Conclusione Violazione del Art. 6-1; violazione di P1-1; danno Materiale – richiesta respinta; danno Morale – risarcimento finanziario
PRIMA SEZIONE
CAUSA E.P. C. ITALIA
(Richiesta n. 34658/97)
SENTENZA
STRASBOURG
9 gennaio 2003
DEFINITIVO
09/04/2003
Questa sentenza diverr? definitiva nelle circostanze esposte nell? Articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa E.P. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi che come una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. G. Bonello il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic il Sig.ra S. Botoucharova, la Sig.ra E. Steiner giudici, la Sig.ra M. Del Tufo giudice ad hoc, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione
Avendo deliberato in privato il 12 dicembre 2002,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa origin? in una richiesta (n. 34658/97) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (?la Commissione?) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libert? Fondamentali (?la Convenzione?) dal Sig. E.P. (?il richiedente?), un cittadino italiano, il 28 giugno 1996.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. S. P.. Il Governo italiano (?il Governo?) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lament? sotto l?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole. Invocando l?Articolo 6 ? 1 della Convenzione, si lament? inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entr? in vigore (Articolo 5 ? 2 di Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 ? 1 degli Articoli di Corte). All?interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 ? 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell? Articolo 26 ? 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a titolo dell’Italia, si ritir? dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nomin? la Sig.ra M. Del Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 ? 2 della Convenzione ed Articolo 29 ? 2).
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte dichiar? la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambi? la composizione delle sue Sezioni (Articolo 25 ? 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente nacque nel 1912 e vive a Mercato Sanseverino.
9. E? il proprietario di un appartamento a Mercato Sanseverino che aveva affittato a M.S. nel 1974. Il contratto d’affitto scadeva il 31 dicembre 1983, ma fu prolungato sino al 31 dicembre 1987 facendo seguito alla Legge N.ro 392/78.
10. In un documento notificato all’inquilino il 4 settembre 1986, il richiedente comunic? la sua intenzione di terminare il contratto d’affitto e chiam? in causa l’inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Mercato Sanseverino.
11. Con una decisione del 30 settembre 1986 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Mercato Sanseverino sostenne la validit? dell’avviso per sgomberare ed ordin? che i locali fossero sgombrati per il 30 giugno 1989.
12. Il 1 agosto 1991, il richiedente notific? un avviso all’inquilino chiedendogli di sgombrare i locali.
13. Il 15 ottobre 1991, lui notific? un avviso all’inquilino informandolo che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 28 ottobre 1991.
14. Il 28 ottobre 1991, l’ufficiale giudiziario fece un tentativo di recuperare possesso che si dimostr? senza successo siccome al richiedente non fu accordata l’assistenza della polizia nell’eseguire il mandato per possesso.
15. Il 18 novembre 1991, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per sua figlia.
16. Il 18 febbraio 1992, l’ufficiale giudiziario chiese alla polizia locale di offrire la loro assistenza nell’eseguire il mandato per possesso ed allo stesso tempo i procedimenti di esecuzione furono sospesi finch? l’assistenza non sarebbe stata accordata.
17. All’inizio del 1998, l’inquilino sgombr? spontaneamente i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
18. Il diritto nazionale attinente ? descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, ?? 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL? ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 E DELL? ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
19. Il richiedente si lament? di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all’interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza di polizia. Lui asser? una violazione dell?Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
?Ogni persona fisica o giuridica ? abilitata al godimento tranquillo delle sue propriet?. Nessuno sar? privato delle sue propriet? eccetto che nell’interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi se ritiene necessario controllare l’uso della propriet? in conformit? con l’interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.?
20. Il richiedente asser? anche una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
?Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi…, ognuno ? abilitato a un?… udienza all’interno di un termine ragionevole da [un]… tribunale…?
21. La Corte prima ha esaminato un numero di cause che sollevano problemi simili a quelli nella presente causa e ha trovato una violazione dell? Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 ed Articolo 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, ?? 46-75; Lunari c. l’Italia, n. 21463/93, ?? 34-46 11 gennaio 2001; Palumbo c. l’Italia, n. 15919/89, 30 novembre 2000?? 33-48).
22. La Corte ha esaminato la presente causa e trova che non ci sia nessun fatto o argomento del Governo che condurrebbe a una qualsiasi conclusione diversa in questa istanza. Nota che il richiedente ha dovuto aspettare approssimativamente sei anni e due mesi dopo il primo tentativo dell’ufficiale giudiziario prima di essere in grado riacquistare l’appartamento.
23. C’? stata di conseguenza, una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione nella presente causa.
II. L?APPLICAZIONE DELL? ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. L?Articolo 41 della Convenzione prevede:
?Se la Corte trova che c’? stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell?Alta Parte Contraente concernente permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte pu?, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.?
A. danno Materiale
25. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto e per i costi dei procedimenti di esecuzione. Lui lasci? che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
26. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre una prova qualsiasi del danno materiale sostenuto.
Riguardo ai costi incorsero nei procedimenti nazionali, il Governo dibatt? che i costi dei procedimenti sui meriti non erano riferiti alle violazioni addotte e che i costi incorsi durante lo stadio di esecuzione erano dovuti solamente per il periodo che ? stato considerato come un’interferenza sproporzionata col diritto di propriet? del richiedente.
27. La Corte nota che l?Articolo 60 degli Articoli di Corte costringe i richiedenti a presentare dettagli particolareggiati delle loro richieste, insieme con documenti o ricevute attinenti di sostegno ?in caso contrario la Camera pu? respingere tale richiesta per intero o in parte.? Poich? il richiedente non ? riuscito ad attenersi a questo articolo, la Corte decide di non fare risarcimento sotto questo capo.
B. danno Morale
28. Il richiedente lasci? che la questione venisse stimata dalla Corte in modo equo.
29. Il Governo sottoline? che il richiedente non era riuscito ad addurre alcuna prova di danno morale sostenuto.
30. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere undanno morale. Perci?, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 6,000 sotto questo capo.
C. Interesse di mora
32. La Corte considera adatto che l’interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE UNANIMEMENTE
1. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c’? stata una violazione dell? Articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare il richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l?Articolo 44 ? 2 della Convenzione 6,000 EUR (sei mila euro) per danno morale;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l?interesse semplice sar? pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito pi? tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 9 gennaio 2003, facendo seguito all? Articolo 77 ?? 2 e 3 degli Articoli di Corte.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente