del diritto alla pensione della ricorrente n? la sua riduzione, ma piuttosto la detrazione di parte del suo pagamento mensile della pensione fino al rimborso del suo debito (cfr. F?bi?n, citato, ?? 74 e 76).
33. Per quanto riguarda i fatti del presente ricorso, il Tribunale rileva che il reddito complessivo della ricorrente nel periodo in questione non ? stato elevato (si veda il precedente paragrafo 8). Tuttavia, la ricorrente non ? riuscita a dimostrare la sua affermazione secondo cui la mancanza di fondi si sarebbe tradotta in un’effettiva sofferenza (cfr., mutatis mutandis, Budina c. Russia (dicembre), no. 45603/05, 18 giugno 2009). Inoltre, il Tribunale non pu? fare a meno di notare che, oltre alla pensione di vecchiaia, la ricorrente beneficiava di una serie di altri assegni sociali, anche per l’alloggio (dal 1993), per l’acqua e, almeno occasionalmente, per il cibo (cfr. paragrafi 9 e 10). Non ? stato sostenuto che vi siano stati ritardi nel pagamento di tali prestazioni o che vi siano state altre interferenze con i “beni” della ricorrente a tale riguardo, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (v. Larioshina, citata). Allo stesso modo, a partire dal 2019 la ricorrente riceve un’indennit? mensile di 60,47 euro, che ? quasi tre volte superiore alla somma che viene dedotta dalla sua pensione di vecchiaia (cfr. paragrafo 8). Stando cos? le cose, il Tribunale non pu? ritenere che la deduzione dalla pensione della ricorrente l’abbia lasciata priva di ogni mezzo di sussistenza (cfr. F?bi?n, citato, ? 78). In questo contesto, la Corte osserva inoltre che nel marzo 2019 pi? di un terzo del debito era gi? stato rimborsato.
34. Infine, la Corte osserva che la ricorrente ? proprietaria di un terreno che, sebbene sia stato pignorato dall’ufficiale giudiziario, non ? ancora stato venduto (cfr. paragrafi 5 e 25). Senza che sia necessario che il Tribunale faccia ipotesi sul probabile valore di tale appezzamento, il Tribunale ritiene che la ricorrente, qualora fosse effettivamente in difficolt? insormontabili a causa delle detrazioni operate sulla sua pensione di vecchiaia, abbia conservato il diritto di vendere l’appezzamento per estinguere il suo debito nei confronti delle vittime del suo reato. Tuttavia, la ricorrente non ha preso alcun provvedimento in tal senso per alleviare la sua situazione finanziaria (cfr. anche, mutatis mutandis, F?bi?n, citato, ?? 76 e 77).
35. Alla luce di quanto precede, il Tribunale non pu? ritenere che le misure di recupero dei crediti adottate in relazione alla sua pensione di vecchiaia, sorte in seguito al reato commesso dalla ricorrente, abbiano imposto alla ricorrente un onere eccessivo e, di conseguenza, turbato l’equilibrio che deve essere raggiunto tra la tutela del diritto di propriet? e le esigenze dell’interesse generale.
36. Di conseguenza, non vi ? stata alcuna violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
PER QUESTI MOTIVI, IL GIUDICE, ALL’UNANIMIT?,
Dichiara il ricorso ammissibile;
Dichiara che non vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto l’11 febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 77 ?? 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Stanley Naismith Robert Spano
Cancelliere Presidente